48 Erbrecht N° 9.

sans enquète préalable, administratenr la personne que les parents du
défunt lui proposaient et. qui était un avdcat réputé et considéré du
canton. Il 11 'avait aucun motif

de mettre en doute Ia solvabilité et l'honorabibté de'

X., et l'on ne peut lui imputer à faute de ne pas avoir prévu des
événements que rien ne faisait prévoir.

7. Des considérations qui précèdent il résulte que la demande doit étre
écartée, sans qu'il soit nécessaire d' examiner si Ia responsabilité du
canton ne devrait pas en tout état de cause ètre regardée comme atténuée,
voirsse effacée, à raison de la maniere de se eomporter du fondé de
pouvoirs de la demanderesse (art. 44 C0). II est ésigàlement superflù
de rechercher si l'exception de. prescription soulevée par le défendeur
est fondée.

Le Tribunal fédéral pronome : La demande est rejetée.

9. Sentenza 4 maggio 1921 della. seconds sezione civile nella causa
Galli contro Ricovero Torriani.

Tcstamento comune () congiunto sottoscrîtto da due persone, scritto
completamento dall'una. Invalidità del testamento nei rapporti della
persona che non l'ha redatto ammessa in causa. Il CCS non ammette i
testamenti comuni o congiunti in cui le disposizioni di uno dei testanti
siano siffattamente dipendenti da quelle dell'altro o degli altri da
dovesi ritenere che quest'ultime senza delle prime non serebbero state
fatte e Sia quindi da supporre chela caducità (per revoca o nullità)
dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'altro.

A. La signora silvia vedova fu Evermondo Agustoni e sua figlia Irene,
profondamente accorate per l'improvvisa fine del figlio risp. fratello
Silvio, si davano la morte in Mendrisio il 19 febbraio 1919. Fra le
carteErbrecht. N° 9. 49

delle defunte si rinvenne uno scritto, intieramente redatto, compresa
la data, dalla Signorina Irene e firmato da ambedue, del seguente tenore :

Mendrisio, 16 febbraio 1919.

Domandiamo perdono a Dio e a tutti: colpiti da questa grande sventura
e non potendo più sopportare questo dolore abbandoniamo questa
terra. Incari chiamo il sig. Avv. Elvezio Borella di regolare i nostri
affari e tolta dalla sostanza la parte spettante a Paola Agustoni Bech e
per un legato in perpetuo a Monte in suffragio dell'anima nostra e dei
nostri cari defunti che dovrà essere celebrato nella settimana dei morti,
il rimanente vada a beneficio dell'Istituto dei Vecchioni in Mendrisio.

Lasciamo alla sorella e zia Virginia Rusconi ed alla nipote e cugina
Lucia Bagutti in Rovio il mobiglio, la e biancheria e gli indumenti
personali, l'orologio d'oro con catena, nonché tutti i nostri
ritratti. Desideriamo siano rispettate queste nostre ultime disposizioni.

Silvia Agustoni. Irene Agustoni.

B. Con petizione 5 novembre 1919 Guglielmo Galli e liteconsorti, agendo
in qualità di eredi legittimi delle defunto, citavano in giudizio l'eredo
universale istituito, i'lstituto dei Vecchioni (recto: Ricovero Torriani
Antonio) in Mendrisio, chiedendo venisse giudicato:

1° Il testamento 16 febbraio 1919 delle Signore Silvia ed Irene Agustoni
in Mendrisio è annullato.

2° Gli attori sono dichiarati eredi legittimi delle prefate Signore
Agustoni e sono conseguenternente immesse nel possesso della sostanza
da esse relitta.

A sostegno di queste domande gli attori allegavano trattarsi di una
forma di testamento (testamento comune se congiuntivo) riprovata dal
CCS ed inoltre che, al momento in cui l'atto fu eretto, le disponenti
non erano nel pieno possesso delle loro facoltà.

Nella risposta alla petizione l'lstituto convenuto

AS 4? il 1921 F-

o

50 Erbrecht. N° 9.

riconosceva espressamente la nullità dell'atto nei rapporti della madre
Silvia Agustoni, ma ne sosteneva la validità nei confronti della figlia
Irene, che l'aveva scritto di proprio pugno, e conchindeva domandando
che la sostanza di quest'ultima gli fosse devoluta nella sua qualità di
erede testamentario. ·

C. Con sentenza 11 maggio 1920 il giudice di primo grado (Pretore di
Mendrisio), accogliendo la tesi del convenuto, ammetteva la validità del
testamento nei rapporti di Irene Agustoni e respingevasi del rimanente
le conclusioni della petizione. _

Questa sentenza fu confermata dal Tribunale di Appello del Cantone
Ticino il 20 ottobre 1920 per i motivi seguenti: ll legislatore svizzero
non ha inteso riprovare in modo assoluto ogni forma di testamento
congiuntivo, che invece il Codice civile francese (art. 968) e l'italiano
(art. ?61) hanno espressamente vietato. Simile divieto non esiste nel
CCS. Dalla genesi della legge e dai lavori preparatori risulta che il
legislatore svizzero non intese vietare che il testamento reciproco o
mutuo propriamente detto, cioè quello in cui due o più persone si sono
reciprocamente istituite eredi. Questa non essendo l'ipotesi del caso,
il testamento è valido nei limiti chiesti dal convenuto,

D. Da questa sentenza gli attori si sono appellati al Tribunale federale
nei termini e nei modi di legge. Ripropongono a giudicare le conclusioni
dedotte in sede cantonale.

Considerando in diritto :

1° Non occerre deeidere se il CCS vieti, per principio, ogni forma di
testamento comune e collettivo, da quella, in senso lato, in cui le
disposizioni di ultima volontà, redatte e sottoscritte separatamente dai
Singoli disponenti, sono solo riunite materialmente sullo stesso foglio,
a quella in cui le medesime-disposizioni, firmate da più persone, sono
intrinsecamente indipendenti le uneErbrecht N° 9. 51

dalle altre in siffatto modo da potersi considerare come espressioni
genuine delle Singole volontà dei testanti. Nel caso in esame l'atto in
litigio si rivela come un testamento congiunto nel senso più stretto del
termine. E poiché, per ammissione della parte convenuta, esso è invalido
nei rapporti della persona che non l'ha vergato, ma solo sottoscritto
(Silvia Agustoni), chiedesi se questa nullità non debba produrre
necessoriamente l'inefficacia delle disposizcioni anche in confronto
dell'altra (Irene Agustoni). La risposta non può essere che affermativa.

Il testamento è un atto unilaterale e l'espressione di un'ultima volontà
unica. Esso non può quindi essere che l'opera di una sola persona. Il
motivo per cui le leggi che, come il Codice Napoleone e quelle che
lo seguirono, hanno riprovato, per principio, ogni forma di testamento
congiuntivo, consiste in ciò che quegli atti di ultima volontà racchiudono
il pericolo che l'un disponente eserciti una influenza sull'altro,
di modo che il testamente non Sia più, quale dev'essere, l'espressione
sincera e precisa della volontà dei Singoli disponenti.

Il CCS non contiene invero disposto espresso che vieti ogni forma
di testamento comune e collettivo. Ma esse sancisce, come cardine di
diritto, il principio della rivocabilità dei testamenti, al quale non
conosce accezione,e non è lecito ammettere che, ove il CCS avesse
voluto riconoscere il testamento collettivo, ne avrebbe esclusa la
rivocabilità. Ma questa questione della rivocabilità di un testamento
comune non è contemplata dal CCS: ed è pure questione di massima
importanza, che dà luogo, nella pratica, a Situazioni sovente intricate
e di difficile soluzione e che urgeva quindi disciplinare, se il nostro
legislatore avesse inteso omettere implicitamente il testamento collettivo
(cfr. Codice civile germanico § 2270). E _questa è illazione tanto più
plausibile, in quanto si fn appunto la difficoltà della Situazione creata
dall'annullamento di uno dei testamenti collettivi nei rapporti degli
altri per la

52 Erbrecht N° 9)

dipendenza e l'intraleio delle loro disposizioni, che indusse la
commissione dei periti (processo verbale delle sedute p. 137 e seg.) a
stralciare dal progetto del 1900 i disposti che di questa forma di
testamento trattavano (vedi consid. 3). Si dovrà quindi, in ogni caso,
conside-

rare come testamento comune o collettivo riprovato -

dal CCS quello in cui le disposizioni di uno dei disponenti siano
siffattamente dipendenti da quelle dell'altro (o degli altri) da doversi
ritenere che senza di esse non sarebbero state fatte e sia quindi da
ammettersi che la caducità (per revoca o nullità) dell'un testamento debba
produrre l'annullamento dell'altro. Solo dove tale intima conhessione
esista, si tratterà di testamento comune vietato a sensi del CCS.

2° Nel easo in esame l'intima connessione delle disposizioni in questione
non può essere contestata. Essa è non solo puramente esteriore e non
riposa solo sul fatto che identicamente le stesse dis-posizioni per i due
patrimoni furono sottoscritte congiuntamente dalle due disponenti. Risulta
ancora dalla sostanza stessa delle disposizioni e segnatamente dal fatto
che le due testanti considerano il loro patrimonio come un patrimonio
unico; come pure dall'impiego che esse fanno, dal principio alla fine
dell'atto, della forma plurale collettiva noi (noi domandiamo perdono
a Dio, noi incarichiamo ecc.). È lecito presumere che chi in siffatto
modo vuole e dispene solo con altra persona, non avrebbe da solo nè
voluto nè disposto nello stesso modo. La parte convenuta non allega
nessuna circostanza idonea ad invalidare questa supposizione insita
nella forma e nel contenuto dell'atto. Tutte le circostanze della causa
inducono invece ad ammettere che se una delle disponenti fosse all'altra
sopravissuta non avrebbe mantenuto le disposizioni quali sono, come
è affatto improbabile che le testatrici avrebbero disposto delle loro
sostanze come esse fecero se avessero potuto supporre che per l'una 0
l'altra l'atto sarebbe inefficace. SiErbrecht N° 9. 53

può ritenere per certo che la decisione di disporrc a favore del convenuto
non fu che la conseguenza della comune volontà di darsi assieme la morte
e che, se in vista del comune suicidio, la madre non avesse disposto
in favore del convenuto, neanche la figlia l'avrebbe fatto e avrebbe
testato in favore di prossimi congiunti. Il che ancora contribuisce a
dimostrare l'intima connessione delle disposizioni e quanto la volontà
di una testante ha dovuto influire sulla volontà dell'altra.

3° Indarno, invocando la genesi della legge ed i lavori preparatori,
l'istanza cantonale dà opera a dimostrare che avendo riprovato solo
una delle forme del testamento congiunto, vale a dire il testamento
reciproco, il legislatore abbia inteso ammettere la validità del
testamento collettivo a favore di un terzo. L'illazione è infondata :
procede da erroneo apprezzamento delle discussioni avvenute in seno della
Commissione dei periti sull'avan-progetto del 1900 (vedi proeesso verbale
della commissione p. 137 e seg.). Questo progetto prevedeva il testamento
congiunto Specialmente tra i conjugi (art. 513) da farsi nella forma
di atto pubblico (art. 518). La commissione dei periti pero decideva
di stralciare questi disposti (processo Verbale .p. 139). E se è vero
che la diseussione si svolse sopratutto sul testamento reciproco, ciò
è indubbiamente dovuto alla eircostanza, che questa forma di testamento
collettivo era quella usata più comunemente tra i coniugi sott-o l'impero
delle antiche leggi cantonali e di cui pertanto l'art. 513 trattava
in modo particolare. In una susseguente seduta della Commissione,
la. proposta di vietare il testamento congiunto con apposito disposto
di legge fu respinta per un voto. Ma ciò non può significare che si
intendesse ripristinare il disposto poc'anzi straiciato dell'art. 513,
come non fu ripristinato quello dell'art. 518, che diseiplinava la forma
del testamento congiunto previsto dall'avan-progetto (RU 48 II p. 17 e
18), sibbene solo che la commissione non

54 Erbrecht N° 9.

volle dirimere essa stessa la controversia, ma preferi lasciarne la
soluzione alla redazione definitiva della legge od ai criteri della
giurisprudenza. Indarno finalmente I'istanza cantonale invoca a favore
della sua tesi l'autorità del commentario TUOR. Gli esempi citati da
questo autore (vedi diritto successorio commentato dal TUOR nell'opera
GMÜR p. 272 e 273 vol. III) e menzionati dall'istanza cantonale sono
affatto diversi dal caso in esame. ll commentatore stesso rileva che si
tratta di ipotesi

nelle quali le disposizioni di una parte non hanno ca-_

rattere di dipendenza da quelle dell'altra; il che non si Verifica
nella fattispecie.

4° L'atto di ultima volontà del 16 febbraio 1919 deve quindi essere
annullato in toto.

La qualità di eredi legittimi degli attori non fu espressamente contestata
(vedi risposta cif. 8 e 9 e petizione cif. 8 eQeRisposta aquesti punti
di fatto): ma non

può formare oggetto di apposito giudicato, perchè l'isi

struzione della causa non verti su questo punto, il quale del resto
ha piuttosto carattere di premessa della conclusione principale
di annullamento del testamento che di domanda indipendente e per se
stante. Lo stesso dicasi della domanda tendente a che gli attori siano
immessi nel possesso delle sostanze relitte.

Il Tribunale federale pronuncia :

La sentenza 26 ottobre 1920 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino
è riformata nel senso che il testamento 16 febbraio 1919 Viene annullato
nei rapporti delle due testatrici Silvia ed Irene Agnstoni.Sachenrecht. N'
10. 55

III. SACHENRECHT

DROITS RÉELS

10. Urteil der II. Zivila'bteilung vom 3. Februar 1921 i. S. M gegen
Volksbank Interlaken AA}.

ZGB Art. 650 Abs. 3 : Begriff der Unzeit im Sinne dieser Bestimmung.

'A. Die Klägerin, Volksbank Interlaken A.-G., der Beklagte Chopard und
W'itwe Marie Ritschard erwarben im Jahre 1918 auf einer Konkurssteigerung
die im Bahnhofquartier von Interlaken liegende, unbebaute Bortermatte für
32,480 Fr. zu Miteigentum auf der Hypotheken im Betrage von über 32,000
Fr. haften, und deren Ertrag (als Pflanzland) nach Abzug der öffentlichen
Abgaben kaum 200 Fr. jährlich beträgt. Im Jahre 1920 verlangte die
Klägerin die Aufhebung des Miteigentums. Während sieh Witwe Ritschard

diesem Verlangen unterzog, verweigerte der Beklagte

seine Einwilligung unter Berufung darauf, dass die

'Aufhebung des Miteigentums nicht zur Unzeit verlangt

werden dürfe (ZGB Art. 650 Abs. 3). Die Volksbank Interlaken A.-G. erhob
deshalb Klage auf Aufhebung des Miteigentums gegen ilm.

B. Durch Urteil vom 1. Oktober 1920 hat der Appellationshof des Kantons
Bern die Klage zugesprochen. --

C. Gegen dieses ihm am 28. Oktober zugestellte Urteil hat der Beklagte
am 16. November die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit den
Anträgen, die Klägerin sei mit dem eingeklaan Ansprache einstweilen
zurückzuweisen, eventuell mit dem Rechtsbegehren ihrer Klage abzuweisen,
weiter eventuell sei
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 47 II 48
Data : 04. Mai 1921
Pubblicato : 31. Dezember 1921
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 47 II 48
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 48 Erbrecht N° 9. sans enquète préalable, administratenr la personne que les parents


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
1919 • am • avviso • azione • biancheria • cio • commentario • coniuge • convenuto • de cujus • decesso • decisione • dibattimento • dichiarazione • direttive anticipate del paziente • diritto successorio • effetto • efficacia • erede legittimo • fine • forma e contenuto • francese • fratelli e sorelle • incarto • italia • lavoratore • lavori preparatori • leso • mania • menzione • nullità • obbligo di mantenimento • principio procedurale • questio • revocazione • ripartizione dei compiti • risposta • soppressione • testamento • testamento congiunto • tribunale federale • vedovo • veduta • verbale • votazione