Js Obligationenreeht N° 44.

habe, vermag dem Kläger darum nicht zu helfen, weil das Bestehen einer
sittlichen Pflicht sofern man dazu auch solche nicht in der Ethik,
sondern bloss in gesellschaft' lichen Anschauungen wurzelnde Rücksichten
rechnen will wohl die Rückforderung des in Erfüllungder-selben Geleisteten
ausschliesst (Art. 63 Abs. 2, 239 Abs. 3 OH), aber noch keinen Titel für
einen klagbaren Anspruch abgibt. Wäre es anders, d. h. Würde aus dem
sittlichen Gebote demjenigen, an den es'sich richtet, auch rechtlich
_die Pflicht zu einem entsprechenden Verhalten erwachsen, so Wäre die
Bestimmung des Art._ 63 Abs. 3 OR überflüssig, weil dann von vorneherein
von einer ohne'Grrund erfolgten Leistung bezw. einer Niehtschuld
nicht gesprochen werden könnte, der Ausschluss der Kondiktion sich also
schon nach allgemeinen Grundsätzen von selbst verstehen würde. Dessen
besondere Statuierung lässt sich demnach nur so erklären, dass die
Bereicherung, weil der durch sie geschaffene Zustand dem sittlichen
Bewusstsein entspricht, nicht als ungerechtiertigt ,gelten soll, obwohl
vom Standpunkte des Rechtes aus ein Grund für sie nicht vorliegt. Erzeugt
das sittliche Gebot an sich noch keine Rechtspflichtj so kann es aber auch
nicht zum Gegenstandeines reehtliehsver-Wehen Erfüllungsverspreche-us
gemacht werden, ,weil ein solches woraussetzt, dass vorher überhaupt
eine zu erfüllende Obligation im Rechtssinne verlag (USER, Kommentar zum

_ QR S. 5 VII 1 c). Formlose Zusagen der hier vorliegenden ·

.Art, durch die ein Vater dem Sohne Zuschüsse zur Ermöglichungfeiner
gewissen Lebenshaltung'aussetzt, pflegen denn auch regelmässig nicht in
der Absicht der Eingebung einer rechtlichen Verpflichtung abgegeben zu
werden, und zählen nach der Anschauung des Lebens nicht zu denjenigen,
mit denen eine solche Absicht, d.h. der Wille einer rechtsgescliåitlichen
Bindung, wie er zur Begründung einer-(Obligation nötig ist, verbunden
Wäre. Es handelt sich. dabei um rein freiwillige Leistungen auf

Obligationenrecht. N' 45. 299

Zusehen hin, auf deren Zusicherung sich ein· un Rechts-wege erzMagdarer
Anspruch nicht gründen lässt-.

Da demnach die Klage schon mangels Vorliegens eines rechtlich
verbindlichen Leistungsuerspreehens verworfen werden muss, braucht die
Frage nicht erörtert zu WWW, welche Bedeutung unter Voraussetzung der
Annahme eines solchen der Behauptung des Beklagten zugekommen Wäre,
dass die Verhältnisse des Klägers sich inzwischen durch Anfall eines
Erbes an seine Frau gebessert'hätten, und ob nicht die Vorinstanz den
dafür beantragtenisseweis hätte abnehmen müssen. ss -

Detimach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgebeissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons
Unterwalden ob dem Wald vom 11. Januar 1919 aufgehoben und die Klage
abgewiesen.

4Z seiden-s "! maggio 1919 della IP serious civile nella oem Tit-W
o. Ante-leid

Obbligo persossnale assunto da un socio di una società in nome collettivo
a garanzia di un mutuo fatto alla società. Esso

. non è obbligo per se Mente e diverse da quelle preview dall'art. 564
cap. 3 CO e resta pertanto estinto dal concerdato concesso alla societa.

La soeietà in nome collettivo Fratelli Valmgifcomo iu Pietro in Balerna,
composta da Cesare, Gaglielmo e Vittore Valsangsiiacoino, prendeva a
mutuo da Antonietti Casimiro in Lugano, il 3 Luglio 1914, 4000; fr.,
ed il 21 delle stesso mese 2000 fr. Sul _mutuo di 2000 fr. tut-one in
seguitjo restituiti um fr. i .

Le due polizze, filmate per la ditta Valsaugiaeoino fu Pietro:
Valsangiacoino Cesare , contengeno la dichte-

rein-inne di flebite da parte della mutuatario. il suo oddlige ;-

I

. As is, u .ms _ ss _ 21

300 Obligaircznsnrechz. N° 45.

& restituzione entro i termini pattuiti ecc. ecc." e infine il passe
seguente : E tutto ciò (il tutto) setto ogni vin colo reale dellaprefata
ditta debitrice e personale del l'infrascritto Cesare Valsangiacomo e
sotto condanna. spontanea e parata esecuzione e rimossa ogni eccezione.

Nel 1916 la ditta Valsangiacomo cadeva in fallimento e otteneva poscia
un concordato sulla base del 40% il quale passava in giudicato malgrado
l'opposizione di Casimiro Antonietti: questi ritirava in seguito la
procentuale concordataria spettantegli sul suo credito di 5000 fr.

B. Con petizione 31 agosto 1917 Antonietti domandava a Cesare
Valsangiacomo il pagamento'di 2600 fr. corrispondenti all'ammontare
del suo credito rimasto insoluto nel concordato. Esso argomentava, in
sostanza, come segue: La dichiarazione del convenuto contenuta nelle
polizze ( sotto il Vincolo personale ) eonstituisce una coobbligazione
personale di lui allato a quella assunta dalla società, a maggior garanzia
del creditore. Il concordato ha bensi estinto il debito della società,
ma non il debito personale contratto dal socio Cesare Valsangiacomo,
la cui obbligazione sussiste ancora ed è tuttora efficiente.

C. Il giudice di prime grade, il Pretore di Mendrisie, respinse la
domanda. Non è giuridicamente possibile, assevera esso, distinguere
l'obbligo in questione in un debito personale del socio e in-un debito
della società in nome collettivo, poichè sifiatta socîetà non eostituisce
una persona giuridica. Non potersi considerare l'obbligo assunto dal
convenuto neppure come una fideiussione, poichè {questo negezio suppone
il debito di un terzo e manca, del resto, di un requisito essenziale,
vale a dire della firma personale del fideiussore, Cesare Valsangiacomo
non avendo firmato le polizze che per la ditta Fratelli Valsassngiacomo .

Di parere contrario si appalesò il Tribunalessdi Appello, il quale,
con sentenza 12 novembre 1918, acoolse la

Obligationenrecht. N° 45. 301

petizione. Esso ravvisa nell'obbligo, assunto dal convenuto une
fideinssione semplice, destinata ad assistere l'obbligazione principale
della società, fideiussione valida anche nella forma poichè la firma
del fideiussore vale tanto quale firma del rappresentante della società'
che a titolo personale. Non avendo aderito al concordato l'attore ha il
diritto di esigere dal convenuto l'ammontare restato scoperto in virtù
dell'art. 303 LEF al. 1.

D. Da questa sentenza il convenuto si è appellato al Tribunale federale
nei termini e nei modi di legge.

Considerando in diritto :'

1° A mente dell'art. 564 co i soei di una società in nome collettivo sone
responsahili solidalmente di tutte le obbligazioni della società. Di
fronte a quest'ultima, questa responsabilità, pur essende solidale,
è solo sussidiaria nel senso che suppone lo scioglimento della società
o la sua escussione infruttuosa. .

L'istanza cantonale consente colla giurisprudenza (RU 37 I p., 160)
e colla dottrina (JAEGER, comm. LEF art. 293 osserv. 1° ; REICHEL,
comm. art. 293, osserv. 12) nell'ammettere che, per principio, il
concordato ottenuto dalla società estingue senz'altro la responsabilità
dei soci, nel senso che essi non possono più essere convenuti
personalmente per un debito sociale a sensi dell'art-. 564 C0 ; ma
nel case in esame essa contesta l'applicabilità di questo principio
asserendo che l'obbligo assunto dal convenuto sarebbe obbligo diVerso
di quello incombentegli in Virtù dell'art. 564 GO : costituirebhe cioè
l'obbligo di un fideiussore sernplice che, come tale, non sarebbe
colpito dal concordato nè estinto per esse. Ma questa'tesi non può
essere accolta. Anche a prescindere dall'indagine se, assumesindo un
vincolo personelle in modo siffattamente generico, il convenuto abbia
inteso obbligarsi Specialmente in qualità di fideiussore (questione
assai dubbia, perché nelle polizze non è cenno Veruno di

302 Odfigatîonenrecht. ,A? 345,

cotassle forma di garanzia), l'inanità del ragionamento

appare dalle seguenti considera'ziò'niz come ammette la coetante
giurisprudenza di questa Corte (RU 17 p. 559;

24 II p. 736; 31 II p. 636), la società in nome collettivo .

non eostituisee una persona giuridica... Vero si è che la sccietà
può acquistare diritti eri assumere obbfigaziòni di qualsiasi natura,
e ehe esse ha la facoltà di stare in giudizio (art. 559 GO) : ma tutto
ciò non le costituisce ancora una per-send giuridica per sè stante (RU
24 II p. 735). A mente del nostra diritto, la eocietà collettiva è una
indivisione : il oomplesso del suo patrimonio, I'insieme dei suoi beni
non le spettano come a persona giuridica distinta da quella, dei soci,
sibbene spettano ai soci come proprietà comune : e, d'altro canto,
gli obblighi che le incombono, incombono senz'altro e sino dalla loro
origine ai soci, coll'unico temperamento di legge (art. 564 cap. 3),
che il Singolo eocio non può esseresiconvenuto personalmente -se non
sciolta ed eseussa la società : il che significassssàolo che il diritto
spettante al creditore della società di convenire il socio tecta sospeso
fino all'avveramento dei" "citati requisiti, ma non ché l'obbligo della
società costituisca obbligazione distinta da quella del socio. Dov'endosi
quindi ammettere che l'obbligo assunto dalla società Valsangiacomo verso
l'attore costituisce, sin dal suo sorgere e in virtù stessa della legge,
un obbligo personale del convenuto, ovvia ne segue una doppia illazione:
anzitutto, che è giuridicamente inammissibile il eoiisiderare il vincolo
personelle, di cui nelle polizze come una fideiussione, sempliee o
soiidale, del convenuto, poichè la fideiussione supponc necessariamente e
per definizione un debito altrui ed è, come insegna l'OSEn, la malleveria
per un debito altrui: seeondariamente, che nell'obbligo assunto dal
convenuto non può neppure ravvisarsi l'assunzssione o la coassunzione
di un debito, poichè anche questo negozio ha per supposto il debito di
un terzo, che l'assuntore vuol far suo.

E neanche puossi sostenere, come fa l'attore, ehe
l'ob-Obligaliouenreelit. N° 45. 303

bligo assunto dal convenuto sia obbligo per sè stante, distinto da quello
che gli incombeva per legge (art. 564 CO) e che pertanto non sarebbe
stato colpito dal concordato. La causa dell'obbligazionc in questione non
era che una sola e consistev-a nell'obbligo incombente alla società in
linea principale ed ai Singoli soci, in linea sussidiaria ma solidale,
di restituire all'attore i mutui del 3 e 21 luglio 1914. Data l'unità
della causa non poteVa sorgere che una sola obbligazione e ciò malgrado
la solidarietà, la quale per sé stessa non è costitutiva di obbligazione
diversa, ma siserVe solo dimaggior garanzia. Sarebbe concepibile invece
che, poichè l'obbligo solidale di cui all'art. 564 è solo sussidiario,
il convenuto aVesse inteso eliminare questa sussidiarietà e rcndcrsi
responsabile per il debito immediatamente, cioè anche prima dello
scioglimento o dell'escusss sione della società. Ma questa ipotesi
non ha valore nel caso in esame in cui, di fatto, la società era già
escussa ed in fallimento quando ottenne il concordato e il convenuto
fu chiamato in giudizio per il pagamento del residuo. E, finalmente,
non regge neppure l'argomento che il convenuto mirasse a garantire
l'attore contro gli effetti di un futuro concordato della società,
vale a dire, intendesse rinunciare, per quanto lo petesse coneernere, ad
opporin il concordato col suo effetto estintivo della responsabilità, dei
soci. Siffatta pattuizione non sarebbe valida. Essendo i soci senz'altro
tenuti degli obblighi della società e operando il concordato di essa eo
ipso (RU 37 I p. 160) come modo di estinzione della loro responsabilità,
esse significherebbe rinuncia anticipata e per se stessa illecita ad
invocare un futuro concordato.

Il Tribunale federale pronuncia : L° Liappello è ammeeso .
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 45 II 299
Data : 11. Januar 1919
Pubblicato : 31. Dezember 1920
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 45 II 299
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : Js Obligationenreeht N° 44. habe, vermag dem Kläger darum nicht zu helfen, weil


Registro di legislazione
CO: 564
LEF: 303
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
convenuto • questio • cio • società in nome collettivo • persona giuridica • debito della società • fine • decisione • 1919 • tribunale federale • azione • soppressione • direttive anticipate del paziente • scioglimento della società • motivo • forma e contenuto • ripartizione dei compiti • direttore • scopo • inizio
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