348 Erbrecht. N° 69.

60. Sentenza 26 settembre 1918 della IIa zazione civile nella causa
Schütze contro Pizzone.

Testamento orale. Le formalità contemplate dagli art. 506 e 507 CC. sono
solenni: l'inosservanza'anche di una sola di esse rende il testamento
irrito e nullo.

A. Il 23 giugno 1916, nelle ore pomeridiane, il prof. Angelo Pizzorno,
padre delle convenute Cloe ed Ellade Pizzorno, visitava un suo amico
Carlo Schultze, ricoverato nella clinica di Moncucco presse Lugano per
nefrite grave complicata da uremia. Avendogli, in questa occasione,
l'ammalato espressa la volontà di testare in favore di ognuna delle
convenute una comma di 2000 fr., il sig. Pizzorno scrisse di proprio pugno
su un foglietto di carta Io sottoscritto Carlo Schultze lascio in dono
quattromila franchi a Cloe e Ellade Pizzorno . In calce del foglietto
stanno, scritte da altra mano, le parole: 23. 6. Lugano. L'ammalato,
sorretto da Pizzorno, sottoscrisse questa dichiarazione in modo stentato
ed a caratteri poco intelligibili. Il giorno seguente (sahato 24 giugno),
verso le otto del mattino, il prof. Pizzorno si recò dall'avvocato e'
notaio Antonio Riva in Lugano, il quale, pochi giorni prima, il 21 giugno,
aveva ricevuto il testamento pubblico dell'infeimo, onde pregarlo di
venire con lui a Moncucco a completarlo coll'aggiunta del legato in
favore delle convenute. Impedito, il sig. Riva promise di recarvisi più
tardi. Vi salî verso le 10 ant. il Sig. Pizzorno, il quale incontrò il
medico curante dottore Oswald, la suora Camilla Marzorati e l'infermiere
Francesco Sartori al cappezzale dell'ammalato. La suora disse al medico
che l'ammalato desiderava fare un'aggiunta al precedente suo testamento :
ciò che l'ammalato confermò. Allora il Sig. Pizzorno estrasse lo scritto
redatto il giorno avanti e il dott. Oswald lo lesse, dapprima in italiano
e quindi in tedesco, all'ammalato, il quale, richiesto se lo scritto

ps-

Erbrecht. N° 60. 349

fosse conforme alla sua volontà, rispose una prima volta si ed una
seconda ja . La suora postillò lo scritto con queste parole : Confirmo
il contenuto del biglietto colla firma del sig. Schultze lasciata
spontaneamente dopo aver fatto chiamare il sig. Pizzorno . Questa
dichiarazione fu firmata immediatamente per la elinica luganese ; Camilla
Marzorati, idem Dr. Oswald Walter fu Giuseppe, Francesco Sartori. Sul
margine destro del foglietto si trovano le parole Lugano 24

giugno 1916, probabilmente di pugno del dott. Oswald.

Schultze mori qualche ora dopo, alla una pom.

il prof. Pizzorno presentò il lunedi seguente, 26 giugno, il foglietto al
Pretore di Lugano-Città. Dal verbale del _26 giugno emerge, che il giorno
stesso, ad ora non precisata, comparvero davanti al Pretore, insieme con
Pizzorno, i testi dott. Oswald, suora Camilla Mar-zorati e Francesco
Sartori e ehe i primi due confermarono la loro firma aggiungendo che
secondo loro il testatore_ si trovava in istato disicapacità di testare
. Il Pretore procede quindi alla pubblicazione del testamento, in presenza
di due testi, che firmarono il verbale unitamente al sig. Oswald ed alla
suora Marzorati,

B. _ Con petizione 26 giugno 1917 gli eredi fu Carlo Schultze impugnarono
davanti al Pretore di Lugano il testamento succitato, conchiudendo, in
pari tempo, che fosse pronunciata l'inesistenza del credito di 4060 tr.
dipendente da esse, che in sede sommaria era stato riconosciuto alle
convenute.

' C. La petizione fu respinta in ambo le sedi,in appello con sentcnza
16 giugno 1918, le spese a carico degli attori.

D. Da questa sentenza la parte attrice appella al Tribunale federale
nei termini e nei modi di legge; -

Considerando in diritto .-

10 La qnsiestione da decidersi è quella di sapere se il tes-tamento
soddssisfi alle condizioni prescritte dagli art.. 506 e 507 CC' per la
validità del testamento orale.

350 Erbrecht. N° 60.

2° A preposito dell'art. 506 giova osservare: .

a) Il testamento orale costituisce una forma Spec rale e straordinaria
di disposizioue di ultima volontà, che

non è ammissibile se non nei casi tessativamente contemplati dalla
legge. Chi intende prevalersi di un testamento fatto in questa forma,
deve quindi dimostrare, anzitutto, che essa era lecita, vale a dire,
che il testatore era impedito di ricorrere alle altre forme ordinarie
di disposizione. Vero si é che il pericolo di morte imminente e uno
dei casi citati, in modo esemsi plificativo, dalla legge : chiedesi,
se questo pericolo fosse di ostacolo a che il testatore ricorresse alla
forma pubblica ad a quella olografa.

Nel case in esame puossi ammettere senz'altro che lo stato in cui versava
il testatore, la mattina del sabato 24 giugno 1916, gli vietava di aver
ricorso a quest'ultima, poichè esso potè a mala pena, e sorretto da
altri, tracciare il suo nome in modo poco intelligibile sul foglietto
presentatogli dal sig. Pizzorno. Ma dalle convenute non fu tentata
nè raggiunta la prova dell'impossxbilità nel de cujus di testare in
forma pubblica. Il rifiuto del notaio Riva di recarsi subito (alle 8
del mattino) dall'ammalato, non escludeva, in sè,. la possibilità di
ricorrere ad altro funzionario idoneo, in una città che, come constata
il Pretore, di notai non difetta .

I)) A mente dell'art. 506
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 506 - 1 Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände, wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse verhindert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten.
1    Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände, wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse verhindert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten.
2    Zu diesem Zwecke hat er seinen letzten Willen vor zwei Zeugen zu erklären und sie zu beauftragen, seiner Verfügung die nötige Beurkundung zu verschaffen.
3    Für die Zeugen gelten die gleichen Ausschliessungsvorschriften wie bei der öffentlichen Verfügung.
cap. 2 CC il testatore deve incaricare i due
testi, cui ha dichiarato la sua ultima volontà, di procurarne la debita
documentazione. _

È pacifico in atti che, espressamente, tale incarico non venne dato
alle persone assunte in seguito come testi. Rimane. ad indagare se esse
possa ravvisarsi come inteso nella dichiarazione fatta da Schultze
al dottor Oswald, che lo scritto,'lettogli in italiano e quindi in
tedesco, rispecchiava la sua volontà. La risposta non può essere che
negativa. Invero la legge non prescrive che l'incarico sia dato ai
testi esplicitamente : esso può risultare anche da atti concludenti,
Ove essi esprimano

Erbrecht. N° '60. 851

chiaramente l' intenzione del testatoresi: ma non .appare dimostrato
in modo indubbio se · il testatore, come nel caso in esame, si limita
a confermare una dichiarazione redattain precedenza da altri. Da
questa conferma può, solo dedursi che il testatore ha considerato la
dichiarazione confermata come conforme alla sua volontà. Diversa sarebbe
forse la soluzione, Ove fosse dimostrato, che il testatore sapeva, che
l'atto da lui confermato non costituiva, da Selo, testamento valido, e
ehe alla sua validità c.ccorresse l'incarico ai testi di procedere agli
incombenti loro prescritti dalla legge. Ma questa eventualità non trova
riscontro nel fattispecie. Dalle asserzioni delle convenute risulta solo
(risposta pag. 5), che il giorno 23 il sig. Pizzorno aveva dichiarato al
de cuius, che un suo atto di ultima. volontà, per essere valido, doveva
venire scritto di suo pugno (testamento olografo): onde è lecito dedurre,
che Schultze ignorasse ...del tutto la possibilità di testare in forma
orale e che, confermando il-24 giugno, lo Scritto redatto da Pizzorno
fosse ben lungi dal volere, implicitamente, dare ai testi l'incarico
previsto dall'art. 506
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 506 - 1 Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände, wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse verhindert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten.
1    Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände, wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse verhindert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten.
2    Zu diesem Zwecke hat er seinen letzten Willen vor zwei Zeugen zu erklären und sie zu beauftragen, seiner Verfügung die nötige Beurkundung zu verschaffen.
3    Für die Zeugen gelten die gleichen Ausschliessungsvorschriften wie bei der öffentlichen Verfügung.
cap. 2 CC (confr. TUOR, diritto delle successioni
nel commentario GMÎÎR, osserv. 18 agli art. 506
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 506 - 1 Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände, wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse verhindert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten.
1    Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände, wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse verhindert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten.
2    Zu diesem Zwecke hat er seinen letzten Willen vor zwei Zeugen zu erklären und sie zu beauftragen, seiner Verfügung die nötige Beurkundung zu verschaffen.
3    Für die Zeugen gelten die gleichen Ausschliessungsvorschriften wie bei der öffentlichen Verfügung.
508).

2° Il testamentsio Schulze si appalesa irrita anche per molteplici
Violazioni dell'art. 507
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 507 - 1 Die mündliche Verfügung ist sofort von einem der Zeugen unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schrift zu verfassen, von beiden Zeugen zu unterschreiben und hierauf mit der Erklärung, dass der Erblasser ihnen im Zustande der Verfügungsfähigkeit unter den obwaltenden besonderen Umständen diesen seinen letzten Willen mitgeteilt habe, ohne Verzug bei einer Gerichtsbehörde niederzulegen.
1    Die mündliche Verfügung ist sofort von einem der Zeugen unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schrift zu verfassen, von beiden Zeugen zu unterschreiben und hierauf mit der Erklärung, dass der Erblasser ihnen im Zustande der Verfügungsfähigkeit unter den obwaltenden besonderen Umständen diesen seinen letzten Willen mitgeteilt habe, ohne Verzug bei einer Gerichtsbehörde niederzulegen.
2    Die beiden Zeugen können stattdessen die Verfügung mit der gleichen Erklärung bei einer Gerichtsbehörde zu Protokoll geben.
3    Errichtet der Erblasser die mündliche Verfügung im Militärdienst, so kann ein Offizier mit Hauptmanns- oder höherem Rang die Gerichtsbehörde ersetzen.
CC.

a) A stregua di questo disposto uno dei testi deve redigere per iscritto
la disposizione orale dichiaratagli [dal testatore: l'atto deve venir
datato da chi lo ha steso e poi firmato da ambedue i testi. Nel caso
attuale la dispòsizione orale di Schultze del 23 giugno fu messa in
iscritto dal padre delle convenute, il quale non ha funzionato e, come
tale, non poteva fungere da teste (art. 503
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 503 - 1 Personen, die nicht handlungsfähig sind, die sich infolge eines strafgerichtlichen Urteils nicht im Besitz der bürgerlichen Ehren und Rechte510 befinden, oder die des Schreibens und Lesens unkundig sind, sowie die Verwandten511 in gerader Linie und Geschwister des Erblassers und deren Ehegatten und der Ehegatte des Erblassers selbst können bei der Errichtung der öffentlichen Verfügung weder als beurkundender Beamter noch als Zeugen mitwirken.
1    Personen, die nicht handlungsfähig sind, die sich infolge eines strafgerichtlichen Urteils nicht im Besitz der bürgerlichen Ehren und Rechte510 befinden, oder die des Schreibens und Lesens unkundig sind, sowie die Verwandten511 in gerader Linie und Geschwister des Erblassers und deren Ehegatten und der Ehegatte des Erblassers selbst können bei der Errichtung der öffentlichen Verfügung weder als beurkundender Beamter noch als Zeugen mitwirken.
2    Der beurkundende Beamte und die Zeugen sowie die Verwandten in gerader Linie und die Geschwister oder Ehegatten dieser Personen dürfen in der Verfügung nicht bedacht werden.
CC applicato per analogia). Il
24 i testi confermarono la di lui redazione. Ma altro è la redazione di
un atto, altro solo la sua conferma, ovvio essendo, che chi si limita
a confermare una altrui dichiarazione, più facilmente di chi la redige
di propria mano ,silas-E

' AS 4411 1918 24

352 Erbrecht. N° BU.

cerà trarre ad inesattezze e lacune, e meno scruopolcamente avrà
cura di accertarsi, che la dichiarazione confermata sia ss conforme al
vero. Comunque, nella fattispecie, la conferma non si riferisce, neanche,
direttamente, alla dichiarazione verbale del de cuius del 23 giugno,
ma solo all'atto redatto da Pizzorno e che fu poi letto al testatore il
24, in presenza dei-testi. La dlchiarazione orale del 23, che niuno dei
testl mtese, non fu e non poteva venir confermata da nessuno .di loro.

b) Ma il testamento si appelesa irrito per altri man ancora, e cioè in
forza delle formalità da ,ademplersi davanti all'Autorità giudiziaria.

Secondo l'art. 507
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 507 - 1 Die mündliche Verfügung ist sofort von einem der Zeugen unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schrift zu verfassen, von beiden Zeugen zu unterschreiben und hierauf mit der Erklärung, dass der Erblasser ihnen im Zustande der Verfügungsfähigkeit unter den obwaltenden besonderen Umständen diesen seinen letzten Willen mitgeteilt habe, ohne Verzug bei einer Gerichtsbehörde niederzulegen.
1    Die mündliche Verfügung ist sofort von einem der Zeugen unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schrift zu verfassen, von beiden Zeugen zu unterschreiben und hierauf mit der Erklärung, dass der Erblasser ihnen im Zustande der Verfügungsfähigkeit unter den obwaltenden besonderen Umständen diesen seinen letzten Willen mitgeteilt habe, ohne Verzug bei einer Gerichtsbehörde niederzulegen.
2    Die beiden Zeugen können stattdessen die Verfügung mit der gleichen Erklärung bei einer Gerichtsbehörde zu Protokoll geben.
3    Errichtet der Erblasser die mündliche Verfügung im Militärdienst, so kann ein Offizier mit Hauptmanns- oder höherem Rang die Gerichtsbehörde ersetzen.
CC, i testi debbono dichiarare all' autorità
giudiziaria competente (nel Cantone Ticino il Pretore), che il testatore
ha manifestata loro la sua ultima volontà nelle particolari circostanze
da 13m indicate , e ciò senza ritardo . Questa condizione di tempo
è, essa pure, essenziale (confr; TUOR, loc. cit. osserv. 26) ; con
"altri disposti di legge essa mira a salvagnardare, per quanto ciò sia
conciliahile col testamento orale, il principio dell'unità dell'atto. Nel
caso in esame i testi attesero dal 24 giugno alle 10 od il pom. fino
al 26 (l'ora non è preeisata nel verbale del Pretore, il 25 era giorno
-festivo), per adempiere questo precetto di legge: e poichè le convenute
non hanno neanche tentato di giustificare l'indugio, la deposizione
fatta dai testi. davanti al Pretore è da ritenersi tardiva. Ma anche il
contenuto della deposizione è incompleto. I testi non hanno deposto,
che il testatore avesse loro manifestata la sua ultima volontà: dal
verbale risulta solo che i primi due testi presenti (dott. Oswald e
suora Marzorati) confermarono la loro firma .

Queste inosservanze della legge in ordine al tempo e al contenuto della
deposizione dei testimoni davanti l'autorità giudiziaria basterebbero,
da sole, a rendere iltestamento irrito e nullo. Coi precetti snesposti
la legge mira a fissare in modo autentico e preeiso la vo-

Erbreeht. N° 60. 353

lontà del testatore nelle particolari circostanze indicate ai testi
(art. 507 cap. I in fine). Il che deve esser fatto senza indugio :
poichè, col trascorrere del tempo, il ricordo di fatti e circontanze,
che pure debbone essere riferiti in modo preciso, si vela ed affievolisee
e la attendibilità dei testimoni scema di pari passo. Nel fattispecie,
dalla deposizione dei testi davanti al Pretore non risulta neanche che il
de cuius avesse mai fatto dichiarazione orale di ultima volontà. Questo,
e le particolari circostanze nelle quali ciò venne fatto, emersero' solo,
in progresso di causa, dal costituto tessstimoniale, assunto parecchi mesi
dopo (nel febbraio 1917). E ciò pure è contrario alla volontà della legge.

3° A torto l'istanza cantonale, argomentando dal secondo
cap. dell'art. 507 che lascia ai testi la facoltà di procedere a mente
delle norme previste al 1° cap., oppure di comunicare la disposizione
ad un'autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni opina, che la
formalità di cui all'art. 507 non Siano che disposti d'ordine. L'argomento
non vale. I testi hanno bensi la facoltà di scegliere l'una via e l'altra
: ma scel tane una, la validità del testamento dipende della sekupolosa
osservanza delle forme per essa prescritte. Non

'v'ha motivo per distinguere, quanto al loro carattere

giuridico, tra le formalità dell'art. 506 e quelle contemplate
dall'art. 507
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 507 - 1 Die mündliche Verfügung ist sofort von einem der Zeugen unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schrift zu verfassen, von beiden Zeugen zu unterschreiben und hierauf mit der Erklärung, dass der Erblasser ihnen im Zustande der Verfügungsfähigkeit unter den obwaltenden besonderen Umständen diesen seinen letzten Willen mitgeteilt habe, ohne Verzug bei einer Gerichtsbehörde niederzulegen.
1    Die mündliche Verfügung ist sofort von einem der Zeugen unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schrift zu verfassen, von beiden Zeugen zu unterschreiben und hierauf mit der Erklärung, dass der Erblasser ihnen im Zustande der Verfügungsfähigkeit unter den obwaltenden besonderen Umständen diesen seinen letzten Willen mitgeteilt habe, ohne Verzug bei einer Gerichtsbehörde niederzulegen.
2    Die beiden Zeugen können stattdessen die Verfügung mit der gleichen Erklärung bei einer Gerichtsbehörde zu Protokoll geben.
3    Errichtet der Erblasser die mündliche Verfügung im Militärdienst, so kann ein Offizier mit Hauptmanns- oder höherem Rang die Gerichtsbehörde ersetzen.
CC. Tutte concorrono a costituire un sol atto:
il testamento orale, che è atto solenne: ciascuna di esse è dunque
egualmente indispensibile alla sna validità; --

Il Tribunale federale pronuncia :

L'appello è accolto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 44 II 348
Data : 26. September 1918
Pubblicato : 31. Dezember 1919
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 44 II 348
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 348 Erbrecht. N° 69. 60. Sentenza 26 settembre 1918 della IIa zazione civile nella


Registro di legislazione
CC: 503 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 503 - 1 Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, o che sono private dell'esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale495, o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.496
1    Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, o che sono private dell'esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale495, o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.496
2    Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi.
506 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 506 - 1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.
1    Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.
2    Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.
3    Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.
506e  507
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 507 - 1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
1    La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
2    In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un'autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.
3    Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l'autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.
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... Tutti
AS
AS 4411/1918