592 Sachenrecht. N° 79.

III. SACHÈNRECHT DROIT RÉELS

79. Sentenza 19 lett-ombre 1917 della. seconda nazione civile nella cause
Banca. Popolare Svizzera in Zurigo, attrice contro M Million in Gaiprlno.

Modo di valutazione del valore litigloso in contestazione di graduatoria
sul rango di un credito. Presupposti della qualità di necessorîo: la
Volontà del proprietario di eostituirlo tale non sostituisce 'che il
concetto usnale del luogo e, nei suoi effetti, è limitata, per legge, nel
senso che, conferita ad im oggetto la qualità di accessorio, essa vale
a vantaggio, non solo del creditore in cui confronto In dechiarata, ma
anche degli altri creditori, secondo il rango pignoratizio che loro Spetta
sullo stabile. Effetti guiridici della circonstanza che gli accessori
non furono esplicitamente menzionati come tali nè nell'atto costitutivo
del pegno né nel registro fondiario a sensi degli art. 805 al. 2 GC e 78
regolamento pel registro fondiario. Art. 644, 805, 946 capoverso 2 GC. ·

A. Con istromento 17 febbraio 1914 Ineichen Burkhard fu Antonio in
Calprino costituiva a favore dell'attrice Banca popolare Svizzera in
Zurigo due ipoteche, l'una di 300,000 fr. di primo e l'altra di 100,000
krdi secondo grado. Nei titoli costitutivi e nelle susseguenti annotazioni
4 marzo 1914 nel registro fondiario provvisorio veniva menzionato che
la prima portava solo sugli stabili del debitore. Siti a Calprino ed
adibiti ad uso albergo, la seconda, oltre che su detti stabili su tutti
i mobili esistenti negli stahin ipotecati ed iscriisisiti nell'inventario
a'nnesso alla copia legale del titolo e stati stimati 51,064 fr. 75.

Altra ipoteca (quinta ed ultima) in data del 29 luglioSachenrecht. N°
79. 39:3

1915 veniva aceesa sugli stahili lneichen a fai/ore della Ditta
Willmann & Co. in Lucerna a garanzia di un credito di 50,000 frNe'l
titolo costisslutivo e nell'annotazione a regisissro è rammentato che
quest'ipoteoa si essen-le agli stahin del debitore già ipoteeati
in precedenza ed inoltre a tutto il mobilio egizie-ate negli
stabili ipotecati. Questa menzione non contiene nè. la stima nè,
la specisicazione del mobilio nè i} rinvio ad inventario Speciale. . '

B. Nella liquidazione fallimentare della successione del debitore
l'attrice notificava i crediti ipotecari di" 300,000 ir. e di 100,000
fr. ehiedento che per essi il diritto di pegno si estende'sse a tut-to il
mobilio esisten'ce negli alberghi Ineiehen, anche a quello non eosimpreso
nell'iscrizione 4 marzo 1914 delle ipoteche di 300,000 fr. e di 100,000
fr. ma annotato in favore di Willmann & Co. e sul quale l'ufficio delle
es'ecuzioni di Lugano aveva eretto apposito inventario sotto il titolo
elenco di beni mobili non ipotecati. L'amministrazione del fallimento
avendo respinto questa pretesa, la Banca popolare svizzera in Zurigo la
citava in giudizio davanti il Pretore di Lugano per far dichiarare :

1° ehe tranne certi numeri Speciali dell'inventario generale (323 391,
392-407, 408, 409, 422, 426 433, 435, 779), il diritto di pegno spettante
all'attrice in basealle ipoteche di 300,000 fr. e di 100,000 fr. si
estendeva anche ai mobili menzionati nell'inventario Speciale come non
ipotecati .

2° snbordinatamente: che l'omnihus figurante sotto il N° 785
dell'inventario generale ed acquistato in sostituzione di oggetti di
egual natura e di egual valore, doveva intendersi soggetto all'ipoteva
di secondo grado di 100,000 fr. .

L'azione fa capo, in diritto, agli art. 644
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 644 - 1 Die Verfügung über eine Sache bezieht sich, wenn keine Ausnahme gemacht wird, auch auf ihre Zugehör.
1    Die Verfügung über eine Sache bezieht sich, wenn keine Ausnahme gemacht wird, auch auf ihre Zugehör.
2    Zugehör sind die beweglichen Sachen, die nach der am Orte üblichen Auffassung oder nach dem klaren Willen des Eigentümers der Hauptsache dauernd für deren Bewirtschaftung, Benutzung oder Verwahrung bestimmt und durch Verbindung, Anpassung oder auf andere Weise in die Beziehung zur Hauptsache gebracht sind, in der sie ihr zu dienen haben.
3    Ist eine Sache Zugehör, so vermag eine vorübergehende Trennung von der Hauptsache ihr diese Eigenschaft nicht zu nehmen.
', 645, 805 e 946 CC
e sostiene, in sostanza, che avendo il mobilio degli alberghi (anche
quello non compreso nell'elenco unito alla menzione della ipoteca di
100,000 fr.), acquis--

534 Sachenrecht. N° 79.

tata, qualità di accessorio per la costituzione dell'ipoteca in favore
di Willmann, questa qualità debba valere anche in favore delle ipoteche
antecedenti di primo e

secondo grado (300,000 li. e 100,000 fr.), le quali per-_

tanto sono da iscriversi in graduatoria come fruenti del diritto di
pegno anche sul mobilio in questione.

La convenuta conehiude nella sua risposta domandando il rigetto della
petizione. Essa contesta anzitutto alla costituzione di ipoteca in favore
di Willmann ogni efficacia, adducendo che la menzione nel registro
fondiario non è conforme all'art. 78 del regolamento federale per il
registro fondiario del 22 febbraio 1910 (mancanza di indicazione del
valore dei mobili per categorie o di enumerazione in separate elenco) :
asserisce inoltre che l'estensione dell'ipoteca VVIllmanu & Co. al mobilio
era stata impugnata dalla massa fallimentare, senza che la creditrice
(Willmann & Co.) promuovesse azione di contestazione della graduatoria.

C. Il giudice di primo grado respinse la petizione : il Tribunale di
Appello l'aceolse solo nella sua conclusione Subordinata (concernente
l'omnibus) e con sentenza 8 febbraio 1917 giudicava: _

1° La domanda principale della petizione di causa non è ammessa.

ä. La domanda suhorclinatass è ammessa nel senso che l'omnibus figurante
nell'inventario fallimentare al N° 785 per un valore di 900 fr. deve
intende csi soggetto all'ipoteca di secondo grado.

2° Le spese giudiziarie a carico della parte attrice, compensate le
ripetibili.

I motivi di questo giudizio sono in sostanza i seguenti : La costituzione
del pegno sui mobili in questione non è contenuta nei titoli di credito
eretti in favore dell'attrice. Questi mobili non sono accessori & mente
dell'art. 805 al. 2 CCS, poichè nè i titoli cos'titutivi del pegno nè
le relative annotazioni a registro li menzionano come tali. Del resto,
il mobilio di un albergo in genere non è consi-Sachenreclit. N° 79. 595

derato come accessorio dell'immobile dall'uso localesi ticinese, nè
questa qualità risulta dall'intenzione chiaramente manifestata dal
proprietario,siattesocchè Ineichenha inteso cantare il primo credito
ipotecario (300,000 fr.) coll'ipoteca sugli immobili e il secondo (100,000
fr.) coi mobili individualmente specificati ed elencati in apposito
inventario ; esse dimostrò pertanto chiaramente di voler escludere
dai pegni concessi all'attrice gli altri mobili dati in garanzia solo
all'ultimo creditore Willmann & Co.

D. Da questa sentenza l'attrice produce appello al Tribunale federale
e conchiude domandando che anche la prima domanda della petizione venga
ammessa, le spese tutte a carico della convenuta.

E. Nel frattempo i mobili sui quali verte il dissidio furono realizzati
dall'ufficio dei fallimenti e produssero un ricavo di 2050 fr. L'ufficio
dei fallimenti attesta che l'attrice, se il diritto da ess'a vantato
non Viene ammesso, dovrebbe ess-ere collocata con un credito scoperte di
60,680 fr. in V& classe, per la quale presumibilmente sarà da ripartirsi
una percentuale dell'uno all' 11/50/0.

Considerando in diritto:

1. Chicdesi anzitutto se la causa raggiunga il valore di appello a sensi
dell'art. 59
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 644 - 1 Die Verfügung über eine Sache bezieht sich, wenn keine Ausnahme gemacht wird, auch auf ihre Zugehör.
1    Die Verfügung über eine Sache bezieht sich, wenn keine Ausnahme gemacht wird, auch auf ihre Zugehör.
2    Zugehör sind die beweglichen Sachen, die nach der am Orte üblichen Auffassung oder nach dem klaren Willen des Eigentümers der Hauptsache dauernd für deren Bewirtschaftung, Benutzung oder Verwahrung bestimmt und durch Verbindung, Anpassung oder auf andere Weise in die Beziehung zur Hauptsache gebracht sind, in der sie ihr zu dienen haben.
3    Ist eine Sache Zugehör, so vermag eine vorübergehende Trennung von der Hauptsache ihr diese Eigenschaft nicht zu nehmen.
OGF : ma la risposta non può essere dubbia. La contesa verte
sul privilegio che l'attrice accampa sul prodotto della realizzazione
dei mobili in litigio, dunque sul diritto di pegno sopra un importo
di 2050 fr. Ora, a mente della costante giurisprudenza di questa Corte
(RU 21 p. 283 e 291 ; 33 II, p. 700; sentssenza 24 settembre 1917, non
pubblicata, nella causa Ferroni c. Massa Crivelli; JAEGER, commento 5
all'art. 250) nelle contestazioni di graduatoria sul rango da attribuirsi
ad un credito, il valore della causa consiste nella differenza tra
l'importo che ad esso spetterebbe se iosse is'critto nel rango preteso
dal creditore e quello che gli competerebbe se fosse da collo--

598 Sachenrecht. N° 79.

cani nella classe che la massa o i creditori gli riconoscene : nel case
in emme dunque, tra la gomma di Wir. e la percentuale che spottet-oblag a
quest'importo in V' als-assoQuesta percentuale essendo presumibilmente,
come rîsulta dalla sites-a informazione dell'ufficiodei. fallimenti,
deil'nno all'uno e mezzo %, essa sarà di 37 fr. 75 al più: la differenza
(2050 fr. 30 fr. 75 = 2919 n.25) e dunque superio-re di 19 fr. 25 al
valore minimo di appello per via di ricorso.

"'T. Onde decidere la questions di merito, occorre ané'ziiutto
determinare, se i mobili in questione Siano diventati accessori degli
immobili Ineichen giusta l'art. 644 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 644 - 1 Die Verfügung über eine Sache bezieht sich, wenn keine Ausnahme gemacht wird, auch auf ihre Zugehör.
1    Die Verfügung über eine Sache bezieht sich, wenn keine Ausnahme gemacht wird, auch auf ihre Zugehör.
2    Zugehör sind die beweglichen Sachen, die nach der am Orte üblichen Auffassung oder nach dem klaren Willen des Eigentümers der Hauptsache dauernd für deren Bewirtschaftung, Benutzung oder Verwahrung bestimmt und durch Verbindung, Anpassung oder auf andere Weise in die Beziehung zur Hauptsache gebracht sind, in der sie ihr zu dienen haben.
3    Ist eine Sache Zugehör, so vermag eine vorübergehende Trennung von der Hauptsache ihr diese Eigenschaft nicht zu nehmen.
CC. Socio-non fosse, ogni
oltra indagine sare'bbe 'vana, poichè l'estensione del diritto di pegno
ventata, dall'attricesui mobili snddecti si basa e non può basarsi
figlie snll'art. 805 al.. 2: essa snppone quindi Messer-jamente che
Siano diventati accessori degli stahili. Interpretando l'art. 644 al. 2
il Tribunale federale (v. senEenza 12 aprile 1916 nella causa Lattmann
c. MassaBornmer, RU 42 II, p. 112) ebbe a dichiarare, che perchè un
mobile acquisti qualità di accessorio, occorre si verifichine due
estremi oggettivi: la sua destinazione economica (nel senso che sia
durevolmente destinato all' use, al godimento ed alla conservazione
della cosa principale), e una relazione di luogo tra l'acceswrio e
l'oggetto prin cipale : occurre inoltre che quello sia considerato come
accessorio dall'uso locale oppure (elemento soggettivo) dichiarato
tale dall'intenzione chiaramente manila-Siate, dal proprietario. Di
questi elementi eestitutivi della qualità di accessorio i primi due
indicano un rapporto di fatto tra un oggetto e l'altro, ed il terzo
(uso locale ) volontà del proprietario), esprime come questo rapporto
sia da interpretarsi, vuoi in virtù del concettoimperante nel luogo
dove gli oggetti si trovano, vuoi in virtù della manifesta intenzione
del proprietario. L'in-

benzione del proprietario diretta a dare ad un oggetto la'

qualità di accessorio non basta quindi allo sc0po. Essa-Sachenrecht. N°
79. 59?

vnon sestituisce che. il concetto usuale del luogo, ma non gli altri
elemenii costituiivi (estmmi oggettivi) dell' elemento aeoesaorio.

Nel meo in esame la querelata senken-L eonstaîa clie nel Ticino il mobilio
di un albergo non Vien considemto come .aecessorio : constatazione di
fatto, che, come tale, vincola il Tribunale federale. Ne se'gue, che
per sta bilire se i mobili Siano diventati .accessori degli alberghi
Inc-ichen, è mesiieri indagare se la volontà del proprietario, che
deve sostituire l'uso locale, siasi manifestata in conformità ed a
suffssicienza .di legge.

a) A ragione l'attrice sostiene, clie dando in pegno i mobili alla Ditta
Willmann & Co., Ineichen ha manifestato implicitamente ma chiaramente la
sua volontà di renderli accessorsii degli stabi'li, poichè l'estensione
del diritto di pegno ai mobili era sssuhordinata alla loro qualità di
aCcessori. Dichiarandoli sottoposti all'ipoteca insieme cogli stabili,
Ineichen intendeva che i mobili segujssero, come pegno e in questa
loro qualità, le sorti della cosa principale : in altri termini, che
essi iossero trattati come parte degli immobili e cioè come accesssiori
destinati essi pure a garantire il credito ipoteca-rio. D'altro canto,
non è dubbio che i mobili da Ineichen costituiti in pegno a favore
di Wi llmann &-Co. non comprendess'ero anche quelli che sone oggetto
dell'attuale controversia, poichè l'identità tra gli oggetti dati in
pegno, a Willmalm e quelli sui quali l'attrice rivendica il diritto di
pegno non fu neanche contestata : devesi quindi ritenere che l'intenzione
di Ineichen di costituirli accessori si sia manifestata e sia operativa
di effetti in confronto del mobilio in litigio.

b) Obbietta l'is'tanza cantonale che, contrariamente a quanto dispone
l'art. 805 al. 2, i mobili non furono esplicitamente menzionati come
accessori nè nell'atto costitntivo del pegno nè nella relativa annotazione
nel registro fondiario : e che non sone stati osservati neppure i precetti
dell'art. 78 del regolamento federale 22 feb-

538 Sachenrecht. N° 79.

braio 1910, secondo il quale gli accessori sono da menzionarsi
singolarrnente on'ero per categorie coll'indi cazione del loro valore
od allora enumerati in elenchi Speciali (inventari) che devono essere
trattati colme documenti giustificativi. Quest'obbiezionsie è fondata

in fatto, ma errata in diritto. Essa parte dal concetto che per
costituire un accessorio siass' indispensabile la "

sua menzione eome'tale nell'atto costitutivo del pegno e nel registro
fondiario nel modo prescritto dalla legge e indicato nei suoi particolari
dal regolamento. Ma questa tesi è inconciliabile col tenore della legge
e non è accettata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

A mente dell'art. 805 al. 2 sono ritenuti (testo irancese : sont présumés
tels ; testo tedesco : gelten ) accessori gli oggetti che nell'atto
costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali
..... finchè non sia dimostrato che per disposizione di legge non può
essere loro attribuita questa qualità. Dal tenore stesso della legge si
evince che essa non intende fare di detta menzione nell'atto costitutivo
del pegno e nel registro fondiario un elemento essenziale e costitutivo
della qualità di accessorio. In questo senso ha statuito questa Corte
nella sentenza precitata Lattmanu c. Massa Bommer: dichiarando che, perchè
un mobile acquisti qualità di accessorio sia richiesto il concorso dei tre
elementi summenzionati, il Tribunale federale escluse implicitamente che
altro estremo (menzione nell'atto costitutivo e nel registro fondiario)
fosse da considerarsi come presupposto essenziale o cOme formalità
costitutiva della qualità di accessorio. Questa tesi è confortata dai
lavori preparatori della legge (v. messaggio del Consiglio federale su}
secondo avanprogetto, ed. it. p. 86 : esposizione dei motivi, testo
francese, diritti reali p. 50 e seg.) e dall'opinione dei commentatori,
i quali dichiarano che la designazione dell'oggetto come accessorio
nel titolo e nel registro crea solo una presunzione in favore di questa
qualità, presunzione del restoSachenrecht. N° 79. Jst-E-

non invincibile, ma che può essere distrutta dalla prova

contraria (vedi Wieland, commento 6 letti a all'art. 805 p. 313;
LEEMANN oss. 61 all'art. 805 p.' 735 e nel 5110 articolo sulla
significazione della menzione dell'accessorio nel registro fondiario
, Rivista svizzera di gini-isprudenza vol. 5 p. 421 e 242; OSTERTAG
commento 2 all'art. 946 p. 146). L'osservanza del disposto dell'art.
805 al. 2 torna indubbiamente di vantaggio di tutti gli interessati,
poichè contribuisce, ad accertare in modo autentico l'intenzione del
proprietario e quindi i rapperti giuridici tra la cosa principale
e l'accessorio (Vedi sentenza LATTMANN precitata, cons. 3 in fine),
ma non è indi. pendabile per attribuire ai mobili questa qualità. Nè
diverse possono essere le conseguenze dell'inosazrvanza o della non
esatta ossewanza dell'art. 78 del regolamento per il registro fondiario :
in mancanza di indizi decisivi ed incontestahili, non è lecito ammettere
che il legislatore, in disposto destinato solo ad attuare

nei suoi particolari un provvedimento di legge, abbia

inteso derogare ad essa od aggiungervi o sancire una soluzione non
voluta dalla legge stessa. Devesi pertanto ritenere che l'art. 78 del
regolamento non sancisca che una regola d'ordine, la sui inosservanza
non esclude ne annulla gli effetti che la legge fa dipendere dalla dichia-

razione di volontà manifestata conformemente all'art. 644 al. 2. Si
potrebbe invero chiedere so, in queste condizioni, spetti all'attrice il
diritto di prevalersi della presunzione che starebbe in 5110 favore ove
le prescrizioni dell'art. 805 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 805 - 1 Das Grundpfandrecht belastet das Grundstück mit Einschluss aller Bestandteile und aller Zugehör.
1    Das Grundpfandrecht belastet das Grundstück mit Einschluss aller Bestandteile und aller Zugehör.
2    Werden bei der Verpfändung Sachen als Zugehör ausdrücklich angeführt und im Grundbuch angemerkt, wie Maschinen und Hotelmobiliar, so gelten sie als Zugehör, solange nicht dargetan ist, dass ihnen diese Eigenschaft nach Vorschrift des Gesetzes nicht zukommen kann.
3    Vorbehalten bleiben die Rechte Dritter an der Zugehör.
CC e 78 del regolamento Îossoro state
esattamente osservate. Ma di questa qucstione non occorre conoscere nel
caso in esame poichè, comunque, la prova che nella fattispecie si siano
verificati gli elementi legali del carattere accessorio degli oggetti
in litigio deve ritenersi come raggiunta. Per quanto ha

tratto all'elemento soggettivo (intenzione del proprie?

tario) basta rinviare agli argomenti sopraesposti (vedi cons. 2 lett. a)
: che poi i mobili Îossero durevolmente

EUR300 ' Sachenrecht. N° 79.

destinati all'uso degli alberghi Ineichen ed al loro godimento, emerge
dall'invcntario eretto dall'ufficio & dalla circostanza che vi furono
posti alle sei-pp di ssiervire al loro esercizio e che ivi si trovavano
alla dichiarazione del fallimento : e con ciò Vien pure dimostrata
la relazione di luogo che deve esistere tra la cosa principale e
l'aceessssorio a sensi dell'art. 544 al. 2 CCS. Non occorre del res-to
insistere su questo punto perchè non venne neanche protest) in causa
che gli elementi oggettivi non si fossero avverati nella fattispecie.

c) Obbietta inoltre il giudice cantonale che la qualità di accessorio
non può essere operativa di rimpetto all'attrice anche per il moti-vo
che gli oggetti non furono costituiti in pegno nei confronti Speciali
dell'attrice : e ,con ciò l'issstanza cantonale intende significare,
che poiché negli atti costitutivi del pegno tra l'attrice e Ineichen la
garanzia immobiliar non fu estesa ai beni in litigio, l'attrice non possa
in niun modo invocare la circostanza che in seguito essi acquistarono
qualità di accessori e furono menzionati nel registro fondiario, in base
a st ipulazione con terza persona (Willmansin & Co.). Ma anche questo
argomento non regge di fronte al disposto dell'art. 946 al. 2 CCS. A
mente di questo articolo gli accessori possono .essere menzio nati (nel
registro fondiario) a riehiesta del proprietario e quando sono menzionati,
non possono essere can. cellati senza il consenso di tutti gli aventi
diritti risul- tanti dal registro : il ehe eselude che la qualità di
accessori possa solo risnltare dal contratto costitutivo di pegno ed
unitamente ad esso, e dimos'tra che, ovi si verifichino gli elementi
oggettivi, quella qualità può risultare anche da atti indipendenti, e
posteriori e, tra altro, dalla menzione a registro fondiario, la quale,
in questo caso, ha effetto retroattivo ed opera per legge in confronto
di tutti gli aventi diritti risultanti dal registro.

3. Dimostrato pertanto che i mobili sono valida-Sachenrecht. N ° 79. um

mente diventati accessori, chiedesi quali Siano gli effetti della
circostanza che Ineichen, dichiarandoli tali, intendeva limitare gli
effetti di qucsta dichiarazione ai suoi rapporti colla Ditta Willmann :
in altri termini, intendeva che questa sola acquistasse un diritto di
pegno su

1 essi.

La parte convenuta e con essa l'istanza cantonale osservano a questo
riguardo, che se l'elemento creativo della quaiita di accessorio risiede,
come nel caso in esame, nella volontà del proprietario, questa volontà
dev'essere rispettata nei limiti e nella misnra da essa manifestuti,
oltre i quali cesserehhe di esscre operativa di effetti giuridici. Il
proprietario, asserisce la convenuta, aveva in sua facoltà di vincolare
i mobili agli immobili in qualità di accessori : gli deve quindi
esserc riconosciuta anche quella di limitarne gli effetti nel senso
che la qualità di accessori non possa avvantaggiare se non chi in cui
favore ha into-so crearla. Ma questa 'cosi non è conciliahile colla
legge. L'art. 805 al. 1° CCS dichiara che il pegno immobiliare grava
sul fondo con tutte le sue parti costititivc ed accessorie. Con ciò la
legge ha accettato la massinin di diritto comune : acccssorium sequitur
principale : l'acces'sorio è colpito dell'ipoteca nello stesso modo
in cui è colpito lo stabile stesso, in favore quindi dei crediti che
gravano sullo stabile e nel loro rango, indipendentemente dall'epoca e
dal modo in cui è sorto il rapporto dell'accessorio col principale. Agli
effetti del diritto di pegno l'accessorio costituisce quindi una cosa
sola coll'oggetto principale e l'ipoteca si estende su di esso nella
sua totalità. Ogni mobile ne è colpito dal momento stesso che si sono
verificati a suo riguardo gli elementi costitutivi della sua qualità
dissaccessorio. La quale essendo di natura reale esplica i s'uoi
effetti indipendentemente dalle limitazioni e condizioni che intende
apportarvi il costituentsse. Nè potrebbesi a ragione rimproverare a
questsia soluzione di essere intrinsecamente illogica od irrazionale:
altra cosa è la volontà diretta

AS 43 II 1917 4!)

e;02 Sachenrecht. N° 79.

a costituire l'accessorio e altra, quella a determinarne gli effetti. Il
CCS non eonosee l'istituto delle pertinenze contrattuali, che era
proprio a talune delle legislazioni cantonali imperanti prima di
esso: quelle pertinenze cioè che non lo erano in virtù della legge
ma in forza di stipulazione di parte e che potevano ,essere create
in favore solo del creditore stipulante ad esclusione dei creditori
pignoratizi precedenti. Come risulta dai lavori preparatori della
legge (ved. esposizione dei motivi dell'avanprogetto, testo i'rancese,
pag. 51 e 52) e come ammettono unanimamente gli autori (WiELAND, commento
'? agli art. 644 e 645, commento 5 all'art. 805 ; LEEMANN, commento 5
all'art. 645), questo sistema iu escluso deliberatamente dal legislatore.

(1) Contro questa soluzione si accainpa anche l'argomento seguente:
Permettendo al prOprietario che per sun volontà attribuisca la qualità
di accessori anche a degli oggetti, cui il concetto nsuale del luogo
questo qualità non riconosce, la legge mira evidentemente ad aumentare
il credito del proprietario dello stabile ed :! agevolargli il prestito
di nuovi capitali, poiché gli rende possibile di estendere la garanzia,
che esso può offrire ai mutuanti, a dei valori (mobilio, macchine,
utensili ecc.) che altrimenti non potrebbero essere dati in pegno. Ora,
si assevera, questo fine non può essero pienamente raggiunto, se al
proprietario non si riconosce la facoltà di dare in pegno quei valori a
garanzia esclugiva di colui che si presta a fargli credito quantunque
gli stabili siano già cornpletamente oberati, perchè, se l'ipoteca si
est-ende di pieno diritto anche in favore dei · creditori precedenti,
questi saranno i primi a traf vantaggio dalla nuova costituzione di
pegno. Non si può conte'stare a quest'argomentazione qualche apparenza di
fondamento : ma essa vale piuttosto a dimostrare le ragioni di opportunità
o di convenienza che avrebbero potuto indurre 'il legislatore ad adottare
soluzione diversa @ più radicale, anzi che ad infirmare la soluzione
accoltaSachenrecht. N° 79. 603

da questa Corte. La legge ha inteso raggiungere lo Scopo prefissosi
di accreseere il credito del proprietario dello stabile allargando
la cerchia degli oggetti cui esso, dati gli elementi oggettivi, può
attribuire la qualità di accessori e, quindi assoggettare all'ipoteca:
e non è dubbio che aumentando la garanzia reale di uno stabile col
rendere possibile di sottomettere all'ipoteca dei beni, sovente di
ingente valore, che altrimenti non avrebbero potuto esserloss senza che
fossero distratti dalla loro destinazione (con grave danno tanto dello
Stabile che dell'accessorio), la legge non abbia cresciuto di tanto
il credito e la potenza economica del proprietario. Essa invece non
offre nessun indizio che abbia inteso andare oltre su questa via e che
riconosca la possibilità di costituire in pegno, in modo per cosi dire
indipendente dal pegno immobiliare, il mobilio (o altro accessorio),
pur permettendo che rimanga nello stabile cui serve, e creando cosi
una spesicie di ipoteca sui mobili. Ma l'inammissibilità della tesi
avversa risulta ancora dalla considerazione che, anche accogliendola,
non ne scende'rebbero necessariamente le eonsequenze economiche che i suoi

giautori da esSa si ripromettono. Nulla osta infatti a che

il proprietario, il quale abbia accordato all'ultimo mutuante il
privilegio sugli aecessori, non possa poi, per favorire un creditore
precedente o da esso incalzato, fare annotare a registro il pegno suin
accessori anche in di lui favore. In questo caso non nasce un diritto di
pegno nuovo, che prenderebbe data dalla menzione & registro: ma quello
esistente in favore del creditore precedente si estende, in virtù di
quella menzione, anche agli aceessori iscritti posteriormente, sui quali
quindi il credito anteriore acquista grado di poziorità di rimpetto
all'ultimo mutuante. Tale risultato potrebbe essere escluso solo ove
si volesse ammettere che l'annotazione a registro dia origine ad un
diritto di pegno Speciale, diverso dal diritto di pegno sullo stabile
e non formante con esso una unità : di modo che i crediti da

oo; ss Sachenrecht. N° 79.

esso garantiti non prenderebbero rango secondo il grado dei crediti
garantiti dal pegno immobiliare, ma dalla data della eostituzione
del pegno sul mobilio o dalla sna annotazione a registro : il ehe
significherebbe che ad un creditore garantito, ad esempio, da pegno
immobiliare in quarto rango potrebbe spettare un diritto di pegno
sugli accessori di primo rango, ad un creditore ipotecario di terzo
grado, un diritto di pegno di secondo sugli accessori ecc. : risultato
questo certamente inconciliabile col sistema della legge e in ispecie
coll'assioma fondamentale dell'art. 805, che il pegno immobiliare

grava su} fondo con tutte le sue parti costit-utive e gli

accessori. , b) Osserva ancora in contrario la convenuta che

giusta l'art. 644 capov. 1° CCS nulla esta che il proprie-' '

tario escluda, con patto Speciale, gli accessori o alcuni di loro dal
pegno oonsentito ad un creditore e possa, in questo modo, riservarsi
la facoltà di concederlo unicasi mente ad un creditore ipotecario
susseguente. L'ammissihilità di quest'operazione non può essere
contestata (vedi WIELAND commento 5 all'art. 805, LEEMANN, commento 2
all'art. 805 e all'art. 645 : memoriale § 56), come non è oontestabile
che Simile risultato possa essere ottenuto colla rinunzia del creditore
precedente in favore di creditori pignoratizi susseguenti alla garanzia
dell'accessorio. Ma, contrariamente a quanto pretende la convenuta,
le ipotesi summénzionate non trovano riscontro nella fattispecie:
Ineichen non ha pattuito coll'attrice che il diritto di pegno conferitole
sugli stabili e su certi mobili non dovesse estendersi ad altri che
erano acoessori o che potessero in seguito divenirlo. D'altro canto,
non si pretende nemmeno che l'attrice abbia rinunciato a questo
diritto. L'argomento suesposto è dunque inconcludente nel caso in esame.

4. lndarno obbietta infine la convenuta che il diritto di pegno costituito
in favore di Willmann & Co. fu contestato dall'amministrazione del
fallimento Inci-Sachenrecht. N° 79. {iOS

chen senza che Willmann portasse la contestazione ss davanti il giudice
a sensi di legge, riconoscendo cosi l'invalidità dell'ipoteca access. in
suo favore sul mobilio in litigio : essere quindi inammissibile che
l'attrice possa fruire degli effetti di un atto inefficace nei confronti
stessi della parte in. cui favore fu eretto. Ma anche quest'argomento
non vale. L'attrice non basa le sue pretese sulla validità del pegno
costituito in favore di Willmann & Co., ma sulla' volontà del proprietario
Ineichen di attribuire agli Oggetti in litigio la qualità di access'ori,
volontà che si è manifestata in occasione dei rapporti tra Ineichen
e Willamnn & Co. Ora, questa Volontà è indipendente dalla validità ed
efficacia della costituzione del pegno in favore della Ditta siWillmann

& Co.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

L'appello è ammesso e, annullata la querelata sentenza in tutti i suoi
dispositi fuorchè nel § del primo dispositivo, vien giudicato, che
il diritto di pegno Spettante all'attrice in virtù delle sue ipoteche
di 300,000 e 100,000 fr., si estende ai mobili menzionati nell'inven
tario Ineichen come non ipotecati (o, adesso, all'importo della loro
realizzazione), tranne i seguenti N1 di detto inventario : 323 fino a 391,
392 fino a 407, 408, 409, 422, 426-433, 435, 779.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 43 II 592
Data : 19. Januar 1917
Pubblicato : 31. Dezember 1918
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 43 II 592
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 592 Sachenrecht. N° 79. III. SACHÈNRECHT DROIT RÉELS 79. Sentenza 19 lett-ombre


Registro di legislazione
CC: 644 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 644 - 1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.
1    Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.
2    Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all'uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.
3    La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.
805
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 805 - 1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.
1    Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.
2    Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità.
3    Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.
OGF: 59
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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... Non tutti