340 Òbligationenrecht. N° 48.

14,162 Mk. 50 zu überweisen haben. Allein wenn der Sinn des Briefes der
gewesen wäre, die Beklagte aus ihrer Verpflichtung zu entlassen, so hätte
der Kläger gewiss den Auslieferungsschein, der das Recht, die Verfügung
über die Ware darstellt, znrùckverlangt. Der Brief vom 25. August könnte
nur dann gegen den Kläger ausgelegt. werden, wenn man. annehmen wollte,
es habe sich um eine absichtliche Täuschung der Beklagten gehandelt;
. doch liegt, jedenfalls auf seiten des Klägers, hiefür nichts vor. Auch
der spätere Brief des Klägers vom 8. September, worin er der Beklagten
mitteilte, er höre, das Gess schaft über die 11 Ballen sei annulliert,
ändert an der Haftung der Beklagten nichts. Denn wenn der Kauf aufgehoben
war, so musste der Auslieferungssehein wieder erhältlich sein. Allein die
Ware ist von Hartenstein tatsächlich in Empfang genommen werden, so dass
dieser sie erhalten hat, ohne dass der Gegenwert in der vereinbarten Weise
geleistet. worden wäre, wodurch die Annullierung unmöglich geworden ist.

T. Also haftet die Beklagte dem Kläger nach wie mi aus dem
Zahlungsversprechen vom 5. ;'7. August 1915. Sie hatte sich zu der Zahlung
von 14,162 Mk. 50 an ihn verpflichtet. sohnld das Bereitliégen der 11
Ballen für Hnricnstejn in Feldkirch festgestellt wäre; nnn steht lest,
dass die Ware an Hartenstein gelangt'und von ihm bezogen worden ist. was
ani" das nämliche hinauskomml.

Es geht nicht an, auf die übrigen Vertragsverhältnissu zwischen den
Knuikontrahenten selber einzutreten. Der Kläger ist. dem Verkäufer Singer
die 14,162 Mk. 50 Pf. srlmldig, nachdem er den Auslieferungsschein
an die lsiicklagtlsi herausgegeben hat und infolgedessen die Ware
:... dcr-. Ring-er Hartensteiu abgegeben worden ist. Ahznwciscn
ist endlich der Einwand, dieser sei zu zahlen bereit, da er ja
Schadenersatzlorderungen geltend macht. Has Hauplbex-nfungsbegehren,
die Klage sei im vollen Umfang-e gutzuheissen, ist somit begründet.

(Dligatlonenrccht. N° 49. 3411

· Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Berufung wird begründet erklärt und damit, in Abänderung des Urteils
des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. März 1917, die Beklagte
zur Zahlungvon 14,162 Mk. 50 nebst 5% Zins seit 1. August 1916 an den
Kläger verurteilt.

49. Sentenza 5 luglio 1917 della II° sezione civile nella causa Banca
cantonale vadese, attrice, contro Società Navigazione e ferrovie pel
Lago di Lugano, convenuta.

L'obbligo di chi emette un prestito, stipnlato in confronto del consorzio
delle banche di emissione, di non contrarre altri debiti senza il
loro consenso, è un obbligo in favore di terzi (portatori futuri delle
obbligazioni): ma può essere invocato eziandio dalla Banca direttrice
del consorzio, anche se questo, nel frattempo, si è sciolto e se *
essa banca _non possiede nessuna obbligazione. Interss pretazione di
detta clausola e sua validità di fronte ai disposti degli art. 27 CCS
e 20 Co. Inapplieabilitä dell'art. 812 al. 1 CCS. Ammissîbilità della
domanda, tendente 'a' precludere alla convenuta il registro fondiario
per i'lscrizmne di ipoteca in favore del prestito illecito.

A. In base a convenzione 15 novembre 1894, la convenuta Società
Navigazione e Ferrovie pel Lago di Lugano contraeva, coll' intervento di
un consorzio di banche (Banca cantonale vodese in Losanna, Banca della
Svizzera italiana in Lugano, Banca Cantonale Ticinese in Bellinzona
e Banea Popolare Ticinese in Bellinzona) un prestito di 2,600,000 fr.,
diviso in 2600 obbligazioni al portatore, di 1000 fr. al 4 %, rimborsabili
mediante sorteggio in 73 annuità a datare dalla fine dicembre 1901. "
Agaranzia del prestito la dehitrice concedeva al consorzio delle banche
emittenti la facoltà di eostituiie ipoteca di 10

A5 43 n _ mm 23

342 Òbiigatîonenrecht. N° 49.

rango sulle ferrovie PorleZZa-Menaggio e Ponte TresaLuino di sua
proprietà, site su territorio italiano. Tuttavia il consorzio non
fece uso di questa facoltà per le condizioni inaccettabili cui il
fisco italiano intendeVa sottoporre l'autorizzazione di costituire
l'ipoteca. Le obbligazioni del prestito furono assunte fermo in
proporzioni prestabilite e al 98 % dalle banche sindicate, le quali
si obbligarono altresi al servizio degli interessi e al rimborso dei
titoli scaduti per sorteggio. Questi titoli contengono la menzione che
la Società di navigazione è debitrice verso il portatore della somma di
fr. 1000 alle condizioni della convenzione 15 novembre 1894 .

L'art. 3 di questa convenzione, la cui interpretazione. forma l'oggetto
del presente litigio, ha, nella lingua in cui fu redatta, il seguente
tenore: La Société s'interdit de conti-actes d'autres dettes que
l'emprunt dont il est ici question, sans le consentement de la Banque
cantonale vaudoise représcntant le groupe des banques contrac tantas.

B. Poscia che il (onsigiio federale, con deoieto 11 aprile 1918, ebbe
a dichiarare la legge federale 24 giugno 1874 concernente le ipoteche
sulle strade ferrate appli-

cabile anche alle società anonime-svizzere di navigazione ·

(rendendo cosi poSsibile a questi Istituti la costituzione di pegno
immobiliare), la convenuta fece pubblicare nel foglio ufficiale federale
del 22 novembre 1916 una domanda di autorizzazione di' costituire ipoteca,
onde garantire un prestito di un milione :

a) su tutti i suoi stabili siti in territorio svizzero e dcstinuti
all'esercizio della navigazione, compresi i eantieri, i clocks, lo
istallazioni dei porti e dei luoghi di sbarco ;

b) su tutto il 5110 materiale galleggiante e l'equipaggia mento di questo
materiale compreso quello dei docks, dei cantieri, delle istallazioni dei
porti ecc. e come meglio a detta pubblicazione. La Banca cantonale vodese
avendo sollevato opposizione contro questa domandaObligationenrecht. N°
49. 343

e ottenuto dal Consiglio federe e termine fino al 17 marzo 1917 per
introdurre, direttamente davanti il Tribunale federale, l'azione in
contestazione di cui all'art 2 della legge precitata 24 giugno 1874, con
petizione 5 marzo 1917 chiede. 1° che l'opposizione interposta contro
la costituzione d'ipoteca sollecitata dalla convenuta sia ammessa; 2°
che quindi il Dipartimento federale delle st1ade ferrate sia tenuto a
rifiutare l'iscrizione di detta ipoteca nel registro fondiario.

A sostegno di queste domande l'attrice invoca in so . stanza l'art. 3
precitato della convenzione 15 novembre 1894. Essa allega inoltre :
delle 3 banche. ticinesi, che assunsero il prestito del 1894, due,
e cioè la Banca cantonale ticinese e la Banca popolare ticinese, più
non esistono e la terza (Banca della Svizzera italiana) è direttamente
interessata all' operazione progettata che tende al' consolidamento
di debiti della convenuta verso quell' istituto. L'attrice è dunque
sola a rappresentare gli interessi dei portatori delle obbligazioni
emesse nel 1894. Al 31 dicembre 1916 il prestito costituito a quell'
epoca era diminuito, per sorteggio e rimborso di titoli, di soli 143,000
fr. L'attrice riconoscsse che il prestito di consolidamento propos-t'o
dalla convenuta sia reso necessario dalle conseguenza della guerra,
ma dichiara di non poter consentire a che si costituisca sututte le
attività site in Isvizzera un privilegio a tutto scapito dei portatori

_, dei titoli del 1894 sugli interessi dei quali essa, attrice,

ha il mandato di vigilare.

Nella sua risposta 31 marzo 1917 la convenuta conchiude domandando il
rigetto della petizione. Essa oppone anzitutto all'attrice l'eccezione
di mancanza di veste attiva (contes-tazione della legittimazione},
argomentando come s_egue: Nell' opposizione contro la domanda di
casti-tuzione di ipoteca l'attrice ha dichiarato espressamente di non
agire in qualità di detentrice di obbligazioni del 1894 Ad essa vien
quindi meno ogni legittimo inte--

344 Ohligationenrecht. N° 49.

resse per contrastare l'operazione cui mira la convenuta. Il consorzio
di banche del 1894 ha'cessato di esistere per aver esso conseguito lo
scopo per cui fu costituito e cioè l'emissione e il collocamento delle
obbligazioni emesse nel 1894 (art. 545 cif. 1 v. C0) : esso è sciolto
ancora in virtù del disposto di quest' articolo (cit. 3), secondo il
quale il fallimento di un socio produce senz' altro lo scioglimento della
soeietà. Ora, delle 4 banche che avevano assunto il prestito nel 1894,
due e cioè la Banca cantonale ticinese e la Banca popolare sono entrate
in liquidazione fallimentare. Ma anche ise il consorzio esistesse ancora,
all' attrice non farebbe meno difetto la qualità per prevalersi dell'
art. 3 della convenzione, poichè tutte le obbligazioni del 1894 furono
collocate. Nel merito la convenuta asserisce : La rinuncia a contrarre
debitisenza il consenso altrui è obbligo contrario ai buoni costumi giusta
l'art. 17 VCO, 20 nCO, ed èespressamente vietato dall' art. 27 CCS, come
quello che priva chi lo assume di parte essenziale della sua capacità
civile (facoltà di disporre), lo pone in istato di tutela e fa dipendere
la sua esistenza economica dal beneplacito di un terzo. L'art. 3 della
convenzione 15 novembre 1894 è dunque radicalmente nullo ed improduttivo
di effetti giuridici. Del Pesto, continua la convenuta, nello Spazio di
tempo che inter-cedette tra l'odierna Situazione e l'emissione dei titoli,
l'attrice, cui la convenuta ha sernpre comunicato i suoi bilanci, fu
regolarmente tenuta al corrente degli obblighi e debiti che la Società di
navigazione andava assnmendo. L'aumento costante dei debiti bancari della
Società, che nel 1906 sommavano a fr. 26,433, per sorpassare nel 1916,
' per causa della guerra, un milione e 400,000 franchi, era quindi noto
all'attrice che non di meno non ha mai protestato, non ha mai sollevato
obbiezione che la convenuta avesse assunto questi obblighi senza il
sue consenso. L'attrice ha implicitamente ratificato l'inosservanza
dell' art. 3 della convenzione, rinunciando a prevalersene. Delresto,
conchiude la convenuta, quest' articolo dà

!

Obligationenrecht. N° 49. 345

all' attrice solo la facoltà di opporsi alla co stituzio ne' di debiti,
non quella di impedire l'erezione di ipoteca in favore di debiti già
contratti: l'attuale azione tende dunque all' esercizio di un diritto
che all' attrice non compete. ,

C. Nella replica l'attrice e nell' odierna discussion della cansa anche
la convenuta si riconfermano in sosta nza nei motivi addotti negli
allegati di causa. ln diritto la convenuta invoca inoltre l'art. 812 CCS
( la rinuncia del proprietario del fondo costituito in pegno al diritto
di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla ), nel quale essa ravvede
nuovo argomento in favore della tesi della nullità della Clausola in
litigio ; --

Considerando in'ss'_di'ritto:

1° _ L'eccezione di mancanza di veste (legittimazione attiva) nell'
attrice si appalesa subito infondata (malora si consideri lo scopo dell'
art. 3 della convenzione 15 novembre 1894, la sua natura giuridica
e la funzione economica che esso era destinato a compiere. Scopo di
quel dISposto era di impedire che la Società scemasse le garanzie
che esistevano in favore di quel prestito e le quali ( a prescindere
dalle ferrovie Porlezza Menaggio e PonteTresa Luino che, per i motivi
suddetti, male si prestavano ad esse-ge oggetto di garanzie Speciali)
consistevano in sostanza nel patrimonio galleggiante della sccietà.
Esiccome, nello stato della legislazione di allora, la costituzione di
ipoteca sul naviglio di una società di navigazione non era giuridicamente
possibile, il solo privilegio che poteva venir costituito in favore
del prestito del 1894 era appunto quello di impedire alla Società
di contrarne un altro, di sobbarcarsi ad obblighi ingenti,i quali,
aumentando le passività, avrebbero avuto per necessaria conseguenza di
diminuire proporzionalrnente la garanzia insista nel patrimonio della
debitrice. La clausola in questione, conchiusa tra la convenuta ed il
consorzio delle banche, era dunque una stipulazione in favore di

346 Obligationenrecht. N° 49.

terzi e cioè dei futuri detentori delle obbligazioni : i quali terzi
potevano essere tanto i singoli istituti bancari quali possessori di
titoli, quanto ogni altro futuro detentore dei medesimi. L'attrice
ammette di non possedere più nessuna obbligazione del 1894 e dichiara
espressamente di non agire in qualità di portatrice di detti titoli. Ma
ciò nulla muta alla natura della clausola in discorso: essa permane un
obbligo assunto in favore di terzi e cioè degli attuali detentori delle
obbligazioni. Donde segue senz' altro e per preciso disposto di legge,
che l'attrice è legittimata ad opporsi ad una violazione di quel patto,
perchè giusta l'art. 128 vCO, sotto il cui regime sorsero i rapporti di
diritto in causa, chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione
in favore di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al
terzo sia fatta (contr. anche nCO art. 112 al. 1°).

Del resto la veste dell' attrice deriva anche dalla responsabilità
da essa assunta emettendo le obbligazioni in parola. Come risulta dal
titolo stesso, in cui vien rammentato espressamente che esso è eniesso
alle condizioni della convenzione del 1894, le banche assuntrici del
prestito avevano garantito ai futuri detentori delle obbligazioni
i vantaggi loro accordati dalla società nella convenzione del 1894,
dunque la prestazione di un terzo. Ora, l'art. 127 VCO (art. 111 nCO)
diepone che chi promette la prestazione dissun terzo è tenuto ai danni,
se questa non segua : ond' è che'in base a questo disposto l'attrice
ha interesse legittimo suificiente ad intentare la presente azione,
che tende appunto ad evitare questi danni. Essa agisce direttamente &
salvaguardia della propria responsabilità, assunta coll' emissione dei
titoli del 1894 e colla promessa della prestazione di un terzo fatta
allora al loro futuri detentori: è pertanto affatto indifferente che
essa non siasi più in possesso di obbligazioni del 1894.

Da questi motivi risulta ancora l'inefficacia dell' argomento dedotto
dallo scioglimento della società compostaOblissgationenrecht. N° 49. , 347

dal consorzio delle banche. _ Questa circostanza non ha nessuna
importanza, ovvio essendo che collo scioglimento di una società non si
essstinguono i diritti acquisiti da essa, o piuttosto, poichè si tratta
diuna società semplice (RU 41 II p. 188) dai Singoli soci. Nel caso in
esame l'obbligo assunto dalla convenuta era un o b b lig o di 110 n fa
re si (obligatio non facendi), che spettavadi Singoli soci diretta-

mente (art. 544 al. 2 VCO) e a ciascuno peril tutto, poichè

l'obbligo a non fare è per sua natura indivisibile a sensi dell? art. 79
VCO: quindi è che ad onta dello scioglirnento della società l'attricesi'è
legittimata a proporre l'attuale ' azione ed a rivendicare il diritto
di opporsi ad una violazione dell' art, 3 della convenzione 1894. E
questo diritto che, come in detto, è siesercitato anche a garanzia dei
detentori delle obbligazioni, è indipendente dalla durata

del consorzio delle banche di emissione,sirna deve esis-

, tere finchè esistono le obbligazioni stes'se, cioè, fino al

loro totale rimborso'.

2° Nel merito la convenuta investe anzitutto di nullità il patto in
discorso dichiarandolo limita-tivo della capacità civile e quindi nullo
giusta l'art, 17 VCO, 20 nCO e 27 CCS. Ad infirmare quest'eccezzionesi non
giovano le restrizioni e concessioni cui l'attriceè escesa nell odierna
discùssione della causa, dichiarando, tra altro, che non intenderebbe
opporsi ad ,una costituzione di ipoteca, purchè fosse in favore a no he
del vecchio prestito, del 1894. Questa proposta può fare

. oggetto di trattative tra le parti, ma è indifferente! per

conoscere del fondamento dell' obbiezione, poichè, _se esse kdsse
ammissibile, la nullità sarebbe radicale ed insanabile e renderebbe la
clausola del tutto inesistente e quindi non suscettibile di modificazioni
per concessione di parte. Ma i' argomente invocato dalla convenuta deriva
da una interpretazione del patto troppo schiava del 51m tenore letterale
e non ammissibile perchè non tien conto . della sua interpretazione
logica e del fine cui la stipulazione mirava. Se dai termini: la société
s'interdit de

348 Obligationenrecht. N ° 49.

contracter d'autres dettes que l'emprunt dont il s'agit dovesse
necessariamente dedursi che si intese privare la convenuta della facoltà
di contrarre ogni debito, di q 11 a ] u n q u e natura esso dosse, la
clausola sarebbe invero contraria ai buoni costumi, giusta i disposti
delle leggi precitate e secondo i principi accettati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza. Ma non c'é chi non veda che tale interpretazione
non può essere ammessa poichè, compreso in questo senso, il divieto
avrebbe dovuto condurre necessariamente alla cessazione dell' esercizio
della convenuta, attesocchè il contrarre dei debiti ed il sobbarcarsi
ad obblighi di ogni Specie è condizione esscnziale e giornaliera di
ogni industria e ce; to di azienda cosi molteplice ed importante quale è
quella di un' impresa di navigazione. Sarebbe quindi addirittura assurdo
il snpporre che stipulando l'art. 3 della convenzione 15 novembre 1894
le banche avessero inteso imporre e la convenuta accettare un vincolo di
questa natura contrario al loro proprio interesse, mentre, per contro,
lo scopo della convenzione era quello di risanare il bilancio della
convenuta, dunque di renderle possibile una proficua c o n t i n u a zi
o n e della sua attività. La clausola in questione non può dunque venir
interpretata nel senso di divieto aosoluto a contrarre nuovi debiti, ma
solarnente ad assumere un nuovo p r e s t i t o e, in ogni caso, a creare,
come intende fare la convenuta, un privilegio in suo favore. Interpretato
in questo senso, che è il solo amm-issibile, il patto impugnato è bensi
restrittivo della libertà di contrarre, ma non lo è in modo tale che
poteva far dipendere l'esistenza economica della convenuta dal beneplacito
di un terzo e possa quindi dichiararsi incompatibile colla morale giusta
l'art. 17 VCO o considerarsi come rinuncia alla capacità civile (vedi
OSER, Diritto delle obbligazioni, pag. 160 e eg. ; FICK, Diritto delle
obbligazioni commenti agli art. 19 . 20 1100 e le sentenze ivi citate :
EGGER, come menti all' art. 27 CCS). A questo proposito non è superfluo
osservare che clausole Simili a quella di cui si tratta .e.

Obligationenrecht. N° 49. 349

tendenti ad impedire che privilegi da accordarsi ad una certa categoria
di creditori possano diminuire le garanzie di un prestito precedente,
non sono clansole rare, ma si riscontrano assaj sovesinte in operazioni
bancarie di qualche importanza (vedi FREUND, trattato sui prestiti
pubblici, pag. 157 8).

3° In quest' ordine di idee la convenuta ha fatto capo anche all' art. 812
al. 1° CCS, che colpisee di nullità la rinuncia del proprietario di un
fondo e o s t it uit o in pegno al diritto di imporre altri oneri su di
esso. Quantnnque questo disposto, che è d'ordine pubblico & sensi dell'
art. 2 tit. fin. CCS, sia applicabile anche a rapporti di diritto sorti
sotto l'antico regime, non di meno esso non può trovare applicazione nel
easo in esame, nel quale non si verifica un suo pressuposto essenziale
: cioè l'esistenza di ipoteca precedente sui beni da costituirsi in
pegno. Del resto, questo precetto é di diritto Singolare ed eccezionale,
perchè limitativo della libertà di ' contrarre ; esso non può quindi
ricevere interpretazione estensiva e venir applicato a casi non
tassativamente previsti.

4° Infondata si appalesa pure l'obbiezione che l'attrice abbia rinunciato
a prevalersi dell' art. 3 della convenzione vendo essa avuto regolarmente
conoscenza dei debiti che, senza il sno consenso, la convenuta andava
assumendo. Come in ,dimostrato (vedi cons. 2) quella clausola non
poteva tendere a vietare alla convenuta l'assunzione di og ni debito,
ma solamente di un vero e proprio predtito o di altra operazione Simile
che potesse diminuire sostanzialmente le garanzie dei portatori delle
obbligazioni del 1894. Ond' è che tollerando che la convenuta contraesse
gli obblighi correnti necessari al suo esercizio, l'attrice non tollerò
violazione di quel patto nè ammise implicitamente di considerarlo come
desueto o di rinunciarvi, anche se, negli ultimi anni e per le conseguenze
inevatibili della guerra i debiti bancari della con _ venuta avessero
assnnti delle proporzioni inusitate.

350 Ohligationenrecht. N ° 49.

E, parimenti, non occorre dilungarsi per dimostrare l'inanità dell'
argomento secondo il quale l'art. 3 permetterebbe all' attrice solo di
opporsi all' emissione di un nuovo prestito, ma non alla costituzionesidi
un diritto di pegno in suo favore. Chi può il più. può il meno: chi può
vietare la stipulazione di un prestito deve poter opporsi anche a quei
negozi giuridici, di natura accessoria, che tendano a garantirlo: la
facoltà di inte1dire l'assunzione di un obbligo contiene anche queila
di opporsi alla costituzione di garanzie Speciali ed accesso1ie in
suo favore.

5G l)a queste considerazioni si evince che la prima domanda della
petizione tendente all ammlssmne del_ l'opposizione interposta dall'
atrice contro la domanda di costituzione di ipoteca pubblicata nel foglio
ufficiale iederale del 2211ovemb1e 19161'esiste ad ogni censura mossa
dalla convenuta.

Sulla seeonda domanda della petizione, colla quale l'attrice chiede che
venga ingiunto al Dipartimento federale della strade ferrate di rifiutare
l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario, la convenuta non solleva
obbiezione particolare. Tuttavia giova osservare : questa domanda è il
corollario della prima, come conclusione tendente ad un provvedimento
esecutivo del divieto di costituzione di ipoteca. Vero è che, in sè,
essa Significa domanda di preclusione dal registro fondiario : essa tende
pertanto a conferire effetti di diritto reale ad un obbligo di natura
meramente personale, quale è quello che scaturisce da un'obbligazione : o
11 t r a t t 11 a le restrittiva della facoltà di disporre nel senso dell'
art. 3 del contratto 15 novembre 1894 (vedi STAUDINGER, comm. del CC
germanico, fees. l e 2 al. § 137). Ma la questione può essere considerata
anche sotto altro aspetto. Nel case in esame il Tribunale federale non è
giudice diappello ' o di ricorso, ma istanza unica di merito : ad esso
Spetta quindi l'ordinare quelle misure che tendano a salvaguardare lo
stato quo in causa od a prevenire un danno futuro.Obligationenrecht. N°
49. 351

ll provvedimento ehiesto dall' attrice ha il carattere di esecuzione
reale che al giudice compete, L'attrice non ha mezzi per impedire che,
ad onta dell' art. 3 del contratto e del presente giudizio, ia convenuta
emetta nuovo prestito, promettendo anche ai sottoscrittori lagaranzia
ipotecaria in questione :la violazione del divieto, di natura personale,
nen petendo pei avere altra sanzione fuorchè quella, illusoria assai
nella fattispecie, di rendere la convenuta passibile dei danni: onde
prevenire i quali al giudice deve spettare la facoltà di prendere i
provvedimenti opportuni, cui appunto mira la conelusione seeonda della
petizione. Occorre del rcsto tener presente che in

' tema di ipoteche sul patrimonio di una società di navi-

gazione vigono precetti speeiali di diritto (legge 24 giugno 1874),
secondo i quali la facoltà stessa di costituire ipoteca dipende da
autorizzazione di diritto pubblico (art. 1, 3 e 4 della legge precitate),
autorizzazione .siche, dopo l'esito della presente causa, l'autorità
competente non può concedere (art. 2 e 3 l. c.). Ond'è che nel caso
in esame un' iscrizione dell' ipoteca in favore dei sottoscrittori di
un eventuale secondo prestito non sembrerebbe possibile sarehbe, in
ogni easo, totalmente nulla perchè priva diun elemento essenziale alla
costituzione del pegno : l'autorizzazione dell' autorità competente ; --

Il Tribunale federale p r o n 11 n c i a :

Le domande della petizione sono ammesse.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 43 II 341
Data : 02. März 1917
Pubblicato : 31. Dezember 1918
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 43 II 341
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 340 Òbligationenrecht. N° 48. 14,162 Mk. 50 zu überweisen haben. Allein wenn der


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
convenuto • questio • t • cio • banca cantonale • veduta • registro fondiario • federalismo • tribunale federale • sorteggio • ripartizione dei compiti • promessa della prestazione di un terzo • foglio ufficiale • diritto delle obbligazioni • bellinzona • lago di lugano • italia • dipartimento federale • manifestazione • decisione
... Tutti