Ziff. 6 welche Vorschrift zwingender Natur ist (vergl. OSTERTAG, Note
4 zu Art. 8 und Note 1 Zu Art. 97, siRòLLI, Note 1 zu Art. 8) ungültig.
Ob die Fernsichtigkeit und Sehschwäche des linken Auges des Klägers a n
s i c h eine erhebliche Gefahrtatsache darstellte, und oh der Klägersie
kannte oder kennen musste , braucht bei dieser Sachlage nicht entschieden
zu Werden. '
2. Was den Umfang der Versicherungsleistungeu betrifft, so ist nur die
Invaliditätsentschädigung streitig. Nach dem massgebenden ärztlichen
Gutachten beträgt die Verminderung der Erwerbsfähigkeit des Klägers
unter Berücksichtigung seines Alters und seiner Berufsverhältnisse,
sowie namentlich auch der Fernsichtigkeit des nicht verletzten Auges
mindestens 60%. Gemäss § 1 Abs. 3 der Police "darf aber nur derjenige
Schaden berücksichtigt werden, den der Unfall d a n n bewirkt haben
Würde, wenn das nicht verletzte Auge normal wäre. Dieser Schaden wäre
auf Grund des Gutachtens, wie auch der Praxis nicht höher als auf
33 113% anzusetzen, wenn nicht im vorliegenden Falle, weil es sich
um einen Dachdecker handelt, der Verlust des binokularen Sehens und
die dadurch bedingte Verminderung der Fähigkeit zur Abschätzung der
Distanzen ganz besonders hoch anzuschlagen Wäre. Es kann deshalb darin,
dass die Vorinstanz mit Rücksicht auf den Beruf des Klägers den aus
dem Verlust des rechten Auges ohne Berücksichtigung der Fernsichtigkeit
des linken Auges resultierenden Schaden auf 40% veranschlagt hat, eine
Rechtsverletzung nicht gefunden werden.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt : Die Berufung wird abgewiesen
und das Urteil des
zürcherischen Obergerichts vom 30. September 1916 bestätigt.
Versichernngsvertragsrecht. N° 38. _ 25?
38. Sentenza della IIa sezione civile del 10 maggio 1917 nella causa
Hora-ndi.
Interpretazione della clausola di una polizza per riguardo all'art. 85
della legge federale sul contratto di assicurazione Il diritto
all'asslcurazione fa parte del patrimonio del cle-cuius e cade quindi
nella massa ereditaria anche quando non sla esigibile prima della morte
dell'assicurato.
A. Il 26 marzo 1889 il defunto Raimondo Morandi di Lugano conchiudeva
coll'Union Assurance Society di Londra un'assicurazione sulla vita
per l'importo di fr. 10,000. La polizza dispone che in caso di morte
questa somma deve venir versata agli esecutori o amministratori.
(Executors or Administrators.)
Gli eredi ' di Morandi ripudiarono l'eredità, la cui liquidazione fu
devoluta all'ufficio dei fallimenti di Lugano in virtù dell'art. 193
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 193 - 1 Die zuständige Behörde benachrichtigt das Konkursgericht, wenn: |
|
1 | Die zuständige Behörde benachrichtigt das Konkursgericht, wenn: |
1 | alle Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben oder die Ausschlagung zu vermuten ist (Art. 566 ff. und 573 ZGB363); |
2 | eine Erbschaft, für welche die amtliche Liquidation verlangt oder angeordnet worden ist, sich als überschuldet erweist (Art. 597 ZGB). |
2 | In diesen Fällen ordnet das Gericht die konkursamtliche Liquidation an. |
3 | Auch ein Gläubiger oder ein Erbe kann die konkursamtliche Liquidation verlangen. |
LEF. Nell'intervallo, fra il decesso di Morandi e la dichiarazione
di ripudio, gli eredi avevano incaricato la Banca Popolare di Lugano
di incassare l'importo della polizza. La Banca es'egui il mandato :
Ia somma le fu versata contro presentazione di certificati ufficiali
constatanti chi iossero gli eredi diretti Morandi ed i loro rappresentanti
legali. In seguito la Banca, alla quale la polizza era stata data in
pegno dal defunto, dichiarò all'Ufficio dei fallimenti di Lugano di
tenere a disposizione di chi di diritto il residuo importo di fr. 7218,
differenza tra l'ammontare da essa percepito ed il suo credito.
B. Avendo gli eredi Morandi rivendicata questa somma come loro proprietà
domandando inoltre che la Banca venisse autorizzata a versarla in loro
mani, ne segui una causa contro la Massa Morandi, nella quale gli attori
fecero capo, tra altro, alla testimonianza dell'agente in Berna della
società assicuratrice sig. WattenWyl, il quale aveva dichiarato come
teste, che in mancanza di esecutori testamentari, la Società uSL
258 Versicherungsvertragsrecht. N° 38.
interpretare la elausola in questione nel senso che il pagamento debba
farsi nelle mani degli eredi diretti dell'assieurato. Alla domanda,
se nel caso in esarne non siano stati considerati dalla Società i figli
come diretti beneficiarii della polizza, il tente rispose negativamente.
C. Con sentenza del 9 febbraio 1917 il Tribunale di Appello del Cantone
Ticino, confermando il giudizio di primo grado, accoglieva la petizione,
mettendo spese e ripetibili a carico della massa convenuta.
D. Contro questa sentenza la convenuta ha prodotto appello al Tribunale
federale nei termini e nei modi di legge.
Considerando in diritto:
1° Le parti sono concordi nell'ammettere che la presente causa è retta
dal diritto svizzero (vedi le conclusioni degli attori 30 ottobre
1916 e quelle della convenuta 25 luglio 1916) : il che è del resto
incontestabile, attesoche il contratto di assieurazione Venne adempiuto
in Svizzera ed è sottoposto alla giurisdizione dei tribunali svizzeri
giusta l'art. 2, cii. 4 della legge 25 giugno 1885 snlla sorveglianza
delle imprese di assicurazione. D'altro canto, la legge 2 aprile 1908
sul contratto di assicurazione è applicabile anche ai contratti conehiusi
prima che essa entrasse in vigore, per quanto concerne i patti relativi
all'assicurazione a beneficio di terzi (Art. 76-86 e 102): si è dunque
in base all'art. 85 della legge del 2 aprile 1908 che la presente
controversia dev'essere risolta. '
2° A mente di questo disposto, quando i discendenti, che hanno diritto
alla successione (o il conjuge, i genitori ecc.), hanno ripudiata
l'eredità dell'assicurato, l'importo dell'assicurazione non è devoluto in
loro favore se non ove essi Siano da considerarsi come i beneficiari della
polizza. Il concetto cui s'informa questo disposto è quindi il seguente:
in via di massima, gli eredi comeVersieherungsvertragsrecht. N° 38. 259
tali e' cioè de jure hereditOrio, non possono rivendicare
l'assicurazione se non quando abbiano accettato l'eredità: se l'hanno
ripudiata, l'assicurazione Spetterà loro soltanto _ se possono valersi
di un titolo speciale (jus proprium ), indipendente dalla loro qualità
di discendenti
' od eredi: il quale titolo la legge ravvede nella loro desi-
gnazione a beneficiari della polizza. Nel caso in esame non è contestato
che gli attori non
Siano i discendenti prossimi del de-cujus che avrebbero
diritto alla sua suecessione se non l'avessero ripudiata: d'altro canto,
essi non pretendono nemmeno di essere designati beneficiari nella polizza
o in altro atto equivalente (Vedi OSTERTAG, Commentario della legge sul
contratto di assicurazione p. 56), nè esplicitamente per nome e neanche
solo in modo generico a sensi dell'art. 83 della citata legge: ma essi
Iavvedono una designazione sufficiente' m loro favore nella circostanza
che, l'importo dell'si assicurazione era da consegnarsi agli esecutori od
amministratori e ne deducono che, poiché gli esecutori od amministratori
di una successione non possono vantare in nome proprio dei diritti sui
beni della successione, l'importo della polizza avrebbe dovuto esse1e
loro versato unicamente come rappresentanti dei diseendenti prossimi
del de-cujus, dunque degli attori, 1 quali pertanto dovrebbero essere
considerati come i beneficiarii dell'assicurazione. Ma il ragionamento non
regge. Ammesso pure che gli esecutori testamentari non abbiano diritti
proprii sui beni della suecessione che amministrano, non ne segue punto
che essi rappresentino le persone che, avendo definitivamente ripudiata
l'eredità, non panno, vantare delle ragioni se non in virtù di un titolo
indipendente dalla loro qualità di eredi, e cioè come terze persone.
Questi esecutori debbono piuttosto ritenersi rappresentanti, anziche
degli eredi ripudianti, della massa derelitta, di cui essi curano gli
interessi, e qualora, come
_nel caso in esame, la successione Sia da liquidarsi dal-
l' ufficio dei fallimenti, questo ufficio ecertainente l'organo
260 ... I Versieherungsvertragsrecht. N°, 88.
che più si avvicina alla funzione di esecutore o amministratore di cui
alla polizza. Ora è affatto inammissibile che l'ufficio, il quale è
istituzione statale e-agisce direttamente in forza della legge e non per
incarico degli eredi, possa venir considerato come rappressientante di
quest'uitimi. Invano gli attori e con essi l'intanza cantonale adducono
ehe a norma del diritto inglese, ogni successione sia devoluta dapprima
agli ,esecutori testamentariisi od amministratori delegati dall'autorità,
i quali avrebbero poi l'obbligo di trasmetterla agli eredi. L'argomento
non vale, anzitutto perchè la cau'Sa è retta dal diritto svizzero : ed
è poi anche inconcludente avvegnachè', comunque, non serve a dimostrare
l'assunto e cioè che questi esecutori del diritto inglese rappresentino
gli eredi ripudianti anzichè la massa ereditaria o gli interessi di.
terzi nei confronti di una eredità giacente. In queste condizioni è
affatto indifferente ricercare quale sia stata l'intenzione del de-cujus,
costituendo l'assicurazione. Anche ammettendo che egli avesse inteso
favorire i suoi discendenti diretti, la sua intenzione non è espressa'
nelle forme di legge (loro designazione come beneficiari) ed è quindi
inefficace.
Nè miglior conforto trova la" tesi degli attori neil'asserzione che
nessun diritto possa vantare la convenuta sull'importo della polizza
per il fatto che, giuridicamente, esso non può essere ritenuto parte del
patrimonio successorale. Il diritto al versamento della somma assicurata,
dicono gli attori, non nacque e non divenne esigibile se non colla morte
del de-cujus: non avendo quindi mai. appartenuto al suo patrimono, esso
non potrà neppure venir considerato come bene della successione. Ma
questa tesi che invero è sostenuta da qualche autore (vedi ad es. per
il diritto svizzero Curti-Ferrer, il CCS, commento 1 all'art. 476),
non è prevalente : essa è ripudiata dalla dottrina più autorevole (vedi
sentenza del Tribunale federale del 19 gennaio 1894 nella causa Conradin
contra Conradin, RU 20 p. 115 e gli autori citati a pagina
ziersichemngsveflragsrecht. N° 38. 2:31
116) e non m accolta nemmeno dalla giurisprudenza di questa corte (RU20
p. 190e 191,31 Il p. 80 ecc.), la quale ha costantemente ammesso che anche
i diritti esi'gihili dopo la morte del de cujus e Specialmente il diritto
all'as: _ sicurazione fanno parte del suo patrimonio e quindi dell'asse
ereditario e sono acquisiti dagli eredi, se esslss hanno accettato la
successione, come centinuatori della persona del defunto e non quali terze
persone. Che tale sia anche il principio accettato dal CCS risulta in
modo non dubbio dagli art. 476 e 529 i quali dispongono che le polizze
di assicurazione sono da computarsi nella successione per il valore
del riscatto e soggiaciono alkazione di riduzione per pregiudizio della
legittima nella misura di questo valore anche quando furono costituite
a favore di terzi; disposti questi incomprensibili ove non si voglia
ammettere che nel concetto della nostra legge i diritti scatenti da
una polizza di assicurazione sulla vita fanno parte del patrimonio
successorale anche se esigithi solo dopo la morte deli'assicurato.
A torto infine gli appellanti rilevano la circostanza che fu a loro in
carico che la Banca Popolare di
Lugano procedette all'incasso. Il fatto che, giacente la
successione, gli eredi credettero poter compiere opera di amministrazione
o gestione (che tale si appalesa il mandato da essi conferito alla Banca)
non vale punto a dimostrare che, ripudiata l'eredità, essi possano
vantare un diritto qualsiasi sull'assicurazione, che fa parte della
massa ereditaria. Parimente inconcludente é l'argomento che gli attori
credono poter dedurre
-dalla summenzionata testimonianza del rappresen--
tanto della Società assicuratrice in Berna (costituto Wattenwyl). Occorre
appena rilevare che l'opinione di un teste in controversia di diritto
non ha valore ed è poi affatto indifferente come la società sia usa
inter-pretare la clausola in questione e in quale modo essa. abbia
creduto di} dover agire onde tenersi sollevata da. ogni responsabilità
per la consegna dell'importo alla-.,
'262 Eisenbahntransportrecht. N° 39.
Banca per chi diritto. Del resto, dalla citata testimomanza non risulta
che la soeietà avrebbe considerato ,gli attori come beneficiari pur
sapendo-si che avessero ripudiato l'eredità () intendessero farlo. -
Per questi motivi
il Tribunale federale p r o n u n c i a :
L'appellazione è accolta.
VIII. EISENBAHNTRANSPORTRECHT
TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER
39. Arrèt de la. Ire section civile da ler juin 1917 'dans la cause
Natural, Lecoultre et Die, S. A., ' ss contre Chemins de fer fédéraux
et Fourchet, fils ainé.
().-3. F. art. 56 et suiv. Recours en reforme déposé par un mtervenant
au procès. _ Convent. intern. de transport par chemms de fer, art. 15
et 16. Notion du destinataire de la marchandise et fixation du moment
où l'expéditeur ne peut plus drsposer de celle-ci. Non application
des règles specxales du contrat de transport par chemin de fer aux
con-ventions relatives à l'usagesi de Wagens spéciaux n'appartenant pas
au transporteur.
A. Le 31 juillet 1914, un wagon citerne N° 508 370 contenant de la
benzine et expédié par la Société Columbia à Cernavoda (Roumanie) à la
Société anonyme Natural, Lecoultre et Cie à Genèvesi arrivait dans la
gare de cette ville ; le lendemain, unsi autre wagon deméme mar-chandise
portantsi le N° 502 278 expédié par la Société Saturne à Buzan (Roumanie)
arrivait à la meme gare et pour les mémsies destinataires. Les lettres
de voiture quiEisenbahntransportrecht. N° 39. 263
accompagnaient ces envois indiquaient qu'ils devaient étre réexpédiés
à Fourchet fils aîné, à Lyon. La benzine contenue dans ces deux wagons
fut réquis'ltionnée par le Département militaire fédéral selon lettres
adressées aux C.F.F. les 3 et 11 aoùt. La Société Natural, Leeoultre et
Cie, à laquelle la lettre de voiture du premier wagon avait déjà'été
remise, l'a restituée. aux C.F.F. contre remboursement des frais de
transport qu'elle avait acquittés ; elle n'a jamais eu en main la lettre
de voiture relative au deuxième wagon.
Par lettres des 7 et 12 aoùt 1914, les demandeurs ont réclamé aux
C.F.F. le versement entre leurs mains de la valeur de la marchandise
réquisitionnée, et l'Etat-major de l'armée suis'se a annòncé le 31
octobre 1914 que le Service des transports'eiîectuerait ce paiement
aux C.F.F. étant bien entendu que, sauf la substitution d'une somme
d'argent à la marchandise, la Situation juridique des parties était
toujours celle existant lors de la réquisition. Une somme de 10,571
ir. a été effectivement versée aux defendeurs à cette époque. .
B. Par exploit du 28 novembre 1914 la Société anonyme Natural, Lecoultre
et Cle à Genève & intente action aux C.F.F. deVant les tribunaux
genevois en paiement de la dite somme avec intérèts et accessoires,
comme contre valeur de la benzine qui cut dù leur etre livree en qualité
de destinataires des deux wagons-citernes réquisitionnés ,elle a ensuite
amplifié ses conclusions le 22 décembre de la meme année en réclamantssen
outre 680 fr. avec intérèt de droit pour location des deux wagons. Les
defendeurs ont conclu à l'irrecevabilité et au mal fonde des conclusions
des demandeurs, tout en se déclarant préts à verser en mains de qui
Justice connaîtra la somme remise par l'Etat-major. Fourchet fils
aîné à Lyon est intervenu au procès le 10 mars 1915 en se prétendant
propriétaire de la marchandise expédiée et en alléguant en autre que
les deux .expéditrices (les Sociétés Saturne et Colombia) lui avaient
cédé leurs droits éventuels. Il a produit, en effet,
AS 43 n 1917 '8