246 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

müssten, sondern nur dass dem Gcsamtruf unter alien... Umständen ein
Einzelruf vorangehen muss. Wird .alsdann beim nachfolgenden Gesamtruf ein
das Ergebnis. des Einzelrufes übersteigendes Angebot gemacht, so darf
angenommen werden, dass die einzelnen Liegenschaften an der Erzielung
des höhern Erlöses im Verhältnis der auf sie beim Einzelruf gemachten
Meistgehote partizipieren. Es ist daher der durch den Zuschlag im
Gesamtruf erzielte Preis auf sie in diesem Verhältnis zu verlegen. Dieses
Vorgehen gestattet es, das Interesse der Masse an einer möglichst
günstigen Verwertung zu wahren, ohne dass dadurch die Pfandglaubiger
in ihren gesetzlichen Rechten beeinträchtigt würden. Immerhin ist es
natürlich nur dann statthait, wenn es in den Steigerungsbedingungen
vorgesehen und damit den Pfandgläubigern Gelegenheit gebeten worden
ist, ihr Verhalten beim Einzelrui entsprechend einzurichten. Auch im
vorliegenden Falle hätte es demnach nur unter dieser Voraussetzung
eingeschlagen werden können.

50. Sentenza. 2 luglio 1915 nella causa Moroni.

La designazione nel precetto esss'ecutivo della comunione successorale
che procede colla semplice indicazione Eredi di... non è conforme
all'art. 67 cii. ] LE 7 : occorre che Siano Specificato individualmente
leSingole persone appartenenti alla comunione.

A. Nell'esecuzione n° 86533 promessa dall'Ufficio di Lugano contro
Marianna Moroni nata Lucchini, il precetto esecutivo indica come creditore
: Lucchini Eredi fu Pietro ed Emilia.

Di questo precetto la debitrice domandava l'annullamento all'Autorità
cantonale di Vigilanza, l'indicazione del creditore non corrispondendo
al disposto dell'art. 671 LEF, perchè non determina in modo abbastanza
esatto la persona del o dei creditori.und Konkm-skammer. N° 50. "247

L'Autorità di' Vigilanza ha respinto il riccrso sulla

-sco'rta dei seguenti' motivi : Il precetto esecutivo indica

quale titolo di credito la sentenza 15 aprile 1914 del Tribunale federale
prolata nella causa tra gli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini e la
ricorrente. La debitrice è coerede dei coniugi Lucchini coi creditori
istanti, deve quindi sapere chi Siano gli altri coeredi. Del resto, ss &
mente degli art. 602 e seg. CCS, 49 e 59 LEF, una suecessione costitnisce
una persona morale la quale può escutere e venir escussa colla sola
indicazione del o dei de cujus, purchè nella domanda di esecuzione si
indichi il nome di almeno uno dei coeredi,ssl'Uiîicio dovendo essere
posto in grado di sapere a chi esso debba comu--

*nicare gli atti esecutivi.

B. Con ricorso 26 giugno 1915 Marianna Moroni si aggrava contro questa
decisione presso il Tribunale federale. Essa adduce in sostanza : La
causa che ebbe fine colla suaccennata sentenza del Tribunale federale
non ver-tiva tra gli Eredi Lucchini e la ricorrente, ma fra alcuni di
essi e la ricorrente. Una successione non costituisce una persona morale,
ma bensi una comunione

pro indiviso, alla quale appartengono tuttii crediti della

successione. Nel caso concreto si chiede chi abbia dato al
rappresentantedella controparte il mandato di agire a nome della comunione
poichè la debitrice stessa fa parte di questa comunione e non ha quindi
potuto conferire procura a chicchessia per agire contro sè stessa.

Consjiderando inZdiritto :

1. La sola questione & decidersi è quella di sapere se il precetto
esecutivo . indichi in modo sufficiente

la persona del creditore (art. 671 LEF). Gli altri quesiti

che la ricorrente solleva nel suo gravame all'Autorità federale
(fondatezza del credito escusso, veste del rappresentante ecc.) sono di
esclusiva competenza del giudice al quale la debitrice potrà deierirli
sollevando opposizione.

248 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

2. E ovvio che la designazione della parte creditrice colla dicitura :
Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini altro non Significa se non che tutti
gli eredi Lucchini pretendono alla qualità di creditore nell'esecuzione
in discorso, ma non dice punto quali Siano questi creditori. E' possibile
che, come afferma l'Autorità cantonale, la debitrice conosca esattamente
e per altre circostanze xestranee all'esecuzione quali Siano questi
eredi: ma ciò dipende da circostanze Speciali e meramente fortuite
(dal fatto cioè che la debitrice è coerede della parte ereditrice)
e nulla muta alla questione di massima, che sta alla base del ricorso,
che è quella di sapere se, intendendo una successione indivisa procedere
contro un debitore, sia conforme all'art. 67
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 67 - 1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1    La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1  il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
2  il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3  l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4  il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2    Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.132
3    Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
LEF che la parte creditrice
.si designi nel precetto esecutivo con la formola : Eredi di... -

3. La questione deve venir risolta negativamente. Anzitutto erra l'istanza
cantonale ammettendo che il CCS gli eredi costituiscano un ente morale o
una persona giuridica. Nel sistema del CCS gli eredi formano, fino alla
divisione dell'eredità, una comunione di tutti i diritti e di tutte le
obligazioni ; essi posseggono i beni della stessa in proprietà comunee
dispongono comdne dei diritti inerenti alla successione ; in difetto di
Speciale pattuizione il diritto di disporre richiede l'unanime decisione
dei proprietari

(art. 602, 652 e 653 CCS ; vedi anche sentenza del Tri-...

bunale federale del 20 maggio 1915 nella causa Aarg. Kantonalbank
c. Schär elite eonsorti). Da questa costruzione giuridica della comunione
successorale secondo il CCS deriva senz'altro che la designazione
delia stessa in un precetto colla semplice indicazione Eredi fu...
non corrisponde all'intento prefissosi dalla legge (art. 67 LEP), poichè
non gli Eredi coilettivamente hanno importanza e sostrato. giuridico
ma solo le singole persone che compongono la comunione. E, difatti,
senza conoscare se tutti gli eredi intendono eseuterlo o, eventual-und
Konkurskammer. N° 51. 249

mente, solamente quali, il debitore non saprà esattamente quale sia
il valore giuridico deil'esecuzione stessa, di una sua opposizione o
anche di un suo rieonoscimento e pagamento del credito, della veste
del rappresentante degli eredi ecc. Donde Ia necessità che in una.
take esecuzione gli eredi precedenti vengano indicati, non in maniera
collettiva, ma individualmente. Si osserva poi, in via di massima, che in
un procedimento esecutorio come in ogni altra procedura di diritto civile,
una designazione collettiva della parte istante non é ammissibile se
non ove essa formi una ragione sociale. In ognialtro caso chi intende
intentare un'azione o far valere un diritto in comunione con altri,
deve indicare individualmente le persone in nome delle quali il diritto
viene esercitato.

pronuncia:

Il ricorso è ammesso.

51. Arrèt dn 6 juillet 1915 dans la cause Zur'briigg.

Participation à la saisie. Le créancîer revendiquant doit requérir la
participation à titre éventuel, dans le délai fixé par les art. 110 et
111 LP, sinon son droit de participation est périmé. Le délai de 40 jours
prévu par I'art. 111 pour les demandes de participation des créancier-s
privilégiés ne se trouve pas suspendu par le procès en contestation
de la revendication. Procedure à suivre lorsque la participation n'est
requise qu'à titre éventuel.

A. La Caisse d'Epargne et de Crédit du district de Delémont, en
liquidation, a fait procéder, le 23 octobre 1913, à la saisie de
différents objets mobiliers au préjudice de sieur Emile Zurbriigg,
à Genève.

Dame Zurbri'igg ayant revendiqué la propriété de tous les objets saisis
au préjudice de son mari, l'Office des poursuites de Genève impartit un
délai à la créancière
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 41 III 246
Data : 02. luglio 1915
Pubblicato : 31. dicembre 1915
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 41 III 246
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : 246 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- müssten, sondern nur dass dem Gcsamtruf


Registro di legislazione
LEF: 67 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 67 - 1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1    La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1  il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
2  il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3  l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4  il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2    Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.132
3    Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
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Parole chiave
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