12. Sentenza 4 febbraio 1914 della. II° sezione civile nella cause Casanova
Santino, attore, contro Ferrovia BiascaAequarossa, convenuta.

Infortunio sul lavoro.- Danno imputato alla lesione e alla negligenza di cura dell'infortunato: quest' ultima non è motivo di riduzione dell' indennita se essa non costituisce colpa del danneggiato.- L'inosservanza del termine di denuncia svincola l'assicuratore ove cio sia specialmente patuito.- Colpa del padrone per il ritardo della denuncia.- In date circostanze il termine per la denuncia all' assicuratore non decorre dal momento in cui avvenne la lesione, ma da quello in cui essa poteva venir riconosciuta come vero infortunio.- Art 1,3,5,10 LF 28 marzo 1905 sulla resp. civ. delle strade ferrate.- Art 38,45,98 LF 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione

Il Tribunale di Ap elio del C ' ' · _ ant ' 11 9 Luglio 1913 : p one
Ticino giudicava 1° La domanda formulata colla petizione di causa
è confermata limitatamente alla somma di fr. 3 000 che la convenuta
pagherà all'attore con li i t " ' 23 giugno 1911. g n eressi legali dal
2° E nservata'a Casanova la facoltà di poter chiedere un aumento dell
indennità per il caso di notevole aggravamento delle sue condizioni di
salute. S 3? Ira denuncia della lite fatta dalla convenuta alla eine? dl
assmurazioni La Zurigo è valida ° a domanda formulata dalla ' Zurigo
è respintaconvenuta contro La

0 . . . . 5 Le spese giudizmrie e relative sono caricate
allaBaftpflichtrecht. N° 12. 51

convenuta, che rifonderà alla parte attrice fr. 150 a titolo di
ripetibili, compensate quelle in confronto della Società di assicurazione.
La Zurigo .

Di questa sentenza insinuata il 10 dicembre 1913 la convenuta si appella
al Tribunale federale e domanda :

1° Venga respinta la petizione.

2° Subordinatamente : venga dichiarato che La Zurigo debba rifondere
alla convenuta quanto quest'uitima sarà condannata a pagare all'attore,
le spese tutte a carico dell'attore, eventualmente della Zurigo .

Ritenuto in fatto:

A. Con contratto 28 aprile 1911 la S. A. Ferrovia Biasca-Acquarossa
assicurava presso La Zurigo tutto il suo personale occupato
all'esercizio (exploitation) della strada ferrata Biasca-Acquarossa
. L'art. 9 della polizza di assicurazione dispone che ogni infortunio
deve venir annunciato alla società assicuratrice con lettera raccomandata
entro otto giorni : gli infortuni comunicati dopo il trentesimo giorno
a contare da quello in cui avvennero non danno luogo a risarcimento .

Casanova Santino, nato il 1° novembre 1856, lavorava alle dipendenze della
Ferrovia Biasca Acquarossa con un salario giornaliero-di fr. 4.50 ed era
adibito all'ultimazione dei lavori precedenti il collaudo definitivo
della linea, allorchè, nella notte del 23 giugno 1911, si ieri alla
gamba sinistra nel pulire un Silone. La ferita era piccola, faceva poco
sangue e li per li Casanova non ne fece gran easo. La mostrò però subito
al capo-squadra Carobbio, il quale, pur consigliando al Casanova di
lavarla immediatamente (ciò che non fu fatto subito), non le attribui,
neanche lui, grande importanza. E difatti Casanova potè continuare i suoi
lavori regolarmente fino all' 11 luglio. Allora egli si accorse che la
gamba cominciava ad eniiare: si mise a letto e mandò per il medico del
luogo (Dr Emma), il quale incaricò la moglie del Casanova di denunciare
l'infortunio e di domandare alla Società ferroviaria il

62 Hapflichtrecht. N° 12.

formulario di assicurazione. Questa lo disse al caposquadra Carobbio, che,
com'egli pretende, ne fece rapporto alla direzione, la quale rispose che
si sarebbe provveduto. Intanto lo stato dell'infortunato peggiorava :
un enorme ascesso con tutti i Sintomi di una infezione acuta Si era
formato al luogo della ferita (dal terzo inferiore della coscia al
collo del piede). Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Mendrisio il 7
agosto 1911, Casanova lasciava il ricovero non completamente guarito e
non in grado di riprendere il lavoro, una prima volta il 26 novembre
1911. Il 31 ottobre 1912 Casanova è di nuovo ricoverato a Mendxisio
perchè affetto da una piaga torbida alla faccia interna della gamba
sinistra, sviluppatasi sulla cicatrice della vecchia ferita. Il 19
dicembre 1912 Casanova lasciava l'ospedale chirurgicamente guarito, ma
con una capacità di lavoro ridotta. La perizia (Dr Vella) assunta poi
nel corso della causa accerta che il vastissimo ascesso della gamba da
cui fu affetto il Casanova ebbe origine in modo non dubbio dalla ferita
da lui riportata il 23 giugno 1911 ; che dal 23 giugno 1911 fino al 6
febbraio 1913 il Casanova non ha potuto occuparsi di qualsiasi lavoro ;
e, finalmente, che 1 residui della lesione costituiscono una diminuzione
permanente del 12% della sua capacita al lavoro.

l?.ssBasandosi su quest fatti Casanova Santino, con petizmne del 16
febbraio 1912, citava innanzi al giudice la S: A. Ferrovia Biasca
Acquarossa per domandarle un risarcimento di fr. 4,000, oltre gli
interessi e le spese per il danno subito dall'infortunio del 23 giugno
1911. L.'attore chiedeva poi anche (nelle conclusioni) che gli fosse
riservata la facoltà di ripetere una maggior indennità di quella che
il giudice fosse per concedergli qualora le sue condizioni avesseroa
peggiorare.

C. Di fronte a questa mossa la convenuta spiegava una duplice
azione. Anzitutto, con risposta del 20maggio 1912, essa contestava le
pretese dell'attore per intiero, pretendendo, in sostanza, che l'attore le
avesse denunciato troppo tardi, anzi mai (vedi, conclusioni) il sinistro
occor-Haflpflichtrecht. N° 12. Es

sogli. Aggiungeva poi che essa ignorava affatto in quale epoca le lesioni
originarie fossero state riportate e'contestava, in via subordinata,
il nesso causale fra la pretesa lesione del 23 giugno 1911 e il danno
patito dall'attore, precisando nelle conclusioni questo assunto nel
senso che gli effetti accertati dal perito Vella non potessero ricondursi
alla lesione del 23 giugno 1911 anche per il fatto che, eventualmente,
l'infezione dovesse attribuirsi all'omissione di idonea cura medicale
e delle misure elementari di disinfezione Subito dopo l'infortunio.

In secondo luogo poi la convenuta, invocando il contratto di assicurazione
28 aprile 1911, denunciava la lite alla Società La Zurigo e la chiamava
in causa per chiederle la rifussiione di quanto il giudice fosse per
condannarla verso l'attore.

Resisteva La Zurigo alla sua volta alla chiamata in causa. Essa
dichiarava in via formale la denuncia della lite non ammissibile
a mente della PC ticinese. Nel merito poi, _l'intervenuta negava di
essere tenuta a rivalsa verso la convenuta per due motivi : anzitutto,
perchè l'infortunio era avvenuto prima dell'esercizio (exploitation)
della linea. Poi, perchè la denuncia dell'infortunio venne fatta, a
suo dire, solamente nell'aprile 1912 e cioè molto tempo dopo che fosse
trascorso il termine previsto all' art. 9 della polizza.

D. Con sentenza del 9 luglio 1913, il Tribunale di Appello abbe a decidere
la causa tanto nei rapporti dell'attore verso la convenuta, quanto in
quelli di questa verso La Zurigo nel modo riferito in capo di quest'
esposizione. Per quanto ha tratto all'azione Casanova, il T rihunale di
Appello dichiara che il nesso causale tra l'in fortunio (23 giugno 1911)
e la malattia risulta in modo esplicito dal referto del perito Vella .

Nei rapporti poi della intervenuta in causa, il Tribunale di Appello
opina che, se anche la denuncia di lite è, in ordine, ammissibile, la
domanda di regresso ivi accampata è infondata nel merito. Esso accorta
che, a stregua della

64 Haftpflichtrecht. N' ii.

testimonianza Carobbio, l'infortunio fu notificato alla direzione della
convenuta il 12 luglio 1911; esclude che la denuncia da parte della
convenuta alla Zurigo sia avvenuta in modo tempestivo e conforme ai
patti e solleva quindi La Zurigo da ogni obbligo a regresso.

Considerando in diritto:

1° . . . . . .

2° Resta a conoscere, nei rapporti dell'attore, dell'eccezione principale
della convenuta:quella concernente il nesso causale tra la ferita e gli
effetti della medesima (danno). La quale poi, esaminata da vicino, ha
un duplice aspetto : l'appellante pretende, da un lato, che l'infezione
della ferita, donde il danno, non derivi dal sinistro del 23 giugno 1911,
sibbene da una contaminazione s u s s eg u e n t e al sinistro. Dall'altro
poi e in modo subordinato, la convenuta sostiene che, provenisse pure
l'infezione dalla lesione del 23 giugno 1911, l'attore avrebbe potuto
e dovuto interromperne il corso disastroso, provvedendo alla pronta
disinfezione della ferita, sia da solo, sia coll'immediato intervento
del medico. L' argomentazione della convenuta tende dunque, da un canto,
a negare il nesso causale tra la lesione ed il danno e, dall'altro,
a fare risalire il danno non ad una sola fonte : l'infortunio, ma a due
fattori cooperanti : l'infortunio e la negligenza dell'attore per avere
egli omesso le misure disinfettive indicate dal caso. Ed è sotto questo
duplice aspetto che converrà esaminare le adduzioni della convenuta.

a) L'eccezione, nel suo primo intendimento, é stata respinta dall'istanza
cantonale laddove essa assevera che il nesso causale tra l'infortunio e
la malattia risulta in modo esplicito dal referto Vella. Essa ha cosi
valutato la forza probatoria della perizia, del resto non impugnata
e affatto concludente : non c'è motivo dal dissentirne. Resta cosi
acquisito che l'infezione di cui fu vittima l'attore trae la sua origine
dal sinistro del 23 giugno 1911.

b) Non risulta invece dai motivati dell'impugnata sen-Raftpflichtrecht. N°
12. 65

tenza quale importanza essa attribuisca all'argomentazione della convenuta
nel suo secondo aspetto e se cioè essa escluda la concomitanza causale
della negligenza dell'attore per riflessi di natura giuridica 0 per
mancanza" di prova dell'assunto. Ma, qualunque sia in proposito l'opinione
del primo giudice, è d'uopo ritenere che l'omissione imputata all'attore
non potrebbe giuridicamente essere di rilievo e considerarsi come motivo
di riduzione dell'indennità, che ove essa gli fosse imputabile a c o
l p a. Ora, ciò è escluso dagli elementi della causa. Come emerge dai
fatti accertati dalla Corte cantonale e vincolativi per questa sede, la
lesione del 23 giugno 1911 era di piccola mole : aveva dato poco sangue
e nulla faceva presumere a persona affatto digiuna dell'arte medica, e,
del resto abituata a questi incomodi professionali, che essa dovesse avere
degli effetti cosi disastrosi. L'attore poteva dunque ammettere senza
che glie lo si possa attribuire a mancanza di riflessione od a temeraria
imprudenza, che la ferita si sarebbe, come di solito, rimarginata da sola,
senza ricorso al medico : ciò tanto più in quanto il suo capo-squadra
Carobbio non diede lui pure alla lesione importanza veruna, non ingiunse
all'attore di andare dal medico, ma si limitò a consigliargli di lavare la
piaga. E quand'anche, come pretende il Carobbio, ciò non fosse avvenuto
subito, nulla proverebbe che una semplice lavatura della ferita, fatta
da persona inesperta, avrebbe interrotto il corso dell'infezione : prova
questa che incombeva alla convenuta e che essa non ha nemmeno tentato
(vedi deposizione del Dr Maggi).

3° La domanda di risarcimento dell'attore è dunque fondata in via di
massima. La misura del danno è stata computata dal giudice cantonale a
norma dei precetti di legge e dei dati di fatto non contrari agli atti
e quindi vincolativi. Si potrebbe osservare che la riduzione del 20%
per i vantaggi di una liquidazione del danno in un capitale è superiore
a quella che abitualmente si applica per questo capo. Ma dessa si trova
poi giustificata dalla circostanza,

A8 40 ll 1914 5

68 Haftpflichtrecht. N° 12.

di cui il giudice cantonale non tenne conto in modo suffieiente, che
l'età avanzata dell'attore fa presumere una prossima diminuzione n a
t u r al e della sua capacità di lavoro. La petizione di Casanova è
dunque fondata nella misura ammessa dalla Corte cantonale, insieme alla
riserva concernente la rettifica della sentenza, la quale, del resto,
non fu oggetto di Speciale impugnativa nelle conclusioni della convenuta.

4° Passando all'esame dell'ammissibilità dell'appenazione nel confronto
dell'intervenuta La Zurigo, ..... si osserva :

a ) A torto sostiene la convenuta che la perenzione del diritto a
risarcimento, di cui all'art. 9 della polizza (vedi lettera a), non sia
conciliabile coi disposti della legge federale 2 aprile 1908 sul contratto
di assicnrazione. L'art. 38 dispone invero che la violazione anche
colposa dell' obbligo a denuncia altro effetto non possa avere fuorchè
quello di una diminuzione, non della perdita dell'indennità. Ma a mente
dell'art. 98 ihidem, il disposto dell'art. 38 non appartiene a quelli
cui le parti non possano derogare : era dunque lecito convenire, come fu
fatto nel contratto di assicurazione 28 aprile 1911, che la violazione
dell'obbligo della denuncia ingenerasse non solamente una riduzione,
ma la perdita dell'indennizzo: sanzione questa però applicabile, come
prescrive tassativamente l'art. 45, nel solo caso in cui rISulti dalle
circostanzeche l'omissione o il ritardo della denuncia Sia imputabile
a colpa dell'as sicurato .

b) È fuor di dubbio chela convenuta non ha denunciato l'infortunio nei
trenta giorni dacchè esso ebbe luogo. Anche l'avviso che la convenuta
pretende aver dato a Buzzini, agente della Zurigo nel Ticino, era
tardivo, anche se fosse provato : esso infatti non avvenne, come risulta
dagli atti, prima del congedo dell'attore dall'ospedale di Mendrisio
del 26 novembre 1911, cinque mesi dopo l'infortunio.

Indarno poi prospetta la convenuta che, in ogni case ,
ilHafipfliehtrecht. N° 12. 67

ritardo non possa venirle attribuito a colpa, perchè ad essa l'infortunio
non venne mai annunciato dal Casanova (vedi conclusioni) o lo fu
troppo tardi. Fu invece accertato dal giudice cantonale il fatto che
Carobbio diede avviso dell'infortunio alla direzione della convenuta
già il 12 luglio 1911, cioè in tempo utile per denunciarlo alla società
assicuratrice. Se la convenuta non si mosse, ciò si deve imputarle a
colpa, non avendo essa nemmeno tentato di giustiiicare l'inerzia. Il
direttore della convenuta Zoppi poi dichiara di aver avuto conoscenza
del sinistro prima che Casanova entrasse all'ospedale cioè verso il 5 ed
il 6 agosto 1911 ma di avere di proposito tralasciato' di darne avviso
alla Zurigo perchè, comunque, il termine dell'art.!) era intanto
trascorso. Ma, se pur per ipotesi si ammettesse che, conformemente
alla deposizione dello Zoppi, la Società convenuta non avesse avuto
nozione dell'infortunio prima del 5 agosto 1911, basterebbe osservare
che nulla potrebbe giustificare l'omissione della denuncia, neanche
l'opinione dello Zoppi circa il computo del termine, poichè questa
opinione e giuridicamente irrilevante e evidentemente errata. Se
l'art. 9 della polizza dispone che l'avviso deve venir fatto entro un
mese dall'infortunio, il Tribunale federale ha deciso (RU 23 p. 1840)
che questo termine non decorre necessariamente e sempre dal momento in
cui avvenne la lesione, ma, date le eircostanze, solamente da quello
in cui la lesione poteva venir riconosciuta come un vero infortunio nel
seuso del contratto d'assicurazione : non esiste quindi colpa quando si
tralascia l'avviso di una lesione della quale si può senza negligenza
presumere che non avrà le conseguenze su cui porta l'assicurazione. Ora,
nella fattispecie, la lesione, come fu detto, sembrava in principio di
nessuna entità. Essa non rivesti il carattere di vero infortunio se non
l'11 luglio 1911, quando Casanova si accorse dell'infezione e mandò per
il medico. Il termine per l'avviso sarebbe quindi decorso, a norma della
giurispru-denza del Tribunale federale, non prima del 10 cd 11 agosto

tid Haflpfiichtrecht. N° 13.

1911, di modo che se Zoppi, per ogni evento, avesse provveduto dal 6
al 10 agosto alla denuneia, essa sarebbe stata ancora valida. Essendo
cosi stabilito che la denunoia fu tardiva per negligenza e quindi per
colpa della convenuta, la domanda di regresso è inammissibile, come a
ragione giudicò la Corte cantonale, senza che sia necessario eonoscere
il valore dell'altra eccezione sollevata dalla Zurigo (vedi lettera C).

50 Da quanto venne esposto (vedi in ispecial modo considerando 4)
emerge poi anche che l'assunto della convenuta, non averle il. Casanova
denunciato l'infortunio o averlo fatto troppo tardi, è contrario alle
emergenze della causa come esse furono rettamente accertate dal prime
giudice.

Per questi motivi p r o n u n c i a :

. 1° L'appellazione è respinta e vien quindi confermato 11 giudizio 8
luglio 1913 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone
Ticino.

13. Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. ME:-21914 i. S. Brechbühl,
Kläger, gegen Schweizerische Bundesbahnen, Beklagte.

Agrt. 9 E H G: Rentenoder Kapitalentschädigung?

A. Dem im Jahre 1869 geborenen, verheirateten Kläger, der bei der
Beklagten als Güterschafl'ner tätig war, mussten infolge eines am 4. Mai
1911 im Betriebe der Beklagten erlittenen Unfalles beide Beine über den
Knien amputiert werden. Mit Klage vom 4. Dezember 1912 verlangte er von
der Beklagten eine Haftpflichtentschädigung in unbestimmtem Betrag. Dass
der dem Kläger aus dem Unfall erwachsene Lohnausfall 2900 Fr. jährlich
beträgt ist nicht bestritten.Haftpflichtrecht. N° 13. 69

B. Durch Urteil vom 4. Juni 1913 hat das Amtsgericht von Bern dem
Kläger für 2000 Fr. Lohnausfall eine seit dem 4. Juni 1911 in Monatsraten
voraus-zahlbare Rente und für den Rest des Lohnausfalles von 900 Fr. unter
Zugrundelegung eines Alters von 42 J ahren eine Kapitalentschädigung von
13,941 Fr. abzüglich 10 % für die Vorteile der Kapitalabfindung gleich
rund 12,500 Fr. zugesprochen. Ausserdem wurde die Beklagte zu einer
Entschädigung von 5000 Fr. für Prothesen, Krücken und deren Reparatur
verurteilt. Zu diesem Betrage gelangte die erste Instanz auf Grund
der von ihr angeordneten ärztlichen Expertise, wonach für einen Mann,
von dem Gewichte der Klägers, ein Prothesenpaar bis auf 800 Fr. zu
stehen komme und alle vier Jahre neu angeschafft werden müsse. Für
die Kapitalisierung dieser Auslagen nimmt das Amtsgericht eine von
26,14 auf 24 Jahre verminderte Lebensdauer des Klägers an, während der
sechs Paar Prothesen im Betrage von 4800 Fr. (die Krücken inbegriffen)
notwendig sein werden. Für Reparaturen hat die erste Instanz auf das
Maximum der von den medizinischen Experten auf 50-80 Fr. geschätzten
jährlichen Kosten abgestellt und unter Berücksichtigung eines Zeitraumes
von 24 Jahren einen Betrag von 1920 Fr. festgesetzt, zusammen mit den
Auslagen für Prothesen also 6720 Fr. Davon wurden 25 % = 1680 Fr. für
die Vorteile der Kapitalabfindung abgezogen, was 5040 Fr. oder rund
5000 Fr. ausmacht. Dazu wurde dem Kläger noch eine vom 4. Mai 1912
an zahlbare jährliche Rente von 700 Fr. für die Kosten der Pflege und
Wartung zugesprochen. Gegen den Entscheid des Amtsgerichtes hat nur die
Beklagte appelliert. Sie verlangte vor 0bergericht, dass der Kläger für
Verdienstausfall und Prothesen ausschliesslich in Rentenform entschädigt
werde, verpflichtete sich aber für den Fall des Todes des Klägers vor
demjenigen seiner Frau und vor dem zurückgelegten 18. Altersjahr seiner
fünf Kinder (_FriedaEmma geh. 9.März 1897, FranzWerner geb.15.März
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 40 II 60
Data : 04. Februar 1914
Pubblicato : 31. Dezember 1914
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 40 II 60
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 2. Sentenza 4 febbraio 1914 della. II° sezione civile nella cause Casanova Santino, attore, contro...


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Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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... Tutti