440 Familienrecht. N° 78.

faitement compétentes pour instituer line euratelle ad hoc à teneur
de l'art. 392 du CC, ainsi qu'eles l'ont fait par leur déeision du 20
février 1912.. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral

PI'OIIOHCB'.

Le recours est admis et l'arrèt attaqué annulé ;en con

Sequence l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs est
declarée mal fondée.

78. Sentenza. 30 settem'nre 1914 della. IP sezione civile nella causa
Defilippis contro Defilippis.

Separazione dei coniugi per adulterio del marito. La conoscenza e
il Silenzio da parte dell'altro coniuge non implicano per sè stessi
consentimento o perdono. Art. 137 , al. 3.CC. Per l'applicazione
dell'al. s dell'art. 146 è neoessario che la domanda di divorzio,
presentata riconvenzionalmente, .abbia fondamento giuridico. Prevalenza
della madre su terzi nella questione (l'affidamento della prole.

A. I coniugi D. passarono a nozze il 24 ottobre 1898. Il marito era
allora in età di 22 anni, la moglie di 23. Dal matrimonio nacque nel
1899 una bambina, Elsa, affidata durante la causa alla custodia della
madre. Ambedue i coniugi appartengono a famiglia agiata e con-ducano
vita oziosa. La moglie di carattere ohiuso, molle ed apatico non si
alza, come del resto anche il marito, che verso le 11 e lascia che la
suocera sopraintenda all'economia domestica. Già dal 1904 il marito
Vive in rapporto di concubinato, dapprima con certa P., era, dal 1908 in
poi, con una ex-cameriera R., dalla quale ha figli e colla quale passa
regolarmente le notti e' si mostra in pubblico. La moglie a cui son noti
questi rapporti, non trovò mai l'energia necessaria per reagire. Già da
alcuni anni i coniugi abitano in un appartamento atti-Familienrecht. N°
78. 441

gno alla suocera, colla quale prendevano anche i pasti in comune. La
suocera tentò indarno di ricondurre il figlio

...a miglior genere di vita; colla nuora Viveva in buoni

rapporti, finchè, bisticciatasi seco lei per un'inezia e trattata di
impostora, le mostrò} la porta dell'appartamento. La nuora intentava
allora, nel 1911, l'azione di divorzio, appoggiandosi ad adulterio ed
a grave offesa all'onore. Questa domanda veniva poi modificata, dopo
l'entrata in vigore del nuovo CC, nel senso che venisse pronunciata
la separazione dei coniugi a tempo indeterminato, che la figlia Elsa
fosse affidata alla madre, che il marito avesse a corrispondere a
titolo di sussistenza per la moglie e per la figlia fr. 600 mensili
e che fossero concessi alla moglie i suoi beni dotali e parafernali.
Rispondendo il ccnvenuto conchiudeva riconvenzionalmente a che fosse
pronunciato il divorzio per scossa profonda ai vincoli matrimoniali e
che la figlia fosse affidata alla nonna, la quale, intervenuta in causa,
si associava a tale domanda. Il convenuto si offriva di provvedere alle
spese di mantenimento e di educazione della figlia, ma si rifiutava &
qualsiasi pens-ione in favore della moglie. Egli ammetteva bensi di Vivere
in adulterio, ma contestava all'attrice il diritto di invocare questo
titolo, perchè implicitamente consenziente. La domanda riconvenzionale'
di divorzio veniva da lui fondata sul contegno freddo ed apatico della
moglie che si era, secondo lui, manifestato in modo caratteristico nel
rifiuto della moglie, durante una sua malattia nel 1908, di porgergli un
bicchiere d'acqua. Irre a ciò avere la moglie tra-scurato anche l'econonn
domestiea e risposto con completa apatia a tutti i suoi tentativi di
ravvicinamento. La prima istanza cantonale ammetteva la domanda di
divorzio per scossa profonda ed irreparabile ai legami matrimoniali
prodottasi principalmente per colpa del marito ed affidava la figlia
Elsa alle cure della nonna, le spese di educazione a carico del marito,
al quale veniva fatto obbligo di corrispondere alla moglie un sussidio

442 Familienrecht. N° 78.

mensile di fr. 75. La seconda istanza pronunciava invece: 1° accogliendo
la domanda di separazione della moglie;

2° respingendo la domanda di divorzio del marito e affidando la figlia
Elsa alle cure della madre con obbligopel marito ad un contributo mensile
di tr. 200 in favore della moglie e della figlia.

B. È contro questo giudizio, in data 25 maggio 1914, intimato alle parti
il 1° luglio succ°, che il convenuto e l'interveniente dichiararono con
atto 10 luglio di appellarsi al Tribunale federale.

Considerando in diritto:

1. Non essendo contestato, anzi ammesso l'adulterio del convenuto prima
e durante la causa di divorzio, resta a vedere se per l'applicazione
dell'art. 137 CC, la moglie non si sia privata essa stessa del diritto
di chicdere la separazione accettando, con tacito consenso, il metodo
di vita del marito. La semplice conoscenza dell'adulterio, anche se di
lunga data e non seguita da proteste, non basta per far considerare la
moglie-come tacitamente assenziente. Il difetto di reazione da parte
della moglie si spiega facilmente, data la sua indole floscia ed apatica
e le convinzioni religiose che la dovevano necessariamente rendere
esitante ad introdurre l'azione di divorzio, la sola possibile secondo
la legislazione allora in vigore. Un consentimento anche generico e del
resto revocabile già in ragione dellsiinteresse pubblico che esiste per
non lasciar sussistere una Simile Situazione anor-

male. E se anche consenziente pel passzito, poteva la '

moglie rifiutarsi di consentire per l'avvenire. Ora, nel fatto di aver
introdotto l'azione di divorzio, essa ha fatto certamente atto di revoca
e di rifiuto. Di consegnenza appare fondata la domanda dell'attrice,
appoggiata com'è ad un titolo Specifico di legge, nell'occorrenza del
quale diventa inutile di vedere se nel contegno del marito non incomba
parte di responsabilità anche alla moglie.

2 lnginstificata invece, è la riconvenzionale del ma-

Familienrecht. N ° 78. 443

rito. Tutto ciò che egli potè addurre per motivare la sua domanda di
divorzio è il contegno freddo ed apatico della moglie, la sua inerzia
domestica e quasi si direbbe la mancanza di reazione energica al 5110
genere di vita intollerabile. Nessun altro addebito potè essere fatto
all'attrice. Ma come già osservò l'istanza cantonale, la debolezza,
l'inerzia, la rassegnazione della moglie, per quanto forse eccessive,
non sono per sè. titoli di divorzio e non furono certo la causa efficiente
della scir sura fra i coniugi, sebbene vi abbiano forse psicologicamente
contribuito. Che l'adulterio del marito abbia avuto per

' conseguenza di alienargli l'animo della moglie, è cosa più

che naturale. Ma in quanto la colpa della moglie era preesistente
all'adulterssio del marito, sarebbe stato dovere di quest'ultimo di
scuoterla, infonderle maggiore attività ed accapararsene meglio l'animo,
anzicchè fomentarne ancora l'indolenza col proprio genere di vita inerte
ed ozioso. Che ciò siass stato seriamente tentato dal marito, non venne
dimostrato. Se i vincoli matrimoniali sono ora scossi e distrutti,
è quindi al marito e non alla moglie che ne incombe la responsabilità,
nè può tale stato di cose costituire pel marito un titolo di divorzio
(art. 142, lemma 2).

3. Fondata essendo quindi solo la domanda della moglie, non quella
del marito, e non avendo la moglie conchiuso che alla separazione
personale, è solo la separazione che può e deve essere pronunciata in
base all'art. 146, lemma 2. Il lemma 3 di tale articolo statuente che,
se é domandato il divorzio, la separazionesi può essere pronunciata solo
se la riconciliazione dei coniugi sembra probabile, presuppone che la
domanda di divorzio, presentata dall'altro coniuge in via riconvenzionale,
abbia fondamento giuridico. Ma se manca tale fondamento, sia perchè i
Vincoli matrimoniali non sono profondamente scossi, sia perchè, se tale
scossa esiste, è dovuta unicamente o in modo preponderante alla colpa
del marito, non può la domanda riconvenzionale di

444 Familienrecht. N° 78.

divorzio influire sul diritto della moglie di chiedere unicamente la
separazione personale, nè tale domanda giustifica l'applicazione del
lemma 3 dell'art. 146. Che la moglie, la quale si limita a chiedere
la separazione personale, debba con una seconda azione di divorzio
esse-recondotta a dichiarare se intenda di prestarsi in avvenire ad una
vita in comune, potrà apparire Singolare, ma è nondimeno conforme ai
disposti di legge. Nè esiste qualsiasi contradizione fra il disPosto
dell'art. 146, lemma 3, e quello dell'art. 142, lemma 2. L'art. 142
stabilisce le condizioni giuridiche e di fatto nelle quali puòessere
presentata una domanda di divorzio. L'art. 146 crea invece una Specie
di potere discrezionale del giudice, dandogli facoltà in certi casi,
eccetto nell'eventualità dell'alinea 3°, di pronunciare anche solamente
la separazione, non ostante che esistano le condizioni pel divorzio.

4. Sulla questione di sapere a chi debba essere affidata la figlia Elsa,
è d'uopo ricordare che la possibilità di un affidamento della prole a
terzi venne riconosciuta dal Tribunale federale già in una sentenza
2 luglio 1914 nella causa Heer c. Heer (Praxis III, 149). Ma perchè
ciò Sia fattibile, devono Verificarsi gli stessi requisiti che sono
necessari secondo l'art. 285 per la privazione della patria potestà. I
quali requisiti non ricorrono nel caso concreto. Chè alla madre non
si puo rinfacciare nè un abuso di potestà, né una trascuranza grave
dei propri doveri, nè tanto meno appare essa incapace di dirigere
l'educazione della figlia. Tale educazione viene declinata dal padre,
il quale vorrebbe che venisse affidata alla nonna. Questa non è in
sostanza nella causa attuale che un terzo, percui ammesso anche che la
figlia potrebbe trovare migliore sostegno presso la nonna, deve, nella
sòelta fra un terzo e la madre, prevalere il diritto materno.

5. _ Le questioni secondarie relative alle consegueuzepatrimoniali
vennero dall'istanza cantonale liquidate in senso adeguato. L'obbligo
del convenuto di provvedere

Sachenrecht. N° '79. 445

durante la separazione al mantenimento della moglie, emerge dal disposto
dell'art. 160, lemma 2. L'importo di fr. 200 al mese fissato dall'istanza
cantonale, compresi gli alimenti per ia figlia, non è disproporzionato
alla Situazione finanziaria del convenuto, quale risulta specialmente dal
genere di vita che conduce. Il giudice cantonale è del resto in posizione
migliore di questa Corte per apprezzare Simili circostanze di fatto.

Per questi motivi,

il Tribunale federale p r o n 11 n ci 3 :

È preso atto della dichiarazione di desistenza dall'appello fatta
nell'odierna udienza dall'interveniente in causa ed è respinta
l'appellazione del convenuto e confermata di conseguenza la sentenza
25 maggio 1914 della Camera civile del Tribunale di Appello del
Cantone-Ticino.III. SACHENRECHT DROITS REELS

79. Arrèt de la II° section civile du 29 octobre 1914 dans la cause
Société immobilière Clairière-Pelouse contre Ulrich.

Droit de voisinage : art. 684 CCS. lmmeuble locatif' construit à proximité
d'un manège dégageant des odeurs désagréables. Droit du propriétaire
d'exiger les mesures propres à les faire cesser, malgré l'observation des
prescriptions des règlements de police par le propriétaire du manège et
malgré l'antériorité de son établissementsslmporlance de cette dernière
circonstance dans la fixation des

dommages intérets.

A. Le defendeur Ulrich a fait constiuire à Champei en 1894, sur un
terrain acheté par lui, un manège--
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 40 II 440
Data : 30. Januar 1914
Pubblicato : 31. Dezember 1914
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 40 II 440
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 440 Familienrecht. N° 78. faitement compétentes pour instituer line euratelle ad


Registro di legislazione
CC: 137
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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