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V. HAFTPFLICHTRECHTRESPONSABILITÉ CIVILE
73. Sentenza 13 luglio 1914 dellatll Sezione Civile . nella causa
S. A. Tram Elettrici Mendrisiensi, convenuta, contro Colombo, attore.
Applicabilità della legge 28 marzo 1905 Sulla responsabilità delle
ferrovie ecc. anche quando vsi tratta di trazione elettrica e non risulta
ammissibile una pretesa per incapacità di lavoro, ma il danno non concerne
se non cose non consegnate. Onere e oggetto della prova. Art. 11 cap. 2
di detta
legge.
A. La mattina del 28 ottobre 1912, giornata umida e piovosa, una vettura
del Tram elettrico mendrisiense, diretta da Chiasso a Capolago e condotta
dal manovratore Bernasconi Ottavio entrava in collisione con una vettura
trainata da un cavallo del vetturale Gerolamo Colombo nel Corso san
Damiano in Mendrisio. Questo avveniva in un punto dove la strada, con
una pendenza del 5,30 % è poco meno larga di 4 metri e non consente il
passaggio laterale di un veicolo, la linea tramviaria tenendo quasi la
medianità 'dell'angusto passaggio. Per causa appunto della strettezza
di questa via, la convenuta S. A. Trame mendrisiensi ha fatto mettere un
semaforo alla piazzetta Lavizzari, all'entrata della contrada San Damiano,
che indica , quando è chiuso, l'innoltramento del tram in quella via. Il
Colombo, che era a cassetto, vieto il pericolo, cominciò a retrocedere,
e nello stesso tempo, gridava e faceva segno colla mano al tram di
fermarsi. Il conduttore del tram lo tentò : mise subito in azione il
freno ad aria (perchè il freno elettrico non
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poteva funzionare alla velocità minima con la quale il tram
procedeva). Ma le rotaie essendo umide, la vettura invece di fermarsi,
comminciò a slittare sulle ruote. Cercòallora di mettere in funzione
l'insabbiatore. Ma anchequesto congegno non obbediva alla manovra del
conduttore, perchè il freno che serve di propulsore era uscito dal suo
gancio (incastro). Mentre questi tentava invanodi rimettere il propulsore
nell'incastro, lo scontro avveniva, uccidendo il cavallo del Colombo
stimato poi, nel corso della causa, 740 fr., e danneggiando la vettura
(410 fr.) ed i finimenti (10 fr.).
B. Talii fatti da cui sorse il litigio tra le parti che diede luogo
ad una sentenza 20 novembre 1913 del Pretore di Mendrisio e, sopra
appello di ambo le parti, a quella 14 febbrajo 1914 del Tribunale di
Appello. Nel corso della causa l'attore, che dapprima aveva domandato
il solo risarcimento del danno sofîerto per la perdita del cavallo od il
guasto alla vettura ed ai finimenti, chiedeva altresi un indennizzo per
incapacità di lavoro in seguito a lesione corporale (paterna d'animo,
abbattimento), sommando le sue pretese alla somma complessiva di 2000
fr. La testimonianza medicale (Dr A. Costa), alla qualel'attore fa capo
a sostegno di questa sua pretesa è del seguente tenore :
Chiamato da Colombo, che accusava dei dolori all'anca, non ho constatato
lesioni esteriori, nè potei rilevarne interne : constatai trattarsi
piuttosto di un trauma psichico che fisico, poichè il paziente appariva
sotto l'effetto di un forte spavento. Questa influenza può avere
durato 15 o 20 giorni. Il Colombo, se i mezzi glielo avessero consentito,
avrebbe potuto certamente esercitare il suo mestiere. Privo del cavallo
e della carrozza non V'ha dubbio che il suo patèma d'animo per lo choc,
rivestiva una forma accentuata, che solo una pronta ripresa del lavoro e
la conseguente distra zione dal pensiero di quanto gli era occorso avrebbe
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potuto ridurre od attenuare. Io ho visitato una volta sola il Colombo
e non ho dato nessuna preserizione.
C. La seconda istanza, confermando la sentenza del Pretore di Mendrisio,
ammetteva l'azione perla somma di 1160 fr. (746 per il cavallo, 410 per
la vettura e 10 per i finimenti), cogli interessi del 5 % dalla data
della petizione (15 novembre 1912) ......
Considerando in diritto:
1. Occorre anzitutto di stabilire quale sia la legge applicabile al
caso presente. A torto l'attore invoca la legge 24 giugno 1902 sung
impianti elettrici. Questa legge non ha nulla di comune col caso in
esame. La circostanza che la convenuta usa della trazione elettrica
(invece, puta case, di quella a vapore, a cavallo, a motore esplosivo) non
toglie alle tramvie mendrisiensi la natura di ,strada ferrata. Esse sono
dunque. soggette, come tali, alla legge 28 marzo 1905 sulla responsabilità
civile di quelle imprese. La quale non tornerebbe applicabile e la
vertenza dovrebbe venir sottoposta ai disposti ordinari e generali sugli
atti illeciti estra contrattuali (art. 41 e seg. CO), nel solo case in cui
quella legge Speciale (28 marzo 1905) non prevedesse la figura giuridica
del caso in esame. 'Ma ciò non è. La fattispecie è quella dell'art. 11 .di
detta legge, e precisamente, poichè, peri motivi che si andrà esponendo
(vedi considerando 3) un indennizzo per una pretesa lesione corporale
è da escludersi, resta applicabile il disposto del capoverso 2° di
quest'articolo cosi concepito : Salvo questo caso (e cioè quello del 1°
cap.) l'impresa non è tenuta a risarcire il danno o per il guasto, la
distruzione () la perdita degli oggetti non consegnati, se non quando
sia provato esservi colpa v da parte sua. Il che vuol dire che quando
si tratta di puro danno materiale, escluso un danno per incapacità di
lavoro in seguito a lesione corporale, l'impresa ferroviaria è svincolata
dall'onere della prova che gli impone l'art. 1 di detta legge. La quale
prova, per contro, in-
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comberà al danneggiato, il quale, come nel diritto comune, dovrà
dimostrare che il danno materiale da lui soiîerto è da attribursi a
colpa dell'impresa.
2. .................
3. Come si ebbe ad osservare, l'attore non ha diritto a risarcimento per
pretesa lesione corporale (art. 11 cap. 1 ibidem) : e ciò per l'ovvio
motivo che quand'anche egli avesse subito per causa del sinistro un
trauma psichico, un choc nervoso causato da forte spavento, questa
lesione corporale non avrebbe prodotto un'incapacità di lavoro. Infatti
il Dr Costa certifica che l'attore, malgrado il trauma psichico sofierto
avrebbe potuto continuare il suo mestiere, se l'infortunio non l'avesse
privato dei mezzi (cavallo e carozza) per esercitarlo. Cade cosi
ogni ragione di risarcimento per lesione
corporale. 4. -...................P r on un eia :
L'appellazione principale è respinta, ammessa invece l'adesiva : il
credito dell'attore verso la convenuta è portato da 1160 fr. a 1280 fr.,
coll'interesse del 5 % della data della petizione (15 novembre 1912).
74. Urteil de:I. Zivila'cteilung vom 14. Juli 1914 i. S. Riittimenn,
Beklagter, gegen Raula, Kläger.
Art. 1 F H G ; Betriebsunfall ?
A. Der Kläger war bei dem der Fabrikhaftpflicht unterstehenden Beklagten
mit einem Taglohn von 5 Fr. 80 Cts. als Schreiner angestellt. Als er am
4. Oktober 1912, am Boden knieend, mit einer Schreinerarbeit beschäftigt
war und rasch aufstehen wollte, um eine Zange zu holen, verspürte er, nach
seiner Angabe, am rechten Knjegelenk plötzlich einen so heftigen Schmerz,
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