1u2 Erbrecht. N° 21.

21. Sentenza 2 aprile 1914 della II sezione civile nella causa Lucchini,
attori, contro Moroni, convenuta.

L'azione di divisione di un' eredità proposta in Isvizzera e concernente
la successione di persone svizzere decesse in Isv1zzera sono da
giudicarsi a stregua del CCS, anche se si tratta di stabili siti in
Italia. Non proponibilità dell' appello a] TF sulla domanda di erezione
di inventario. App 'cabilità dell'art. 612 e Suoi requisiti. -Art.
58 -58 OGF 538, 568, 612, 513, 620, ccs. '

A. Nel luglio del 1912 moriva in Lugano Emilia Lucchini; nel settembre
susseguente la seguiva nella tomba il marito Pietro Lucchini. Essi
lasciavano eredi i figli Emilio Riccardo e le figlie Marianna maritata
Moroni, Chiara maritata Monica e Pia maritata Casella.

Gli eredi procedettero il 25 giugno 1913 ad una prima divisssione della
sostanza materna e paterna, dalla quale rimasero esclusi gli stabili
seguenti siti in Italia :

a ) una filanda a Casanova con essiccatoi a Verona ;

b) un terreno con annessi fabbricati a Verona.

In ;data 31 ottobre 1913 i coeredi Riccardo, Emilio, Chiara e Pia
domandavano alla Pretura di Lugano-Città :

1° che gli stahili suindicati fossero venduti al pubblico incanto per un
prezzo non inferiore a quello di perizia ; e non riuscendo l'incanto,
fossero licitati fra tutti i coeredi e per qualunque prezzo, ritenuto
che tanto l'incanto quanto la licitazione avessero luogo giusta le norme
dettate in proposito dalla legislazione italiana ;

20 che delle pratiche occorrenti per l'esecuzione di detta realizzazione,
ivi comprese quelle per la scelta dei periti e del notaio, fosse
incaricato il sigr Carlo Pernseh in Lugano, direttore della Banca della
Svizzera Italiana.

BEIDE-

C. Con sentenza 20 novembre 1913 il Pretore di Lugano-Città ammetteva
quasi completamente le do-Erbrecht. N° 21. 103

mande degli attori come all'istanza loro 31 ottobre 1913. Dal quale
giudizio essendosi appellata la convenuta, e, adesivamente, anche gli
attori, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava il 5 febbraio
1914 :

1° II rimando degli atti per l'assunzione delle prove non è accordato.

2° La domanda d'inventario formulata dalla Signora Moroni non è ammessa
nel senso dei considerandi.

3° a) Gli stabili filanda di Casanova con essiccatoi a Verona saranno
venduti al pubblico incanto mediante due esperimenti d'asta. §. Nel
primo di questi esperimenti la delibera non potrà avvenire ad un'prezzo
inferiore alla stima. Al secondo esperimento invece la delibera potra
essere fatta al maggior offerente, indipendentemente dal valore di stima.

b ) È ordinata una perizia diretta a stabilire se il terreno con
annessi fabbricati a Verona (eselusi I'essiccatoio e la quarta parte
riconosciuta di proprietà esclusiva di Riocardo Lucchini) sia divisibile
senza considerevole perdita di valore. §. Nel caso in cui la perizia
stabilisse la indivisibilità del suddetto terreno e fabbricato, essi
dovranno essere venduti ai publici incanti secondo le norme di cui
al dispositivo a. Nel caso in cui invece gli immobili suddetti fossero
dichiarati divisibili senza considerevole perdita di valore, si procederà
alla divisione in natura a stregua del CCS.

c) La nomina del o dei periti, le operazioni peritali e quelle riferentisi
ai pubblici incanti e alla divisione avranno luogo in base alla legge
italiana, a cura del Sig: direttore Carlo Pernsch, nella :.ua qualità
di amministratore dell'eredità.

4° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di gius'iizia di
questa sede in 20 fr., oltre le Spesedi stampa, bollo, i'ntimazione e
di cancelleria, sono caricate alla comunione Fredi Lucchini, anticipate
intanto dagli istanti Emilio Lucchini e liti consorti.

104 Erbrecht. N ° 21.

D. Contro questo giudizio la parte convenuta insorge presso il Tribunale
federale con atto di appellazione 4 marzo 1914 introdotto nel modo e
nei termini di rito. Essa domanda :

1° Annullata l' appellata sentenza, gli atti di causa sono rimandati
all'istanza cantonale la quale provvederà :

a} A che siano deposti negli atti del giudizio tutti i documenti di
acquisto delle proprietà stabili di Verona e Casanova lasciati dalla
defunta Emilia Lucchini e Siano assunte le prove testimoniali da essa
offerte.

b ) A che sia proceduto nei modi di legge alla forma zione dell'inventario
e stima delle attività e passività tutt'ora indivise lasciate dai
defunti coniugi Pietro ed Emilia Lucchini di Lugano, compresi i beni
posti aVerona e Casanova, allo scopo di procedere alle operazioni di
Iegge per lo scioglimento della comunione di tutti i beni inventariati. '

c ) A che siano nominati periti per riferire se la filanda di Casanova e
gli essiccatoi a Verona possano essere attri buiti e venduti separatamente
l'uno dall'altro, e se il terreno con annessi fabbricati a Verona cia
divisibile senza perdita considerevole di valore.

2° L'Autorità cantonale in seguito procederà a nuovo giudizio della
questione circa l'attribuzione ola vendita degli stahili a Verona
e Casanova, osservando nell'even tualità di incanto le dispoeizioni
della legislazione ita liana (Proc. civ. it. 885"2 e seg., 825 e 835),
riservata ogni ragione degli interessati a seguito della rinuncia della
qualità di amministratore fatta dal Zigr Pernsch.

Subordinatamente :

La filanda a casanova e gli essiccatoi a Verona, esclusi il terreno e
gli altri fabbricati annessi allo stesso, previa descrizione e stima,
saranno assegnati ai fratelli Emilio e Riccardo Lucchini, attribuendo
al caso uno di detti stabili a ciascuno di essi mediante sorteggio,
con impu tazione del prezzo di stima nella rispettiva quota eredi
taria.Erbrecht. N° 21. 105

Le spese dell'istanza federale e di quelle cantonali Sono a carico
degli istanti fratelli e sorelle Lucchini.

E. Uditi i patrocinatori delle parti.

Considerando in diritto:

1° La sentenza querelata consta di più capi e diversi sono i punti
dell'appellazione con la quale la convenuta la impugna. Gioverà dunque
conoscere della proponibilità dell'appello e della sua ammissihilità
nei rapporti di ogni Singolo punto in litigio, partendo dai principi
seguenti :

a) In via generica, e prescindendo da questioni Speciali di cui si
tratterà separamente, l'appellazione si appalesa proponibile. Nel suo
insieme, l'azione introdotta dagli attori è un'azione di divisione
dell'eredità dei coniugi Lucchini, azione ristretta dalle istanze
cantonali (sentenza di appello, pag. 5), per la posizione assunta dalle
parti, ai beni siti in Italia di cui fu sopra parola. Quest'azione è di
natura civile ed è da giudicarsi a norma dei disposti del Codice civile
svizzero. A ciò nulla muta la circostanza che gli stabili su cui porta
l'azione non sono Situati in Isvizzera. Trattandosl di beni appartenenti a
persone di nazionalità svizzera, decesse al loro domicilio in lsvizzera,
non V'ha dubbio che la legge svizzera trovi la sua applicazione anche in
riguardo agli stabili in questione. L'art. 538 CCS infatti dispone che
la successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo
domicilio del defunto, dove deve venir proposta anche l'azione di
divisione dell'eredità. La legge dunque considera il foro del domicilio,
il diritto del luogo di domicilio e il patrimonio della successione come
una il n i t a, indipendentemente dal luogo dove le Singole parti di
questa successione si trovino : il giudice svizzero applicherà le norme
del diritto svizzero a tutte le questioni che hanno tratto a l l a d i
Visi o n e del patrimonio relitto da uno svizzero che è decesso al suo
domicilio in Isvizzera. .

Applicando gli enunciati principi alla questione in esame, si arguisce
anzitutto che la presente vertenza é appelllabile a questo Tribunale
sotto l'aspetto di azione di divisione,

AS 40 n _ 1914 8

106 Erbrecht. N° 21.

poichè queisit'azione fu decisa ed era da decidersi a stregua del
diritto federale (art. 56 e 57 OGF). È poi fuor di dubbio chela sentenza
cantonale, per quanto essa concerne la divisione (dispositivi 3 a, b e
c) e le spese (dispositivo 4), è una sentenza di merito pronunciata in
ultim a istanza dalle competenti Autorità (art. 58 OGF).

b ) Altra è la Situazione in riguardo al dispositivo concernente la
domanda di erezione di inventario (dispositivo 2°). In confronto di questo
dispositivo i requisiti dell'appellazione a questa Corte non sono dati,
poichè, su questo punto, la senteuza cantonale non riveste il carattere
di una sentenza di merito (art. 58 OGF). L'erezione di un inventario
infatti altro non è se non una misura p r o v v i si o n ale intenta ad
informare gli eredi sulla consistenza dell'eredità e sulle conseguenze
dell'adizione : provvedimento essenzialmente assicurativo e non di fondo,
poichè lascia del tutto intatte le ragioni delle parti salla siuccessione
stessa (confronta l'art. 568 CCS), Specialmente quando, come nella
Specie, l'inventario vien richiesto d o p 0 l'adizione dell'eredità
e cioè non allo scopo di indagine per la rinuncia alla successione
(art. 556 CCS). Il Tribunale federale non può dunque entrare nel merito
dell'appellazione sul dispositivo 2° della querelata sentenza.

2° Passando quindi ai diversi punti dell'apellazione, si osserva ciò
che segue :

fl) c) La prima parte della domanda le è caduca, poichè le parti
convennero davanti al Pretore (vedi il verbale dell'udienza 20 novembre
1913) di considerare la filanda e gli essiccatoi come indivisibili :
non esiste quindi litigio su questo punto e torna inammissibile la
nomina di periti a decidere di cosa pacifica in atti. Tuttavia questa
Corte consente nell'opinione espressa dall'istanza cantonale (pag. 6
della sentenza), a mente della quale l'e indi--. i-recht. N° 21, 107

visibilità degli enti indicati non è o g g e t t i v a nel senso dell'
art. 613 CCS, sibbene soggettiva e transeunte : essi non formano un
complesso per loro natura, ma per ammissione delle parti, le quali,
dichiarandoli indivisibili, altro non vollero se non esprimere il loro
apprezzamento che l'unione di questi beni iosse vantagîgiosa dal punto
di vista economico e che, dividendoli, cost perderebhero assai del loro
valore. Donde, nella Specie, l'applicabilità dell'art. 612 CCS e non
dell'art. 613, come pretende la convenuta. _

La seconda parte poi della domanda lc (se il terreno con annessi iabricati
a Verona sia divisibile senza perdite considerevoli) è stata a m m e s
s a dall'impugnata sentenza (vedi dispositivo 333) .....

d) . . . . . . . . .

3° Passando finalmente all'esame della domanda subordinata, le brevi
considerazioni che seguono varranno a dimostrame l'infondatezza :

Eschisa, per i motivi suindicati (vedi considerando 2c di questa
sentenza), l'applicabilità dell'art. 616 CCS. la questione sta tutta
nel sapere quale dei modi preVisti dall'art. 612 sia da adottarsi per la
divisione degli stabili in Verona e Casanova e per il terreno con annessi
fabbricati (escluvo l'essiccatoio e la quai ta parte dip-roprietà di
Riccardo Lucchini), qualora la perizia stabilisse la sua indivisihilità
(vedi dispositivo della sentenza Bb, §). In altri termini, si tratta
di ricercare se questi beni siano da a t t r i b u i r si ad uno o
parecchi degli eredi, come vuole la convenuta, 0 invece da vendersi
ai pubblici incanti, come propongono gli attori e con loro ha ammesso
il gmdice cantonale. Ridotto il quesito in questi termini, non sembra
arduo l'accertarsi che l'istanza cantonale ha rettamente interpretato
la legge e ha giudicato in modo ad essa conforme. Tanto l'art. 612 che
l'art. 620 CCS suppongono che l'erede cui sarebbero da attribuire gli
enti in questione (oggetti che, se divisi, perderebbero del loro

108 Erbrecht. N° 21.

'valore, art. 612 cap. 1°, 0 azienda agricola costitnente una unità
economica, art. 620) s i a d i s p os t o a d a s s um e r li e cioè ne
faccia formale domanda o per la meno non vi si opponga : requisito questo
che non si verifica nel caso in esame. L'art. 620 poi è escluso nella
Specie dalla semplice circostanza che easo concerne esclnsivamente aziende
a g r i c ole, non imprese commerciali, le quali solo sono oggetto della
presente vertenza : mentre dal capoverso seeondo e terzo dell'art. 612
risulta chiaramente che l'attribuzione degli oggetti indivisi all'uno
od all'altro degli eredi dalla legge non è eoncessa se non ove t n t
t i i coeredi Vi abbiano aderito, ciascuno di essi avendo il diritto
di domandare la spartizione del prezzo di v e ndit a. Nella specie
dunque, nessuno degli eredi domandando che i beni in questione gli
vengano attribuiti, gli attori anzi opponendosi a che ciò venga fatto
in loro confronto, e non esistendo quindi l'accordo degli eredi sulla
divisione o sull'attribuzione (art. 612, cap. 2), ne sussegue che non
esiste altra Via legale per por fine alla comunione se non quella della
vendita all'incanto e della divisione del prezzo d'asta. Le modalità
poi di questa vendita (se l'incanto debba esser pubblico o tra i soli
eredi, se dopo un solo o dopo un doppio esperimento d'asta ecc.), sono
da stabilirsi dall'Autorità in difetto di accordo (art. 612 cap. 3°). Il
Tribunale di Appello, Autorità [la cui competenza non fu impugnata,
ha preso in proposito gli opportuni provvedimenti i quali non furono
oggetto di Speciale impugnativa e sembrano del resto, affatto conformi
alla legge ed alle cireostanze ; --

il Tribunale federale p r o n 11 nc i a : L'appe'llazione è respinta a'
sensi dei oonsideraudi e vien confermata la sentenza 5 febbraio 1914 della
Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.Sachenrecht. N°
22. 109

lll. SACHENRECHTDROlTS RÉELS

22. Sentenza 2 aprile 1914 della, II' Sezione civile nella causa
S. A. Brunschwyler, attrice, contro Amministrazione del fallimento
G. Muller e moglie. convenuta.

Patto di riserva di proprietà. Applicabilità dell'antico diritto se la
convenzione fu pattuita prima dell'entrata in vi: gore del CCS. -Sua
liceità. La distinzione tra mobih ed immobili era retta dal diritto
federale anche prima del CCS. Improduttività di effetti del patto quando
gli oggetti sù cui esso porta sono divenuti immobili. Art. 1 tit.

fin CCS.

A. In seguito a contratto del 10 luglio 1909, la Ditta S. A. Brunschwyler,
in Locarno, eseguiva nella villa di Carlo Müller in Orselina
un riscaldamento centrale. Il contratto, redatto in tedesco e
chiamato contratto di fornitura e di eostruzione (Lieferungsund
Erstellungsvertrag) è firmato da una parte dal committente (Besteller)
e dall'altra dagli appaltatori (Unternehmer) S. A. Brunschwyler, e
contiene le clausole seguenti:

a) Prezzo di appalto 3950 tr., da pagarsi a rate, la prima di 1000
fr. al principio dei lavori e le altre dl 250 fr. cadauna per trimestre
fino al tacitamente del debito, coll'interesse del 5 % dal momento del
compimento dei lavori. Finiti i lavori, Müller dovrà consegnare alla
S. A. Brunschwyler un pagherò a tre mesi che sarà rinnovato da tre mesi
in tre mesi fino ad estinzione, contro l'acconto di 250 fr. _

b) 11 committente C. Müller riconosce all'appaltatrlce il diritto di
proprietà su tutto l'impianto fino a completo tacitamente del prezzo
pattuito. _

Oltre questo riscaldamento centrale, la Ditta Brun--

110 Sachenrecht. N° 22.

schwyler esegni per incarico di Carlo Müller altri lavori' tra cui
gli impianti sanitari e le condutture d'acqua della villa. Anche in
riguardo a queste prestazioni, Carlo Muller dichiarava, con atto del 1
dicembre 1909, di riservare alla Brunschwyler il diritto di proprietà
sui relativi impianti.

B. A lavori ultimati, e precisamente nel 1910, Carlo Müller cadde in
fallimento, ed allora la Ditta assuntrice, con insinuazione 6 dicembre
1910, notificava all'amministrazione del fallimento un suo credito residuo
di 2779 fr. ed un suo diritto di proprietà sugli impianti di riscaldamento
e sanitari , riferendosi al contratto 10 luglio 1909 ed alla dichiarazione
1 dicembre 1909. Il credito venne ammesso e iscritto in graduatoria. Non
cosi il diritto di proprietà, e però la Ditta Brunscthler, con petizione
3 giugno 1911, conveniva in giudizio l'amministrazione del fallimento
Carlo Müller e moglie con queste domande:

1° La Ditta Brunschwyler è riconosciuta proprieta ria dell'impianto per
il riscaldamento centrale eseguito nella casa del fallito Carlo Müller
sino a completo pa gamento dello stesso. '

2° Spese ecc.

La Ditta attrice ha cosi limitato il litigio al riconoscimento della
proprietà sull'impianto per il riscaldamento, lasciando da canto gli
impianti sanitari.

L'Amministrazione del fallimento Carlo Müller e moglie contestò, nella
sua risposta 27 giugno 1911 le ragioni dell'attrice, pretendendo che il
credito fosse stato integralmente soluto e asserendo poi, tra altro,
che il patto riservati dominii non esistesse più, comecchè l'impianto
avesse intanto cessato di essere cosa mobile, per sè esistente, essendo
stato incorporato in modo inseparasibile nello stabile.

C. La prima istanza, il Pretore di Locarno, ammise la rivendicazione
dell'impianto, statuendo poi (di-Sachenrecht. N° 22. 111

spositivo 2°) che nel caso in cui il completo pagamento dell'impianto
non fosse effettuato, l'attrice fosse tenuta alla restituzione degli
acconti ricevuti, sotto deduzione della somma di 750 fr. , quale equa
indennità per il deprezzamento delle cose vendute.

Il Tribunale di Appello, al quale ricorse la convenuta, giudicava invece
con sentenza 23 settembre 1913:

1° La demanda di rivendicazioneigiugno 1911 non è ammessa.

2° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giustiza di
questa sede in 20 fr., oltre le spese di stampa ecc., sono poste a
carico dell'attrice, comprensate le ripetibili di ambo le sedi.

D. Di questa sentenza la parte attrice si appella al Tribunale federale
per la via scritta con atto 28 gennaio 1914, riproponendo a questa Corte
le domande della petizione 3 giugno 1911.

Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta conchiude ai rigetto
dell'appellazione, ripetendo gli argomenti accampati davanti alla
prima istanza e rilevando in modo particolare due argomenti da essa
svolti innanzi la Corte di Appello: l'impossibisslità giuridica di
una riserva della proprietà nel caso in esame, il contratto 10 luglio
1909 qualificandosi non come un contratto di compera-vendita, ma come
un contratto di locazione d'opera o d'appalto; e subordinatamente,
la caducità della clausola di riserva per la sua mancata iscrizione al
registro pubblico previsto dall'art. 715 CCS.

Considerando in diritto:

1° L' appellazione fu introdotta nei termini e modi di rito. Circa
la proponibilità della stessa in riguardo ai requisiti previsti dagli
art. 56 -58 OGF, si osserva ciò che segue:

È fuor di dubbio che si tratta di un giudizio di merito pronunciato in
ultima instanza dalla competente
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 40 II 102
Data : 02. April 1914
Pubblicato : 31. Dezember 1914
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 40 II 102
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 1u2 Erbrecht. N° 21. 21. Sentenza 2 aprile 1914 della II sezione civile nella causa


Registro di legislazione
OGF: 56  56e  58  612e
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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... Non tutti