310 B. Civih-echtspflege.

Folge haben, diese Einbusse nicht auf einmal in ihrem vollen Umfange,
sondern nur allmälig während einer Uebergangsperiode von einigen
Jahren erwachse Gestützt auf diese Bestimmung wurde dann dem Kanten
Baselstadt, welcher nach den Untersuchungen des Bundesrathes allein
eine Einbusse erlitt, und zwar jährlich von 164,000 Fr., durch
Bundesbeschluss vom 18. März 1875 eine Entschädigung von 300,000
Fr. in 5 Jahresraten von 120,000 Fr., 80,000 Fr., 50,000 Fr. 30,000
Fr. und 20,000 Fr. zugesprochen, während der Bun: desrath ein für
alle Mal nur den Betrag von 164,000 Fr. zahlbar in vier Jahresraten
von je 41,000 Jr., hatte ausfol: gen wollen. Indessen ergiebt sich
doch sowohl aus dem Wortlaut des Art. 1 der Uebergangsbestimmungen,
als aus dein gegen Baselstadt eingeschlagenen Verfahren, dass bei
Erlass der neuen Bundesverfassung keineswegs beabsichtigt war, den
Kanstonen ein wirkliches Aeauivalent für die aufgehobenen Zölle und
Postentschädigungen zu gewähren; vielmehr verhält sich die Sache in That
und Wahrheit fo, dass die Aufhebung jener Entschädigungen mehr nur für
den Bund einen theilweisentEp fa? für die Uebernahme der Militärlasten
bilden, beziehungsweise die Mittel zur Bestreitung der Militärausgaben
verschaffen sollte und so die Centralisatiou des Heerwesens insoweit bei
der Aufhebung jener Entschädigungen bestimmend war, als man fand, dass
die letztere in Folgejder erstern auch kein materielles Unrecht enthalte.

Dois-aber der Bund befugt war, bei Aenderung der Verfassung
Die 'nadî) der bisherigen Verfassung den Kantonen zukommenden
Zährlichen Entschädigungen wegsallen zu lassen, beziehungsweise die
Bundesgesetzgebung bei Revision der Verfassung nicht an die diesfallsigen
Bestimmungen der frühern Verfassung (Art. 24 und 26) gebunden war, kann
keinem begründeten Zweifel unterliegen und wird auch klägerischerseits
anerkannt So hat denn auch diesBundesverfammlung schon im Jahre 1850
bei Anlass der Genehmigung der vom Bundesrathe mit den Kantonen über die
Zollabtretungen und daherige Entschädigung abgeschlossenen Konventionen in
der Ratisikationsformel das Recht der Gesetzgebung ausdrücklich gewahrt,
und ist zu-IV. Civilslreitigkeiten zwischen Kanten-en u. Priva-ten etc. N°
59. BM

dem ein solcher Vorbehalt auch in der Sönderungskonvention (g. 8 lit. (]
lemma 2}, wie schon erwähnt, selbst enthalten.

9. Trotzdem daher möglicherweise, zur Zeit wenigstens, der Kanton Luzern-,
ungeachtet des Wegfalls der Zollentschädigung, zufolge der Uebernahme
der Militärlasten durch den Bund nicht nur keinen Verlust erlitten,
sondern sogar einen Gewinn gemacht hat, so kann doch eine Rechtsvflicht
desselben zur Schadloshaltung der Klägerin nicht als vorhanden erachtet
werden. Ob vielleicht eine moralische Pflicht hier bestehe, ist lediglich
der Erwägung und dem Ermessen der kantonalen Behörden anheimzustellen.
' Demnach hat das Bundesgericht

e rkannt :

Die Klage ist abgewiesen.

59. Sentenza del 22 giugno {_ 8 78 , nella causa Palari e Cons. canino
di Governo del can-Zone Ticino.

A

La riforma parziale 20 novembre 4875 della Gostituziene Cantonale
Ticinese, ratificata dall'Assemhlea federale con decreto W dicembre 1876,
contiene, fra altre, le segnenti disposjzjonl :

Art. 4. e Il potere esecutivo viene esercitato da un Consi glio di Stato,
composto di cinque Membri, ecc.

Art. M! 5, Entro otto giorni dalla ratifica federale, il Consiglio di
Stato convocherà il Gran Consiglio, onde pro ceda alla sanzione delle
leggi necessaer all'eseg"uimento della presenie Riforma, ed alla nomina
del Consiglio di Stato e di tutti i funzionari di sua competenza.

B

Con decreto 9 febbraio 1877 il Gran Consiglio, sulla proposta del
Consigllo di Stato, a autorizza quest'ultimo & ridurre d il numero degli
uffici ed impiegati interni di Governo,

312 B. Civilrechtspflege.

cosi come a passare alla rinnovazione di tutti gli ufficiali e funzionari
pubblici, la cui elezione è di sua compe tenza. C

In data del 4 susseguente luglio, il Dipartimento di Puhblica Educazione,
in base al citato decreto legislativo ed in esecuzione di risoluzione
governativa di quello stesso giorno, avvisa: Essere aperto il
ooncorsofino al giorno -15 agosto per la nomina di tutti i Professor-i
del Liceo, dei Ginnasi Cantonali, delle Scuole maggiori maschili, ecc,
osservando: che gli eletti riceveranno l'onorario prescritto dalla
legge 10 giugno 4864 a stregua degli anni di servizio, e che, giusta la
Legge stessa, la loro nomina sarà dura tura per quattro anni.

D

Con atti 13, M agosto, i Signori Polari, Bernardazzi eCalloni, pure
ritenendosi ancora occupanti titolarmente e legal mente le cattedre
di filosolia e storia universale, di mate matica e di storia naturale
nel Liceo Cantonale, fino al 1879, dichiarano, senza pregiudizio dei
loro diritti, che riservano appieno, di prender parte al concorso come
sopra pubblicato.

E

Add'i 7 settembre, il Consiglio di Stato procede alle nomine dei
Professori di tutte le Scuole superiori e secondarie del Cantone
e proclama eletti, fra altri : alle cattedre di filosofia e Storia
universale, di matematica e di Storia naturale nel Liceo di Lugano,
rispettivamente i Signori:

Sacerdote G. B. GIANOLA, di Bissone, Ing. LUIGI YIGLEZIO, di Lugano,
e Giov. BATT. PACIFICI, di Cerreto (Italia).

F

Riputandosi per tale sostituzione ingiustamente aggravati, 1 Signori
Polari, Bernardazzi e Calloni ricorrono il giornolV. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 59. 313

15 settembre al Tribunale federale, e domandano che piacciagli dichiarare
: .

Essere fondata la loro istanza e dovere il Governo del Cantone Ticino
indennizzare i ricorrenti per averli innanzi la eccedenza dei periodo
licenziati sema ragione e motivo, corrispondendo :

11° Al Signor Palari :

a) L'onorario che gli si dovrebbe pagare peri due anni scolastiei
che muore mancano al compimento del periodo quadriennale di carica,
in fr. '1700 al l'anno..................... Fr. 3400 --

() Un indennizzo di.............. 8000 per la iilegaie e repentina
deflitaeione e per la cir coslanza che, non essendovi altri istitati
nel Cantone, professanti corso filosofico, presse cui concorrere,
il Ricorrente trovasi neiia condizione di non poter occu pare il su-o
personale, avendo anche perduto la sua clientela d'avvocato per effetto
dell'accettazione della carica di professore.

2° Al Signor Bernardazzi .'

a) L'ssonorario come copra, in ragione di fr. 1800 al lanno Fr. 3600 -

b} Unindennizzo di............. 4000 per £'ülegale, immeritato e
repentino licenziamento, per il quale gli derivano gravi. danni e che
gl'-inter rompe una carriera a cui dedicò-i migliori anni di sua vita.

3° Al Signor Calloni : a) L'onorario come sopra, in ragione
di fr. 1700 all'anno.......................... Fr. 3400 b}
Unindennizzodi.............. ,4000 per l'immeritata, repentinaed
illegale mmozzone, che lo pone in condizione di non poter occupare il
proprio perscnale, Stante la Specialità de' saoi Siad].

31 A B. Civil rechtspflege.

G

La risposta 3 novembre del Consiglio di Stato conchiude & chiedere: In
linea principale, ) che piaccia al Tribunale federale di dichiararsi in
competente a giudicare del ricorso.

In linea subordinata,

che voglia dichiarare il ricorso stesso infondato.

H

Nei loro successivi allegati di replicae duplica, cosi come nei
dibattimenti orali, ambedue le Parti si riconfermano reciprocamente nelle
già formulate conclusioni, aggiungendo gli attori e che siano respinte
tutte le eccezioni avversarie, e il reo-convenuto: che vengano ridotte
in ogni caso le somme d'indennizzo in petizione reclamate.

I

Le ragioni sulle quali la parte attrice fondale sue domande si riassnmono
per sommi capi nelle seguenti:

Dai combinati articoli 190, 200 e 202 della Legge scolastica ticinese 10
dicembre 1864 tuttora in vigore risulta in modo preciso ed assolutoss :
che una volta conferita una cattedra ad un docente, questi se non v'é
esprsiessa riserva in contrario ha diritto di coprirla per un periodo
di anni quattro, e che il docente non può essere rimosso dalle sue fun-

zioni durante il detto periodo se non per i motivi previsti ed '

esaurite le formalità indicate dalla Legge medesima.

Contrariamente a queste prescrizioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato
vacanti le cattedre delle quali si trovavano legittimamente investiti
i ricorrenti, e ciò sebbene rimanessero ancora due anni acompiere
il quadriennio dell'ultima nomina o conferma ricevuta, ne fosse
intervenuto alcun cambiamento negli ordini scolastisici. Malgrado le
istanze e riserve dei titolari, esso ha poi nominato altre persoan in
loro luogo.IV. Civilstreitjgkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N°
59. 3 B

ln presenza di una tale Situazione di cose, e sapendo i ricorrenti di non
aver demeritato della fiducia del pubblico e delle autorità superiori,
fanno appello al Tribunale federale in bassse agli articoli 59 lett. a
e E27N° 4 della legge organica giudiziaria federale del 27 giugno 1874.

L'art. 59 letti. a non distingue fra i diritti generali e comuni a tuttii
cittadini e quelli garantiti ad una data classe dei medesimi, per cui
si deve ritenere che il Tribunale federale possa e debba giudicare
su tutte le contestazioni nelle quali si avverta la violazione di un
diritto previsto dalla Costituzione. Ora, l'operato del Governo offende
precisamente un dispositivo costituzionale, l'art. 41 dello Statuto
ticinese, che dispone: Le leggi, i dec-reti, @" regolamenti stasimw in
vigore finchè non vengano revocati espressamente dci-leggi poste riori.
E infatti, l'efficacia della Legge scolastica, che fissa la durata in
carica dei docenti a 4 anni, essendo garantita da questo articolo della
Costituzione, il licenziamento dei ricorrenti innanzi la scadenza dei
quattro anni, ossia in urto coi prescritti della legge stessa, ingenera
evidentemente una violazione di un diritto costituzionale. Nè vale
a giustificare il Gonsiglio di Stato la circostanza di un mutamento
nell'indirizzo politico o costltuzionale, o che esso ne abbia avuto
poteri da un decreto del Gran Consiglio; che la riforma costituzionale
del 20 novembre 4875 non ha punto variato l'organamento scolastico
dello Stato, il suo art. lli limita la rinnovazione dei funziosi nari
dello Stato a quelli la cui nomina era riconosciuta di competenza del
potere legislativo, e il laconico decreto del 9 febbraio non è venuto
a modificare alcuna Legge in vigore, ne poteva avere l'intendimento
di autorizzare il Governo a violare leggi ed impegni che l'autorità
legislativa non abrogava nè disdiceva, senza involvere un atto
incostituzionale, una flagrante violazione del succitato art. gis-l
della Costituzione.

S'invoca eziandio l'art. 273, N° il, perchè si tratta di una causa di
diritto civile. E valga il vero : Come diritto privato le funzioni dei
professori sono piuttosto una locazione d'opera che un esercizio di
giurisdizione o di autorità; motivo per cui si devono osservare a tale
proposito le disposizioni degli

316 B. Civilrechtspfiege.

art. 872 e relativi del Codice civile ticinese combinati con le già
mentovate disposizioni della Legge scolastica. Un cittadino il quale,
eletto ad una data carica in base a vigente legge e a regolare concorso,
ne venga allontanato in urto alle condizioni che la legge stessa e
il concorso fissavano per la nomina e senza alcun demerito da parte
sna, soffre un danno materiale e morale che dà legittimamente luogo
ad una pretesa d'indennizzo, la quale è per sua natura affatto
civile. L'indennizzo poi dovrà corrispondere, in concreto, agli
stipendi sottratti per il tempo che rimaneva al compimento del periodo
di nomina, alla maggior vicinanza all'aumento d'onorario per decorrenza
dei quadrienni, al carattere repentino e diffamante della destituzione,
per effetto del quale si rende più difficile agli attori di trovare un
posto corrispondente in Italia, solo paese dove Sia loro dato di aspirare
ad un congruo insegnamento.

A rigor di termini l'operato governativo dovrebb' esssere annullato e
ciascuno dei rimossi reintegrato nelle sne funzioni, ma i ricorrenti
non pretendono servire per forza, e dal fatto della non confermata loro
elezione si ritengono dimessi e sciolti.

L

A queste considerazioni il Consiglio di Stato oppone innanzi tutto la
dedicatoria di foro.

Perchè nell'attuale contestazione possa essere giudice competente il
Tribunale federale, bisognerebbe dice il Governo ticinese che oltre ad
avere un valore capitale

di 3000 franchi almeno, ciò che non è accertato, ella fosse di -

tale natura da poter essere considerata, giusta l'invocato art. 27, N°
4, di diritto civile. Ora, senza contare che in nessun pacsc la pubblica
educazione non fu mai considerata quale una pertinenza del diritto civile,
ma bensi come una delle attribuzioni del potere politico-amministrativo,
nel Cantone Ticino quella stessa Legge scolastica alla quale si
richia-mano gl'Istanti ha un articolo tassativo (214) che delega tutte
le quistioni in materia scolastica al foro puramente ammini-

strativo. I;IV, Civilstreitigkeiten Zwischen Éantonen u. Privaten etc. N°
59. 317

Nè regge ) continua la parte convenuta . l'appello dei ricorrenti ad
un supposto contratto bilaterale che avrebbe stipulato fra lo Stato
ed il docente il conferimento e l'accettazione di una cattedra, o in
altre parole l'asserta analogia della carica di professore coi rapporti
giuridici della èocaîz'o eonductio operés, avvegnachè non si avveri,
meno in certi casi affatto eccezionali, fra lo Stato e i suoi impiegati
di qualunque categoria verun contratto di diritto privato propriamente
detto, essendo la nomina un atto unilaterale dell'Amministrazione,
nè potendosi mai imporre aquest'ultima di conservare suo malgrado dei
funzionari che non godono più della sua fiducia.

La supposizione di un contratto bilaterale è in secondo luogo
inammissibile perchè la legge civile non tratta in nessun dispositivo dei
rapporti che si stabiliscono fra lo Stato che nomina e il funzionario
che viene eletto, e perchè manca in concreto la parità di condizioni
dei due contraenti, potendo infatti il docente (art. 200 della legge
scolastica) abbandonare la scuola durante il periodo dei quattro anni,
senza che per questo l'Amministrazione abbia alcun diritto di farsi
indennizzare, ed essendosi d'altra parte lo Stato (art. 202) riservata
la facoltà della revoca in via disciplinare. Da ultimo poi, carattere
essenzissale del contratto di locazione delle opere si è quello della
soggezione personale, motivo per cui la comune dottrina distingue dalle
altre le professioni liberali (quindi anche quella del pubblico docente)
e non ammette ch'elle possano fornir materia a contratti del genere di
quello invocato dalla parte attrice.

) Ma il fattore essenziale che distrugge tutte le argomentazioni, e quindi
le domande dei Ricorrenti, è il decreto legisiativo del 9 febbraio 1877,
il quale possedendo l'efficacia di una Legge -poteva abrogare ed ha
virtualmente abrogato quella disposizione della Legge scolastica che
fissava la durata in carica dei professori eletti dal precedente Governo.

Facendo applicazione dell'antorizzazione datagli dal Gran Consiglio,
il Consiglio di Stato ha semplicemente usato del suo buon diritto ;
non ha dunque offeso nessuno, e non ha neppure

318 B. Civilrechtspfiege.

messo lo Stato (che rappresenta) nell'obbligo d'indennizzare

chicchessia. Quanto all'art. 5.9, lett. a della legge organica giudizia-

ria, esso è del tutto inapplicabile. Infatti, i Ricorrenti stessi

non sono riusoiti a dimostrare che il Consiglio di Stato o il Gran
Gonsiglio del Cantone Ticino abbiano violato in loro confronto alcun
diritto che fosse loro o dalla costituzione federale, o dalle leggi
federali relative alla sua esecuzione, o dalla costituzione cantonale
espressamente garantito.

Si osserva, per transenna, non essere il caso di cui si tratta quello
di una destilnzione, che certamente avrebbe dovuto seguire colle forme
dell'art. 202 della ridetta Legge seelastica, ma quello piuttosto di una
non rielezione in seguito al concorso del 4 luglio, al quale concorso
il Consiglio di Stato era legittimamente autorizzato-, e contro cui
nessuno dei ricorrenti ha sollevato, d'altronde, a tempo debito formale
opposizione.

Affetto subordinatamente si eonstata che i Ricorrenti non hanno diritto,
in ogni caso, che a quella parte di stipendio che corrisponde al tempo
normale necessario per procurarsi un altro impiego; tempo Sicuramente
minore di due anni.

Premessi in linea. di fatto e di diritto i seguenti Ragionamenti :

Sulla declinatoria di foro.

Letto l'art. "27, N° 4 della legge 27 giugno 4874 sulla organizzazione
giudiziaria federale cosi concepito:

Il Tribunale federale pronuncia in cause di diritto civile :

4. FraCarlton?) da una parte e Corporazioni 0 Pri-cati dal l'altra,
quand-0 l'oggetto della lite abbia un valore capitale di fr. 300 almeno
6 che l'una o l'altra parte lo domandi.

Premesso che dal contesto di questo articolo, combinato con quello
degli articoli 47 della precedente legge organica giudiziaria federale
del 5 giugno 1849 e 94 della legge 22 novembre 1850 di procedura civile
federale, e schiarito medianteIV. Civilstreitigkeiten Zwischen Kantonen u,
Privaten etc. N ° 59. 319

il confronto con la sua redazione tedesca originale, si fa manifesto
doversi intendere per valore capitale semplicemente il valore
dell'oggetto litigioso sceverato dagl'interesei e dalle spese della
cause di competenza.

Premesso che, in questioni relative a domande d'indennizzo per mancato
adempimento di contratti o per titolo danni ed interessi, la fissazione
dell'importo da corrispondere non può aver luogo che in seguito alla
prolazione del giudizio di merito. '

Premesso che d'altronde la pratica giurisprudenza del Tribunale federale
si è già più volte pronunciata nel sense, che, in siffatte questioni
e dove si tratti della competenza di foro, il valore dell'oggetto in
litigio Si ritiene determinato dalle conclusioni che formula l'attore
nel sue petitorio.

Visto ehe in concreto eiaseheduno degl'ist anti domanda: che venga
obbligato _lo Stato del Cantone Ticino a pagargli una somrna superiore
a quella dei franchi 3000 ond'è parola nel surriferito art. 27, N° 4".

Ritenuto essere parimenti le conclusioni della parte attrice che
definiscono in massima il carattere formale dell'azione.

Visio ehe la-petizione dei Signori Palari, Bernardazzi e Galloni conclude
al risercimento di un danno materiale e morale che essi pretendono
di aver subito per il fatto che non fu loro concesso di continuare
nell'esercizio delle funzioni ond'erano investiti e nella percezione
del relati-vo onorario.

Ritenuto, di conseguenza, che sull'indole formalmente civile dell'azione
in querela non può essere sollevato alcun serio dubbio.

Gonsiderando ch'ella tocca pertanto irrefutabilmente, e per la somma in
essa petita e per la natura generale del fondamento giuridico dal quale
è sorta e su cui si basa, gli estremi posti dal citato art. 27, N° &
della legge organica giudiziaria alla competenza del Tribunale federale.

Considerando che, ammessa la sua competenza sotto l'agpetto del giore
civile,'non v'è più alcuna necessità per la Corte di entrare a diseutere
su quella che le deriverebbe, o meno, dal punto di vista del diritto
pubblico, oesia dell'art. 59,

320 B. (livilrechtspfiege.

lett. a di detta Legge, tanto più che gli stessi Ricorrenti dichiarano
nei loro allegati di ritenersi già dimessi e sciolti e voler limitare
le loro pretese a quella dell'indennizzo.

Sulla eccezione di preclusione dedotta dalla, ommissione di far ricorso
contro il decreto 9 febbraio 1877 del Gran Consig-lio.

Premesso che le rinuncio devono essere strettamente interpretate.

Ritenuto che dove la rinuncia all'esercizio diun diritto non fu enunciata
in modo espresso, ella non può essere supposta se non in base a fatti
concludenti e tali, in ogni caso, da escludere il contrario.

Visto che, inscrivendosi al nuovo concorso, i Signori Polari,
Bernardazzi e Calloni hanno anzi dichiarato nelle relative istanze,
che si ritenevano ancora occupanti titolarmente e regolarmente le loro
cattedre e intendevano di riservare appieno iloro diritti.

Ritenuto che una tale dichiarazione denotava manifestamente la ferma
intenzione di contestare al concorso, e quindi al Decreto legislativo da
cui scaturiva, il preteso carattere costituzionale e qualsiasi legittima
efficacia.

Àtteso che d'altronde gli Attori non avevano alcun obbligo

di ricorrere contro quel Decreto, perchè non pronunciavasi in -

esso la loro rimozione, ma si dava soltanto facoltà al Consiglio di
Stato di licenziare a 5110 arbitrio impiegati e funzionari.

Considerando che essi non potevano prevedere già fin dall'epoca della
sua promulgazione ehe sarebbero fra i rimossi.

Atteso di conseguenza che anche la eccezione di preclusione è da ritenersi
come destitnita di ogni fondamento di ragione.

Sul Merito.

Premesso che nell'impiego od ufficio loro conferito mediante la nomina
seguita dietro pubblicazione di concorso eIV. Civilstreitigkeiten zwischen
Kantonen u. Privaten etc. N° 59. 321

inserizione al medesimo 1 Signori Polari, Bernardazzi e Cal.loni ravvisano
gli elementi di un contratto bilaterale stipulatosi fra essi e lo Stato.

Premesso che, all'incontro, il Governo del Cantone Ticino non ammette fra
lo Stato e i suoi impiegati o funzionari nesSun rapporto di diritto civile
e quindi nessun contratto obbli' gatorio, idoneo cioè a ingenerare azioni,
diritti ed obblighi esercibili in via processuale presso il giudice del
foro civile, ma sostiene in quella vece essere il rapporto in querela
di natura meramente amministrativa e soggetto pertanto al dominio del
gius pubblico, ovverosia all'ordine delle attribu-

sszioni politico-amministrative dello Stato.

Premesso che la quistione a sapere : se spetti ai ricorrenti un diritto
privato in precedenza e virtù della nomina in loro fatta alle cattedre
di professori, dipende precisamente dalla soluzione del quesito che
discutono le Parti, se cioè nel Gantone Ticino il rapporto giuridico
esistente fra lo Stato e i suoi Funzionari ed impiegati sia capace ()
meno di produrre effetti di natura civile.

Premesso a quest'uopo che 1 relativi ordinamenti divergificano tuttora
essenzialmente da Stato a Stato, a seconda del carattere più o meno
stabile ehe assumono in ciascuno di essi le pubbliche funzioni.

Ritenuto, ciò non di meno, che nei paesi dove la durata dei pubblici
impieghi è come nel Ticino determinata dalla Legge nei Singoli casi, il
principio prevalente, e più conforme all'indole dei pubblici impieghi,
e quello che eont'erisce aimedesimi, in quanto riguardi gli stipendi
inerenti alla loro durata, un carattere ce'-vile.

Considerando che quelli tra i Cantoni della Confederazione Svizzera, i
quali seguono in merito all'ordinamento degli uffici il sistema in vigore
nel Ticino, che fissa agli uffici stessi una certa durata, hanno per
lo più sancito espressamente la competenza del foro civile a giudicare
sulle pretese di risarcimento degli impiegati rimossi dall'esercizio
delle loro funzioni innanzi la scadenza del periodo stahilito.

Considerando che, sebbene nella pluralità dei rapporti atti-

e

ZW B. Civilrechtspflege.

.;

nenti al diritto amministrativo e civile il Cantone Ticino abbia adottato
l'esempio e i precedenti della Vicina Italia e della Francia, la stessa
cosa non può dirsi relativamente alla sistemazione dei pubblici impieghi,
non conoscendo la legislazione ticinese nè l'istituto degli impieghi a
vita. (cen le relative pensioni nei casi di cessazione dall'ufficio per
motiri non imputabili al funzionario), nè quello degl'impieghi a tempo
indeterminato e quindi sempre revocabile.

Considerando che nel suo più moderno ed esteso sviluppo anche la dottrina
accede al sistema che ammette fra l'Amministrazione che nomina e la
persona che viene eletta a un dato ufficio, sia poi pubblico, sia privato,
la stipulazione in via di libero consenso di una vera convenzione, dalla
quale scaturisca poscia, e per una parte e per l'altra dei conlraenti,
in quanto concerni la durata dell'impiego e il relativo onorario, quella
sommu di diritti e di obblighi che le condizioni del concorso per la
nomina stessa avevano in precedenza stabilito.

Ritenuto che, bastando alla soluzione del quesito sottoposto al giudizio
della Corte il criterio e la norma direttiva di un contratto bilaterale,
non occorre investigare più oltre quale sia la forma giuridica particolare
di quella Convenzione, ovverosia dei rapporti di diritto civile che
ingenera fra lo Stato e il funzionario la nomina ad un pubblico ufficio.

Ritenuto, del resto, che il Codice Civile del Cantone Ticino

chiama Contratto: ogni convenzione mediante la quale una o piùsspersone
si obbligano verso una o più persone a dare, a fare od a non fare
qualche cosa (art. 518), e non esclude per conseguenza ia possibilità
e giuridica validità di un contratto come quello più sopra descritto.

Ritenuto che, quando poi si volesse specializzare, si potrebbero sempre
applicare per analogia e a termini dell'art. 5 del medesimo codice le
disposizioni che regolano in esso la locazione delle opere e che seguendo
in questo l'esempio del Codice civile austriaco -non escludono punto le
cosi dette opere liberali, quindi neppure l'insegnamento.

Visto, a questo riguardo, che la stessa Edizione
ufficialeIV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N°
59. 323

di (letto Codice ticinese, in una Nota all'art. 872, che tratta della
locazione delle opere, fa Speciale allusione alle carie leggi e discipline
sui pubblici ftt-intonare) ed impiegati.

Ritenuto che, quantunque la destituzione 0 rimozione di un pubblico
impiegato rientri nei limiti dei poteri che appartengono all'ordine
amministrativo, in concreto si tratta però di una domanda d'indennizzo
per titolo di (( rimozione non preaista dalia Legge, di guisa che la
cognizione della medesima, concernendo la parte civile dei rapporti
fra lo Stato e l'impiegato, rientra incontestabilmente negli attributi
dell'autorità giudiziaria.

Ritenuto che alla categoria delle vertenze in materia scolastica alle
quali allude l'art. 214 della Legge 10 dicembre 1864, appartengono
solo quelle ehe rivestono un carattere essenz'sialmente disciplinare
ed amministrativo.

Premesso che l'articolo in discorso non dice verbo circa le question? che
potessero insorgere fra l'Amministrazione e i Docenti in merito alto
str'pendio e alla durata in funzioni di que-Sli.

Ritenuto che tali controversie, avendo per obbiettivo degli obblighi
assunti in via di libero consenso, spettano per loro natura, e in quanto
non s'oppongano disposizioni esplicite, al giudizio dei Tribunali.

Gonsicerando che il carattere privato ond'è rivestito il da'riito
del docente alla stipendio sembra particolarmente riconosciuto nella
legge ticinese del 6 giugno 1864 sull'onorario dei docenti delle scuole
secondarie e superiori, e precisamente là dov'è detto (art. 4): la Legge
non pregiudica i docenti che attualmente percepiscono uno stipendio
maggiore.

Ritenuto che, se l'art. 214 avesse realmente il senso e la portata
generale che vorrebbe attribuirgli la parte convenuta, ne verrebbe :
in primo luogo, che l'Amministrazione sarebbe insieme giudice e parte,
e, secondariamente, che il docente non avrebbe più verun mezzo legale
per conseguire neppure lsionorario dei servizi già prestati.

Visio che all'infuori di questo art. 214 la Legge scolastica

394 B. Civilrechtspflege.ticinese non contiene alcun dispositivo che
regoli in materia la competenza di foro. . · ·

Ritenuto non potersi fare appello alla praticagiurisprudenza, non
esistendo in atti nessun positivo giud1z10 pronunziato in casi analoghi
da tribunali ticinesi. _

Ritenuto, in base a tutte queste eonsiderazioni, ".in difetto di
esplicite disposizioni e decisioni in contrario, e in presenza dei
risultati ottenuti dalla comune Dottrina sposati a quelli che somministra
la Legislazione comparata, ehe il quesito dianzi poste e che consiste a
sapere: se nel cantone r_l'icmo il rapporto giuridico esistente fra lo
_Stato e Isnm fan zionari sia capace di produrre effetti dl natura emle,
va risolto in senso affermativo.

Visio che la nomina dei Signori Professori Polari, Bernardazzi e Calloni
alle cattedre di filosofia e storia unirersale, matematica e storia
naturale nel Liceo Cantonale di Lugano avvenne in seguito a pubblico
concorso e in hase a dispositivi di Legge, nei quali erano tassativamente
indicate le condizioni della nomina stessa, massimc in punto alla durata
e all'onorario.

Visto che l'art. '190 della Legge scolastica tieinese dispone:

Il professore 0 maeslro regolarmente nominato sta zn carica quattro
anni , e ;puo' sempre venir confermato.

Atteso che nè in questa, nè in nessun'altra disposizione di"

detta Legge non è fatta alcuna esplicita generale riserva circa
l'eventualità di una modificazione nella durata in carica del docente,
nello Stipendio, ecc. ,

Ritenuto che una tale riserva non può venire semplicemente supposta
{) sott'intesa, ma dev'essere, di regola, esplicitamente Stipulata
od enunciata (come si avverte, per esempio, all'art. 4 della legge 5
agosto 1873 sull'onorario dei funzionari federali), 0 risultare almeno
chiaramente dall'insieme delle circostanze.

Visto che la stessa Legge scolastica ha invece tassativamente riservato
(art. 909.) al Consiglio di Stato il diritto, di sas' pendere e
revocare con decreto motivato tanto i maesm' delle scnole minori,
quanto i professori delle seuole seeondarie e superiori che avessero
dames-itato. IV. Civilstreitigkeiten Zwischen Kantonen n. Privaten etc. N°
59. 325

Visto che un altro articolo di detta Legge prescrive parimenti (art. 100)
che la nomina del professore (di una data )) scuola maggiore maschile),
si riterrà cessare il Mo effetto con la fine dell'anno seolastc'eo,
quando la scuole non rimzisc-a un numero di almeno 10 allievi.

Atteso quindiche là dove la Legge ha voluto fare una ecce-

zione o sancire una riserva, essa lo ha fatto in termini espressi, e che
questo non essendo il caso per l'art. 190, conviene 'inferirnesssichess
l'articolo stesso debba sortire in ogni case finché non Sia tetto di
vigore, il suo pieno, assoluto ed incondizionato effetto, che cioè
la durata dei quattro anni e il diritto del docente alla medesima non
Siano passibili senza corrisponsione d'indennizzo di restrizione verona,
tranne nei casi dalla Legge espressamente stabiliti.

Visio il decreto 20 novembre 4875 di Riforma parziale della Costituzione
del Cantone Ticino.

Atteso che i] medesimo non contempla (art. fl e M) ehe la rinnovazione
del Consiglio di Stato (che esso riduce da ? a 5 membri) e quella dei
funzionari di competenza del Gran Consiglio, senza alludere per nulla
ai funzionari di competenza del Consiglio di Stato. .

Esaminato il Decreto 9 febbraio 4877 del Gran Consiglio Ticinese. .

Ritenuto che, anche prescindendo dalla quistione se fosse nei poteri del
Gran Consiglio di dichiarare fuor di vigore la Legge seolastica senza
mettere lo Stato nell'obbligo d'indennizzare i funzionari nominati in
base della medesima, peri danni materiali che tale misura avesse potuto
arrecar loro, sta in fatto che quella Risoluzione (del 9 febbraio) non
ha derogate in termini espressi a nessuna delle leggi precedentemente
vigenti nel Cantone Ticino, nè sostituito alle stesse verun surrogato.

Visto che anzi nel nuovo concorso pubblicato dal Gonsiglio di Stato in
base a tale risoluzione legislativa è detto precisa-

mente che la durata in carica degli eletti Zwei geselle

. da" 4 anniprevista dalla legge 1 0 dicembre 1864.

Ritenuto che la risoluzione stessa non riveste, d'altronde, il carattere
di una disposizione () norma generale che comandi,

326 B. Civilreehtspflege.

permetta o proibisca checohessia nell'ordine legislativo, ma contiene
una semplice misura amministrativa, la quale pur lasciando intatte le
preesistenti Leggi avrebbe solo per iscopo di sospenderne gli effetti
in un case particolare..

Atteso dunque che l'invceato Decreto del 9 febbraio non vale a
distruggere, nè ad infirmare il diritto dei docenti alla intiera durata
che la legge scolastica guarentisce alle loro funzioni. · _ _

Atteso che questo diritto, se non può impedire. che Il Governo approfitti
del sno sovrano potere per lieenziare ebeneplaeitoi funzionari che
non godono plü della spa fiducna, ha però la giuridica efficacia di
obbligarlo al rlsaroimentodi quei danni che la sua lesione avesse per
avventura occasnonato. _ ' _

Atteso che una tale efficacia ha le sue radicx ... quel rapporti di
giuro privato che creano fra lo Stato e il funzionario la libera offerta
e L'accettazione volontarie deli't'mpzepo.

Vista che i Signori Polari, Bernardazzi e Calloni, essendo Stati
confermati o, rispettivamente, nominati alle lorofunzroni di professori
nell'agosto del 1875, avrebbero avuto ildirltto di restarvi, vale a dire
di percepire il relativo onorario,_fino all'agosto del 1879. ,

Visto, d'altra parte, che il Consiglio di Stato non ha 'provato e
neppure asserito che la ordinata rimozione anticipata avesse per motivo
e giustificazione alcun demerlto da parte loro. .

Considerando che, se anche gli Attori fossero venuti meno al loro dovere,
il Consiglio di Stato avrebbe dovuto far nso, in via disciplinare e nelle
debite forme, della facoltà della sospensione 0 destitzizioae motivata,
di cui parla il già mentovato art. 202 della Legge in querela, e ehe
non avendolo fatto, se ne deve inferire ehe non ne fasse il easo.

Gonsiderando che, per tutte le suesposte ragioni, la domanda degli attori,
che venga obbligato il Cantone Ticino a corrispondere loro un indennizzo
per averli innanzi la scadenza del periodo licenziati senza ragione e
motivo, e giusta e fondata.IV. Civflstreitigkeiten zwisehen Kantonen
u. Privaten etc. N° 59. 327

Sul quantitative dell'indennizzo da corrispondere.

Esaminate le conclusioni degli Attori.

Vista la Legge 6 ging-1101864 sull'onorario dei docenti delle scuole
superiori del Cantone Ticino.

Ritenuto dOVGl'SI aggiudicare alla parte lesa una somma che rappresenti
un congruo indennizzo per il danno che la stessa ha realmente patito.

Atteso che i Signori Polari, Bernardazzi e Calloni non hanno provato
di aver sosferto & causa della rimozione altro pregiudizio fuor quello
della perdita dell'onorario che avrebbero percepito se non fossero stati
innanzi tempo licenziati.

Considerando che nei motivi dell'avvenuta sostituzione, nè la forma con
cui venne effettuata non appalesano alcun che di pregiudicevole alla
buona fama degl'istanti, nè sono tali da indurre in suspicione, che la
rimozione abbia avuto per avventura la sua origine e il suo movente nei
demeriti dei rimossi. si

Considerando infatti che dal Messaggio governativo, dal Rapporto
della maggioranza eemmissienale e dall'insieme della diseussione
del Gran Gonsiglio, che precedettero la tante volte menzionata
Risoluzione legislativa del 9 febbraio 1877, si rileva a chiare note che
l'autorizzazione domandata dal Gonsig'lio di Stato non aveva altro scopo
che quello di dare un nuovo indirizzo alla pubblica Amminin strazione
(in seguito alle elezioni gene 'uli del precedente 21 gennaio) e la
necessità politica di far si che il Go verno fosse coadiuvato nell'opera
sua da persone di sua confidenza e del cui lavoro potesse rispondere
a tenore de' suoi attributi e doveri costituzionali.si

Considerando parimenti che la forma della tacita rimozione, mediante
pubblicazione di un nuovo concorso, adoperata dal Gonsiglio di Stato
in riguardo ai docenti di tutte le scuole secondarie elsuperiori del
Cantone, è troppo generica, perchèi ricorrenti se ne possano ritenere
personalmente offesi ed ingiuriati.

Considerando non essen-i quindi luogo ad accordare agli

328 _ B. Civilreohtspflege.

Attori qualsjasi compenso per titolo di danno al credito od all'onore,
e che il massimo dell'indennizzo sul quale essi possano fare giuridico
assessgnamento, sarehbe .'in ogni evento l'equivalente dello stipendio
integrale dei due anni che restavano tuttavia a compiere il quadriennio di
loro nomina. . Considerando però che il danno effettivo da cui furono col-

piti i Signori Professori Polari, Bernardazzi e Galloni si limita al
tempo durante il quale fu loro supponibilmente impossibile di procurarsi
altro impiego, corrispondente e a quello da essi. coperto in precedenza
e alla loro posizione soeiale.

Gonsiderando che, in mancanza di dati positivi, i quali accertino in
modo preciso la durata di quel tempo, Spetta al Tribunale medesirno di
fissarla de bono et aequo, ossia secondo il suo prudente arbitrio.

Vista a tale proposito la peculiare natura delle funzioni che rivestivano
gli Attori, combinata con la circostanza della lingua e con quella del
repentino licenziamento,

Il Tribunale federale ha giudicato e giudica : I° Lo Stato del Cantone
Ticino pagherà a ciascuno dei sigi Professori: Avv. GAETANO POLARI,dI
Vico-Morcote, Ing. GLoDOMino BERNARDAZZI, di Pambio, e Snsivro CALLONI,
di Pazzallo, a titolo d'indennizzo per la loro rimozione dalle cattedre
di filosofia e Storia universale, matematica, e storia naturale nel
Liceo Cantonale di Lugano innanzi la scadenza del periodo quadriennale
di loro nomina un anno di onorario, ovverosia: Al sig. Polari una somma
di fr. mette settecesuto (fr. 1700)

Bernardazzi mille ottocento ( 4800) Galloni mille settecento (, 1700)

Il" Sono respinte le ulteriori pretese della parte attrice.

,__ v" _ Lausanne.met Geox-uu Bride!-A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHElDUNGEN
Aunde DE dika PUBLICErster Abschnitt. Première section.

Bundesverfassung. Goustitution federale.

=:--

I." Gleichheit vor dem Gesetze. Egalité devant la. loi.

60. Urtheil vom 28. Sept. 1878 invSachen Adani

A. Durch Beschluss vom 9 De ' ' '

. zember 1877 verfngte die Vornkundschastsbehorde des Kreises Maienseld,
dass Reknrrentin in die Koreektwnsanstalt Realta versetzt werde, weil
dieselbe arbeitsscheu set und allen Anordnungen des Kreisamtes sowohl, als

' auch der Vormundschastsbehörde sich widersetze

Gegen diesen Beschluss ergriff die Ll. M. Adank d a an den Kleinen Rath
des Kantons Graubünden. AlleitildiåefsieekZL horde wies dre Beschwerde ab,
weil gegen solche Beschlüsse der Foxmundschast kein Weiterzug stattfinde,
übrigens nach Ergebnis;

er Akten die angefochtene Schlussnahme nicht nnmotivirt erscheine
d B. Humber beschwerte sich nun Advokat Camenisch, Namens Aer
A. M. Adank beim Bundesgerichte, indem er borbrachtex Die Get 4 undö
der Bundesversassung stellen alle Schweizer vor dem esetze gleich und
garankiren die Freiheit, die Rechte des Volkes Und dte Verfassungsmässigen
Rechte der Bürger zu. Ein verfassungs-

nr "'
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 4 I 311
Data : 27. Januar 1878
Pubblicato : 30. Dezember 1879
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 4 I 311
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 310 B. Civih-echtspflege. Folge haben, diese Einbusse nicht auf einmal in ihrem


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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