580 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

des alten oder des revidierten OR und des Art. 27 ZGV beurteilt.
Selbstverständlich bleibt den Klägern das Recht vorbehalten, gegen
den bestellten Schiedsrichter allfällige Ablehnuugsgründe (vergl. §
734 Biff. 3 des zürcherischen Rechtspflegegesetzes) geltend zu machen.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt-O

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil der
II. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 11. Januar
1912 in allen Teilen bestätigt.

89. Sentenza 18 ottobre 1912 della. Ia Sezione civile neéla causa Ditta
F. Moro-Simon. attrice, contro Fabbrica di Sigari o Tabacchi s. A. in
Lom-no, convenuta.

Concorrenza sleale. Art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
CO 1881, 48 CO 1911. Suoi cri-teri. Offesa
ad un diritto individuale od all'obbligo generale di agire in buona
fede. Inammissibilità di un involucro coi colori nazionali o denominazioni
tendenti a far credere che si tratti di prodotti di uno Stato allo scopo
di creare una concorrenza alla fabbricazione degli stessi prodotti in
Regia. Uso illeeiio anche in difetto di inganno Sulla forma esteriore,
o involucro del prodotto. '

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino decise con sentenza 6 luglio
1911 :

Le domande della parte attrice sono respinte.

Appellante da questa sentenza ia parte attrice, la quale, rinnovando
davanti questo Tribunaie le domande su cui ebbe a statuire l'istanza
cantonale, chiede:

1° E vietato alla Ditta convenuto di fabbricare e di porre in vendita
dei Sigari sotto la denominazione Toscana Regia e di munire i pacchi
dei colori nazionali italiani.

2° La convenuta pagherà all'attrice a titolo di danni per concorrenza
sleale fr. 2000, oltre a fr. 100 al meno a par tire dall'intimazione
della petizione.

3° Sono dichiarate nulle e di nessun efietto le
iscrizioniil. Obligationenrecht. N° 89. 561

dei marchi 23 marzo 1909 numero 25 187 e 6 agosto 1906 numero 2090 a
favore della ditta Guarneri e della convenuta. -

Presenti i patrocinatori delle parti: nelle conclusioni orali, il
rappresentante dell'attrice dichiarò di lasciar cadere la. domanda terza
tendente a far dichiarare nulle e di nessun effetto le iscrizioni dei
marchi suddetti per la ditta Guarneri e la convenuta.

Il Tribunale federale, Consicierando in fatto

A. La, regia o privativa dei tabacchi del Regno d'Italia, di cui la. ditta
attrice e la rappresentante generale, con sede a Zurigo, smercia in
Isvizzera, dal 1906 in poi, dei pacchetti di Sigari ccsidetti tosceni o
fermentati, muniti diuna fascetta od anellino coi tre colori nazionali
(rossobianco-verde). Il pacchetto contiene 50 Sigari di tipo cosidetto
lungo; ed ogni pacco e appiccicata una. striscia parimenti dai tre colori
nazionali italiani, sulla quale sono Stampate diverse indicazioni: cosi
: Direzione generale privativo, Roma, Regno d'Italia; Sigari comuni 1°
qualità fermentnti; prezzo del pacco L. 5,00, per ogni sigaro L. 0,10.
All'imboccatura. ed in fondo del pacco sono, esteriormente, accollati
dei listini, di nuovo dai colori nazionali che danno altre indicazioni:
Regno d'Italia, monopolio dei tabacchi, esportazione, Minister-o delle
Finanze, Roma. Il pacchetto è di carta color turchino. La convenuta,
dal canto suo, smercia il sigaro fermentato, conosciuto col nome di
toccano, in see-tolette di color giallo oscnro coperte da strisce di
carta dai colori nazionali italiani. Su queste strisce sono stampate
diverse indicazioni, tra. altre il marchio di fabbrica (trifoglio), le
parole Toscana Regia , Sigel-o snperiore fermentato , Fabbrica Sigari e
tabacchi Locarno. Il sigaro di questi pacchi è il cosidetto tipo corto,
cioè il sigaro lungo tagliato in due; ogni pacchetto ne contiene 10;
sono affusolati ad una estremità, e larghi dall'altra, mentre quelli
della regia italiana sono del tipo lungo, affusolati alle due estremità
e grossi nel mezzo.

562 A. Oberste Zivfigerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche
Entseheidungen.

B. Basandosi in generale sulla rassomiglianza degli involucri di questi
prodotti, l'attrice con petizione 16 dicembre 1909 promuoveva causa
alla convenuta e conchiudeva con le domande sopra riferite, motivandole
in aostanza come segue: La rassomiglianza esteriore dei due prodotti è
evidente, come evidente è lo scopo della contraffazione. I due elementi
anzitutto idonei a generare confusione sono la leggenda eui pacchi della
convenuta: Toscana regia e le strisce dai colori nazionali italiani. Lo
Scopo di questa imitazione dei pacchi italiani e dell'uso dei colori
nazionali ita-

liani è Sicuramente quello di indurre il grosse pubblico a. ,

credere che si tratti di Sigari della regia o privativa nazionale
italiana: l'intenzione, quella di ingannare il compratore sull'origine
della merce: si tratta dunque di atto illecito (art. 50 e seg. 00 1881)
che riveste il carattere di sleale concorrenza. La concorrenza sleale
deve cessare ed il danno snbito (che l'attrice stima a fr. 2000, e quello
futuro a fr. 100 a partire dall'intimazioue della sentenza, rimettendo-ei,
del reato, al prudente criterio del giudice) deve venir risarcito. Da
ultimo, a sostegno del suo dire, l'attrice si riferisce ad un rapporto
del 25 giugno 1910 della Società ginevrina dei commercianti in tabacchi e
Sigari, nel quale testualmente si dice: cune fabrique de Lugano vend ses
cigares aux parti culiers, au moyen de différentes réclames faites sur
les journaux de Genève, en conséquence nous vous prions d'en prendre
note et de ne rien acheter à cette maison si un représentant vous fait
ses offres de service; en autre, une fabrique de Locarno a introduit
sur la place des petites = boîtes de 10 demi-cigares Toscani, qu'elle
vend de 36 a 38 fr. le mille et dont l'emballage laisse croire à un
pro duit de la Regie italienne ..... La convenuta invece non crede
alla possibilità di una confnsione o di un inganno. Fa risultare le
differenze che esistono nella forma, nel colore e nella veste dei due
prodotti. Anche il prezzo, l'indicazione della provenienza, il formato
del sigaro, escludono, a dire della convenuta, ogni confusione ed ogni
intenzione di concorrenza sleale. Il termine regia (aggettivo) non ha nes-

4. Obligationenrecht. N° 89. 563

sun nesso coll'idea della provenienza del prodotto e non vuol già dire
che derivi dalla Regia (sostantivo) toscana, ma Significa l'eccellenza
del prodotto; la parola toscana poi indica il tipo di sigaro, come
virginia, avana, manilla ecc. Pretende inoltre che il sigaro toccano,
di fabbricazione nostrana, si vendesse nella Svizzera lungo tempo prima
che la privativa italiana esportasse costà i suoi prodotti ed infine,
che le leggende portate dalle scatolette della convenuta fossero state
deposte all'Ufficio federale già nel 1906, da certo Guarneri, dal quale
passarono alla convenuta che le depose di nuovo nel 1909.

C. Con sentenza '? luglio 1911 il Tribunale di Appello del Cantone
Ticino, facendo sue le argomentazioni della convenuta, respingeva
l'azione. Il Tribunale cantonale rileva le notevoli differenze dei due
prodotti; esclude la possibilità di una confusione e quindi l'intenzione
di commettere atto illecito, di generare confusione, di distogliere
dall'attrice ad arte a vantaggio della convenuta la clientela dei prodotti
italiani; itermini Toscana regia e la sirnilitudine dell'involucro
non bastare da soli a Stabilire la frode commerciale Specifica della
concorrenza sleale perchè, continua l'istanza cantonale, ei due prodotti
messi a confronto appaiono troppo diversi e diversi pure i modi,
le forme ed i segni coi quali i prodotti stessi ven gono imballati,
contrassegnati e lanciati nel commercio.

In diritte .' si

1. Nè la competenza di questo Tribunale, nè la veste (legittimazione
attiva) della ditta attrice furono dalle parti impugnate. A ragione: la
causa è suscettibile di appello, in forma orale, ai sensi dell'art. 61
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.

OGF, essendo il primo punto della domanda, per sua natura, non valutabile
in denaro; la veste poi attiva dell'attrice è data dalla circostanza che
quest'ultima ha evidentemente la rappresentanza generale della Regia
italiana in Isvizzera. Opportuno sarebbe stato tuttavia se l'attrice
avesse prodotto regolare procura da parte della cornmittente, ma poichè
la convenuta non ebbe a sollevare in proposito eccezione, questo Tribunale
non può esimersi dall'obbligo di entrare nel merito della vertenza.

564 A. Oberste vaiigerichtsmstanz. _ l. Bateriellrechfliche
Entscheidungen.

2. L'azione fa capo all'art. 50 .00 (1881); pretende che coll'uso delle
parole Toscana regia e dei colori nazionali italiani cui pacchetti
della convenuta questo commetta atto di concorrenza cicale. La motivazione
cantonale, tendente a dimostrare che la diver-Sita dell'involucro e della
forma dei cigni eaciudano ogni possibilità. di confnaione tra pacco o
pacco argomenti in sè stessi non privi di fondamento non abbracciano e
quindi non sciogliono tutte le questioni di diritto che la causa solleva.

Tre sono, a sensi della giurisprudenza di questo Tribu-

nale, gli estremi che debbono in un case concreto verificarsi _

per creare atto di cicale concorrenza: la concorrenza etessa e cioe la
circoatanza che due aziende esercitano il medesimo ramo di commercio
0 d'industria, dirigendosi in generale alla medeeima clientela;
l'accaparramento reale o possibile della clientela di un concorrente
da parte dell'altro; ed infine, la circostanza che quest'accaparramento
avvenga in violazione di un diritto individuale del danneggiato o, per
le meno, di un principio generale di diritto quale e l'obbligo generale
di non agire contrariamente alla buona fede.

I primi due criteri ai sono realmente verificati nel caso concreto;
un dubbio non può sussistere che circa l'esistenza delterzo.

Ora, non è aeriamente discutibile che i pacchi della convenuta possono
far nascere, di prima acchito, l'idea che si tratti di merce di origine
italiana, di Sigari della Regia italiana. E, quand'anche la denominazione
: Toscano potesse venir coneiderata come indicazione nsuale di qualità,
come aggettivo della lingua parlata e di pubblico dominio, pure la
combinazione della qualifica Toscana regia coi colori nazionali italiani
non ha e non può avere altre intento che quello di indurre in errore
il compratore snll'origine della merce. Ne aia prova la Spiegazione
artificiosa che la convenuta non ha esitato di dare sulla portata della
parola regia ed altresi il passaggio del rapporto citato (ved. Fatti,
G) della Società dei Commercianti in eigari e tabacchi di Ginevra.

4. Ole ' bt. N' 89. ' 565

E da quanta considerazione rienlta che l'obbligo generale, Secondo ii
quale ognuno è tenuto di agire di buona fede, Sl trova violato da parte
della convenuta. A nulla serve a quess'ultim l'invocare la diversita dei
pacchi, chè, da una parte, la domanda non si limita alla proibizione
dell'uno dei pacchi attuali, e, dall'altra, neasnno può vietare
all'attrice di mettere in commercio degli involucri con la denominazione
Regia italiana invece del titolo Direzione generale delle privative
italiane e di near-e della parola regia 0 Regia e dei colori nazionali
italiani a sue beneplacito, in tutte le combinazionipossibili. Chè
se l'attrice volesse far nso di questo sno diritto, la possibilità,
di un equivoco nell'origine della merce non sarebbe più contestabile,
equivoco che starebbe in rapporto di cavea ad effetto cogli atti della
convenuta. Basta la possibilità anche futura di confusione clrca l'origine
della merce; non è richiesta la possibilità. attuale di un inganno aulla
forma esteriore, aull'involucro del prodotto.

3. Constatato cosi l'atto di concorrenza sleale per vielazione di un
principio generale di diritto, non occorrerebbe ricercare se la convennta
offenda altresi un diritto mdt-vtduale dell'attrice. E se anche si può a
ragione pretendere che gli stemmi pubblici e i colori nazionali sinne di
dominio pubblico e non suscettibili di privato monopolio, e certo che,
lo Stato ha dirittossall'uso della parola e regia e del colon nazionali
quando eeercita un'industria ed, un commercio sotto questi marchi. Tali
designazioni sono delle carattenstiche individuali nelsenso più ist-rette
della parola per lo Stato medesimo; non è quindi lecito ad altre persone
dies-irae alle scopo di far concorrenza allo Stato stesso. Vero è che, per
quanto concerne i colori nazionali, e data la possibihtà 'dell'identità
da parte di diversi Stati. Ma questa considerazrone tuttavia non regge
quando le circostanze e le altre concrete indicazioni additan Specialmente
e chiaramente una di quanti Stati. _

4. In relazione ai motivati di cui sopra, potrebbesi dlscutere aulla
convenienza di fissare in questo sede l'importo

568 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Matefielirechtliche
Entscheidungen.

dei danni dovuti all'attrice o quella. di rimandare la. fissazione lei
medesimi al giudice cantonale. Una. fissazione ecc aequo ez bono da parte
di questo giudice non è tuttavia contraria. alla Legge sull'organizzazione
giudiziaria. federale e sembra altrettanto più indicata nel caso concreto,
che nell'intenzione stessa della. Ditta istante la questions dei danni
ha. un'importanza puramente accessoria, suo intento principale essendo,
come fu dichiarato in corsa di causa, quello di ottenere una. decisione
di massima. In relazione & questa dichiarazione è anche da ammettersi
che una somma relativamente tenue di fr. 200 basti a salvaguardare i
diritti e gli interessi dell'attrice; pronuncia :

L'appellazione della Ditta attrice, F. Moro-Simon, in Zurigo, è ammessa. e
la sentenza 6 luglio 1911 della. Camera civile del Tribunale di Appello
del Cantone Ticino riformata... nel senso che è proibito alla Ditta
convenuta di vendere sotto la leggende Toscana regia ed in pacchi
portanti i colori nazionali italiani (tricolorefi Sigari cosidetti
toscani da esse. fabbricati e la fabbrica convenuta obbligata. a. pagare
alla. Ditta attrice la somma. di fr. 200 a. titolo di indennizzo.

90. zum: der I. Divitabteilnng vom 19. gates-er 1912 in Sachen Yieglec,
Bekl. u. Ver.-KL, gegen zuban, Kl. u. Bein-Beil

Uniauter'er Wettbewerb. Täuschende Nachahmung von
Zina-reitera.sclzackteln. Objekte'l'e und seebjektive Merkmale des
unt-interes- Wettbeweròes.

A. Durch Urteil vom 3. Juli 1912 bat das Kantonsgericht St. Gallen
in vorliegender Streitfache erkannt: Das Klagebegehren Ziff 1 ist
vollständig, das Klagebegehren Ziff. L' im reduzierten Betrage von 100
Fr. geschützt, im übrigen ist die Klage abgewiesen

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte gültig die Bern-

-e .v--

4. Obligationenrecht. N° 90. 567

sung an das Bundesgericht ergriffen und das Begehren gestellt und
begründet: Es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage im
vollen Umfange abzuweisen, event. sei die Streitsache zur Abnahine der
angetragenen Beweismittel an die Vorinsianz zurückzuweisen.

C. Der Kläger hat in seiner Berufungsantwort Abweisung der Berufung und
Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Kläger G. Zulian betreibt in München eine Bigarettenfabrik.
Seit Jahren bringt er seine Zigaretten unter dem Namen Kleine Zudem-
in Schachteln von v10 oder 20 Stück in den Handel. Die Schachteln haben
flache, quadratische Form und sind ans dünnem Karton mit helibraunetn
Papierüberzug (sog. Leinwandimitation) hergestellt Sie bestehen ans
einem Schieber-Behälter, in den die Zigaretten eingeschlossen sind
und einer diesen Schieber anfnehmenden, quadratisch-im unten und oben
offenen Kartonhiille. Beim Offnen wird der Schieber aus der Umhüllung
herausgezogen und die Zigaretten können nunmehr in der Weise aus dein
Schieber herausgenommen werden, dass die Mappe, die auf der einen Seite
des Schiebers sich befindet, über eine ans der Rückseite angebrachte Rilke
zurückgebogen wird. Damit werden die obern Enden der Zigarettenreihe von
zwei Seiten freigelegt, was die Herausnahme erleichtert Vor dem Anbrechen
der Schachtel dient die Schieberklappe nicht zum (teilweisen) Abschluss
des SchieberBehälter-T sondern sie ist über die Kartonhülle gesiülpt, so
dass dann an ihrer Stelle und insoweit die Kartonhülle unmittelbar den
Sigaretta! anliegt. Die über die Hülle gestülpte Klappe wird auf jener
bei den in Deutschland verkauft-en Schachteln durch die anfgeklebte
Steuerbanderole festgehalten, bei den für die Schweiz bestimmten aber
durch einen aufgeklebten weissen Papierstreifen, der mit der fortlaufend
in blasser Lilafarbe ansgedruckten Schutzmarke des Klägers verziert
ist. Unmittelbar unter diesem Papierstreifen sind auf dem Schieber die
Worte ausgedruckt: Schieber ges. gesch. Hier öffnen. D. R. E. M.383,808.
Beim Offnen der Schachtel wird die Bande-rote oder der Streifen zerrissen
und der Schinder-Behälter kann von nun an nur durch Einschieben
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 38 II 560
Data : 01. Januar 1912
Pubblicato : 31. Dezember 1913
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 38 II 560
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 580 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche Entscheidungen. des


Registro di legislazione
CO: 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
OGF: 61
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
convenuto • questio • concorrenza sleale • inganno • italia • clientela • azione • atto illecito • compratore • aggetto • cio • decisione • ripartizione dei compiti • incarto • dichiarazione • sigaretta • forma orale • tribunale cantonale • calcolo • indicazione di provenienza
... Tutti