638 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

94. Entschetd vom 10. Juli 1912 in Sachen Ytitggetc

Kompetenzausscheidung zwischen den Aufsichtsbehörden und den '

Nachlassbehörden in, Buzifihung auf die Festsetzung der Kostenrechnung
ils-s Sachwalters im Nar/zlasscm'fulssm.

Sm vorliegenden Falle hat eine Abteilung des Appellationshofes des
Kantous Berti als kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibnng und
Konkurs und als obere Ilkachtassbehörde die von einem Sachwalter im
iliachlassverfahren gestellte Kostenrechuung reduziert. Das Bundesgericht,
an das der Sachtvalter rekurriert hat, hat über die Zulässigkeit der
Weiterziehung des angefochtenen Entscheides folgendes ausgeführt:

Das Bundesgericht ist 4zur Überprüfung des angefochteuen Cntscheides nur
insoweit zuständig, als es sich um Verrichtungen handelt, für die die
Gebühr im Tarif selbst bestimmt ist. Denn Abschnitt VI des Tarifes über
die Gebiihren im Rachlaszvew fahren setzt nur für wenige Verrichtungen
des Sachwalters die Vergütung selbst fest. Zu Bezug aus die übrigen
bestimmt Art. 56: Für Prüfung des Nachlassvertrages, Berichterstattung
und Antragstellung bei der Nachlassbehörde und andere in diesem Tarife
nicht erwähnte Verrichtungen bezieht der Sachwalter eine Vergütnng, die
von der Nachlassbehörde nach Massgabe der Leistungen in jedem einzelnen
Falle festzusetzen ist. Je nachdem es sich um Verrichtungen, für die
die Gebühr im Tarife normiert isf, oder um andere Leistungen handelt,
besitzt daher auch die Kostenrechnung des Sachwalters eine verschiedene
rechtliche Bedeutung Hinsichtlich der ersteren Posten qualifiziert sie
sich ebenso wie die Kostenforderungen der Betreibungsbeamten als Verfügung
des Sachwalters im Sinne des Art 295 Abss SchKG und unterliegt daher
der Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden, in letzter Instanz also
durch das Bundesgericht. Hinsichtlich der letzteren Posten dagegen hat
sie lediglich den Charakter eines Antrages an die Nachlassbehörden Deren
Entscheid darüber aber ist endgültig und kann nicht an das Bundesgericht
weitergezogeu werden. Denn gegen Entscheide der Nachlassbehörden

und Konkurskammer. N° 95. 639

ist keine Beschwerde im Sinne der Art. 17 fSchKG und folglich auch kein
Rekurs an das Bundesgericht nach Art. 19 SchKG zulässig (vergl. Jaeger,
Komm. zu Art. 295 N. 5, Art. 293 Ot. 3, Art. 17 N. 4, Art. 19 fit. 2).

95. Sentenza 10 luglio 1912 nella causu Gobbi.

Art. 12 LEeF: Obbligo dell'Ufficio li accettare dei paga.menti parziali
per conto del creditore istante. Art. 68 LE eF: La contestazione
dell'obbligo di pagare le spese di esecuzione deve aver luogo mediante
ricorso all'Autorità li sorveglizmza e non in via (li opposizione. Art.
85 LEeF: Se il debitore ha pagato le somma escussa direttamente
al creditore senza aver fatto opposizione. I'L'ffizio è tenuto
nondimen-zsi. a richiestn del creditore, di continuare l'esecuzione,
salvo annulluzione dell'esecuzione da parte del giudice.

A. Ad istanza di Alessandro Induni, rappresentato dell'Avvocato Perucchi &
Stabio, l'Uffizio di Mendrisio ha intimato il 29 febbraio al ricorrente
Ercole Gobbi due precetti, uno per la somma di fr. 35, coll'interesse
del 5 ° 'o dal 17 febbraio 1912, l'altro per fr. 10, coll'interesse del
ö °si'... dal 28 novembre 1911.

Il debitore riconobbe dovere gli importi capitali che gli venivano
pretesi, ma contestò l'obbligo di pagare gli interessi.

Il 4 marzo egli si offri di versare all'Ufficio la somma di fr. 75
rappresentante il capitale dei due debiti in esecuzione. L'Ufficio
essendosi rifiutato di accettare detta sommasi, perchè non rappresentava
il totale dell'importo reclamato e delle spese, Gobbi rimetteva
direttamente l'importo al creditore Induni, con vaglia postale 4 marzo.

Nel medesimo tempo egli faceva opposizione per gli intereSSL.

Ad una data che non risulta degli atti, l'Avvocato Perucchi,
rappresentante del creditore, ignorando o fingendo di ignorare questo
pagamento, chiedeva la continuazione delle due esecuzioni.

640 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Il 22 aprile, l'Ufficio notifieava a Gobbi che il pignoramento avrebbe
luogo il 25 dello stesso mese. Il pignoramento non avendo potuto aver
luogo a quella data, un nuovo avviso lo fissò per il 29 aprile, alla
quale data l'Ufficio procedette al pignoramento per le due esecuzioni.

Il verbale del pignoramento porta la menzione che il debitore avendo
presentato una ricevuta postale dalla quale risulta avere egli versato
al creditore l'importo del capitale dei due debiti in esecuzione, il
pignoramento era stato eseguito solamente per le spese d'intimazione
dei due precetti e per le ulteriori spese di esecuzione.

Il 1° maggio Gobbi ricorse all'Autorità di sorveglianza domandando
l'annullazione del pignoramento.

Egli allegava che il contegno dell'Ufficio era contrario alla disposizione
dell' art. 12; che se l'Ufficio avesse accettato il pagamento offertogli,
il pignoramento non avrebbe avuto luogo. Che esso inoltre non avrebbe
dovuto avvenire, primieramente perchè aveva fornito all'Ufficio la prova
che i debiti escussi erano stati pagati ed in seconda linea perchè aveva
fatto opposizione ai due precetti, sia per gli interessi, sia per le
spese. L'istanza cantonale ha respinto il ricorso ed ha condannato il
ricorrente al pagamento di una multa di fr. 2, nonchè alle spese di
cancelleria, e ciò all'apoggio dei seguenti motivati.

L'affermazione del ricorrente giusta la quale vi sarebbero stati due
pignoramenti è inesatta. Non vi è stato che un solo pignoramento per le
spese delle due esecuzioni. Questo pignoramento era giustificato, perchè
il debitore aveva fatto opposizione solamente per gli interessi e non per
le spese. Affermando il contrario Gobbi affermò cosa in opposizione colla
verità., e siccome tale affermazione venne avanzata per sorprendere la
buona fede del giudice, appare giustificata la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese di cancelleria e ad una multa di fr. 2.

.B. È contro questo decreto che Gobbi ricorre al Tribunale federale.

und Konkurskammer. N° 95. 641

C'onsideranda in diritto:

Se è vero che l'Ufficio di Mendrisio ha rifiutato di ricevere il
versamento della somma di fr. 75, offerti dal ricorrente il 4 marzo
in pagamento dei due debiti escussi, perchè l'importo offerto non era
sufficiente per tacitare gli interessi e le spese, esso ha evidentemente
violato l'art. 12 della LEeF, perchè a tenore di questa disposizione
l'Ufficio è in obbligo di accettare ipagamenti del debitore per conto del
creditore istante, quand'anche si tratti solamente di pagamenti parziali.

Ma il Tribunale federale non ha da occuparsi di questa questione. Il
ricorrente non domanda e non ha mai domandato che l'Ufficio venga invitato
ad accettare il pagamento, ciò che non sarebbe praticamente più possibile,
il pagamento essendo stato effettuato nel frattempo direttamente
nelle mani delcreditore, ma esso chiede unicamente l'annullazrone del
pignoramento del 25 aprile e questa è unicamente la questione che forma
oggetto di litigio.

Ora, a tale riguardo devesi anzitutto osservare che l'affermazione
del ricorrente giusta la quale vi sarebbero stati non uno, ma due
pignoramenti, non trova alcun apoggio nell'incarto. Negli atti figura
un solo verbale di pignoramento e nulla autorizza ad ammettere che ve
ne Siano Siano stati due.

Circa alla validità del pignoramento è d'uopo rimarcare:

Davanti all'istanza cantonale il ricorrente aveva sostenuto che
il pignoramento era nullo perchè avendo egli fatto opposizione
per gli interessi e per le spese, l'esecuzione per le spese non
poteva essere continuata che dopo l'annullazione dell'opposizione
od il sno rigetto. Dietro constatazione dell'istanza cantonale che
l'affermazione del ricorrente, aver egli fatto opposizione anche
per le spese, è contraria alla verità., egli modifica attualmente la
sua posizione e sostiene che l'esecuzione per le spese poteva essere
continuata solamente dopo l'annullazione o il rigetto dell'opposizione
concernente gli interessi. Ma ciò fosse anche, il ricorso dovrebbesi ciò
nondimeno respingere, perchè il creditore aveva dichiarato di rinunciare
all'esecuzione per gli interessi. Anche se tale dichiarazione non fosse
avvenuta, il ricorso risulterebbe privo

642 C. Entscheidungen der Schuldbetreibnnga

di fondamento. Innanzi tutto conviene osservare che la contestazione
dell'obbligo di pagare le spese di esecuzione non può mai avvenire in
via di opposizione.

L'obbligo di pagare le speise deriva dal diritto di esecnzione e non dal
diritto materiale e la relativa contestazione deve aver luogo mediante
ricorso all'Autorità di sorveglianza e non in via di opposizione. E
dunque affatto indifferente per l'esito del ricorso che Gobbi abbia 0
non abbia dichiarato di fare opposizione al precetto per ciò che concerne
le spese di esecuzione. In quanto concerne l'obbligo di pagare le spese,
questa opposizione era senza valore.

Premessa questa osservazione, la Situazione di diritto èla segnente.

Il pagamento del capitale delle due somme escusse aveva avuto luogo
direttamente nelle mani del creditore. In conseguenza l'Ufficio non
era obbligato ed arigore non aveva nemmeno il diritto di tenerne
conto. Richiesto di continuare le due esecnzioni, esso doveva
continuarle ed il debitore non poteva opporvisi che inoltrando istanza
al giudice in annullazione delle esecuzioni per avvenuto pagamento, in
applicazione dell'art. 85. Va da sè che tale annullazione non avrebbe
potuto pronunciarsi che per il capitale, ma non per le spese, che non
erano state pagate. Sino a tanto che questa annullazione non era però
stata pronunciata, l'Ufficio era in obbligo di dar seguito all'istanza
del creditore. A rigore esso avrebbe dovuto procedere al pignoramento
anche peri due capitali escussi, nonostante la presentazione di una
ricevuta postale constatante il pagamento, poichè l'Ufficio non aveva
veste per riconoscere tale pagamento ed i suoi effetti. Cio Stante è
evidente che Gobbi non ha motivo per lagnarsi dell'Ufficio, il quale,
che avrebbe potuto procedere al pignoramento per l'importo delle somme
escusse e delle epese, si è limitato a procedere per le spese, le quali
erano incontestabilmente dovute.

Quanto alla domanda in annullazione della multa di fr. 2, la stessa
è irricevibile, il potere disciplinare entrando nella competenza
dell'Autorità cantonale.

und Konkurskammer. N° 96. 643

La questione invece delle spese di cancelleria, che l'istanza cantonale ha
messe a carico del ricorrente, potrebbe per sè stessa essere dubbia. Ma
avuto riguardo al fatto che il ricorrente ha usato di affermazioni
inveritiere per indurre in errore l'Autorità cantonale, il ricorso devesi
respingere anche su questo punto.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.

96. Entscher vom 10. Zauli 1912 in Sachen Zeltsch & gie.

Art 251 Abs. 3 SchKG: Auf Abschlagsverteilungen, flip und...Anmeldung
sein- For/Zwang im K onknrsrsi stattgefunden haben, hat em Gläubiger auch
drum kein-en Anspruch, wenn er die imus-patung kleili'lmi-i·eiiignl2e
nicht verschuldet hat.

A. ill. schief) & (Sie. in Basel halten sich von der Firma Helfenberger
& (Sie. ebenda Warenlieferungen im Betrage von 15,000 Fi-. machen
lassen, durch die eine ihnen an letztere zustehende Forderung im
Wege der Koinpensation getilgt werden sollte. Nachdem Helfenberger &
(Fic. in Konkurs geraten waren, fochi die Masse diese Transaktion
als nnzulässiges Deckung-ZWschäst auf dem Prozesswege an. Jhre Klage
wende teilweise geschützt und die Ansechtungsbeklagten durch Urteil
des Bundesgerichtes vom 29. März 1912 verpflichtet, der Piasse den
Betrag von 11,850 Fr. 75 Cis. in Waren oder bar zu erstatten. Mit
Eingabe vom 2. Mai 1912 an das Konkursamt Basel-Stadt meldeten daran
Jeltscb &. Cie. einen entsprechenden Betrag ihrer früheren Forderung an
Helfenberger & Cie. als Ans-proche im Konkurse an, mit dem Begehren, dafür
nach Begleichung der bundesgerichtlicheii llrteilssninine kolloziert
zu werden, und mit dem Beifügen, dass sie Anspruch auf die bei der
bereitsfersolgten Abschlagsverteilung angewiesene Dividende erhöhen. Diese
Abschlagsverieilung hatte im Dezember 1911, nach der zweitinstatizlichen
Guiheissung der Anfechtungsklage durch das Appellationsgericht
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 38 I 639
Data : 10. Juli 1912
Pubblicato : 31. Dezember 1913
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 38 I 639
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 638 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- 94. Entschetd vom 10. Juli 1912 in


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • questio • cio • spese di esecuzione • tribunale federale • autorità cantonale • mania • decisione • ripartizione dei compiti • autorizzazione o approvazione • prolungamento • frutto • direttive anticipate del paziente • calcolo • opposizione • carica pubblica • salario • avviso • mese • menzione • vaglia postale • rigetto dell'opposizione • diritto materiale • verbale di pignoramento • circo • dubbio
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