220 [. Entscheidungen der Schuldnetreibungs-

d'admettre que Ch. La Fontaine possède ailleurs qu'à Lausanne un domicile
dans le sens des articles 46 LP et 8 de la loi du 25 juin 1891.

Dans cet état de choses, il ne suffit pas, pour décliner le for de
la poursuite, de nier l'intention de rester a Lausanne d'une facon
durable. Bien au contraire, le recourant serait soumis a la loi
federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, alors meme qu'il
ne posséderait aucun domicile fixe. Il n'est donc point nécessaire, dans
l'espèce, que la prenve (l'un domicile fixe a Lausanne soit fournie, bien
qu'en effet l'existence de ce domicile paraisse résolter de l'ensemble
des circonstances.

%. Etant donné le fait, de la part du recourant, de soutenir l'existence
d'un domicile à Constantinople, alors qu'il devait connaître le mal
fonde de cette assertion, le recours est qualifiable d'abusif, dans le
sens de l'art. 57 du Tarif des frais applicable a la loi federale sur
la poursuite pour dettes et Ia faillite. En conséquence, le recourant
doit etre condamné a rembourser les frais de chancellerie.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le reconrs est e'carté.

54. Sentenza del ,24 giu-ono 1902 nell-.teaux-rs Sciarani.

sequesiro ordinato dal giudice penale, Art. ai L. E. F. Cauzione per le
Spese e per l'indemnita della parte civile.

I. In epoca, non bene stabilita dagli atti di causa, veniva arrestato
a Lugano l'ingegnere Raffaello Frasa, imputato di un delitto che non
risulta dall' incarto. Al momento delI' arresto gli si trovò indosso un
libretto al portatore N° 5485 della Banca Popolare di Lugano nell'importo
di fr. 15 000. 11 libretto fn rimesso al Giudice istruttore che lo tenne
in custodia.und Konkurskammer. N° 54. 221

Alla domanda di Celestino Sciaroni, l'Ufficio di Esec. di Lugano
procedeva il 81 marzo 1901 al pignoramento del libretto di risparmio
per un credito di fr. 1548 16. L'atto di pignoramento dichiara che il
libretto veniva lasciato in custodia del Giudice istruttore, nelle mani
del quale si trovava.

La proprietà del libretto staggito veniva poi rivendicata dalla Signora
Frasa; ma essendosi il creditore opposto a tale rivendicazione, la
m'vendicante non diede più segnito al reclamo.

Il 13 maggio 1901 il creditore domandava perciò all'Ufficio di Lugano la
realizzazione del libretto staggito; ma l'Ufficio vi si rifiutò, allegando
che il libretto in questione trovavasi deposto presso l'Autorità penale,
la quale si rifiutava di fargliene la consegna, per cui l'Ufficio era
nell'impossibilità di procedere alla vendita. Sciaroni ricorse allora
alle Autorità di vigilanza, le quali confermarono la disposizione presa
dall' Ufficio, l'Autorità superiore pei motivi eeguenti:

Il sequestro del libretto è stato fatto dall' Autorità penale in virtù
dell'art. 126 della Proc. pen. ticin. che autorizza il sequestro di
tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione
del processo, come mezzi di prova, 0 perchè soggetti a confisca. Se
l'Autorità penale fosse nel suo diritto di trattenere questo oggetto,
non è lecito all' Autorità di vigilanza di esaminare. Basta per essa
di assodare il fatto che il sequestro è tuttora esistente, non essendo
ancora esaurita la procedura penale contro Frana. In questo state di
cose non e possibile ordinare all' Ufficio la vendita di un oggetto
che non èin suo possesso e che egli è impedito di prendere nelle sue
mani in forza di ordini giudiziari emananti da un Magistrato, al quale
sono affidati gli interessi generali della societa. Nè è possibile
all'Ufficio di vendere e realizzare un oggetto di cui non può disporre.
D'altra parte non è opportuno di procedere alla vendita sotto riserva
dei diritti risultanti dal sequestro ordinato dalle Autorità penali,
perchè agendo in tal modo si deprezzerebbe senza scopo un titolo che
rappresenta un credito assolutamente certo e Sicuro.

222 l. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

Il. È contro questa decisione che Sciaroni ricorre attualmente al
Tribunale federale.

In diritto:

L'art. 126 del Cod. di proc. pen. ticinese, al quale fa capo la decisione
dell' Autorità superiore cantonale di vigilanza, dispone che il Giudice
istruttore, ed in caso di pericolo nel ritardo, il Procuratore pubblico
od il Giudice di pace, devono ordinare il sequestro di tutti gli oggetti
che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, come
mezzi di prova, e perchè soggetti a confisca. Il sequestro può quindi
avere due scopi affatto distinti, quello di assicurare al processo un
mezzo di prova, 0 quello di mettere a disposizione dell' Autorità penale
gli oggetti di cui

essa potrebbe in caso di condanna ordinare la confisca, e,

secondo che esso venne ordinato nell' uno o nell' altro intento, produce
effetti affatto diversi anche in ordine all'applicazione eventuale della
Legge fed. sulle Esecuzioni.

Il sequestro, che ha per iscopo di assicurare al processo un mezzo
di prova, è una semplice misura provvisionale che, pur sottraendo
momentaneamente alla disponibilita di fatto del proprietario l'oggetto
sequestrato, ne lascia sussistere intatta la disponibilita di diritto,
per modo che egli può cederlo, venderlo od in qualsiasi modo alienarlo,
colla sola limitazione che l'acquirente non potrà ottenere la libera
disponibilità di fatto che a processo ultimato. se poi il sequestro cade
sopra un titolo di credito, il suo oggetto consiste esclueivamente nel
documento sequestrato, ed il sequestro non si estende nè puo estenderei
al credito incorporato nel documento, se trattasi di titolo al portatore,
o di cui il documento serve di prova, se trattasi di titolo di altra
natura. Non ostante il sequestro, il credito può quindi essere ceduto e
quindi anche pignorato e venduto in via di esecuzione , colla sole riserva
che nelle condizioni di vendita dovrà iarsi menzione del fatto che il
titolo non potra essere consegnato che quando, ultimato il processo,
cadrà espleta la sua funzione come mezzo di prova.

Il sequestro a scopo di confisca invece è un atto con cuiund
Koukurskammer. N° 54. 223

si inizia una forma Speciale di esecuzione di diritto pubblico, retta dal
diritto cantonale, e ehe ha per effetto di sottrarre l'oggetto sequestrato
non solo alla disponibilita di fatto, ma anche alla disponibilita
di diritto del proprietario. Esso ha quindi per effetto di rendere
impossibiie l'oppignorazione dell'oggetto sequestrato, non potendo lo
stesso bene economico formare oggetto di due esecuzioni diverse, l'una
di diritto pubblico, retta dal diritto cantonale, l'altra ordinaria,
retta dal diritto federale.

Per giudicare se il rifiuto dell' Ufficio a dare seguito alla domanda
di vendita fosse giustificato, occorreva innanzitutto determinare a
quale intento era stato ordinato il sequestro basato sull' art. 126
del Cod. di proc. pen. Ad analoga interpellanza direttale, l'Autorità
cantonale rispose trasmettendo una dichiarazione deli-Procuratore
pubblico del Cantone Ticino, da cui risulta che il libretto della Gassa
di risparmio venne trattenuto e si trattiene come cauzione per le Spese
e per l'indennità che potrebbe essere accordata alla parte civile.

Risulta da questo atto che, contrariamente a quanto venne affermato nella
querelata decisione, il libretto di risparmio in discorso non è stato
oggetto di sequestro nè per l'uno nè per l'altro degli scopi previsti
dall' art. 126, e che per rifiutarne la consegna, l'Autorità. penale non
invoca nè il suo carattere probatorio, nè quello di oggetto soggetto ad
eventuale confisca, ma una Specie di diritto di ritenzione destinato a
garantire l'eventuale pagamento delle spese giudiziarie e dell' indennità
che potrebbe essere accordata alla parte lesa.

Ora è fuori di dubbio che una misura di tal genere non è giustificata,
nè può costituire un' ostacolo al proseguimento dell' esecuzione.

Per ciò che riguarda l'indennità alla parte civile. è chiaro anzitutto
che il Procuratore pubblico non ha nessuna qualità per far valere dei
diritti che non lo concernono e che una simile indennità, non costituisce
del resto che un credito di diritto privato, la cui esazione non può
avvenire che nei modi e coi mezzi ordinari della Legge Esec. e Fall.

Quanto alle spese del processo, devesi bensi riconoscere

224 I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ai Cantoni il diritto} anche dopo l'entrata in vigore della Legge Esec. e
Fall., di sancire delle disposizioni legislative nel senso di autorizzare
le proprie Autorità penali a procedere al sequestro di beni dell' imputato
per assicurare l'esecuzione della sentenza da emanarsi e quindi anche
I'incasso delle spese processuali, ma va da sè che un Simile sequestro
non può essere ordinato dalle Autorità cantonali che in forza di un
disposto di legge che lo autorizzi. Ora nel case concreto non eolo gli
art. 126 e 127 della Proc. pen. ticin. non prevedono nulla di analogo,
ma l'art. 310 della stessa procedura penale scioglie in modo manifesto
la questione, dispenendo che il pagamento delle spese del processo deve
essere procurato nella via dell'eseeuzione per debiti. Il sequestro per
garantire il pagamento delle Spese non è quindi autorizzato dalli leggi
ticinesi. Se poi lo state intende garantirsi esercitando un diritto di
ritenzione, evidentemente infondato, sul libretto trovato sulla persona
dell' arrestato, non può farlo che segnet-do la via. tracciata dagli
art. 106 e 107 della Legge sulle Esec.

il rifiuto dell' Ufficio di dar seguito alla domanda di vendita non
era quindi giustificato, e il solo riflesso al quale può dar luogo la
liquidità del titolo staggito potrebbe essere tutto al più di sapere,
se in vista dell' importo relativamente esigno del credito, non sarebbe
più conveniente alle parti di ricorrere alla forma eccezionale di
realizzazione dell' art. 131 della Legge federale, in luogo di insistere
per una vendita ordinaria.

Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: II
ricorso è ammesso ed annullata quindi la decisio'ne

29 aprile 1902 dell' Autorità cantonale superiore di vigilanza.und
Konkurskammer. N° 55. 225

55. Entscheid vom 28. Juni 1902 in Sachen Saameli.

Aufhebung einer Pfändung auf Begehren der Gläubiger. Nachheriges, innert
der Frist des Art. 88 gestelltes Begehren auf Vornahme einer neuen
Pfändung. Bake-riflettender Beireiòung infolge des ersten Begehrens ?

I, In einer gegen Michael Projer in Basel angehobenen Betreibung
stellte der Gläubiger-, Johann Jakob Saameli in Basel, am 3. Juni
1901 das Fortsetzungsbegehren, woran das Betrefbungsamt Basel-Stadt
eine Psåndung des schuldnerischen Lohnes vornahm. Einige Tage nachher
ersuchte der Gläubiger das Betreibungsamt schriftlich, diese Lohnpfändung
anszuheben. Als er dann am 19. März 1802 nochmals das Fortsetzungsbegehren
stellte, teilte ihm das Amt mit, die Betreibung sei beim Rückng der
Pfändung, am 13. Juni 1901, eingestellt worden und es müsse eine solche
neuerdings angehoben werden.

II. Daraufhin erhob Saameli Beschwerde mit dem Antrage, es sei das
Betreibungsamt anzuweisen, sein Pfändungsbegehren zu vollziehen. Die
Jahresfrist des Art. 88, machte er geltend, sei noch nicht abgelaufen;
innert derselben aber könne jedes zurückgezogene Pfändungsbegehren wieder
erneuert werden.

III. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde unterm 8.'April
1902 als unbegründet ab, indem sie sich auf den Standpunkt stellte,
der Gläubiger habe nach vollzogener Pfändung sein Recht, Pfändung zu
verlangen, konstituiert, Und es verzichte derjenige, der nach Vollng der
Pfändung das Psändungsbegehren zurückziehe, darauf, seine Forderung in
der nämlichen Betreibung geltend zu machen.

IV. Gegen diesen Eutscheid reknrrierte Saameli rechtzeitig Unter
Erneuerung seines Beschwerdebegehrens an das Bundesgericht.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwàgung: Es ist zunächst
als festgestellt zu erachten, dass aus das erste Fortsetzungsbegehren
vom 3. Juni 1901 hin die Psändung in gültiger und desinitiver Weise
vollzogen wurde. Hier war nicht
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 28 I 220
Data : 24. Januar 1902
Pubblicato : 31. Dezember 1903
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 28 I 220
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 220 [. Entscheidungen der Schuldnetreibungs- d'admettre que Ch. La Fontaine possède


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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