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l'office au sens de l'art. 17, mais d'un simple renvoi à, une disposition
legale-, c'est la loi elle-meme qui fixe le délai et le créancier
poursuivant a le droit de s'en tenir à son texte.
Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est écarté.
12. Senienza del 115 gennaio 1901 nella can-usa Giacomazzi.
Foro dell'esccuzione ; domicilio, art. 46 legge E. e F. e art. 66 eod. ;
rappresentante legale, art. 47 l. c.
i. In una esecuzione intentata da Giacomazzi Giov., pel figlio Alberto,
contro Franscioni Sereno fu Giuseppe, da Lodano (Cantone Ticino), con
precetto esecutivo N° 261, il Signor Tunzi Remigio Pietro, da Lodano, al
quale il precetto esecutivo era stato intimato nella qualità di curatore
del Franscioni, inoltrava ricorso alle Autorità cantonali di vigilanza
per ottenere l'annullazione del precetto esecutivo allegando che, giusta
il disposto dell'art. 46 della legge Esec. e Fall il debitore non poteva
essere escusso nel Ticino, avendo il suo domicilio a Soledad (California),
nè ricorrendo nessuna delle eccezioni stabilite dagli art. 47 e 50 della
Legge federale. Il ricorrente aggiungeva di non essere rappresentante
legale del Franscioni, ma semplice curatore d'assente, e che il Franscioni
non aveva qualsiasi succursale o domicilio Speciale in lsvizzera.
L'Autorità cantonale inferiore di vigilanza respingeva il
ricorso. L'Autorità superiore invece l'ammetteva, osservando:
L'Autorità inferiore aver respinto il ricorso sulla considerazione che
non è provato che il debitore, benchè assente da lungo tempo dal prOpriO
domicilio in Lod ano, ne abbia acquistato un altro. Ma dopo la decisione,
essere pervenuta al curatore una lettera dell'assente che indica appunto
come suo domicilio Soledad, nella Contea di Monterey, California.und
Konkurskammer. N° 12. 97
In tali condizioni doversi riconoscere che a sensi dell'art. 46 della
Legge Esec. e Fall., l'esecuzione non può essere pro.mossa in Isvizzera,
dacchè la legge citata regge completamente la materia dell' esecuzione
contro gli assenti e non lascia luogo ad applicazione di leggi cantonali
neppure a titolo suppletorio.
2. E contro questa decisione che ilGiacomazzi ricorre al Tribunale
federale. Esso allega:
In giugno del 1900, all'epoca in cui fu promossa l'esecu .zioue, il
Tunzi era incontestabilmente curatore del Franscioni. Questi, prima
di emigrare, aveva il suo domicilio a Lodano, e non risulta che abbia
acquistato altrove un altro domicilio. All'ufficiale di Esec. era ignota
la dimora del debitore e, se non vi fosse stato il curatore suddetto,
avrebbe dovuto procedere nella forma degli assenti, notificando il
precetto mediante pubblicazione, perchè il luogo di esecu.zione non
poteva essere che quello dell' ultimo domicilio conosciuto del debitore,
in Lodano, ove dimora la sua famiglia colla quale ha comunione di beni,
ed ove trovasi tuttora il suo domicilio politico. La pretesa lettera da
Soledad non può essere presa in considerazione, prima perchè prodotta
tardivamente 5010 in seconda istanza, poi perchè impugnata dal ricorrente,
e perchè una semplice lettera privata dato anche che sia autentica,
non beste. per stabilire mi nuovo domicilio.
Il ricorrente domanda perciò l'annullazione della decisione dell'Autorità
cantonale superiore di vigilanza e la conferma del precetto esecutivo
11 giugno 1900.
3. Nella sua risposta, il curatore Tunzi contenta che il creditore non
abbia conosciuto la dimora del Frauscioni. Il domicilio a Soledad risulta
non solo dalla lettera 1° settembre 1899, ma anche dall'obbligo stesso
che diede origine .all'esecuzione. Il creditore ignorava tanto meno
il domicilio del Franscioni che anch' egli vive da più anni a Soledad.
Quanto all' opponente, egli è un semplice curatore d'assente e non un
rappresentante legale a seusi dell' art. 47. Per questi ed altri motivi
il ricorso devesi respingere.
XXVII, l. lQOl 7
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In diritto: 1. (Il ricorso alle autorità cantonali non è tardivo.)
2. Nel merito, qualunque sia l'importanza da attribuirsr alla lettera 1°
settembre 1899, è fuori di dubbio che lesecuzione non poteva intentarsi a
Lodano. Quale domicllio a mente dell'art. 46 della Legge Esec. e Fall.,
non puo considerarsi che il domicilio regolato dal diritto federale,
vale a dire la dimora stabile ed effettiva di una persona, non un preteso
domicilio fiscale o politico nel senso del dirittocantos nale. Ora e
certo, nè è contestato dal ricorrente, clie il debi-tore ha lasciato da
più anni Lodano e. non vi mant1ene qualsiasi rapporto d'affari, tranne
quelli dipendenti dalla sua mteressenza nei beni di famiglia. D'altra
parte. la Legge Elsec. e Fall. non dà importanza all'ultimo domicxlio del
debitoreche pel caso di apertura del fallimento, quando. il debitorecerchi
di sottrarsi colla. fuga all' adempimento dei 'su01 dessen (art. 54). Pel
foro dell' esecuzione vale invece il principio dell'art. 48, secondo
il quale, quando un deb1tore non abbia, {) abbia cessato di avere un
domicilio Stabile, debba procedersi al luogo della sua dimora. Anche
l'art. 6_6 della leggecit. non modifica punto questo principio. Stabflendo
'che la notificazione del precetto esecutivo abbia da arvemremediante
pubblicazione, quando non Sia conosciuto il domicilioss del debitore,
l'articolo suddetto non si. riferisce che ai casr regolati dagli art. 51
e 52, o al caso di un debitore lontano di cui non si conosca il sur) vero
domicilio ; ma,-non ha per conseguenza di modificare le norme sancrte al
titolo II della legge e di creare un foro di esecuzione non premete al
titolo medesimo. Pei debitori il cui domicilio legale e allesteîo, non
rimane quindi al creditore che il ripiego dell art. 241, colla conseguente
applicazione del disposto dell art. 52. Nel case concreto non potendosi
costrurre un domlciho pers.-unale del Franscioni a Lodano, l'esecuzione
non potrebbe giustifi carsi che dal punto di vieta dell'art. 47, con altre
parole, la validità del precetto esecutivo non potrebbe sostenerei, che
qualora il curatore nominato al Fra-11861001. poss'a conciderarsi come un
rappresentante legale a termini dell arm-ele-und Konkurskammer. N°13. ss
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suindicato. Ma tale non è il caso. Come quella del domicilio, la
nozione del rappresentante legale deve essere definita a stregua del
diritto federale, e non di quello cantonale. Ora fra i casi di tutela
previsti dalla legge federale 22 giugno 1881, non figura il titolo di
assenza pel quale Benigno Tanzi è stato nominato curatore. Secondo la
giurisprudenza federale l'assente conserva la piena disposizione dei
suoi beni; la nomina di un curatore non modifica in checchesia la sue
capacità civile e col suo ritorno, o colla designazione da parte sua
di un mandatario, la curatela cessa di pieno diritto (ved. i vol. XV,
130, e XVIII, 38). Il curatore d'assente non riveste dunque i caratteri
di un rappreseutante legale 3. termini dell'art. 47 e quantunque abbia
per compito di gerire gli interessi dell' assente, pure le esecuzioni
contro l'assente non possono essere promosse al domicilio del curatore.
Per questi motivi,
il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.
13. Sentenza del 15 gennaio 1901! nella can-so Anlogmîm'.
Graduatoria allestita nelle csecuzioni in Via di pignoramento. Art. 146
e s. L. E. e F. Competenza delle Autorità giudiziarie e delle Autorità
di sorveglianza.
i. In una esecuzione promossa dal Signor Gianetti Sebastiano contro
Vincenzo Morandi, in Sant'Antonio (Cantone Ticino), per il pagamento di
465 fr. 20, venne pignorato un credito di fr. 580 del debitore verso certa
Marianna Bellotti. A questo pignoramento parteciparono successivamente il
Signor Angelo Antognini per un credito di fr. 323 e la Signora Bulletti
Emilia per un credito di fr. 610, formando cosi il gruppo n° 146, nel
quale furono poi pignorate in via di completazione anche altre ragioni
creditoria del debitore.