72 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Staatsverträge.

Im Gegensatz zum Auslieferungsvertrag zwischen der Schweiz: und
Grossbritannien vom 26. November 1880 sieht der schweizerisch-italienische
Auslieferungsvertrag auf Seite des ersuchten Staates keinerlei Vorprüfung
der zur Feststellung des Thatbestandes des Auslieferungsdeliktes
dienlichen Beweismitrel vor. Gestützt auf diese Erwägungen hat das
Bundesgerichr erkannt:

1. Die von der königlich-italienischen Staatsregierung verlangte-

Auslieferung des Vittorio Jaffei hat nicht stattzufinden:

a) wegen Miturheberschaft oder Gehilfenschaft beim Verbrechen
des Attentates auf das italienische Staatsoberhanpt (Art. 117 des
ital. St.-G.-B.);

b) wegen komplottmässiger Verabredung oder öffentlicher Aufreizung zur
Begehung von Verbrechen gegen die Sicherheit des

italienischen Staates (Art. 134 und 135 des ital. St.-G.-B.)..

2. Die Auslieferung des Vittorio Jaffei hat dagegen stattzufinden wegen
Miturheberschaft oder Teilnahme an dem von

(Gaetano Bresci am 29. Juli 1900 in Monza verübten Morde(Art. 364 und
3662 des ital. St.-G.-B.), immerhin unter dem in Erwägung 6 hievor
bezüglich der örtlichen Jurisdiktion ange--

brachten Vorbehalte

Sentenza del 30 mama 1901 nella cama, Jafiei.

Rapporto della Legge fed. sull'estradizione'LL gennaio 1892 coi;

trattati esistenti. Art. 8 e 9 del trattato; art. 23 della Legge fed.

Competenza del Tribunale federale. Nozione del reato politico-

{complicità in regie-idi). Art. 2, no 1 ; art. 2, in fine; art. 3 del
trattato. Mandato di cattura ; art. 9 del trattato.

1. L'8 novembre 1900 la Legazione d'Italia a Berna pre-

sentava al Presidente della Confederazione svizzera, a. nome-

del R. Governo italiano, una nota chiedente l'estradizione di certo Jeflei
Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ed univa alla domanda un
mandato di cattura emanante dal Consigliere delegato della Sezione di
accusa presso laAnslieferungsvertrag mit Italien. N° 10. 73

Corte di Appello in Milano ell'istruttoria del processo contro i correi
e complici nel regicidio di Monza del seguente tenore:

e Il Gonsigliere delegato ecc. ..... a mente degli art. 182, 187 e 449
del Cod. proc. pen., ordina la cattura di Jeffei Vittorio di Quintiliano,
oriundo di Foligno, ora d'ignota dimore, imputato :

1° di correità e complicità nel duplice delitto di atten tato contro il
Re e di omicidio qualificato e mente degli art. 63, 117, 364, 366 n°
2 Cod. pen., per avere, agendo con premeditazione e di cooperazione con
altri, concertato con Gaetano Bresci di attentare alla vita di Sua Maestà
Umberto I determinando, o quanto meno eccitando esso Bresci ad essere,
come fu, l'esecutore immediato dell'ucci sione del Sovrano avvenuta in
Monza il 29 luglio 1900;

2° del delitto contro la Sicurezza dello Stato, di cui agli art. 184 et
13? Cod. pen., per avere in Italia e nelle fini tima Svizzera nel corso
dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1900 concertato ed eccitato
pubblicamente la perpetrazione di reati contro i poteri dello Stato....

In calce del mandato di cattura si trovano riprodotte, come applicabili
al caso,1e disposizioni degli art. 63, 117, 134, 135, 364 e 366, n° 2,
del Cod. pen. ital. riferentisi, l'art. 63, al concorso di più persone
in uno stesso reato (correità o complicità); l'art. 117, al delitto
di regieidio; l'art. 134, alle cospirazioni o congiure politiche per
eseguire reati di stato; l'art. 135, alla pubblica provocazione &
commettere tali delitti; l'art. 364, al reato di omicidio; l'art. 366,
11° 2, all' omicidio premeditato.

2. In seguito di detta domanda di estradizione, il Jaffei di cui il
Consiglio federale aveva già, decretato lo sfratto il 29 ottobre 1900
in appoggio al disposto dell'art. 70 della Costituzione federale,
e le cui espnlsione stava appunto per essere eseguita, fu detenuto
in arresto prowisorio nelle carceri di Bellinzona. Interrogato poi,
conforme alle. Legge fed. 22 gennaio 1892 (art. 21), se intendeva. di
opporsi alla domanda della Legazione italiana, dichiarava alla Direzione

74 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Siaatsverträge.

cantonale di giustizia e polizia, prima il 17 novembre, poi il 27
novembre, dopo essersi consultato col procuratore nominatogli d'ufficio,
che sollevava opposizione, e cioè, riguardo all'accusa di correità o
complicità nel delitto contro la per sona del Re, perchè l'accnsa mancava
di ogni e qualsiasi fondamento, subordinatamente pel carattere politico
del delitto imputatogli; riguardo ai reati contro la Sicurezza dello
Stato, perchè trattavasi anche qui di delitti politici non passibili
di estradizione, secondo l'art. 3 del trattato coll' Italia e 10 della
Legge fed., e ciò tanto meno che i delitti suddetti non si trovano neppur
menzionati nel trattato coll' Italia.

Il 30 novembre 1900 il difensore di Jaffei produceva per essere
incorporata agli atti, una lettera scrittagli dall' estradando in data del
27 novembre 1900, nella quale il JaiÎei, argomentando dai soggiorni da lui
fatti prima e dopo il 29 luglio 1900, cerca di dimostrare l'insussistenza
dell'accusa sollevata in 8110 odio di complicità nel reato di Monza.

3. II 1° dicembre 1900 il Dipartimento di giustizia e polizia,
ottemperando al disposto dell'art. 23 della Legge fed. 22 gennaio
1892, trasmetteva gli atti al Tribunale federale perchè giudicasse
sull'opposizione sollevata, unendovi un preavviso del Procuratore generale
della Confederazione, pure in data del 1° dicembre 1900.

4. In possesso degli atti, il Giudice delegato dal Tribunale federale
all' istruzione della causa scriveva, 1'8 dicembre 1900, al Dipartimento
federale di giustizia e polizia esservaudogli che i fatti, sui quali
poggiava l'accusa contro Jaffei, avrebbero dovuto essere precisati almeno
in modo da permettere al Tribunale federale di formarsi un giudizio se
gli stessi costituivano un delitto, o una forma di correità o complicità
passibile di estradizione, ed emettendo, per ciò che lo riguardava,
l'opinione che il mandato di cattura 1° dicembre 1900 non soddisfaceva
abbastanza a tale requisito.

5. In seguito di ciò il Dipartimento federale di ginstizia e polizia
riceveva dalla R. Legazione d'Italia a Berna, con nota del 26 dicembre
1900, e trasmetteva al Giudice federale delegato, con ufficio del 27
dicembre 1900:Anslieferungsvertrag mit Italien, N° 10. 75

a) Un mandato di cattura modificante quello del 1° novembre 1900,
rilasciato dal Giudice istruttore di Milano in odio di Jaffei il 19
dicembre 1900;

&) copia autentica di una lettera scritta da J affei a Gaetano Bresci
nelle carceri di Milano, in data del 18 settembre 1900, portante il
timbro postale di Chaux-de Fonds;

c) copia dell'interrogatorio subito dal Jaffei, a riguardo della lettera
suddetta, davanti le Autorità cantonali di polizia di Neuchatel, il 19
ottobre 1900;

d) una relazione sugli indizi esistenti a carico del Jaffei, scritta dal
Consigliere delegato della Sezione di accusa presso la Corte di Appello
di Milano al Procuratore generale del Re, in data del 21 dicembre 1900.

ö. Il mandato di cattura 19 dicembre 1900, modificante quello del 1°
novembre, è del tenore seguente:

Il Consigliere delegato ecc. ecc., a mente degli art. 182, 187 e 449 del
Cod. proc. pen., ordina la cattura di Jaffei Vittorio di Quintiliano,
oriundo di Foligno, ora d'ignota dimora, imputato:

I. Di correita o complicità nel duplice delitto di atten tato contro il
[tè e di omicidio qualificato a mente degli art. 63, 117, 364 e 366, n°
2, Cod. pen., per avere, agendo con premeditazione e di cooperazione con
altri, concertato con Gaetano Bresci di attentare alla vita di Sua Maestà
Umberto I, determinando o quando meno eccitando, esso Bresci ad essere,
come fu, l'esecutore immediato dell'uccisione del Sovrano, avvenuta in
Monza il 29 luglio 1900, giusta quanto emerge dal tenore della lettera
di esso Jaffei diretta al Bresci da Chaux de-Fonds 1'8 settembre 1900,
nella quale, qualificandosi amico del Bresci, inneggia all'assassinio da
lui commesso, promette di vendicare con altri anarchici il sno martirio e
sfida la polizia italiana, da cui si dice essere ricercato dal di dell'
arresto del Bresci, di andarlo a prendere nella Svizzera, ove fa larga
propaganda anarchica ed accenna misteriosamente ad una segreta lettera
avuta, pare, da Berna.

H. Del delitto contro la Sicurezza dello Stato, di cui agli

UOVUVUVUOUUUUU

76 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.

art. 134 e 135 Cod. pen., per avere in Italia e nella finitima Svizzera
nel corso dei mesi di agosto, Settembre ed ottobre 1900, concertata ed
eccitata pubblicamente laperpetrazione di reati contro ipoteri dello
Stato e per avere nella lettera anonima di cui si eonfessò autore, e che
in data 18 settembre 1900 da Chaux-de-Fonds diresse al Bresci Gaetano
nelle carceri giudiziarie di Milano, mani festato il fermo ed irremovibile
proposito di voler uccidere Sua Maestà. il Be Vittorio Emanuele III.

La lettera diretta al Bresci il 18 settembre 1900, e di cui il Jaffei si
riconobbe autore nell' interrogatorio subito a N euchatel il 19 ottobre,
contiene il passo segnente:

Il sottoscritto dichiara alla polizia italiana che mi cercava. dopo il
tuo arresto sono io.

Nella suemissiva al Procuratore del Re, accompagnante il nuovo mandato
di cattura, il Giudice istruttore di Milano si esprime come segue: In
difetto assoluto di altri elementi i fatti rinfacciati al Jaffei non si
possono circonstanziare più ampiamente che a stregua delle risultanze
offerte dalla lettera anonima Chaux-de Fonds 18 settembre 1900. Dalle
espressioni use-te in quella lettera rilevasi però cheil Bresci,
nel togliere la Vita a Sua Maestà il Re Umberto, ha agito di piena
intelligenza col Jaffei, il quale nel farsi propagandista di viete
dottrine anarchiche, dapprima in Italia, e dappoi in Isvizzera, intese
c'oncertare ed eccitare la perpetrazione di reati contro i poteri dello
Stato italiano e segnatamente quello che nella sua lettera si propone
di perpetrare, l' uccisione dell' attuale monarca italiano. Il Giudice
istruttore chiude la sua relazione dicendo :

Tengo già in pronto una rogatoria da rivolgere alle auto rità giudiziarie
svizzere, onde raccogliere gli elementi pro batori della reità del Jaffei,
ma a sottoporla alla delibera zione della Sezione d' accusa attendo
che si appianino le difficolta sollerate per l' estradizione Jaffei,
essendo troppo mauifesto come negata l' estradizione, si rifiuterebbe
pure lo espletamento della rogatoria.

7. Prendendo argomento dall'intenzione manifestata in que-

vvvvvAusliefemngsvertrag mit Italien. N° 10. 77

eta lettera dal Giudice istrnttore di Milano, ed a termini del1' art. 23,
lemma 2, della Legge federale snlle estradizioni 22 gennaio 1892, il
Tribunale federale ordinava nella sus. ceduta del 5 febbraio 1901 un
complemento di atti, credendosi in diritto di ritenere, dai termini
stessi della lettera, che l'Autorità giudiziaria italiana fosse in
grado di precisare alsicuni fatti che potessero portare qualche luce
sull'accusa di complicità nel regicidio di Monza mossa in odio di
Jaffei, o aventi relazione col delitto medesimo, fatti che l'Autorità
italiana aveva manifestato l'intenzione di voler far appurare me-diante
rogatoria da rivolgersi alle Autorità. dello Stato richie-- .sto. Il
Tribunale federale incaricava perciò il Giudice delegato di comunicare
alla R. Legazione d'Italia, a mezzo del Consiglio federale, che prima
di statnire sulla domanda di estradizione desiderava di conoscere il
tenore della rogatoria che il Consigliere delegato della Sezione di
accusa presso la Corte di Appello di Milano dichiarava già pronta per
essere spedita alle Autorità svizzere.

Il Giudice federale delegato ottemperava a questo incarico mediante
lettera al Cousiglio federale in data 6 febbraio 1901.

8. Cosi ufficiato, il Dipartimento federale di giustizia e polizia
trasmetteva al Tribunale federale il 20 marzo 1901 una nota della
Legazione d' Italia del giorno precedente, accompagnante un rescritto
del Consigliere delegato di Milano al Procuratore del Re, nella quale la
Legazione d' Italia osservava. a riguardo della decisione del Tribunale
federale quanto segue:

Il Giudice istrnttore di Milano aver dichiarato di non poter
:sottomettere alla Sezione di accusa un progetto di commission'e
rogatorie da indirizzarsi alle Autorità svizzere prima che fosse ottenuta
l'estradizione di Jaffei, essendo l'interrogatorio al quale sarà
sottoposto l' estradando che è destinato a formire più ampi elementi
di prova a suo carico. Trasmettendo questa risposta al Ministero degli
esteri, il Ministro italiano di grazia e giustizia aver fatto osservare
che, anche secondo l'avviso del Procuratore generale presse la Corte di'
appello di Milano, il trattato fra la Svizzera e l'Italia non giustifica
la richiesta del Tribunale federale per un complemento

78 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.

di atti, appoggiata alla Legge svizzera 22 gennaio 1892. Il trattato
22 luglio 1868, in vigore fra i due Stati, in ispecie gli art. 1 e 9,
obbligano le parti contraenti ad accordare l'estradizione di un dato
individuo sulla semplice produzione di un mandato di cattura, senza
condizione nè riserva. ]] Tribunale federale non poterci trincerare quindi
nell' estradizione Jaffei dietro una legge svizzera d'ordine interno,
non ancora in Vigore all'epoca della stipulazione del trattato, e le cui
disposizioni sono in disaccordo col trattato medesirno. Di conseguenza
qualunque giudizio preventivo, anche solo allo scopo di sta'oilire
l'efficacia di una commissione rogatorie, non essere ammissibfle di
fronte al trattato.

Nel rescritto del Consigliere delegato della Sezione di accnsa presso la
Corte di appello di Milano al Procuratore generale del Re, in data dell'
11 marzo 1901, leggesi il brano seguente:

Non esito a dichiarare di aver fondato sospetto che il Vittorio Jafiei
eia fra coloro, che rafforzarono nel Bresci Gaetano la risoluzione di
compiere quel misfatto e che po tendo sarebbe concorso a coadiuvare il
Bresci nell' eva sione.

9. Dal Procuratore generale della Confederazione vennero

insinuati due preavvisi, l'uno in data del 1° dicembre 1900

l'altro del 22 marzo 1901. Il Procuratore generale arriva in essi alle
conclusioni seguenti:

a) La domanda di estradizione doversi ritenere fondata per ciò che
concerne il titolo di correità o complicità nel delitto di omicidio
commesso dal Bresci a danno di Sua Maestà

il Re Umberto I d'Italia, titolo previsto agli art. 366, N° 2,

del Codice penale italiano;

e) Doversi respingere invece per l' accusa di correità {} complicità
nel delitto di attentato contro la vita del Re (art. 117 del
Cod. pen. ital.) e per l'accusa di congiura e provocazione ad eseguire
reati contro la Sicurezza dello Stato (art. 134 e 135 del Cod. cit.).

Queste conclusioni vengono appoggiate dal Procuratore generale della
Confederazione ai riflessi seguenti: Il delittoAuslieferungsverlrag mit
Italien. N° 10. 79

perpetrato da Bresci essere un omicidio comune a senso degli art. 364
e 366, N° 2, del Cod. pen. ital., e dell' art. 2, N° 1, del trattato
svizzero italiano, non un delitto politico, ma un delitto anarchico
commesso qual mezzo per arrivare alla distruzione dell' ordine sociale
in genere, senza Speciale rapporto colla forma di governo esistente
in Italia; quanto meno doverglisi attribuire, se non esclusivamente,
principalmente il carattere di delitto comune, come all' art. 10,
lemina 2, della Legge fed. 22 gennaio 1.892. Il delitto di regicidio,
contemplato dall' art. 117 del God. pen. ital., e quelli contro la
Sicurezza dello Stato, previsti agli art. 134 e 135 delle stesso codice,
essere invece indubbiamente delitti politici. Per essi i' estradizione
non potersi quindi consentire, imperocchè il trattato fra la Svizzera
e l'Italia non li accenna come causa di estradizione.

Nel preavviso 22 marzo 1901 il Procuratore generale della Confederazione,
occupandosi della lettera scritta a Bresci da Jaffei il 18 settembre
1900, ravvisa nel passe il sottoscritto dichiara ecc., la confessione
di Jaffei di essere uno degli autori intellettuali, od uno dei complici
di Bresci ricercati dalla polizia italiana dopo il reato di Monza. Il
giudicare della veridicità, o meno di tale dichiarazione Spetta,
secondo il Procuratore generale, ai tribunali italiani. Oltre alla
lettera Zuddetta, soggiunge il detto Procuratore, ha la sua importanza
anche il sospetto espresso del Giudice istruttore di Milano che il
Bresci abbia avuto diversi cooperatori nel reato da lui perpetrato e
che vi Sia indizio grave che il Jaffei aia uno dei complici. Con ciò
doversi ritenere che sia stato adempiuto al requisito dell' art. 9 del
trattato; che ifatti incriminati ( les faits poursuivis } Siano abbastanza
precisati, e che gli indizi esistenti a carico di Jaffei costituiscano
un motivo sufficiente agli occhi di un giudice istruttore conscienzioso
per iniziare un' inchiesîa penale, senza riguardo alla maggiore o minore
probabilità che l'inchiesta possa condurre all' apertura di unprocesso
ed il processo ad un verdetto di condanna.

10. Nella sentenza 29 agosto 1900, pronunciata dalla Corte d'Assise del
Circondario di Milano in odio di Gaetano

80 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Bundesgeselze.

Bresci, da Prato (Firenze), per uccisione di Sua Maesta il Re Umberto I
d'Italia, perpetrata a Monza il 29 luglio 1900, il Bresci venne dichiarato
colpevole di regicidio e condannato alla pena perpetua dell' ergastolo
in applicazione dell' art. 117 del Cod. pen. italiano.

In diritto :

1. In sè, nonvi ha dubbio che le domande di estradizione dello Stato
italiano, col quale la Svizzera è vincolata dal trattato 22 luglio 1868,
devono essere decise secondo le regole stabilite nel detto trattatosi Ma
ciò non toglie ehe anche alle domande del R. Governo italiano si possano
applicare in certi punti non regolati dalla convenzione, ed in modo non
djscordante dalla stessa, le disposizioni della legge svizzera 22 gennaio
1892. Ciò si verifica Specialmente a riguardo di quelle disssposizioni
della legge federale che regolano la procedura da seguirsi dalle Autorità
svizzere in caso di estradizione.

Nel caso Jaffei la domanda presentata dallo Stato italiano si appoggia a
mandati di cattura che evocano sotto due rapporti delitti politici non
compresi nella convenzione; da una parte delitti di natura puramente
politica, dall'altra un delitto complesso, il regicidio, ehe riveste ad
un tempo i caratteri di un delitto comune, dell'assassinio, previsto
nel trattato. Ora, di fronte al principio sancito all' art. 3 della
Convenzione coll' Italia, secondo il quale non deve farei luogo ad
estradizione per delitti politici, ni pour aucun fait connexe à. ce crime
ou délit , e di fronte al disposto dell'art. 9 ehe subordina l'obbligo
pegli Stati contraenti di consentire all' estradizione dal fatto che
sie Stata prodotta una sentenza di condanna, o di inessa in istato di
accusa, o un ordine di .arresto indicante la die-m e la gra-vitti dei
fatti incriminati ( des faits poursuivis ), l'Autorità. svizzera era
indubisstahnente in diritto di richiedere dallo Stato italiano che le
indicasse tutte le circostanze di fatto che erano a sua cognizione sopra
il delitto al quale si riferiva la domanda di estradizione, e che facesse
procedere a questo scopo ad un complemento di atti. Anche invocando il
disposto dell' art. 23Anslieferungsvertrag mii Italien. N° 10. 81

lemma 2, della legge svizzera 22 gennaio 1892, il Tribunale federale
non ha esorbitato dalle sue competenze. Sull' art. 23 ei fonda
appunto la competenza del Tribunale federale a decidere delle cause di
estradizione; il detto articolo stabilisee la procedura da seguirsi e
contiene delle regole di procedura di portata generale che si applicano
perciò a tutti i casi, indipendentemente dal fatto che la domanda
di estradizione si appoggi o non appoggi ad un trattato conchiuso
collo Stato richiedente. E certo ehe di fronte ad uno Stato col quale
esiste-una Speciale convenzione, il Tribunale federale non potrà esigere
un complemento di atti che entro i limiti ed i termini del trattato. Ma
nel case concreto la presa sidecisione era affatto giustificata dai
disposti degli art. 3 e 9 del trattato svizzero-italiano, applicabile in
materia. Tanto è vero che il Tribunale federale avrebbe potuto chiedere
un complemento di atti anche in difetto di qualsiasi disposizione di
una legge svizzera interna. N è si può qualificare altrimenti che di
equivoco l'addebito contenuto nella nota 19 marzo 1901 della Legazione
italiana che il Tribunale federale abbia voluto con ciò rivendicare il
diritto di statuire sulla efficacia della rogatorie da presentarsi dal
Giudice istruttore di Milano, prima di pronunciarsi sull'ammissibiljtà
dell'estradizione, attribuendosi per tal modo una competenza che non ha.
Golla decisione surriferita questa Corte non ha inteso, nè ha fatto altro
che di chiedere che gli fosse comunicato il tenore della rogatoria per
avere dei dati più precisi sul delitto imputato all' estradando.

D'altra parte è certo, nè fu contestato, che laddove un trattato
determini in modo Sicuro e tassativo i requisiti, dietro i quali gli
Stati contraenti si assumono l'obbligo di far luogo ad estradizione,
l'ammissibilita di una relativa domanda

debba essere esaminata secondo le norme del trattato e non

della legge federale (vedasi inessaggio del Consiglio federale sul
progetto della legge 22 gennaio 1892 nel Foglio uff. feci., ed. francese,
1890, III. pag. 193, nonchè i giudicati del Tribunale federale nei
vol. XVIII, pag. 193 e 498, XIX, pag. 128 e 137).

xxvu, il. i90i 6

82 A. Staatsrcchtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.

2. Riguardo alla competenza di questa Corte, è d'uopo ancora di osservare
che, come è già. stato dichiarato a piu riprese dal Tribunale federale,
ogni qualvolta lo stesso 'e chiamato in base all' art. 28 della Legge
srizzera 22 gennaio 1892 a statuire sopra l'ammissibilità di una domanda
di estradizione, deve esaminare d'ufficio se la domanda s1 giustifichi di
fronte al tenore del trattato o della legge e non elimitato nel proprio
giudizio alle eccezwni sollevatey dal i'estradando (ved. Racc. uff.,
vol. XVII, pag. 73, e XVIII, Pa? inazsiando ora al caso Jaffei, è chiaro
che il detenuto non può essere ammesso in questo. sede_ a far ralere la
prima delle sue obbiezioni, consistente nel dire che era affattotemeraria
l'accusa sollevata in suo odio di correita e complicità. nel reato di
Monza. È difatti un principio costantementeammesso dal Tribunale federale
che la questione della reita, o innocenza di un individuo, non possa
essere ventilatadavanti al giudice in materia di estradizione, ma Spettro
nicamente ai tribunali dello Stato competente per inquirire e giudicare
rcopra il delitto di cui l'individuo suddetto e imputage}. esaminare è
invece l'altra obbiezione sollevata. da &dei relativamente alla natura
politica dei delitti per quali e domandata l'estradizione. L'art. 3 del
trattato fra la Swzzera e l'Italia e molto esplicito a tale riguardo. Esso
suonaf Per crimini e delitti politici l'estradizione non rerra mai
accordata. L'individuo del quale seguisse l'estradrzwne per un' altra
infrazione alle leggi penali, non potra marin nessun case venir giudicato
per un crimine e delitto politico, com messo prima dell' estradizione,
nè per alcun fatto connesso a questo crimine o delitto. . ' _,

In applicazione del disposto tassativo dl questo articolo e il
caso di ritenere, col Procuratore generale della Confederazione, che
l'estradizione di Jaffei non puo essere accordata pel titolo di correità
0 complicità nel delitto di attentatocontro la persona del monarca,
previsto all artssllssl del Cod. pen. ital. sotto il titolo dei delitti
contro la Sicurezza delle--Anslieferungsvertrag mii Italien. N° 10. 83

Stato , e sotto il capitolo II dei delitti contro i poteri dello Stato ,
nè per l'altra accusa, mossa contro lo stesso, di congiura o provocazione
a commettere delitti contro la Sicurezza dello Stato, come agli art. 134 e
135 del Cod. pen. ital. E ciò per un doppio motivo. Prima perchè nè l'uno,
nè l'altro di questi delitti è previsto come motivo di estradizione
nel trattato fra la Svizzera e l'Italia. Poi, perchè gli stessi sono
indubbiamente di natura politica e quindi non passibili di estradizione,
in virtù del disposto dell'art. 3 del trattato. II loro carattere politico
e però di natura differente. Nel mentre i delitti accennati .agli art. 134
e 135 del Cod. cit. sono veri e propri delitti di Stato ed hanno quindi
un carattere assoluto di delitti politici, il regicidio, o l'attentato
contro la persona del Re, è un delitto compsilesso, di carattere politico
relativo, ossia un delitto che raccoglie in sè ad un tempo i criteri di un
reato politico e quelli di un reato comune. L'attentato contro la persona
del Be e nello stesso tempo un delitto di alto tradimento e un reato
contro la persona, che secondo le circostanze Speciali può rivestire il
carattere di omicidio semplice, o di omicidio qualificato. E difatti in
quest'nltimo senso, come omicidio premeditato a Stregna dell'art. 366,
lemma 2, del Cod. pen. ital., che le Autorità italiane qualificano
l'azione di Bresci cumulativamente alla figura descritta dall'art. 117,
percui la consegna di Jaffei Viene chiesta, oltre che per cooperazione
nel delitto di regicidio, anche per titolo di correità o di complicità
in un reato comune, nel delitto di omicidio premeditato. Ora, l'omicidio
premeditato si trova indicato come motivo di est-radizione nel trattato
fra la Svizzera e l'Italia ( art. 2, n° 1) e in forza della disposizione
finale dell'art. 2, l'estradizione deve essere accordata anche per ogni
sorta di complicità o compartecipazione alle infrazioni menzionate nei
numeri precedenti.

4. La questions che si solleva è quindi di sapere, se sia lecito di
privare il delitto di regicidio del suo carattere di reato politico e
di trattarlo come un semplice omicidio ordinario. È difatti evidente
che l'estradizione di Jaffei può essere

84 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertriige.

accordata solo in questo caso, non potendosi, come si è detto,
ammettere la domanda di estradizione pel titolo di regicidio. Ora,
il disposto dell'art. 3 del trattato fra la Svizzera e l'Italia venne
interpretato eo: professo dal Tribunale federale colla sua sentenza 11
settembre 1891 nella cause Malatesta (Racc. uff. vol. XVII, pag. 450
e seg.). L'art. 3 del trattato, osserva in quella sentenza questa
Corte, limita l'art. 2; l'estradizione deve rifiutarsi anche pei titoli
menzionati nell'art. 2, quando il delitto è un delitto poiitioo e non un
delitto comune. L'art. 3 non permette di far luogo all' estradizione non
solo pei reati di carattere politico assoluto, ma anche per quelli di
carattere politico relative, che implicano contemporaneamente i criteri
di un reato ordinario. Inoltre il Tribunale federale ha dichiarato
nel case Malateeta che un' associazione di persone avente per iscopo
di distruggere l'ordine sociale politico attuale, per sostituirlo con
un altro sistema politico economico, col sistema dell'anarchia, non
può riguardarsi come un' associazione di malfattori comuni, ma come
un'associazione avente un carattere politico, malgrado che lo scopo
dell' associazione non tenda solo a propaganda pacifica, ma anche alla
perpetrazione di delitti contre le persone e ia proprietà. Ciò nondimeno,
il Tribunale federale ha ammesso nel case Malatesta che l'associazione
aveva un carattere politico, imperocchè, esse aggiunge, non m' e c'è
più piceoto indizio che pessa far ritenere che l'assoorsi'az-ione abbia
avuto per Tempo di commettere dei deèittiss comand, non aventi nessuna
relazione, o 3050 una relazione eaga con imprese di carattere politico.

Di frente a questa giurisprudenza del Tribunale federale, ogni infrazione
di legge che si connette ad uno scopo politico, può costituire un reato
politico : l'omicidio, l'assassinio, il ratto, l'incendio, i delitti
di false, di concussione ecc. (vedasi Pfenninger, Della nozione del
delitto politico, nel suo rapporto alla riunione dei giuristi svizzeri
del 1880). Ii carattere di un fatto determinato si deve dedurre dalle
circostanze concomitanti-, ogni delitto si deve esaminare da sè e non può
annoverarsi già in antecedenza all'una o ali'aitra categoria (Messaggio
del Consiglio federale delAuslieserungsvertreg mit Italien. N° 10. 85

9 giugno 1890 sul progetto relativo alla legge sulle estradizioni,
ved. Foglio uff. del 1890, ed. freno., vol. III, pag. 193).

L'opinione manifestata dal Consiglio federale in questo sue messaggio, è
oramai prevalente in Isvizzera da una lunga serie di anni: in particolare
essa fu sempre accampata dalle Autorità srizzere riguardo alla questione
di sapere, se si dovesse o non dovesse accordare l'estradizione in
caso di regicidio. L'uccisione di un monarca e l'esempio più tipico
di un delitto compiesso, vale a dire di un delitto che racchiude in sè
i caratteri di un reato politico e di un reato comune. La Svizzera ha
però sempre dichiarato che non intendeva di rifiutare l'eetradizione
ogniîqualvolta si pretendesse che l'attentato contro la vita di un
principe fosse di natura politica, ma che si riservava in ogni Singolo
caso piena libertà di giudizio; ed è appunto per tale motivo che si
è costantemente rifiutata di ammettere nei propri trattati la cosi
detta clausola belgica (ved. messaggio del Consigiio federale 9 luglio
1869 sul trattato d'estradizione colla Francia, Foglio fed. 1869, III,
471, e in ispecie la nota molto caratteristica del Ministro svizzero a
Vienna al rappresentante del Governo serbo 28 maggio 1887, in occasione
delle trattativi pel trattato di estradizione stizzero-serbo, Foglio
fed, ed. franc, 1887, IV, 825; cosi del pari Sermonti, rapporto
nella riunione dei giuristi svizzeri del 1880, e Charles Seldon-,
L'extradition des crimineis politiques, pag. 12 e neg, pubblicazione
separate, o nella Revue générale du droit, 1882). La questione Si può
presentare indubitabilmente, e deve essere decisa nello stesso senso,
tanto quando la persona che si è resa colpevole dell'attentato contro la
vita di un sovrano è un anarchico, come quando è ascritta ad un altro
partito politico. Che anche un anarchico possa commettere un delitto
politico, è fuori di dubbio. Il Tribunaie federaie l'ha già riconosciuto
nella sun sentenza dei 1891 colla quale ha ammesso il carattere politico
di una associazione fondata a scopo di propaganda anarchica, ritenendo
che la stessa fosse un'impresa a tendenze politiche, e non costituita
con mira di commettere dei delitti comuni aventi nessuna reiazione,
o soio una relazione vaga con uno Scopo poiitico. Con.

88 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. lll. Abschnitt. Staatsvertràge.

sentenza 29 maggio 1900 la Corte penale federale ha poi assolto tre
individui che si dichiaravano anarchici, accusati del delitto previsto
all'art. 4 della Legge fed. 12 aprile 1894, colla motivazione che i
fatti messi a loro carico si qualificarono bensi come azioni contrarie al
diritto internazionale, ma non rivestivano il carattere del delitto di
anarchia, il cui criterio essenziale non è per cosi dire la violazione
di un diritto determinato, ma lo scopo manifesto di scuotere tutta
l'umana societa, servendosi della violazione di dati diritti solo come
mezzo per raggiungere questo scopo (ved. Racc. uil. delle sentenze del
Trib. fed. XXIV, parte I, pag. 227 e neg). Il carattere politico della
propaganda anarchica è riconosciuto con gciö nel modo più estensivo. Nè
può aversi dubbio sulla fondatezza della tesi accettata dal Tribunale
federale. Come allora, anche nel caso attuale devesi partire dal
principio: anche le dottrine e la propaganda anarchica si possono
Spiegare sopra un terreno puramente politico ed è a ragione che scrittori
competenti (Lommesch, Auslieferungspflicht und Asylrecht, pag. 302 e seg.,
e Rivier nella Commissione per la discussione del progetto relativo alla
legge sulle estradizioni) hanno biasimato la nozione di un cosi detto
reato sociale, privo di carattere politico.

Con questa opinione si accorda pienamente anche ciò che osserva il
Consiglio federale nel messaggio 9 giugno 1890 relativamente al progetto
della Legge federale sulle estradizioni, dove dice : l'efferata propaganda
col mezzo dei fatti lia gettato le spavento nelle nazioni civili;
la societa umana si vede minacciata da un pericolo comune; in questi
delitti a tendenze politico-sociali vi è un elemento estraneo finora alla
nozione del delitto politico; il delitto non e più l'ultima ratio di un
partito oppresso e ridotto agli estremi, ma un mezzo di combattimento allo
seopo di gettare lo spavento e il terrore nelle popolazioni. Le Autorità
svizzere politiche e giudiziarie professano dunque in sostanza la stessa
opinione, accettata dal Corpo legislativo della COnfederazione, dall'
Assemblea federale, colla legge 12 aprile 1894 destinata a cornpletare il
Codice penale federale sui delitti contro la pubblica Sicurezza, che vi
Siano cioe degli indiridui peiAuslieferungsvertrag mit Italien. N° "10. 87

quali la questione sociale non è un problema politico, ma sehe tendono
solo a terrorizzare le popolazioni allo scopo di condurre ad uno stato
sociale che essi stessi sono incapaci di definire in un senso pratico
e ragionevole. Fatti di tal genere non stanno in nessuna relazione,
anche 5010 la più vaga, con imprese politiche (sentenza del _Tribunale
federale XVIII, 456), nè a tali individui si può riconoscere il carattere
di delinquenti politici, degni del diritto di asilo. Le Autorità svizzere
si trovano in questo punto completamente all'unissono coll'opinione
pubblica del loro paese.

Ciò dato, rimane a vedere se il misfatto di Bresci, al sissquale si
pretende che abbia cooperato il Jaffei, si possa con.siderare come un
delitto politico a stregua delle considerazioni precedenti.

ss 5. La risposta non può essere che negativa. Da tutto ciò che hanno reso
palese i dibattimenti e che ha trapelato dalla stampa, il reato di Monza,
in qualunque sense SI consideri, ammesso anche colle Autorità italiane
che non sie, l'opera di un solo, è un fatto che non presents. nessuna
relazione, n'e quanto all'origine, nè quanto agli effetti, con un'impresa
politica, o con un moto o aspirazione sociale; nè prima, nè dopo il
misfatto di Bresci si e osservata un' azione politica: l'uccisioue del
monarca italiano fu un fatto avente in sè la :sua ragione di essere,
non un mezzo per raggiungere uno scopo politico o sociale. Gommettendola
l'autore era animato da una sola intenzione, l'intenzione di manifestare
colla maggiore ostentazione possibile che la persona del sovrano d'Italia
era a 8110 modo di vedere, un essere meritevole di Sterminio, per gettare
con ciò lo spavento nella popolazione. Dal lato politico una Simile azione
non ha maggior importanza di quella che potrebbe avere l'assassinio di un
funzionario pubblico alto locato, che si volesse giustificare col dire che
lo Stato ed i suoi funzionari rappresentano un organismo inutile e quindi
da sopprimere, o di un atto di rapina o di furto che si pretendesse di
scusare dicendo che l'autore, essendo contrario ai diritti di proprietà,
privata, non era obbligato di rispettarli neppure in quel caso Speciale.

Aggiungasi ancora che le qualita personali e la maniera

R A. Staatsrechtliche Entscheidung-enIII. Abschnitt. Staatsvertrèige.

di governare dell'ucciso Sovrano erano tali, che anche un avversario
politico il più irreconciliabile non poteva sentirsi: provocato ad
attentare controi suoi giorni.

Il reato di Bresci non è altro quindi che un delitto comune, non punto
diverso p. es. da quello commesso da Luccheni contro la vita dell'
imperatrice d'Austria.

A questo proposito ancora un'osservazione. Secondo la sentenza 29 agosto
1900 della Corte d'Assise di Milano, la condanna del Bresci è intervenuta
esclusivamente per titolodi regicidio, a sensi dell'art. 117 del Codice
pen. ital. Ora Siccome l'estradizione di Jaffei deve ritenersi esclusa,
in virtù del trattato, per ciò che riguarda tale delitto, nasse
l'ano malia nel caso che il prevenuto venga estradato per titolodi
complicità o di correità in omicidio premeditato, che il complice o
correo dovrà essere giudicato secondo norme diverse da quelle applicate
all'autore principale. Ma guests, Singolarità, per quanto possa avere
la sua importanza nel processo penaleche si può svolgere in seguito in
Italia, non può costituire un motivo sufficiente pello Stato richiesto
di rifiutare l'estradizione. Imperocchè la consegna di un delinquente
avviene, secondo un principio generale, senza nessun pregiudizio per la
sentenza di merito da emanarsi dai tribunali competenti. Nè dicasi che
le Autorità italiane coll' applicare ehe hanno fatto al reato di Bresci
il disposto dell'art. 117, hanno riconosciuto esse stesseil carattere
politico dell' azione principale e pregiudicato cosi la questione anche
pei complici ocorrei. Trattandosi di un fatto nel quale concorrono gli
estremi di due delitti distinti, il Tribunale italiano non poteva far a
meno, in virtù dell' art. 78 di quel Cod. pen., di applicare all'azione
di Bresci, come in qualunque altro caso di concorso ideale, ia pena
più grave. D'altronde è da csservarsi, che come la Svizzera non sarebbe
vincolata ad un giudizio dei tribunali italiani nel caso che gli stessi
avessero attribuito ad un delitto politico il carattere di delitto comune,
cosi esse si riserva, per l'applicazione dell' art. 3 del trattato, in
ogni e qualsiasi caso piena libertà di apprezzazione (ved. racc. delle
sentenze XVII, pag. 456). Se in luogo dell' entradizione di Jaffei fosse
stata domandata l'estradizione di Auslieferungsvertrag mit italien. N°
10. 89

Bresci, la stessa non avrebbesi potuto accordare pel titolo di regicidio,
ma solo pel titolo di omicidio premeditato previsto all'art. 366, n°
2, del God. pen. Ora la stessa soluzione deve prevalere anche peri
complici o correi, come che il Tribunale federale abbia da preoccuperei
del fatto se Sia già intervenuto giudizio sull' azione principale,
e se la sentenza relativamente ai complici o correi offra o meno delle
difficoltà pello Stato richiedente. La sentenza da emettersi in seguito
sulla colpabilita del prevenuto non riguarda, come si è già detto,
la questione di estradizione.

6. Ammesso cosi che l'estradizione di Jaffei è richiesta per un titolo
previsto nel trattato 22 luglio 1888 fra la Svizzera et l'Italia (
art. 2, n° 1 ed in fine), e che il delitto sul quale si fonda l'accusa di
complicità o correita sollevata in sue odio, non può ritenersi come un
delitto politico, rimane a vedere se concorrono anche gli altri estremi
previsti dal trattato perchè l'estradizione possa effettuerai. In
principio di questi considerandi fu già rilevato che il Tribunale
federale si deve occupare d'ufficio di tale questione, senza riguardo
alla circostanza che l'opposizione di Jaffei si fonda esclusivamente
sul carattere politico del reato commesso da Bresci. Ora il solo quesito
che si possa qui sollevare è quello di sapere se il mandato di cattura,
o i mandati di cattura prodotti in appoggio alla domanda di estradizione
della Legazione d'ltalia, corrispondano alle esigenze dell'art. 9
del trattato indicando la natura e la gravità. des faits poursuivis.
Che il trattato svizzero-italiano non esiga come altri trattati che:
i fam, incriminati si debba-no prec-imm weit-Jsmente o che si debba
menzionare la aiuta in cui è cocemu'o il reato o il lie Oga ed c'è
tempo del delitto, non ha nessuna importanza. Siccome il trattato coll'
Italia pressuppone nello stesso modo per es. che quello colla Francia,
che l'individuo richiesto si sia rifugiato su territorio evizzero dopo
che commise il delitto, e di conseguenza che il delitto non sie avvenuto
un territorio svizzero (art. 1-4), e Siccome anche il trattato coll'
Italia esclude l'estradizione nel caso che la pena, e l'azione penale, sie
prescritta secondo le ieggi dello Stato dove è rifugiato il delinquente
(art. 4), si com-

80 A. Staatsrechtlicbe Entscheidungen. ILL. Abschnitt. Slaatsvertrîige.

prende da sè, nè faceva bisogno di accennarlo, che la domanda di
estradizione deve indicare il luogo ed il tempo in cui fu commesse
il delitto. Ora è bensi da concedersi che nel caso concreto non è
stato adempiuto nel modo che sarebbe stato da desiderare al requisito
suesposto, per cio che concerne i fatti imputati al Jaffei nei mandati
di cattura 1° novembre e 19 dicembre 1900; tuttavia l'irregolaritàche
ne risulta non è tale che si possa perciò rifiutare l'estradizione. Il
delitto imputato al Jaii'ei di istigazione, favoreggiamento, cooperazione
ecc. e difatti un delitto di natura accessoria, che non può sussistere
da sè, ma costituisce un reato solo in relazione colla colpa di un altro
(ved. Hugo Meyer, Trattato di diritto penale, pag. 273 e seg.). Ora è
chiaro, e si Spiega dalla natura stessa della cosa, che per semplici
atti di complicità non si possono richiedere e, nella maggior parte dei
casi, non si possono fornire delle indicazioni cosi circostanziate come
a riguardo del delitto principale. Se le circostanze di tempo e di luogo
sa ranno accertate a riguardo di quest' ultimo, nella maggior parte dei
casi, lo saranno anche per le forme di delitto accessorie. Tuttavia non
è esciusa la possibilità che l'istigazione a commettere un delitto, o
gli altri fatti del complice, non si Siano esternati e non Siano giunti
a perfezione sul territorio dello Stato nel quale è avvenuto il delitto
principale. In un Simile caso, e secondo i

principi prevalenti nella Confederazione e nei Cantoni stille ,

applicabilità delle leggi penali, la Svizzera deve eventualmente
rivendicare per sè l'esercizio della giurisdizione penale; e sarebbe
contrario ad ogni regola di diritto, se velesse accordare l'estradizione
per delitti cemmessi sul proprio terri-

torio (ved. Bar, Lehrbuch des internazionale?; Privatund

Strafrechies, 1892, pag. 239 e sog., e in ispecie Blumer-Morel,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, vol. III, pag. 552). È perciò
necessario anche nel caso concreto di fare una riserva a tale
proposito. Nel rimanente i mandati di cattura 1° novembre e 19 dicembre
1900 indicano abbastanza chiaramente i criteri del delitto di complicità,
quali sono previsti agli art. 63 e seg. del Cod. pen. ital., 59 e
sog. del Codice penale di Neuchatel, Cantone di rifugio di Jaflei,
e 18 e seg.Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 10. 91

del Cod. pen. fed, nè vi ha dubbio che se la prova di questi fatti può
essere raggiunta a carico dell' estradando, lo stesse è passibile di
pena tanto secondo le leggi italiane che secondo le leggi svizzere. La
questione di sapere se le Autorità. italiane Siano autorizzate ad invocare
la lettera scritta & Bresci da Jaffei il 18 settembre 1900, per pr0vare la
costui complicità, e una questione di prova che non riguarda nè la causa,
nè il giudice d'estradizione, ma solo i tribunali italiani che devono
inquirire e statuire sul merito. Al contrario del trattato fra la Svizzera
e l'Inghilterra del 26 novembre 1880, il trattato svizzero-italiano non
prevede da parte dello Stato richieste nessun esame dei mezzi di prova
destinati ad accertare il delitto pel quale è richiesta l'estradizione
di un delinquente.

Per questi motivi,

il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di estradizione del R. Governo italiano non è ammessa:

a) per l'accusa di correità o complicità nel delitto di attentato contro
la persona del monarca italiano (art. 117 del Cod. pen. ital.).

b) per l'accusa di congiura e di pubblica provocazione a commettere
delitti contro la Sicurezza dello Stato italiano {art. 134 e 135 del
Cod. cit.).

2. L'estradizione è accordata invece, a sensi degli art. 364, 366,
n° 2, del Cod. pen. ital., pell' imputazione di correita e complicità
nell'omicidio commesso da Bresci in Monza il 29 luglio 1900, colla riserva
di cui al considerando precedente riguardo al luogo in cui sono avvenutii
fatti del correo.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 27 I 72
Date : 30. Januar 1901
Published : 31. Dezember 1902
Source : Bundesgericht
Status : 27 I 72
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 72 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Staatsverträge. Im Gegensatz


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