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determinare quale Specie di esecuzione si debba applicare È dunque
infondata l'affermazione del ricorrente che ciascun. creditore sia libero
di procedere nel modo che più gli aggrade. La procedura da seguirsi
è fissata dall'ufficiale eeecutore in conformità di legge, e questa
all'art. 39 stabilisce che quando il debitore 'e inscritto nel registro
di commercio in una delle qualità sottoindicate (fra le quali quella
occupata nel caso concreto dal debitore Antonini), l'esecuzione debba
essere proseguita in via di fallimento, senza fare nessnna distinzione
a riguardo della natura del debito, tantose si tratta di un debito
personale che di un debito socialeÈ chiaro del resto che solo in tal
modo si poteva raggiungere quella parità di trattamento voluta dalla
legge in favore delle persone che vantano dei crediti verso uno dei
debitori indicati all'art. 39. Imperocche se fosse lecito al creditore,
oall'nificiale esecntore, di procedere a loro beneplacito-, in via
di pegno o in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile ai terzi,
che vantano essi pure dei crediti, di salvaguardare i loro diritti di
fronte al primo creditore procedente, sia per la difficoltà di aver
conoscenza delle esecnzioni incoate, eia perchè Spesse Volte, il loro
titolo di credito non essendo 'ancora liquido, sarebbe loro impossibile
di proseguire eventualmente l'esecuzione.

3° Il pignoramento eseguito di fronte al debitore non era dunque
regolare. E tale irregolarità era tale, staut-e il teste categorico
dell'art. 39, che l'autorità di vigilanza avrebbe potuto intervenire anche
d'ufficio, senza attendere reclami.. Ciò poste, non è il Case di esaminare
se il ricorso sia stato inoltrato in tempo utile o meno, e sei ricorrenti
erano 0 meno autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione del pignoramento
in favore della Banca Credito Ticineee si impone da sè, indipen-

dentemente dalla questione di sapere se i termini prescrittisssi

dalla legge Siano stati osservati (ved. fra altro Arch. Il, 17)Per questi
motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: ll ricorSO della
Banca Credito Ticinese è respinto.und Kankurskammer. N° 107. 527

107. Sentenza (23128 ottobre 1899 nella causa Donati Zanetti.

Applicabilità dell'art. 109 0 dell'art. 10? L. E. e F. ?

1° La ricorrente è figlia della Signora Marianna ZanettiRegli, impetîta
dai fratelli Berta, in Giubiasco, e dalla Banca popolare di Bellinzona in
pagamento di una somma complesSiva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898
essendo stati pignorati alla debitrice, nella sua abitazione & Bironico
diversi beni mobili ed immobili, gli stessi vennero rivendicati dalla
ricorrente come sua proprietà. Ma tale pretesa non venne riconosciuta
dai creditori, percui l'Ufficio di Esecuzione e Fallimenti fissava alla
rivendicante un termine di 10 giorni per far valere le sue razioni
in giudizio (art. 107 della legge E. e F.). La ricorrente ricorse
contro questo provvedimento dell'ufficio all'autorità di vigilanza,
adducendo: che in virtù di un atto notarile 3 settembre 1898 era divenuta
proprietaria di tutta la sostanza stabile, semovente e mobile della
Signora Regli-Zanetti; che essa era nel pieno e completo godimento delle
cose acquisite; che dimorava a Bironico ed esercitava tutti i diritti e
le ragioni di proprietaria e padrona; che di consegnenza non toccava a
lei, ma bensi ai creditori precedenti di farsi attori, in applicazione
di quanto dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 della legge E. e F. A
prova di queste asserzioni la ricorrente produceva l'atto notarile 3
settembre 1898, nel quale è detto che la vedova Regli-Zanetti, trovandosi
in età avanzata e in condizioni da non poter più continuare la gestione
della propria sostanza, vende e cede coèt'immesiriiata traséazioae di
possesso e proprietà di diritto e di fatto alla propria figlia Carmela
Zanetti, moglie del Signor Gius. Donati, tutta la propria sostanza
mobile, semovente e stabile (meno alcuni Nri di mappa) contro l'obbligo
dell'acquirente di assumersi il pagamento delle ipoteche gravitanti
sopra la sostanza medesima, ascendenti all'incirca al prezzo reperibile
dei beni ceduti.

2° Malgrado tale documento, le istanze cantonali di vigi-

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lanza, inferiore e superiore, respinsero il ricorso, partendo dal punto
di vista che per l'applicazione dell'art. 10'?r o 109 della legge E. e
F. era di importanza capitale non la proprietà, ma il possesso effettivo
degli oggetti pignorati e che questo possesso, da quanto rilevavasi
degli atti, doveva ritenersi in favore della debitrice.

L'autorità. superiore di vigilanza aggiunge a questa motivazione quantc
segue: un' atto di vendita, fatto in forma pubblica, può comprendere
tutte le ciausole le più espliciti circa la trasmissioue del possesso
a favore del compratore, senza che perciò la cosa venduta Sia paesata
nell'effettivo e materiale possesso dell'acquirente. E la semplice
materiale detenzione quella che sta a base degli art. 106-109 della legge
E. e F., e non già il diritto al possesso della cosa da rivendicare; e
detta norma vale tanto pei mobili come per gli stabili, come è stato a più
riprese giudicato al Tribunale federale. La trasmissione della proprietà
e del possesso al mezzo di documento pubblico non basta quindi per
l'applicabilità. dell'art. 109. Il rivendicante deve provare l'effettivo
godimento, la possibilità di immediata e materiale disposizione, ciò
che non poteva farsi nel caso concreto gli enti staggiti esseudo stati
pignorati nelle mani della debitrice, e ciò che non fu nemmeno allegato
dalla ricorrente.

3° E contro questa decisione, in data del 14 luglio 1899, che la
Signora DonattZanetti ricorre al Tribunale federale. Essa Spiega
anzitutto che la vendita 3 settembre 1898 venne fatta pel motivo
che avendo la Signora Regli-Zanetti dilapidato in gran parte la sua
sostanza, era assolutamente necessario di porre un ripiego alla sua
amministrazione. Ora invece di farla interdire, per sentimento filiale
si escogitò di ricorrere alla cessione in atti, per dare alla figlia il
mezzo di liquidare la posizione. In virtù di questo atto la ricorrente
ha ottenuto anche l'immissione nel possesso effettivo degli stabili
oppignorati. Asserendo il contrario l'Autorità superiore di vigilanza
ha urtato contro il disposto dell'art. 709 del Codice civile ticinese,
il quale dispone che l'immissione in possesso degli stabili ha luogo
dal momento del con-und Konkurskammer. N° 107. 529

tratto ed ha violato il principio di procedura ticinese, secondo il
quale le dichiarazioni contenute in un atto pubblico, e qmndi in un
atto notarile, fanno fede sine ad inscrizione per falso ed a prova in
contrario. Che la ricorrente non abbia allegato di avere il possesso
materiale degli stabili in questione, e cosa affatto contraria alla
verità. Coll'istrurnento 3 settembre 1898 si e ossequiato anche ai
disposti dell'art. 199 e 200 del 00. per ciò che riguarda i mobili. Del
resto chi abita una casa, è ritenuto di avere anche il godimento dei
mobili ivi contenuti. La debitrice non ha oontestato la rivendicazione
della ricorrente; essenon ha contestato che la propria figlia, quale
cessionaria, era in possesso delle cose staggite. Ora se la debitrice
ammette di non essere in possesso degli oggetti pignorati, come è
possibile di applicare l'art. 107? Nella peggiore delle ipotesi,
coabitando la ricorrente colla madre, esse avrebbe in ogni caso la
condetenzione e ciò basterebbe per far decidere la controversia in sue
favore. La ricorrente domanda perciò l'annullazione della. sentenza
dell'Autorità, superiore di vigilanza e che il Tribunale federale abbia
a dichiarare applicabile l'art. 109, non l'art. 107 della legge E. e F. '

4° Rispondendo i creditori, Fratelli Berta, obbiettano in primo luogo
che il Tribunale federale non è competente per occuparsi del ricorso,
trattandosi di una questione di possesso e quindi di una semplice
questione di fatto; subordinatamente che i beni oppignorati si trovavano
in possesso della debitrice e non della ricorrente, e che per confessione
stessa della ricorrente l'istrumeuto 3 settembre 1898 non è altro che
'un atto stipulato in frode dei creditori.

"In (ii-Tüte :

1° E a ragione che l'istanza cantonale dichiara che per l'applicazione
dell'art. 109 0 dell'art. 107 della legge E. e F. tutto dipende dal
vedere chi Sia effettivamente il detentore degli oggetti pignorati. Se
è il debitore che ne ha il possesso, e l'art. 107 che deve applicarsi,
indipendentementc dal fatto se il possesso sie esercitato per conto suo o
per conto di un altro. La questione di sapere per conto ed in nome di chi

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lo stesso venga esercitato, può sollevarsi solo nel case in cui i beni
staggiti non si trovassero in mano del debitore, ma vi fossero dubbi
che quest'ultimo ne abbia tuttavia la detenzione per l'intermezzo di un
terzo. Se ciò fosse realmente, si dovrebbe anche in tal case procedere
secondo l'art. 107.

2° L'istanza cantonale ha dunque giudicato rettamente dichiarando che un
semplice contratto di vendita, stipulante il trapasso immediato in favore
del compratore della proprietà e del possesso, non basta per costitnire
la detenzione effettiva di cui agli art. 106 e seguenti della legge
federale, ma che è necessario inoltre la consegna e l'occupazione degli
enti acquisiti. Giò risulta chiaramente dal rifiesso che le nozione del
possesso, in quanto essa determina la posizione delle parti di attore
o di convenuto nell'azione di rivendicazione, è una nozione di diritto
federale, affatto indipendente dai disposti del diritto cantonale, in
forza dei quali il possesso di uno stabile può essere ottenuto anche
solo mediante contratto.

3° Ciò poste, il litigio si riduce ad una semplice questions di fatto,
ossia alla questione di sapere se la madre della ricorrente abbia
realmente la detenzione degli oggetti pignorati. Ora non risulta
che ammettendo tale possesso l'istanza cantonale abbia giudicato in
opposizione agli atti. Il rimprovero che le muove la ricorrente di aver
ritenuto che il possesso effettivo non sia mai state da lei rivendicato,
nel mentre essa ha sempre sostenuto di avere il godimento degli enti
pignorati, si Spiega pel fatto che tale pretesa fn sempre sollevata
unicamente in relazione agli effetti dell'atto di compera, ma mai
come conseguenza di una occupazione effettiva avvenuta da parte della
compratrice. In tal senso si deve interpretare anche l'osservazione
contenuta nel ricorso al Tribunale federale, secondo la quale la
ricorrente, nell'ipotesi più sfavorevole, 'coabiterebbe colla debitrice
ed avrebbe quindi il compossesso degli enti in questione. In ogni caso,
non sarebbe niente affatto provato che la ricorrente abiti presse la
di lei madre a Bironico e non col proprio marito, come è da presnmersi
naturalmente. L'indirizzound Konkurskammer. N° 108. 531

che figura sopra alcune lettere prodotte in atti e anzi adatto ...a
far ritenere il contrario. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione
e Fallimento pronuncia: ,Il ricorso è respinto.

108. Entscheid vom T. November 1899 in Sachen Betreibungsund Konkursamt
Solothnrn-Lebern und Konsorten.

'TVee'òer-gutsansprache; Rückzug derselben; Pfändung durch Gläubiger
der Ehefrau; Bestree'éung; Vorgehen nach. Art. 106 ff. Beam Ges.

I. Jm Konkurse des Euseb Obrecht, Fabrikanten in Grenchen, machte
die Ehefrau des Gemeinschuldners, Amalie geb. Kessler, seine
Weibergutsansprache von 85,436 Fr. 30 (été. geltend. Die Ansprecherin
wurde im Kollokativnsplan für die privilegierte

Hälfte dieses Betrage-Z in Klasse IV angewiesen. Gegen diese

Kollokation hatten G. Kreniel & Eie. und sieben andere Gläubiger des
Obrecht rechtzeitig Klage erhoben, mit den Begehren,

es sei die Forderung der Frau Obrecht als nichtbeftehend und

ungültig zu erklären Und aus dem Kollokationsplan auszuweisen, und
es sei die frei werdende Summe den Kkägern zuzusprechen, soweit zur
Deckung ihrer Forderungen erforderlich. Diesen Rechtsbegehren hat sich
Frau Obrecht am 18. Juli 1899 unterzogen. Am 20. Juli erwirkten zwei
Gläubiger derselben, Henzi & Rulli) und Solothurner Hülsskasse, auf ihre
Weibergutsansprache im Konkurse ihres Ehemanns Arrest, an dessen Stelle
später nach angehobener Betreibung definitive Psändung trat. Auf der
Pfändungsurkunde wurde bemerkt, dass aus die Frauengutssorderung

die acht Gläubiger, die dieselbe im Konkurse des Ehemanns Obrecht

angefochten batteri, Anspruch erheben; es wurde den pfändenden Gläubigern
eine zehntägige Frist zur Bestreitung dieser Ansprüche ge-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 25 I 527
Data : 01. ottobre 1899
Pubblicato : 31. dicembre 1899
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 25 I 527
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 526 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- determinare quale Specie di esecuzione


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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