512 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

vedere se i minorenni Lavizzari sono in possesso degli immobili sulla
cui proprietà verte il litigio.

3. Ora per ciò che concerne questo punto è ormai fuori di dubbio che i
minorenni Larizzari sono rimasti in possesso degli immobili litigiosi
sin dalla morte del loro nonno Ginseppe, succedendo al loro padre,
comproprietario e compossessore con Giuseppe Lavizzari. Il loro possesso
è ammesso del resto anche dal ricorrente pella porzione di 1/8 e questa
circostanza basterebbe già per sè sole. per assegnare ai minorenni
Lavizzari la parte di convenuti. E constatato inoltre che il loro padre,
succedendo alla loro ava, è stato in possesso degli immobili ad esclusione
delle sorelle Lavizzari. Del resto non importa pel presente ricorso di
ricercare se i minorenni Lavizzari hanno la proprietà di 459 @ soltanto
di 4/8 dei detti stabili, tale questione dovendo essere risolta soltanto
colla procedura ordinaria. L'autorità ticinese di vigilanza ha avuto
dunque ragione di decidere la questione di possesso in senso favorevole
ai minorenni.

4. Quanto all' asserzione che non si possa far caso del catasto invocato
dall' ufficio ricorrente, essevenne fondata dall' autorità cantonale
di vigilanza su considerazioni di usi cantonali e sopra determinate
circostanze di fatto senza che il ricorrente abbia potuto provare in
modo qualsiasi che la tesi da lui impugnata sià contraria agli atti
o arbitraria. L'antorità federale di vigilanza deve dunque ammettere
come giuste senza ulteriore esame le conclusioni alle quali è arrivata
l'istanza cantonale.

5. E a torto altresi che il ricorrente invoca l'art. 229, alinea 2,
legge E. e F. Trattasi in fatti di un dispositivo che si riferisce ad una
misura provisionale da prendere dall' amministrazione del fallimento in
favore del fallito ; ora una misura di tal genere non può applicarsi al
caso concreto, i minorenni Lavizzari non essendo falliti e gli immobili
litigiosi non potendo essere considerati come un soccorso loro assegnata.

6. La sola questione che rimarrebbe a discutere è quella di sapere se
i minorenni Lavizzari sono realmenteund Konkurskammer. N° 102. 513

decaduti dal loro diritto di promuovere azione. L'obbligo di agire
incombendo però in base di quanto fu detto di sopra all' amministrazione
del fallimento e non ai minorenni Lavizzari, quest' ultima questione è
oramai sen-Ja oggetto, oltre all' essere improponibile nella presente
vertenza dove si tratta unicamente di possesso.

Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respindo.

102. Sente-nza del 6 agosto 4898, nella cama. Bemonda.

Luogo d'esecuzione contro un debitore domiciliato all'estero ; art. 50
L. F. e E.

I. Celestino Remonda è domiciliato nella Repubblica Argentina.

In data 1° gennaio 1897, Giacomo Remondafece pubblicare nel Foglio
official-e del cantone Ticino un atto diffidatorio del tenore seguente :.

II sottoscritto Remonda Giacomo iu Giuseppe, dimorante

a Carignano (Provincia di Torino) e che elegge domicilio in Mosogno presso
il di lui fratello Remonda Giuseppe, procuratore generale del Sig. Remonda
Gelestino fu Pietro, da Mosogno, ora assente nell'America del Sud, e
cosi Specialmente incaricato dallo stesso, fa noto alle Autorità ed al
pubblico che egli è il solo rappresentante del Zuddetto Remonda Gelestino,
e ehe nè prima, ne ora vi ha altra persone che sia Stata autorizzata a
rappresentarlo. Quindi ogni atto, contratto, obbligazione o conto qual
siasi ecc. non sarà valido nè riconosciuto se non sarà autoriz zato o
stipulato dal sottoscritto ovvero dallo stesso assente Remonda Celestino.

Carignano, 1° gennaio 1897. In Fede:

Remonda Giacomo fu Gius.

VUVVUVU

514 Entscheidungen dcr Schuldbetreibungs-

II. Nel gennaio 1898, la moglie di Celestino Remonda, di nome Faustina,
azionò il marito citando il costui rappresentante Giacomo Remonde avanti
il Tribunale di Locarno, onde ottenere il pagamento:

1° di 9400 fr. per altrettanti che la madre spese per mantemimento,
cura, educazione, ecc., del figlio Amilcare;

2° di 3600 fr. come sussidio maritale per alimenti in favore dell'attrice
dal 1887 al 1897;

3° di 1200 fr. come pensione alimentaria annuaria e per l'educazione ed
istruzione del figlio;

4° di 552 fr. 50 come pensione annuale alimentaria per la moglie.

Con decreto provvigionale 29 marzo 1898 il Tribunale di Locarno accordò
all'istante una pensione di 1000 fr. all'anno ed a sua richiesta l'ufficio
esecuzione di Locarno notificò in data 25 aprile 1898 a Remonda Celestino
di Mosogno, rappresentato da Remonda Giacomo, con domi cilio presso
Remonda Giuseppe, Moscgno, un precetto esecutivo (esecnzione N° 6501)
per 500 fr. coll'interesse legale del 5 0/a quali pensione alimentare
del primo semestre.

HI. Contro tale precetto Giacomo Remonda ricorse all'Autorità. di
vigilanza chiedendo: 1° che il precetto suddetto fosse annullato, perchè
emanante da un'ufflcio di esecuzione incompetente, non essendo quello
del domicilio dell'escusso; 2° subordinatamente, dato che si ritenesse
quale domicilio di esecuzione quello del sottoscritto reppresentante
dell'escusso, che fosse annullato il precetto perchè non intimato al
vero rappresentante del debitore, Giuseppe Remonda.

Nella sua risposta all'autorità inferiore di vigilanza Faustina Remonda
domandò che il ricorso fasse respinto, basandosi segnatamente sulle
allegazioni seguenti: La introduzione della canna davanti il Tribunale di
Locarno è Stata accettata dal rappresentante del convenuto e resta cosi
acquisito che ii domicilio del convenuto e Mosogno. Il decreto 29 marzo
1898 del Tribunale nel quale è affermatound Konkurskammer. N° 102. 515

che il convenuto Gelestîno Remonda e legalmente domiciliato a Mosogno,
pendente lite, è un atto di causa e stanno adunque le posizioni stabilite
colla cause stessa a riguardo del domicilio e della rappresentanza delle
parti, anche in ciò che concerne la esecuzione del detto giudicato. Quanto
alla procura di cui è investito Giacomo Remonda e delle più ampie e
comprende le più estese facolta Speciali. E da osservarsi in oltre che
trattasi della esecuzione di un decreto provvisionale per la quale,
giusta la natura stessa della cause, devesi poter azionare qualsiasi
persona secondo la posizione emergente dalla causa principale a riguardo
del domicilio e della rappresentanza. E perciò che il ricorso venne
respinto da ambedue le istanze cantonali.

IV. Contro tale decisione dell' Autorità superiore di vigilanza Giacomo
Remonda ricorre al Tribunale federale riconfermandosi nelle domande
presentate davanti le istanze cantonali ed allegando : Se ste il fatto
che Faustina Remonda convenne in giudizio a Locarno il di lei marito
intimando il proprio libello al di lui rappesentante Giacomo Remonda,
ste altresi che il rappresentante del convenuto non ha rinunciato
all'eccezione d'incompetenza per ragione di domicilio. Questa eccezione
sarà sollevata dopo ultimata la causa relativa alla cauzione e prima
di entrare nel merito. Non si può dunque sostenere che, col fatto di
stare in giudizio Gelestino Remonda abbia rinunciato al diritto d'essere
escusso al suo domicilio in America. Non ha neppure rinunciato a questo
diritto col sciegliere uu rappresentante nella persone del sig. Giacomo
Remonda. La nomina di questo rappresentante e la relativa pubblicazione
nel Fogéio Officiel-le furono fatte allo scopo di regolare le vertenze
concernenti l'eredità del fu Carlo Antonio Remonda, morto a Carignano
nel 1895. Non si può confondere tale delegazione di rappresentante e il
donnc 1lio da questi scelto a tale scopo col domicilio Speciale eletto
per l'adempimento di una data e Specifica obbligazione (art. 50, al. 2,
legge federale Esec. e Pal.). Non si tratta nemmeno di obbligazione
assunta a conto d'una azienda nella SVizzera, ma di pretesa per alimenti.

516 Entscheidungen der Schuldhetkelbuugs--

V, _ Il ricorso fu comunicato dal Tribunale federale all'Autorità
superiore di vigilanza del Cantone Ticino ed a Faustan Remonda. Le stesse
si riconfermarono nelle considei-azioni e conclusioni prese davanti le
istanze cantonali.

In diritto :

1. In altri precedenti giudizi il Tribunale federale ha gia dichiarato che
la legge federale sulla esecuzione intende di regolare in modo completo
il luogo dell'esecuzione, che un debitore pel quale non esiste un luogo
legale d'esecuzione non può essere escusso in Isvizzera e che contro
debitori domiciliati all'estero il legislatore ha voluto autorizzare
una esecuzione in Isvizzera solo nei casi limitativamente indicati
dalla legge federale (decisione del 8 giugno 1897 nella causa Pittet:
Bec. o/Î. XXIII, p. 970).

La questions a risolvere nel case attuale è di conseguenza quella di
sapere se il debitore Celestino Remonda, il quale è domiciliato in
America, è o meno in uno dei casi nei quali la legge federale sulle
esecuzioni permette un debitore domiciliato all'estero possa essere
escusso in Isvizzera.

2. L'autorità. superiore di Vigilanza del cantone Ticino ha respinto il
ricorso di Celestino Bemonda fondandosi in termini generali sull'art. 50
della legge federale Esec. e Fall.

Ora nè il primo, nè il secondo lemma dell'art. 50 indicano un luogo dove
Gelestino Remonda possa essere escusso in Isvizzera.

Il primo lemma dell'art. 50 non potrebbe essere invocato nel case
presente, giacchè non è stato nè provato, nè allegato che Celestina
Remonda abbia un'azienda in Isvizzera, e tanto meno è state affermato
che l'obbligazione che forma la base della presente esecuzione Sia
un'obbligazione assunta a conto di una tale azienda.

Il secondo lemma dell' art. 50 non è neppur esso applicabile. Di fatti
non è stato stabilito che Celestino Bemonda abbia scelto un domicilio
Speciale in Isvizzera per l'adempimento dell'obbligazione della quale
Faustina Remonda ha chiesto il pagamento col precetto esecutivo 25
aprilef1895. Per sostenere il contrario l'autorità ticinese di vigilanza
sembraund Konkurskammer. N° 102. 517

voglia appoggiarsi essenzialmente sulla pubblicazione fatta nel Foglio
ufficiale da Giacomo Remonda quale procuratore generale di Celestino
Remonda, pubblicazione nella quale 1l detto procuratore eleggeva
domicilio a Mosogno. Ma non è state dimostrato in modo sufficiente
che questa procura e questa elezione di domicilio abbiano dl mira
l'obbligazione della quale F austina Remonda chiede ora il pagamento
in via d'esecnzione. Quanto al fatto, allegato da Faustina Remonda,
che Giacomo Remonda abbia accettato la introduzione della causa
davanti il Tribunale di Locarno, questo fatto, se fosse anche provato,
non potrebbe essere pareggiato ad un'elezione di domicilio Speciale a
termini dell'art. 50. Quale autorità federale di vigilanza, il Consiglio
federale ha statuito che, se un forestiero elegge domicilio in Isvizzera
per intentarvi un processo, questo fatto non autorizza ad intentare in suo
odio un esecuzione al luogo del detto domicilio per ottenere il pagamento
delle spese messe a sue carico dalla sentenza principale (decisione del
Consiglio federale del 8 maggio 1894 nella cause. Lallemand: Arch. de
la pourmzte III, 80). Questo modo di vedere deve accettarsi anche nel
case attuale, tanto più che l'elezione di domicilio fatta dal debitore
Remonda non sta in relazione coll'esecuzione promossa in suo odio come
l'elezione di domicilio e l'esecuzione di cui si è detto più sopra. Del
reato non è stabilito in nessun modo che, come l'allega Faustina Remonda,
Giacomo Remonda abbia accettato il libello di cause davanti al Tribunale
di Locarno. Il giudice non essendo ancora entrato nel merito del processo,
non è lecito di affermare che Giacomo Remonda abbia rinunciato in modo
definitivo a far valere l'eccezione che dice di voler sollevare. . _

Èdunqne a torto che l'autorità, cantonale di Vigilanza ha invocato
l'art. 50 per respingere il ricorso di Giacomo Remonda. _

3. Un'esecuzione a Mosogno non potrebbe ammettersr neppure a termini
dell'art. 47 della legge Esec. e Fall., pel fatto cioè che Giacomo
Remonda, il quale ha eletto domicilio a Mosogno, sarebbe il rappresentante
legale del debitore. Il

518 Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

rappresentante legale previsto all'art. 47 è la persona chiamata in virtù
della legge ad agire in nome e luogo d'una persona privata della capacità
civile (decisione del Gonsiglio federale del 24 dicembre 1892 nella causa
Frissiani: Arch. de la. poursussite II, 2). Ora non è stato asserito
negli atti che Celestino Remonda si trovi in una Simile posizione.

Non essendo poi stato eseguito nessun sequestro, è esclusa anche la
possibilità che si possa eonsiderare Mosogno come il luogo d'esecuzione
in virtù dell'art. 52 della legge esecuzione e fallimenti.

4. Dalle considerazioni di cui sopro risulta che il debitore Remonda
non trovasi in nessuno dei casi previsti dalla legge federale Esec. e
Fall. perchè un debitore domiciliato all'estero possa essere escusso
in Isvizzera.

Per questi motivi,

la Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia:

Il ricorso è dichiarato fondato, e la decisione 18 giugno 1898
dell'Autorità, superiore di vigilanza del cantone Ticino e il precetto
esecutivo N° 6501 notificato in data 25 aprile 1898 dall'Ufficio di
esecuzione di Locarno sono annullati.

103. Arrét dans la cause Depuis et Deschamps.

Décisions de l'assemblée des créanciers; droit de recours; art. 239 LP. ;
art. 19 eod. ; competence de la Chambre des poursuites.

I. La première assemblée des créanciers de la faillite de Georges
Breuer pere, maître d'hotel à, Montreux, eut lieu le 28 mai 1898. Sur
la proposition de l'agent d'affaires Dupuis, mandataire d'un certain
nombre de créanciers, l'assemblée charges-i I'office et la commission
de surveillance d'exiger de Georges Breuer fils qu'il donnàt suite à
une promesse de vente pas-see avec le failli le le octobre 1897.und
Konkurskammer. N° 103. 519

II. La Banque cantonale vaudoise, la société en liquidation des hoirs
Dubochet fils et E. Tissot, tous créanciers de la faillite Breuer,
demandèrent a l'antorité de surveillance du district de Vevey d'annuler
la décision prise par l'assemblée et leur recours fut admis.

III. Les agents d'affaires Dupuis et Deschamps conclurent devant
l'autorité supérieure de surveillance au maiutien dela dite décision. Les
autorités de surveillance, disaientils, ne doivent reformer la décision
des créanciers que si des motifs graves leur sont apportés par les
recourants. Dans le dente, la décision des créanciers doit etre maintenue,
car la majorité des créanciers est la première intéressée à prendre une
décision pratique et utile. Il y avait urgence à prendre une décision
sur la promesse de vente précitée. Cette promesse est au demenrant le
seul acte certain sur lequel les créanciers du failli pouvaient s'appuyer.

L'autorité supérieure de surveillance écarta la plainte en se fondant
snr les considérants ci après résumés : L'art. 238 LP. place dans les
attributions de la première assemblée des créanciers les résolutions
d'urgence, en particulier celles concernant la continuation de l'industrie
et du commerce du failli, les proces pendants et les veutes de gre à
gré. L'assemblée du 28 mai était competente pour décider, sous réserve du
droit de recours de tout créancier (art. 239 LP.), de la vente de gre à
gre des immeubles dépendant de la masse. La décision intervenne ayant été
l'objet d'un recours, il y alien. de voir si elle rev/était réellement
un caractère d'urgence, c'est-à-dire si elle était dans l'intérèt des
creanciers de la masse. Or tandis que la promesse de vente passée avec
le fils Breuer se trouve stipulée a un prix d'environ 640 000 fr., il
existe, (le la part d'un amateur solvable, Louis Emery, une offre ferme
de 650 000 fr. pour les meines immeubles, offre qui sera maintenne en
cas d'enchères publiques. Il s'est produit en outre une offre d'un sieur
Kusstler, et la présence de ces divers amateurs permettra peut-etre a
la masse d'obtenir un prix plus élevé encore que l'offre d'Emery. Il
n'y avait donc aucune urgence à. prendre la décision qui a
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 24 I 513
Data : 01. Januar 1897
Pubblicato : 31. Dezember 1898
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 24 I 513
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 512 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- vedere se i minorenni Lavizzari sono in


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • leso • federalismo • convenuto • domicilio all'estero • autorità superiore di vigilanza • ricorrente • precetto esecutivo • decisione • cio • tribunale federale • consiglio federale • veduta • amministrazione del fallimento • autorità cantonale • procura generale • rappresentanza legale • ripartizione dei compiti • azione • calcolo
... Tutti