145 IV 329
38. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen) 6B_49/2019 vom 2. August 2019
Regeste (de):
- Art. 22
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport
LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 3 Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: a agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; b con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; c procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; d realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. 4 Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
- Der Begriff "Dopingzweck" wird vom Gesetzgeber und allgemeinen Sprachgebrauch hinreichend bestimmt und die Strafnorm in Art. 22
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport
LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 3 Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: a agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; b con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; c procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; d realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. 4 Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. - Art. 22
SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport
LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 3 Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: a agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; b con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; c procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; d realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. 4 Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena.
Regeste (fr):
- Art. 22 LESp, art. 1 CP; dopage, principe de la légalité.
- La notion de "à des fins de dopage" est suffisamment déterminée par le législateur et le langage courant; la norme pénale de l'art. 22 LESp ne viole pas le principe de la légalité (consid. 2.3.2).
- L'art. 22 LESp est aussi applicable hors des compétitions (consid. 2.4.2).
Regesto (it):
- Art. 22 LPSpo, art. 1 CP; doping, principio della legalità.
- "A scopo di doping" è una nozione sufficientemente determinata dal legislatore e dal comune linguaggio corrente; la disposizione penale dell'art. 22 LPSpo non viola il principio della legalità (consid. 2.3.2).
- L'art. 22 LPSpo è applicabile anche al di fuori di competizioni (consid. 2.4.2).
Sachverhalt ab Seite 329
BGE 145 IV 329 S. 329
A. Das Bezirksgericht Lenzburg verurteilte X. am 14. September 2017 wegen gewerbsmässiger Widerhandlung gegen Art. 86 Abs. 1 lit. b
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SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 86 Crimini e delitti - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | fabbrica, immette in commercio, utilizza, prescrive, importa, esporta o commercia all'estero medicamenti senza la necessaria omologazione o autorizzazione, contravvenendo agli oneri e alle condizioni connesse a un'omologazione o a un'autorizzazione oppure violando gli obblighi di diligenza sanciti negli articoli 3, 7, 21, 22, 26, 29 e 42; |
b | impiega antibiotici senza rispettare le limitazioni o i divieti emanati in base all'articolo 42a capoverso 2; |
c | utilizza il sangue e i suoi derivati violando le disposizioni concernenti la gratuità della donazione di sangue, l'idoneità del donatore, l'esame obbligatorio, l'obbligo di designazione e di conservazione o gli obblighi di diligenza sanciti nell'articolo 37 od omettendo di prendere le necessarie misure di protezione e di sicurezza; |
d | immette in commercio, esporta o utilizza dispositivi medici che non adempiono i requisiti della presente legge oppure utilizza dispositivi medici senza che siano soddisfatte le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali e all'azienda; |
e | viola gli obblighi di diligenza sanciti nell'articolo 48 o l'obbligo di manutenzione dei dispositivi medici; |
f | esegue o fa eseguire su persone una sperimentazione clinica che non adempie i requisiti della presente legge; |
g | contraffà, falsifica o designa in modo errato medicamenti o dispositivi medici oppure immette in commercio, utilizza, importa, esporta o commercia all'estero siffatti medicamenti o dispositivi medici; |
h | viola uno dei divieti di cui all'articolo 55; |
i | immette in commercio prodotti che non adempiono i requisiti stabiliti dal Consiglio federale conformemente all'articolo 2a; |
j | offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per tessuti o cellule umani oppure utilizza tali tessuti o cellule per la fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 2a; |
k | preleva o utilizza tessuti o cellule umani per la fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 2a in assenza del consenso per il prelievo. |
2 | È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque, nei casi di cui al capoverso 1 lettere a-g ed i-k:246 |
a | sa o deve presumere che l'infrazione mette concretamente in pericolo la salute delle persone; |
b | realizza, agendo per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. |
3 | È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque, nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, c, d, f, g ed i-k, agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di agenti terapeutici.247 |
4 | Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.248 |
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SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 87 - 1 È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:250 |
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1 | È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:250 |
a | fabbrica, immette in commercio, importa, esporta agenti terapeutici o sostanze ausiliarie farmaceutiche che non corrispondono ai requisiti fissati nella farmacopea, o ne fa commercio all'estero; |
b | infrange le disposizioni concernenti la pubblicità di medicamenti; |
c | viola gli obblighi di notifica, di registrazione e di pubblicazione previsti dalla presente legge; |
d | viola obblighi di caratterizzazione, contabilità, conservazione e collaborazione; |
e | viola l'obbligo del segreto, per quanto non siano violati gli articoli 162, 320 o 321 del Codice penale252; |
f | commette un'infrazione ai sensi dell'articolo 86 capoverso 1 lettere a-g, sempre che l'infrazione concerna agenti terapeutici destinati esclusivamente a uso proprio, medicamenti in vendita libera o dispositivi medici della classe I conformemente all'allegato IX della direttiva 93/42/CEE254; |
g | viola una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo; |
h | viola l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 56. |
2 | Se nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b, e ed f l'autore agisce per mestiere, la pena è una pena pecuniaria.257 |
3 | Se l'autore agisce per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.258 |
4 | Il tentativo e la complicità sono punibili. |
5 | Le contravvenzioni e le pene per contravvenzioni si prescrivono in cinque anni. |
6 | Nei casi particolarmente lievi si può rinunciare al perseguimento penale e alla punizione. |
BGE 145 IV 329 S. 330
SpoFöG; SR 415.0), Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
|
1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
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SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
B. Gegen das Urteil des Bezirksgerichts erhoben X. sowie die Staatsanwaltschaft Berufung. Mit Urteil vom 21. November 2018 stellte das Obergericht des Kantons Aargau fest, dass der Schuldspruch wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz in Rechtskraft erwachsen war. Auf den Widerruf der durch das Obergericht des Kantons Bern angeordneten bedingten Geldstrafe verzichtete es. Im Übrigen bestätigte es mit wenigen weiteren, hier nicht relevanten Abweichungen das erstinstanzliche Urteil. Das Obergericht des Kantons Aargau hält bezogen auf die vorliegend noch relevanten Anklagepunkte zusammengefasst für erwiesen, dass X. ohne Berechtigung seit 10. August 2012 bzw. 1. Oktober 2012 bis ca. 31. März 2015 Arznei- und Dopingmittel an Konsumenten aus dem Fitness- und Bodybuildingbereich zwecks Muskelaufbaus und Leistungssteigerung abgab. Er erzielte dabei einen Gewinn von Fr. 148'468.-. Einen Betrag von Fr. 26'562.- aus der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz versteckte er bei sich zu Hause in einem Drucker und in einem Kleiderschrank.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Obergerichts sei teilweise aufzuheben und das Verfahren sei in Bezug auf den Vorwurf der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz einzustellen. Eventualiter sei er von diesem Vorwurf freizusprechen. Von den Vorwürfen der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz und der Geldwäscherei sei er freizusprechen. Für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz sei er mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 90.- zu bestrafen. Subeventualiter sei er gemäss angefochtenem Urteil zu verurteilen und mit einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 90.- zu bestrafen.
BGE 145 IV 329 S. 331
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht mit Bezug auf die Verurteilung wegen gewerbsmässiger Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz eventualiter eine Verletzung des Legalitätsprinzips geltend.
2.2 Der Grundsatz der Legalität ("nulla poena sine lege") ist in Art. 1
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
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IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 7 Nessuna pena senza legge - 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
|
1 | Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
2 | Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. |
2.3
2.3.1 Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer zunächst vor, Art. 22
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |
2.3.2 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wird Doping vom Gesetzgeber definiert. Laut Art. 19 Abs. 1
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
|
1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
BGE 145 IV 329 S. 332
"Missbrauch von Mitteln und Methoden zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Sport". Darüber hinaus werden die in dieser Definition genannten Mittel und Methoden vom Gesetzgeber näher beschrieben, wenn auch nicht direkt in der Strafbestimmung von Art. 22
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
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1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
|
1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
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1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
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SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 74 Prodotti e metodi proibiti - 1 Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: |
|
1 | Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: |
a | le sostanze elencate nell'allegato; |
b | i sali, gli esteri, gli eteri e gli isomeri ottici da esse derivati; |
c | i sali, gli esteri, gli eteri degli isomeri ottici; e |
d | i preparati che contengono tali sostanze. |
2 | Sono considerati metodi proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo i metodi elencati nell'allegato. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
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1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
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SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 74 Prodotti e metodi proibiti - 1 Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: |
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1 | Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: |
a | le sostanze elencate nell'allegato; |
b | i sali, gli esteri, gli eteri e gli isomeri ottici da esse derivati; |
c | i sali, gli esteri, gli eteri degli isomeri ottici; e |
d | i preparati che contengono tali sostanze. |
2 | Sono considerati metodi proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo i metodi elencati nell'allegato. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
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1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
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SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 74 Prodotti e metodi proibiti - 1 Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: |
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1 | Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: |
a | le sostanze elencate nell'allegato; |
b | i sali, gli esteri, gli eteri e gli isomeri ottici da esse derivati; |
c | i sali, gli esteri, gli eteri degli isomeri ottici; e |
d | i preparati che contengono tali sostanze. |
2 | Sono considerati metodi proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo i metodi elencati nell'allegato. |
2.4
2.4.1 Der Beschwerdeführer begründet die von ihm geltend gemachte Verletzung des Legalitätsprinzips weiter damit, der Anwendungsbereich der Strafbestimmung betreffe bloss den (reglementierten) Wettkampfsport. Eine Ausweitung sei mit der ab 1. Oktober 2012 in Kraft getretenen Strafbestimmung nicht erfolgt.
BGE 145 IV 329 S. 333
2.4.2 Aus dem Gesetz ergibt sich keine Beschränkung der Strafnorm von Art. 22
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
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1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
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1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
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1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
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SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 74 Prodotti e metodi proibiti - 1 Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: |
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1 | Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: |
a | le sostanze elencate nell'allegato; |
b | i sali, gli esteri, gli eteri e gli isomeri ottici da esse derivati; |
c | i sali, gli esteri, gli eteri degli isomeri ottici; e |
d | i preparati che contengono tali sostanze. |
2 | Sono considerati metodi proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo i metodi elencati nell'allegato. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 25a Disposizioni penali - 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, allo scopo di alterare l'andamento della competizione a favore di questa persona o di terzi (manipolazione indiretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, allo scopo di alterare l'andamento della competizione a favore di questa persona o di terzi (manipolazione indiretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque, in quanto persona che esercita una funzione nel quadro di una competizione sportiva sulla quale sono proposte scommesse, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, allo scopo di alterare l'andamento della competizione (manipolazione diretta), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
3 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria. Vi è caso grave segnatamente se l'autore:16 |
a | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente la manipolazione diretta o indiretta delle competizioni; |
b | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 1 Obiettivi - 1 Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti: |
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1 | Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti: |
a | incrementare l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età; |
b | riqualificare il valore dello sport e dell'attività fisica nell'educazione e nell'istruzione; |
c | creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta; |
d | incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati; |
e | prevenire gli infortuni derivanti dallo sport e dall'attività fisica. |
2 | Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione: |
a | sostiene e realizza programmi e progetti; |
b | adotta misure, segnatamente nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, nonché della ricerca. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 18 - 1 La Confederazione si impegna per il rispetto della correttezza e della sicurezza nello sport. Combatte gli effetti collaterali indesiderati dello sport. |
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1 | La Confederazione si impegna per il rispetto della correttezza e della sicurezza nello sport. Combatte gli effetti collaterali indesiderati dello sport. |
2 | Collabora con i Cantoni e le federazioni. Subordina la concessione di aiuti finanziari all'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, ad altre organizzazioni sportive o a organizzatori responsabili di manifestazioni sportive al loro impegno per uno sport corretto e sicuro. |
3 | Può attuare direttamente misure preventive nell'ambito di programmi e progetti. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 19 Principio - 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
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1 | La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. |
2 | Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale. |
BGE 145 IV 329 S. 334
zusätzlicher Hinweis dafür, dass nicht etwa nur Wettkampfsportler, sondern sämtliche sporttreibenden Personen vor Dopingmitteln geschützt werden sollen. In der Botschaft sind gleicherweise keine Hinweise auf eine vom Gesetzgeber beabsichtigte Beschränkung der Strafbarkeit auf den Wettkampfbereich erkennbar. Auch dieser zufolge ist vielmehr nicht lediglich der ehrliche Wettkampf, sondern nebst weiterer Antidopingaspekte die gesundheitsförderliche körperliche Aktivität schützenswert. Es liegt laut Botschaft im öffentlichen Interesse, bei der Ausübung von Sport auf den Einsatz von leistungssteigernden Substanzen und Methoden zu verzichten. Im Einklang mit dieser Sichtweise wollte der Gesetzgeber die Strafbestimmungen verschärfen und eine Steigerung der Wirksamkeit der Dopingbekämpfung erreichen. Er erkannte die früher geltenden Doping-Strafnormen, gerade was den Begriff "reglementierten Wettkampfsport" betrifft, als auslegungsbedürftig sowie lückenhaft und behob diese Unzulänglichkeit gezielt (vgl. Botschaft vom 11. November 2009 zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport, BBl 2009 8220 ff. Ziff. 1.2.8.1 und Ziff. 1.3.5). Auch in der Literatur wird überwiegend die Auffassung vertreten, dass sich Art. 22
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |
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SR 415.0 Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) - Legge sulla promozione dello sport LPSpo Art. 22 Disposizioni penali - 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 |
3 | Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: |
a | agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; |
b | con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi; |
c | procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3; |
d | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. |
4 | Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. |