Urteilskopf

145 III 374

43. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_280/2019 vom 12. Juni 2019

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 374

BGE 145 III 374 S. 374

Die A. AG leitete mit Zahlungsbefehl vom 27. Dezember 2017 beim Betreibungsamt Glarus die Betreibung Nr. x gegen die B. AG, mit Sitz in U., für eine Forderung von Fr. 1,2 Mio. (nebst Zinsen von 5 % seit dem 8. März 2013) ein. Als Forderungsgrund wurde "Schadenersatz aus Ereignis vom x.x.2013 in V." genannt. Der Zahlungsbefehl wurde am 5. Januar 2018 zugestellt; die Betreibungsschuldnerin erhob keinen Rechtsvorschlag. Die A. AG verlangte am 18. Dezember 2018 die Fortsetzung der Betreibung, worauf am 8. Januar 2019 die Konkursandrohung erfolgte.

BGE 145 III 374 S. 375

Mit Eingabe vom 1. April 2019 ist die A. AG (Gesuchstellerin) an das Bundesgericht gelangt und stellt den Antrag, es sei der Konkurs bzw. die Liquidation über die B. AG (Gesuchsgegnerin) zu eröffnen. Sie stützt ihr Gesuch auf den Zahlungsbefehl und die Konkursandrohung in der erwähnten Betreibung und macht geltend, dass die Gesuchsgegnerin ein konzessioniertes Eisenbahnunternehmen sei und laut Handelsregistereintrag den Betrieb eines Eisenbahnunternehmens bezwecke. Gestützt auf Art. 13 ff. des Bundesgesetzes über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen vom 25. September 1917 (SR 742.211; VZEG) könne jede Unternehmung, die eine Eisenbahn betreibe, nach den Bestimmungen des VZEG zur Liquidation gebracht werden. Gleichzeitig hat die Gesuchstellerin ein Gesuch um Konkurseröffnung (nach Art. 166
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 166  
  1.   Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
  2.   Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG) beim Kantonsgericht Glarus als Konkursgericht eingereicht. Am bundesgerichtlichen Verfahren ist das Bundesamt für Verkehr (BAV) beteiligt worden (Art. 102 Abs. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 102   Scambio di scritti
  1.   Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.
  2.   L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine.
  3.   Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.
BGG). Das Bundesgericht tritt auf das Gesuch nicht ein.
(Zusammenfassung)
Aus den Erwägungen:


Erwägungen


1. Die Gesuchstellerin richtet ihr auf das Bundesgesetz über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen vom 25. September 1917 (VZEG) gestützte Gesuch um "Konkurseröffnung/Liquidation" an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts, welche unter dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 (OG) bestand, aus Mitgliedern der Zweiten Zivilabteilung gebildet wurde und für die Eröffnung der Zwangsliquidation gemäss VZEG zuständig war (Art. 12 Abs. 1 lit. c
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 102   Scambio di scritti
  1.   Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.
  2.   L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine.
  3.   Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.
OG; Art. 1 Abs. 2, Art. 6 Abs. 3 lit. a des früheren Bundesgerichtsreglements vom 14. Dezember 1978; AS 1979 46). Seit Inkrafttreten des BGG (am 1. Januar 2007; AS 2006 1205) besteht keine Schuldbetreibungs- und Konkurskammer mehr und regelt das Bundesgerichtsreglement (SR 173.110.131; BGerR) keine Zuständigkeiten nach VZEG. Da die II. zivilrechtliche Abteilung allgemein die Rechtsgebiete "Schuldbetreibung und Konkurs"

BGE 145 III 374 S. 376


behandelt (Art. 32 Abs. 1 lit. c
RS 173.110.131 RTF Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF)

Art. 32 [1]   Quarta Corte di diritto pubblico - (art. 22 LTF)
  La quarta Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a.   assicurazione per l'invalidità;
b.   assicurazione contro gli infortuni;
c.   assicurazione contro la disoccupazione;
d.   assicurazione sociale cantonale;
e.   assegni familiari;
f.   aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 Cost. [2];
g.   assicurazione militare;
h. [3]   ...
i. [4]   prestazioni complementari;
j. [5]   prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
 
[1] Introdotto dalla cifra I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65).
[2] RS 101
[3] Abrogata dalla cifra I del R del TF del 27 apr. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 268).
[4] Introdotta dalla cifra I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 268).
[5] Introdotta dalla cifra I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 268).
BGerR), wird das Liquidationsbegehren der Gesuchstellerin einer Schuldbetreibungs- und Konkurssache im Sinne von Art. 72 Abs. 2 lit. a
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 72   Principio
  1.   Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
  2.   Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a.   le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,sull'autorizzazione al cambiamento del nome,in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,in materia di protezione dei minori e degli adulti,...
1.   sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
2.   sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
3.   sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
4.   in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
5. [1]   in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
6. [2]   in materia di protezione dei minori e degli adulti,
7. [3]   ...
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
[3] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
BGG zugeordnet (KLETT/ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 7 zu Art. 72
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 72   Principio
  1.   Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
  2.   Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a.   le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,sull'autorizzazione al cambiamento del nome,in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,in materia di protezione dei minori e degli adulti,...
1.   sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
2.   sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
3.   sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
4.   in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
5. [1]   in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
6. [2]   in materia di protezione dei minori e degli adulti,
7. [3]   ...
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
[3] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
BGG).

2. Das SchKG regelt die Zwangsvollstreckung für eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung in Geld (Art. 38
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 38  
  1.   L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.
  2.   L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.
  3.   L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare.
SchKG). Daneben bestehen besondere Vollstreckungsverfahren (Art. 30 Abs. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 30 [1]  
  1.   La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
  2.   Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG), welche vorbehalten sind und die Bestimmungen des SchKG verdrängen, soweit besondere Vorschriften bestehen (LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, N. 2 zu Art. 30
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 30 [1]  
  1.   La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
  2.   Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG). Sondernormen über die Zwangsvollstreckung enthält das VZEG. Das VZEG als Spezialgesetz regelt nicht nur die Bestellung von Pfandrechten (Art. 1 ff
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 1  
  Per la costituzione di pegni sopra strade ferrate o imprese di navigazione in possesso della concessione federale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale.
. VZEG), sondern auch die Zwangsliquidation (Art. 13 ff
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 13  
  Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti.
. VZEG), den Nachlassvertrag (Art. 51 ff
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 51  
  1.   Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta.
  2.   Il concordato ha per oggetto la rinunzia a certi diritti di creditore, come la riduzione dell'ammontare dei crediti correnti o garantiti da pegno, la riduzione del saggio dell'interesse, il condono d'interessi, la conversione d'un saggio d'interesse fisso in un saggio variabile secondo il risultato dell'esercizio la rinunzia al pegno o al grado dei pegni, la conversione di crediti in azioni e la proroga della scadenza di diritti di credito.
  3.   Non può essere imposto ai creditori l'obbligo di nuove prestazioni.
  4.   L'oggetto del concordato può anche essere la conversione d'azioni privilegiate in azioni ordinarie. In questo caso gli azionisti privilegiati sono trattati come creditori e le disposizioni della presente legge concernente i creditori valgono anche in loro confronto.
. VZEG) sowie die ausserordentliche Stundung in Kriegszeiten (Art. 78 ff
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 78  
  1.   In tempo di guerra o in caso di condizioni analoghe straordinarie ogni impresa, che in virtù d'una concessione federale eserciti una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se si trovi in ristrettezze finanziarie, domandare una proroga di tutti i suoi debiti o di una determinata parte di essi.
  2.   La domanda di proroga, corredata dell'ultimo bilancio approvato e di altre eventuali prove delle ristrettezze finanziarie, deve essere presentata al Consiglio federale, che statuisce sulla domanda e sulla durata della proroga.
  3.   Non è concessa proroga pel pagamento di stipendi, mercedi e indennità di responsabilità civile in caso d'infortuni.
  4.   Il Consiglio federale può eccezionalmente prolungare la durata della prima proroga.
  5.   Può revocare in ogni tempo una proroga concessa.
  6.   Il decreto del Consiglio federale che accorda, prolunga o revoca una proroga è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
. VZEG) von bestimmten Unternehmen. Mit Bezug auf das Pfandrecht und die Zwangsliquidation ist vorab auf die folgenden Grundsätze hinzuweisen.

2.1 Das VZEG erlaubt (in Art. 9 und Art. 10) den vom Gesetz erfassten Unternehmen zunächst die Bestellung einer Generalhypothek (praktisch als "Unternehmenspfand"), welche im schweizerischen Recht sonst unbekannt ist (JENNY, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 7 f. zu Art. 30
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 30 [1]  
  1.   La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
  2.   Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG; LUCIANI, Les chemins de fer et l'exécution forcée, 1999, Rz. 167). Das Generalpfand war bereits im Vorgängergesetz (Bundesgesetz über die Verpfändung und Zwangsliquidation der Eisenbahnen auf dem Gebiete der schweizerischen Eidgenossenschaft) vom 24. Juni 1874 (AS 1 121) vorgesehen, genauso wie die (noch vor der Zeit des SchKG geschaffene) besondere Zwangsliquidation. Anlässlich der Revision des Gesetzes im Jahre 1916 stand nicht in Frage, dass die Ausdehnung des Regelungsbereichs (Pfandrecht, Zwangsliquidation) auf die Schifffahrtsgesellschaften und die Einführung des Nachlassverfahrens in der direkten Kompetenz der Bundesbehörden stehen soll und das aussergewöhnliche (General-)Pfandrecht ein besonderes Zwangsvollstreckungs- und Nachlassrecht ausserhalb des SchKG erfordere (Botschaft zum VZEG vom 8. August 1916, BBl 1916 III 441, S. 453).

BGE 145 III 374 S. 377

2.2 Das VZEG verfolgt gleichzeitig zwei Ziele. Einerseits soll es die Verpfändung von Aktiven zum Zweck der Mittelbeschaffung ermöglichen, andererseits soll es die Aufrechterhaltung des "Service public" unter allen Umständen sicherstellen, selbst im Falle einer Liquidation (Art. 22
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 22  
  1.   All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto.
  2.   L'amministratore del fallimento è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Tribunale federale.
  3.   Contro le decisioni amministrative dell'amministratore della massa gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale.
VZEG). Dies wurde anlässlich der Bahnreform bestätigt (Botschaft zur Bahnreform 2 vom 23. Februar 2005, BBl 2005 2415, Ziff. 1.2.5.1 S. 2468), allerdings mit einer erheblichen Änderung: Das Rollmaterial wurde vom Geltungsbereich des Eisenbahnpfandrechts ausgenommen (Art. 9
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 9  
  1.   Un'impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee.
  2.   Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. II 15 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 55975629; FF 2005 2183, 2007 2457).
VZEG, Fassung gemäss Ziff. II/15 des Bundesgesetzes vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft seit dem 1. Januar 2010; AS 2009 5597). So kann vermieden werden, dass dieses Material bei der Liquidation des Transportunternehmens im Rahmen einer Zwangsversteigerung en bloc mit dem Pfandgegenstand verkauft werden muss (Botschaft zur Bahnreform 2, a.a.O., Ziff. 1.2.5.1 S. 2468; Zusatzbotschaft zur Bahnreform 2 vom 9. März 2007, BBl 2007 2681, Ziff. 1.2.2.1 S. 2699 f.). Abgesehen vom Pfandrecht liess die Bahnreform die Liquidation oder den Nachlassvertrag gemäss VZEG unberührt.

3. Anlass zum vorliegenden Verfahren gibt die Eingabe der Gesuchstellerin, welche "den Konkurs bzw. die Zwangsliquidation" der Gesuchsgegnerin beim Bundesgericht gestützt auf das VZEG verlangt. Umstritten sind insbesondere der Anwendungsbereich und das Vorgehen.

3.1 Das VZEG ist grundsätzlich auf Unternehmen anwendbar, die Eisenbahnen betreiben oder vom Bund konzessionierte Schifffahrtsunternehmungen sind (Art. 1
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 1  
  Per la costituzione di pegni sopra strade ferrate o imprese di navigazione in possesso della concessione federale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale.
VZEG; JENNY, a.a.O., N. 5 zu Art. 30
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 30 [1]  
  1.   La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
  2.   Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG; LUCIANI, a.a.O., Rz. 22 ff.). Gemäss Art. 13
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 13  
  Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti.
VZEG kann jede Unternehmung, welche eine Eisenbahn oder gestützt auf eine Bundeskonzession die Schifffahrt betreibt, zur Liquidation gebracht werden (unter dem hier nicht relevanten Vorbehalt von Art. 50
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 50  
  Per le imprese appartenenti allo Stato o a comuni la liquidazione si limiterà alla realizzazione del pegno e alla ripartizione del prodotto secondo le disposizioni che precedono. Ai creditori, i cui crediti non sono stati coperti dalla liquidazione del pegno, rimangono riservati i loro diritti contro lo Stato, il comune e gli eventuali coobbligati.
VZEG bzw. von Unternehmen, die sich im Eigentum des Staates oder von Gemeinden befinden).

3.2 Für den nach VZEG massgebenden Begriff der "Unternehmen, die Eisenbahnen betreiben", gehen JENNY (a.a.O., N. 5 zu Art. 30
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 30 [1]  
  1.   La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
  2.   Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG) und LUCIANI (a.a.O., Rz. 29, 40, 60) vom "Eisenbahnunternehmen" gemäss Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (SR 742.101; EBG) in der früheren, bis Ende 2009 geltenden Fassung aus ( a Art. 1 Abs. 2
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 1 [1]   Oggetto e campo d'applicazione
  1.   La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie.
  2.   La ferrovia comprende l'infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosene. [2]
  3.   Il Consiglio federale decide dell'assoggettamento alla presente legge di altri impianti e veicoli a guida vincolata.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
EBG). Danach sind Eisenbahnen "Unternehmungen, die nach ihrer Zweckbestimmung von jedermann zur Beförderung von Personen und Gütern benützt werden können und

BGE 145 III 374 S. 378


deren Fahrzeuge auf oder an Schienen laufen." Bis Ende 1998 umfasste die Konzession für Eisenbahnen den gesamten Bau und Betrieb einschliesslich der Personenbeförderung (KERN/KÖNIG, Verkehr: Öffentlicher Verkehr, in: Fachhandbuch Verwaltungsrecht, Biaggini/Häner/Saxer/Schott [Hrsg.], 2015, Rz. 9.71).

3.3 Seit der EBG-Revision vom 20. März 1998 (in Kraft seit 1. Januar 1999; AS 1998 2835) gibt es allerdings keine "Einheitskonzession" mehr, sondern wird unterschieden zwischen der Konzession für die Infrastruktur (Art. 5 ff
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 5   Concessione d'infrastruttura e autorizzazione di sicurezza [1]
  1.   Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione). [2]
  2.   L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.
  3.   L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza.
  4.   Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale. [3]
  5.   La concessione d'infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019 [4] sugli appalti pubblici. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[4] RS 172.056.1
[5] Introdotto dall'all. 7 cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
. EBG: "Bau und Betrieb") und derjenigen für die Personenbeförderung (nach Art. 6 des Bundesgesetzes über die Personenbeförderung vom 20. März 2009; SR 745.1, PBG), wobei beide Konzessionen nicht nur umfangreiche Rechte, sondern auch Pflichten begründen (Art. 5 Abs. 2
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 5   Concessione d'infrastruttura e autorizzazione di sicurezza [1]
  1.   Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione). [2]
  2.   L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.
  3.   L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza.
  4.   Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale. [3]
  5.   La concessione d'infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019 [4] sugli appalti pubblici. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[4] RS 172.056.1
[5] Introdotto dall'all. 7 cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
EBG, Art. 6 Abs. 2
RS 745.1 LTV Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) - Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 6   Concessione per il trasporto di viaggiatori
  1.   La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8.
  2.   L'impresa è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione.
  3.   La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo. [1] Può essere trasferita, modificata e rinnovata.
  4.   L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l'annullamento e la revoca delle concessioni. [2]
  5.   La concessione per il trasporto di viaggiatori secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019 [3] sugli appalti pubblici. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] RS 172.056.1
[4] Introdotto dall'all. 7 cifra II n. 6 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
PBG; KERN/KÖNIG, a.a.O., Rz. 9.71). Wer den Eisenbahnverkehr durchführen will, benötigt (lediglich) eine Genehmigung als Eisenbahnverkehrsunternehmen, d.h. eine Netzzugangsbewilligung und eine Sicherheitsbescheinigung (Art. 8c
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 8c [1]   Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza
  1.   Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari esclusivamente locali, nonché per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili. [2]
  2.   ... [3]
  3.   L'impresa di trasporto ferroviario deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:
a.   le prescrizioni tecniche e d'esercizio;
b.   le prescrizioni sulle attività rilevanti per la sicurezza.
  4.   È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 2009 [4] sul trasporto di viaggiatori.
 
[1] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
[3] Abrogato dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE), con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
[4] RS 745.1
EBG). Nach Art. 2
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 2 [1]   Imprese ferroviarie
  Le imprese ferroviarie sono imprese che:
a.   costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura);
b.   effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
EBG gelten als Eisenbahnunternehmen sowohl die Unternehmen, die Infrastruktur bauen und betreiben (lit. a: "Infrastrukturbetreiberinnen"), als auch die Unternehmen, die den Verkehr auf der Infrastruktur durchführen (lit. b: "Eisenbahnverkehrsunternehmen").

3.3.1 Im konkreten Fall ist die Gesuchsgegnerin einzig ein Eisenbahnverkehrsunternehmen im Sinne von Art. 2 lit. b
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 2 [1]   Imprese ferroviarie
  Le imprese ferroviarie sono imprese che:
a.   costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura);
b.   effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
EBG, welches als solches über die Netzzugangsbewilligung und die Sicherheitsbescheinigung verfügt (Bewilligung vom 27. September 2012, Bescheinigung vom 30. November 2012), was vom BAV bestätigt wird. Anhaltspunkte, dass die Gesuchsgegnerin (auch) eine Personenbeförderungskonzession hat, sind nicht ersichtlich. Würde für den Anwendungsbereich des VZEG dennoch und einzig auf den Begriff des Eisenbahnunternehmens gemäss Art. 2 lit. b
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 2 [1]   Imprese ferroviarie
  Le imprese ferroviarie sono imprese che:
a.   costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura);
b.   effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
EBG abgestellt, so würde die Gesuchsgegnerin unter die Regeln der Zwangsliquidation nach Art. 13 ff
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 13  
  Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti.
. VZEG fallen. Dies ist im Folgenden näher zu prüfen.

3.3.2 Die Gesuchsgegnerin ist unstrittig als reines Güter-Eisenbahnverkehrsunternehmen tätig, wofür eine Konzession nicht erforderlich ist. Voraussetzung für den Markteintritt ist - wie erwähnt - lediglich eine Netzzugangsbewilligung sowie eine Sicherheitsbescheinigung. Der Güterverkehr wird zwar durch staatliche Mittel unterstützt, gilt aber als weitestgehend liberalisiert (KERN/KÖNIG, a.a.O., Rz. 9.63 f.). Damit bestehen - wie das BAV

BGE 145 III 374 S. 379


zutreffend zum Ausdruck bringt - Zweifel, ob ein Unternehmen, das als ein reines Güter-Eisenbahnverkehrsunternehmen tätig ist, in den Anwendungsbereich des VZEG - mit seinen für Schuldner und Gläubiger vom SchKG abweichenden Regeln - fällt und für die Zwangsvollstreckung der "Apparat des eidgenössischen Verfahrens in Szene" (Botschaft zum VZEG, a.a.O., S. 553) zu setzen ist.

3.3.3 Der Anwendungsbereich des VZEG kann vom Zweck her nicht ohne die Bahnreform betrachtet werden, da zum EBG ein systematischer Zusammenhang besteht. Im Rahmen der ersten Etappe der Bahnreform wurde jedoch der Netzzugang eingeführt und festgehalten, dass keine Notwendigkeit mehr besteht, das Schicksal des Rollmaterials und dasjenige der Infrastruktur aneinander zu binden, um die Aufrechterhaltung des Service public jederzeit sicherzustellen. Seither reicht es, wenn das Fortbestehen der Infrastruktur, die von einem Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten betrieben wird, sichergestellt ist; die Transportleistungen können hingegen bei anderen Anbietern bestellt werden (Zusatzbotschaft zur Bahnreform 2, a.a.O., Ziff. 1.2.2.1 S. 2699 f.). Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, dass es mit Sinn und Zweck des VZEG noch vereinbar ist, ein reines Güter-Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches vorallem (vom Generalpfand nicht erfasstes) Rollmaterial benötigt, unter das Spezialgesetz fallen zu lassen. Beide vom VZEG verfolgten Ziele - die Verpfändung von Aktiven zum Zweck der Mittelbeschaffung und die Aufrechterhaltung des "Service public" unter allen Umständen - rechtfertigen nicht, sowohl den Schuldner als auch die Gläubiger anders als nach den allgemeinen Regeln des SchKG zu behandeln. Vielmehr gebietet die gesetzliche Entwicklung, die Zwangsvollstreckung gegen ein derartiges Eisenbahnverkehrsunternehmen nach den allgemeinen Bestimmungen des SchKG durchzuführen.

3.4 Nach dem Dargelegten ist auf die Gesuchsgegnerin als reines Güter-Eisenbahnverkehrsunternehmen das VZEG nicht anwendbar. Insoweit ist das Spezialgesetz vom Vorbehalt von Art. 30 Abs. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 30 [1]  
  1.   La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
  2.   Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG nicht mehr erfasst, sondern richtet sich die Zwangsvollstreckung gegen die Gesuchsgegnerin nach den Bestimmungen des SchKG.

3.5 Bei diesem Ergebnis ist nicht zu erörtern, ob allfälliges, nach Art. 9
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 9  
  1.   Un'impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee.
  2.   Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. II 15 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 55975629; FF 2005 2183, 2007 2457).
VZEG verpfändetes Vermögen (also Nicht-Rollmaterial) nach dem VZEG zu verwerten und zu verteilen wäre (vgl. Art. 93
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 93   Liquidazione forzata e concordato dopo la revoca della concessione
  1.   Se la concessione è revocata in virtù dell'articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sull'esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917 [2] concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15. [3]
  2.   Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l'articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.
 
[1] RS 281.1
[2] RS 742.211
[3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
EBG), zumal das Vorhandensein derartigen Vermögens nicht behauptet wird und für ein Güter-Eisenbahnverkehrsunternehmen -

BGE 145 III 374 S. 380


wie das BAV überzeugend ausführt - nicht anzunehmen ist. Ebenso wenig ist bei diesem Ergebnis zu prüfen, ob (und nach welchen Kriterien) die Gesuchsgegnerin ihr Eisenbahnunternehmen nur als Nebengeschäft eines Hauptgeschäftes anderer Art (Personalverleih) betreibt, so dass das Konkursverfahren über das Hauptgeschäft nach dem SchKG zu führen wäre, und nur das nach VZEG verpfändete Vermögen nach dem VZEG zu verwerten und zu verteilen wäre (Art. 15 Abs. 1
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 15  
  1.   Quando un'impresa di strada ferrata o di navigazione non sia esercitata che come impresa accessoria di un'impresa principale di altra natura e questa sia posta in fallimento, la procedura di fallimento ha luogo contro l'impresa principale secondo la legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sulla esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno secondo gli articoli 9 e 10 sono invece realizzati e ripartiti in conformità delle disposizioni della presente legge.
  2.   L'eccedenza del prezzo di vendita di questi beni, dopo pagati i crediti privilegiati e garantiti da pegno secondo l'articolo 40, entra nella massa del fallimento; se questi crediti sono rimasti scoperti, sono collocati nel fallimento secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
  3.   In tali casi il Tribunale federale può rinunciare alla nomina d'un commissario particolare per la liquidazione dell'impresa e incaricare di ciò l'amministrazione della massa principale.
 
[1] RS 281.1
VZEG; GIANNATTASIO, Le statut des bateaux, en particulier dans l'exécution forcée [...], 2009, Rz. 661, 693).


4. Selbst wenn die Gesuchsgegnerin unter die "Eisenbahnunternehmen" im Sinne von Art. 13 ff
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 13  
  Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti.
. VZEG fallen würde, könnte das von der Gesuchstellerin dem Bundesgericht eingereichte Liquidationsbegehren nicht weiterhelfen, wie im Folgenden zu erläutern ist.

4.1 Vorliegend will die Gesuchstellerin weder ein Pfandrecht nach VZEG geltend machen (vgl. Urteil 7B.135/2004 vom 17. August 2004 E. 8), noch ist sie pfandgesicherte Titelinhaberin oder blosse Obligationengläubigerin (Art. 16
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 16  
  1.   I creditori pignoratizi hanno diritto di domandare la liquidazione quando sia spirato il termine fissato pel pagamento del capitale, o se alla scadenza non sia stato pagato l'interesse assicurato ai portatori dei titoli.
  2.   L'istanza è diretta al Tribunale federale.
, Art. 18
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 18  
  Hanno diritto di domandare la liquidazione alle stesse condizioni anche i portatori di obbligazioni che non possiedono alcun diritto di pegno.
VZEG). Die Gesuchstellerin verlangt Schadenersatz und somit die Bezahlung einer Forderung, welche als "andere Schuldverbindlichkeit" von Art. 21
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 21  
  Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore.
VZEG erfasst wird. Gemäss Art. 21
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 21  
  Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore.
VZEG ordnet das Bundesgericht die Liquidation einer dem Gesetz unterstellten Unternehmung auch dann an, "wenn sie selbst ihre Insolvenz erklärt oder für eine andere Schuldverbindlichkeit nach dem gewöhnlichen Verfahren bis zur Pfändung, wodurch der Gläubiger keinerlei Privilegien erwerben kann, oder bis zum Konkurs betrieben ist und der betreffende Gläubiger die Liquidation verlangt".

4.2 Nach einem Urteil aus dem Jahre 1923 zu Art. 21
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 21  
  Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore.
VZEG kann der Gläubiger einer gewöhnlichen Forderung kein Konkursbegehren nach SchKG stellen, sondern unmittelbar die Liquidation beim Bundesgericht verlangen (BGE 49 III 133 E. 1). Dieses Vorgehen wird in der Lehre mit guten Gründen in Zweifel gezogen (LUCIANI, a.a.O., Rz. 74 Fn. 88; vgl. MEYLAN, Le domaine ferroviaire en droit comparé, 1966, S. 328). Art. 21
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 21  
  Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore.
VZEG ("bis zum Konkurs betrieben") wird so verstanden, dass die Konkurseröffnung durch den ordentlichen Konkursrichter erfolgt, jedoch kein Konkursverfahren nach Art. 221 ff
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 221  
  1.   Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
. SchKG ausgelöst wird. Nach dieser Auffassung führt Art. 21
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 21  
  Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore.
VZEG - anders als nach Art. 221 Abs. 1
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 221  
  1.   Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG, wonach das Konkursamt nach Erhalt des Konkursdekretes zu den ersten Anordnungen schreitet - dazu, dass die Liquidation (erst) auf Anordnung des Bundesgerichts vorzunehmen ist, welche

BGE 145 III 374 S. 381


sich nach dem Verfahren gemäss Art. 22 ff
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 22  
  1.   All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto.
  2.   L'amministratore del fallimento è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Tribunale federale.
  3.   Contro le decisioni amministrative dell'amministratore della massa gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale.
. VZEG richtet (LUCIANI, a.a.O., Rz. 74, 356; GIANNATTASIO, a.a.O., Rz. 671, 675, 731; gl. M. SÉCRETAN, De l'hypothèque sur les chemins de fer, 1889, S. 77; MEILI, Das Pfand- und Concurs-Recht der Eisenbahnen, 1879, S. 78 f., betreffend Art. 19 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1874). Für die Voraussetzung einer Konkurseröffnung spricht, dass jeder Schuldner, der für eine gewöhnliche Forderung betrieben wird, die Gelegenheit haben soll, sich im Rahmen einer Konkursverhandlung (Art. 171
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 171 [1]  
  Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG) zu wehren und die Einwände gemäss Art. 172
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 172  
  Il giudice rigetta la domanda di fallimento:
1.   quando la comminatoria sia stata annullata dall'autorità di vigilanza;
2. [1]   quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell'opposizione tardiva (art. 77);
3.   quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG zu erheben, oder dass wegen Einstellung der Betreibung oder Nichtigkeitsgründen die Aussetzung des Entscheides (Art. 173
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 173  
  1.   Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento. [1]
  2.   Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza. [2]
  3.   Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG) geprüft werden und ein Weiterzugsverfahren (Art. 174
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 174 [1]  
  1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC [2]. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
  2.   L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1.   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.   l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o
3.   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
  3.   Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l'autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
[2] RS 272
SchKG) möglich sein soll (GIANNATTASIO, a.a.O., Rz. 675, 731 Fn. 2173). Mit der Konkurseröffnung gegenüber einem dem VZEG unterstellten Unternehmen wandelt sich das Verfahren (FAVRE, Droit des poursuites, 3. Aufl. 1974, S. 90), indem sich die Konkurseröffnung auf die - besondere - Wirkung beschränkt, dem Betreibungsgläubiger das Recht zu geben, die Liquidation nach VZEG beim Bundesgericht zu verlangen.

4.3 Vorliegend hat die Gesuchstellerin in der von ihr eingeleiteten Betreibung (Nr. x, Betreibungsamt Glarus) noch kein durch Konkurseröffnung festgestelltes Recht zum Liquidationsbegehren erhalten. Ob es soweit kommt, ist indes offen. Zur Beurteilung des Konkursbegehrens ist auf jeden Fall das Kantonsgericht Glarus zuständig. Das gilt auch für das Gesuch der Gesuchsgegnerin, das Verfahren (nach Art. 173
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 173  
  1.   Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento. [1]
  2.   Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza. [2]
  3.   Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG) auszusetzen, weil eine wirksame Einstellung der Betreibung verfügt worden sei.


5.
Schliesslich gibt das vorliegende Liquidationsbegehren Anlass, die Zuständigkeiten des Bundesgerichts gemäss VZEG näher zu betrachten.

5.1 Das Bundesgericht hat gemäss VZEG verschiedene unmittelbare und endgültige Entscheidbefugnisse als Behörde zur Liquidation (wie Art. 20 f
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 20  
  Se i creditori, che hanno domandato la liquidazione, non vengono soddisfatti nel termine accordato, il Tribunale federale ordina la liquidazione dei beni della impresa.
. VZEG), als verfahrensleitendes Organ (wie Art. 17
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 17  
  1.   Ogni prestito, benché diviso in obbligazioni parziali, costituisce un credito unico.
  2.   Se la domanda di liquidazione è presentata soltanto da alcuni portatori d'obbligazioni parziali, il Tribunale federale convoca un'assemblea di tutti i portatori di titoli del prestito di cui si tratta, sottomettendo loro la domanda. L'assemblea, a maggioranza assoluta delle somme rappresentate, decide se intende votare la liquidazione.
  3.   Se però l'impresa è in ritardo di un anno almeno col pagamento del capitale o dell'interesse scaduto, la domanda deve aver corso quand'anche non fosse presentata che da alcuni portatori d'obbligazioni.
, Art. 33
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 33  
  Se l'offerta più alta resta inferiore al prezzo d'asta, il Tribunale federale sentito il rapporto dell'amministratore e consultati il Consiglio federale e i Governi cantonali interessati, come pure i creditori dell'impresa decide se sia da accettare quella offerta oppure procedere ad un secondo incanto.
VZEG) oder zur Nachlassstundung oder Bestätigung des Nachlassvertrages (wie Art. 51
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 51  
  1.   Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta.
  2.   Il concordato ha per oggetto la rinunzia a certi diritti di creditore, come la riduzione dell'ammontare dei crediti correnti o garantiti da pegno, la riduzione del saggio dell'interesse, il condono d'interessi, la conversione d'un saggio d'interesse fisso in un saggio variabile secondo il risultato dell'esercizio la rinunzia al pegno o al grado dei pegni, la conversione di crediti in azioni e la proroga della scadenza di diritti di credito.
  3.   Non può essere imposto ai creditori l'obbligo di nuove prestazioni.
  4.   L'oggetto del concordato può anche essere la conversione d'azioni privilegiate in azioni ordinarie. In questo caso gli azionisti privilegiati sono trattati come creditori e le disposizioni della presente legge concernente i creditori valgono anche in loro confronto.
, Art. 55
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 55  
  1.   Se il Tribunale federale prende in considerazione la domanda, concede all'impresa una proroga per la durata della procedura e le assegna un termine di tre mesi per presentargli il progetto di concordato.
  2.   Nello stesso tempo, esso nomina un commissario le cui attribuzioni, ove la presente legge non disponga altrimenti, sono eguali a quelle del commissario nel concordato secondo la legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sulla esecuzione e sul fallimento.
  3.   Il commissario è sottoposto alla direzione e alla vigilanza del Tribunale federale. Contro la sua gestione e le sue decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale federale.
  4.   Il commissario può richiedere dall'impresa un'anticipazione per le spese che gli incombono.
 
[1] RS 281.1
VZEG). Gleichzeitig entscheidet das Bundesgericht über Beschwerden gegen den Masseverwalter (u.a. Art. 22
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 22  
  1.   All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto.
  2.   L'amministratore del fallimento è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Tribunale federale.
  3.   Contro le decisioni amministrative dell'amministratore della massa gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale.
VZEG) oder über Rechtsstreitigkeiten zwischen der Unternehmung und ihren Gläubigern oder unter den Gläubigern untereinander während der Liquidation (Art. 44
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 44  
  1.   Sono parimente giudicate dal Tribunale federale tutte le altre contestazioni che avessero a sorgere durante la liquidazione fra l'impresa e i suoi creditori, o fra i creditori tra loro, o che venissero sollevate da parte di terzi contro la massa.
  2.   Le liti pendenti al momento dell'apertura del fallimento saranno terminate davanti il giudice già adito.
VZEG). Es ist allgemein anerkannt, dass das VZEG wie bereits

BGE 145 III 374 S. 382


das Vorgängergesetz von 1874 dem Bundesgericht vielfältige, sich teilweise widersprechende und mit seiner Aufgabe als oberste Recht sprechende Behörde nicht vereinbare Zuständigkeiten zuweist (LUCIANI, a.a.O., Rz. 291 ff. mit weiteren Hinweisen, Rz. 296; vgl. bereits BÄRLOCHER, Die Zwangsliquidation von Eisenbahnen, ZBJV 1880 S. 163 f.).

5.2 Das am 1. Januar 2007 in Kraft getretene BGG hat indes keine formelle Änderung des VZEG mit sich gebracht (AS 2006 1244, vgl. Art. 131 Abs. 2
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 131   Abrogazione e modifica del diritto vigente
  1.   La legge federale del 16 dicembre 1943 [1] sull'organizzazione giudiziaria è abrogata.
  2.   La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
  3.   L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.
 
[1] [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b 784; 1977 237cifra II n. 3, 862art. 52 n. 2, 1323cifra III; 1978 688art. 88 n. 3, 1450; 1979 42; 1980 31cifra IV, 1718art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226cifra II n. 1 1665cifra II; 1988 1776all. II 1; 1989 504art. 33 lett. a; 1990 938cifra III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1, 3071cifra I n. 2; 2000 273all. n. 6, 416cifra I n. 2, 505cifra I n. 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114cifra I n. 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767cifra II, 3988all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. cifra II n.4 lett. a, 4557all. cifra II n. 1; 2004 1985all. cifra II n. 1, 4719all. cifra II n. 1; 2005 5685all. n. 7]
BGG, Anhang), ebenso wenig die Anpassungsverordnung der Bundesversammlung vom 20. Dezember 2006 (AS 2006 5599, vgl. Art. 131 Abs. 3
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 131   Abrogazione e modifica del diritto vigente
  1.   La legge federale del 16 dicembre 1943 [1] sull'organizzazione giudiziaria è abrogata.
  2.   La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
  3.   L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.
 
[1] [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b 784; 1977 237cifra II n. 3, 862art. 52 n. 2, 1323cifra III; 1978 688art. 88 n. 3, 1450; 1979 42; 1980 31cifra IV, 1718art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226cifra II n. 1 1665cifra II; 1988 1776all. II 1; 1989 504art. 33 lett. a; 1990 938cifra III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1, 3071cifra I n. 2; 2000 273all. n. 6, 416cifra I n. 2, 505cifra I n. 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114cifra I n. 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767cifra II, 3988all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. cifra II n.4 lett. a, 4557all. cifra II n. 1; 2004 1985all. cifra II n. 1, 4719all. cifra II n. 1; 2005 5685all. n. 7]
BGG). Im Gegensatz dazu wurde das - von Art. 30
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 30 [1]  
  1.   La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
  2.   Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG ebenfalls vorbehaltene - Bundesgesetz über die Schuldbetreibung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts vom 4. Dezember 1947 (SR 282.11; SchGG) geändert, indem sämtliche zwangsvollstreckungsrechtlichen und weiteren erstinstanzlichen Aufgaben des Bundesgerichts an die kantonale Aufsichtsbehörde übertragen wurden (AS 2006 1248, Ziff. 7). Die Verschiebung der Kompetenzen im SchGG - bzw. die Begrenzung der Funktion des Bundesgerichts als Rechtsmittelinstanz - erfolgte erst durch den in der Amtlichen Sammlung publizierten Gesetzestext, ohne dass sich in den Materialien Anhaltspunkte finden (JENNY, a.a.O., N. 12 zu Art. 1
RS 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale

Art. 1  
  1.   Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sulla esecuzione e sul fallimento.
  2.   Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile.
 
[1] RS 281.1
SchGG): Die Änderung erscheint als einfache Konsequenz der Totalrevision über die Bundesrechtspflege und des Inkrafttretens des BGG.

5.3 Die Gründe, weshalb die Kompetenzen und Zuständigkeiten des Bundesgerichts gemäss VZEG nicht in entsprechender Weise der kantonalen Aufsichtsbehörde (oder einer anderen Behörde) übertragen wurden, sind nicht ersichtlich. Sie könnten allenfalls darin liegen, dass für das nicht mehr zeitgemässe VZEG verschiedene Änderungen und die teilweise Aufhebung gefordert wird (LUCIANI, a.a.O., Rz. 731 f.). Ob die Kompetenzen des Bundesgerichts in den genannten Bereichen des VZEG zumindest vorläufig weiterbestehen sollen (KLETT/ESCHER, a.a.O., N. 7 zu Art. 72
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 72   Principio
  1.   Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
  2.   Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a.   le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,sull'autorizzazione al cambiamento del nome,in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,in materia di protezione dei minori e degli adulti,...
1.   sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
2.   sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
3.   sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
4.   in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
5. [1]   in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
6. [2]   in materia di protezione dei minori e degli adulti,
7. [3]   ...
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
[3] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
BGG) oder eine planwidrige Unvollständigkeit vorliegt, muss nicht entschieden werden. Eine Zuständigkeit des Bundesgerichts steht im vorliegenden Verfahren - wie dargelegt - nicht weiter zur Diskussion.
145 III 374 12. giugno 2019 14. dicembre 2019 Tribunale federale 145 III 374 DTF - Diritto civile

Oggetto Art. 30 cpv. 2 LEF; legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate...

Registro di legislazione
LEF 30
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 30 [1]  
  1.   La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
  2.   Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 38
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 38  
  1.   L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.
  2.   L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.
  3.   L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare.
LEF 166
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 166  
  1.   Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
  2.   Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 171
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 171 [1]  
  Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 172
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 172  
  Il giudice rigetta la domanda di fallimento:
1.   quando la comminatoria sia stata annullata dall'autorità di vigilanza;
2. [1]   quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell'opposizione tardiva (art. 77);
3.   quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 173
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 173  
  1.   Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento. [1]
  2.   Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza. [2]
  3.   Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 174
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 174 [1]  
  1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC [2]. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
  2.   L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1.   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.   l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o
3.   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
  3.   Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l'autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
[2] RS 272
LEF 221
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 221  
  1.   Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LPIL 1
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 1  
  Per la costituzione di pegni sopra strade ferrate o imprese di navigazione in possesso della concessione federale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio federale.
LPIL 9
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 9  
  1.   Un'impresa ferroviaria può costituire il pegno tanto su tutta la rete, quanto su singole linee.
  2.   Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. II 15 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 55975629; FF 2005 2183, 2007 2457).
LPIL 13
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 13  
  Ogni impresa che esercita una strada ferrata o la navigazione in virtù d'una concessione federale può, salvo quanto prescrive l'articolo 50, essere messa in liquidazione a norma delle disposizioni seguenti.
LPIL 15
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 15  
  1.   Quando un'impresa di strada ferrata o di navigazione non sia esercitata che come impresa accessoria di un'impresa principale di altra natura e questa sia posta in fallimento, la procedura di fallimento ha luogo contro l'impresa principale secondo la legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sulla esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno secondo gli articoli 9 e 10 sono invece realizzati e ripartiti in conformità delle disposizioni della presente legge.
  2.   L'eccedenza del prezzo di vendita di questi beni, dopo pagati i crediti privilegiati e garantiti da pegno secondo l'articolo 40, entra nella massa del fallimento; se questi crediti sono rimasti scoperti, sono collocati nel fallimento secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
  3.   In tali casi il Tribunale federale può rinunciare alla nomina d'un commissario particolare per la liquidazione dell'impresa e incaricare di ciò l'amministrazione della massa principale.
 
[1] RS 281.1
LPIL 16
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 16  
  1.   I creditori pignoratizi hanno diritto di domandare la liquidazione quando sia spirato il termine fissato pel pagamento del capitale, o se alla scadenza non sia stato pagato l'interesse assicurato ai portatori dei titoli.
  2.   L'istanza è diretta al Tribunale federale.
LPIL 17
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 17  
  1.   Ogni prestito, benché diviso in obbligazioni parziali, costituisce un credito unico.
  2.   Se la domanda di liquidazione è presentata soltanto da alcuni portatori d'obbligazioni parziali, il Tribunale federale convoca un'assemblea di tutti i portatori di titoli del prestito di cui si tratta, sottomettendo loro la domanda. L'assemblea, a maggioranza assoluta delle somme rappresentate, decide se intende votare la liquidazione.
  3.   Se però l'impresa è in ritardo di un anno almeno col pagamento del capitale o dell'interesse scaduto, la domanda deve aver corso quand'anche non fosse presentata che da alcuni portatori d'obbligazioni.
LPIL 18
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 18  
  Hanno diritto di domandare la liquidazione alle stesse condizioni anche i portatori di obbligazioni che non possiedono alcun diritto di pegno.
LPIL 20
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 20  
  Se i creditori, che hanno domandato la liquidazione, non vengono soddisfatti nel termine accordato, il Tribunale federale ordina la liquidazione dei beni della impresa.
LPIL 21
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 21  
  Il Tribunale federale ordina parimente la liquidazione di un'impresa sottoposta alla presente legge, allorchè essa medesima dichiari la propria insolvibilità o sia stata escussa secondo la procedura ordinaria per un altro debito sino al pignoramento o sino al fallimento e il rispettivo creditore domandi la liquidazione. Il pignoramento non può conferire alcun privilegio al creditore.
LPIL 22
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 22  
  1.   All'apertura della liquidazione, il Tribunale federale nomina un amministratore del fallimento e provvede a che l'esercizio dell'impresa non sia interrotto.
  2.   L'amministratore del fallimento è sottoposto alla direzione e alla sorveglianza del Tribunale federale.
  3.   Contro le decisioni amministrative dell'amministratore della massa gli interessati possono ricorrere al Tribunale federale.
LPIL 33
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 33  
  Se l'offerta più alta resta inferiore al prezzo d'asta, il Tribunale federale sentito il rapporto dell'amministratore e consultati il Consiglio federale e i Governi cantonali interessati, come pure i creditori dell'impresa decide se sia da accettare quella offerta oppure procedere ad un secondo incanto.
LPIL 44
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 44  
  1.   Sono parimente giudicate dal Tribunale federale tutte le altre contestazioni che avessero a sorgere durante la liquidazione fra l'impresa e i suoi creditori, o fra i creditori tra loro, o che venissero sollevate da parte di terzi contro la massa.
  2.   Le liti pendenti al momento dell'apertura del fallimento saranno terminate davanti il giudice già adito.
LPIL 50
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 50  
  Per le imprese appartenenti allo Stato o a comuni la liquidazione si limiterà alla realizzazione del pegno e alla ripartizione del prodotto secondo le disposizioni che precedono. Ai creditori, i cui crediti non sono stati coperti dalla liquidazione del pegno, rimangono riservati i loro diritti contro lo Stato, il comune e gli eventuali coobbligati.
LPIL 51
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 51  
  1.   Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta.
  2.   Il concordato ha per oggetto la rinunzia a certi diritti di creditore, come la riduzione dell'ammontare dei crediti correnti o garantiti da pegno, la riduzione del saggio dell'interesse, il condono d'interessi, la conversione d'un saggio d'interesse fisso in un saggio variabile secondo il risultato dell'esercizio la rinunzia al pegno o al grado dei pegni, la conversione di crediti in azioni e la proroga della scadenza di diritti di credito.
  3.   Non può essere imposto ai creditori l'obbligo di nuove prestazioni.
  4.   L'oggetto del concordato può anche essere la conversione d'azioni privilegiate in azioni ordinarie. In questo caso gli azionisti privilegiati sono trattati come creditori e le disposizioni della presente legge concernente i creditori valgono anche in loro confronto.
LPIL 55
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 55  
  1.   Se il Tribunale federale prende in considerazione la domanda, concede all'impresa una proroga per la durata della procedura e le assegna un termine di tre mesi per presentargli il progetto di concordato.
  2.   Nello stesso tempo, esso nomina un commissario le cui attribuzioni, ove la presente legge non disponga altrimenti, sono eguali a quelle del commissario nel concordato secondo la legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sulla esecuzione e sul fallimento.
  3.   Il commissario è sottoposto alla direzione e alla vigilanza del Tribunale federale. Contro la sua gestione e le sue decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale federale.
  4.   Il commissario può richiedere dall'impresa un'anticipazione per le spese che gli incombono.
 
[1] RS 281.1
LPIL 78
RS 742.211 LPIL Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 78  
  1.   In tempo di guerra o in caso di condizioni analoghe straordinarie ogni impresa, che in virtù d'una concessione federale eserciti una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se si trovi in ristrettezze finanziarie, domandare una proroga di tutti i suoi debiti o di una determinata parte di essi.
  2.   La domanda di proroga, corredata dell'ultimo bilancio approvato e di altre eventuali prove delle ristrettezze finanziarie, deve essere presentata al Consiglio federale, che statuisce sulla domanda e sulla durata della proroga.
  3.   Non è concessa proroga pel pagamento di stipendi, mercedi e indennità di responsabilità civile in caso d'infortuni.
  4.   Il Consiglio federale può eccezionalmente prolungare la durata della prima proroga.
  5.   Può revocare in ogni tempo una proroga concessa.
  6.   Il decreto del Consiglio federale che accorda, prolunga o revoca una proroga è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
LTF 72
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 72   Principio
  1.   Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
  2.   Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a.   le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b. [1]   le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,sull'autorizzazione al cambiamento del nome,in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,in materia di protezione dei minori e degli adulti,...
1.   sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
2.   sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
3.   sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
4.   in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
5. [1]   in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
6. [2]   in materia di protezione dei minori e degli adulti,
7. [3]   ...
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
[3] Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
LTF 102
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 102   Scambio di scritti
  1.   Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.
  2.   L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine.
  3.   Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.
LTF 131
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 131   Abrogazione e modifica del diritto vigente
  1.   La legge federale del 16 dicembre 1943 [1] sull'organizzazione giudiziaria è abrogata.
  2.   La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
  3.   L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.
 
[1] [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b 784; 1977 237cifra II n. 3, 862art. 52 n. 2, 1323cifra III; 1978 688art. 88 n. 3, 1450; 1979 42; 1980 31cifra IV, 1718art. 52 n. 2, 1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226cifra II n. 1 1665cifra II; 1988 1776all. II 1; 1989 504art. 33 lett. a; 1990 938cifra III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1, 1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3, 4093all. n. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445all. n. 2, 1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6, 2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3, 3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1, 3071cifra I n. 2; 2000 273all. n. 6, 416cifra I n. 2, 505cifra I n. 1, 2355all. n. 1, 2719; 2001 114cifra I n. 4, 894art. 40 n. 3, 1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 n. 1, 2767cifra II, 3988all. n. 1; 2003 2133all. n. 7, 3543all. cifra II n.4 lett. a, 4557all. cifra II n. 1; 2004 1985all. cifra II n. 1, 4719all. cifra II n. 1; 2005 5685all. n. 7]
LTV 6
RS 745.1 LTV Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) - Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 6   Concessione per il trasporto di viaggiatori
  1.   La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8.
  2.   L'impresa è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione.
  3.   La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo. [1] Può essere trasferita, modificata e rinnovata.
  4.   L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l'annullamento e la revoca delle concessioni. [2]
  5.   La concessione per il trasporto di viaggiatori secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019 [3] sugli appalti pubblici. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] RS 172.056.1
[4] Introdotto dall'all. 7 cifra II n. 6 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Lferr 1
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 1 [1]   Oggetto e campo d'applicazione
  1.   La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie.
  2.   La ferrovia comprende l'infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosene. [2]
  3.   Il Consiglio federale decide dell'assoggettamento alla presente legge di altri impianti e veicoli a guida vincolata.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
Lferr 2
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 2 [1]   Imprese ferroviarie
  Le imprese ferroviarie sono imprese che:
a.   costruiscono ed esercitano l'infrastruttura (gestori dell'infrastruttura);
b.   effettuano trasporti avvalendosi dell'infrastruttura (imprese di trasporto ferroviario).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Lferr 5
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 5   Concessione d'infrastruttura e autorizzazione di sicurezza [1]
  1.   Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d'infrastruttura (concessione). [2]
  2.   L'impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l'obbligo di costruire ed esercitare l'infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.
  3.   L'esercizio dell'infrastruttura comprende l'allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell'esercizio e di sicurezza.
  4.   Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per le imprese attive a livello regionale. [3]
  5.   La concessione d'infrastruttura secondo la presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019 [4] sugli appalti pubblici. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[4] RS 172.056.1
[5] Introdotto dall'all. 7 cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
Lferr 8 c
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 8c [1]   Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza
  1.   Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari esclusivamente locali, nonché per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili. [2]
  2.   ... [3]
  3.   L'impresa di trasporto ferroviario deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:
a.   le prescrizioni tecniche e d'esercizio;
b.   le prescrizioni sulle attività rilevanti per la sicurezza.
  4.   È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 2009 [4] sul trasporto di viaggiatori.
 
[1] Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
[3] Abrogato dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE), con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
[4] RS 745.1
Lferr 93
RS 742.101 Lferr Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Art. 93   Liquidazione forzata e concordato dopo la revoca della concessione
  1.   Se la concessione è revocata in virtù dell'articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sull'esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917 [2] concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15. [3]
  2.   Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l'articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.
 
[1] RS 281.1
[2] RS 742.211
[3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
OG 12 RTF 32
RS 173.110.131 RTF Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF)

Art. 32 [1]   Quarta Corte di diritto pubblico - (art. 22 LTF)
  La quarta Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a.   assicurazione per l'invalidità;
b.   assicurazione contro gli infortuni;
c.   assicurazione contro la disoccupazione;
d.   assicurazione sociale cantonale;
e.   assegni familiari;
f.   aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 Cost. [2];
g.   assicurazione militare;
h. [3]   ...
i. [4]   prestazioni complementari;
j. [5]   prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
 
[1] Introdotto dalla cifra I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65).
[2] RS 101
[3] Abrogata dalla cifra I del R del TF del 27 apr. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 268).
[4] Introdotta dalla cifra I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 268).
[5] Introdotta dalla cifra I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 268).
Registro DTF
Weitere Urteile ab 2000
AS
FF
ZBJV
1880 S.163