Urteilskopf

143 IV 85

11. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione (ricorso in materia penale) 6B_537/2016 del 16 febbraio 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 86

BGE 143 IV 85 S. 86

A. In seguito a una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto, con decisione del 12 luglio 2007, un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di B. per il titolo di riciclaggio di denaro. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 30 agosto 2013 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento penale a carico di B.
B. Dopo ulteriori atti procedurali, il MPC ha avviato una procedura indipendente di confisca ai sensi degli art. 376
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
segg. CPP. Successivamente all'emanazione di una sentenza della Corte Suprema di Cassazione Italiana, che confermava la condanna di B. per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, il MPC ha emesso il 3 dicembre 2014 un decreto di confisca dei valori patrimoniali depositati su un conto presso la banca C. SA intestato al figlio A. e di una polizza assicurativa di cui quest'ultimo risulta essere stipulante.

C. A. si è opposto al decreto di confisca, sicché gli atti sono stati trasmessi dal MPC alla Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) per la decisione. Dopo avere eseguito un'udienza pubblica, con ordinanza del 27 maggio 2015 la Corte penale del TPF ha ordinato la confisca giusta l'art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP del saldo attivo della citata relazione bancaria, nonché del valore di riscatto e del saldo attivo del conto di partecipazione della polizza assicurativa.
D. Con decisione dell'8 dicembre 2015 la Corte dei reclami penali del TPF ha respinto un reclamo di A. contro l'ordinanza della Corte penale, confermando la confisca. Ha ritenuto che i valori patrimoniali in discussione fossero stati sottoposti alla facoltà di disporre dell'organizzazione criminale alla quale era appartenuto B.
E. A. impugna la decisione della Corte dei reclami penali del TPF con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di ordinare la restituzione a suo favore degli averi confiscati. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
F. La Corte dei reclami penali del TPF comunica di confermarsi nel suo giudizio e di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso. Il MPC chiede di respingere il gravame nella misura della sua
BGE 143 IV 85 S. 87

ammissibilità. Il ricorrente si è espresso sulla risposta del MPC, confermandosi nelle sue conclusioni. Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Erwägungen

Dai considerandi:

1.

1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 142 II 363 consid. 1; DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii).
1.2 La via del ricorso in materia penale contro le decisioni pronunciate in materia penale è disciplinata dagli art. 78
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
segg. LTF. Giusta l'art. 79
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
LTF il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. Secondo la giurisprudenza, la nozione di provvedimenti coattivi ai sensi dell'art. 79
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
LTF si riferisce ai provvedimenti di istruzione e coercitivi presi a titolo incidentale nel corso di un procedimento penale, quali in particolare l'arresto, la carcerazione, il sequestro e la perquisizione. Il legislatore mirava ad evitare che l'effetto di sgravio perseguito mediante il trasferimento delle competenze al TPF non fosse vanificato dall'apertura sistematica di una via di ricorso al Tribunale federale. Pertanto, solo le misure coercitive quali l'ordine o il mantenimento di una carcerazione preventiva e il sequestro di averi possono essere oggetto di ricorso, trattandosi di provvedimenti gravi che incidono sui diritti fondamentali degli interessati (DTF 136 IV 92 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. art. 196
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 196 Definizione - I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:
a  assicurare le prove;
b  garantire la presenza di persone durante il procedimento;
c  garantire l'esecuzione della decisione finale.
segg. CPP). Una decisione di confisca, indipendente e finale, non costituisce una decisione incidentale di natura processuale. Quale decisione materiale di carattere finale, essa non rientra nei provvedimenti coercitivi che possono essere oggetto di un ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo l'art. 79
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
LTF (cfr. sentenze 6B_1089/2013 del 18 dicembre 2014 consid. 1.1 e 1B_505/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2; AEMISEGGER/FORSTER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 13 e 24 ad art. 79
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
LTF).
1.3 Nella sentenza pubblicata in DTF 133 IV 278 il Tribunale federale ha invero avuto modo di precisare che il ricorso in materia penale era proponibile contro una decisione della Corte dei reclami del TPF relativa a una confisca di valori patrimoniali pronunciata dal MPC nell'ambito della sospensione delle indagini secondo l'art. 73
BGE 143 IV 85 S. 88

della previgente legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP). Ha rilevato che, secondo la ripartizione delle competenze tra la Corte penale e la Corte dei reclami penali del TPF, spettava di principio alla Corte penale, nell'ambito del giudizio di merito, pronunciare le confische, trattandosi di misure concernenti l'applicazione del diritto penale materiale (art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
segg. CP). Simili provvedimenti erano più di semplici atti relativi all'istruzione delle cause penali. In tali casi, le persone lese da una confisca potevano di massima adire il Tribunale federale (cfr. art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
LTF), in particolare per fare controllare la corretta applicazione degli art. 69
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
segg. CP, analogamente del resto alle persone i cui averi erano confiscati sul piano cantonale. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che non si giustificava di trattare in modo diverso chi era colpito da una confisca pronunciata dalla Corte penale del TPF nell'ambito di un giudizio di merito rispetto a colui ch'era privato dei suoi beni da parte della Corte dei reclami penali dello stesso TPF nel quadro di un gravame contro una decisione del MPC. Anche in quest'ultimo caso ha pertanto considerato ammissibile il ricorso in materia penale al Tribunale federale (cfr. DTF 133 IV 278 consid. 1.2.2).

1.4 In concreto, la confisca litigiosa è stata adottata nell'ambito di una procedura indipendente avviata dal MPC giusta gli art. 376
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
-378
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 378 Assegnamenti al danneggiato - Il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato d'assegnamento degli oggetti e dei valori patrimoniali confiscati. L'articolo 267 capoversi 3-6 è applicabile per analogia.
CPP. L'art. 377
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.260 Può essere impugnata mediante appello.261
CPP disciplina la procedura e prevede in particolare che, qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero, dopo avere offerto agli interessati la possibilità di determinarsi, emette un decreto di confisca (cfr. art. 377 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.260 Può essere impugnata mediante appello.261
CPP). Il cpv. 4 della disposizione prevede che la procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa (cfr. art. 354
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.251
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
segg. CPP) e che un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza. Contro la decisione del giudice è dato il reclamo ai sensi degli art. 393
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
segg. CPP (cfr. sentenza 6B_654/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.2; BAUMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 377
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.260 Può essere impugnata mediante appello.261
CPP; CONTI, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 377
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.260 Può essere impugnata mediante appello.261
CPP). Competente per statuire sul reclamo è la giurisdizione di reclamo (art. 20
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 20 Giurisdizione di reclamo - 1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
1    La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
a  dei tribunali di primo grado;
b  della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
c  del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d'appello.
CPP). Questo rimedio è infatti ammissibile contro i decreti e le ordinanze non appellabili dei tribunali di primo grado (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 20 Giurisdizione di reclamo - 1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
1    La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
a  dei tribunali di primo grado;
b  della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
c  del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d'appello.
e art. 393 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP). Secondo l'art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), le Corti dei reclami penali del TPF
BGE 143 IV 85 S. 89

giudicano i casi in cui il CPP dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il TPF. La Corte dei reclami penali del TPF è quindi competente, quale giurisdizione di reclamo, per giudicare i reclami contro le decisioni non appellabili emanate dalla Corte penale del TPF quale tribunale di prima istanza nei casi soggetti alla giurisdizione federale (cfr. sentenza 6B_620/2013 del 5 settembre 2013 consid. 1.2).
1.5 Nella fattispecie, l'avvio di una procedura indipendente di confisca secondo gli art. 376
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
segg. CPP, scelta dalle precedenti autorità, non è di per sé contestato dalle parti. La Corte penale del TPF ha statuito, quale tribunale di primo grado, sull'opposizione del ricorrente al decreto di confisca del MPC (cfr. art. 377 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.260 Può essere impugnata mediante appello.261
in relazione con l'art. 356
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
1    Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
2    Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione.
3    L'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
4    Se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.
5    Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.
6    Se l'opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l'opponente chieda espressamente un'udienza.
7    Se contro più persone sono stati emessi decreti d'accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l'articolo 392.
CPP). L'ordinanza del 27 maggio 2015 della Corte penale del TPF, che ha ordinato la confisca, è in seguito stata impugnata dal ricorrente mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF. Diversamente dal caso oggetto della DTF 133 IV 278, citato al precedente consid. 1.3, la Corte dei reclami penali del TPF non si è quindi pronunciata direttamente su una confisca disposta dal pubblico ministero, segnatamente nel contesto di un abbandono del procedimento penale (cfr. art. 320 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 320 Decreto di abbandono - 1 La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dagli articoli 80 e 81.
1    La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dagli articoli 80 e 81.
2    Con il decreto d'abbandono, il pubblico ministero revoca i provvedimenti coercitivi adottati. Può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.
3    Il decreto d'abbandono non si pronuncia in merito alle azioni civili. L'accusatore privato può proporle al foro civile non appena il decreto è passato in giudicato.
4    Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria.
CPP), ma ha statuito quale giurisdizione di reclamo contro un giudizio della Corte penale del TPF. Pertanto, trattandosi di una procedura indipendente di confisca secondo gli art. 376
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
segg. CPP, sottoposta alla giurisdizione federale, sulla confisca decretata dal MPC statuisce dapprima la Corte penale e successivamente la Corte dei reclami penali del TPF. Come visto, in DTF 133 IV 278 consid. 1.2.2 il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile un ricorso in materia penale contro una decisione della Corte dei reclami penali del TPF relativa a una confisca di valori patrimoniali ordinata dal MPC nell'ambito di una sospensione delle indagini. Ha considerato che non si giustificava di trattare diversamente la persona colpita da un simile provvedimento (che non avrebbe di per sé potuto adire il Tribunale federale) rispetto a quella colpita da una confisca pronunciata dalla Corte penale del TPF nell'ambito di un giudizio di merito (contro il quale era di principio aperta la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale). Nella fattispecie, la misura litigiosa è per contro stata oggetto di decisione da parte di entrambe le Corti del TPF, sicché la questione della disparità di trattamento nelle citate procedure non si pone. Nella procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376
BGE 143 IV 85 S. 90

segg. CPP, su cui hanno già statuito due istanze giudiziarie della giurisdizione federale, non si giustifica di conseguenza di derogare alla regola dell'art. 79
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
LTF, secondo cui il ricorso al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF che non concernono provvedimenti coercitivi. Ne consegue che in concreto il gravame non può essere esaminato nel merito.
1.6 Certo, questo risultato può apparire insoddisfacente ove si consideri in particolare che la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale è aperta nel caso di una procedura uguale ma soggetta alla giurisdizione cantonale, come pure nel caso di un provvedimento coercitivo quale il sequestro (art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP145.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
segg. CPP), che costituisce una restrizione della garanzia della proprietà (art. 26
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita.
1    La proprietà è garantita.
2    In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
Cost.) anche meno incisiva rispetto alla confisca. Tuttavia, il tenore letterale dell'art. 79
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
LTF, che ammette il ricorso al Tribunale federale solo contro le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF in materia di provvedimenti coercitivi è chiaro. Pure il testo dell'art. 377 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.260 Può essere impugnata mediante appello.261
CPP, che impone al giudice di statuire sull'opposizione al decreto di confisca mediante un decreto o un'ordinanza (e non nella forma di una sentenza) è esplicito e non suscettibile d'interpretazione (cfr. il Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989 pag. 1209). Non sono quindi ravvisabili motivi oggettivi per scostarsi dal chiaro testo letterale di queste norme (cfr. DTF 137 IV 13 consid. 3.1 e rinvii). Quando una determinata regola prevista dalla legge è insoddisfacente, può semmai essere riconosciuta una lacuna impropria, di natura giuspolitica, che tuttavia non può di principio essere corretta dal giudice, a meno che l'appellarsi alla norma costituisca un abuso di diritto (DTF 141 V 481 consid. 3.1 e rinvii). Ciò non è però il caso in concreto, giacché sulla confisca litigiosa hanno comunque statuito due istanze giudiziarie della giurisdizione federale. (...)
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 143 IV 85
Data : 16. febbraio 2017
Pubblicato : 09. giugno 2017
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 143 IV 85
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 79 LTF, art. 376 segg. CPP; procedura indipendente di confisca nella giurisdizione federale. Sul decreto di confisca


Registro di legislazione
CP: 69 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CPP: 20 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 20 Giurisdizione di reclamo - 1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
1    La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
a  dei tribunali di primo grado;
b  della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
c  del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d'appello.
196 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 196 Definizione - I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:
a  assicurare le prove;
b  garantire la presenza di persone durante il procedimento;
c  garantire l'esecuzione della decisione finale.
263 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP145.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
320 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 320 Decreto di abbandono - 1 La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dagli articoli 80 e 81.
1    La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dagli articoli 80 e 81.
2    Con il decreto d'abbandono, il pubblico ministero revoca i provvedimenti coercitivi adottati. Può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.
3    Il decreto d'abbandono non si pronuncia in merito alle azioni civili. L'accusatore privato può proporle al foro civile non appena il decreto è passato in giudicato.
4    Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria.
354 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 354 Opposizione - 1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
1    Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a  l'imputato;
abis  l'accusatore privato;
b  altri diretti interessati;
c  il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
1bis    L'accusatore privato non può impugnare un decreto d'accusa riguardo alla sanzione inflitta.251
2    Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.
3    Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato.
356 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
1    Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
2    Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione.
3    L'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
4    Se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.
5    Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.
6    Se l'opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l'opponente chieda espressamente un'udienza.
7    Se contro più persone sono stati emessi decreti d'accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l'articolo 392.
376 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 376 Presupposti - Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.
377 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 377 Procedura - 1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
1    Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2    Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.
3    Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4    La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza.260 Può essere impugnata mediante appello.261
378 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 378 Assegnamenti al danneggiato - Il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato d'assegnamento degli oggetti e dei valori patrimoniali confiscati. L'articolo 267 capoversi 3-6 è applicabile per analogia.
393
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
Cost: 26
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita.
1    La proprietà è garantita.
2    In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
LOAP: 37
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
LTF: 78 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
79 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
80
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
Registro DTF
133-IV-278 • 136-IV-92 • 137-IV-13 • 141-IV-298 • 141-V-481 • 142-II-363 • 143-IV-85
Weitere Urteile ab 2000
1B_505/2011 • 6B_1089/2013 • 6B_537/2016 • 6B_620/2013 • 6B_654/2013
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • corte dei reclami penali • ricorso in materia penale • federalismo • tribunale penale federale • questio • ricorrente • valore patrimoniale • provvedimento coercitivo • ministero pubblico • decisione • abbandono del procedimento • procedura penale • corte penale del tribunale penale federale • prima istanza • polizza assicurativa • riciclaggio di denaro • esaminatore • ordine militare • fine
... Tutti
FF
2006/989