141 IV 132
16. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis und A. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_818/2014 vom 8. April 2015
Regeste (de):
- Unrechtmässiger Besitz von Waffen und Waffenzubehör; Verletzung der Meldepflicht; unberechtigtes Tragen von Waffen; Art. 4 ff
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono:
1 Per armi s'intendono: a dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); b dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; c coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; d dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; e dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; f armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; g imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. 2 Per accessori di armi s'intendono: a silenziatori e loro parti costruite appositamente; b laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; c lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. 2bis Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: a nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; b nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 2ter Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 3 Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. 4 Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. 5 Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. 6 Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1.
1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. 2 Ottengono un permesso di porto di armi le persone: a per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; b che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; c che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. 3 Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. 4 Sono dispensati dal permesso: a i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; b i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; c i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; d gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; e collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. 5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; abis senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; b in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; c ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; d viola gli obblighi di cui all'articolo 21; e in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); f in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: f1 fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, f2 offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, f3 offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. g offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 3 È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: a offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b ... c offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque:
1 È punito con la multa chiunque: a ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; b spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); c viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); d non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; e in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); f in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; g non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); h non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); i non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; j in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; k ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); l l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; lbis esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; m in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); n trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); o in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. 2 ...170 SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. 3 Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. 4 Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 5 Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 6 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. 3 Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. 4 Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 5 Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 6 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 - Eine Ausnahmebewilligung zum Erwerb von sog. verbotenen Waffen nach altem oder geltendem Recht berechtigt zum weiteren Besitz der betreffenden Waffe nach Inkrafttreten des revidierten Waffengesetzes am 12. Dezember 2008 (E. 2.4.3). Gleiches gilt für den rechtmässigen Erwerb von sog. bewilligungspflichtigen Waffen. Die am 12. Dezember 2008 neu in Kraft getretenen materiellen Anforderungen von Art. 8
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LArm Art. 8 - 1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24
1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 1bis La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.25 2 Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: a non hanno compiuto 18 anni; b sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale; c danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; d in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano nell'estratto per privati secondo l'articolo 41 della legge del 17 giugno 201628 sul casellario giudiziale. 2bis Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.29 3 a 5 ...30 - Die blosse Verletzung der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
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LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. 3 Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. 4 Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 5 Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 6 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque:
1 È punito con la multa chiunque: a ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; b spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); c viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); d non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; e in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); f in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; g non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); h non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); i non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; j in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; k ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); l l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; lbis esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; m in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); n trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); o in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. 2 ...170 SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; abis senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; b in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; c ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; d viola gli obblighi di cui all'articolo 21; e in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); f in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: f1 fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, f2 offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, f3 offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. g offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 3 È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: a offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b ... c offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. 3 Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. 4 Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 5 Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 6 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. 3 Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. 4 Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 5 Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 6 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. 3 Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. 4 Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 5 Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 6 Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di:
1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: a armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; b armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; c armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: c1 armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, c2 armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; d armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; e armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; f lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. 2 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: a coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; b dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; c dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; d accessori di armi. 3 È vietato sparare con: a armi da fuoco per il tiro a raffica; b ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. 4 È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. 5 È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. 6 I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. 7 L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque:
1 È punito con la multa chiunque: a ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; b spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); c viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); d non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; e in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); f in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; g non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); h non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); i non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; j in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; k ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); l l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; lbis esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; m in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); n trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); o in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. 2 ...170 SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; abis senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; b in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; c ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; d viola gli obblighi di cui all'articolo 21; e in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); f in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: f1 fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, f2 offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, f3 offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. g offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 3 È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: a offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b ... c offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. - Der seit der Revision des Waffengesetzes vom 22. Juni 2007 in Art. 27
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1.
1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. 2 Ottengono un permesso di porto di armi le persone: a per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; b che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; c che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. 3 Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. 4 Sono dispensati dal permesso: a i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; b i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; c i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; d gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; e collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. 5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1.
1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. 2 Ottengono un permesso di porto di armi le persone: a per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; b che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; c che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. 3 Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. 4 Sono dispensati dal permesso: a i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; b i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; c i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; d gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; e collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. 5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi
LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1.
1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. 2 Ottengono un permesso di porto di armi le persone: a per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; b che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; c che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. 3 Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. 4 Sono dispensati dal permesso: a i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; b i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; c i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; d gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; e collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. 5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Regeste (fr):
- Possession illicite d'armes et d'accessoires d'armes; violation de l'obligation de déclarer; port d'arme sans autorisation; art. 4 ss, 27 al. 1, art. 33 al. 1 let. a, art. 34 al. 1 let. i, art. 42 al. 5-7 LArm.
- Une autorisation exceptionnelle d'acquérir des armes dites interdites, selon le droit ancien ou nouveau, continue à légitimer la possession de l'arme concernée même après l'entrée en vigueur de la loi sur les armes révisée le 12 décembre 2008 (consid. 2.4.3). Il en va de même de l'acquisition licite d'armes dites soumises à autorisation. Les nouvelles exigences matérielles posées à l'acquisition d'armes par l'art. 8 LArm, entrées en vigueur le 12 décembre 2008, n'ont pas d'effet rétroactif (consid. 2.4.4).
- La seule violation de l'obligation de déclarer de l'art. 42 al. 5 LArm ne doit être réprimée qu'en application de l'art. 34 al. 1 let. i LArm. Une condamnation pour possession illicite selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm entre en considération lorsque la personne concernée n'agit ni dans le délai de déclaration de trois mois de l'art. 42 al. 5 LArm ni dans le délai de l'art. 42 al. 6 LArm (consid. 2.5.2). Les armes interdites au sens de l'art. 5 al. 2 LArm sont soumises à l'obligation de déclarer de l'art. 42 al. 5 LArm. Celles pour la possession desquelles aucune autorisation cantonale exceptionnelle n'est nécessaire mais une autorisation d'acquisition suffit, ne sont pas visées par la règle (consid. 2.7.2). Concours entre les art. 34 al. 1 let. i LArm et 33 al. 1 let. a LArm (consid. 2.7.3).
- L'expression nouvelle "lieu accessible au public", utilisée à l'art. 27 LArm depuis la révision de la loi sur les armes du 22 juin 2007, ne constitue pas une extension du champ d'application mais une précision des termes "en public" au sens de l'ancien art. 27 al. 1 LArm (consid. 3.2.2). Notion de "lieu accessible au public" (consid. 3.2.2 et 3.2.3). Par référence à l'art. 186 CP et à la jurisprudence y relative, les places, cours ou jardins de maisons ne sont pas "publics", respectivement "accessibles au public" au sens de l'art. 27 al. 1 LArm s'ils sont clôturés. Les places ouvertes, même dépendantes d'une maison, ne comptent pas au nombre des objets protégés par l'art. 186 CP et sont, dans cette mesure, accessibles au public (consid. 3.2.4). Exigences relatives à l'acte d'accusation (consid. 3.4).
Regesto (it):
- Possesso illegale di armi e accessori di armi; violazione dell'obbligo di notifica; porto non autorizzato di armi; art. 4 segg., 27 cpv. 1, art. 33 cpv. 1 lett. a, art. 34 cpv. 1 lett. i, art. 42 cpv. 5-7 LArm.
- Un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di cosiddette armi vietate, secondo il vecchio o il nuovo diritto, continua a legittimare il possesso della corrispondente arma anche dopo l'entrata in vigore il 12 dicembre 2008 della modificata legge sulle armi (consid. 2.4.3). Altrettanto vale per l'acquisto legale delle cosiddette armi soggette ad autorizzazione. Le nuove esigenze materiali per l'acquisto di armi di cui all'art. 8 LArm, entrate in vigore il 12 dicembre 2008, non esplicano alcun effetto retroattivo (consid. 2.4.4).
- La semplice violazione dell'obbligo di notifica dell'art. 42 cpv. 5 LArm dev'essere sanzionata unicamente sulla base dell'art. 34 cpv. 1 lett. i LArm. Una condanna per possesso illegale giusta l'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm entra in considerazione qualora l'interessato lasci decorrere inutilizzati sia il termine di tre mesi per la notifica dell'art. 42 cpv. 5 LArm sia il termine dell'art. 42 cpv. 6 LArm (consid. 2.5.2). Le armi vietate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LArm soggiacciono all'obbligo di notifica dell'art. 42 cpv. 5 LArm. Non rientrano nel campo d'applicazione della disposizione le armi il cui possesso non è subordinato ad alcuna autorizzazione cantonale eccezionale, ma solo a un permesso di acquisto (consid. 2.7.2). Concorso tra l'art. 34 cpv. 1 lett. i LArm e l'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm (consid. 2.7.3).
- La nuova espressione "luoghi accessibili al pubblico", utilizzata all'art. 27 LArm in seguito alla revisione della legge sulle armi del 22 giugno 2007, non costituisce un'estensione del campo d'applicazione, bensì una precisazione dei termini "in pubblico" giusta il vecchio art. 27 cpv. 1 LArm (consid. 3.2.2). Nozione di "luoghi accessibili al pubblico" (consid. 3.2.2 e 3.2.3). Con riferimento all'art. 186 CP e alla relativa giurisprudenza, gli spiazzi, i cortili o giardini attigui a una casa, se recintati, non sono "pubblici" rispettivamente non sono "luoghi accessibili al pubblico" ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LArm. Gli spiazzi aperti, anche se attigui a una casa, non rientrano negli luoghi tutelati dall'art. 186 CP e, in questa misura, sono accessibili al pubblico (consid. 3.2.4). Esigenze relative all'atto d'accusa (consid. 3.4).
Sachverhalt ab Seite 134
BGE 141 IV 132 S. 134
A. Das Kantonsgericht Wallis verurteilte X. am 6. Juni 2014 zweitinstanzlich wegen Sachbeschädigung (Art. 144
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 110 - 1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155 |
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1 | Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155 |
2 | Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. |
3 | Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. |
3bis | Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.156 |
4 | Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. |
5 | Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. |
6 | Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. |
7 | È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
BGE 141 IV 132 S. 135
Das Kantonsgericht hält folgende Sachverhalte für erwiesen:
X. nahm in den Jahren 2006 bis 2009 auf dem Vorplatz auf der Westseite seines Stalls unter freiem Himmel und öffentlich zugänglich Hofschlachtungen vor. Am 20. August 2009 schoss er auf den Jagdhund von A. Das Tier musste aufgrund der erlittenen Verletzungen noch gleichentags eingeschläfert werden. X. trug anlässlich der Schlachtungen sowie am 20. August 2009 jeweils ohne Waffentragbewilligung eine Waffe auf öffentlichem Grund. Er besass zudem unberechtigt zwei Schalldämpfer, ein Laserzielgerät und drei Pistolen.
B. X. beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, ihn von den Vorwürfen der Sachbeschädigung sowie des unberechtigten Tragens und Besitzes von Waffen und Waffenzubehör freizusprechen und A. keine Parteientschädigung zuzusprechen. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen.
C. Das Kantonsgericht reichte eine Stellungnahme ein. Die Staatsanwaltschaft liess sich nicht vernehmen. A. wurde nicht zur Stellungnahme aufgefordert. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den Schuldspruch wegen mehrfachen unberechtigten Besitzes von Waffen und Waffenzubehör.
2.1 Die Vorinstanz führt aus, der Beschwerdeführer hätte die Waffen und das Waffenzubehör in seinem Besitz gemäss Art. 42 Abs. 5
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
2.2 Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, es sei nicht ersichtlich, weshalb der Gesetzgeber in Art. 34 Abs. 1 lit. i
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque: |
|
1 | È punito con la multa chiunque: |
a | ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; |
b | spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); |
c | viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); |
d | non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; |
e | in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); |
f | in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; |
g | non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); |
h | non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); |
i | non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; |
j | in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; |
k | ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); |
l | l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; |
lbis | esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; |
m | in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); |
n | trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); |
o | in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. |
2 | ...170 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
BGE 141 IV 132 S. 136
Anwendung gelange. Dadurch werde der Tatbestand der Meldepflichtverletzung seines Sinnes entleert. Anders als in Art. 42 Abs. 1
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
2.3 Am 12. Dezember 2008 ist das revidierte Waffengesetz in der Fassung des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 zur Änderung des Waffengesetzes und des Bundesbeschlusses vom 17. Dezember 2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung an Schengen und Dublin (vgl. AS 2008 447 ff., 2008 5405 f., 2008 5499 ff.) in Kraft getreten. Die zwei Schalldämpfer, das Laserzielgerät und die drei Pistolen wurden anlässlich der Hausdurchsuchung beim Beschwerdeführer vom 15. Oktober 2009 und damit nach Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes sichergestellt. Die Vorinstanz prüfte zu Recht, ob der Besitz dieser Gegenstände durch den Beschwerdeführer nach dem im Jahre 2009 geltenden Waffengesetz unrechtmässig war.
2.4
2.4.1 Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 12 Condizioni - È legittimato al possesso di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto. |
2.4.2 Wer eine Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil erwerben will, benötigt einen Waffenerwerbsschein (Art. 8 Abs. 1
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 8 - 1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
|
1 | Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
1bis | La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.25 |
2 | Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: |
a | non hanno compiuto 18 anni; |
b | sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale; |
c | danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; |
d | in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano nell'estratto per privati secondo l'articolo 41 della legge del 17 giugno 201628 sul casellario giudiziale. |
2bis | Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.29 |
3 | a 5 ...30 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 10 Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi - 1 Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza un permesso d'acquisto di armi: |
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1 | Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza un permesso d'acquisto di armi: |
a | fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo; |
b | fucili a ripetizione portatili, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normalmente per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 199538 o per la caccia in Svizzera; |
c | armi tipo Flobert a colpo singolo; |
d | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
e | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.39 |
2 | Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d'applicazione del capoverso 1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
|
1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
2.4.3 Das Waffenbesitzverbot von Art. 5 Abs. 2
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
BGE 141 IV 132 S. 137
Schweiz und der Europäischen Union, einschliesslich der Erlasse zur Umsetzung der Abkommen [«Bilaterale II»], BBl 2004 5965 ff., 6264 zu Art. 5; Botschaft vom 11. Januar 2006 zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition, BBl 2006 2713 ff., 2731 zu Art. 5
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
|
1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
2.4.4 Auch bezüglich der bewilligungspflichtigen Waffen im Sinne von Art. 8
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 8 - 1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
|
1 | Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
1bis | La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.25 |
2 | Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: |
a | non hanno compiuto 18 anni; |
b | sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale; |
c | danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; |
d | in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano nell'estratto per privati secondo l'articolo 41 della legge del 17 giugno 201628 sul casellario giudiziale. |
2bis | Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.29 |
3 | a 5 ...30 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 8 - 1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
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1 | Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
1bis | La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.25 |
2 | Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: |
a | non hanno compiuto 18 anni; |
b | sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale; |
c | danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; |
d | in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano nell'estratto per privati secondo l'articolo 41 della legge del 17 giugno 201628 sul casellario giudiziale. |
2bis | Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.29 |
3 | a 5 ...30 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 8 - 1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
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1 | Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
1bis | La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.25 |
2 | Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: |
a | non hanno compiuto 18 anni; |
b | sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale; |
c | danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; |
d | in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano nell'estratto per privati secondo l'articolo 41 della legge del 17 giugno 201628 sul casellario giudiziale. |
2bis | Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.29 |
3 | a 5 ...30 |
2.4.5 Der Erwerb von Waffenzubehör ist nach altem und neuem Recht nur mit einer Ausnahmebewilligung zulässig (Art. 5 Abs. 1 lit. g
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
|
1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
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1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
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1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
BGE 141 IV 132 S. 138
22. Juni 2007 werden als Waffenzubehör zudem auch jene Bestandteile erfasst, mit denen das Waffenzubehör mit wenigen Handgriffen hergestellt werden kann (besonders konstruierte Bestandteile), sowie Granatwerfer, die als Zusatz zu einer Feuerwaffe konstruiert wurden (Art. 4 Abs. 2 lit. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
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1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
2.5
2.5.1 Wer bei Inkrafttreten des revidierten Waffengesetzes am 12. Dezember 2008 bereits im Besitz von Waffen, wesentlichen oder besonders konstruierten Waffenbestandteilen nach Art. 5 Abs. 2
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque: |
|
1 | È punito con la multa chiunque: |
a | ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; |
b | spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); |
c | viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); |
d | non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; |
e | in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); |
f | in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; |
g | non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); |
h | non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); |
i | non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; |
j | in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; |
k | ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); |
l | l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; |
lbis | esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; |
m | in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); |
n | trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); |
o | in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. |
2 | ...170 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
2.5.2 Werden die in Art. 42 Abs. 5
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 31 Sequestro e confisca - 1 L'autorità competente procede al sequestro di: |
|
1 | L'autorità competente procede al sequestro di: |
a | armi portate da persone non legittimate; |
b | armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 o di persone non legittimate all'acquisto o al possesso; |
c | oggetti pericolosi portati abusivamente;115 |
d | armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all'articolo 18a; |
e | unità elementari d'imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all'articolo 18b; |
f | caricatori ad alta capacità di colpi e dell'arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all'acquisto o al possesso. |
2 | Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l'autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.119 |
2bis | Se l'autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b-d che non sono registrate nel sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell'articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell'articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c-28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.120 |
2ter | Se l'autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c-28e per l'arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.121 |
3 | L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se: |
a | esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; |
b | si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010; o |
c | gli oggetti non sono stati alienati a una persona legittimata e la domanda ai sensi del capoverso 2bis o 2ter non è stata presentata o è stata respinta.123 |
4 | L'autorità competente comunica all'Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque: |
|
1 | È punito con la multa chiunque: |
a | ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; |
b | spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); |
c | viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); |
d | non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; |
e | in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); |
f | in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; |
g | non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); |
h | non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); |
i | non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; |
j | in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; |
k | ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); |
l | l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; |
lbis | esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; |
m | in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); |
n | trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); |
o | in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. |
2 | ...170 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
BGE 141 IV 132 S. 139
Schalldämpfern, Laser- oder Nachtsichtzielgeräten eingeholt wurde. Die blosse Verletzung der Meldepflicht ist ausschliesslich nach Art. 34 Abs. 1 lit. i
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque: |
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1 | È punito con la multa chiunque: |
a | ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; |
b | spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); |
c | viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); |
d | non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; |
e | in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); |
f | in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; |
g | non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); |
h | non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); |
i | non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; |
j | in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; |
k | ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); |
l | l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; |
lbis | esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; |
m | in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); |
n | trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); |
o | in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. |
2 | ...170 |
2.6 Bezüglich des Vorwurfs des unrechtmässigen Besitzes von Waffen und Waffenzubehör im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 12 Condizioni - È legittimato al possesso di un'arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un'arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
2.7
2.7.1 Eine Verletzung der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque: |
|
1 | È punito con la multa chiunque: |
a | ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; |
b | spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); |
c | viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); |
d | non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; |
e | in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); |
f | in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; |
g | non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); |
h | non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); |
i | non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; |
j | in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; |
k | ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); |
l | l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; |
lbis | esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; |
m | in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); |
n | trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); |
o | in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. |
2 | ...170 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
|
1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 4 Definizioni - 1 Per armi s'intendono: |
|
1 | Per armi s'intendono: |
a | dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); |
b | dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; |
c | coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; |
d | dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; |
e | dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; |
f | armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un'energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; |
g | imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere. |
2 | Per accessori di armi s'intendono: |
a | silenziatori e loro parti costruite appositamente; |
b | laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente; |
c | lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco. |
2bis | Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: |
a | nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce; |
b | nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11 |
2ter | Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato.12 |
3 | Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi. |
4 | Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. |
5 | Per munizione s'intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un'arma da fuoco è trasferita a un proiettile. |
6 | Per oggetti pericolosi s'intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi. |
2.7.2 Der Meldepflicht von Art. 42 Abs. 5
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
|
1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42b Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018 - 1 Chiunque all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 della presente legge è in possesso di un'arma da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b-d deve, entro tre anni, notificarne il legittimo possesso all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio. |
|
1 | Chiunque all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 della presente legge è in possesso di un'arma da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b-d deve, entro tre anni, notificarne il legittimo possesso all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio. |
2 | La notifica non è necessaria se l'arma da fuoco è già registrata in un sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
|
1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 8 - 1 Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
|
1 | Chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d'acquisto di armi.24 |
1bis | La persona che chiede un tale permesso per acquistare un'arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell'acquisto.25 |
2 | Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: |
a | non hanno compiuto 18 anni; |
b | sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale; |
c | danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi; |
d | in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano nell'estratto per privati secondo l'articolo 41 della legge del 17 giugno 201628 sul casellario giudiziale. |
2bis | Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d'acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.29 |
3 | a 5 ...30 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
|
1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
BGE 141 IV 132 S. 140
Pistolen im Besitz des Beschwerdeführers von einer Waffe im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi - 1 Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
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1 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; |
b | armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento; |
c | armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: |
c1 | armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, |
c2 | armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi; |
d | armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio; |
e | armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali; |
f | lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c. |
2 | Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: |
a | coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c; |
b | dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; |
c | dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e; |
d | accessori di armi. |
3 | È vietato sparare con: |
a | armi da fuoco per il tiro a raffica; |
b | ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente. |
4 | È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro. |
5 | È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio. |
6 | I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1-4. |
7 | L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero. |
2.7.3 Fraglich ist, ob Art. 34 Abs. 1 lit. i
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque: |
|
1 | È punito con la multa chiunque: |
a | ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; |
b | spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); |
c | viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); |
d | non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; |
e | in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); |
f | in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; |
g | non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); |
h | non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); |
i | non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; |
j | in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; |
k | ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); |
l | l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; |
lbis | esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; |
m | in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); |
n | trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); |
o | in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. |
2 | ...170 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque: |
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1 | È punito con la multa chiunque: |
a | ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; |
b | spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); |
c | viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); |
d | non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; |
e | in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); |
f | in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; |
g | non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); |
h | non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); |
i | non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; |
j | in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; |
k | ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); |
l | l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; |
lbis | esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; |
m | in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); |
n | trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); |
o | in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. |
2 | ...170 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 42 Disposizione transitoria - 1 Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un'arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d'autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. |
2 | I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda. |
3 | Restano valide le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972178 e del 13 dicembre 1996179 sul materiale bellico. |
4 | Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.180 |
5 | Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l'articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.181 |
6 | Entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto di un'arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.182 |
7 | Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.183 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 34 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque: |
|
1 | È punito con la multa chiunque: |
a | ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d'acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a; |
b | spara senza autorizzazione con un'arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); |
c | viola il dovere di diligenza nell'alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); |
d | non adempie gli obblighi secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; |
e | in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); |
f | in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri; |
g | non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); |
h | non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); |
i | non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; |
j | in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4; |
k | ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); |
l | l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; |
lbis | esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione; |
m | in occasione dell'entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d'armi da fuoco (art. 25a cpv. 4); |
n | trasporta un'arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); |
o | in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. |
2 | ...170 |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 391 Decisione - 1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata: |
|
1 | Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata: |
a | dalle motivazioni delle parti; |
b | dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili. |
2 | La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza. |
3 | Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili. |
2.7.4 Die Angelegenheit ist im Sinne dieser Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird bei der Neubeurteilung auch den Anklagegrundsatz zu beachten haben. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.
3.
3.1 Bezüglich des Schuldspruchs wegen unberechtigten Tragens von Waffen beanstandet der Beschwerdeführer, die Vorinstanz gehe willkürlich davon aus, der strittige Schlachthof sei öffentlich zugänglich gewesen. Davon sei in der Anklageschrift keine Rede. Die Wendung "unter freiem Himmel" und das Fehlen eines ausdrücklichen Betretungsverbots heisse noch lange nicht, dass dieser Ort öffentlich zugänglich sei. Die Vorinstanz ziehe aus seinen Aussagen falsche Schlüsse.
3.2
3.2.1 Wer vorsätzlich ohne Berechtigung Waffen trägt, erfüllt den Tatbestand von Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
BGE 141 IV 132 S. 141
von Waffen war bereits vor Inkrafttreten des revidierten Waffengesetzes am 12. Dezember 2008 nach aArt. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
3.2.2 aArt. 27 Abs. 1
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
|
1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
3.2.3 Der Begriff der "Öffentlichkeit" bzw. der "öffentlich zugänglichen Orte" bezieht sich u.a. auf öffentlichen oder fremden Grund, Verkehrsmittel und öffentliche Lokale (HANS WÜST, Schweizer Waffenrecht, 1999, S. 158). Dazu gehören nebst den Strassen, Pärken, Bahnhöfen etc. auch die bereits erwähnten privat geführten Lokale wie Einkaufsläden, Restaurants, Kinos, Sportanlagen etc., die nicht nur einem präzis definierten Personenkreis offenstehen (BBl 2006 2741 zu Art. 27; FIOLKA, a.a.O., S. 938; MEIER, a.a.O., S. 1254). Nicht zum öffentlich zugänglichen Bereich gehört demgegenüber etwa der Bereich hinter Bartresen oder einem Ladentisch, da dieser nur dem Personal der Lokalität zugänglich ist (BBl 2006 2741 zu Art. 27
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
BGE 141 IV 132 S. 142
3.2.4 Ob ein Ort öffentlich zugänglich ist, beurteilt sich nicht nur nach rechtlichen (Privateigentum), sondern auch nach faktischen Gesichtspunkten. Zu einem Haus gehörende Plätze, Höfe oder Gärten sind in Anlehnung an Art. 186
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 186 - Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
3.3
3.3.1 Der Schlachtort befand sich gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen auf der Westseite des Stalls des Beschwerdeführers unter freiem Himmel. Die Vorinstanz erwägt, dieser Schlachtort sei zumindest im fraglichen Zeitpunkt öffentlich zugänglich gewesen. Sie stellt hierfür auf die Aussagen des Beschwerdeführers ab, der angab, ab dem 1. April 2012 sei sein Eigentum nicht öffentlich zu betreten.
3.3.2 Der Beschwerdeführer bestreitet dies nicht. Er behauptet nicht, der Vorplatz seines Stalls sei umschlossen gewesen. Nicht umfriedete Vorplätze sind wie dargelegt öffentlich zugänglich im Sinne von Art. 27 Abs. 1
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
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1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
3.4
3.4.1 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss auch eine Verletzung des Anklageprinzips geltend. Nach diesem aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
2 | L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. |
3 | Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
|
1 | Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
2 | Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni. |
BGE 141 IV 132 S. 143
präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind. Zugleich bezweckt das Anklageprinzip den Schutz der Verteidigungsrechte der angeschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion; BGE 133 IV 235 E. 6.2 f.; BGE 126 I 19 E. 2a; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
|
1 | L'atto d'accusa indica: |
a | il luogo e la data; |
b | il pubblico ministero che sostiene l'accusa; |
c | il giudice cui è indirizzato; |
d | l'imputato e il suo difensore; |
e | il danneggiato; |
f | in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi; |
g | le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili. |
2 | Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato. |
3.4.2 Die Anklage wirft dem Beschwerdeführer u.a. vor, er habe die Tiere auf der Westseite seines Stalls auf dem betonierten Vorplatz geschlachtet. Er habe anlässlich der Schlachtungen mit Waffen auf öffentlichem Grund geschossen, ohne dafür eine Bewilligung gehabt zu haben. Daraus geht hervor, dass es sich beim Vorplatz auf der Westseite des Stalls des Beschwerdeführers um einen öffentlich zugänglichen Ort handelt. Der Beschwerdeführer wusste damit, was ihm vorgeworfen wird. Die Anklageschrift genügt den gesetzlichen Anforderungen.
3.4.3 Unbegründet ist der Einwand, die Staatsanwaltschaft gebe nicht genau an, wann vor dem 12. Dezember 2008 Verfehlungen gegen das Waffengesetz erfolgt seien, weshalb das Tragen von Waffen nicht strafbar sei. Die Zeitangaben in der Anklageschrift sind ausreichend präzise. Da die Rechtslage nach Inkrafttreten am 12. Dezember 2008 des revidierten Waffengesetzes trotz der Neuformulierung von Art. 27 Abs. 1
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
|
1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |
3.5 Der Schuldspruch wegen mehrfachen Tragens einer Waffe ohne Berechtigung (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 33 - 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: |
a | senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
abis | senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; |
b | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; |
c | ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete; |
d | viola gli obblighi di cui all'articolo 21; |
e | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d); |
f | in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: |
f1 | fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f2 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b, |
f3 | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
g | offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.163 |
3 | È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: |
a | offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; |
b | ... |
c | offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero. |
SR 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) - Legge sulle armi LArm Art. 27 Porto di armi - 1 Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
|
1 | Chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev'essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 1. |
2 | Ottengono un permesso di porto di armi le persone: |
a | per le quali non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; |
b | che rendono verosimile di aver bisogno di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale; |
c | che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d'esame. |
3 | Il permesso è rilasciato dall'autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all'estero ottengono il permesso dall'autorità competente del Cantone d'entrata. |
4 | Sono dispensati dal permesso: |
a | i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell'esercizio delle loro attività; |
b | i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; |
c | i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; |
d | gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l'autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un'autorizzazione quadro secondo l'articolo 27a; |
e | collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. |
5 | Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. |