Urteilskopf

137 II 338

28. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Schweizer Heimatschutz gegen X. und Bezirk Oberegg (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_382/2010 vom 13. April 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 339

BGE 137 II 338 S. 339

X. beabsichtigte, sein Doppeleinfamilienhaus abzubrechen und wiederaufzubauen. Das Objekt steht auf den Parzellen Nrn. 606520 und 606530 im Bezirk Oberegg, welche sich in der Landwirtschaftszone und im Gebiet mit traditioneller Streubauweise befinden. Das Haus diente noch nach 1972 landwirtschaftlichen Zwecken. Inzwischen wurde der landwirtschaftliche Betrieb aufgegeben. Der Neubau soll weder der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung noch dem produzierenden Gartenbau oder entsprechenden Wohnzwecken dienen. Die gegen das Bauvorhaben eingereichten Einsprachen eines Privaten und des Schweizer Heimatschutzes wies das kantonale Bau- und Umweltdepartement am 3. April 2009 ab. Der Bezirksrat Oberegg erteilte hierauf am 7. Mai 2009 die Baubewilligung. Die kantonalen Instanzen schützten diesen Entscheid im Rechtsmittelverfahren und bestätigten jeweils die Baubewilligung. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 8. September 2010 verlangte der Schweizer Heimatschutz die Aufhebung sämtlicher auf kantonaler und kommunaler Ebene in dieser Sache ergangener Entscheide und die Verweigerung der Baubewilligung für den geplanten Abbruch- und Wiederaufbau auf den Parzellen Nrn. 606520 und 606530. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an das Kantonsgericht zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut. Es hebt das Urteil des Kantonsgerichts Appenzell-Innerrhoden, Abteilung Verwaltungsgericht, vom 1. Juni 2010 und damit auch die vom Bezirksrat Oberegg am 7. Mai 2009 erteilte Baubewilligung auf. (Zusammenfassung)


BGE 137 II 338 S. 340

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


2. Der Beschwerdeführer macht geltend, der freiwillige Abbruch und Wiederaufbau stehe in Widerspruch zum Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) und zum RPG (SR 700). Vor Behandlung der natur- und heimatschutzgesetzlichen Belange ist zu prüfen, ob eine Baubewilligung aus raumplanungsrechtlicher Sicht überhaupt möglich ist.

2.1 Unbestritten ist, dass Art. 24d
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG vorliegend nicht zur Anwendung gelangt. Nach Abs. 1 der zitierten Bestimmung können in landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer Substanz erhalten sind, landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen zugelassen werden. Art. 24d Abs. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG sieht einen Wiederaufbau nicht vor. Im Gegenteil wird dort vorausgesetzt, dass die Substanz erhalten ist und weiter genutzt wird. Wenn der Verordnungsgeber in Art. 42a Abs. 3
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 42a [1]   Trasformazione di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT) [2]
  1.   Nel quadro dell'articolo 24d capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti necessari per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme allo standard attuale o per un risanamento energetico. [3]
  2.   ... [4]
  3.   La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere autorizzata. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1489).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) in Fällen der Zerstörung durch höhere Gewalt trotzdem einen Wiederaufbau zulässt, so steht dahinter die Absicht, zahlenmässig nicht ins Gewicht fallende Härtefälle zu lösen (Urteile des Bundesgerichts 1C_101/2009 vom 11. Dezember 2009 E. 3; 1A.23/2007 vom 31. Juli 2007 E. 3.3). Ein freiwilliger Abbruch und Wiederaufbau ist indessen nicht zulässig. Da der geplante Abbruch und anschliessende Wiederaufbau vorliegend aus freien Stücken erfolgen soll, kann keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24d
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG erteilt werden.


2.2 Die Standeskommission hat in ihrem Entscheid die Auffassung vertreten, aufgrund der mit dem Streusiedlungsgebiet verfolgten Zielsetzungen müsse der freiwillige Abbruch und Wiederaufbau bestehender Bauten mit Wohnungen zu landwirtschaftsfremden Wohnzwecken zulässig sein. Dazu beruft sie sich auf Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV, gemäss dessen Abs. 3 lit. c - wie bei Art. 24d Abs. 3 lit. b
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG - die äussere Erscheinung und die bauliche Grundstruktur im Wesentlichen unverändert bleiben müssen. Im Unterschied zu Art. 42a Abs. 3
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 42a [1]   Trasformazione di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT) [2]
  1.   Nel quadro dell'articolo 24d capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti necessari per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme allo standard attuale o per un risanamento energetico. [3]
  2.   ... [4]
  3.   La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere autorizzata. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1489).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
RPV regle Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV den Wiederaufbau aber nicht ausdrücklich; namentlich enthalte er kein Verbot. Nach Meinung des Verwaltungsgerichts handelt es sich bei Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV um einen eigenständigen Ausnahmetatbestand, der losgelöst von den übrigen Ausnahmetatbeständen - insbesondere von Art. 24d
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG - zur Anwendung gelange. Diese Bestimmung räume den Kantonen die Möglichkeit ein, Gebiete ausserhalb der Bauzone gerade

BGE 137 II 338 S. 341


zum Zweck der dauernden Besiedlung dem Streusiedlungsgebiet zuzuweisen und darin Bauten zuzulassen, wenn sie ganzjährig bewohnt würden. Der Kanton Appenzell Innerrhoden habe mit Erlass der Art. 65a ff. der Verordnung vom 17. März 1986 zum Baugesetz (BauV/AI; GS 700.010) von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht. Dabei stützt sich das Verwaltungsgericht u.a. auf Art. 66 Abs. 2 BauV/AI, welcher den Abbruch und Wiederaufbau von Wohnbauten in Streubausiedlungen unter gewissen Voraussetzungen erlaubt.

2.3 Das Bundesgericht musste sich bis anhin noch nie mit der Frage befassen, ob für Streubausiedlungen mit Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV eine weiter gehende Regelung geschaffen wurde, als sie gemäss Art. 24d Abs. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG in Verbindung mit Art. 42a Abs. 3
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 42a [1]   Trasformazione di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT) [2]
  1.   Nel quadro dell'articolo 24d capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti necessari per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme allo standard attuale o per un risanamento energetico. [3]
  2.   ... [4]
  3.   La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere autorizzata. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1489).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
RPV gilt. Ein Blick in die Literatur ergibt folgendes Bild:

2.3.1 MUGGLI bedauert, dass Art. 39 Abs. 3
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV trotz der sehr ähnlichen Vorschrift von Art. 24d Abs. 3
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Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG nicht vollständig mit Letzterem harmonisiert wurde (RUDOLF MUGGLI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2009, N. 26 zu Art. 24
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG). Aus dem Umstand, dass die äussere Erscheinung und die bauliche Grundstruktur gemäss Art. 39 Abs. 3 lit. c
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV unverändert bleiben müssen, leitet der Autor ab, dass neubauähnliche Umgestaltungen oder gar der Abbruch und Wiederaufbau in moderner Form ausgeschlossen seien (MUGGLI, a.a.O.). Ob e contrario Umgestaltungen bzw. Wiederaufbauten ohne neubauähnlichen Charakter zulässig wären, bleibt offen.

2.3.2 Der vom Verwaltungsgericht zitierte KARLEN äussert sich zum vorliegenden Problem nicht (PETER KARLEN, Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24
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Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
-24d
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Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG: System der neuen Regelung, ZBl 102/2001 S. 291 ff., 305). Nach ihm bezweckt der sich lediglich auf Verordnungsstufe befindende kantonalrechtliche Ausnahmetatbestand von Art. 39 Abs. 1
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV, die zulässigen Umnutzungen von Wohnbauten in Streubausiedlungen etwas weiter zu ziehen, als Art. 24d Abs. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG dies zulässt. Einerseits solle sich der Grundsatz "Wohnen bleibt Wohnen" auch auf den Ökonomieteil von Bauernhäusern erstrecken dürfen. Andererseits sollten Umnutzungen zu kleingewerblichen Zwecken zulässig sein, was der Autor allerdings als gesetzeswidrig erachtet. Dass in Streubausiedlungen für freiwillige Abbrüche und Wiederaufbauten in Abweichung der sonstigen Grundsätze für das Bauen ausserhalb der Bauzonen ein Sonderregime gelten sollte, war für KARLEN offensichtlich kein Thema.

BGE 137 II 338 S. 342

2.3.3 Auch bei HÄNNI findet sich in seiner Darstellung der Sondernorm von Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV nichts zu dieser Frage (PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5. Aufl. 2008, S. 225 f.). Ausführlicher setzen sich WALDMANN/HÄNNI dagegen in ihrem Kommentar mit Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV auseinander (WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, N. 26 ff. zu Art. 24
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Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG). Vorab bezweifeln sie stark die Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit von Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV, insoweit dieser über Art. 24d
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Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG hinausgeht. Sie begründen ihre Bedenken mit dem abschliessenden Charakter der Sondervorschriften im RPG sowie dem Fehlen einer entsprechenden Delegationsnorm. Im Direktvergleich von Art. 39 Abs. 3
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV mit Art. 24d Abs. 3
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG erkennen sie vor allem zwei Ausnahmen: Einerseits sehe Art. 39 Abs. 3
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV im Gegensatz zu Art. 24d Abs. 3 lit. a
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG vom Kriterium der Eignung der Baute zur vorgesehenen Nutzung ab, weshalb die Umnutzungsmöglichkeiten - insbesondere bezüglich der Ökonomiegebäude - weiter reichen würden. Andererseits fasse Art. 39 Abs. 3 lit. e
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV den Tatbestand der Gefährdung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung in der Nachbarschaft viel weiter, als dies Art. 24d Abs. 3 lit. d
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG tue. Die Problematik des freiwilligen Abbruchs und Wiederaufbaus wird nicht erwähnt.

2.4 Bei Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV handelt es sich um eine Ausführungsbestimmung zur Ausnahmeregelung von Art. 24 lit. a
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG. Keine der beiden Normen äussert sich explizit zur Frage des Abbruchs bzw. Wiederaufbaus von Bauten. Im Bereich der Ausnahmebewilligungen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone (Art. 24 ff
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
. RPG) wird der freiwillige Abbruch und Wiederaufbau lediglich in Art. 24c
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Art. 24c [1]   Edifici e impianti eretti secondo il diritto anteriore [2]
  1.   Fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.
  2.   Con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. [3]
  3.   Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura. [4]
  4.   L'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. [5]
  5.   In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. [6]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 63156329).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 63156329).
[5] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 63156329).
[6] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 63156329).
RPG ausdrücklich zugelassen. Es ist indes unbestritten, dass diese Bestimmung hier nicht einschlägig ist, da die zu beurteilende Baute nicht infolge einer nachträglichen Änderung von Erlassen oder Plänen zonenwidrig wurde (Art. 41
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 41 [1]   Campo d'applicazione dell'articolo 24c LPT
  1.   L'articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore).
  2.   Esso non è applicabile a edifici e impianti agricoli isolati non abitati.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
RPV), sondern noch nach dem 1. Juli 1972 landwirtschaftlich genutzt wurde.

2.5 Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) weist in seiner Vernehmlassung zu Recht auf den Wortlaut von Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV hin. So regelt Abs. 1 lit. a "die Änderung bestehender Bauten". Bewilligungen dürfen nur erteilt werden, wenn die "Umnutzung" keine Ersatzbaute zur Folge hat, die nicht notwendig ist (Abs. 3 lit. b) und wenn die äussere Erscheinung und die "bauliche Grundstruktur" im Wesentlichen unverändert bleiben (Abs. 3 lit. c). Diese Formulierung spreche gegen die Zulässigkeit eines freiwilligen Abbruchs und Wiederaufbaus.

BGE 137 II 338 S. 343

2.6 Hinzu kommt, dass Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV als Ausführungsnorm von Art. 24 lit. a
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG bereits eine sehr weitgehende Interpretation von Letzterem darstellt (in diesem Sinne auch die von KARLEN [E. 2.3.2 hiervor] und WALDMANN/HÄNNI geäusserten Zweifel an der Gesetzeskonformität [E. 2.3.3 hiervor] der Verordnungsnorm), sodass kein Spielraum für Projekte wie das geplante bestehen dürfte. Bezweckt war mit Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV in erster Linie eine bessere Nutzung bestehender Bausubstanz, insbesondere die Möglichkeit, die Wohnnutzung in bestehende Ökonomiegebäude auszuweiten (KARLEN, a.a.O., S. 305; WALDMANN/HÄNNI, a.a.O., N. 28 zu Art. 24
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Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG). Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass darüber hinaus für freiwillige Abbrüche und Wiederaufbauten ein grosszügigeres Bewilligungsregime als gemäss den sonst üblichen Grundsätzen bei Bauten ausserhalb Bauzone eingeführt werden sollte. Den Kantonen steht es wohl frei, in ihrem Ausführungsrecht strengere Voraussetzungen an die Erteilung der Bewilligung für standortgebundene Vorhaben zu erlassen, eine Kompetenz für Lockerungen der bundesrechtlichen Lösung wurde ihnen jedoch nicht eingeräumt (Botschaft vom 2. Dezember 2005 über die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, BBl 2005 7117; siehe auch CHRISTOPH JÄGER, Kommentar RPG, a.a.O., N. 6 zu Art. 27a
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Art. 27a [1]   Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili
  Il diritto cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 24b, 24c, 24d e 24e.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
RPG).

2.7 Allenfalls lässt sich aus dem Umstand, dass Art. 42a Abs. 3
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 42a [1]   Trasformazione di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT) [2]
  1.   Nel quadro dell'articolo 24d capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti necessari per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme allo standard attuale o per un risanamento energetico. [3]
  2.   ... [4]
  3.   La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere autorizzata. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1489).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
RPV den Wiederaufbau ausnahmsweise nach Zerstörung durch höhere Gewalt zulässt, der Analogieschluss ziehen, dies müsse auch für Bauten in Streusiedlungsgebieten gelten. Diese Frage stellt sich hier nicht. Umgekehrt kann aber aus dem Fehlen einer solchen Ausnahmeklausel in Art. 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
RPV nicht einfach gefolgert werden, im Streusiedlungsgebiet seien sogar freiwillige Abbrüche und Wiederaufbauten zulässig, zumal sich schon auf Gesetzesstufe keine entsprechende Grundlage findet.
137 II 338 13. aprile 2011 08. ottobre 2011 Tribunale federale 137 II 338 DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico

Oggetto Art. 24 lett. a LPT e art. 39 OPT; demolizione volontaria e ricostruzione di una casa a schiera in un comprensorio...

Registro di legislazione
LPT 24
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
LPT 24 c
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24c [1]   Edifici e impianti eretti secondo il diritto anteriore [2]
  1.   Fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.
  2.   Con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. [3]
  3.   Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura. [4]
  4.   L'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. [5]
  5.   In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. [6]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 63156329).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 63156329).
[5] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 63156329).
[6] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5535; FF 2011 63156329).
LPT 24 d
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
LPT 27 a
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 27a [1]   Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili
  Il diritto cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 24b, 24c, 24d e 24e.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
OPT 39
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 39   Edifici tipici del paesaggio [1]
  1.   ... [2]
  2.   I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
a.   il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b.   il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c.   la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
d.   il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate. [3]
  4.   Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell'edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell'ambito di responsabilità del proprietario fondiario. [4]
  5.   In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un'autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
[5] Introdotto dall'art. 7 dell'O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 dell'O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
OPT 41
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 41 [1]   Campo d'applicazione dell'articolo 24c LPT
  1.   L'articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore).
  2.   Esso non è applicabile a edifici e impianti agricoli isolati non abitati.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
OPT 42 a
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 42a [1]   Trasformazione di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT) [2]
  1.   Nel quadro dell'articolo 24d capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti necessari per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme allo standard attuale o per un risanamento energetico. [3]
  2.   ... [4]
  3.   La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere autorizzata. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1489).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
[4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
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