Urteilskopf
130 III 387
48. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Office des poursuites de Genève (recours LP) 7B.251/2003 du 23 février 2004
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 388
BGE 130 III 387 S. 388
A. Le 7 novembre 2002, Serge Maret, agent d'affaires breveté, a adressé à l'Office des poursuites de Genève, au nom de P., une réquisition de poursuite contre F. pour un montant de 9'744 fr. 20 plus intérêts et frais, moins plusieurs acomptes totalisant 4'700 fr. Simultanément, il a viré un montant de 70 fr., à titre d'avance de frais, sur son compte ouvert auprès de l'office. Ce dernier n'a toutefois pas pu identifier la réquisition de poursuite à laquelle correspondait cette avance, car il n'a traité la poursuite que le 9 janvier 2003 (poursuite n° x).
Suite à la notification du commandement de payer le 15 janvier 2003, l'office a adressé l'exemplaire de cet acte destiné au créancier le 20 du même mois, contre remboursement de 89 fr. 60, au mandataire précité. Ayant déjà effectué l'avance de frais, celui-ci a refusé cet envoi. Le 31 janvier 2003, l'office a restitué le montant de 70 fr. au mandataire du créancier. Le 12 mars 2003, un arrangement étant intervenu entre les parties, le créancier a invité l'office à radier purement et simplement la poursuite en cause. Le 15 juillet suivant, l'office a fait savoir au
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mandataire du créancier que le montant exigé de 89 fr. 60 correspondait aux frais générés jusqu'alors par ladite poursuite, dont il devait faire l'avance, et il lui a fait parvenir un bulletin de versement à cet effet.
B. Le créancier a déposé plainte auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève en faisant valoir qu'il ne paierait pas un montant supérieur à 70 fr. et en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'office de lui délivrer immédiatement le commandement de payer. Par décision du 13 novembre 2003, communiquée le 18 du même mois aux parties, la Commission cantonale de surveillance a admis la plainte, arrêté le montant des frais à la charge du créancier à 65 fr. et ordonné à l'office d'envoyer au créancier son exemplaire du commandement de payer sitôt qu'il aurait enregistré le paiement des 65 fr.
C. Contre cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2003, l'office a recouru le 1er décembre 2003 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Au fond et en substance, il la requiert d'annuler la décision attaquée et, statuant à nouveau, d'admettre la plainte formée par le créancier, de dire que les frais à la charge de celui-ci sont de 70 fr., de donner acte à l'office qu'il enverra l'exemplaire destiné au créancier au mandataire de celui-ci sitôt qu'il aura enregistré le paiement des 70 fr. et de rejeter toutes autres ou contraires conclusions. La Commission cantonale de surveillance a formulé ses propres observations en transmettant le dossier au Tribunal fédéral (art. 80
OJ). Tout en s'en remettant à l'appréciation de celui-ci sur l'issue à donner au recours, elle se réfère aux motifs de sa décision. Dans sa détermination, le créancier doute de la qualité pour recourir de l'office; sur le fond, ses arguments vont dans le sens des conclusions du recours. La Chambre des poursuites et des faillites a admis le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3.
3.1 Le Tarif des frais applicables à la LP du 7 juillet 1971 prévoyait, à titre d'émolument alloué à l'office des poursuites pour le commandement de payer, un montant forfaitaire calculé d'après le montant de la créance et comprenant les frais d'établissement du
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commandement de payer, d'enregistrement et de notification aux parties, notamment les taxes postales (art. 18 al. 1 et 2). Il précisait par ailleurs que ces taxes postales ne donnaient pas lieu à remboursement (art. 12 al. 3 let. d). Le 17 juin 1991, le Conseil fédéral a abrogé cette dernière disposition et modifié l'art. 18 al. 1
du Tarif (intitulé alors ordonnance sur les frais applicables à la LP; OFLP) notamment en ce sens que l'émolument forfaitaire était prévu pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double et son enregistrement (RO 1991 II 1312). Ainsi, dès le 1er juillet 1991, date d'entrée en vigueur de cette révision, les taxes postales n'étaient plus comprises dans le montant forfaitaire de base et pouvaient donner lieu à remboursement à titre de débours au sens de l'art. 12
anc. Tarif ou OFLP.
La nouvelle ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), en vigueur depuis le 1er janvier 1997, prévoit l'émolument de base pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification (art. 16 al. 1
OELP). Comme le texte de 1971, elle inclut la notification dans l'émolument de base, mais contrairement audit texte, elle ne mentionne pas les taxes postales. Elle en traite séparément, sous la rubrique "débours en général" (art. 13
OELP), en précisant qu'elles doivent en principe être remboursées (al. 1), sous réserve du cas de notification faite par l'office; dans cette hypothèse, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte (al. 2) et, s'agissant de la notification du commandement de payer (par l'office), seuls les "frais de l'envoi recommandé" sont exclus de l'obligation de remboursement (al. 3 let. d). Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère, avec la Commission cantonale de surveillance et l'Obergericht du canton de Zurich (arrêt du 21 juin 2000, publié in BlSchK 2003 p. 79), que la simple adjonction, à l'art. 16 al. 1
OELP, de la notification du commandement de payer dans la liste des prestations couvertes par l'émolument de base ne signifie pas la réintégration des taxes postales dans l'émolument de base du commandement de payer, soit un retour à la réglementation de 1971 formellement abrogée en 1991. En tant que débours en général, les taxes postales doivent être remboursées en vertu du texte clair de l'art. 13 al. 1
OELP,
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sous réserve de la restriction de son alinéa 2 et de l'exception de son alinéa 3 let. d. Dans la mesure de leur obligation d'être remboursées, elles s'ajoutent donc à l'émolument de base.
3.2 La Poste perçoit actuellement pour la distribution d'un acte de poursuite une taxe de 5 fr. en courrier A (anciennement "non recommandé") et 10 fr. en lettre signature (anciennement "recommandé"), prix incluant le renvoi du double à l'office (Brochure 202.17 "Courrier Suisse" - actuellement "Lettres Suisse" -, édition janvier 2003, p. 13). Pour la distribution d'une lettre signature (anciennement "recommandé"), la taxe postale est actuellement de 5 ou 6 fr. selon le format (ibid., p. 11).
3.3 En application des dispositions précitées, c'est à juste titre que la Commission cantonale de surveillance a confirmé l'adjonction de 5 fr. à l'émolument de base. Il convient toutefois de préciser que le montant de cette taxe postale correspond au coût de la distribution d'un acte de poursuite en courrier A, et non, comme pourrait le laisser entendre la décision attaquée (qui parle simplement d'un envoi en recommandé), à celui de l'envoi d'un tel acte en recommandé (lettre signature), dont l'art. 13 al. 3 let. d
OELP exclut formellement le remboursement.
4. La notification du commandement de payer dont il est question à l'art. 13 al. 3 let. d
OELP est évidemment celle destinée au débiteur (art. 64
et 71
s. LP). Elle ne saurait concerner le créancier, qui obtient son exemplaire du commandement de payer (art. 70 al. 1
et 76 al. 2
LP), non par cette forme spéciale de remise d'un acte de poursuite, mais par une communication de l'office au sens de l'art. 34
LP (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 76
LP; BALTHASAR BESSENICH, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 1 ad art. 76
LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n. 16). Contrairement à ce que retient la Commission cantonale de surveillance, en se référant d'ailleurs à l'avis non argumenté de GILLIÉRON (loc. cit.), l'art. 13 al. 3 let. d
OELP ne s'applique donc pas à l'envoi de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. En vertu de l'art. 34
LP, les communications de l'office sont effectuées par lettre recommandée (lettre signature) ou par remise directe contre reçu. En l'espèce, les frais d'envoi au créancier, par
BGE 130 III 387 S. 392
lettre signature, de l'exemplaire qui lui était destiné constituent une taxe postale dont l'office était en droit de réclamer le remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1
OELP. C'est donc à tort que la Commission cantonale de surveillance a refusé le remboursement du montant de 5 fr. à ce titre.
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48. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Office des poursuites de Genève (recours LP) 7B.251/2003 du 23 février 2004
Regeste (de):
- Gebühr für den Zahlungsbefehl (Art. 16 GebV SchKG); Ersatz der Posttaxen (Art. 13 GebV SchKG).
- Wird der Zahlungsbefehl durch das Betreibungsamt zugestellt, ist als Auslage einzig die dadurch nicht angefallene Posttaxe geschuldet (Art. 13
- Abs. 2 GebV SchKG), unter Ausschluss der Kosten für eine eingeschriebene Sendung (Art. 13 Abs. 3 lit. d GebV SchKG). Soweit die Posttaxen zu ersetzen sind, sind sie zu der in Art. 16 GebV SchKG vorgesehenen Grundgebühr hinzuzuschlagen (E. 3).
- Die Zustellung der für den Gläubiger bestimmten Ausfertigung des Zahlungsbefehls (Art. 76 Abs. 2 SchKG) wird von Art. 13 Abs. 3 lit. d GebV SchKG nicht erfasst; es handelt sich um eine Mitteilung des Betreibungsamtes im Sinne von Art. 34 SchKG, die durch eingeschriebenen Brief (Lettre Signature) vollzogen wird und für die Ersatz nach Art. 13 Abs. 1 GebV SchKG geschuldet ist (E. 4).
Regeste (fr):
- Emolument pour le commandement de payer (art. 16
OELP); remboursement des taxes postales (art. 13RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Art. 16 Precetto esecutivo
1. La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- 2. La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. 3. La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. 4. La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito.
OELP).RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Art. 13 Spese in generale
1. Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] 2. Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. 3. Non devono essere rimborsate: a. le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; b. le spese generali di telecomunicazione; c. [2] fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; d. [3] ... e. [4] le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. 4. Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
[3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275).
[5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).
- En cas de notification du commandement de payer par l'office, il n'est dû à titre de débours que le montant des taxes postales évitées de la sorte (art. 13 al. 2
OELP), à l'exception des frais d'envoi en recommandé (art. 13 al. 3 let. dRS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Art. 13 Spese in generale
1. Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] 2. Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. 3. Non devono essere rimborsate: a. le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; b. le spese generali di telecomunicazione; c. [2] fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; d. [3] ... e. [4] le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. 4. Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
[3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275).
[5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).
OELP). Dans la mesure de leur obligation d'être remboursées, les taxes postales s'ajoutent à l'émolument de base prévu par l'art. 16RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Art. 13 Spese in generale
1. Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] 2. Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. 3. Non devono essere rimborsate: a. le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; b. le spese generali di telecomunicazione; c. [2] fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; d. [3] ... e. [4] le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. 4. Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
[3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275).
[5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).
OELP (consid. 3).RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Art. 16 Precetto esecutivo
1. La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- 2. La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. 3. La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. 4. La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. - L'envoi au créancier de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (art. 76 al. 2
LP) n'est pas visé par l'art. 13 al. 3 let. dRS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 76
1. Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione. 2. Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.
OELP; il s'agit d'une communication de l'office selon l'art. 34RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Art. 13 Spese in generale
1. Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] 2. Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. 3. Non devono essere rimborsate: a. le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; b. le spese generali di telecomunicazione; c. [2] fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; d. [3] ... e. [4] le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. 4. Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
[3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275).
[5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).
LP effectuée par lettre recommandée (lettre signature) et donnant lieu à remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Art. 34 [1]
1. Gli avvisi e le decisioni degli uffici d'esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. 2. Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 [2] sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: a. la firma da utilizzare; b. il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati; c. le modalità di trasmissione; d. il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati. [3] [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[2] RS 943.03
[3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
OELP (consid. 4).RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Art. 13 Spese in generale
1. Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] 2. Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. 3. Non devono essere rimborsate: a. le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; b. le spese generali di telecomunicazione; c. [2] fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; d. [3] ... e. [4] le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. 4. Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).
[3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259).
[4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275).
[5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).
Regesto (it):
- Tassa per il precetto esecutivo (art. 16 OTLEF); rimborso delle tasse postali (art. 13 OTLEF).
- Se la notificazione del precetto esecutivo è eseguita dall'Ufficio, è unicamente dovuto a titolo di spese l'ammontare delle tasse postali così risparmiate (art. 13 cpv. 2 OTLEF), ad eccezione delle tasse per un invio raccomandato (art. 13 cpv. 3 lett. d OTLEF). Nella misura in cui devono essere rimborsate, le tasse postali vengono aggiunte alla tassa di base prevista dall'art. 16 OTLEF (consid. 3).
- L'invio al creditore dell'esemplare del precetto esecutivo destinatogli (art. 76 cpv. 2 LEF) non è toccato dall'art. 13 cpv. 3 lett. d OTLEF; si tratta di una comunicazione dell'Ufficio ai sensi dell'art. 34 LEF da fare mediante lettera raccomandata (lettre signature) e che dà luogo a un rimborso in base all'art. 13 cpv. 1 OTLEF (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 388
BGE 130 III 387 S. 388
A. Le 7 novembre 2002, Serge Maret, agent d'affaires breveté, a adressé à l'Office des poursuites de Genève, au nom de P., une réquisition de poursuite contre F. pour un montant de 9'744 fr. 20 plus intérêts et frais, moins plusieurs acomptes totalisant 4'700 fr. Simultanément, il a viré un montant de 70 fr., à titre d'avance de frais, sur son compte ouvert auprès de l'office. Ce dernier n'a toutefois pas pu identifier la réquisition de poursuite à laquelle correspondait cette avance, car il n'a traité la poursuite que le 9 janvier 2003 (poursuite n° x).
Suite à la notification du commandement de payer le 15 janvier 2003, l'office a adressé l'exemplaire de cet acte destiné au créancier le 20 du même mois, contre remboursement de 89 fr. 60, au mandataire précité. Ayant déjà effectué l'avance de frais, celui-ci a refusé cet envoi. Le 31 janvier 2003, l'office a restitué le montant de 70 fr. au mandataire du créancier. Le 12 mars 2003, un arrangement étant intervenu entre les parties, le créancier a invité l'office à radier purement et simplement la poursuite en cause. Le 15 juillet suivant, l'office a fait savoir au
BGE 130 III 387 S. 389
mandataire du créancier que le montant exigé de 89 fr. 60 correspondait aux frais générés jusqu'alors par ladite poursuite, dont il devait faire l'avance, et il lui a fait parvenir un bulletin de versement à cet effet.
B. Le créancier a déposé plainte auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève en faisant valoir qu'il ne paierait pas un montant supérieur à 70 fr. et en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'office de lui délivrer immédiatement le commandement de payer. Par décision du 13 novembre 2003, communiquée le 18 du même mois aux parties, la Commission cantonale de surveillance a admis la plainte, arrêté le montant des frais à la charge du créancier à 65 fr. et ordonné à l'office d'envoyer au créancier son exemplaire du commandement de payer sitôt qu'il aurait enregistré le paiement des 65 fr.
C. Contre cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2003, l'office a recouru le 1er décembre 2003 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Au fond et en substance, il la requiert d'annuler la décision attaquée et, statuant à nouveau, d'admettre la plainte formée par le créancier, de dire que les frais à la charge de celui-ci sont de 70 fr., de donner acte à l'office qu'il enverra l'exemplaire destiné au créancier au mandataire de celui-ci sitôt qu'il aura enregistré le paiement des 70 fr. et de rejeter toutes autres ou contraires conclusions. La Commission cantonale de surveillance a formulé ses propres observations en transmettant le dossier au Tribunal fédéral (art. 80
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
||||||
| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
Erwägungen
Extrait des considérants:
3.
3.1 Le Tarif des frais applicables à la LP du 7 juillet 1971 prévoyait, à titre d'émolument alloué à l'office des poursuites pour le commandement de payer, un montant forfaitaire calculé d'après le montant de la créance et comprenant les frais d'établissement du
BGE 130 III 387 S. 390
commandement de payer, d'enregistrement et de notification aux parties, notamment les taxes postales (art. 18 al. 1 et 2). Il précisait par ailleurs que ces taxes postales ne donnaient pas lieu à remboursement (art. 12 al. 3 let. d). Le 17 juin 1991, le Conseil fédéral a abrogé cette dernière disposition et modifié l'art. 18 al. 1
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 18 [1] |
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| La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione. | ||||||
| Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 18 [1] |
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| La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione. | ||||||
| Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
La nouvelle ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), en vigueur depuis le 1er janvier 1997, prévoit l'émolument de base pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification (art. 16 al. 1
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
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| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
BGE 130 III 387 S. 391
sous réserve de la restriction de son alinéa 2 et de l'exception de son alinéa 3 let. d. Dans la mesure de leur obligation d'être remboursées, elles s'ajoutent donc à l'émolument de base.
3.2 La Poste perçoit actuellement pour la distribution d'un acte de poursuite une taxe de 5 fr. en courrier A (anciennement "non recommandé") et 10 fr. en lettre signature (anciennement "recommandé"), prix incluant le renvoi du double à l'office (Brochure 202.17 "Courrier Suisse" - actuellement "Lettres Suisse" -, édition janvier 2003, p. 13). Pour la distribution d'une lettre signature (anciennement "recommandé"), la taxe postale est actuellement de 5 ou 6 fr. selon le format (ibid., p. 11).
3.3 En application des dispositions précitées, c'est à juste titre que la Commission cantonale de surveillance a confirmé l'adjonction de 5 fr. à l'émolument de base. Il convient toutefois de préciser que le montant de cette taxe postale correspond au coût de la distribution d'un acte de poursuite en courrier A, et non, comme pourrait le laisser entendre la décision attaquée (qui parle simplement d'un envoi en recommandé), à celui de l'envoi d'un tel acte en recommandé (lettre signature), dont l'art. 13 al. 3 let. d
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
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| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
4. La notification du commandement de payer dont il est question à l'art. 13 al. 3 let. d
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
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| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 64 |
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| Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. | ||||||
| Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 71 |
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| Ricevuta la domanda d'esecuzione, il precetto è notificato al debitore. [1] | ||||||
| Ove siano presentate più domande d'esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente. | ||||||
| Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 70 |
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| Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore. | ||||||
| Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 76 |
||||||
| Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione. | ||||||
| Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima. | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 34 [1] |
||||||
| Gli avvisi e le decisioni degli uffici d'esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 [2] sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: | ||||||
| la firma da utilizzare; | ||||||
| il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 943.03 [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 76 |
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| Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione. | ||||||
| Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 76 |
||||||
| Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione. | ||||||
| Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 34 [1] |
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| Gli avvisi e le decisioni degli uffici d'esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 [2] sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: | ||||||
| la firma da utilizzare; | ||||||
| il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 943.03 [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
BGE 130 III 387 S. 392
lettre signature, de l'exemplaire qui lui était destiné constituent une taxe postale dont l'office était en droit de réclamer le remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
||||||
| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
Registro di legislazione
12
LEF 18
LEF 34
LEF 64
LEF 70
LEF 71
LEF 76
OG 80
OTLEF 13
OTLEF 16
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 18 [1] |
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| La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione. | ||||||
| Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 34 [1] |
||||||
| Gli avvisi e le decisioni degli uffici d'esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 [2] sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: | ||||||
| la firma da utilizzare; | ||||||
| il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] RS 943.03 [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II 6 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 64 |
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| Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati. | ||||||
| Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 70 |
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| Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore. | ||||||
| Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 71 |
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| Ricevuta la domanda d'esecuzione, il precetto è notificato al debitore. [1] | ||||||
| Ove siano presentate più domande d'esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente. | ||||||
| Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 76 |
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| Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione. | ||||||
| Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima. | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 13 Spese in generale |
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| Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. [1] | ||||||
| Se la notificazione è eseguita dall'ufficio, è dovuto solo l'ammontare delle tasse postali così risparmiate. | ||||||
| Non devono essere rimborsate: | ||||||
| le spese per il materiale e la poligrafia di documenti sottoposti a tassa; | ||||||
| le spese generali di telecomunicazione; | ||||||
| fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, le tasse del conto postale; | ||||||
| ... | ||||||
| le tasse per l'utilizzo del gruppo e-LEF secondo l'articolo 15a. | ||||||
| Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [2] Nuovo testo giusta la cifra II n. 20 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). [3] Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). [4] Introdotta dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). [5] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OTLEF Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 16 Precetto esecutivo |
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| La tassa per la stesura, la duplicazione, la registrazione e la notificazione di un precetto esecutivo, calcolata secondo l'ammontare del credito, è la seguente: Ammontare del credito/franchi Tassa/franchi fino a 100 7.- oltre 100 fino a 500 20.- oltre 500 fino a 1 000 40.- oltre 1 000 fino a 10 000 60.- oltre 10 000 fino a 100 000 90.- oltre 100 000 fino a 1 000 000 190.- oltre 1 000 000 400.- | ||||||
| La tassa per la stesura di un doppio esemplare supplementare è pari alla metà di quella prevista nel capoverso 1. | ||||||
| La tassa per ogni tentativo di notificazione è di 7 franchi per precetto esecutivo. | ||||||
| La tassa per la registrazione di una domanda d'esecuzione revocata prima della stesura del precetto esecutivo è di 5 franchi, qualunque sia l'importo del credito. | ||||||
Registro DTF
Weitere Urteile ab 2000
BlSchK
2003 S.79