134 A. staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

letzt wären, was sie übrigens, speziell bezüglich am. 37 der
Natur der Sache nach, unmöglich hätten thun können, indem keine
Verfassungsbestimmungen bestehen, welche besondere Strafen für die
Geistlichen verlangen beziehungsweise verbieten würden, dieselben
unter das gemeine Recht zu stellen. Allerdings berufen sie sich auf
Art. 2 B.-V., welcher bestimmt: Der Bund hat den Zweck: Behauptung
der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen Ausser Handhabung Von
Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freiheit und der Rechte
der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlsahrt, und
behaupten sodann, das rekurrirte Gesetz Verletze die Freiheit und die
Rechte der Eidgenossen und hindere die gemeinsame Wohlfahrt, anstatt
dieselbe zu fördern. Allein nach Art. 113 B.-V. und 59 O.-G. hat das
Bundesgericht die Rechte der Eidgenossen nur insoweit zu schützen,
als dieselben in der Kantonsverfassung oder der Bundesverfassnng oder
den in Ausführung derselben erlassenen Bundesgesetzen gewährleistet
und bezügliche Streitigkeiten nicht den politischen Bundesbehörden zur
Erledigung zugewiesen find. Die Berufung ans Art. 2 B.-V. genügt daher
zur Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde beim Bundesgerichte
nicht, sondern es muss dargethan werden, dass ein in der Kantons: oder
Bundesverfassung ausdrücklich gewährleistetes konstitutionelles Recht
durch die angefochtene Verfügung verletzt werde, was die Rekurrenten
in casn, bezüglich der Art. 29 und 37 cit., nachzuweisen nicht einmal
versucht haben. Sollte übrigens der Art. 29 des Gesetzes später
in einer Weise ausgelegt und angewendet werden, welche denselben,
oder richtiger gesagt dessen Anwendung, als mit Art. 49 B..:V oder
andern Verfassungsbestimmungen unverträglich erscheinen liesse, so
stünde, wie bereits oben bemerkt wurde, den Verletzten unverkiirzt das
Beschwerderecht bei den zuständigen Bundesbehörden zu. Demnach hat das
Bundesgericht erkannt:

Der Reknrs Stoppani, Simen und Bruni wird, soweit dessen Beurtheilung
in die Kompetenz des Bundesgerichtes fällt, im Sinne der Erwägungen als
unbegründet abgewiesen

IV. Gerichtsstand. N° 23. , 135

23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa de Stoppa-ne' e consorti.

A. Addl 1° settembre 1884, il Consiglio federale, in suo proprio nome edin
quello del cantone Ticino, stipnlava con la Santa Sede una convenzione
(ratificata il 27/29 novembre snccessivo) per regolare la Situazione
religiosa delle par rocchie del cantone Ticino, in virtù della quale
(art. 1°) le parrocchie stesse venivano canonicamente staccale dalle
diocesi di Milano e di Como e poste sotto l'amministra zione Spirituale
di un prelato, col titolo di amminislratore apostolico del cantone
Ticino, da nominarsi (art. 2) dalla Santa Sede. A quest'ultimo riguardo,
il verbale che accompagna la. convenzione osserva però che il Consiglio
federale si riferisce, quanto alla scelta della persona che sarà chia
mala a rivestire le funzioni di amministratore apostolico del Ticino,
alla comunicazione fatta in proposissso, il 20 ottobre 1883 da S. E. il
cardinale Jacobini al presidente del Consiglio di Stato del cantone
Ticino. L'art. 3° della ridotta convenzione statnisce infine che qualora
il titolare venisse a morire prima della organizzazione definitiva
delle parrocchie ticinesi, il Consiglio federale, il cantone Ticino e
la Santa Sede s'intenderanno perla prolungazione dell'amministrazione
provvisoria come sopra istituita.

B. Nei comizi del 21 marzo 1886, il popolo del cantone Ticino accettava
una legge snlla libertà della Chiesa catto lica e sull'amministrazione
dei beni ecclesiaslici, che il Gran Consiglio ticinese avea votato il
28 del precedente gennaio alfine di porre la legislazione cantonale in
armonia con la surriferita convenzione, ecc. e contro la quale i

Signori: L. de Stoppani, R. Simon e avv. E. Bruni, inoltra-

rono presse questa Corte e presso il Consiglio federale, in nome del
Comitato liberale cantonale ticinese, un ricorso 25/27 maggio 1886,
all'uopo di ottenere che cenisse cassata Siccome contraria, sotto diversi
aspetli, alla coscitulione fe--

136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

derale. Le ragioni a cui s'appoggia il ricorso consistono essenzialmente
a dire :

11° che la legge in querela urta contro l'art. 3 della convenzione l°
settembre 51884 e l'art. 50 al 40 della costituzione federale, perchè
instituisce un nuovo rescovado;

% ehe reintroduce (art. ?, 3, 4, 'T § l, 18, 19, 23, M, 28 e 36),
contrariamente all'art. 58 della costituzione federale, la giurisdizionesi
ecclesiastica;

3° che crea la mano-morta e coinvolge una offesa alla guarentia della
proprietà, in quanto (art. ä e 6) sottrae i beni ecclesiastici ai comuni
politici per consegnarli alle parrocchie di nuova formazione;

4° che viola il principio della libertà di credenza e di coscienza
(art. 49 della costituzione federale), in quanto priva ogni cittadino
che esca dal grembo della Chiesa cattolico-romana del sue diritto di
comproprietà sui beni ecclesiastici, e quello proclamato dall' art. 49
al. 6 ibidem, in quanto obbliga i comuni, senza distingnere se sieno
composti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre
confessioni, a contribuire alla congrua ;

5° che viola il disposto all'art. Bl della costituzione federale col
riconoscere (art. 9) a tutte le istituzioni e cause pie appartenenti
alla Chiesa cattolica la capacità giuridica;

6° che reca offesa ai diritti del popolo, e implicitamente anche alla
costituzione federale, nel mentre Spoglia i comuni del loro acquisito
diritto alla nomina dei parroci ;,

7° che sanziona a danno dei comuni nei quali sussistono dei capitoli
(art. T), e per riguardo alla nomina cosi dei parroci come dei Consigli
parrocchiali, un'eccezione alla regola generale, contraria al principio
dell' uguaglianza instituito dall'art. 40 della costituzione federale;

8° che viola l'art. 43 della costituzione federale coll'attri-buire
al Consiglio di Stato la facoltà di decidere in ultima istanza, ad
esclusione quindi del diritto di ricorso al Gran Consiglio ed alle
autorità federali, le contestazioni relative all'esercizio del diritto
di voto nelle assemblee parrocchiali, ecc. (art. 28); '

IV. Gerichtsstand. N° 23. 137

9° che ristabilisce le viele immunità ecclesiastiche, in quanto abolisce
le disposizioni del codice penale concernenti ireati dei ministri del
culto e sopprime il placito governativo.

I ricorrenti invocano da ultimo, in modo Speciale, gli art. 2 e 50
al. 20 della costituzione federale e dichiarano di voler abbandonare
intieramente al libero apprezzamento delle autorità federali la soluzione
del quesito, se la legge di cui si tratta, debba essere annullata nella
sua totalità, perchè incompatibile con le nostre istituzioni, coi diritti
dei cittadini e con quelli maestatici dello Stato, oppure se Siano da
cas' sare soltanto le Singole disposizioni della medesima che il ricorso
querela d'incostituzionalit'a, nel qual case ciascuna delle due autorità,
Consiglio e Tribunale federale, giudicherà su quelle che cadono -secondo
leinella propria competenza.

C. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso di tempo presso
il tribunale federale : le Municipalità di rentisei comuni (Lugano,
Semione, Pontetresa, Gentilino, Berzona, Pazzallo, Biasca, Gresso,
Arogno, Maroggia, Melano, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago,
Morcote, Chiasso, Cavagnago, Medeglia, Mergoscia, Mairengo, Someo,
Bosco, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cittadini di Loco,
centotrentacinqne d'Intragna e centotredici di Locarno, le societa: la
Ticinese, di san Francisco ; Guglielmo Tell, di Londra ; la Frans-jim,
di Parigi.

D. Nella sua memoria responsira del 15 ottobre 1886, il Sig. professore
I)W K. P. König, di Berna, formolava per incarico del governo ticinese
le seguenti conclusioni :

l° Non potere il tribunale federale entrare nel merito del ricorso: a)
perchè i ricorrenti non aveano veste per insi-

'nuarlo; è) perchè manca in casu il primo estremo della

proponibilità di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordinanza di
un' autorità cantonale contro cui Sia diretto ; c) perché l'inoltro del
ricorso non ebbe luogo entro il termine legale dei sessanta giorni. --

138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

2° Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respingere il ricorso
Siccome privo di fondamento.

E. Sotto la data dell'8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio di Stato del
cantone Ticino insinuava una protesta di ventinove cittadini del comune
di Bosco, in Vallemaggia, in )) favore della legge di cui si ragiona
e contro l'adesione di quel Municipio al ricorso Stoppani e consorti.

F. Le disposizioni della legge 28 gennai0,2-l marzo 1886, contro le
quali il ricorso è più Specialmente diretto, sono del tenore segnente :

ABT. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amministrazione d'un
Ordinario proprio.

ART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) esercita la sua
Spirituale giurisdizione in tutto il territorio del cantone.

ABT. 3°. Il medesimo ha piena libertà nella scelta del suevicario e del
personale della sua cancelleria, nella pubblicazione delle sue lettere
pastorali e degli altri atti riferentisi al suo Spirituale ministero.

Egli ha del pari piena libertà di prescrivere pubbliche preci ed altre
opere pie, di ordinare sacre processioni, di regolare i funerali dei
cattolici e tutte le altre funzioni religiose.

Egli è pure completamente libero in tutto ciò che riguarda la fondazione,
l'ordinamento, l'istruzione e l'amministrazione del seminario o seminarii
del cantone, e però di nominare e rimovere i direttori, snperiori e
professori di tali istituti. ss

A lui Spetta la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della
religione cattolica e quella dei catechisti che la debbono insegnare. ss

A lui solo è demandata la sorveglianza sul clero, in tutto ciò che si
attiene alle cose ecciesiastiche.

In generale, l'Ordinario potrà comunicare liberamente col sue clero e
popolo, e questi potranno liberamente comunicare con lui.

IV. Gerichtsstand. N° 23. 139

ART. 4°. Nessnn membro del clero potrà essere posto in istato d'accusa
() processato pressoi poteri civili, per qualsiasi causa che si
riferisca alla prestazione od al rifiuto di atti del sacro ministero
od allalegittima libertà dell' esercizio di questo ; né gli si potrà
infliggere pena () multa qualsiasi, se non per crimini, delitti o
trasgressioni comuni, e sempre colle guarentigie e nelle forme volute
per gli altri cittadini.

Quando un sacerdote sia riconosciuto colpevole, non potra essere
assoggettato ad altre pene, fuorchè a quelle risguardanti la sua qualita
di cittadino.

Ogni volta che un membro del clero verrà arrestato o poste in istato
d'accusa, l'Ordinario ne sarà informato dalla competente autorità,
per quei provvedimenti d'ordine Spirituale che fossero richiesti dalle
circostanze.

ART. 5°. Le parrocchie e vice parrocchie attualmente esistenti e quelle
che venissero in seguito istitnite in conformità della presente legge,
sono dichiarate come corpi morali.

Aer. 6°. Sono parrocchiali, salvi idiritti acquisiti :

a)] beni di congrua e le chiese parrocchiali e vice-parrocchiali;

b) I beni di fabbricerie destinati alla conservazione e servizio delle
chiese parrocchiali e vice-parrocchiali.

ART. 7°. _La nomina ai benefici parrocchiali e vice-parrocchiali in quelle
parrocchie che non sono affidate ai capitoli, e fatta dall'Assemblea
parrocchiale a maggioranza di voti di tutti i cittadini cattolici
apostolici romani, componenti la parrocchia () vice parrocchia ed aventi
diritti di voto, presenti in assemblea.

§ l. I benefici capitolari sono conferiti a norma delle leggi e decreti
ecclesiastici.

§ 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato privato,
sono mantenuti.

§ 3. Nessun eletto potrà entrare in possesso od assumere la direzione
di una parrocchia o vice-parrocchia, senza aver prima adempito a quanto
prescrivono le leggi ecclesiastiche. .

ART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere

140 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

interinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino alla nomina
definitiva del titolare.

Gli economi Spirituali da Lui nominati entreranno immediatamente
nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in luogo, avranno
diritto alla porzione dell'intera congrua del beneficio, in ragione del
tempo durante il quale avranno esercitato il loro officio.

L'economo spiritnale o delegato ad assistere interinalmente una parrocchia
e vice parrocchia vacante, che non potesse risiedere in essa od avesse
già nella stessa altro beneficio, avrà diritto a percepire sulla congrua
parrocchiale o viceparrocchiale un equo compenso, che sarà determinato
dall'Ordinario, sentito il Gonsiglio parrocchiale.

ART. 9°. E riconosciuta la capacità giuridica di tutte le istituzioni
e cause pie appartenenti alla Chiesa cattolica, nei limiti e sotto le
garanzie delle vigenti leggi.

ART. 10. Tutte le chiese, oratorii, luoghi e beni sacri sono poeti sotto
la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di beni destinati a
pubhiico uso, nessnna soppressione od alienazione o commutazione degli
stessi, o distrazione ad altro use, fosse pure anche dei soli frutti,
non potrà farsi senza l'assenso dell'autorità. ecclesiastica.

ART. 18°. Sono di competenza dell'Assemblea parrocchiale :

e) la nomina del parroco o vice-parroco ;

b) la nomina del Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo di quanto è
disposto all' art. 13;

c) La alienazione o commutazione di beni Stabili appartenenti alle chiese
parrocchiali o viceparrocchiali;

d) Le deliberazioni relative ad intraprendere o Stare in lite; a contrarre
debiti od altre obbligazioni, con () senza ipoteca, a carico dei beni
parrocchiali o vice-parrocchiali ,

e) L'esame ed approvazione annuale dei conti della parrocchia.

§ ssl. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizioni delle lettere
c e al di questo articolo è nulla, senza il consenso dell'Ordinario 0
Sun delegate.IV. Gerichtsstand. N° 23. _ 14}.

AnT. 49°. {conti della parrocchia sono pure trasmessi, anno per anno,
ail'Ordinario, per la sua approvazione.

ART. 4220. Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai beni delle
parrocchie affidate ai capitoli, i quali il amministrano e ne dispongono
in conformità del loro istituto.

ART. 23°. Le confraternite e le altre pie associazioni canonicamente
istituite, amministrano liberamente i loro beni sotto la sorveglianza
dell Ordinario o suo delegato, a cui daranno annuo resoconto della loro
amministrazione e dello adempimento degli oneri su quella gravitanti.

ART. 24°. In nessun caso, gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati
al culto potranno essere convertiti ad altro use nè pubblico nè privato,
senza il consenso dell'Ordinario.

ABT. 270.111 quelle parrocchie e viceparrocchie dove la congrua o le Spese
di culto sono fornite in tutto od 111 parte dal comune, restano in vigore
le convenzioni o consnetudini attualmente esistenti & tale riguardo,
riservate le disposizioni dell'art. 49 della costituzione federale.

ART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio del diritto di voto
nelle assemblee parrocchiali, alla loro convocazione e tenuta alle
loro deliberazioni, saranno decise dal commissario di distretto, salvo
appello al Consiglio di Stato, colle norme stabilite per le cause di
amministrativo non contenzioso.

Quelle relative all'esercizio del culto, sono di competenza
dell'Ordinario.

ART. %". Le autorità civili presteranno, se richieste, il loro appoggio
alle autorità. ecclesiastiche, perchè lordine non sia turbato durante
le sacre funzioni, nè sieno impediti i pastori della chiesa ed i sacri
ministri nelladempimento dei loro doveri, e perchè sieno eseguite le
disposizioni dell"aut01ita ecclesiastica, prese in conformità della
presente

silegge.

Aer. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura d'anime sarà
tenuta dal Consiglio parrocchiale, che dà i conti al delegato dell'
Ordinario ed all' assemblea parrocchiale.

§ 1 Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate

142 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dal capo del collegio capitolare, che ne darà conto all'Ordinario ed
al capitolo.

' ge. Se il beneficio vacante è di jus patronato privato, l
amministrazione è gerita dai patroni, che ne daranno conto all'Ordinario.

ner. 37°. Perle presente legge cessauo di avere Vigore, unitamente a
tutte le leggi, decreti e ordinanze in contraddlZlOIle colla medesima :

o) le seguenti disposizioni del codice penale:

13? n° 8 dell'art. 25, il 52 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art. la parola
ecclesiastica del § 1° dell'art. 27, e le parole i
ministri del culto dell'art. 134 ;

tutto il capo V° del titolo III°, libro 2° del detto codice-

b) la legge civile-ecclesiastica del 23 maggio 1855 ; '

Ic) le seguenti disposizioni della legge organica comuna e ;

Il'lemma 2° dell'art. 2; l'art. 37; la parola sacriStam -dell'art.
52 ; la lett. a) del 11° VIII dell'art. 73; le parole _ e l'impedire la
celebrazione di feste od altre funz10n1 non autorizzate della lett. e)
del detto n° VIII dell'art. 73 ; la lett. i) dell'art. 80; la lett. e)
dell'art. 133 ; meno le parole orologi e campisanti ; la lett. e)

dell'art. 149, e la parola o benefici della lett. e) del detto articolo.

Premessz, in Zinco di fa tto e di diritto, isegttertti ragionamenti:
Sulle eccezioni d'ordine : '

1° Il governo convenuto impugna la ricevibilità dell'avanzata ricorso
innanzitutto per la ragione che s'indirizza contro una legge emanata
dall'autorità legislativa e dal popolo accettata. Una legge, esso dice,
non contiene la deciStone dl un_singolo caso, ma una norma generale,
la quale non cresce in cosa giudicata anche quando non sia Stata fatta
durantei sessanta giorni l'oggetto diun gravame, perocche sebbene la
legge come tale sia rimasta inoppugnata, le singele applicazioni della
medesima possonoW. Gerichtsstand. N° 23. , 143

querelarsi invece in ogni tempo; una legge quindi non può essere
considerata come una di quelle ordinanze di autorità cantonali, contro le
quali soltanto possono venire diretti i ricorsi di diritto pubblico che
il tribunale federale e, giusta l'art. 59 della legge sull'organizzazione
giudiziaria federale, chiamato a giudicare. . ss

Senonchè il tribunale federale ha già rieonosciuto a più riprese, doversi
ritenere comprese nel vocabolo ordinanze (Verfügungen, décisions) di cui
si serve il citato articolo 59, anche le leggi cantonali, e Vi ha tanto
minor motivo di Staccarsi da cosiiîatta interpretazione, in quanto, per
una parte, sie notorio che già prima del 1875, il Consiglio e l'Assemblea
federale hanno consentito ad occuparsi di ricorsi diretti contro leggi
cantonali per titolo d'incostituzionalità delle stesse e, d'altra parte,
non s'incontri nella legge organicosigiudiziaria assolutamente nulla che
accenni a cambiamento di sorta in argomento, e Specie all'intenzione di
limitare il diritto di ricorso alle decisioni di autorità cantonali nei
casi concreti di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ciò che
l'autoritàlegislatira appartiene essa pure al novero di quelle che il
ripetuto articolo 59 menziona.

É bensi vero che nel linguaggio ordinario la parola ordinanze non
suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non può negarsi neppure che
la sua comprensione nel senso generale di qualsivoglia emanazione
di un' autorità non fa necessariamente Violenza al di lei naturale
Significato ed ha per sè, oltre alla già mentovata pratica, anche il
testo dell'art. 113, n 3 della costituzione federale, atenor del quale
il tribunale federale e chiamato in genere a giudicare sui ricorsi per
violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come pure sn quelli
di privati per violazione di concordati e di trattati.

' La sollevata eccezione Si appalesa di couseguenza, per ciò che
riguarda gli estremi della obbiettiva ammissibilità del rieorso, come
non Issgiustificata. Relativamente invece alla legittimazione personale
dei ricorrenti importa Sicuramente, quando il riclamo sie direkte contro
una legge, che i ricor-

144 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. l, Abschnitt. Bundesverfassung.

renti stessi, siano poi persone private o corporazioni, alle'ghino di
essere essi medesimi intaccati direttamente da questa legge nei loro
diritti costituzionali. Non può quindi bastare che si asseveri, essere
tale Violazione destinata, per avventura, ad avverarsi più tardi, cioè
quando ricorrano fatti e circostanze, il realizzarsi dei quali e, per
lo meno rispetto al tempo, incerto affatto. Ma converrà per ogni Singolo
capo di gravame, il quale cada nella competenza della Corte, ricercare:
se le disposizioni della legge, contro cui è rivolto, violino già era,
come fu detto, e direttamente, dei diritti costituzionali dei ricorrenti.

20 Entro questi limiti e cotto la prefata riserva i ricorrenti
vogliono essere considerati come autorizzati a sporgere l'avanzato
riclamo ed è quindi mestieri scartare anche la seconda eccezione
preliminare del governo convenuto, che alla veste processuale dei
medesimi si riferisce. Se non può metterei in dubbio che il Comitato
dell'associazione patrio tica liberale ticinese, nel cui nome il ricorso
fu introdotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giuridica nè
corporazione a Sensi dell'invocato art. 59 della legge snli'organizzazione
giudiziaria federale, e che la legge in querela non tocca per nulla
ai diritti né del comitato, nè dell' associazione come tale, non può
d'altro canto neppure contestarsi che i Signori de Stoppani, Simeri
e Bruni, quali cittadini del cantone rl'icino, e in quanto alleghino
essere i loro propri diritti costituzionali dalla ripetutalegge offesi,
sono personalmente autorizzati a chiedere che l'autorità federale assuma
il ricorso, a riguardo loro, in esame.

3° Fondata, per converso, appare senz' altro la terza eccezione,
della tardéeità, in quanto essa concerne le cosi dette dichiarazioni
di adesione da parte di Municipii, di privati e di società, le quali
furono tutte prodotte assai tempo dopo trascorso il termine dei sessanta
giorni dalla entrata in vigore o rispettivamente dalla publicazione dell'
impugnata legge, e cioe a partire dal 13 luglio 4886 soltanto. Gosiffatte
dichiarazioni non sono invero da considerarsi come altrettanti interventi
accessorii, perchè non soddisfanno punto

IV. Gerichtsstand. N° 23. 145

alle condizioni pei medesimi richieste, ma si appalesano piuttosto come
delle dichiarazioni indipendenti di ricorso che si associano, cosi nelle
conclusioni come nella motivazione loro, al riclamo originario dei Signori
Stoppani e consorti. ll fatale dei sessanta giorni vale dunque anche per
esse, e poichè non venne osservato, il tribunale deve necessariamente
respingerle senz'altro.

40 Alquanto dubbia si presenta la quistione relativamente al ricorso dei
Signori Stoppani, Simeri e Bruni. La legge in parola, accettata dal Gran
Consiglio il 28 gennaio e dal popolo del cantone Ticino il 2-1 marzo del
1886, fu pubblicata nel foglio officiato ticinese del 26 stesso marzo ;.il
ricorso all'incontro venne consegnato all'osficio postale di Bellinzona
soltanto il 27 del successivo maggio, ovverosia nel 62"... giorno dalla
pubblicazione della legge contro cui era diretto.Senonchè, con apposita
memoria del ? novembre p°. p°., in risposta alla mossa eccezione,
i ricorrenti espongono sull'argomento quanto segue :

La legge 28 gennaio 4886 non viola soltanto i diritti individuali dei
cittadini, ma eziandio e sopratutto delle disposizioni costituzionali
sancite a tutela di un interesse d'ordine pubblico, epperò il fatale
dei sessanta giorni non le può essere, giusta la pratica costante del
tribunale federale (v. le sentenze nelle cause Biihler-Gmiir, Graf,
de Pur}r e Arnold), applicato. E lo potesse anche in tesi generale,
non lo potrebbe nel caso particolare in presenza delle disposizioni
legislanve ticinesi che governano la pubblicazione delle leggi. Per
l'art. 2 del codice civile, difatti, una legge non è operativa se
non dopo la sua promulgazione, e l'art. 2 della legge 2 giugno 1843
(confermato nell'art. '? del regolamento % dicembre l850) designa quale
organo di pubblicazione il foglio officials, mentre per l'art. 8 lett. a
del dianzi citato regolamento le Municipalità hanno l'obbligo di far
affiggere il foglio ufficiale nel giorno festivo più vicino. Ora il
foglio officiale del 26 marzo 4886 non pote, a causa della ricorrenza
nel 25 d. della festa della Madonna (nel qual giorno gli operaj della
tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato

146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

ella posta di Bellinzona se non la sera del 27, e Siccome il 28 cadeva
in domenica, cosi la sua distribuzione in tutti i comuni potè operarsi
soltanto il 29 o il 30 marzo. Giusla le surriferite disposizieni di
legge e regolamento l'affissione non ha dunque potuto avverarsi in tutto
il cantone se non il 4 aprile (giorno festivo più vicino) e il termine
dei sessanta giorni vuol essere calcolato solamente a datare da quest'
ultimo giorno.

Codesta argomentazione non può essere in ogni sue punto accolta. Non lo
può essere segnatamente per ciò che riguarda la prima parte desunta dalla
natura ossia dell'obbiettivo della legge in contestazione, e consistente
a dire che l'inoltro del ricorso contro questa non era punto vincolato al
fatale dei sessanta giorni in parola, attesochè quand'anche si volessero
fare in concreto delle eccezioni analoghe a quelle ammesse nelle invocate
sentenze di cui sopra, rispetto ai ricorsi Biihler Grniir, Graf, de Pury
e Arnold, non ricorrerebbero nel caso di cui si tratta le condizioni di
fatto e di diritto a tal uopo indispensabili. La rejezione del discorso
diretto contro la legge come tale, non toglie invero che se ne possano
querelare dappoi le Singole applicazioni pratiche, ed è chiaro

che i diritti costituzionali dei cittadini sono bastevolmente '

salvoguardati, quando a quest'ultimi si conceda di ricorrere al tribunale
federale e contro la legge stessa entro i sessanta giorni dalla sua
publicazione e contro la sua pratica applicazione nei casi concreti in
ogni tempo avvenire, senza distinguera se i loro gravami s'indirizzino
o no contro la legge istessa. Non lo può essere, del pari, in quanto
faccia coincidere il principio del termine dei sessanta giorni coll'epoca
alla quale la legge diventa, secondo il diritto cantonale, operativa, A
tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria, ciò che fa statosie
regola per l'inizio di detto termine è piuttosto la promulgazione, la
divulgazione in genere, della legge, beninteso però nel senso che laddove
la pubblicazione si operi al mezzo di un foglio officiale, non si avra
riguardo alla data che porta il numero in quistiono di esso foglio,
sihbene al giorno della sua effettiva distribuzione, ovverosia a quello

IV. Gerichtsstand. ND 23. _ 147

nel quale il foglie è giunto acognizione dei cittadini 0 poteva giunger
loro nelle circostanze normali del Servizio postale. Ora, Siccome la
direzione del circondario postale di Bellinzona certifica in atti, essere
Stato il foglio officiale del % marzo 4886 consegnato a quell'officio
la sera del 27, e giocoforza ammettere che la sua distribuzione ai
destinatarî arrenoesoltanto l'indomani, 28 marzo, e poichè da questo
medesxmo giorno si deve far decorrere il principio del termrne dei
sessanta giorni, ne viene che il ricorso affidato alla ppîta 1127 maggio
successivo è da ritenersi inoltrato in tempo 11 1 e.

5° Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina del merito del
ricorso compete al tribunale federale, ed a questo proposito e da
rimarcare che i ricorrenti non si sono punto pronunciati intorno alla
competenza, ma limitati ad inoltrare una identica. memoria e presse il
consiglio e presse il tribunale federale, cou cui propongono: piaccia ad
entrambe le autorità, per quanto riguardi ciascuna di esse, annullare
come incostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dall'art. 59
della legge organico giudiziaria federale risulta però ;a bella prima:

a) Cadere nella competenza del Comigle'c anziché in quella del tribunale
federale, i gravami accampati dai ricorrenti in merito alla convenzione
di Berna ed agli articoli 50 al. 4 4? al. 2, 54 e43 della costituzione
federale e già enunciati piu sopra ai n" 1°, 4°, 5° e 8° della lettere
B del fatlispecie-

ò} Spettare invece al Tribunale federale il decidere intorno a quelli
che riflettono: l'art. 58 della costituzione federale (abolizione della
giurisdizione ecclesiastica), la guarentia della proprietà. (che si
assevera violata pel fatto della consegna dei beni ecclesiastici alle
parrocchie), l'art. 49 al. 6 cit.

s(im1)este sul culto), la privazione dei comuni del loro di-

ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei comuni rispetto

:all'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo

all'elezione del Uofisiglio parrocchiale (art. 4 ih.), l'obbligo

fatto alle autorità civili di prestare il loro appoggio alle au--

.Lorita ecolesiastiche per l'esecuzione delle risoluzioni di quexm -1887 ·

148 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

ste (art. 29 della legge) e infine l'abolizione di varii disposti del
codice penale circa i delitti commessi da ministri del culto.

6° A dimostrare la fondatezza di cotale sceveramento, per ciò che
risguarda la parte attribuita alle autorità politiche

della Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo: '

che l'art. 58 al. a della costituzione federale non appartiene al novero
delle disposizioni costituzionali affidate alla protezione del tribunale
federale, non garantendo esso nessun diritto costituzionale dei cittadini,
ma unicamente le'prerogatire della Confederazione, in tema di libertà
ecclesiastica, di fronte alla Santa Sede ed ai cantoni ;

che la convenzione is settembre 1884, che il Consiglio fe-_

derale ha evidentemente stipulato in virtù dell'attributo che l'art. 30
al. 4 della costituzione federale gli conferisce, non rientra nella
categoria dei Trattati (coll'Estero), per la viola zione dei quali i
privati (art. MZ, n° 3 della costituzione federale e 59 lett. b della
legge organico-giudiziaria) possono ricorrere al tribunale federale, ma
vuol essere, dietro quanto sopra ed in considerazione del suo contenuto
(che non attribuisce diritti di sorta ai privati) esclusivamente dal
Consiglio federale medesimo interpretata ed eseguita ; chele contestazioni
relative all'art. 50 della costituzione federale sono espressamente
riservate alla cognizione del consiglio e dell'Assemblea federale (art. 59
lett. &, n° 6. della legge organico-giudiziaria); che altrettanto vale
eziandio rispetto all'art. 43 ibidem, circa il quale importa del resto
rimarcare; ehe il querelato art. 228 della legge ecclesiastica, con cui-le
contestazioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee
parrocchiali si devolvono senza appello al Consiglio di Stato,. regola
e può regolare soltanto il diritto di ricerco alle autorità canto-nali,
mentre non vuole nè può limitare comechessia quello alle federali (che
dipende naturalmente dalle sole norme della legislazione federale),
e che i ricorrenti non allegano nessuna disposizione costituzionale
alla quale siasi recato offesa coll'escludere in detto articolo (28)
il riclamo al Gran Consiglio ;IV. Gerichtsstand. Nü 23. 149

che ravvisando i ricorrenti nella disposizione della legge, la quale priva
ogni cittadino che esca dal grembo della confessione cattolica del suo
diritto di proprietà sui beni ecclesiastici, una pena incostituzionale,
contraria cioè alla libertà di credenza e di coscienza, è d'uopo supporre
aver essi avuto di mira il 2° lemma dell'art. 49 della costituzione
federale, in forza del quale nessuno può incorrere in pena di alcuna
sorta a causa di opinioni religiose, epperò di ricapo la violazione
di una guarentia costituzionale la cui salvaguardia è affidata )
risp. assoggettata ai poteri politici della Confede-

razione.

Sul merito :

7° I ricorrenti credòno vedere una violazione dell'art. 58, al. 2"
della costc'tuzione federale, ovverosia un ristabilimento dell'abolita
giurisdizione ecclesiastica, nel disposto degli articoli 2, "3, 4, 7 §
1, 18, il), 23, %, 28 e 36 della leggejn discussione ed espongono a
conforto della loro opinione-per sommi capi ciò che segue :

E bensi vero che nel suo art. 2 la legge parla solo di giuTradizione
Spi-rituale, ma i poteri che il legislatore concede all'Ordinario vanno
ben oltre i confini del dominio puramente Spirituale. La convenzione
di Berna fu più corretta nel porre le parrocchie ticinesi sotto
l'amministmtione spirituelle dell'Amministratore apostolico. Qualsia
giurisdizione ecclesiastica, chiamisi poi Spirituale o civile, sacerdotale
o laica, è sempre in urto coll'art. 58 cit., che non fa distinzion'e
'vernna fra le varie sorta della medesima. In diritto canonico, del
resto. la giurisdizione Spirituale non si riferisce soltanto al dogma,
sibbene anche alla dottrina, alla disciplina ed alla morale. L'educazione,
p. es., è, secondo la dottrina cattolica, un dovere ed un privilegio
del clero ; il matrimonio è un sa-

cramento e Spetta di conseguenza al dominio esclnsivo del

prete; l'esercizio del ministero ecclesiastico tocca ,eziandio alla
polizia, all'igiene, al servizio militare, all'ordine pubblico; la
morale abbraccia tutti i rami della legislazione, il codice civile e
penale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-

150 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

zione Spirituale permetterà al clero d'immischiarsi in tutto quanto
concerne il matrimonio, il divorzio, l'educazione,i funerali, il lavoro
dominicale, la vendita di libri, quella della carne nei giorni di magro,
nella votazione su tutte le leggi che toccano davvicino () da lontano
ai privilegi ehe il clero cattolico pretende avere, ecc.

L'art. % cit. è tanto più pericoloso in quanto è seguito da un
altro (art. 4) ehe assieura al clero l'impunità per tutti i suoi
atti risguardanti la legittima libertà nell'esercizio del suo sacro
ministero, ed in quanto per l'art. 3 ib. l'Ordinario ha piena libertà
nella publicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti
riferentisi al 5110 Spirituale ministero. segnatamente oltrei confini
del dominio puramente Spirituale va il disposto del % 4° dell'art. 7,
guista il quale i benefici capitolari sono conferiti a norma delle leggi
e decreti ecclesz'ssestici, mentre è noto che nella Svizzera nessuna
legge e nessun decreto ecclesiastico può essere applicato quando non sia
conforme alla costituzione ed alle leggi civili ; i benefici capitolati
sono beni e diritti la cui trasmissione non può farsi se non alla stregua
delle disposizioni del codice delle obligazieni o delle leggi discusse e
votate dalle autorità legislative dei cantoni. -E altrettanto sia detto
circa l'art. '18 ib. in forza del quale la alienazione o commutazione di
beni Stabili appartenenti alle chiese parrochiali o vice-parrocchiali,
le deliberazioni relative ad intraprendere o stare in lite, a contrarre
debiti o altre obbligazioni, con o senza ipoteca, a carico dei beni
parrocchiali o vice parrocchiali, abhisognano del consenso dell'Ordinario
o suo delegato, - circa gli art. 19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i conti
annuali delle parrocchie all'approvazione dell'Ordinario e vietano che
gli avanzi ) giacenze di prodotti destinali al culto vengano, senza il
consenso di lui, convertiti ad altro uso nè publico nè privato e infine
circa il 2° lemma dell'art. 28, a tener del quale le contestazioni
relative all'esercizio del culto sono di competenza di detto Ordinario.

In realta, tuttavia, lasupposta violazione non esiste
punto. E dal contesto della stessa legge e da quello della
rispostaIV. Gerichtsstand. N° 23. , 151

governativa al ricorso appare invero, non significare la querelata
espressione di giurisdizioue ecclesiastica altra cosa fuorchè
appunto l'equivalente di quella, certamente più esatta, adoperata nella
convenzione di Berna. È noto cheil criterio canonico della giurisdizione
comprende in una e l'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta
e non puo dirsi quindi con fondamento di ragione che coincida con quello
della giurisdizione ecclesiastica, a sensi dell'invocato art. 58 al. 2°
della costituzione federale. Tanto la genesi di questa disposizione
costituzionale, quanto il posto assegnatole nel sistema del patto
federale, ossia l'immediato suo collegamento con la garanzia del giudice
costituzionale, ed il raffronto della medesima con quella dell'art. 49
e seguenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere per la
giurisdizione ecclesiastiea abolita dal ripetuto art. 88, al. 3° se non
l'amministrazz'one ecclesiastica delia géustz'zia, che è quanto dire la
potest'a penale e la giurisdizione civile ehe la chiesa vorrebbe evocare
a sé ed esercitare sopra casi litigiosi considerati dall'autorità dello
Stato in antitesi, è vero, col diritto canonico come vertenze dell'ordine
laico. (sentenza del tribunale federale nella causa della parrocchia
cattolica di Lucerna, Racc. off. IV, p. 510.) Nulla prova invece che'la
legge ticinese ond'è ricorso estenda il concetto della giwisde'zione al
di là dei limiti consentiti dal mentovato art. 58 al. 2°, che cioè non
contempli come tale soltanto l'am-mim'strazione ecclesiastica, ma voglia
dichiarare le autorità ecclesiastiche o rispettivamente l'Ordinario
competenti eziandio per l'esercizio della giurisdlzione contenziosa
rispetto a qualsivoglia litigio privato o easo penale ordinario, che
formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario procedimento, e non
solo relativamente a quelle vertenze che anche la legislazione laica
(Specie l'art. 58 al. 2 della costituzione federale) considera come di
ordine puramente chiesastico. Segnatamente non può dirsi che le Singole
disposizioni accennate dei ricorrenti mirino ad introdurre nel Ticino una
siffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte conferiscono all'Ordinario
determinati, se anche molto estesi, attributi d'am-

152 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

ministrazione e di vigilanza, ma nessuna di'esse lo autorizza ad inquisire
o a pronunciare in casi litigiosi (civili e penali), compresin quelli
di genere matrimoniale. L'abolizione del placito governativo per le
pastorali, ecc., i prescritti relativi alla trasmissione dei benefici
capitolari, il diritto di sorveglianza e approvazione dell'Ordinario
in merito alle risoluzioni delle assemblee parrocchiali circa
l'amministrazione dei beni ecclesiastici, l'alienazione dei medesissmi,
il condurre liti a riguardo loro ed all'impiego degli avanzi di prodotti
destinati al culto, la faeoltà di pronunciare sulle contestazioni
relative all'esercizio del culto, non hanno che fare coll'art. 58 al. 20
dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta punto di casi
(civili e penali) litigiosi, i quali possano formare l'oggetto dicivile
e penale procedimento. E quanto al sapere se le competenze conferite
dalla legge all'ordinario o risp. l'abuso delle medesisime, p. es. in
quanto riguarda il § 20 dell'art. 18, urti per aventura contro altre
disposizioni della costituzione federale 0 cantonale, non è quistione
da esaminarsi in questa sede di giudizio, attesochè nè il ricorso nè
l'incarto in genere della causa vi diano argomento.

8° Relativamente al secondo gravame dei ricorrenti che risguarda: a)
è'istituzione della cori detta mano-morta e b) l'asserta restrz'zione
della proprietà, ossia il fatto dell'avere la legge dichiarato beni della
chiesa dei beni appartenenti finora ai comuni politici e trasferito
i medesimi in potere delle parrocchie (erette in persone giuridiche)
che non li possono alienare senza il consenso dell'Ordinario, giorerà
osservare : _

Ad a: che i ricorrenti stessi non hanno fatto appello a qualsiasi
disposizione costituzionale, la quale proibisca, nel cantone Ticino,
di vincolare l'alienazione di pubblici beni comunali (di qualunque sorta
() ecclesiastici soltanto) all'autorizzazione per parte delle superiori
autorità dello Stato o della chiesa, e non hanno nemmeno asserito che la
costituzione ticinese guarantisca in genere la libera alienabilità dei
pubblici beni (o per lo meno di quelli ecclesiastici da parte dei comuni)
o richiegga per essa unicamente il consensoIV. Gerichtsstand. N° 23. 153

delle autorità laiche. Si sa d'altro canto che Simili restrizioni al
diritto d'alienazione di pubblici beni esistono anche in altri cantoni
svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella destinazionesidi
detti beni.

Ad b : che i ricorrenti non hanno legittima veste per Sporgere querela
in argomento, che una Simile questione non può, del resto, proporsi al
mezzo di un ricerso di diritto pubblico e infine che i formulati gravami
non incontrano

nella legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva

esplicitamente nel suo articolo 6° i diritti acguisz'tz' ed è chiaro che
il quesito : se a certi comuni o privati spettino dei diritti acquisiti
sui beni che la legge stessa attribuisce come beni ecclesiastici alle
parrocchie, non può essere risoluto se non in mm causa civile, nella
quale i comuni medesimi o privati si presentino come parti titigariti.

9° Contro l'attendibilità del terzo gravame desunto dai combinati
articoli 27 della legge e 49 al. 6° della costituzione federale, ossia
da una pretesa violazione di questo per opera di quello; per la ragione
che il primo astringe i comuni, senza distinguere se Siano composti di
cattolici-romani o di attinenti d'altre confessioni, a corrispondere anche
in future le quote di congrua che prestarono fin qui di loro Spa-niuna;
volontà, ·parla bastevolmente l'aggiunta di esso art. 27 nella quale
sono espressamente riservate le disposizioni dell'art. 49 cit. Nè vale
il dire, come fanno i ricorrenti, che sifi'atta riserva non basta per
ciò che il iegislatore ticinese consideri tali quote come altrettante
imposte. Prescindendo anche dal riflesso che dalla legge in querela non
appare in nessun modo avere avuto il legislatore ticinese l'intendimento
d'interpretare il riservato disposto della costituzione federale
(art. 49 al. 6°) diversamente da quanto il legislatore e le autorità
federali richieggano, gli attinenti di altre associazioni religiose, chesi
volessero costringere in futuro, ma]grado quella riserva ed in urto col
prefato disposto federale, a participare direttamente o indirettamente
al pagamento delle spese del culto delle parrocchie ticinesi, potranno
invocare in ogni tempo l'intervento di questa corte. A quest'ora,

154 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

d'altronde, non si verificano punto nel fattispecie, massime riguardo
ai ricorrenti, gli estremi di una tale supposizione.

10° Inesatto in fatto è il lamento dei ricorrenti relativo al diritto
di nom-ina dei parroci, quand'essi dicono che la legge ha tolto questo
diritto a tutti i comuni del cantone, che anzi, ad eccezione delle
sole parrocchie affidate ai capitoli (art. 7) essa lo Iascia loro in
termini espressi. Vero è bene che nel richiedere per la validità della
nomina l'approvazione dell'Ordinario, nell'attribuire a questi (art. 8)
l'esclusivosi diritto di provvedere interinalmente ai benefici vacanti
in cura d'anime fino alla noman definitiva del titolare e coll'abss
bandonare agli economi spirituali da lui nominati le congrue pro tempore
del relativo beneficio, la legge medesima ha essenzialmente ridotto in
confronto delle anteriori la effettiva importanza di Simile attributo
dei comuni. Ma poiché nè la costituzione cantonale nè la federale non
contengonodisposizioni di sorta, le quali restringano al riguardo la
potestà del legislatore e poichè, d'altro lato, non può qui essere
parola di veri diritti aeqm'siàa' dei comuni, il ricorso non può venire
nemmeno da questo punto di vista accolto. E da notarsi, del resto, che
vi hanno anche dei cantoni, e persino protestanti, nei quali il diritto
d'elezione dei parroci non appartiene ai comuni e che l'argomentazione dei
ricorrenti consistente a dire, dovere le autorità federali riconoscere e
proteggere codesto diritto originario, naturale e inalienabile del popolo,
quand'anche non sia dalla costituzione esplicitamente guarantito, non
trova nello stato attuale del pubblico diritto svizzero nessun appoggio
nè conforto.

11° Alla presa in considerazione della successiva querela, che consiste
a vedere una violazione dei diritti del popolo e della costituzione
federale nel disposto della legge che conferisce, nelle parrocchie (di
Lugano, Locarno, Bellinzona e Balerna) affidate a capitoli, all'autorità
ecclesiastica, anzichè ai comuni, il diritto di nomina del parroco e del
consiglioparrocchiale, ed al capitolo rispettivo quello di amministrare
i beni ecclesiastici, sta contro di ricapo il riflesso già esposto sotto
lettera b del considerando 8°, conciossiachè la legitti-

lV. Gerichtsstand. N° 23. 155

mazione a sporgere riclamo in argomento non compete ai ricorrenti, sibbene
in prima linea almeno ai comuni medesimi che si asseverano pregiudicati
nei loro diritti. Nè fa mestieri in concreto caso d'indagare se, qualora
in detti comuni la maggioranza avesse digia acquiescito alle impugnate
disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe ancora il diritto
di ricorrere contro questo al tribunale federale, poichè i comuni medesimi
non si sono in realtà ancora pronunciati sn tale proposito e poiché
d'altra parte non si rileva dagli atti che i ricorrenti () Singoli fra
essi vi appartengano, mentre in gia detto che si presentano e ricorrono
unicamente nella loro qualità di delegati del Comitato liberale cantonale
e di cittadini ticinesi in genere. E noto, del resto, che tali rapporti
sono riconesciuti anche in altri cantoni, dove sussistono capitoli
(di cattedrali, ecc.) di simil genere (V. la sentenza già citata del
"I dicembre 1878 a pag. 505, vol. IV Racc. ollie... e l'opera di Gareis
e Zorn, staat und Kirche in der Schweiz, vol. 1° pag. 474 ss.)

1201 ricorrenti si legnano infine delle disposizioni degli art. 29 e 37
della legge % marzo 1886 che obbligano le autorità civili, se richieste,
a prestare il loro appoggio alle ecclesiastiche, affinchè l'ordine non sia
turbato durante le sacre funzioni nè Siano impediti i pastori della chiesa
ed i sacri ministri nell'adempimento dei loro doveri, e perchè Siano
eseguite le disposizioni dell'autorità ecclesiastica, prese in conformità
della presente legge, e tolgono vigore ad una serie di prescritti del
codice penale che contemplano in modo particolare gli atti dei ministri
del culto. Essi non indicano però nessun disposto della costituzione
federale o cantonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e
non avrebbero neppure, per ciò che risguarda segnatamente l'art. 37 cit.,
potuto farlo, attesochè nessuna costituzione richiegga pene Speciali peri
ministri del culto, nè proibieca che questi venganoss al comune diritto
assoggettati. Richiamano invece l'art. 2 della costituzione federale,
giusta il quale la Lega ha per iscopo di sostenere l'indipendenza della
patria contro lo straniero, di mantenere la tranquil-

155 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

lità. e l'ordine nel-l'interno, di proteggere la libertà e i de' eilte dei
Confederati e di promuovere la. loro comune pro spereltc'i; per inferirne
la necessità, d'un intervento federale contro la entrata in vigore di
una legge che offende appunto le libertà ed i diritti dei Confederati
6 compromette anzichè promuovere, la comune prosperita nel Ticino. Ma
Siccome pei combinati articoli 113 della costituzione federale e 59
della legge organico-giudiziaria il tribunale non è tenuto a proteggere
i diritti dei Confederati, se non in quanto questi Siano garantiti o
dalla costituzione federale e delle leggi relative alla sna esecuzione,
o dalla costituzione del loro cantone e le con'testazioni di cui si
tratta non siano demandate al giudizio delle autorità politiche della
Confederazione, cosi la semplice invocazione del riferito art. 2 non
basta a giustificare presso iI tribunale federale l'inoltro di un ricorso
di diritto pubblico. Occorre, cioè, per di più, che sia dimostrato,
essersi fatto violenza nel

caso particolare ad un diritto costituzionale che il patto fede.

rale o cantonale esplicitamente guarentiva; la qual' cosa i ricorrenti
non hanno, rispetto ai mentovati art. 29 e 3"; della legge, -neppur
tentato di fare. Che se l'art. 29 cit.

volesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applicate '

per modo da rendere il seo contesto o meglio l'attuazione di lui
inconciliabile col tenore dell'art. 49 della costituzione federale 0 di
altre disposizioni costitnzionali, è manifesto, e fu' già osserrato più
sopra, che la parte lesa conserver'a pur sempre e intatta la facoltà
d'invocare a sua protezione la competente autorità federale.

Per tutti questi motivi,

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso dei Signori de Stoppani, sinnen e Bruni, in

quanto la sua disamina cada, a sensi dei snesposti ragiona-

menti, nella competenza del tribunale federale, e respinto come privo
di fondamento.V. Arreste. N° 24. ss 157

V'. Arreste. Saisies et séquestres.

24. Urtheil vom 22. April 1887 in Sachen Schumacher. A. Am 28. August
1888 hatten Geschöftsagent J. Haltet

in Eschenbach und Negoziant Müller daselbst, letzterer als Vormund der
Gebrüder Anderhub, für eine Prozesskostenforde-

frang von 222 Fr. 75 Cts.an Frau Regina Widmer geh.

Habermacher, wohnhast in Cham, beim Gerichtspräsidenten von Hochdorf
einen Arrest auf väterliches Erhgnthaben der Schuldnerin (bestehend
in einem Antheil an einem auf der Liegenschaft des J. (H. Dommann im
Moos, Gemeinde Hohenrain, haftenden Titel) ausgewirkt Ein htegegen
von der Regina Widmer an das Bundesgericht gerichteter Rekurs wurde am
22. Oktober 1886 abgewiesen. Es wurde daher vom Gerechtsipräfidenten von
Hochdorf die Versteigerung des verarrestirten Erbguthabens angeordnet
und ausgekündet. ·Gegentd1e Verstelgerung erhob nun aber der Bruder der
Pegma Wtdtner-Hahermachet-, Josef Habermacher in Cham, Einspraehg mit
der Pehauptung, das verarrestirte Guthaben gehore ihr:if da es ihn-i von
der Regina Widmer-Habermacher am 4.Januar 1885 eigenthümlich abgetreten
worden sei. In Folge dieser Emsprache wurde die Versteigernng sistirt Und
erhoben die Arrestnehtner am 5. Januar 1887 beim Bezirksgerichte Hochdorf
eine Arrestklage gegen J. Habermacher, in welcher sie beantragten, der
Arrest sei als wohl gelegt gerichtlich zu beschutzen und die vom Beklagten
erhobene Einsprache und Reklamatton auf das Arrestguthaben abzuweisen. Der
Beklagte J. Haber-machet verlangte beim Gerichthräsidenten von Hochdors
Abnahrne ber.: Folge dieser Klage auf 17. Januar 1887 vom Bezirksgericht
Hochdorf erlassenen Citation, mit der Behauptung, das Bò? zirksgericht
Hochdorf sei nicht kompetent, da er nach Art"

Absatz 1 B.-V. an seinem Wohnorte belangt werden muffe. Der
Gerichtspräsident von Hochdorf wies durch Versagung vom
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 13 I 135
Data : 01. April 1887
Pubblicato : 30. Dezember 1887
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 13 I 135
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 134 A. staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. letzt wären,


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Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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