129 II 544
50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause V. contre Ministère public de la Confédération (recours de droit administratif) 1A.149/2003 du 27 octobre 2003
Regeste (de):
- Art. 67a IRSG; Art. 10 GwÜ.
- Die um Rechtshilfe ersuchte Behörde kann nicht das Verfahren der unaufgeforderten Übermittlung wählen, um einen Teil oder sämtliche der verlangten Auskünfte zu erteilen (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 67a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:
1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: a promuovere un procedimento penale, o b facilitare un'istruzione penale pendente. 2 La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera. 3 Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. 4 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta. 5 Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. 6 Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale. IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
CRic Art. 10 Informazioni spontanee - Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.
- L'autorité saisie d'une demande d'entraide judiciaire ne peut pas procéder par transmission spontanée pour remettre tout ou partie des renseignements requis (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 67a AIMP; art. 10 della Convenzione sul riciclaggio (CRic).
- L'autorità che riceve una domanda di assistenza giudiziaria non può procedere a una trasmissione spontanea, allo scopo di consegnare una parte o l'integralità delle informazioni richieste (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 544
BGE 129 II 544 S. 544
Le 27 septembre 2002, un Juge d'instruction de Bruxelles a adressé au Ministère public de la Confédération (MPC) une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête dirigée notamment contre K., ressortissante du Burundi domiciliée en Belgique, pour blanchiment de capitaux. Complétée les 21 et 25 octobre 2002, la demande expose que K. aurait été autorisée par un groupe de rebelles congolais, contre financement, à exploiter illégalement des gisements de coltan. Les mines étaient exploitées par la société M. (détenue par K.), et le minerai commercialisé par la société belge C., gérée par V., citoyen belge. Les fonds provenant de l'exploitation étaient acheminés en Suisse sur des comptes détenus par K. ou par ses propres enfants. L'autorité requérante demande notamment d'identifier les avoirs détenus en banque par K. et les différentes personnes physiques ou morales soupçonnées.
BGE 129 II 544 S. 545
Le 14 novembre 2002, le MPC est entré en matière. La banque X. fit notamment savoir qu'un compte mentionné dans la demande était détenu par V. Le 2 décembre 2002, V. indiqua que lors de son interrogatoire le 27 novembre 2002 par les inspecteurs de police belges, ces derniers avaient fait état d'un compte détenu en suisse, et de son contenu; en outre, le Procureur suisse s'était rendu à Bruxelles le 25 novembre précédent et avait remis des informations. Le 3 décembre 2002, le Procureur suisse produisit un inventaire des informations remises spontanément en application des art. 10
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 10 Informazioni spontanee - Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
|
1 | L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
a | promuovere un procedimento penale, o |
b | facilitare un'istruzione penale pendente. |
2 | La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera. |
3 | Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. |
4 | I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta. |
5 | Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. |
6 | Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale. |
BGE 129 II 544 S. 546
dans le tableau récapitulatif du 25 novembre 2002. Il a rejeté le recours pour le surplus, et confirmé la décision de clôture du 6 juin 2003.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 67a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
|
1 | L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
a | promuovere un procedimento penale, o |
b | facilitare un'istruzione penale pendente. |
2 | La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera. |
3 | Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. |
4 | I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta. |
5 | Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. |
6 | Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale. |
3.1 Selon l'art. 67a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
|
1 | L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
a | promuovere un procedimento penale, o |
b | facilitare un'istruzione penale pendente. |
2 | La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera. |
3 | Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. |
4 | I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta. |
5 | Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. |
6 | Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
|
1 | L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
a | promuovere un procedimento penale, o |
b | facilitare un'istruzione penale pendente. |
2 | La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera. |
3 | Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. |
4 | I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta. |
5 | Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. |
6 | Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale. |
3.2 La transmission spontanée est possible comme forme complémentaire ou anticipée de coopération internationale. Dans le premier cas, l'Etat, déjà saisi d'une demande d'entraide judiciaire, livre spontanément des informations propres à favoriser la procédure dans l'Etat requérant, mais qui n'ont pas été requises. Dans le second cas, les renseignements sont transmis indépendamment de toute procédure d'entraide, et sont propres à motiver une demande d'entraide (ATF 125 II 356 consid. 12b p. 366). Le but d'une telle transmission est d'éviter que des renseignements utiles à une procédure pénale demeurent inexploités faute d'information adéquate à l'autorité étrangère (idem).
BGE 129 II 544 S. 547
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'entraide, l'autorité d'exécution ne peut procéder par transmission spontanée pour remettre tout ou partie des documents ou renseignements requis, car les règles ordinaires sur la procédure d'exécution, en particulier l'obligation de rendre une décision de clôture sujette à recours (art. 80d
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80d Chiusura della procedura d'assistenza - L'autorità d'esecuzione, qualora ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza giudiziaria. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80d Chiusura della procedura d'assistenza - L'autorità d'esecuzione, qualora ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza giudiziaria. |
3.3 En l'occurrence, la demande d'entraide du 27 septembre 2002 tend au blocage des comptes de S. Le complément du 21 octobre 2001 tend à l'identification et au blocage des comptes détenus par ou pour les personnes physiques et morales mentionnées dans l'exposé des faits, notamment K. et (...). Des précisions comme les dates d'ouverture et de clôture, les pouvoirs de signature et de gestion et les soldes actuels sont requises. Quatre comptes bancaires sont expressément mentionnés, dont un auprès de la banque X. (...). V. ne figure pas dans la mission proprement dite, mais est mentionné comme gérant de C. Lors de l'exécution de la requête, il est apparu que le compte précité auprès de la banque X. était détenu par V. En outre, celui-ci détenait des comptes auprès de la banque Y., notamment deux comptes dont l'un avait servi à des versements en faveur de (...) et M. Il apparaît par conséquent que les informations concernant le compte auprès de la banque X. répondent précisément à la demande d'entraide judiciaire; celles qui concernent les autres avoirs auprès de banque Y. pourraient aussi entrer, moyennant une légère extension de l'entraide requise, compatible avec le principe de la proportionnalité, dans le cadre de la mission définie par le Juge d'instruction de Bruxelles. Ce dernier ne demande pas formellement la remise de l'ensemble des documents bancaires, y compris les extraits et justificatifs, mais paraît se contenter d'informations livrées par l'autorité requise sur la base d'un examen des documents bancaires que cette dernière aurait elle-même effectué. Dans ces conditions, la remise du tableau récapitulatif apparaît comme un acte d'exécution, et ne peut être qualifiée de remise spontanée. Le MPC ne pouvait par conséquent se contenter d'une transmission informelle, mais devait procéder par la voie d'une ordonnance de clôture.
3.4 La remise opérée par le juge d'instruction apparaît problématique à un second titre. La transmission spontanée, lorsqu'elle est admissible, doit se limiter à de pures informations; la remise de moyens de preuve est exclue par ce biais (art. 67a al. 4
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
|
1 | L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
a | promuovere un procedimento penale, o |
b | facilitare un'istruzione penale pendente. |
2 | La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera. |
3 | Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. |
4 | I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta. |
5 | Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. |
6 | Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale. |
BGE 129 II 544 S. 548
en matière pénale, Berne 1999, no 237 et n. 890). En l'occurrence, un document officiel de l'autorité suisse mentionnant les références des comptes, leurs dates d'ouverture et de clôture, l'identité des personnes habilitées à les faire fonctionner, ainsi que le montant des sommes qui s'y trouvent, est susceptible de confirmer les soupçons, voire même de permettre, moyennant des recoupements avec les autres renseignements disponibles, de fonder une condamnation, même si les mouvements des comptes ne sont pas indiqués dans le détail. La demande d'entraide ne tend d'ailleurs pas expressément à la production des documents bancaires, l'autorité requérante paraissant se contenter de simples informations délivrées par l'autorité d'exécution. On peut en déduire que de telles informations pourraient avoir, dans l'Etat requérant, une valeur probante suffisante. La question peut demeurer indécise: qu'il s'agisse d'un véritable moyen de preuve ou d'une simple information, le tableau remis au Juge d'instruction de Bruxelles constitue un acte d'exécution de la demande d'entraide formée par celui-ci et devait, à ce titre, être soumis à la procédure ordinaire et faire l'objet d'une décision de clôture.
3.5 Le MPC s'est aussi fondé sur l'art. 10
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 10 Informazioni spontanee - Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo. |
BGE 129 II 544 S. 549
l'art. 10
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 10 Informazioni spontanee - Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 33 Riservatezza - 1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente. |
|
1 | La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente. |
2 | La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge nazionale e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o delle procedure indicate nella richiesta. |
3 | Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 10 deve uniformarsi a tutte le condizioni di riservatezza chieste dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente alla Parte trasmittente. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 10 Informazioni spontanee - Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 8 Obbligo di prestare assistenza - Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare gli strumenti, i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto giuridico e dell'ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 27 Contenuto della richiesta - 1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente: |
|
1 | Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente: |
a | l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento; |
b | l'oggetto e i motivi della richiesta; |
c | la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato) delle indagini o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione; |
d | nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive: |
di | il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili, e |
dii | l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte; |
e | se necessario, e per quanto possibile, |
ei | particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi, e |
eii | i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l'ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e |
f | tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite. |
2 | La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione. |
3 | Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4 devono contenere: |
a | nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1a: |
ai | una copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso, |
aii | una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari, |
aiii | l'indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta, e |
aiv | informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie; |
b | nel caso dell'articolo 13 paragrafo 1b, un'esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare il provvedimento secondo la propria legge interna; |
c | se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 10 Informazioni spontanee - Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 8 Obbligo di prestare assistenza - Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare gli strumenti, i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto giuridico e dell'ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 32 Limitazione dell'uso - 1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. |
|
1 | La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. |
2 | Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza previo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per fini d'indagini o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 33 Riservatezza - 1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente. |
|
1 | La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria all'esecuzione della domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente alla Parte richiedente. |
2 | La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge nazionale e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o delle procedure indicate nella richiesta. |
3 | Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 10 deve uniformarsi a tutte le condizioni di riservatezza chieste dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente alla Parte trasmittente. |
3.6 Selon la jurisprudence, lorsque des renseignements ou moyens de preuve font l'objet d'une transmission prématurée, il n'y a pas forcément lieu d'en demander la restitution. Le vice peut en effet encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238 consid. 6a p. 246; arrêt 1A.168/1996 du 7 novembre 1996, consid. 3d/cc). Une telle réparation n'est toutefois pas possible en l'occurrence, dès lors que la décision de clôture du 6 juin 2003 porte sur différentes lettres remises par les banques, et que ces dernières ne contiennent pas tous les renseignements qui, s'agissant du recourant, figurent dans le tableau récapitulatif du 22 novembre 2002. Le recourant n'est donc pas à même, au travers de la décision de clôture, de faire valoir ses objections contre la transmission irrégulière qui l'a précédée. Il appartiendra par conséquent au MPC de rendre une décision formelle, susceptible de recours, contre la transmission au Juge d'instruction de Bruxelles des renseignements concernant le recourant, tels qu'ils figurent dans le tableau du 22 novembre 2002. Compte tenu de la possibilité d'une régularisation de cette transmission, il n'y a pas lieu, en l'état, d'exiger une restitution de cette pièce ou des assurances de l'Etat requérant quant à son utilisation.