Urteilskopf

127 V 259

40. Estratto della sentenza del 24 luglio 2001 nella causa P. contro Previdenza X e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 260

BGE 127 V 259 S. 260

A.- P., nata il 29 giugno 1935, dal 1o ottobre 1966 al 30 novembre 1989 ha svolto attività lucrativa come segretaria ricezionista presso la ditta I. SA, la quale è affiliata alla Previdenza X per la previdenza professionale (qui appresso: la Fondazione). L'interessata, ritenuta incapace al lavoro a contare dal 15 febbraio 1989 e al guadagno nella misura del 75% dal 1o febbraio 1990, ha percepito con effetto da quest'ultima data una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità. Dando seguito ad uno scritto indirizzatole da P. in data 28 aprile 1996, la Fondazione ha con risposta 8 maggio 1996 contestato prudenzialmente le pretese dell'assicurata.
B.- Con petizione 15 giugno 1996, presentata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nei confronti della Fondazione, P. ha chiesto l'aggiornamento del proprio conto vecchiaia, il versamento della rendita d'invalidità dal 1o febbraio 1990 (ovvero dopo un anno di attesa a contare dall'insorgere dell'incapacità lavorativa), nonché l'invio del conto di vecchiaia aggiornato. Rispondendo alla petizione, la Fondazione ha in sostanza considerato che dopo un periodo di attesa di 24 mesi, protrattosi sino al 1o febbraio 1991, l'interessata avrebbe avuto diritto al versamento di una rendita d'invalidità per un totale di 49'969 franchi sino al 30 settembre 1996, mentre che dal 1o ottobre seguente le sarebbero spettate rendite trimestrali per un importo di fr. 2253.35, pari a una rendita annua di fr. 9013.40, fino all'età del pensionamento, ossia al 30 giugno 1997. A partire dal 1o luglio seguente le sarebbe invece stata versata una rendita di vecchiaia pari ad un importo di fr. 2188.60 annui.
L'assicurata ha contestato il parere della Fondazione, ritenendo segnatamente che a torto quest'ultima intendeva applicare un periodo di attesa di 24 mesi e che, la rendita d'invalidità essendo vitalizia, la sua erogazione non poteva cessare al raggiungimento dell'età del pensionamento. Mediante pronunzia 17 agosto 1998 l'autorità giudiziaria cantonale ha parzialmente accolto la petizione. Essa ha in particolare stabilito che a P. spettava il diritto di percepire la parte obbligatoria della rendita d'invalidità dal 1o febbraio 1990, mentre la prestazione relativa alla previdenza sovraobbligatoria decorreva dal 1o febbraio 1991 ed era stata adeguata al rincaro correttamente. Ha inoltre considerato che la rendita d'invalidità era vitalizia soltanto per quanto concerneva la previdenza obbligatoria e che in quell'ambito essa doveva essere garantita anche dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento. Per quanto riguardava invece la
BGE 127 V 259 S. 261

parte sovraobbligatoria, che costituiva l'oggetto principale della vertenza in esame, il Fondo di previdenza era vincolato dalle disposizioni della LPP soltanto in misura limitata. Non avendo inteso garantire ai propri assicurati, al momento dell'età del pensionamento, una rendita di vecchiaia pari a quella erogata fino allora, a ragione la convenuta aveva disposto di versare, con effetto dal 1o luglio 1997, una rendita di vecchiaia pari alla rendita d'invalidità minima LPP.
C.- P. interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Solleva il tema di sapere se a ragione la precedente istanza abbia tutelato l'adeguamento della rendita al rincaro dal febbraio 1993 su una parte di essa soltanto. Contesta implicitamente l'ammissibilità della trasformazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia, ravvisando delle contraddizioni in quanto esposto al proposito dai giudici cantonali. Conclude chiedendo che le sia assegnata, anche dopo il 30 giugno 1997, una rendita d'invalidità di un importo pari a quello fino allora riconosciutole. Chiamata a determinarsi, la Fondazione postula che il gravame venga dichiarato irricevibile per difetto di adempimento dei presupposti formali dell'impugnativa. Subordinatamente, conclude chiedendone la disattenzione. Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propone invece l'accoglimento del ricorso.
Erwägungen

Diritto:

2. a) Nel merito, la lite verte da un lato sul punto di sapere se nel caso di specie l'adeguamento della rendita al rincaro sia avvenuto correttamente, dall'altro sul quesito di determinare se la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio (DTF 118 V 106 consid. 4b), sia richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. b) Nel giudizio del 17 agosto 1998, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha illustrato in modo esauriente quali siano le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto; esso ha poi ricordato come ai sensi del regolamento della Fondazione (art. 15
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
1    Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
2    L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.
3    Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità.84 Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).85
4    Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.86
.1) la rendita vada accordata fintanto che il beneficiario membro è invalido, al più tardi tuttavia sino all'età del pensionamento. A questo riguardo ci si può pertanto limitare a rinviare ai considerandi dell'impugnata pronunzia.
BGE 127 V 259 S. 262

3. a) In concreto, non è più litigioso il fatto che il diritto di percepire la parte obbligatoria della rendita d'invalidità decorra dal 1o febbraio 1990, mentre quello di percepire la parte sovraobbligatoria della prestazione abbia inizio dal 1o febbraio 1991. Per quanto attiene poi alla questione riguardante il corretto adeguamento della rendita al rincaro, basta rilevare nella specie che, come osserva del resto a ragione l'UFAS nella risposta al gravame, al compimento dell'età di pensionamento le rendite d'invalidità non devono più essere obbligatoriamente adeguate al rincaro. Questi temi non meritano pertanto di essere ulteriormente sviluppati. b) Punto essenziale da vagliare nella fattispecie è quello di rispondere alla questione, lasciata aperta nel giudizio in precedenza menzionato (DTF 118 V 106 consid. 4b), della sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età del pensionamento. L'art. 26 cpv. 3
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
1    Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
2    L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.
3    Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità.84 Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).85
4    Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.86
LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997, applicabile in concreto (cfr. art. 26 cpv. 3
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
1    Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
2    L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.
3    Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità.84 Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).85
4    Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.86
seconda frase nel tenore in vigore dal 1o luglio 1997 e art. 13 cpv. 1 lett. b
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 13 Età di riferimento e limiti d'età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia - 1 L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS37.
1    L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS37.
2    L'assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.
3    Entro i limiti previsti conformemente all'articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un'età di riscossione inferiore.
LPP), dispone che il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Si tratta quindi di stabilire se quanto giudicato nell'ambito della previdenza obbligatoria, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni, nella succitata sentenza riferita all'art. 26 cpv. 3
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
1    Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
2    L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.
3    Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità.84 Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).85
4    Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.86
LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997, ha ammesso il carattere vitalizio della rendita d'invalidità, valga quale esigenza minima pure nella previdenza sovraobbligatoria, o se invece, in applicazione dell'art. 49 cpv. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 49 Libertà operativa - 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151.
1    Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151.
2    Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:152
1  la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b);
10  l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a) 165;
11  la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d);
12  lo scioglimento dei contratti (art. 53e-53f);
13  il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2-5, 56a, 57 e 59);
14  la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c);
15  ...
16  la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g);
17  la trasparenza (art. 65a);
18  gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b);
19  i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
2  la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b);
20  la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68a);
21  l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b);
22  il contenzioso (art. 73 e 74);
23  le disposizioni penali (art. 75-79);
24  il riscatto (art. 79b);
25  il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c);
26b  l'informazione degli assicurati (art. 86b).
3  i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a);
3a  l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);
3b  la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a);
4  la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a);
5  l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4);
5a  il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a);
5b  le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40);
6  la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
6a  la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a);
6b  l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4);
7  l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51a);
8  la responsabilità (art. 52);
9  l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a-52e);
LPP, gli istituti di previdenza godano in questo ambito della necessaria autonomia per disporre altrimenti. c) Occorre innanzitutto osservare che conformemente alla dottrina (MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in: SZS 1995, pag. 103 seg., con riferimento a giurisprudenza in materia di previdenza non obbligatoria) nulla impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita d'invalidità sia sostituita, a raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio essa deve tuttavia corrispondere, conformemente a quanto è deducibile dai principi posti in DTF 118 V 105 consid. 4b, quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità. A prescindere da questa specifica precisazione, il principio appena esposto deve trovare applicazione anche nel campo della previdenza
BGE 127 V 259 S. 263

sovraobbligatoria per i seguenti motivi. Anzitutto, va rilevato che il fatto per un assicurato di poter essere confrontato con una diminuzione delle sue entrate di considerevole importanza, al momento della sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia, contrasta con il principio generale preso a base dalla previdenza professionale consistente nel fatto che l'assicurato possa al raggiungimento dell'età di pensionamento mantenere il suo livello di vita abituale. Detto precetto non è garantito nel caso in cui, come in concreto, conformemente a quanto stabilito dalla precedente istanza, una rendita d'invalidità di un importo aggirantesi sui 9'000 franchi annui viene sostituita da una rendita di vecchiaia di fr. 2188.60. Inoltre, un'interpretazione del disciplinamento nel senso proposto da amministrazione e primi giudici, per la quale legittimamente si potrebbe sostituire, raggiunta l'età del pensionamento, la rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia di entità inferiore appare tantopiù scorretta nella misura in cui simile diminuzione delle prestazioni previdenziali è riconducibile all'invalidità, la quale ha ostacolato il finanziamento delle medesime: si tratterebbe in effetti di una rendita di vecchiaia per la quale l'assicurato non ha potuto, considerata la sua invalidità, contribuire nella stessa misura di tutti gli assicurati che hanno conseguito l'età di pensionamento esercitando un'attività lucrativa. Divenuto invalido, l'interessato non ha la possibilità di incrementare il proprio avere di vecchiaia, per cui la sua rendita di vecchiaia non può che essere di importo ridotto. La sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia diminuita è quindi contraria al sistema della previdenza professionale come inteso dal legislatore. Alla concezione dell'Istituto opponente e della Corte cantonale non si può pertanto aderire. Ne deriva che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. In questo senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha peraltro già avuto modo di statuire di transenna nelle sentenze 14 marzo 2001 in re M. (B 69/99) e 23 marzo 2001 in re B. (B 2/00). d) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di P. merita accoglimento nella misura in cui l'importo della rendita di vecchiaia che le spetta a partire dal 1o luglio 1997 non raggiunge il valore equivalente a quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 127 V 259
Data : 24. luglio 2001
Pubblicato : 31. dicembre 2002
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 127 V 259
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle assicurazioni sociali (fino al 2006: TFA)
Oggetto : Art. 26 cpv. 3 (nel tenore vigente sino al 30 giugno 1997), art. 49 cpv. 1 LPP: Rendita d'invalidità in regime sovraobbligatorio


Registro di legislazione
LPP: 13 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 13 Età di riferimento e limiti d'età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia - 1 L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS37.
1    L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS37.
2    L'assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.
3    Entro i limiti previsti conformemente all'articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un'età di riscossione inferiore.
26 
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
1    Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195982 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).83
2    L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.
3    Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità.84 Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).85
4    Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.86
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 49 Libertà operativa - 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151.
1    Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento151.
2    Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:152
1  la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b);
10  l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a) 165;
11  la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d);
12  lo scioglimento dei contratti (art. 53e-53f);
13  il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2-5, 56a, 57 e 59);
14  la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c);
15  ...
16  la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g);
17  la trasparenza (art. 65a);
18  gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b);
19  i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
2  la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b);
20  la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68a);
21  l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b);
22  il contenzioso (art. 73 e 74);
23  le disposizioni penali (art. 75-79);
24  il riscatto (art. 79b);
25  il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c);
26b  l'informazione degli assicurati (art. 86b).
3  i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a);
3a  l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);
3b  la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a);
4  la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a);
5  l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4);
5a  il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a);
5b  le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40);
6  la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
6a  la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a);
6b  l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4);
7  l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51a);
8  la responsabilità (art. 52);
9  l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a-52e);
all.: 15
Registro DTF
118-V-100 • 127-V-259
Weitere Urteile ab 2000
B_2/00 • B_69/99
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
rendita d'invalidità • rendita di vecchiaia • questio • rincaro • equivalenza • previdenza obbligatoria • età di pensionamento • previdenza professionale • tribunale delle assicurazioni • tribunale federale delle assicurazioni • istituto di previdenza • calcolo • decisione • periodo di attesa • mese • attività lucrativa • quesito • ufficio federale delle assicurazioni sociali • azione • avente diritto
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