Urteilskopf

126 III 462

79. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. September 2000 i.S. Siska Heuberger Holding AG und BW Holding AG gegen Klimavent AG (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 462

BGE 126 III 462 S. 462

A.- Nachdem am 1. April 1996 beim Umbau des Restaurants Schnipo in Frauenfeld die Lüftungsanlage fertig gestellt worden war, erwirkte die Klimavent AG als Unternehmerin die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts für den Betrag von
BGE 126 III 462 S. 463

Fr. 31'344.10 nebst Zins auf der im Miteigentum der Siska Heuberger Holding AG und der BW Holding AG stehenden Stockwerkeinheit StWE-Blatt Nr. 387, Stammgrundstück E.Blatt 1824, Grundbuch Frauenfeld. Die Eintragung erfolgte am 28. Juni 1996.
B.- In der gegen die beiden Miteigentümerinnen erhobenen Klage verlangte die Klimavent AG, es sei zu Lasten der hälftigen Miteigentumsanteile an der Stockwerkeinheit je ein Bauhandwerkerpfandrecht von Fr. 13'060.04 nebst Zins definitiv einzutragen. Mit Urteil vom 16. Mai 1998 gab das Bezirksgericht Frauenfeld diesem Begehren statt. Die gegen dieses Urteil eingereichte kantonale Berufung der Beklagten wies das Obergericht des Kantons Thurgau am 3. Juni 1998 ab.
C.- Die Beklagten haben eidgenössische Berufung erhoben mit dem Begehren, die Ziffern 1 und 2 des obergerichtlichen Urteils aufzuheben und das Grundbuchamt Frauenfeld anzuweisen, die zu Lasten ihrer Miteigentumsanteile vorläufig eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechte zu löschen. Klägerin und Obergericht beantragen Abweisung der Berufung. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob das innert der Dreimonatsfrist des Art. 839 Abs. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
1    L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
2    L'iscrizione dev'essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro.
3    L'iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall'ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.
4    Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale.
5    Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l'artigiano o l'imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l'iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario.
6    Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca è cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca.
ZGB vorläufig auf der Sache (dem Gesamtgrundstück; hier eine Stockwerkeinheit) selbst eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht nach Ablauf der Frist aufgeteilt und auf seinen beiden Miteigentumsanteilen, je zu einer bestimmten Quote definitiv eingetragen werden kann. Klägerin und Obergericht erachten dies als zulässig. Während das Zürcher Obergericht (ZR 87/1988 S. 41) diese Frage in seinem Entscheid vom 25. Februar 1986 - wenn auch ohne nähere Begründung - verneinte, äusserte sich das Bundesgericht, das sich mit diesem Fall danach beschäftigte, nicht dazu: Es schloss sich vielmehr der obergerichtlichen Eventualbegründung an, wonach sich die ursprüngliche Belastung der Gesamtliegenschaft als unzulässig erwies, weil Miteigentumsanteile bereits vor der Gesamtliegenschaft belastet worden waren (Art. 648 Abs. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 648 - 1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
1    Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2    Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un'altra norma.
3    I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
ZGB; BGE 113 II 157).
2. a) Miteigentumsanteile an Grundstücken sind Grundstücke im Sinne des Gesetzes (Art. 655 Abs. 2 Ziff. 4
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 655 - 1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
1    La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
2    Sono fondi nel senso di questa legge:
1  i beni immobili;
2  i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
3  le miniere;
4  le quote di comproprietà d'un fondo.
3    La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se:
1  non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e
2  è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato.553
ZGB). Gemäss Art. 646 Abs. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 646 - 1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
1    Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
2    Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.
3    Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.
ZGB hat jeder Miteigentümer für seinen Anteil die Rechte und Pflichten eines Eigentümers, und es kann dieser Anteil
BGE 126 III 462 S. 464

von ihm veräussert und verpfändet und von seinen Gläubigern gepfändet werden. Miteigentumsanteile an Grundstücken können als Grundstücke in das Grundbuch aufgenommen werden (Art. 943 Abs. 1 Ziff. 4
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 943 - 1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1    Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1  i beni immobili;
2  i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;
3  le miniere;
4  le quote di comproprietà d'un fondo.
2    Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo.
ZGB). Beim Papiergrundbuch wird für den Miteigentumsanteil dann ein besonderes Blatt angelegt, wenn es im Interesse der Klarheit und der Übersichtlichkeit der Einträge liegt (Art. 10a Abs. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 943 - 1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1    Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1  i beni immobili;
2  i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;
3  le miniere;
4  le quote di comproprietà d'un fondo.
2    Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo.
der Verordnung vom 22. Februar 1910 betreffend das Grundbuch [GBV; SR 211.432.1]); für Stockwerkeigentum ist ein besonderes Grundbuchblatt zwingend anzulegen (Art. 10a Abs. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 943 - 1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1    Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1  i beni immobili;
2  i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;
3  le miniere;
4  le quote di comproprietà d'un fondo.
2    Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo.
GBV). Wird das Grundbuch mit elektronischer Datenverarbeitung geführt, so müssen die Anteile an selbstständigem Grundeigentum als Grundstücke im Grundbuch aufgenommen werden (Art. 111c
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 943 - 1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1    Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1  i beni immobili;
2  i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;
3  le miniere;
4  le quote di comproprietà d'un fondo.
2    Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo.
GBV). Ist für den Miteigentumsanteil beim Papiergrundbuch kein besonderes Blatt angelegt worden, sind die Miteigentümer mit einer Ziffer oder Litera zu bezeichnen (Art. 31 Abs. 1 lit. e
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 31 Contenuto degli estratti del registro fondiario - 1 Un estratto del libro mastro riporta i dati giuridicamente efficaci in esso contenuti relativi a un determinato fondo.
1    Un estratto del libro mastro riporta i dati giuridicamente efficaci in esso contenuti relativi a un determinato fondo.
2    L'estratto può limitarsi a determinati dati o all'indicazione che una determinata iscrizione non figura nel libro mastro. In tal caso si parla di estratto parziale.
3    L'estratto è suddiviso in modo chiaro nelle rubriche del foglio del libro mastro. Può anche riferirsi a determinati dati cancellati; questi devono essere chiaramente designati come tali.
4    L'estratto contiene inoltre:
a  la designazione del fondo;
b  l'indicazione del momento dell'allestimento dell'estratto e, se del caso, del momento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti;
c  in caso di quote di comproprietà per le quali siano stati aperti fogli appositi, nonché in caso di unità di piano: i dati del foglio del libro mastro per il fondo di base;
d  in caso di diritti per sé stanti e permanenti intavolati come fondi: i dati riguardanti i diritti e gli oneri di grado prevalente iscritti sul foglio del fondo gravato;
e  un riferimento alle notificazioni figuranti nel libro giornale, ma non ancora iscritte nel libro mastro;
f  un'apposita indicazione se si tratta di un'istituzione secondo il diritto cantonale.
5    Possono essere allestiti estratti anche dal libro giornale, dai registri ausiliari e dai documenti giustificativi.
GBV). Die Eintragung der Verpfändung von Miteigentumsanteilen soll in diesem Fall die Bezeichnung des verpfändeten Anteils in der Kolumne "Bemerkungen", z.B. "am Anteil Litera .... des NN" oder "am Anteil Ziffer ... des NN", enthalten (Art. 47 Abs. 1
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 47 Contenuto della notificazione - 1 La notificazione non deve essere subordinata a riserva o condizione alcuna. Non può essere ritirata senza il consenso dei beneficiari.
1    La notificazione non deve essere subordinata a riserva o condizione alcuna. Non può essere ritirata senza il consenso dei beneficiari.
2    La notificazione indica separatamente ogni iscrizione da eseguire.
3    Se sono inoltrate contemporaneamente più notificazioni interdipendenti, deve esserne indicato l'ordine di trattazione.
4    La notificazione può chiedere che l'iscrizione non deve essere eseguita senza un'altra determinata iscrizione.
GBV). b) Miteigentumsanteile können mit Bauhandwerkerpfandrechten belastet werden (BGE 111 II 31 E. 3). Grundsätzlich hat der Bauunternehmer die Wahl, ob er die Gesamtliegenschaft oder die einzelnen Miteigentumsanteile - anteilsmässig - belasten will (SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2. Aufl. Zürich 1982, S. 89, Rz. 354, vgl. BGE 111 II 31 E. 3). Beim Stockwerkeigentum als Sonderfall des Miteigentums können wertvermehrende Leistungen zum Zweck der individuellen Ausgestaltung der Stockwerkeinheit nur durch ein Baupfand auf dem jeweiligen Miteigentumsanteil gesichert werden (BGE 111 II 31 E. 4b; BGE 112 II 214 E. 4; BGE 125 III 113 E. 3a), während der Bauunternehmer für die Bauarbeiten an gemeinschaftlichen Bauteilen die Wahl behält, entweder die Gesamtliegenschaft zu belasten oder die Forderung auf die Stockwerkeinheiten aufzuteilen (SCHUMACHER, a.a.O., S. 97, Rz. 383). Eingeschränkt ist das Wahlrecht freilich dadurch, dass die Sache selber nicht mehr mit Grundpfandrechten belastet werden kann, wenn an den Miteigentumsanteilen bereits Pfandrechte bestehen (Art. 648 Abs. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 648 - 1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
1    Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2    Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un'altra norma.
3    I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
ZGB), was auch für das Bauhandwerkerpfandrecht als mittelbares gesetzliches Pfandrecht gilt (BGE 113 II 157). c) aa) Nach Art. 839 Abs. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
1    L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
2    L'iscrizione dev'essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro.
3    L'iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall'ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.
4    Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale.
5    Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l'artigiano o l'imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l'iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario.
6    Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca è cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca.
ZGB hat die Eintragung des Pfandrechts der Handwerker und Unternehmer bis spätestens drei Monate nach der Vollendung ihrer Arbeit zu geschehen. Die Eintragung
BGE 126 III 462 S. 465

muss tatsächlich erfolgt sein; es genügt nicht, sie innert Frist zu verlangen (BGE 119 II 429 E. 3a mit Hinweisen auf die Lehre und frühere Rechtsprechung). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, für deren Wahrung die vorläufige Eintragung in Gestalt einer Vormerkung (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1    Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1  a sicurezza di asserti diritti reali;
2  nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.
2    Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3    Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.684
ZGB; Art. 22 Abs. 4
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 22 Intavolazione di diritti per sé stanti e permanenti e di miniere - 1 I seguenti diritti sono intavolati come fondi nel registro fondiario su richiesta scritta dell'avente diritto:
1    I seguenti diritti sono intavolati come fondi nel registro fondiario su richiesta scritta dell'avente diritto:
a  diritti per sé stanti e permanenti relativi a fondi:
a1  servitù come diritti di superficie e diritti di sorgente costituiti per trent'anni almeno o per un tempo indeterminato e trasferibili (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC),
a2  diritti d'acqua sopra acque pubbliche concessi per trent'anni almeno (art. 59 della L del 22 dic. 191619 sulle forze idriche);
b  miniere.
2    L'intavolazione avviene mediante apertura di un foglio nel libro mastro e descrizione del fondo, con l'indicazione della designazione del fondo serviente ed eventualmente la durata di tale diritto.
3    Per le concessioni di diritti d'acqua, sul foglio del libro mastro sono indicate le parti di corso d'acqua in questione ed eventualmente il registro dei diritti esistenti sui corsi d'acqua previsto dall'articolo 31 della legge 22 dicembre 1916 sulle forze idriche.
GBV) ausreicht (BGE 89 II 304 E. 3 S. 306; BGE 119 II 429 E. 3a). Die vorläufige Eintragung bewirkt, dass das durch die spätere definitive Eintragung geschaffene Pfandrecht in seinen Wirkungen auf den Tag der vorläufigen Eintragung zurückbezogen wird (Art. 961 Abs. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1    Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1  a sicurezza di asserti diritti reali;
2  nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.
2    Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3    Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.684
ZGB i.V.m. Art. 972
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 972 - 1 I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro.
1    I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro.
2    Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile.
3    Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall'ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell'iscrizione nel giornale.
ZGB; HOMBERGER, Zürcher Kommentar, N. 40 zu Art. 961
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1    Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1  a sicurezza di asserti diritti reali;
2  nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.
2    Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3    Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.684
ZGB); es geht den in der Zwischenzeit eingetragenen Pfandrechten im Range vor (SCHUMACHER, a.a.O., S. 214 f., Rz. 740; ZOBL, Das Bauhandwerkerpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, ZSR 101/1982 II S. 160). Im Grundbuch wird die Vormerkung der vorläufigen Eintragung von Amtes wegen gelöscht (Art. 76 Abs. 1
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta.
1    L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta.
2    Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice:
a  in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC);
b  in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC);
c  in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC);
d  in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC).
3    Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC).
GBV), während die endgültige Eintragung mit dem Datum der gelöschten Vormerkung versehen wird (Art. 76 Abs. 2
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta.
1    L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta.
2    Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice:
a  in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC);
b  in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC);
c  in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC);
d  in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC).
3    Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC).
GBV). bb) Bereits aus dem Zusammenhang zwischen vorläufiger und definitiver Eintragung des Pfandrechts folgt, dass das belastete Grundstück sowohl bei der vorläufigen als auch bei der definitiven Eintragung identisch sein muss. Dies ergibt sich aber auch aus einer anderen Überlegung: Da das Pfandrecht an der Sache und jenes am Anteil rechtlich nicht den gleichen Gegenstand haben, kann es zwischen ihnen kein Rangverhältnis im Sinne von Art. 813 ff
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 813 - 1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione.
1    La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione.
2    Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell'iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.
. ZGB geben. Die Pfandrechte stehen vielmehr je unter sich in einem eigenen Rangverhältnis (BGE 95 I 568 E. 1 S. 571; BRUNNER/WICHTERMANN, Basler Kommentar, N. 31 zu Art. 646
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 646 - 1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
1    Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
2    Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.
3    Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.
ZGB). Das Pfandrecht ist mit dem Grundstück, an welchem es errichtet ist, fest verbunden. Eine Verlegung kann allenfalls bei einer Baulandumlegung erforderlich werden (BGE 95 II 22; SCHUMACHER, a.a.O., S. 83 f., Rz. 328 ff.). Hingegen ist es nicht möglich, die innert Frist erfolgte Vormerkung einer vorläufigen Eintragung auf ein anderes Grundstück zu übertragen, und zwar auch dann nicht, wenn die Vormerkung der vorläufigen Eintragung auf dem Gesamtgrundstück erfolgt ist, für die definitive Eintragung aber eine Verlegung auf die Miteigentumsanteile verlangt wird. Solches zuzulassen trüge dem Umstand nicht Rechnung, dass Miteigentumsanteile eigene, vom Gesamtgrundstück verschiedene Grundstücke sind. cc) Eine Eintragung des Pfandrechts auf den beiden Miteigentumsanteilen der Beklagten ist bisher nicht erfolgt. Die Frist von drei
BGE 126 III 462 S. 466

Monaten seit Vollendung der Arbeiten ist längst abgelaufen. Die Vormerkung der vorläufigen Eintragung auf der Stockwerkeinheit hat die Frist zwar für diese gewahrt; mit dem Klagebegehren wurde aber nicht die definitive Eintragung auf der Stockwerkeinheit, sondern auf den Miteigentumsanteilen an der Stockwerkeinheit verlangt, die eigene Grundstücke bilden. Da es sich zwischen der Stockwerkeinheit und den Miteigentumsanteilen um verschiedene Grundstücke handelt, ist die Frist nicht eingehalten (in diesem Sinne auch: Urteil des Zürcher Obergerichts, ZR 87/1988 S. 41; GASSER/MÄUSLI/WEBER, in Münch/Karlen/Geiser [Hrsg.], Beraten und Prozessieren in Bausachen, Basel 1998, S. 544 Rz. 13.22).
3. a) Im angefochtenen Urteil und in den Gegenbemerkungen des Obergerichts wird unter Hinweis auf ein früheres Urteil (Rechenschaftsbericht 1980 Nr. 10) damit argumentiert, bei einem Gesamtpfandrecht könne nachträglich eine Aufteilung vorgenommen werden, selbst wenn es zu Unrecht provisorisch eingetragen worden sei. Damit wird indessen eine andere Situation beschrieben, als sie hier vorliegt. Bei einem Gesamtpfand (Art. 798
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 798 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
1    Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
2    In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.
3    Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.
ZGB) werden alle betroffenen Grundstücke mit der gesamten Pfandsumme belastet (Art. 42 Abs. 1
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 42 Consegna all'ufficio del registro fondiario di richieste in diversi formati - I Cantoni stabiliscono se, nel caso le richieste siano state fatte pervenire per via elettronica, tutti i documenti giustificativi necessari per il disbrigo dell'operazione vadano consegnati all'ufficio del registro fondiario esclusivamente in forma elettronica o se è autorizzata la consegna anche di documenti giustificativi cartacei.
GBV); auf den vorliegenden Fall bezogen wäre demnach die vorläufige Eintragung auf den beiden Miteigentumsanteilen unter Wahrung der Frist vorgenommen worden; wird es als zulässig erachtet, vom Gesamtpfand auf Teilpfandrechte überzugehen und eine Aufteilung vorzunehmen (so etwa: SCHUMACHER, a.a.O., S. 101 f., Rz. 396), so ergibt sich - abgesehen von jenem der Zulässigkeit eines Gesamtpfandes (vgl. BGE 102 Ia 81) - kein Problem bezüglich der Fristwahrung, weil jedes der in Frage stehenden Grundstücke rechtzeitig belastet worden ist. b) Das Obergericht und die Klägerin erachten es als formalistisch, wenn ein rechtzeitig auf dem Gesamtgrundstück eingetragenes Pfandrecht nach Ablauf der Eintragungsfrist nicht auf die Miteigentumsanteile übertragen und auf diesen definitiv eingetragen werden kann. Von der sachenrechtlichen Gestaltung der Rechtsverhältnisse kann allerdings nicht schon deshalb abgewichen werden, weil das Verwertungssubstrat das nämliche ist. Eine wirtschaftliche Betrachtungsweise wäre allenfalls dann möglich, wenn das Gesetz selber einen wirtschaftlichen Anknüpfungspunkt wählt, was hier nicht zutrifft, oder wenn eine Gesetzesumgehung bzw. ein Verstoss gegen Art. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
1    Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
2    Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
ZGB vorläge (RIEMER, Wirtschaftliche Betrachtungsweise bei der Auslegung im Privatrecht?, in Festgabe Juristentag 1994, Zürich 1994, S. 134 ff.). Davon kann indes keine
BGE 126 III 462 S. 467

Rede sein, war es doch die Klägerin selber, die ohne Veranlassung der Beklagten zunächst das Gesamtgrundstück belasten liess, um das Pfandrecht später auf den Miteigentumsanteilen übertragen zu wollen. Das Obergericht übersieht auch die Probleme, welche eine solche Übertragung mit sich brächte. In der Zwischenzeit können nämlich weitere Pfandrechte eingetragen worden sein. Es ist bereits ausgeführt worden, dass die Sache selber nicht mehr mit Grundpfandrechten belastet werden kann, wenn an den Miteigentumsanteilen bereits Pfandrechte bestehen (Art. 648 Abs. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 648 - 1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
1    Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2    Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un'altra norma.
3    I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
ZGB). Da das Pfandrecht an der Sache und jenes am Anteil rechtlich nicht den gleichen Gegenstand haben, kann es zwar kein Rangverhältnis zwischen ihnen geben (E. 2c/bb); weil sie aber über dasselbe Verwertungssubstrat verfügen, muss trotzdem nach dem Prinzip der Alterspriorität das ältere Pfandrecht dem jüngeren vorgehen. Um unüberwindbare Schwierigkeiten bei der Pfandverwertung zu vermeiden, haben Pfandrechtsbelastungen an der Sache so zu erfolgen, dass die Pfandrechte an den Anteilen nachgehen (BGE 95 I 568). Könnte nun ein provisorisch auf der Sache eingetragenes Pfandrecht später auf die Miteigentumsanteile übertragen werden, so ginge ein in der Zwischenzeit noch zulässigerweise auf der Sache eingetragenes Pfandrecht dem auf die Miteigentumsanteile übertragenen früheren Pfandrecht nach, was mit Art. 648 Abs. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 648 - 1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
1    Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2    Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un'altra norma.
3    I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
ZGB nicht zu vereinbaren wäre. Ähnlich problematisch wäre es, wenn zwischenzeitlich weitere Eintragungen auf die Miteigentumsanteile erfolgt sein sollten. Ein Pfandrecht, das bei der Eintragung noch den ersten Rang belegt, stünde nach einer Übertragung des zuvor auf dem Gesamtgrundstück eingetragenen Pfandrechts plötzlich im zweiten Rang, was die jedem Grundstück eigene Rangordnung in der Pfandbelastung missachten würde (vgl. E. 2c/bb).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 126 III 462
Data : 14. settembre 2000
Pubblicato : 31. dicembre 2000
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 126 III 462
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli


Registro di legislazione
CC: 2 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
1    Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
2    Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
646 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 646 - 1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
1    Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
2    Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.
3    Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.
648 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 648 - 1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
1    Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2    Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un'altra norma.
3    I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
655 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 655 - 1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
1    La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
2    Sono fondi nel senso di questa legge:
1  i beni immobili;
2  i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
3  le miniere;
4  le quote di comproprietà d'un fondo.
3    La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se:
1  non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e
2  è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato.553
798 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 798 - 1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
1    Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
2    In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.
3    Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.
813 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 813 - 1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione.
1    La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione.
2    Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell'iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.
839 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
1    L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
2    L'iscrizione dev'essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro.
3    L'iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall'ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.
4    Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale.
5    Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l'artigiano o l'imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l'iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario.
6    Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca è cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca.
943 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 943 - 1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1    Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1  i beni immobili;
2  i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;
3  le miniere;
4  le quote di comproprietà d'un fondo.
2    Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo.
961 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 961 - 1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1    Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1  a sicurezza di asserti diritti reali;
2  nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.
2    Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3    Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.684
972
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 972 - 1 I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro.
1    I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro.
2    Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile.
3    Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall'ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell'iscrizione nel giornale.
ORF: 10a  22 
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 22 Intavolazione di diritti per sé stanti e permanenti e di miniere - 1 I seguenti diritti sono intavolati come fondi nel registro fondiario su richiesta scritta dell'avente diritto:
1    I seguenti diritti sono intavolati come fondi nel registro fondiario su richiesta scritta dell'avente diritto:
a  diritti per sé stanti e permanenti relativi a fondi:
a1  servitù come diritti di superficie e diritti di sorgente costituiti per trent'anni almeno o per un tempo indeterminato e trasferibili (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC),
a2  diritti d'acqua sopra acque pubbliche concessi per trent'anni almeno (art. 59 della L del 22 dic. 191619 sulle forze idriche);
b  miniere.
2    L'intavolazione avviene mediante apertura di un foglio nel libro mastro e descrizione del fondo, con l'indicazione della designazione del fondo serviente ed eventualmente la durata di tale diritto.
3    Per le concessioni di diritti d'acqua, sul foglio del libro mastro sono indicate le parti di corso d'acqua in questione ed eventualmente il registro dei diritti esistenti sui corsi d'acqua previsto dall'articolo 31 della legge 22 dicembre 1916 sulle forze idriche.
31 
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 31 Contenuto degli estratti del registro fondiario - 1 Un estratto del libro mastro riporta i dati giuridicamente efficaci in esso contenuti relativi a un determinato fondo.
1    Un estratto del libro mastro riporta i dati giuridicamente efficaci in esso contenuti relativi a un determinato fondo.
2    L'estratto può limitarsi a determinati dati o all'indicazione che una determinata iscrizione non figura nel libro mastro. In tal caso si parla di estratto parziale.
3    L'estratto è suddiviso in modo chiaro nelle rubriche del foglio del libro mastro. Può anche riferirsi a determinati dati cancellati; questi devono essere chiaramente designati come tali.
4    L'estratto contiene inoltre:
a  la designazione del fondo;
b  l'indicazione del momento dell'allestimento dell'estratto e, se del caso, del momento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti;
c  in caso di quote di comproprietà per le quali siano stati aperti fogli appositi, nonché in caso di unità di piano: i dati del foglio del libro mastro per il fondo di base;
d  in caso di diritti per sé stanti e permanenti intavolati come fondi: i dati riguardanti i diritti e gli oneri di grado prevalente iscritti sul foglio del fondo gravato;
e  un riferimento alle notificazioni figuranti nel libro giornale, ma non ancora iscritte nel libro mastro;
f  un'apposita indicazione se si tratta di un'istituzione secondo il diritto cantonale.
5    Possono essere allestiti estratti anche dal libro giornale, dai registri ausiliari e dai documenti giustificativi.
42 
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 42 Consegna all'ufficio del registro fondiario di richieste in diversi formati - I Cantoni stabiliscono se, nel caso le richieste siano state fatte pervenire per via elettronica, tutti i documenti giustificativi necessari per il disbrigo dell'operazione vadano consegnati all'ufficio del registro fondiario esclusivamente in forma elettronica o se è autorizzata la consegna anche di documenti giustificativi cartacei.
47 
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 47 Contenuto della notificazione - 1 La notificazione non deve essere subordinata a riserva o condizione alcuna. Non può essere ritirata senza il consenso dei beneficiari.
1    La notificazione non deve essere subordinata a riserva o condizione alcuna. Non può essere ritirata senza il consenso dei beneficiari.
2    La notificazione indica separatamente ogni iscrizione da eseguire.
3    Se sono inoltrate contemporaneamente più notificazioni interdipendenti, deve esserne indicato l'ordine di trattazione.
4    La notificazione può chiedere che l'iscrizione non deve essere eseguita senza un'altra determinata iscrizione.
76 
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 76 Ipoteche legali - 1 L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta.
1    L'attestazione del titolo giuridico per l'iscrizione di un'ipoteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca deve essere iscritta.
2    Nei casi seguenti l'attestazione del titolo giuridico consiste in una prova scritta da cui si evince che il proprietario riconosce la somma garantita da pegno o ne autorizza l'iscrizione oppure che tale somma è constatata dal giudice:
a  in caso di indennità in luogo del diritto di superficie cancellato (art. 779d cpv. 2 e 3 CC);
b  in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC);
c  in caso di ipoteca a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC);
d  in caso di ipoteca al fine di garantire il diritto della comunione ai contributi dei proprietari di proprietà per piani (art. 712i CC).
3    Il termine previsto dagli articoli 779d capoverso 3 e 839 capoverso 2 CC è garantito mediante l'annotazione di un'iscrizione provvisoria a sicurezza di asserti diritti reali (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC).
111c
Registro DTF
102-IA-81 • 111-II-31 • 112-II-214 • 113-II-157 • 119-II-429 • 125-III-113 • 126-III-462 • 89-II-304 • 95-I-568 • 95-II-22
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
quota di comproprietà • ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori • unità di proprietà per piani • annotazione • registro fondiario • termine • casale • convenuto • frauenfeld • pegno collettivo • rango • rispetto del termine • proprietà per piani • interpretazione economica • tribunale federale • mese • comproprietà • termine • quesito • interesse
... Tutti
ZR
1988 87 S.41