Urteilskopf

125 III 8

2. Estratto della sentenza 3 novembre 1998 della I Corte civile nella causa X. contro Y. SA (ricorso per riforma)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 9

BGE 125 III 8 S. 9

A.- Contestando il licenziamento in tronco notificatogli il 18 gennaio precedente, il 30 aprile 1993 W. ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, il quale, con sentenza del 22 febbraio 1995, ha condannato la Y. S.A. al pagamento di fr. 14'820.--, oltre interessi. Questa decisione è stata poi riformata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso della reiezione dell'azione. Statuendo il 20 febbraio 1996 la I Corte civile del Tribunale federale ha a sua volta riformato il giudizio cantonale e, accertato il carattere illegittimo del licenziamento in tronco, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 4'646.15, oltre interessi. I giudici federali hanno ridotto l'importo a carico della Y. S.A. a causa dell'avvenuto versamento di fr. 10'173.85 da parte dell'assicurazione disoccupazione, la quale - in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 cpv. 2
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro - 1 Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione.130
1    Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione.130
2    Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata.131 La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell'11 apr. 1889132 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.133
3    Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all'estero.
della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'idennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) - è così subentrata nei diritti del lavoratore.
B.- Il 30 ottobre 1997 la X. - cessionaria legale della succitata pretesa - ha convenuto in giudizio la Y. S.A. onde incassare, appunto, l'importo corrispondente alle prestazioni fornite ad W. durante i mesi febbraio - aprile 1993. L'azione è stata integralmente accolta; riferendosi alla precedente pronunzia del Tribunale federale il Pretore ha infatti negato alla convenuta la facoltà di formulare contestazioni circa l'esistenza e l'ammontare della pretesa dedotta in causa. Adita dalla soccombente, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato il giudizio pretorile e accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'233.85 al lordo degli oneri sociali. Contro questa decisione X. è insorta al Tribunale federale con ricorso per riforma. Il Tribunale federale, pur negando la violazione del principio della forza di cosa giudicata asseverata nel gravame, l'ha parzialmente
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accolto e ha rinviato gli atti all'autorità cantonale affinché accerti l'importo dovuto alla cassa.
Erwägungen

Dai considerandi:

2. Nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale federale, riconoscendo al dipendente l'importo di fr. 4'646.15, ha - implicitamente - riconosciuto un periodo di disdetta di tre mesi. In quella procedura, ci si era infatti sempre riferiti alle norme del codice delle obbligazioni, segnatamente all'art. 335c cpv. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 335c - 1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
1    Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
2    Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.
3    Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.180
CO. La situazione è tuttavia venuta a mutare nell'attuale procedimento avendo la convenuta allegato e dimostrato che il lavoratore beneficiava in realtà di un periodo di disdetta di soli due mesi.
Ritenuta l'assenza di un dispositivo relativo alla pretesa dell'assicurazione disoccupazione, la Corte ticinese ha negato alla decisione del 20 febbraio 1996 autorità di cosa giudicata a questo proposito. Essa ha quindi tenuto conto della più breve durata del periodo di disdetta e ridotto in misura corrispondente l'importo a favore della cassa disoccupazione. A mente dell'attrice questo giudizio viola il principio della forza di cosa giudicata in quanto, nonostante l'assenza di una regolamentazione specifica nel dispositivo, la Corte federale ha deciso in maniera vincolante anche sulla sua pretesa. Nei considerandi di quella decisione - la cui lettura è indispensabile ai fini della corretta comprensione del dispositivo - i giudici federali hanno infatti esplicitamente ammesso l'avvenuto versamento di fr. 10'173.85, calcolato sulla base di un periodo di disdetta trimestrale. In queste circostanze risulta pertanto necessario pronunciarsi sugli effetti della decisione emanata il 20 febbraio 1996 - in esito al litigio fra il lavoratore e la datrice di lavoro - sull'attuale procedura, che vede coinvolte la cassa disoccupazione e la datrice di lavoro.
3. Secondo il diritto federale una sentenza osta all'introduzione di un successivo processo civile ove quest'ultimo verta fra le stesse parti (limite soggettivo dell'autorità di cosa giudicata), riguardi l'identica pretesa e sia fondato sul medesimo complesso di fatti (limiti oggettivi dell'autorità di cosa giudicata; DTF 119 II 89 consid. 2a). a) Di principio sentenze di natura condannatoria, come quella in esame, acquistano autorità di cosa giudicata solo fra le medesime parti. Fanno eccezione solamente i casi di sostituzione processuale e di successione in diritto; un'eccezione imperfetta va invece ravvisata negli effetti che un giudizio può avere sulle persone intervenute
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nel procedimento a titolo di intervenienti o denunciati in lite (DTF 90 II 404 consid. 1b; su questo tema RAPP, Urteilswirkungen gegenüber Dritten, in: Zivilprozess, Arbeitsrecht, Festschrift für Adrian Staehelin, Zurigo 1997, pag. 31 segg. e, in forma riassuntiva, FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997, nota 15 a § 191 CPC/ZH). Nel caso di specie si deve osservare che la cassa di disoccupazione non ha preso parte al precedente procedimento né in qualità di interveniente né in quanto rappresentata dal lavoratore. Occorre pertanto stabilire se essa può prevalersi dell'autorità di cosa giudicata di quella sentenza in virtù di una successione in diritto. aa) Ora, qualora un credito venga ceduto dopo la fine del processo che lo concerne, il giudizio acquisisce forza di cosa giudicata nei confronti del successore - singolare - in diritto, indipendentemente dalla causa della successione, sia essa avvenuta in base alla legge, per ordine del giudice o mediante negozio giuridico (WALDER-RICHLI, Zivilprozessrecht, 4a ed., Zurigo 1996, pag. 267 segg.; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 371 segg.; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4a ed., Berna 1995, nota 12 d/cc ad art. 192 CPC/BE pag. 404; ROTH-GROSSER, Das Wesen der materiellen Rechtskraft und ihre subjektiven Grenzen, Diss. Zurigo 1981, pag. 47 segg.). Ciò deriva direttamente dal diritto materiale federale, che ammette il trasferimento di un credito con tutti gli accessori (art. 170
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 170 - 1 La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
1    La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
2    Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.
3    Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.
CO) e riconosce al debitore la possibilità di opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente (art. 169
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 169 - 1 Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione.
1    Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione.
2    Se a quel momento il debitore aveva verso il cedente un credito non ancora scaduto, egli potrà opporlo in compensazione, purché la scadenza del suo credito non sia posteriore a quella del credito ceduto.
CO). bb) Dal canto suo, la cessione del credito nelle more di causa può condurre a una sostituzione della parte nel procedimento o ad un estensione degli effetti del giudizio alla persona del cessionario, a dipendenza del diritto processuale cantonale (RAPP, op.cit., nota a pié di pagina n. 24 a pag. 37; ROTH-GROSSER, op.cit., pag. 47 seg.; SPIRIG in: Zürcher Kommentar, Vorbemerkungen ad art. 164
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
1    Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2    Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
-174
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 174 - Rimangono riservate le speciali disposizioni che la legge stabilisce per la trasmissione di crediti.
CO, nota 202). cc) Se invece il credito era stato ceduto prima della litispendenza, la decisione non acquista, di massima, autorità di cosa giudicata nei confronti del cessionario. In questo caso, infatti, si reputa che il processo sia stato condotto da una persona non (più) legittimata a far valere certi diritti, circostanza questa che non può e non deve influire sulla posizione del vero titolare degli stessi (GULDENER, op.cit. pag. 372 nota a pié di pagina n. 45b). Tale principio trova
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conferma negli ordinamenti processuali che hanno esplicitamente regolato la questione, ad esempio quello zurighese che recita: «Die Anordnungen und Feststellungen im Dispositiv eines Urteils binden die Gerichte in einem späteren Prozess zwischen den gleichen Parteien oder ihren Nachfolgern in die beurteilten Rechte oder Pflichten» (§ 191 cpv. 1 CPC/ZH)
Nel medesimo senso anche il giudice federale Schwartz il quale, in occasione dell'allestimento del progetto per una legge federale sull'adeguamento degli ordinamenti processuali cantonali a quello federale (cosiddetta «legge quadro», cfr. ZSR 1969 II 243), si è così espresso: «Le jugement a l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties au procès et de leur ayants cause» (art. 70).
Una procedura giudiziaria avviata dal predecessore in diritto posteriormente alla cessione dello stesso non pregiudica pertanto la posizione processuale del cessionario, in quanto la sentenza pronunciata in esito a tale procedimento non acquisterà forza di cosa giudicata nei suoi confronti. Ciò risulta chiaro nell'eventualità della reiezione dell'azione del cedente siccome priva di fondamento: opporre tale decisione anche a colui che aveva acquistato la pretesa prima dell'introduzione del processo equivarrebbe infatti a negare il suo diritto di essere sentito. Né può valere il contrario qualora l'azione venga accolta, poiché l'estensione dell'autorità di cosa giudicata di un giudizio non dipende dall'esito del procedimento. In altre parole, la conduzione processuale da parte di qualcuno non più legittimato a far valere una certa pretesa non ha alcun influsso sulla posizione processuale del cessionario, vero titolare del diritto, né in senso negativo né in senso positivo (SCHACK, Drittwirkung der Rechtskraft?, in: NJW 1988 pag. 865 segg., in particolare pag. 867 nota a pié di pagina n. 48). dd) In concreto l'attrice deriva il suo diritto dalla cessione legale intervenuta mediante il pagamento dell'indennità di disoccupazione al lavoratore durante i mesi febbraio-aprile 1993. Giusta l'art. 29 cpv. 2 prima frase vLADI, infatti, con il pagamento le pretese del disoccupato passavano alla cassa nel limite dell'indennità di disoccupazione pagata. Sennonché il lavoratore ha promosso causa il 30 aprile 1993, vale a dire dopo la cessione legale; di conseguenza - come rettamente accertato nella DTF del 20 febbraio 1996 - egli non era più legittimato a far valere le pretese già cedute. Stando a tutto quanto sopra
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esposto, il fatto ch'egli abbia ciononostante postulato il versamento anche di tali importi non influisce in alcun modo sulla posizione processuale della cassa disoccupazione nell'attuale procedimento. b) Alla medesima conclusione si deve giungere anche esaminando la vertenza dal profilo oggettivo. Giovi innanzitutto rammentare che acquista autorità di cosa giudicata solamente un giudizio che si pronuncia sul merito della vertenza, nell'ambito del quale è stato analizzato il fondamento delle argomentazioni sollevate dalle parti (DTF 121 III 474 consid. 4a pag. 477 seg. con rinvii). In altre parole, l'effetto di cosa giudicata subentra solamente nella misura in cui emerge che il diritto fatto valere nella seconda causa è già stato esaminato e deciso nella prima. A tal scopo occorre procedere all'interpretazione della sentenza tenendo conto del suo intero contenuto; infatti, se è vero che solo il dispositivo di una decisione passa in giudicato, non va dimenticato che la sua portata va desunta anche sulla scorta dei considerandi (DTF 115 II 187 consid. 3b pag. 191). Con riferimento al caso concreto, se ne deve dedurre che nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale federale ha statuito in maniera definitiva solamente sull'obbligo della datrice di lavoro di versare fr. 4'646.15 al dipendente nonché sull'assenza di legittimazione attiva di quest'ultimo a chiedere più di tale importo. Il Tribunale federale non ha per contro esaminato e deciso la pretesa della cassa disoccupazione, la quale peraltro non ha nemmeno partecipato a quel procedimento. I giudici federali si sono limitati a menzionare il versamento effettuato dalla cassa disoccupazione per giustificare le loro conclusioni circa la legittimazione attiva del lavoratore. In sostanza la situazione di specie corrisponde a quella che si avrebbe qualora il lavoratore si fosse limitato a domandare l'importo escluso dalla cessione legale. In quell'evenienza la cassa disoccupazione non potrebbe, evidentemente, prevalersi dell'autorità di cosa giudicata della precedente sentenza, avendo l'autorità giudiziaria statuito solo su una parte del credito derivante dall'ingiustificato licenziamento in tronco. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la sentenza su un'azione parziale (Teilklage) è vincolante solamente con riferimento alla parte del credito che è stata giudicata, anche quando ai fini del giudizio è stata presa in considerazione la pretesa nella sua globalità (cfr. sentenza inedita del 22 febbraio 1996 in re H. c. F. consid. 1b; WALDER-RICHLI, op. cit., pag. 259 nota a pié di pagina n. 10; GULDENER, op.cit., pag. 368 nota a pié di pagina n. 34; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, nota 4.2. ad art. 38
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 174 - Rimangono riservate le speciali disposizioni che la legge stabilisce per la trasmissione di crediti.
OG;
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FRANK/STRÄULI/MESSMER, op.cit., nota 12 a § 191 CPC/ZH; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS, op.cit., nota 12 c/bb ad art. 192 CPC/BE pag. 396). Ciò significa che nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale federale ha implicitamente riconosciuto il diritto dell'as- sicurazione disoccupazione - cessionaria legale del dipendente - a richiedere la parte del salario spettante a quest'ultimo a seguito dell'illegittimo licenziamento, senza però determinarsi sul suo importo. Un simile esame non era d'altro canto necessario, vista l'assenza di legittimazione attiva del lavoratore a chiedere il pagamento di questa somma. c) In conclusione, dunque, la decisione pronunciata il 20 febbraio 1996 dal Tribunale federale non ha acquistato forza di cosa giudicata con riferimento alla pretesa vantata dalla cassa disoccupazione. Ciò vale sia dal profilo soggettivo, essendo il credito stato acquistato prima dell'introduzione della causa, che da quello oggettivo, non avendo la Corte esaminato il contenuto della pretesa dell'attrice.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 125 III 8
Data : 03. novembre 1998
Pubblicato : 31. dicembre 1999
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 125 III 8
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Autorità di cosa giudicata di una sentenza che ha ammesso il carattere illegittimo di un licenziamento in tronco. Facoltà


Registro di legislazione
CO: 164 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
1    Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2    Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
169 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 169 - 1 Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione.
1    Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione.
2    Se a quel momento il debitore aveva verso il cedente un credito non ancora scaduto, egli potrà opporlo in compensazione, purché la scadenza del suo credito non sia posteriore a quella del credito ceduto.
170 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 170 - 1 La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
1    La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
2    Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.
3    Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.
174 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 174 - Rimangono riservate le speciali disposizioni che la legge stabilisce per la trasmissione di crediti.
335c
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 335c - 1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
1    Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
2    Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.
3    Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.180
LADI: 29
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro - 1 Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione.130
1    Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione.130
2    Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata.131 La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell'11 apr. 1889132 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.133
3    Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all'estero.
OG: 38
Registro DTF
115-II-187 • 119-II-89 • 121-III-474 • 125-III-8 • 90-II-404
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • tribunale federale • federalismo • cessionario • forza di cosa giudicata • cessione legale • mese • cio • convenuto • esaminatore • decisione • del credere • indennità di disoccupazione • calcolo • cassa di disoccupazione • 1995 • cedente • circo • azione • codice delle obbligazioni
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