Urteilskopf
124 II 241
27. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 27. Februar 1998 i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen X., Kreiskommando Schwyz und Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 242
BGE 124 II 241 S. 242
X., Jahrgang 1961, von Beruf Forstwart, erlitt im Jahre 1979 bei Forstarbeiten einen Unfall. Es musste ihm der rechte Unterschenkel amputiert werden. Seither ist er auf eine Prothese angewiesen. Heute arbeitet er bei der Firma Y. in Z. Er erlitt gegenüber seinem erlernten Beruf in der Forstwirtschaft eine Einbusse beim Einkommen von 18 Prozent und erreichte damit den für eine IV-Rente (Viertelsrente) erforderlichen Invaliditätsgrad von 40 Prozent nicht (vgl. Art. 4 Abs. 1
, 28 Abs. 1
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959, IVG, SR 831.20). Eine Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) wurde deshalb nicht zugesprochen. Seit 1981 bezahlte X. den Militärpflichtersatz (heute: Wehrpflichtersatz). Gegen die Veranlagungsverfügung für das Ersatzjahr 1995 erhob er Einsprache und verlangte, von der Ersatzpflicht künftig befreit zu werden. Er berief sich auf den am 17. Juni 1994 revidierten Art. 4 Abs. 1 lit. a
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 1959 über den Wehrpflichtersatz (WPEG, SR 661), in Kraft seit 1. Januar 1995, und machte geltend, er erfülle die Voraussetzungen für die Befreiung von der Ersatzpflicht. Mit Entscheid vom 15. Mai 1996 wies die kantonale Wehrpflichtersatzverwaltung (Kreiskommando Schwyz) die Einsprache ab. Zur Begründung wird ausgeführt, Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG setze für die Befreiung vom Wehrpflichtersatz unter anderem voraus, dass der Gesuchsteller erheblich körperlich oder geistig behindert sei. Gemäss Art. 1 Abs. 1
der Verordnung über den Wehrpflichtersatz vom 30. August 1995 (WPEV, SR 661.1) gelte eine Behinderung dann als "erheblich", wenn sie den für die Ausrichtung einer Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung massgebenden Invaliditätsgrad
BGE 124 II 241 S. 243
von 40 Prozent aufweise. Dieser Mindestgrad an Invalidität werde hier nicht erreicht. Eine Beschwerde von X. hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz am 27. September 1996 gut und wies die Sache zu neuem Entscheid an die Wehrpflichtersatzverwaltung zurück. Es erwog, Art. 1 Abs. 1
WPEV widerspreche dem Gesetz und sei nicht anwendbar. Bereits Art. 4 Abs. 1
lit. abis WPEG knüpfe für die Ersatzbefreiung an die Zusprechung einer Invalidenrente oder Hilflosenentschädigung der Eidgenössischen Invalidenversicherung oder der Unfallversicherung an. Dieser Ersatzbefreiungstatbestand sei (wie auch derjenige nach lit. ater) im Rahmen der Revision 1994 in das Gesetz eingefügt worden und ergänze die Ersatzbefreiung nach lit. a. Die "erhebliche körperliche oder geistige Behinderung" im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG könne daher durch den Verordnungsgeber nicht in dem Sinne konkretisiert werden, dass sie den für die Zusprechung einer IV-Rente erforderlichen Mindestgrad an Invalidität erfordere. Die Behinderung von X. sei erheblich. Er habe deshalb Anspruch auf Befreiung vom Wehrpflichtersatz, sofern sein Einkommen den Grenzbetrag nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG nicht übersteige, was von der Wehrpflichtersatzverwaltung noch zu prüfen sei. Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz führt die Eidgenössische Steuerverwaltung Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass X. für das Ersatzjahr 1995 den Wehrpflichtersatz schulde. Das Kreiskommando Schwyz beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz schliesst auf Abweisung der Beschwerde. X. reichte seine Vernehmlassung verspätet ein. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Mit Gesetz vom 17. Juni 1994, in Kraft seit 1. Januar 1995, hat der Gesetzgeber Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG neu gefasst und gleichzeitig in Abs. 1 zwei neue Ersatzbefreiungstatbestände als lit. abis und ater eingefügt. Art. 4 Abs. 1
, lit. a-ater, WPEG lautet nun wie folgt: 1 Von der Ersatzpflicht ist befreit, wer im Ersatzjahr:
a. wegen erheblicher körperlicher oder geistiger Behinderung ein taxpflichtiges Einkommen erzielt, das nach nochmaligem Abzug von
BGE 124 II 241 S. 244
Versicherungsleistungen gemäss Art. 12 Absatz 1 Buchstabe c sowie von behinderungsbedingten Lebenshaltungskosten sein betreibungsrechtliches Existenzminimum um nicht mehr als 100 Prozent übersteigt; abis. wegen einer erheblichen Behinderung als dienstuntauglich gilt sowie eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Eidgenössischen Invalidenversicherung oder der Unfallversicherung bezieht; ater. wegen einer erheblichen Behinderung als dienstuntauglich gilt und keine Hilflosenentschädigung bezieht, aber dennoch eine der zwei mindestens erforderlichen Voraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung erfüllt; In Art. 1 Abs. 1
WPEV hat der Bundesrat Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG wie folgt konkretisiert: 1 Als erheblich im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes gilt eine Behinderung, wenn sie den für die Ausrichtung einer Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung massgebenden Mindestgrad an Invalidität aufweist. Diese Vorschrift ist erstmals für das Ersatzjahr 1995 anwendbar (Art. 59
WPEV). b) Im vorliegenden Fall umstritten und zu entscheiden ist einzig, ob sich die Verordnungsbestimmung als gesetzmässig erweist. Die Vorinstanz ist der Ansicht, der Bundesrat habe sich bei der Konkretisierung des Begriffs der "erheblichen" Behinderung nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG nicht an den vom Gesetz vorgezeichneten Rahmen gehalten. Sie beruft sich unter anderem auf das Ergebnis der parlamentarischen Beratungen sowie auf die ratio legis der Gesetzesnorm. Diese Auffassung wird durch die Beschwerdeführerin bestritten. Sie macht geltend, Voraussetzung für die Ersatzbefreiung nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG sei eine "erhebliche" Behinderung. Der Begriff der Behinderung werde auch im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) definiert. Als Invalidität im Sinne dieses Gesetzes gelte die durch einen körperlichen oder geistigen Gesundheitsschaden verursachte, voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde Erwerbsunfähigkeit (Art. 4
IVG). Massgebend für die Anspruchsberechtigung sei der Grad der Behinderung. Anspruch auf eine Viertelsrente bestehe ab einem Invaliditätsgrad von 40 Prozent (Art. 4 Abs. 1
, 28
IVG). Indem Art. 1 Abs. 1
WPEV für den Begriff der "erheblichen" Behinderung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
BGE 124 II 241 S. 245
WPEG auf diesen Invaliditätsgrad verweise, verwende er ein einheitliches Kriterium. Auch Art. 4 Abs. 1
lit. abis und ater WPEG würden an dieses Merkmal anknüpfen.
3. Das Bundesgericht kann im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit von unselbständigen Verordnungen. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 114bis Abs. 3
BV für das Bundesgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (BGE 122 II 193 E. 2c/bb; BGE 120 Ib 97 E. 3a; BGE 118 Ib 81 E. 3b, je mit Hinweisen). Art. 47 Abs. 1
Satz 1 WPEG ermächtigt den Bundesrat, die Ausführungsbestimmungen zu erlassen, doch regelt das Gesetz in Art. 4 Abs. 1 lit. a-d die Ersatzbefreiungstatbestände abschliessend und relativ eingehend. Dem Bundesrat ist damit zum vornherein kein grosser Ermessensspielraum eingeräumt. Er kann im wesentlichen im Interesse einer einheitlichen Verwaltungspraxis die auslegungsbedürftigen Begriffe konkretisieren, hat sich dabei aber an die Vorgaben des Gesetzes und der Verfassung zu halten. Ob der Bundesrat bei der Konkretisierung von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG diese Schranken beachtet hat, ist durch Auslegung der Gesetzesnorm zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut, doch kann der Wortlaut einer Norm nicht allein massgebend sein, namentlich wenn der Text unklar ist oder verschiedene Deutungen zulässt. Vielmehr muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung weiterer Auslegungselemente, wie namentlich der Entstehungsgeschichte der Norm und ihres Zwecks. Wichtig ist auch die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (BGE 122 V 362 E. 4a; BGE 121 V 17 E. 4a; BGE 119 Ia 241 E. 7a). Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets
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von einem Methodenpluralismus leiten lassen (BGE 123 III 24 E. 2a; BGE 121 III 219 E. 1d/aa) und nur dann allein auf das grammatikalische Element abgestellt, wenn sich daraus zweifellos eine sachlich richtige Lösung ergab (BGE 114 V 219 E. 3a).
4. a) Dem Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG lässt sich nicht entnehmen, welchen Grad die Behinderung aufweisen muss, damit eine Ersatzbefreiung in Betracht fallen kann. Das Gesetz spricht von einer "erheblichen" Behinderung (handicap "majeur", "notevole menomazione"), ohne den Begriff näher zu definieren. Der Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG schliesst damit die bundesrätliche Lösung in Art. 1 Abs. 1
WPEV weder aus noch gebietet er sie.
b) Teleologisch zielt Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG darauf ab, den Wehrpflichtigen, dessen Einkommen wegen der Behinderung einen bestimmten Mindestbetrag nicht übersteigt, von der Ersatzpflicht zu befreien. Die Vorschrift stellt drei Voraussetzungen auf: Erstens die erhebliche körperliche oder geistige Behinderung, sodann ein bestimmtes taxpflichtiges Einkommen, gekürzt um bestimmte Abzüge, das einen bestimmten Betrag nicht überschreiten darf, sowie, drittens, einen Kausalzusammenhang zwischen beiden. Es ist klar, dass der Behinderung eine gewisse Schwere zukommen oder sie mit anderen Worten ernsthaft ins Gewicht fallen muss, damit sie als ursächlich für die Bedürftigkeit bezeichnet werden kann. Das Gesetz spricht denn auch von einer "erheblichen" körperlichen oder geistigen Behinderung. Fraglich ist jedoch, ob der für die Zusprechung einer Invalidenrente erforderliche Mindestgrad an Invalidität ein taugliches Kriterium bildet, um die Schwere der Behinderung zu bestimmen. Beim Invaliditätsgrad im Sinne der Invalidenversicherung handelt es sich um einen wirtschaftlichen Begriff: Weil im Bereich der Invalidenversicherung zur Bestimmung des Invaliditätsgrades bei erwerbstätigen Personen ein Einkommensvergleich durchgeführt, das heisst das Einkommen ohne Gesundheitsschaden mit dem Einkommen nach eingetretener Invalidität verglichen wird, kann der Invaliditätsgrad zur Bestimmung der Einkommenseinbusse, welche die betreffende Person wegen ihrer Invalidität erleidet, herangezogen werden (vgl. THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Aufl. 1997, § 40 Rz. 13 ff., S. 263 ff.). Der Invaliditätsgrad für sich allein sagt jedoch nichts über die Bedürftigkeit und wenig über die Schwere der Behinderung aus. Eine Person ohne Behinderung kann viel und nach Eintritt der Behinderung gleich viel, weniger
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oder viel weniger verdienen. Einkommensvergleiche können sowohl auf hohem wie auf tiefem Niveau durchgeführt werden. Unter teleologischem Gesichtspunkt bildet daher der Invaliditätsgrad der Invalidenversicherung kein taugliches Kriterium zur Konkretisierung der Vorschrift. c) Die historische Interpretation führt zu keinem anderen Ergebnis. Art. 4 Abs. 1
WPEG wurde im Rahmen der Revision 1994 teilweise geändert. Der Entwurf des Bundesrates zum neuen Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG wollte an der bisherigen Regelung festhalten und den Behinderten lediglich durch eine grosszügigere Berechnung des massgebenden Einkommens entgegenkommen. Wurde die Befreiung nach bisherigem Recht gewährt, wenn die Einkünfte nach Abzug der gebrechlichkeitsbedingten Kosten den Betrag des betreibungsrechtlichen Existenzminimums um nicht mehr als 50 Prozent überschritten, so sollte dieser Grenzbetrag neu auf 100 Prozent angehoben werden (Botschaft vom 12. März 1993, BBl 1993 II 733, 739). Zudem war vorgesehen, für Behinderte, die nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG nicht von der Ersatzpflicht befreit sind, die Ersatzabgabe um die Hälfte herabzusetzen (jetzt Art. 13 Abs. 2
WPEG). Das Parlament wollte den Behinderten noch mehr entgegenkommen. Dies verlangte auch die Standesinitiative des Kantons Jura. Mit Art. 4 Abs. 1
lit. abis und ater WPEG wurden deshalb zwei weitere Ersatzbefreiungstatbestände geschaffen: Mit lit. abis wollte die Kommission des Ständerates, auch jene Personen von der Ersatzpflicht befreien, die infolge erheblicher Behinderung dienstuntauglich sind und gleichzeitig eine Rente oder Hilflosenentschädigung der Eidgenössischen Invalidenversicherung oder der Unfallversicherung beziehen (AB 1993 S 778). Mit lit. ater, der auf einen Antrag von Nationalrat Suter zurückgeht (AB 1994 N 131, 132), sollte der Kreis der ersatzbefreiten Personen nochmals ausgedehnt werden, und zwar auf jene Personen, die wegen einer erheblichen Behinderung dienstuntauglich sind und "eine der zwei mindestens erforderlichen Voraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung" erfüllen. Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Eidgenössischen Invalidenversicherung besteht, wenn der Versicherte "in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist" (Art. 36 Abs. 3 lit. a
, Art. 37
der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV, SR 831.201). Als alltägliche Lebensverrichtungen gelten nach der Gerichtspraxis im Sinne einer
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abschliessenden Aufzählung (vgl. LOCHER, a.a.O., § 13 Rz. 6, S. 87, mit Hinweisen): 1. Ankleiden, Ausziehen;
2. Aufstehen, Absitzen, Abliegen;
3. Essen;
4. Körperpflege;
5. Verrichtung der Notdurft;
6. Fortbewegung, Kontaktaufnahme.
Demgegenüber gewährt Art. 4 Abs. 1
lit. ater WPEG die Ersatzbefreiung bereits dann, wenn der Behinderte in einem Bereich alltäglicher Lebensverrichtung hilflos ist. Der Gesetzgeber hat zwar mit den Buchstaben abis und ater zwei weitere Ersatzbefreiungstatbestände geschaffen, dabei aber am Grundgehalt von lit. a nichts geändert. Im Parlament wurde insbesondere betont, dass der neue Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG die bisherige Praxis bestätige und nur der Wortlaut klarer gefasst werden solle. Die neue Formulierung - "wegen erheblicher körperlicher oder geistiger Behinderung" - bezweckte keine materielle Änderung gegenüber dem alten Text (vgl. Loretan, Berichterstatter, AB 1993 S 778; Botschaft, BBl 1993 II 733, 739). Bei der parlamentarischen Beratung war unbestritten, dass Buchstabe a - im Gegensatz zu den Buchstaben abis und ater - auf die schlechte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der betreffenden Person abstellt (AB 1993 S 778 [Loretan], 779 [Plattner], 1994 N 131, 132 [Goll], 134 [Seiler, Brunner]). Im Lichte der parlamentarischen Debatte kann Buchstabe a daher schwerlich in dem Sinne ausgelegt werden, dass für die Annahme einer erheblichen körperlichen oder geistigen Behinderung der für die Zusprechung einer Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung erforderliche Invaliditätsgrad gegeben sein müsse. Das entspricht der Auffassung jedenfalls der Parlamentsmehrheit, wie aus den Voten klar hervorgeht. Dieser Wille des Gesetzgebers hat auch im Gesetzeswortlaut - Art. 4 Abs. 1 lit. a und abis - seinen Niederschlag gefunden. Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass schon in der bisherigen Praxis die kantonalen Militärpflichtersatzverwaltungen gestützt auf den alten Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG jeweils geprüft hätten, ob der Ersatzpflichtige eine Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung oder der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt bezogen habe. Diese - übrigens nicht belegte und vom Beschwerdegegner
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bestrittene - Praxis liesse die heutige indessen nicht als richtiger erscheinen. d) Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG kann auch systematisch im Lichte von lit. abis und ater ausgelegt werden. Der Buchstabe abis knüpft an die Rente oder die Hilflosenentschädigung der Eidgenössischen Invalidenversicherung oder der Unfallversicherung an. Der Buchstabe ater gewährt die Ersatzbefreiung, wenn der Behinderte - ohne Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung - in mindestens einem Bereich der alltäglichen Lebensverrichtungen hilflos ist. Eine wirtschaftliche Bedürftigkeit, wie sie lit. a voraussetzt, ist weder für die Ersatzbefreiung nach lit. abis noch für diejenige nach lit. ater gefordert.
Diese beiden Tatbestände gehen weit, weil auch sehr vermögende oder gutverdienende Invalide in den Genuss der Ersatzbefreiung gelangen. Es ist unbestritten und steht aufgrund der Materialien fest, dass der Gesetzgeber keine generelle Befreiung der Behinderten wollte. Es muss deshalb darauf geachtet werden, dass der Kreis der ersatzbefreiten Personen nicht über Gebühr ausgedehnt wird. Der Begriff der erheblichen Behinderung ist folglich im Sinne des Gesetzes, das heisst restriktiv auszulegen. Anderseits darf jedoch der Kreis der wirklich Bedürftigen, die Hilfe nötig haben und auf die Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG abzielt, nicht zu sehr eingeengt werden. Es darf nicht vorkommen, dass körperlich oder geistig erheblich Behinderte, die sich tatsächlich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden, nicht in den Genuss der Ersatzbefreiung gelangen, weil die Einschränkung ihrer Erwerbsfähigkeit - ausgedrückt durch den Invaliditätsgrad - nicht derart ist, dass sie Anspruch auf eine IV-Rente haben. Diese gegenläufigen Forderungen lassen sich nur verwirklichen, wenn der Begriff der erheblichen Behinderung grundsätzlich in einem medizinischen und nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinn ausgelegt wird. Damit kann auch dem Anliegen der Beschwerdeführerin, den Kreis der ersatzbefreiten Personen nicht über Gebühr auszudehnen, Rechnung getragen werden. e) Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG verweist für die Berechnung des massgebenden Einkommens, das nicht überschritten werden darf, auf Art. 12 Abs. 1 lit. c
WPEG. Diese Vorschrift erwähnt die steuerbaren Leistungen, die der Ersatzpflichtige von der Militärversicherung, der Invalidenversicherung, der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt oder von einer anderen öffentlichrechtlichen oder privatrechtlichen Unfall-, Kranken- oder Invalidenversicherung
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erhält. Dabei geht es jedoch nur um die Abzüge, die bei der Berechnung des taxpflichtigen Einkommens und des Grenzbetrages nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG zu berücksichtigen sind. Daraus zu schliessen, dass der Betroffene im Rahmen einer solchen Versicherung als invalid erklärt worden sein muss, um in den Genuss der Ersatzbefreiung nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG zu gelangen, geht nicht an. Hierfür steht vielmehr Art. 4 Abs. 1
lit. abis WPEG offen. f) Die Beschwerdeführerin beruft sich für die vom Bundesrat in Art. 1 Abs. 1
WPEV getroffene Lösung auf Gründe der Praktikabilität. Es ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass die Abgrenzung zwischen einer leichten und einer erheblichen Behinderung Fragen aufwerfen kann. Ob das Ausmass der Beeinträchtigung durch Spezialärzte abgeklärt oder anhand von Tabellen oder auf andere Weise bemessen wird, muss der Verwaltungspraxis überlassen werden. Es ist hier auch nicht darüber zu befinden, ob der Begriff der "erheblichen körperlichen oder geistigen Behinderung" bereits auf Verordnungsstufe konkretisiert werden muss oder ob hierfür eine Anordnung (Weisung, Kreisschreiben) der Verwaltung genügt. Diese Fragen sind vielmehr durch den Bundesrat und die Verwaltung zu entscheiden. Hier ist lediglich festzuhalten, dass der Invaliditätsgrad im Sinne der Eidgenössischen Invalidenversicherung kein taugliches Kriterium zur Konkretisierung des Begriffes bildet. g) Die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG ergibt somit, dass der Begriff der erheblichen körperlichen oder geistigen Behinderung nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinn ausgelegt werden darf. Art. 1 Abs. 1
WPEV, der auf den Invaliditätsgrad der Eidgenössischen Invalidenversicherung abstellt, erweist sich daher als gesetzwidrig und ist nicht anwendbar. Dies hat die Vorinstanz zu Recht erkannt.
5. Zu prüfen bleibt, ob die körperliche Beeinträchtigung des Beschwerdegegners als erheblich im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG eingestuft werden kann und die übrigen Voraussetzungen für die Ersatzbefreiung nach dieser Bestimmung erfüllt sind. Der Beschwerdegegner erlitt bei Waldarbeiten einen Unfall. In der Folge musste ihm der rechte Unterschenkel amputiert werden. Die Vorinstanz hat diese Behinderung als erheblich im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG qualifiziert. Es steht zwar nicht fest, nach welchen Kriterien die Verwaltungspraxis den Begriff der erheblichen Behinderung künftig konkretisieren will. Unabhängig davon kann aber gesagt werden, dass für einen Forstarbeiter der teilweise
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Verlust des Beines, wie er hier in Frage steht, eine erhebliche körperliche Behinderung im Sinne des Gesetzes darstellt. Es ist auch erwiesen, dass der Beschwerdegegner infolge dieser Behinderung eine Einkommenseinbusse erlitten hat. Das folgt bereits daraus, dass nach den unbestrittenen Feststellungen im angefochtenen Entscheid von einem Invaliditätsgrad, das heisst von einer behinderungsbedingten Einkommenseinbusse von 18 Prozent auszugehen wäre. Ein Kausalzusammenhang zwischen der Behinderung und der gegenwärtigen Einkommenssituation des Beschwerdegegners ist damit zu bejahen. Zu prüfen bleibt, ob das vom Beschwerdegegner erzielte taxpflichtige Einkommen unter Berücksichtigung der Abzüge nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 lit. c
WPEG das betreibungsrechtliche Existenzminimum um nicht mehr als 100 Prozent übersteigt. Geht das massgebende Einkommen über diesen Grenzbetrag nicht hinaus, so ist der Beschwerdegegner von der Ersatzpflicht zu befreien. Art. 1 Abs. 1
WPEV ist nicht anwendbar. Überschreitet das massgebende Einkommen diesen Betrag, so ist die Ersatzabgabe um die Hälfte herabzusetzen (Art. 13 Abs. 2
WPEG). Die Vorinstanz hat die Sache zu Recht an die kantonale Wehrpflichtersatzverwaltung zurückgewiesen, damit diese die notwendigen Abklärungen vornimmt und neu entscheidet. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
124 II 241
27. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 27. Februar 1998 i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen X., Kreiskommando Schwyz und Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG und Art. 1 Abs. 1RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)
Art. 4 Esenzione dalla tassa [1]
1. È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: a. [2] consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; abis. [3] è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; ater. [4] è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; b. [5] è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; c. [6] quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; d. [7] ... e. ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] 2. È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. 2bis. È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] 3. Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
[2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639).
[5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768).
[7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
[8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
[9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
[11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
WPEV; Militärpflichtersatz; Ersatzbefreiung wegen erheblicher körperlicher oder geistiger Behinderung.RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO)
Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione
1. ... [1] 2. Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. 3. L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).
- Kognition des Bundesgerichts bei der Überprüfung einer unselbständigen Verordnung des Bundesrates (E. 3).
- Auslegung von Art. 4 Abs. 1 lit. a
WPEG: Der Begriff der erheblichen körperlichen oder geistigen Behinderung ist im medizinischen und nicht im invalidenversicherungsrechtlichen Sinn zu verstehen. Art. 1 Abs. 1RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)
Art. 4 Esenzione dalla tassa [1]
1. È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: a. [2] consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; abis. [3] è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; ater. [4] è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; b. [5] è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; c. [6] quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; d. [7] ... e. ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] 2. È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. 2bis. È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] 3. Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
[2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639).
[5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768).
[7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
[8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
[9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
[11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
WPEV, wonach eine Behinderung dann als erheblich im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. aRS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO)
Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione
1. ... [1] 2. Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. 3. L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715).
WPEG gilt, wenn sie den für die Ausrichtung einer Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung massgebenden Mindestgrad an Invalidität erreicht, ist gesetzwidrig (E. 4).RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)
Art. 4 Esenzione dalla tassa [1]
1. È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: a. [2] consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; abis. [3] è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; ater. [4] è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; b. [5] è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; c. [6] quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; d. [7] ... e. ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] 2. È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. 2bis. È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] 3. Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
[2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639).
[5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
[6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768).
[7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
[8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
[9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
[11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
- Der teilweise Verlust eines Beines stellt für einen Forstarbeiter eine erhebliche Behinderung dar (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 4 al. 1 let. a LTEO et art. 1 al. 1 OTEO; taxe d'exemption du service militaire; exonération en raison d'un handicap physique ou mental majeur.
- Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral lors du contrôle d'une ordonnance dépendante du Conseil fédéral (consid. 3).
- Interprétation de l'art. 4 al. 1 let. a LTEO: La notion de handicap physique ou mental majeur doit être comprise dans un sens médical et non pas dans celui de l'assurance-invalidité. L'art. 1 al. 1 OTEO, selon lequel un handicap est réputé majeur au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LTEO s'il est au moins égal au degré minimum d'invalidité donnant droit à une rente de l'assurance-invalidité fédérale, est contraire à la loi (consid. 4).
- La perte partielle d'une jambe représente un handicap majeur pour un travailleur forestier (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO e art. 1 cpv. 1 OTEO; tassa d'esenzione dal servizio militare; esenzione a causa di notevole menomazione fisica o mentale.
- Potere d'esame del Tribunale federale nell'ambito del controllo di un'ordinanza dipendente del Consiglio federale (consid. 3).
- Interpretazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO: la nozione di notevole menomazione fisica o mentale dev'essere intesa in senso medico, non secondo quello dell'assicurazione per l'invalidità. È quindi contrario alla legge l'art. 1 cpv. 1 OTEO, in base al quale una menomazione è considerata notevole secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO se presenta il grado minimo d'invalidità determinante per il versamento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (consid. 4).
- Per un guardaboschi la perdita parziale di una gamba costituisce una menomazione notevole (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 242
BGE 124 II 241 S. 242
X., Jahrgang 1961, von Beruf Forstwart, erlitt im Jahre 1979 bei Forstarbeiten einen Unfall. Es musste ihm der rechte Unterschenkel amputiert werden. Seither ist er auf eine Prothese angewiesen. Heute arbeitet er bei der Firma Y. in Z. Er erlitt gegenüber seinem erlernten Beruf in der Forstwirtschaft eine Einbusse beim Einkommen von 18 Prozent und erreichte damit den für eine IV-Rente (Viertelsrente) erforderlichen Invaliditätsgrad von 40 Prozent nicht (vgl. Art. 4 Abs. 1
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 4 Invalidità |
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| L'invalidità (art. 8 LPGA [1]) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. [2] | ||||||
| L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 28 [1] Principio |
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| L'assicurato ha diritto a una rendita se: | ||||||
| la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; | ||||||
| ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e | ||||||
| al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. | ||||||
| La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). [4] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| ... [1] | ||||||
| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
BGE 124 II 241 S. 243
von 40 Prozent aufweise. Dieser Mindestgrad an Invalidität werde hier nicht erreicht. Eine Beschwerde von X. hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz am 27. September 1996 gut und wies die Sache zu neuem Entscheid an die Wehrpflichtersatzverwaltung zurück. Es erwog, Art. 1 Abs. 1
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Mit Gesetz vom 17. Juni 1994, in Kraft seit 1. Januar 1995, hat der Gesetzgeber Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
a. wegen erheblicher körperlicher oder geistiger Behinderung ein taxpflichtiges Einkommen erzielt, das nach nochmaligem Abzug von
BGE 124 II 241 S. 244
Versicherungsleistungen gemäss Art. 12 Absatz 1 Buchstabe c sowie von behinderungsbedingten Lebenshaltungskosten sein betreibungsrechtliches Existenzminimum um nicht mehr als 100 Prozent übersteigt; abis. wegen einer erheblichen Behinderung als dienstuntauglich gilt sowie eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Eidgenössischen Invalidenversicherung oder der Unfallversicherung bezieht; ater. wegen einer erheblichen Behinderung als dienstuntauglich gilt und keine Hilflosenentschädigung bezieht, aber dennoch eine der zwei mindestens erforderlichen Voraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung erfüllt; In Art. 1 Abs. 1
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| ... [1] | ||||||
| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 59 Entrata in vigore |
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| La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1966 ed è applicabile per la prima volta all'anno di assoggettamento 1995. | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
||||||
| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 4 Invalidità |
||||||
| L'invalidità (art. 8 LPGA [1]) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. [2] | ||||||
| L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 4 Invalidità |
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| L'invalidità (art. 8 LPGA [1]) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. [2] | ||||||
| L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 28 [1] Principio |
||||||
| L'assicurato ha diritto a una rendita se: | ||||||
| la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; | ||||||
| ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e | ||||||
| al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. | ||||||
| La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). [4] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| ... [1] | ||||||
| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
BGE 124 II 241 S. 245
WPEG auf diesen Invaliditätsgrad verweise, verwende er ein einheitliches Kriterium. Auch Art. 4 Abs. 1
|
RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
||||||
| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
3. Das Bundesgericht kann im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit von unselbständigen Verordnungen. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 114bis Abs. 3
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 47 Competenze del Consiglio federale [1] |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare [2] degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizzera, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare o civile personale o al pagamento di una tassa d'esenzione. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Ora: «tassa». [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [5] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
BGE 124 II 241 S. 246
von einem Methodenpluralismus leiten lassen (BGE 123 III 24 E. 2a; BGE 121 III 219 E. 1d/aa) und nur dann allein auf das grammatikalische Element abgestellt, wenn sich daraus zweifellos eine sachlich richtige Lösung ergab (BGE 114 V 219 E. 3a).
4. a) Dem Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| ... [1] | ||||||
| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
b) Teleologisch zielt Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
BGE 124 II 241 S. 247
oder viel weniger verdienen. Einkommensvergleiche können sowohl auf hohem wie auf tiefem Niveau durchgeführt werden. Unter teleologischem Gesichtspunkt bildet daher der Invaliditätsgrad der Invalidenversicherung kein taugliches Kriterium zur Konkretisierung der Vorschrift. c) Die historische Interpretation führt zu keinem anderen Ergebnis. Art. 4 Abs. 1
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
|
RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 13 [1] Aliquota |
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| La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi. [2] | ||||||
| Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare [3] giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). [3] Ora: «tassa». | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
|
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) Art. 36 [1] Prestazioni particolari a favore dei minorenni |
||||||
| ... [2] | ||||||
| I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). [3] Per. introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545). [4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 apr. 2012, con effetto dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2403). | ||||||
|
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) Art. 37 [1] Valutazione della grande invalidità |
||||||
| La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. | ||||||
| La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: | ||||||
| di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita; | ||||||
| di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o | ||||||
| di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. | ||||||
| La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: | ||||||
| è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; | ||||||
| necessita di una sorveglianza personale permanente; | ||||||
| necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; | ||||||
| a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure | ||||||
| è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. | ||||||
| Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). | ||||||
BGE 124 II 241 S. 248
abschliessenden Aufzählung (vgl. LOCHER, a.a.O., § 13 Rz. 6, S. 87, mit Hinweisen): 1. Ankleiden, Ausziehen;
2. Aufstehen, Absitzen, Abliegen;
3. Essen;
4. Körperpflege;
5. Verrichtung der Notdurft;
6. Fortbewegung, Kontaktaufnahme.
Demgegenüber gewährt Art. 4 Abs. 1
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
BGE 124 II 241 S. 249
bestrittene - Praxis liesse die heutige indessen nicht als richtiger erscheinen. d) Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
Diese beiden Tatbestände gehen weit, weil auch sehr vermögende oder gutverdienende Invalide in den Genuss der Ersatzbefreiung gelangen. Es ist unbestritten und steht aufgrund der Materialien fest, dass der Gesetzgeber keine generelle Befreiung der Behinderten wollte. Es muss deshalb darauf geachtet werden, dass der Kreis der ersatzbefreiten Personen nicht über Gebühr ausgedehnt wird. Der Begriff der erheblichen Behinderung ist folglich im Sinne des Gesetzes, das heisst restriktiv auszulegen. Anderseits darf jedoch der Kreis der wirklich Bedürftigen, die Hilfe nötig haben und auf die Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 12 [1] Deduzioni |
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| Sono dedotti dal reddito netto: | ||||||
| ... | ||||||
| le deduzioni sociali secondo le disposizioni vigenti per l'imposta federale diretta, nell'anno di assoggettamento; | ||||||
| le prestazioni imponibili che l'assoggettato riceve dall'assicurazione militare, dall'assicurazione per l'invalidità, dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni o da un altro istituto d'assicurazione infortuni, malattie o invalidità di diritto pubblico o privato; | ||||||
| ... | ||||||
| È determinante la situazione dell'assoggettato nel periodo di tassazione dell'imposta su cui si fonda il calcolo della tassa. Se la tassa è fissata su dichiarazione speciale, è determinante la situazione in cui si trovava l'assoggettato alla fine dell'anno di assoggettamento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [2] Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). [3] Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). | ||||||
BGE 124 II 241 S. 250
erhält. Dabei geht es jedoch nur um die Abzüge, die bei der Berechnung des taxpflichtigen Einkommens und des Grenzbetrages nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
|
RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
||||||
| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| ... [1] | ||||||
| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| ... [1] | ||||||
| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
5. Zu prüfen bleibt, ob die körperliche Beeinträchtigung des Beschwerdegegners als erheblich im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
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| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
BGE 124 II 241 S. 251
Verlust des Beines, wie er hier in Frage steht, eine erhebliche körperliche Behinderung im Sinne des Gesetzes darstellt. Es ist auch erwiesen, dass der Beschwerdegegner infolge dieser Behinderung eine Einkommenseinbusse erlitten hat. Das folgt bereits daraus, dass nach den unbestrittenen Feststellungen im angefochtenen Entscheid von einem Invaliditätsgrad, das heisst von einer behinderungsbedingten Einkommenseinbusse von 18 Prozent auszugehen wäre. Ein Kausalzusammenhang zwischen der Behinderung und der gegenwärtigen Einkommenssituation des Beschwerdegegners ist damit zu bejahen. Zu prüfen bleibt, ob das vom Beschwerdegegner erzielte taxpflichtige Einkommen unter Berücksichtigung der Abzüge nach Art. 4 Abs. 1 lit. a
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
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| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 12 [1] Deduzioni |
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| Sono dedotti dal reddito netto: | ||||||
| ... | ||||||
| le deduzioni sociali secondo le disposizioni vigenti per l'imposta federale diretta, nell'anno di assoggettamento; | ||||||
| le prestazioni imponibili che l'assoggettato riceve dall'assicurazione militare, dall'assicurazione per l'invalidità, dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni o da un altro istituto d'assicurazione infortuni, malattie o invalidità di diritto pubblico o privato; | ||||||
| ... | ||||||
| È determinante la situazione dell'assoggettato nel periodo di tassazione dell'imposta su cui si fonda il calcolo della tassa. Se la tassa è fissata su dichiarazione speciale, è determinante la situazione in cui si trovava l'assoggettato alla fine dell'anno di assoggettamento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [2] Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). [3] Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| ... [1] | ||||||
| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 13 [1] Aliquota |
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| La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi. [2] | ||||||
| Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare [3] giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). [3] Ora: «tassa». | ||||||
Registro di legislazione
Cost 114 bis
LAI 4
LAI 28
LTEO 4
LTEO 12
LTEO 13
LTEO 47
OAI 36
OAI 37
OTEO 1
OTEO 59
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 4 Invalidità |
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| L'invalidità (art. 8 LPGA [1]) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. [2] | ||||||
| L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1968 29; FF 1967 I 513). | ||||||
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RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 28 [1] Principio |
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| L'assicurato ha diritto a una rendita se: | ||||||
| la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; | ||||||
| ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e | ||||||
| al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. | ||||||
| La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). [2] RS 830.1 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). [4] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
|
RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 4 Esenzione dalla tassa [1] |
||||||
| È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: | ||||||
| consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; | ||||||
| è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; | ||||||
| quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera. [8] | ||||||
| È, inoltre, esentato dalla tassa [9], riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra. | ||||||
| È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo. [10] | ||||||
| Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). [3] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [7] Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [8] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [9] Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [10] Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [11] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 12 [1] Deduzioni |
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| Sono dedotti dal reddito netto: | ||||||
| ... | ||||||
| le deduzioni sociali secondo le disposizioni vigenti per l'imposta federale diretta, nell'anno di assoggettamento; | ||||||
| le prestazioni imponibili che l'assoggettato riceve dall'assicurazione militare, dall'assicurazione per l'invalidità, dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni o da un altro istituto d'assicurazione infortuni, malattie o invalidità di diritto pubblico o privato; | ||||||
| ... | ||||||
| È determinante la situazione dell'assoggettato nel periodo di tassazione dell'imposta su cui si fonda il calcolo della tassa. Se la tassa è fissata su dichiarazione speciale, è determinante la situazione in cui si trovava l'assoggettato alla fine dell'anno di assoggettamento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [2] Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). [3] Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 13 [1] Aliquota |
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| La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi. [2] | ||||||
| Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare [3] giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). [3] Ora: «tassa». | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 47 Competenze del Consiglio federale [1] |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare [2] degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizzera, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare o civile personale o al pagamento di una tassa d'esenzione. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Ora: «tassa». [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [5] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). | ||||||
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RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) Art. 36 [1] Prestazioni particolari a favore dei minorenni |
||||||
| ... [2] | ||||||
| I minorenni che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che necessitano di un'assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento per cure intensive ai sensi dell'articolo 39. Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). [3] Per. introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545). [4] Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 apr. 2012, con effetto dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2403). | ||||||
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RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) Art. 37 [1] Valutazione della grande invalidità |
||||||
| La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. | ||||||
| La grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: | ||||||
| di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita; | ||||||
| di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o | ||||||
| di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. | ||||||
| La grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: | ||||||
| è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; | ||||||
| necessita di una sorveglianza personale permanente; | ||||||
| necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; | ||||||
| a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure | ||||||
| è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38. | ||||||
| Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 1 Esenzione dalla tassa a causa di una notevole menomazione |
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| ... [1] | ||||||
| Per essere esentato dalla tassa secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera abis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d'invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione federale invalidità. | ||||||
| L'esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera ater LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell'assicurazione federale per l'invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI. | ||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). | ||||||
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RS 661.1 OTEO Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Art. 59 Entrata in vigore |
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| La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1966 ed è applicabile per la prima volta all'anno di assoggettamento 1995. | ||||||
Registro DTF