118 II 291
56. Estratto della sentenza 21 aprile 1992 della II Corte Civile nella causa F.N., S.N., B.N., N.N. e F.G. contro Dipartimento delle istituzioni della Repubblica e Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo).
Regeste (de):
- Definitive Eintragung von Stockwerkeigentum. Änderung der Aufteilung in Sonderrechte und allgemeine Räumlichkeiten.
- Ist während der Erstellung des Gebäudes dessen ursprüngliche Aufteilung in Sonderrechte und gemeinschaftliche Teile verändert worden, so genügt für die definitive Eintragung des Stockwerkeigentums im Grundbuch ein von allen Berechtigten unterzeichneter Plan nicht, sondern es ist eine öffentliche Urkunde erforderlich, welche die neue Aufteilung festhält.
Regeste (fr):
- Inscription définitive de la propriété par étages. Modification de la répartition entre parties à usage exclusif et parties communes.
- Lorsque a été modifiée, au cours de la construction de l'immeuble, la répartition initiale entre parties à usage exclusif et parties communes, il faut, pour l'inscription au registre foncier, un acte authentique attestant la nouvelle répartition; un plan signé de tous les ayants droit ne suffit pas à cet effet.
Regesto (it):
- Iscrizione definitiva di una proprietà per piani. Modifica della ripartizione fra parti comuni e parti oggetto del diritto esclusivo.
- Per l'iscrizione definitiva di una proprietà per piani, la cui suddivisione fra parti comuni e parti oggetto del diritto esclusivo è stata modificata con la costruzione dell'edificio, non è sufficiente allegare un piano di ripartizione firmato da tutti i comproprietari, ma occorre presentare un atto pubblico che indica la nuova suddivisione.
Sachverhalt ab Seite 291
BGE 118 II 291 S. 291
A.- Con atto pubblico del 27 maggio 1987 S.T. ha sottoposto all'ordinamento della proprietà per piani la part. n. 171 registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di Z. nella situazione esistente prima della ristrutturazione del fabbricato. L'iscrizione della proprietà per piani è stata effettuata il 1o giugno 1987 con la menzione "costituzione prima della riattazione". Con istanza 26 marzo 1991
BGE 118 II 291 S. 292
F.N., S.N., B.N., N.N. e F.G., comproprietari della part. n. 171 RFD di Z., hanno chiesto la cancellazione della citata menzione, osservando che la riattazione era terminata e che non vi erano modifiche da apportare alla tabella millesimale. Alla domanda sono stati annessi il piano di ripartizione della proprietà per piani, nonché la conferma ufficiale del geometra revisore, giusta l'art. 33c

B.- Il 17 settembre 1991 F.N., B.N., S.N., N.N. e F.G. hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in cui chiedono che sia ordinato all'Ufficiale del registro fondiario di Lugano di provvedere all'iscrizione della proprietà per piani come all'istanza del 26 marzo 1991. L'autorità cantonale e l'Ufficio federale di giustizia propongono la reiezione del gravame.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. L'autorità di vigilanza cantonale, come già l'Ufficiale del registro, ha accertato delle differenze tra il piano di ripartizione prodotto con l'istanza di iscrizione della proprietà per piani prima della trasformazione dell'edificio e quello annesso alla domanda di cancellazione della menzione "costituzione prima della riattazione", inoltrata a lavori ultimati. In particolare la composizione delle quote n. 3 e 4 è stata modificata nel senso che, per quanto riguarda l'unità n. 3, la superficie dei solai, al piano sottotetto, è stata aumentata a scapito di parti comuni e che tale estensione riguarda pure l'appartamento n. 4, il quale, per contro, perde le terrazze al secondo e terzo piano, che diventano parti comuni. A mente delle autorità cantonali si tratta di modificazioni per nulla insignificanti, ma di sostanziale importanza per l'assegnazione di determinati locali alle quote di comproprietà e per la delimitazione tra i locali oggetto di diritto esclusivo e le parti comuni. I ricorrenti ammettono che le modifiche dei piani sono intervenute attraverso l'attribuzione in diritto esclusivo all'appartamento n. 4 di due solai nel sottotetto. Essi contestano invece
BGE 118 II 291 S. 293
l'esistenza (di altri cambiamenti) ... Tuttavia prescindendo da tale circostanza, rimane pur sempre il fatto che una modificazione ha avuto luogo per lo meno nei limiti riconosciuti dai ricorrenti...
3. a) Giusta l'art. 712d cpv. 3

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
2 | L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: |
1 | un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; |
2 | una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani. |
3 | Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
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1 | L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
2 | La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
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1 | L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
2 | La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 655 - 1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. |
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1 | La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi. |
2 | Sono fondi nel senso di questa legge: |
1 | i beni immobili; |
2 | i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario; |
3 | le miniere; |
4 | le quote di comproprietà d'un fondo. |
3 | La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: |
1 | non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e |
2 | è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato.564 |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 942 - 1 È istituito un registro dei diritti sui fondi. |
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1 | È istituito un registro dei diritti sui fondi. |
2 | Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale. |
3 | Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici.676 |
4 | In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell'ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.677 |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712b - 1 Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti. |
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1 | Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti. |
2 | Non possono essere oggetto del diritto esclusivo: |
1 | il suolo su cui sorge l'edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l'edificio è costruito; |
2 | le parti della costruzione che sono importanti per l'esistenza, la membratura e la solidità dell'edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l'aspetto dell'edificio; |
3 | le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l'uso dei loro locali. |
3 | I comproprietari possono, nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell'edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712b - 1 Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti. |
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1 | Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti. |
2 | Non possono essere oggetto del diritto esclusivo: |
1 | il suolo su cui sorge l'edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l'edificio è costruito; |
2 | le parti della costruzione che sono importanti per l'esistenza, la membratura e la solidità dell'edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l'aspetto dell'edificio; |
3 | le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l'uso dei loro locali. |
3 | I comproprietari possono, nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell'edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
2 | L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: |
1 | un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; |
2 | una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani. |
3 | Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
2 | L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: |
1 | un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; |
2 | una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani. |
3 | Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
2 | L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: |
1 | un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; |
2 | una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani. |
3 | Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
2 | L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: |
1 | un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; |
2 | una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani. |
3 | Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712d - 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario. |
2 | L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: |
1 | un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; |
2 | una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani. |
3 | Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio. |
BGE 118 II 291 S. 294
e parti soggette al diritto esclusivo. La sua funzione, destinata a facilitare la descrizione delle quote di proprietà sui fogli del registro fondiario e a evitare formule troppo lunghe o complicate, deve limitarsi a precisare l'ubicazione delle parti oggetto del diritto esclusivo nell'ambito dell'edificio sottoposto al regime della proprietà per piani. b) Quando, come nel caso in esame, le parti che prima erano considerate comuni sono attribuite in diritto esclusivo, si è in presenza di una modifica nei rapporti di proprietà risultanti dall'atto costitutivo e non semplicemente di un cambiamento nell'ubicazione o nella configurazione di una quota. Una siffatta modifica esige però la stessa forma dell'atto costitutivo - che è poi quella prevista per ogni trasferimento contrattuale di proprietà fondiaria - ossia l'atto pubblico. Del resto questa soluzione è conforme alla regola generale contemplata dall'art. 12

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 12 - Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
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1 | L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
2 | La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 712e - 1 L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
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1 | L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.599 |
2 | La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze. |