Urteilskopf

112 V 87

15. Estratto della sentenza del 14 maggio 1986 nella causa Chotas contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 87

BGE 112 V 87 S. 87

Estratto dai considerandi:

1. In ordine alle censure ricorsuali relative alla carenza di una firma sulle decisioni amministrative rese dalla Cassa cantonale di compensazione deve essere osservato che, secondo la giurisprudenza (DTF 105 V 248 segg.), di massima la firma non è presupposto di validità delle decisioni rese in forma scritta conformemente alle disposizioni della legge in materia, quando la legge stessa, oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento, non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo. Secondo l'art. 128 cpv. 1
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 128
OAVS tutti gli atti amministrativi delle casse di compensazione concernenti crediti o debiti degli assicurati o delle persone tenute a pagare contributi devono rivestire la forma di una decisione scritta. Per il cpv. 2 della medesima norma le decisioni delle casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso. Per quanto riguarda la firma delle decisioni le Direttive sulle rendite, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cfr.
BGE 112 V 87 S. 88

marg. 1153, rinviano delle disposizioni applicabili secondo la Circolare sul contenzioso pure edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Secondo la cfr. marg. 4.1 di questa Circolare e il relativo supplemento n. 1, validi con effetto dal 1o aprile 1982, per principio la decisione deve essere firmata da un rappresentante autorizzato della cassa di compensazione. Devono inoltre sempre essere firmate le decisioni concernenti il rifiuto, la soppressione, la riduzione o la restituzione di prestazioni. La firma può tuttavia essere omessa quando le decisioni di contributi sono redatte su formulari stampati o con l'ausilio di un elaboratore elettronico o quando le decisioni relative all'attribuzione di prestazioni assicurative sono compilate con l'ausilio di un elaboratore elettronico. Le disposizioni della Circolare sul contenzioso sopra richiamate non violano i principi giurisprudenziali enunciati in DTF 105 V 248 e segg. e tengono rettamente conto dell'evoluzione nell'ambito amministrativo dovuta all'uso di elaboratori elettronici nella resa di decisioni amministrative (v. al riguardo GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 406; DEGRANDI, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, 1977, tesi Zurigo 1977, pag. 117 e segg.). Esse meritano di essere confermate in quanto non sono contrarie alle vigenti disposizioni legali applicabili in materia d'AVS (art. 128 cpv. 1
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 128
OAVS) e AI (art. 91 cpv. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 91 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento - 1 Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione per l'invalidità di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l'assicurazione per l'invalidità versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF419.420
1    Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione per l'invalidità di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l'assicurazione per l'invalidità versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF419.420
2    Se persone chiamate a dare informazioni nel contesto di un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione di versare prestazioni subiscono una perdita di guadagno che sono in grado di comprovare, l'assicurazione rimborsa la perdita di guadagno ai sensi del capoverso 1. Per il rimborso di spese di viaggio in Svizzera sono applicabili gli importi di cui all'articolo 90. I sussidi per le spese di viaggio all'estero sono fissati dall'UFAS in ogni singolo caso.
3    Sulle indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 non devono essere versati contributi:
a  all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
b  all'assicurazione contro l'invalidità;
c  alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;
d  all'assicurazione contro la disoccupazione.
OAI). Dato quanto precede le censure formali proposte dalla ricorrente devono essere respinte.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 112 V 87
Data : 14. maggio 1986
Pubblicato : 31. dicembre 1987
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 112 V 87
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle assicurazioni sociali (fino al 2006: TFA)
Oggetto : Art. 128 cpv. 1 OAVS, art. 91 cpv. 1 OAI. Della firma di decisioni amministrative in materia d'AVS/AI rese con l'ausilio


Registro di legislazione
OAI: 91
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 91 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento - 1 Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione per l'invalidità di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l'assicurazione per l'invalidità versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF419.420
1    Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione per l'invalidità di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l'assicurazione per l'invalidità versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un'indennità giornaliera pari al 30 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF419.420
2    Se persone chiamate a dare informazioni nel contesto di un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione di versare prestazioni subiscono una perdita di guadagno che sono in grado di comprovare, l'assicurazione rimborsa la perdita di guadagno ai sensi del capoverso 1. Per il rimborso di spese di viaggio in Svizzera sono applicabili gli importi di cui all'articolo 90. I sussidi per le spese di viaggio all'estero sono fissati dall'UFAS in ogni singolo caso.
3    Sulle indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 non devono essere versati contributi:
a  all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
b  all'assicurazione contro l'invalidità;
c  alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;
d  all'assicurazione contro la disoccupazione.
OAVS: 128
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
OAVS Art. 128
Registro DTF
105-V-248 • 112-V-87
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
cassa di compensazione • decisione • ufficio federale delle assicurazioni sociali • forma scritta • decisione • direttive anticipate del paziente • ripartizione dei compiti • azione • principio procedurale • direttiva • cassa cantonale di compensazione • ricorrente • tribunale delle assicurazioni • questio