Urteilskopf

112 V 16

4. Auszug aus dem Urteil vom 5. Februar 1986 i.S. Bösch gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
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Erwägungen ab Seite 16

BGE 112 V 16 S. 16

Aus den Erwägungen:


2. a) Gemäss Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG hat der Versicherte während der Eingliederung Anspruch auf Taggeld, wenn er an wenigstens drei aufeinanderfolgenden Tagen wegen der Eingliederung verhindert ist, einer Arbeit nachzugehen (1. Variante), oder zu mindestens 50% arbeitsunfähig ist (2. Variante). Gestützt auf Art. 22 Abs. 3
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG hat der Bundesrat in Art. 17bis
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 17bis [1]   Giorni non consecutivi
  L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera:
a.   per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d'integrazione;
b.   per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell'abituale attività.
 
[1] Introdotto dalla cifra I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
IVV den Taggeldanspruch bei nicht zusammenhängenden Tagen geregelt; nach dieser Verordnungsbestimmung hat der Versicherte, der innerhalb eines Kalendermonats an mindestens vier ganzen Tagen wegen der Eingliederung verhindert ist, der Arbeit nachzugehen, für diese Tage Anspruch auf ein Taggeld (3. Variante). Nach ständiger Rechtsprechung ist das Taggeld eine akzessorische Leistung zu bestimmten Eingliederungsmassnahmen; es kann grundsätzlich nur ausgerichtet werden, wenn und solange Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung zur Durchführung gelangen (BGE 99 V 95 Erw. 2; EVGE 1966 S. 41 und S. 230 Erw. 1, 1963 S. 75 Erw. 1; ZAK 1979 S. 150 Erw. 1, 1962 S. 47 Erw. 4, 1961 S. 130 Erw. 1). Eine Eingliederungsmassnahme, welche zum Taggeldbezug berechtigt, ist insbesondere die Umschulung gemäss Art. 17
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 17   Riformazione professionale
  1.   L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata. [1]
  2.   La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 19 giu. 2020 alla fine del presente testo.
IVG (BGE 110 V 266 Erw. 1a). b) Zumindest 50% arbeitsunfähig im Sinne von Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG ist der Versicherte, wenn er die gewohnte Erwerbstätigkeit zur Hälfte nicht mehr ausüben kann (ZAK 1965 S. 343 Erw. 2a). Wie bei der Arbeitsunfähigkeit nach Art. 29 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 29 [1]   Inizio del diritto e versamento della rendita
  1.   Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA [2], ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
  2.   Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.
  3.   La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.
  4.   Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
[2] RS 830.1
Variante 2 IVG kommt es auf die Einbusse des funktionellen Leistungsvermögens an und nicht auf die erwerblichen Auswirkungen (BGE 105 V 159 Erw. 2a mit Hinweis). Entgegen der offenbaren Auffassung des Beschwerdeführers ist die Arbeitsunfähigkeit nicht Folge der Eingliederung, sondern des Gesundheitszustandes (BGE 99 V 95

BGE 112 V 16 S. 17


Erw. 2 mit Hinweis; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 147 Anm. 630). c) Nach Rz. 9 des bundesamtlichen Kreisschreibens über die Taggelder (gültig ab 1. Januar 1982) setzt der Taggeldanspruch auch im Falle wenigstens 50%iger Arbeitsunfähigkeit im eben umschriebenen Sinne (2. Variante) voraus, dass die Eingliederung mindestens an drei aufeinanderfolgenden Tagen erfolgt. Dies geht aus dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 1
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Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG nicht unmittelbar hervor. Die Auffassung des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) lässt sich aber auf die Materialien stützen. Nach der bundesrätlichen Botschaft vom 24. Oktober 1958 zum IVG sollte das Taggeld während jeder Eingliederung, die "einen gewissen Dauercharakter" hat, gewährt werden, wobei diese Mindestdauer gemäss Botschaftsentwurf sechs aufeinanderfolgende Tage betrug (BBl 1958 II 1189, 1261 und 1298). Auf Vorschlag der vorberatenden Kommission des Nationalrates setzte das Parlament die sechs auf drei Tage herab (Sten. Bull. 1959 N 116, S 139; AS 1959 833). Am Grundsatz der dreitägigen Mindestdauer hielt der Gesetzgeber auch fest, als durch die Änderung vom 5. Oktober 1967 das Mindestalter für die Taggeldberechtigung von 20 auf 18 Jahre herabgesetzt wurde (AS 1968 34; BBl 1967 I 678). Die Neufassung des Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG vom 30. Juni 1972 im Rahmen der 8. AHV-Revision änderte an der Mindestdauer ebenfalls nichts (AS 1972 II 2496; BBl 1971 II 1136f.). Das Erfordernis von drei aufeinanderfolgenden Eingliederungstagen auch für die 2. Variante von Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG rechtfertigt sich um so mehr, als Abs. 3 der Gesetzesbestimmung die vom Bundesrat vorzunehmende Regelung des Taggeldanspruches bei nicht zusammenhängenden Tagen (3. Variante) vorbehält (Art. 17bis
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 17bis [1]   Giorni non consecutivi
  L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera:
a.   per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d'integrazione;
b.   per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell'abituale attività.
 
[1] Introdotto dalla cifra I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
IVV; vgl. BGE 99 V 42). In diesem Sinne hat das Eidg. Versicherungsgericht den Taggeldanspruch eines Versicherten verneint, der zwar zu mehr als 50% arbeitsunfähig war, sich aber lediglich zweimal wöchentlich je einen halben Tag der Eingliederung unterzog (in BGE 99 V 41 nicht veröffentlichte Erw. 2 des Urteils Wülser vom 5. April 1973; vgl. ZAK 1974 S. 96 Erw. 2). d) Ist eine der Varianten des Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG erfüllt, so erstreckt sich der Taggeldanspruch in zeitlicher Hinsicht auf die ganze Eingliederungsperiode (EVGE 1966 S. 41 und S. 228, 1963 S. 269 Erw. 3; ZAK 1961 S. 82). In diesen Fällen besteht der Taggeldanspruch somit gegebenenfalls u.a. auch für die in die

BGE 112 V 16 S. 18


Eingliederungszeit fallenden freien Samstage sowie Sonn- und Feiertage (vgl. Rz. 18 f. des bundesamtlichen Kreisschreibens über die Taggelder). Der Taggeldanspruch nach der 1. und 2. Variante von Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG wird jedoch insofern geschmälert, als sich der Versicherte nach Massgabe von Art. 21 Abs. 3
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 21 [1]   Principi di calcolo
  1.   ... [2]
  2.   Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa:
a.   di una malattia;
b.   di un incidente;
c.   della disoccupazione;
d.   del servizio ai sensi dell'articolo 1a della LIPG [3];
e. [4]   di maternità o paternità;
f. [5]   dell'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
g. [6]   dell'accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
h. [7]   di altri motivi non imputabili a colpa propria.
  3.   Se l'ultima attività lucrativa esercitata dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
[3] RS 834.1
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[6] Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[7] Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
IVV das während der Eingliederungsperiode erzielte Einkommen bei der Taggeldbemessung anrechnen lassen muss (unveröffentlichtes Urteil Gröbli vom 14. Mai 1982). Grundsätzlich anders verhält es sich bei der 3. Variante des Taggeldanspruchs nach Art. 22 Abs. 3
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG in Verbindung mit Art. 17bis
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 17bis [1]   Giorni non consecutivi
  L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera:
a.   per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d'integrazione;
b.   per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell'abituale attività.
 
[1] Introdotto dalla cifra I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
IVV: hier bezieht sich der Taggeldanspruch ausnahmslos nur auf die Tage, an denen effektiv die Eingliederung vollzogen wird (BGE 99 V 42 f.; vgl. Rz. 20 des bundesamtlichen Kreisschreibens über die Taggelder).

3. a) Es steht aufgrund der Akten fest, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Umschulung vom 11. Mai 1982 bis 25. Juni 1983 jeweils am Dienstag- und Donnerstagnachmittag die kaufmännische Grundschule besuchte, die Prüfung vorbereitete und diese mit Erfolg ablegte. Wie das BSV richtig bemerkt, ist bei dieser Sachlage die Zusprechung eines Taggeldes weder nach der 1. Variante von Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG noch gemäss Art. 22 Abs. 3
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG in Verbindung mit Art. 17bis
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 17bis [1]   Giorni non consecutivi
  L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera:
a.   per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d'integrazione;
b.   per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell'abituale attività.
 
[1] Introdotto dalla cifra I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
IVV (3. Variante) möglich; denn der Beschwerdeführer war weder an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen noch an vier nicht zusammenhängenden ganzen Tagen je Monat wegen der Eingliederung verhindert, einer (Teilzeit-)Arbeit nachzugehen, wie die am 29. Juni 1982 aufgenommene 50%ige Beschäftigung als Magaziner zeigt. b) Folglich kommt ein Taggeldanspruch nur nach der 2. Variante des Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG in Betracht. Erforderlich ist hiefür vorab eine mindestens 50%ige Arbeitsunfähigkeit in der gewohnten Tätigkeit (Erw. 2b). Als solche ist hier der erlernte Beruf eines Verkäufers in der Lebensmittelbranche zu betrachten. Bezüglich dieser Tätigkeit ist mit dem BSV eine mindestens 50%ige Arbeitsunfähigkeit anzunehmen; denn wegen der permanenten Glaukomgefahr kann dem Beschwerdeführer die Ausübung dieser Beschäftigung, welche das Aufheben und Tragen auch schwerer Gewichte verlangt, gesundheitlich nicht zugemutet werden.
c) Was die auch im Rahmen der 2. Variante bei mindestens 50%iger Arbeitsunfähigkeit erforderliche Mindestdauer der Eingliederung anbelangt (Erw. 2c, ist diese durch den Kursbesuch allein (zwei Nachmittage je Woche) nicht erfüllt. Bereits im vorinstanzlichen Verfahren hat der Beschwerdeführer jedoch geltend

BGE 112 V 16 S. 19


gemacht, dass die "Stoffverarbeitung" drei weitere Halbtage in Anspruch genommen habe. In dem nachträglich beigebrachten Schreiben vom 5. September 1985 bestätigt die Lehranstalt eine "Aufgabenzeit von 8 bis 12 Stunden in der Woche". Bei dieser Sachlage darf, wie auch das BSV in seiner Stellungnahme einräumt, angesichts des Kursbesuchs und unter Berücksichtigung der nötigen Vorbereitungsarbeiten das Erfordernis der Mindestdauer als erfüllt betrachtet werden.

4. Nach dem Gesagten steht dem Beschwerdeführer aufgrund der 2. Variante von Art. 22 Abs. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
IVG für die Eingliederungsperiode vom 11. Mai 1982 bis 25. Juni 1983 ein Taggeld zu. Die Sache ist zur Taggeldfestsetzung an die Verwaltung zurückzuweisen. Dabei wird zu prüfen sein, ob Art. 21 Abs. 2
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 21 [1]   Principi di calcolo
  1.   ... [2]
  2.   Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa:
a.   di una malattia;
b.   di un incidente;
c.   della disoccupazione;
d.   del servizio ai sensi dell'articolo 1a della LIPG [3];
e. [4]   di maternità o paternità;
f. [5]   dell'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
g. [6]   dell'accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
h. [7]   di altri motivi non imputabili a colpa propria.
  3.   Se l'ultima attività lucrativa esercitata dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
[3] RS 834.1
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[6] Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[7] Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
IVV (in der bis Ende 1984 gültig gewesenen Fassung) zur Anwendung gelangt (vgl. EVGE 1963 S. 277 Erw. 2). Auch wird die Verwaltung abklären, ob das Taggeld wegen der während der Eingliederungsperiode ausgeübten Nebenerwerbstätigkeit nach Art. 21 Abs. 3
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 21 [1]   Principi di calcolo
  1.   ... [2]
  2.   Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa:
a.   di una malattia;
b.   di un incidente;
c.   della disoccupazione;
d.   del servizio ai sensi dell'articolo 1a della LIPG [3];
e. [4]   di maternità o paternità;
f. [5]   dell'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
g. [6]   dell'accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
h. [7]   di altri motivi non imputabili a colpa propria.
  3.   Se l'ultima attività lucrativa esercitata dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
[3] RS 834.1
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[6] Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[7] Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
IVV zu kürzen ist (Erw. 2d).
112 V 16 05. febbraio 1986 31. dicembre 1986 Tribunale federale 112 V 16 DTF - Diritto delle assicurazioni sociali (fino al 2006: TFA)

Oggetto Art. 22 cpv. 1 LAI, art. 17bis OAI. Presupposti del diritto alle indennità giornaliere.

Registro di legislazione
LAI 17
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 17   Riformazione professionale
  1.   L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata. [1]
  2.   La nuova formazione nella professione esercitata anteriormente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 19 giu. 2020 alla fine del presente testo.
LAI 22
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 22 [1]   Diritto
  1.   Durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b.   presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA [2]) almeno del 50 per cento.
  2.   Durante la prima formazione professionale l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se:
a.   beneficia di prestazioni secondo l'articolo 16; o
b.   ha partecipato a provvedimenti secondo l'articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
  3.   L'assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un'indennità giornaliera soltanto se:
a.   a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un'attività lucrativa; o
b.   a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
  4.   Non hanno diritto a un'indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
  5.   I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un'indennità giornaliera.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
[2] RS 830.1
LAI 29
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 29 [1]   Inizio del diritto e versamento della rendita
  1.   Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA [2], ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
  2.   Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.
  3.   La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.
  4.   Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
[2] RS 830.1
OAI 17 bis
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 17bis [1]   Giorni non consecutivi
  L'assicurato che si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un'indennità giornaliera:
a.   per i giorni d'integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d'integrazione;
b.   per i giorni d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell'abituale attività.
 
[1] Introdotto dalla cifra I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
OAI 21
RS 831.201 OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 21 [1]   Principi di calcolo
  1.   ... [2]
  2.   Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa:
a.   di una malattia;
b.   di un incidente;
c.   della disoccupazione;
d.   del servizio ai sensi dell'articolo 1a della LIPG [3];
e. [4]   di maternità o paternità;
f. [5]   dell'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
g. [6]   dell'accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
h. [7]   di altri motivi non imputabili a colpa propria.
  3.   Se l'ultima attività lucrativa esercitata dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
[3] RS 834.1
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[6] Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[7] Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
Registro DTF
AS
AS 1968/34AS 1959/833
FF