Urteilskopf

111 Ib 132

29. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. Juni 1985 i.S. G. und M. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 132

BGE 111 Ib 132 S. 132

Das amerikanische Justizdepartement stellte am 9. August 1982 beim Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) ein Begehren um Rechtshilfe in einem Strafverfahren, das in den USA gegen D. und Mitbeteiligte wegen Bestechung und weiterer Delikte geführt wird. Um den Verbleib der Bestechungsgelder abzuklären, ersuchte es die Schweiz, Bankdokumente herauszugeben, Auskünfte über Konten zu erteilen und Bankbeamte als Zeugen abzuhören. In der Zeit vom 28. November bis 4. Dezember 1984 wurden bei der Bezirksanwaltschaft Zürich ein Angestellter der Schweizerischen Bankgesellschaft und zwei Angestellte der Schweizerischen Volksbank als Zeugen befragt. Die Einvernahmen, an denen ein Vertreter des BAP, drei Vertreter des amerikanischen Justizdepartementes, sieben amerikanische Rechtsanwälte, zwei Angeklagte sowie ein Zürcher Rechtsanwalt teilnahmen, erfolgten unter Mitwirkung von Dolmetschern in deutscher Sprache. Es wurde ein Protokoll erstellt, das 95 Seiten umfasst. G. und M. hatten am 21. November 1984 bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich Rekurs erhoben und unter anderem verlangt, es sei ihrem Vertreter zu gestatten, bei den Einvernahmen anwesend zu sein. Mit Verfügung vom 30. November 1984 wies die Staatsanwaltschaft den Rekurs im Sinne der Erwägungen ab, soweit sie darauf eintrat. Gegen diesen Entscheid haben G. und M. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht.
BGE 111 Ib 132 S. 133

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Die Beschwerdeführer rügen, es bedeute eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs, dass die Staatsanwaltschaft ihnen bzw. ihrem Vertreter nicht gestattet habe, an den vom 28. November bis 4. Dezember 1984 von der Bezirksanwaltschaft Zürich durchgeführten Zeugeneinvernahmen teilzunehmen. Die Staatsanwaltschaft hatte in der angefochtenen Verfügung vom 30. November 1984 ausgeführt, bei den Einvernahmen gehe es ausschliesslich um die Beglaubigung der den ersuchenden Behörden überwiesenen Bankunterlagen entsprechend Art. 18 des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen vom 25. Mai 1973 (abgekürzt: RVUS). Diese Vorschrift räume lediglich dem Angeklagten das Recht ein, bei der Beglaubigung von Schriftstücken anwesend zu sein, nicht aber einem Dritten. Die Beschwerdeführer seien nicht Angeklagte im amerikanischen Strafverfahren. Es stehe ihnen daher kein Recht zu, vom Beglaubigungsverfahren Kenntnis zu erhalten, daran teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Der gleichen Auffassung ist das BAP. Die Beschwerdeführer sind dagegen der Meinung, die Zeugenverhöre seien über den Rahmen von Art. 18
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 18 Atti d'affari - 1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
1    Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2    Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3    Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l'autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell'autorità incaricata dell'esecuzione della domanda.
4    Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l'autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all'ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a  un funzionario dell'ufficio centrale dello Stato richiesto;
b  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5    Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l'imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l'imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6    I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7    Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l'autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
RVUS hinausgegangen, und insoweit hätte ihnen aufgrund der Bestimmungen, die bei einer gewöhnlichen Beweisverhandlung zur Anwendung gelangen (Art. 12
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 12 Norme particolari di procedura - 1. Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
1    Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
2    L'imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente.
3  a. Se, nell'esecuzione di una domanda, l'ammissibilità di un mezzo di prova è subordinata, secondo la legge in vigore nello Stato richiedente, alla presenza di un rappresentante di un'autorità di questo Stato, lo Stato richiesto dovrà autorizzare tale presenza.
b  Lo Stato richiesto autorizza parimenti una tale presenza ove ritenga, in considerazione della complessità della fattispecie o di altri elementi descritti nella domanda, che essa possa facilitare in modo considerevole il successo di una procedura penale.
c  Anche in altri casi e su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare tale presenza.
d  Se in conseguenza a una tale presenza dovessero essere portati a conoscenza degli Stati Uniti fatti che una banca in Svizzera deve tenere segreti o che costituiscono, in Svizzera, un segreto di fabbricazione o d'affari, la Svizzera autorizzerà la presenza soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 10 capoverso 2.
e  Inoltre la Svizzera può, in ogni momento dell'esecuzione, escludere i rappresentanti menzionati fino a che sia determinato che sono date le condizioni per la rivelazione.
4    Le persone, la cui presenza sia autorizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, hanno il diritto, in conformità delle norme di procedura dello Stato richiesto, di porre domande in quanto queste non siano inammissibili secondo la legislazione di uno dei due Stati.
5    Se nello Stato richiesto, testimonianze o deposizioni devono essere assunte in conformità alle norme di procedura dello Stato richiedente, i testimoni o le persone invitate a deporre hanno il diritto di farsi assistere durante il procedimento. Essi sono esplicitamente informati, all'inizio del procedimento, del loro diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se è necessario e l'ufficio centrale dello Stato richiedente l'autorizza, un patrocinatore è designato d'ufficio.
6    Se lo Stato richiedente domanda esplicitamente la stesura di un processo verbale testuale, l'autorità d'esecuzione dovrà impegnarsi per dar seguito, in quanto possibile, a tale richiesta.
RVUS in Verbindung mit Art. 26 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1975 zum Rechtshilfevertrag mit den USA, im folgenden: BG-RVUS), ein Teilnahmerecht zugestanden. Sie machen ferner geltend, selbst im Rahmen eines blossen Beglaubigungsverfahrens wären sie berechtigt gewesen, an den Einvernahmen anwesend zu sein. a) Bei den Einvernahmen handelte es sich nicht ausschliesslich um ein Beglaubigungsverfahren im Sinne von Art. 18
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TAGSU Art. 18 Atti d'affari - 1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
1    Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2    Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3    Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l'autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell'autorità incaricata dell'esecuzione della domanda.
4    Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l'autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all'ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a  un funzionario dell'ufficio centrale dello Stato richiesto;
b  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5    Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l'imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l'imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6    I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7    Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l'autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
RVUS, d.h. den Zeugen wurden nicht nur Fragen gestellt, die sich auf die Echtheit der vom ersuchenden Staat herausverlangten Urkunden und deren Zulässigkeit als Beweismittel bezogen. Das amerikanische Justizdepartement hatte in seinem Rechtshilfebegehren vom 9. August 1982 unter anderem ersucht "um die Zeugenaussagen verschiedener Bankbeamter, die Erklärungen abgeben können über die mit den Banktratten verbundenen Transaktionen, und insbesondere um Aussagen jener Bankbeamter, die den Herren M., G. und Z. und anderen Herren geholfen haben". Die hier in Frage
BGE 111 Ib 132 S. 134

stehenden Einvernahmen erfolgten, wie im Protokoll festgehalten ist, in Ausführung dieses Begehrens. Wohl ging es dabei auch um die Beglaubigung der Bankunterlagen, die das BAP den amerikanischen Behörden am 9. Mai 1984 überwiesen hatte. Indessen kann nicht gesagt werden, die Zeugen seien nur über die Echtheit dieser Dokumente und über deren Zulässigkeit als Beweismittel befragt worden. Aus dem Einvernahmeprotokoll ergibt sich, dass den Zeugen auch Fragen unterbreitet wurden, die sich - entsprechend dem eben erwähnten Begehren - auf die Banktransaktionen der Beschwerdeführer sowie auf Umstände und Gespräche im Zusammenhang mit der Eröffnung von Konten der Beschwerdeführer bezogen. Die Zeugeneinvernahmen gingen demnach über den Rahmen von Art. 18
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TAGSU Art. 18 Atti d'affari - 1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
1    Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2    Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3    Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l'autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell'autorità incaricata dell'esecuzione della domanda.
4    Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l'autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all'ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a  un funzionario dell'ufficio centrale dello Stato richiesto;
b  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5    Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l'imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l'imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6    I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7    Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l'autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
RVUS hinaus. b) Die Beschwerdeführer machen geltend, zumindest an jenem Teil des Zeugenverhörs, der über den Rahmen von Art. 18
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TAGSU Art. 18 Atti d'affari - 1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
1    Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2    Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3    Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l'autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell'autorità incaricata dell'esecuzione della domanda.
4    Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l'autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all'ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a  un funzionario dell'ufficio centrale dello Stato richiesto;
b  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5    Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l'imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l'imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6    I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7    Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l'autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
RVUS hinausgegangen sei, hätte man sie teilnehmen lassen müssen. Sie stützen sich dabei vor allem auf die Art. 12
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 12 Norme particolari di procedura - 1. Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
1    Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
2    L'imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente.
3  a. Se, nell'esecuzione di una domanda, l'ammissibilità di un mezzo di prova è subordinata, secondo la legge in vigore nello Stato richiedente, alla presenza di un rappresentante di un'autorità di questo Stato, lo Stato richiesto dovrà autorizzare tale presenza.
b  Lo Stato richiesto autorizza parimenti una tale presenza ove ritenga, in considerazione della complessità della fattispecie o di altri elementi descritti nella domanda, che essa possa facilitare in modo considerevole il successo di una procedura penale.
c  Anche in altri casi e su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare tale presenza.
d  Se in conseguenza a una tale presenza dovessero essere portati a conoscenza degli Stati Uniti fatti che una banca in Svizzera deve tenere segreti o che costituiscono, in Svizzera, un segreto di fabbricazione o d'affari, la Svizzera autorizzerà la presenza soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 10 capoverso 2.
e  Inoltre la Svizzera può, in ogni momento dell'esecuzione, escludere i rappresentanti menzionati fino a che sia determinato che sono date le condizioni per la rivelazione.
4    Le persone, la cui presenza sia autorizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, hanno il diritto, in conformità delle norme di procedura dello Stato richiesto, di porre domande in quanto queste non siano inammissibili secondo la legislazione di uno dei due Stati.
5    Se nello Stato richiesto, testimonianze o deposizioni devono essere assunte in conformità alle norme di procedura dello Stato richiedente, i testimoni o le persone invitate a deporre hanno il diritto di farsi assistere durante il procedimento. Essi sono esplicitamente informati, all'inizio del procedimento, del loro diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se è necessario e l'ufficio centrale dello Stato richiedente l'autorizza, un patrocinatore è designato d'ufficio.
6    Se lo Stato richiedente domanda esplicitamente la stesura di un processo verbale testuale, l'autorità d'esecuzione dovrà impegnarsi per dar seguito, in quanto possibile, a tale richiesta.
RVUS und 26 BG-RVUS, ferner auch auf die Art. 18
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 18
1    Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.
2    Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.
3    Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.
VwVG, 4 BV und 6 Ziff. 3 lit. d EMRK. Die Berufung auf die letztgenannte Vorschrift ist unbehelflich. Der Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
EMRK bezieht sich ausschliesslich auf das Strafverfahren. Er kann daher im Rechtshilfeverfahren, das ein Verwaltungsverfahren ist, nicht zur Anwendung kommen. Das BAP führt in der Beschwerdeantwort aus, auch wenn es sich um eine gewöhnliche Zeugenbefragung bzw. Beweisverhandlung gehandelt hätte, wären die Beschwerdeführer nicht teilnahmeberechtigt gewesen. Nach Art. 26
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).
1    Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).
2    Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65
3    Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66
BG-RVUS könne sich zwar der Einspracheberechtigte dagegen zur Wehr setzen, dass amerikanische Behördevertreter der Beweisverhandlung beiwohnen. Daraus lasse sich jedoch nicht ableiten, dass er an der Verhandlung anwesend sein dürfe. Die Beschwerdeführer seien im übrigen gar nicht einspracheberechtigt gewesen, da nicht behauptet werden könne, sie seien durch die Einvernahmen berührt gewesen.
Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Art. 26
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).
1    Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).
2    Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65
3    Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66
BG-RVUS verweist für den Begriff des Einspracheberechtigten auf Art. 16
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 16
BG-RVUS. Danach kann Einsprache erheben, wer durch eine Rechtshilfehandlung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse hat. Diese Voraussetzung ist dann gegeben, wenn eine Person durch eine solche Handlung unmittelbar in ihren rechtlichen oder tatsächlichen Interessen betroffen ist. Bei den Einvernahmen hatten Bankangestellte über die Bankkonten und Banktransaktionen der Beschwerdeführer Auskunft zu geben. Es ist klar, dass diese

BGE 111 Ib 132 S. 135

dadurch unmittelbar in ihren Interessen, nämlich in ihrer geschäftlichen Privatsphäre, betroffen wurden. Sie waren somit einspracheberechtigt im Sinne der Art. 16
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 16
und 26
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).
1    Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).
2    Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65
3    Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66
BG-RVUS. Das BAP meint, daraus lasse sich nicht schliessen, dass die Beschwerdeführer an den Einvernahmen hätten teilnehmen dürfen. Es hält dafür, ein Anspruch, der Beweisverhandlung beizuwohnen, stehe nur den in Art. 12 Ziff. 2
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 12 Norme particolari di procedura - 1. Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
1    Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
2    L'imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente.
3  a. Se, nell'esecuzione di una domanda, l'ammissibilità di un mezzo di prova è subordinata, secondo la legge in vigore nello Stato richiedente, alla presenza di un rappresentante di un'autorità di questo Stato, lo Stato richiesto dovrà autorizzare tale presenza.
b  Lo Stato richiesto autorizza parimenti una tale presenza ove ritenga, in considerazione della complessità della fattispecie o di altri elementi descritti nella domanda, che essa possa facilitare in modo considerevole il successo di una procedura penale.
c  Anche in altri casi e su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare tale presenza.
d  Se in conseguenza a una tale presenza dovessero essere portati a conoscenza degli Stati Uniti fatti che una banca in Svizzera deve tenere segreti o che costituiscono, in Svizzera, un segreto di fabbricazione o d'affari, la Svizzera autorizzerà la presenza soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 10 capoverso 2.
e  Inoltre la Svizzera può, in ogni momento dell'esecuzione, escludere i rappresentanti menzionati fino a che sia determinato che sono date le condizioni per la rivelazione.
4    Le persone, la cui presenza sia autorizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, hanno il diritto, in conformità delle norme di procedura dello Stato richiesto, di porre domande in quanto queste non siano inammissibili secondo la legislazione di uno dei due Stati.
5    Se nello Stato richiesto, testimonianze o deposizioni devono essere assunte in conformità alle norme di procedura dello Stato richiedente, i testimoni o le persone invitate a deporre hanno il diritto di farsi assistere durante il procedimento. Essi sono esplicitamente informati, all'inizio del procedimento, del loro diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se è necessario e l'ufficio centrale dello Stato richiedente l'autorizza, un patrocinatore è designato d'ufficio.
6    Se lo Stato richiedente domanda esplicitamente la stesura di un processo verbale testuale, l'autorità d'esecuzione dovrà impegnarsi per dar seguito, in quanto possibile, a tale richiesta.
und 3
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 12 Norme particolari di procedura - 1. Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
1    Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
2    L'imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente.
3  a. Se, nell'esecuzione di una domanda, l'ammissibilità di un mezzo di prova è subordinata, secondo la legge in vigore nello Stato richiedente, alla presenza di un rappresentante di un'autorità di questo Stato, lo Stato richiesto dovrà autorizzare tale presenza.
b  Lo Stato richiesto autorizza parimenti una tale presenza ove ritenga, in considerazione della complessità della fattispecie o di altri elementi descritti nella domanda, che essa possa facilitare in modo considerevole il successo di una procedura penale.
c  Anche in altri casi e su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare tale presenza.
d  Se in conseguenza a una tale presenza dovessero essere portati a conoscenza degli Stati Uniti fatti che una banca in Svizzera deve tenere segreti o che costituiscono, in Svizzera, un segreto di fabbricazione o d'affari, la Svizzera autorizzerà la presenza soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 10 capoverso 2.
e  Inoltre la Svizzera può, in ogni momento dell'esecuzione, escludere i rappresentanti menzionati fino a che sia determinato che sono date le condizioni per la rivelazione.
4    Le persone, la cui presenza sia autorizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, hanno il diritto, in conformità delle norme di procedura dello Stato richiesto, di porre domande in quanto queste non siano inammissibili secondo la legislazione di uno dei due Stati.
5    Se nello Stato richiesto, testimonianze o deposizioni devono essere assunte in conformità alle norme di procedura dello Stato richiedente, i testimoni o le persone invitate a deporre hanno il diritto di farsi assistere durante il procedimento. Essi sono esplicitamente informati, all'inizio del procedimento, del loro diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se è necessario e l'ufficio centrale dello Stato richiedente l'autorizza, un patrocinatore è designato d'ufficio.
6    Se lo Stato richiedente domanda esplicitamente la stesura di un processo verbale testuale, l'autorità d'esecuzione dovrà impegnarsi per dar seguito, in quanto possibile, a tale richiesta.
RVUS genannten Personen zu, also dem Beschuldigten oder Angeklagten und dem Vertreter der Behörde des ersuchenden Staates, nicht aber dem Dritten. Eine solche Auslegung stünde jedoch im Widerspruch zu den Grundsätzen, die im eidgenössischen Verwaltungsverfahren gelten. Art. 6
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
VwVG räumt demjenigen, dem ein Rechtsmittel gegen eine Verfügung zusteht, Parteistellung ein. Die Rechtsmittelbefugnis nach Art. 48 lit. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
VwVG hängt von denselben Voraussetzungen ab wie die Einspracheberechtigung nach Art. 16
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 16
BG-RVUS. Wer durch eine Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse hat, kann somit aufgrund von Art. 6
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
VwVG Parteirechte ausüben, d.h. er hat Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita.
VwVG), auf Akteneinsicht (Art. 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
VwVG) sowie auf Teilnahme an Zeugeneinvernahmen (Art. 18
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 18
1    Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.
2    Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.
3    Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.
VwVG). Das Rechtshilfeverfahren ist ein Verwaltungsverfahren. Entsprechend den erwähnten Grundsätzen muss daher auch einem Dritten, wenn er durch eine Rechtshilfehandlung unmittelbar in seinen rechtlichen oder tatsächlichen Interessen betroffen ist, ein Recht auf Teilnahme zustehen, jedenfalls sofern die Bestimmungen des Rechtshilfevertrages und des zugehörigen Bundesgesetzes eine Teilnahme des Dritten an der betreffenden Rechtshilfehandlung nicht ausdrücklich ausschliessen. Dies tun die Vorschriften von Art. 12
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 12 Norme particolari di procedura - 1. Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
1    Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
2    L'imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente.
3  a. Se, nell'esecuzione di una domanda, l'ammissibilità di un mezzo di prova è subordinata, secondo la legge in vigore nello Stato richiedente, alla presenza di un rappresentante di un'autorità di questo Stato, lo Stato richiesto dovrà autorizzare tale presenza.
b  Lo Stato richiesto autorizza parimenti una tale presenza ove ritenga, in considerazione della complessità della fattispecie o di altri elementi descritti nella domanda, che essa possa facilitare in modo considerevole il successo di una procedura penale.
c  Anche in altri casi e su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare tale presenza.
d  Se in conseguenza a una tale presenza dovessero essere portati a conoscenza degli Stati Uniti fatti che una banca in Svizzera deve tenere segreti o che costituiscono, in Svizzera, un segreto di fabbricazione o d'affari, la Svizzera autorizzerà la presenza soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 10 capoverso 2.
e  Inoltre la Svizzera può, in ogni momento dell'esecuzione, escludere i rappresentanti menzionati fino a che sia determinato che sono date le condizioni per la rivelazione.
4    Le persone, la cui presenza sia autorizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, hanno il diritto, in conformità delle norme di procedura dello Stato richiesto, di porre domande in quanto queste non siano inammissibili secondo la legislazione di uno dei due Stati.
5    Se nello Stato richiesto, testimonianze o deposizioni devono essere assunte in conformità alle norme di procedura dello Stato richiedente, i testimoni o le persone invitate a deporre hanno il diritto di farsi assistere durante il procedimento. Essi sono esplicitamente informati, all'inizio del procedimento, del loro diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se è necessario e l'ufficio centrale dello Stato richiedente l'autorizza, un patrocinatore è designato d'ufficio.
6    Se lo Stato richiedente domanda esplicitamente la stesura di un processo verbale testuale, l'autorità d'esecuzione dovrà impegnarsi per dar seguito, in quanto possibile, a tale richiesta.
RVUS und 26 BG-RVUS für die Beweisverhandlung nicht. Die Beschwerdeführer hatten daher einen Anspruch darauf, an den Zeugeneinvernahmen anwesend zu sein (oder sich vertreten zu lassen) und an die Zeugen Ergänzungsfragen zu stellen. Die Staatsanwaltschaft hat ihnen dadurch, dass sie das nicht gestattete, das rechtliche Gehör verweigert. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist eine wesentliche Verfahrensvorschrift. Wird er verletzt, so hat das in der Regel die Ungültigkeit des betreffenden Verwaltungsaktes zur Folge. Im hier zu beurteilenden Fall ist daher das Protokoll über die Zeugeneinvernahmen als ungültig zu erklären, soweit diese über die blosse Beglaubigung der im amerikanischen Rechtshilfebegehren vom 9. August 1982 verlangten Urkunden hinausgehen. Es ist Sache des BAP, die Abgrenzung vorzunehmen und zuhanden der amerikanischen
BGE 111 Ib 132 S. 136

Behörden jene Stellen des Protokolls zu bezeichnen, die über diesen Rahmen hinausgehen. c) An sich wären die Beschwerdeführer auch teilnahmeberechtigt gewesen, soweit es bei den Zeugeneinvernahmen um ein Beglaubigungsverfahren im Sinne von Art. 18
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 18 Atti d'affari - 1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
1    Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2    Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3    Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l'autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell'autorità incaricata dell'esecuzione della domanda.
4    Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l'autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all'ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a  un funzionario dell'ufficio centrale dello Stato richiesto;
b  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5    Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l'imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l'imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6    I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7    Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l'autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
RVUS ging. Auch durch diese Rechtshilfehandlung wurde unmittelbar in die Interessensphäre der Beschwerdeführer eingegriffen, bezogen sich doch die Urkunden, über deren Echtheit und Zulässigkeit als Beweismittel die Zeugen befragt wurden, auf Bankkonten und Banktransaktionen der Beschwerdeführer. Diesen stand somit - aus den gleichen Überlegungen wie bei der gewöhnlichen Beweisverhandlung - ein Recht auf Teilnahme zu; Art. 18
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 18 Atti d'affari - 1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
1    Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2    Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3    Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l'autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell'autorità incaricata dell'esecuzione della domanda.
4    Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l'autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all'ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a  un funzionario dell'ufficio centrale dello Stato richiesto;
b  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5    Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l'imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l'imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6    I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7    Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l'autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
RVUS schliesst die Anwesenheit des Dritten bei der Beglaubigung von Schriftstücken nicht ausdrücklich aus. Indessen ist festzustellen, dass die Beschwerdeführer in der Angelegenheit betreffend das amerikanische Rechtshilfebegehren vom 9. August 1982 schon zweimal an das Bundesgericht gelangt sind, nämlich im Oktober 1983 mit einer Beschwerde gegen den Entscheid des BAP über die Gewährung der Rechtshilfe und im Februar 1984 mit einer solchen gegen den Ausführungsentscheid der Staatsanwaltschaft. Es war ihnen schon damals genau bekannt, welche Dokumente das amerikanische Justizdepartement herausverlangte. Sie haben in jenen Verfahren vor Bundesgericht nie behauptet, diese Urkunden seien nicht echt oder als Beweismittel unzulässig. Es erscheint unter diesen Umständen als rechtsmissbräuchlich, wenn sie sich jetzt, nachdem das Beglaubigungsverfahren stattgefunden hat, auf ihren Gehörsanspruch berufen und verlangen, die Zeugeneinvernahmen seien auch insoweit als ungültig zu erklären, als es bloss um die Echtheit der Urkunden und deren Zulässigkeit als Beweismittel ging. Soweit die Rechtshilfe ein Beglaubigungsverfahren darstellte, kann deshalb die Rüge der Gehörsverweigerung nicht geschützt und das Protokoll über die Zeugeneinvernahmen nicht als ungültig erklärt werden. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist im Sinne der Erwägungen gutzuheissen und der angefochtene Entscheid der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich aufzuheben.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 111 IB 132
Data : 13. giugno 1985
Pubblicato : 31. dicembre 1986
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 111 IB 132
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Trattato con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Diritto di un terzo di partecipare


Registro di legislazione
CEDU: 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
LTAGSU: 16 
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 16
26
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).
1    Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).
2    Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65
3    Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66
PA: 6 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 6 - Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
18 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 18
1    Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.
2    Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.
3    Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.
26 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
29 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita.
48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
TAGSU: 12 
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 12 Norme particolari di procedura - 1. Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
1    Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento.
2    L'imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente.
3  a. Se, nell'esecuzione di una domanda, l'ammissibilità di un mezzo di prova è subordinata, secondo la legge in vigore nello Stato richiedente, alla presenza di un rappresentante di un'autorità di questo Stato, lo Stato richiesto dovrà autorizzare tale presenza.
b  Lo Stato richiesto autorizza parimenti una tale presenza ove ritenga, in considerazione della complessità della fattispecie o di altri elementi descritti nella domanda, che essa possa facilitare in modo considerevole il successo di una procedura penale.
c  Anche in altri casi e su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare tale presenza.
d  Se in conseguenza a una tale presenza dovessero essere portati a conoscenza degli Stati Uniti fatti che una banca in Svizzera deve tenere segreti o che costituiscono, in Svizzera, un segreto di fabbricazione o d'affari, la Svizzera autorizzerà la presenza soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 10 capoverso 2.
e  Inoltre la Svizzera può, in ogni momento dell'esecuzione, escludere i rappresentanti menzionati fino a che sia determinato che sono date le condizioni per la rivelazione.
4    Le persone, la cui presenza sia autorizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, hanno il diritto, in conformità delle norme di procedura dello Stato richiesto, di porre domande in quanto queste non siano inammissibili secondo la legislazione di uno dei due Stati.
5    Se nello Stato richiesto, testimonianze o deposizioni devono essere assunte in conformità alle norme di procedura dello Stato richiedente, i testimoni o le persone invitate a deporre hanno il diritto di farsi assistere durante il procedimento. Essi sono esplicitamente informati, all'inizio del procedimento, del loro diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se è necessario e l'ufficio centrale dello Stato richiedente l'autorizza, un patrocinatore è designato d'ufficio.
6    Se lo Stato richiedente domanda esplicitamente la stesura di un processo verbale testuale, l'autorità d'esecuzione dovrà impegnarsi per dar seguito, in quanto possibile, a tale richiesta.
18
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 18 Atti d'affari - 1. Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
1    Se vien richiesta la produzione di documenti, quali libri, carte, dichiarazioni, processi verbali, conti o altri scritti, o estratti di tali atti, ad eccezione dei documenti pubblici indicati all'articolo 19, qualunque sia il loro carattere e la loro forma, il funzionario incaricato dell'esecuzione ordina, su esplicita domanda dello Stato richiedente, la produzione di tali documenti in base a un documento procedurale. Il funzionario interroga la persona che produce il documento, facendole prestare giuramento o promessa di dire la verità. Egli esamina l'autenticità del documento e verifica se si tratta di un memorandum o di un processo verbale concernente un'azione, un'operazione, un fatto o un avvenimento, se il documento fu compilato nel normale svolgimento degli affari e se è usuale, nel corso regolare degli affari, compilare simili documenti al momento dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento oppure entro un termine ragionevole.
2    Il funzionario fa stendere processo verbale della deposizione del testimonio e lo allega al documento.
3    Dopo aver verificato i fatti indicati al capoverso 1, il funzionario certifica quale è stata la procedura seguita e quali le decisioni adottate e autentica il documento, una copia o un estratto dello stesso, come pure il processo verbale della deposizione del testimonio. Il certificato e l'autenticazione devono essere firmati dal funzionario che dovrà altresì indicare la sua funzione ufficiale e apporre il sigillo dell'autorità incaricata dell'esecuzione della domanda.
4    Ogni persona incaricata di trasmettere il documento autenticato certifica l'autenticità della firma e della funzione ufficiale della persona attestante o della persona che procedette all'ultima certificazione, nel caso di precedenti certificazioni. La certificazione finale può essere fatta da:
a  un funzionario dell'ufficio centrale dello Stato richiesto;
b  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiedente che esercita le sue funzioni nello Stato richiesto, oppure da
c  un agente diplomatico o un funzionario consolare dello Stato richiesto che esercita le sue funzioni nello Stato richiedente.
5    Nel caso in cui una domanda ai sensi del presente articolo concerne un procedimento giudiziario pendente, l'imputato ha il diritto, se lo richiede, di presenziare o di farsi rappresentare da un patrocinatore; alla persona che produce il documento, egli può porre domande sulla sua autenticità e ammissibilità quale mezzo di prova. Se l'imputato richiede di essere presente o di farsi rappresentare, un rappresentante dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri ha pure il diritto di presenziare e di porre domande al testimonio.
6    I documenti, le loro copie, le osservazioni che vi sono apposte o gli estratti, autenticati secondo il presente articolo e che, per altre ragioni, non sono inammissibili quali mezzi di prova, devono essere ammessi da ogni tribunale dello Stato richiedente quali mezzi di prova dell'atto, dell'operazione, del fatto o dell'avvenimento senza ulteriori giustificazioni o autenticazioni.
7    Nel caso in cui, in un procedimento, una parte contesta l'autenticità di un documento autenticato conformemente al presente articolo, incomberà alla stessa provarne la falsità a soddisfazione del tribunale davanti al quale è pendente il procedimento, se intende escludere tale documento dai mezzi di prova.
Registro DTF
111-IB-132
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
testimone • ltagsu • autenticazione • mezzo di prova • usa • autenticità • quesito • tribunale federale • trattario • diritto di essere sentito • stato richiedente • decisione • posto • accusato • rimedio giuridico • rimedio di diritto cantonale • ministero pubblico • ufficio federale di polizia • decisione • dibattimento
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