Urteilskopf

108 Ib 502

86. Estratto della sentenza 21 dicembre 1982 della I Corte di diritto pubblico nella causa vertente tra le Ferrovie federali svizzere, II Circondario, e diciotto espropriati (ricorso di diritto amministrativo)
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Erwägungen ab Seite 502

BGE 108 Ib 502 S. 502

Considerando in diritto:


21. Dai considerandi che precedono risulta che nei confronti di parecchi espropriati vengono ridotte le indennità stabilite dalla Commissione federale di stima nella decisione qui impugnata, la quale conferma le indennità provvisorie accordate in applicazione dell'art. 19bis cpv. 2
RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

Art. 19bis [1]  
  È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
LEspr. Questa circostanza comporta due questioni supplementari. D'un canto, dev'essere deciso se il Tribunale federale debba sancire nel dispositivo della propria sentenza l'obbligo di restituzione delle somme eccedenti da parte degli espropriati; d'altro canto, devono essere definiti

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la decorrenza e il tasso degli interessi maturati su tali importi. a) Anzitutto è chiaro che la Commissione federale di stima, se avesse costatato di avere stabilito indennità provvisorie eccessive, sarebbe stata competente per ordinarne la restituzione. Anzi, essa avrebbe dovuto ordinarla d'ufficio. L'art. 64 cpv. 1
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Art. 64  
  1.   La commissione di stima decide segnatamente: [1]
a. [2]   sull'importo dell'indennità (art. 16 e 17);
b.   sulle domande intese a far eccettuare le parti costitutive e gli accessori dall'espropriazione (art. 11) e sulle domande per l'ampliamento dell'espropriazione (art. 12 e 13);
bbis. [3]   sulle pretese d'indennità per i danni derivanti da atti preparatori (art. 15 cpv. 3);
c.   sulle domande d'indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7);
d.   sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26);
e.   sulle domande d'indennità derivanti dalla rinunzia all'espropriazione (art. 14);
f.   sulle domande d'indennità derivanti dal bando d'espropriazione (art. 44);
g. [4]   sulle domande concernenti l'anticipata immissione in possesso e le prestazioni da fornire a questo proposito, sempreché per la decisione non sia competente il presidente conformemente all'articolo 76 capoverso 2;
h.   sulle conseguenze della mora per il pagamento dell'indennità di espropriazione (art. 88);
i.   sul diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione e sulle pretese che vi si connettoano (art. 108);
k. [5]   ...
  2.   La commissione di stima decide sulla propria competenza. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).
[5] Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[6] Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).
LEspr non menziona invero questa competenza, ma - come ha precisato la novella del 18 marzo 1971 mediante l'aggiunta della parola "segnatamente" - l'elencazione ivi contenuta è esemplificativa, non esaustiva (DTF 101 Ib 281 consid. 2a). Del resto, l'obbligo di restituzione della somma che supera l'importo già pagato a titolo provvisorio è sancito dall'art. 19bis cpv. 4
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Art. 19bis [1]  
  È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
LEspr, ultima frase.
Queste considerazioni influiscono anche sulla procedura di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, benché le FFS non abbiano formulato esplicite domande di restituzione. Poiché questa restituzione, nel suo principio, è sancita dalla legge, le conclusioni ricorsuali dell'espropriante tendenti alla riduzione delle indennità provvisorie stabilite dalla CFS contengono implicitamente quelle di restituzione delle somme eccedenti. Lo stesso dicasi delle domande degli espropriati, con le quali essi chiedono l'aumento delle predette indennità: esse contengono l'implicita richiesta del pagamento della differenza. La soluzione contraria comporterebbe la necessità di esperire un'azione separata di restituzione dell'indebito. Di questo parere sembrerebbe invero essere stato il relatore di maggioranza al Consiglio degli Stati, durante la discussione dell'art. 19bis
RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

Art. 19bis [1]  
  È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
LEspr, laddove egli affermava che si tratta di un "Rückforderungsanspruch wie irgendein anderer öffentlich-rechtlicher Rückforderungsanspruch" (Boll.uff. CSt 8 marzo 1971, pag. 100). Tuttavia, in caso di mancata restituzione volontaria, l'esperimento di un'azione di restituzione dell'indebito, davanti ad un'istanza ancora da precisare, se pur teoricamente configurabile, sarebbe poco soddisfacente. b) All'art. 19bis cpv. 4, prima frase, il legislatore ha espressamente stabilito che, se l'indennità definitiva supera l'importo già pagato a titolo provvisorio in virtù del cpv. 2, l'eccedenza deve fruttare interesse al saggio usuale, dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello del pagamento. La legge è invece silente per il caso inverso, ossia quando l'indennità definitiva è inferiore a quella provvisoria: per questi casi, come s'è visto, il legislatore ha sancito l'obbligo di restituzione, omettendo però qualsiasi indicazione sull'eventuale interesse a favore


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dell'espropriante. Dai lavori parlamentari e commissionali risulta che il silenzio fu voluto: il legislatore intese lasciare la soluzione alla giurisprudenza, essendo configurabili tanto casi in cui il pagamento di un interesse si giustifica, tanto casi nei quali esso non è opportuno (Boll.uff. CSt 1971, seduta dell'8 marzo 1971, pag. 100, relatore Dillier). Secondo l'art. 19bis cpv. 4
RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

Art. 19bis [1]  
  È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
, il versamento di un interesse sull'importo da restituire all'espropriante - per il periodo compreso tra il pagamento provvisorio e la fissazione dell'indennità definitiva - non va quindi da sé. In queste circostanze, se l'espropriante è dell'avviso che l'interesse gli è dovuto, si deve richiedere ch'egli ne formuli esplicita domanda. In concreto le FFS non hanno presentato conclusioni a questo proposito, per cui il Tribunale federale non ha motivo di statuire l'obbligo di pagare un interesse per il periodo anteriore alla data di questa sentenza. Sulle somme che taluni espropriati devono restituire alle FFS sarà di conseguenza dovuto soltanto l'interesse del 5% dalla scadenza dell'obbligo di restituzione, ossia dalla data della sentenza del Tribunale federale, la quale cresce immediatamente in giudicato (art. 38
RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

Art. 19bis [1]  
  È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
OG).
108 IB 502 21. dicembre 1982 31. dicembre 1982 Tribunale federale 108 IB 502 DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico

Oggetto Art. 19bis cpv. 4 LEspr, seconda...

Registro di legislazione
LEspr 19 bis
RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

Art. 19bis [1]  
  È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) alla data in cui il titolo di espropriazione diventa esecutivo.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
LEspr 64
RS 711 LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

Art. 64  
  1.   La commissione di stima decide segnatamente: [1]
a. [2]   sull'importo dell'indennità (art. 16 e 17);
b.   sulle domande intese a far eccettuare le parti costitutive e gli accessori dall'espropriazione (art. 11) e sulle domande per l'ampliamento dell'espropriazione (art. 12 e 13);
bbis. [3]   sulle pretese d'indennità per i danni derivanti da atti preparatori (art. 15 cpv. 3);
c.   sulle domande d'indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7);
d.   sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26);
e.   sulle domande d'indennità derivanti dalla rinunzia all'espropriazione (art. 14);
f.   sulle domande d'indennità derivanti dal bando d'espropriazione (art. 44);
g. [4]   sulle domande concernenti l'anticipata immissione in possesso e le prestazioni da fornire a questo proposito, sempreché per la decisione non sia competente il presidente conformemente all'articolo 76 capoverso 2;
h.   sulle conseguenze della mora per il pagamento dell'indennità di espropriazione (art. 88);
i.   sul diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione e sulle pretese che vi si connettoano (art. 108);
k. [5]   ...
  2.   La commissione di stima decide sulla propria competenza. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[3] Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076; FF 1970 I 774).
[5] Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
[6] Nuovo testo giusta l'all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).
OG 38all. 19 bis
Registro DTF