Urteilskopf

102 III 29

7. Sentenza dell'11 febbraio 1976 nella causa R. e B. contro Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 29

BGE 102 III 29 S. 29

Nella liquidazione dell'eredità giacente D., la ditta B. ha rivendicato la proprietà di tre motorini e ventitré biciclette stimati complessivamente fr. 8'700.--. Nella graduatoria l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (in seguito "l'Ufficio") ammise la rivendicazione e fissò ai creditori un termine per chiedere la cessione del diritto di contestarla ai sensi dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF. R., creditore iscritto in V classe per un credito di fr. 1'598.60, fece uso di tale possibilità. L'Ufficio trasmetteva quindi al creditore cessionario il relativo atto di cessione, allestito sul formulario n. 7. Già il giorno precedente l'Ufficio aveva comunicato l'avvenuta cessione alla ditta rivendicante e le aveva nel contempo assegnato il termine di 10 giorni per proporre contro R. l'azione di rivendicazione della proprietà sugli oggetti summenzionati (art. 242 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
1    L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
2    Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
3    La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
LEF in relazione con l'art. 52
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 52 - Quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa, l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di cessione, e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto agli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF per promuovere l'azione indicando i nomi dei creditori cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità di rappresentanti della massa.
RUF). Prima della scadenza del termine di cui sopra R. comunicava all'Ufficio di essere giunto ad un accordo transattivo con la ditta B. nel senso che, dietro corrisponsione
BGE 102 III 29 S. 30

della somma di fr. 1'000.--, egli rinunciava a contestare la rivendicazione della controparte; R. comunicava nel contempo che la propria pretesa nei confronti della massa veniva ridotta dell'importo della transazione. In risposta alla comunicazione di R. l'Ufficio comunicava alle parti interessate di non poter riconoscere la transazione intervenuta tra R. e la ditta rivendicante. La decisione dell'Ufficio veniva confermata dall'Autorità di vigilanza che respingeva un reclamo formato congiuntamente da R. e dalla ditta B. Contro quest'ultima decisione i soccombenti insorgono in questa sede postulandone l'annullamento e chiedendo che sia ordinato all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di consegnare alla ditta B. gli oggetti da essa rivendicati. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.

Erwägungen

Considerato in diritto:
La giurisprudenza del Tribunale federale ha ormai definitivamente chiarito la natura giuridica della cessione prevista dall'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF (cfr. in particolare DTF 84 III 43, DTF 93 III 62, la dottrina ivi citata e FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, II ed. vol. II pag. 168). In particolare è stabilito che il creditore, subentrato in una pretesa della massa giusta il citato disposto, è in diritto sia di rinunciare a far valere giudizialmente tale pretesa, sia di concludere con la controparte transazioni giudiziali o extragiudiziali (DTF 93 III 63, DTF 50 III 22, DTF 49 III 124, DTF 43 III 164; FRITZSCHE, op.cit., pag. 174). Alcuni autori sono dell'avviso che una transazione necessita per la sua validità l'approvazione dell'amministrazione del fallimento, ritenuta la responsabilità del creditore cessionario nei confronti della massa, se non ottiene il massimo possibile (in questo senso cfr. in particolare FLACHSMANN, Die Abtretung der Rechtsansprüche der Konkursmasse nach Art. 260 SchKG, tesi Zurigo 1927, pagg. 16-18, con il rilievo che l'opinione ivi espressa si trova in una certa contraddizione con quanto l'autore riporta a pag. 97 dell'opera stessa e dove rileva che la massa non può chiedere un risarcimento dei danni, fondato sulla rinuncia a stare in lite, e ciò in virtù del fatto che essa già aveva a suo tempo rinunciato a far valere la pretesa oggetto della cessione; nello stesso senso, ma meno incisivo, JAEGER n. 3 lett. n ad art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF, II vol. pag. 260).
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Tale modo di vedere è errato. Allorquando la massa rinuncia a far valere determinati crediti e ne fa cessione a uno o più creditori, questi ultimi devono ragionevolmente essere posti nella condizione di poter liberamente decidere se e in che misura intendono fare o meno valere i crediti di cui sono divenuti cessionari. Infatti la massa non può subire alcun danno fintanto che non è posta in una situazione meno favorevole di quella in cui è venuta a trovarsi rinunciando a far valere determinati crediti o meglio, nella situazione in cui si sarebbe trovata se nessun creditore avesse chiesto la cessione dei crediti abbandonati.
La responsabilità del creditore cessionario nei confronti della massa sarebbe pensabile solo nell'ipotesi in cui l'agire del creditore cessionario stesso avesse per conseguenza di porre la massa in una situazione meno favorevole di quella originatasi a dipendenza della rinuncia o, più precisamente, di quella in cui la massa si sarebbe trovata se nessuna cessione fosse stata richiesta. Deve comunque essere rilevato in questa sede che la riserva formulata alla cifra n. 7 del formulario di cessione può unicamente essere interpretata nel senso delle considerazioni sopra riportate: l'eventuale pregiudizio che la massa potrebbe aver subito a dipendenza della transazione intervenuta tra creditore cessionario e la ditta rivendicante non potrebbe in alcun caso giustificare il rifiuto della ratifica della convenzione stessa da parte dell'Ufficio, ma permetterebbe unicamente, se del caso, alla massa di far valere in giudizio pretese di risarcimento contro il creditore cessionario (cfr. FLACHSMANN, op.cit., pag. 18; BRIDEL JdT 1932 pag. 98 segg, in particolare pagg. 102/103 n. 7 e 8, pagg. 111/112 n. 23 e 24 e pag. 114 n. 29). Nello stesso senso si pronuncia FRITZSCHE, (op.cit., pagg. 174 e 175), il quale giustamente rileva che l'amministrazione del fallimento, nell'atto di cessione, può riservarsi la facoltà di ratificare eventuali transazioni (nello stesso senso BRIDEL, op.cit., pag. 103 n. 9, il quale osserva però, a ragione, che, se il creditore cessionario non aderisce alla citata riserva, l'Ufficio altro non può fare che rinunciarvi). Nel caso in esame l'Ufficio non ha avanzato riserve in questo senso, per cui non può ora prevalersene. Facendo riferimento alle sentenze riportate in DTF 84 III 43, DTF 65 III 3e 64 III 110, l'autorità cantonale di vigilanza ha ritenuto che il diritto della massa di revocare la cessione quando la causa non sia ancora
BGE 102 III 29 S. 32

stata promossa, implica quale conseguenza il diritto di rifiutare la ratifica di una transazione. Tale argomento non è pertinente, soprattutto se si pon mente al fatto che, secondo la sentenza, riportata in DTF 84 III 43, la revoca della cessione è possibile solo se il creditore non ha ancora intrapreso alcun passo, anche solo preliminare e non ancora giudiziale, in vista di far valere il credito di cui è divenuto cessionario. Ciò non è evidentemente il caso nella concreta fattispecie nella quale il creditore ha già concluso una transazione definitiva. Indipendentemente da tale circostanza poi, e nell'ipotesi che una revoca fosse stata possibile, l'Ufficio avrebbe potuto far capo unicamente a tal procedura e non avrebbe in alcun caso potuto, negando la ratifica della transazione, costringere il creditore alla conduzione di un processo. È vero che in tal modo il creditore cessionario può limitarsi a sostenere la lite fino a concorrenza del proprio credito (o, come nella fattispecie, in misura minore): ciò è però insito nella natura stessa della cessione; il creditore non è tenuto a sostenere, a proprie spese e a proprio rischio, gli interessi degli altri creditori che già avevano rinunciato a far valere la pretesa. Qualora la massa ritiene che la pretesa sia fondata e che la relativa causa abbia serie probabilità di esito favorevole, deve farla valere in proprio. Nel caso concreto la massa, operando la cessione, ha dimostrato o di ritenere fondata la rivendicazione della ditta B., o di considerare che l'esito della eventuale causa avrebbe potuto rivelarsi negativo: in tali circostanze la massa non può, successivamente alla cessione, pronunciarsi sul modo con cui il cessionario ha tutelato i propri interessi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 102 III 29
Data : 11. febbraio 1976
Pubblicato : 31. dicembre 1976
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 102 III 29
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Art. 260 LEF. Il creditore subentrato in una pretesa della massa giusta l'art. 260 LEF è in diritto sia di rinunciare a


Registro di legislazione
LEF: 242 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
1    L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
2    Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
3    La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
RUF: 52
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 52 - Quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa, l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di cessione, e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto agli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF per promuovere l'azione indicando i nomi dei creditori cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità di rappresentanti della massa.
Registro DTF
102-III-29 • 43-III-160 • 49-III-122 • 50-III-19 • 64-III-107 • 84-III-40 • 93-III-59
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • riporto • cessionario • cio • amministrazione del fallimento • decisione • autorizzazione o approvazione • tribunale federale • bellinzona • transazione giudiziale • calcolo • rango • danno • importanza • motivo • autorità di vigilanza • soppressione • ordine militare • comunicazione • probabilità di esito favorevole
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