Urteilskopf

100 IV 190

47. Urteil des Kassationshofes vom 12. September 1974 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern gegen Achermann.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 100 IV 190 S. 190

A.- Anton Achermann hielt am 24. September 1973 seinen Personenwagen an der Weystrasse in Luzern näher als 5 m vor der Querfahrbahn der Hofstrasse an, um Kunstgegenstände auszuladen.

B.- Das Obergericht des Kantons Luzern sprach Achermann am 13. Mai 1974 von der Anklage der Widerhandlung gegen Art. 18 Abs. 2 lit. d
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
VRV frei.

C.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Rückweisung der Sache an das Obergericht zur Verurteilung gemäss Anklage.

Erwägungen


Das Bundesgericht zieht in Erwägung:


1. Nach Art. 37 Abs. 2
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)

Art. 37  
  1.   Il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono.
  2.   È vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi.
  3.   Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza.
SVG dürfen Fahrzeuge nicht angehalten werden, wo sie den Verkehr behindern oder gefährden könnten. Art. 18 Abs. 2 lit. d
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
VRV führt dazu aus, dass das freiwillige Halten bei Strassenverzweigungen näher als 5 m vor und nach der Querfahrbahn untersagt ist. Diese wie die übrigen Vorschriften in Abs. 2 von Art. 18
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
VRV haben ihren Grund darin, dass ein auf der Strasse haltendes Fahrzeug für den übrigen Verkehr unter Umständen nicht nur ein erhebliches Hindernis bilden, sondern auch eine erhöhte Gefahr bedeuten kann, die trotz der den anderen Strassenbenützern zuzumutenden Aufmerksamkeit leicht zu Unfällen zu führen vermag (BGE 94 IV 129). Es ist daher jeweils nicht zu untersuchen, ob ein in Verletzung von Art. 18 Abs. 2 lit. d

BGE 100 IV 190 S. 191


VRV angehaltenes Fahrzeug den Verkehr auch tatsächlich behindert oder gefährdet hat. Denn nicht erst die konkrete, sondern schon die abstrakte Gefährdung bzw. Behinderung des Verkehrs wird mit dieser Bestimmung unter Strafe gestellt. Auch gilt das Verbot absolut, also auch, wenn Güterumschlag vorgenommen wird. Das wird durch die auf den Güterumschlag bezüglichen Art. 18 Abs. 4
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
und 21
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 21   Salita e discesa, carico e scarico delle merci - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo.
  2.   Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l'operazione deve essere terminata senza indugio.
  3.   Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti della strada.
VRV nicht widerlegt, sondern bekräftigt. Art. 18 Abs. 4 schafft eine Ausnahme vom Gebot, am Rand der Fahrbahn zu halten (Art. 18 Abs. 1 Satz 2). Art. 21 Abs. 2 regelt den Fall des Abweichens vom Gebot des Art. 18 Abs. 1
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
, nach Möglichkeit ausserhalb der Strasse zu halten (d.h. nicht an Stellen, wo es nach Art. 18
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
sonst zulässig wäre). Art. 21 Abs. 3
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 21   Salita e discesa, carico e scarico delle merci - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo.
  2.   Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l'operazione deve essere terminata senza indugio.
  3.   Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti della strada.
VRV handelt vom unfreiwilligen Halten an gefährlichen Stellen (z.B. im Sinne von Art. 18 Abs. 2 lit. a). Eine solche Ausnahmeregelung kennt das Gesetz für das Halten näher als 5 m bei Querfahrbahnen jedoch nicht.

2. Mit dem Anhalten näher als 5 m vor der Querfahrbahn der Hofstrasse hat der Beschwerdegegner somit Art. 18 Abs. 2 lit. d
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
VRV verletzt. Seine Auffassung, die verfassungsmässig garantierte Handels- und Gewerbefreiheit berechtige ihn, Art. 18 Abs. 2 lit. d
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 18   Libertà di lingua
  La libertà di lingua è garantita.
nicht zu befolgen, hält nicht stand (Art. 31 Abs. 1, 37bis Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 18   Libertà di lingua
  La libertà di lingua è garantita.
, 64bis Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 18   Libertà di lingua
  La libertà di lingua è garantita.
BV). Der Umstand, dass m andern Fällen der Übertretung dieser Vorschrift die Polizei untätig geblieben sein soll, gibt dem Beschwerdegegner keinen Anspruch darauf, ebenfalls rechtswidrig zu handeln und ungestraft zu bleiben (BGE 89 IV 135 E 5, BGE 98 Ia 21).


Dispositiv


Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil der II. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 13. Mai 1974 aufgehoben und die Sache zur Verurteilung des Beschwerdegegners Achermann gemäss Art. 18 Abs. 2 lit. d
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
VRV und Art. 90 Ziff. 1
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)

Art. 90 [1]  
  1.   È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
  2.   È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
  3.   È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
  3bis.   In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale [2], in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. [3]
  3ter.   In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. [4]
  4.   È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata:
a.   di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h;
b.   di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h;
c.   di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h;
d.   di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h. [5]
  5.   L'articolo 237 numero 2 del Codice penale [6] non è applicabile in questi casi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
[2] RS 311.0
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG an die Vorinstanz zurückgewiesen.
100 IV 190 12. settembre 1974 31. dicembre 1974 Tribunale federale 100 IV 190 DTF - Diritto penale e procedura penale

Oggetto Art. 18 cpv. 2 lett. d...

Registro di legislazione
Cost 18
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 18   Libertà di lingua
  La libertà di lingua è garantita.
Cost 37 bisCost 64 bis LCStr 37
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)

Art. 37  
  1.   Il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono.
  2.   È vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi.
  3.   Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza.
LCStr 90
RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)

Art. 90 [1]  
  1.   È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
  2.   È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
  3.   È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
  3bis.   In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale [2], in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. [3]
  3ter.   In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. [4]
  4.   È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata:
a.   di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h;
b.   di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h;
c.   di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h;
d.   di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h. [5]
  5.   L'articolo 237 numero 2 del Codice penale [6] non è applicabile in questi casi.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
[2] RS 311.0
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
ONCS 18
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 18   Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto:
a.   se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
b.   se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
c.   sulle strade strette e a traffico debole;
d.   sulle strade a senso unico. [1]
  2.   È vietato fermarsi volontariamente*:
a.   in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
b.   nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
c. [2]   nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. [3]   alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. [4]   sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
f.   sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
g.   davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
  3.   A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5]
  4.   La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di un tram,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.
 
[1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).
[4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
ONCS 21
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 21   Salita e discesa, carico e scarico delle merci - (art. 37 cpv. 2 LCStr)
  1.   Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo.
  2.   Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l'operazione deve essere terminata senza indugio.
  3.   Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti della strada.
Registro DTF