[AZA 0/4]
2P.145/1999
2A.216/1999
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
******************************************************
31 gennaio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente, Hartmann, Hungerbühler, Müller e Yersin.
Cancelliere: Cassina.

Visti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico inoltrati con un unico atto il 4 maggio 1999 da A.________, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, Mendrisio, contro la sentenza emanata il 7 aprile 1999 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa, in materia di imposta federale diretta e imposta cantonale (imposte alla fonte), che oppone il ricorrente alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino;

Dai fatti:

A.- A.________, cittadino italiano domiciliato a X.________, provincia di Como (I), lavora in Svizzera alle dipendenze della ditta B.________ SA di Castel San Pietro. In quanto titolare di un permesso di lavoro per confinanti, egli è tassato alla fonte per quanto riguarda l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale.
Il 30 settembre 1998 A.________ ha chiesto all'Ufficio imposte alla fonte del Cantone Ticino che fossero ammessi in deduzione dal suo reddito lavorativo gli alimenti che egli, da quando è separato dalla moglie C.________, versa regolarmente a quest'ultima per il mantenimento dei figli D.________ e E.________ Il 6 ottobre 1998 l'autorità fiscale ticinese ha respinto tale richiesta. La decisione è poi stata confermata su reclamo il 20 ottobre 1998. Con sentenza del 7 aprile 1999 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha risolto di respingere il ricorso inoltrato dal contribuente avverso quest'ultima pronuncia.
B.- Il 4 maggio 1999 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiede che il citato giudizio cantonale venga annullato e che, ai fini dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale, gli sia riconosciuto il diritto di dedurre dal reddito imponibile gli alimenti versati in favore dei figli. Lamenta la violazione dell'art. 4 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 [vCost. ]), nonché dell'art. 25 cpv. 1 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672. 945.41).
Il gravame, trattato dal Tribunale federale sia come un ricorso di diritto amministrativo che come un ricorso di diritto pubblico, per quanto ammissibile, è stato integralmente respinto.

Dai considerandi:

2.- a) Il ricorso di diritto amministrativo, presentato in tempo utile da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) contro una decisione in materia d'imposta federale alla fonte che emana da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 4 cpv. 6 del regolamento di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta, del 18 ottobre 1994), è, in linea di principio, ammissibile (art. 146
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.
della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 [LIFD, RS 642. 11], in vigore dal 1o gennaio 1995 e, quindi, applicabile al caso di specie, visto che il medesimo concerne l'imposizione del ricorrente successiva a tale data).
b) Con questo rimedio, il contribuente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, e la lesione dei suoi diritti costituzionali; in quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione del ricorso di diritto pubblico (art. 104 lett. a
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.
OG; DTF 122 IV 8 consid. 1b con rinvii). La nozione di diritto federale, a cui fa riferimento la disposizione appena menzionata, dev'essere intesa in senso lato e comprende pure i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione Svizzera, tra cui, in particolare, le convenzioni sottoscritte con Stati esteri al fine di evitare la doppia imposizione in materia fiscale. In alcune sue recenti decisioni il Tribunale federale si è posto il quesito di sapere se le censure concernenti la pretesa lesione di simili convenzioni internazionali in relazione all'applicazione del diritto cantonale debbano essere fatte valere tramite il rimedio in parola o mediante un ricorso di diritto pubblico, lasciando comunque la questione aperta (sentenza non pubblicata del 21 aprile 1999 in re W.-S., consid. 1a; sentenza non pubblicata del 17 maggio 1995 in re B. consid. 3). Anche nel presente caso tale problema può restare irrisolto.
In effetti su questo punto le censure sollevate dal ricorrente adempiono in linea di massima i requisiti di forma previsti dalla legge per entrambi i rimedi; inoltre il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni convenzionali di cui viene invocata la lesione, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo oppure nel contesto di un ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. c
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.
OG).
Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In materia di contribuzioni pubbliche esso può scostarsi dalle conclusioni delle parti, sia a loro vantaggio che a loro pregiudizio (art. 114 cpv. 1
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.
OG).

3.- a) Il ricorrente sostiene che la decisione con cui le autorità cantonali gli hanno negato la possibilità di dedurre dal reddito soggetto all'imposta federale alla fonte gli alimenti versati in favore dei propri figli minorenni non rispetta le norme di diritto federale interno applicabili, e in particolare disattende quanto sancito dall'art. 33 cpv. 1 lett. c
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sono dedotti dai proventi:
1    Sono dedotti dai proventi:
a  gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
b  il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;
c  gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d  i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;
f  i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g  i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
g1  3600 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
g2  1800 franchi per gli altri contribuenti;
h  le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33;
hbis  le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200291 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i  fino a concorrenza di un importo di 10 400 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:93
i1  iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 197694 sui diritti politici,
i2  rappresentati in un parlamento cantonale, o
i3  che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
j  le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 900 franchi, purché il contribuente:96
j1  abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
j2  abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
1bis    Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
a  della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;
b  di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.97
2    Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8500 e al massimo 13 900 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.98
3    Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.99
4    Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere ibis-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5300 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 400 franchi.100
LIFD. Rimprovera inoltre alla precedente istanza di giudizio di avere interpretato in modo arbitrario tale normativa.
b) aa) La legge sull'imposta federale diretta sottopone al prelievo d'imposta alla fonte sul reddito lordo da attività dipendente determinate categorie di persone fisiche e giuridiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 91 e
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sono dedotti dai proventi:
1    Sono dedotti dai proventi:
a  gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
b  il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;
c  gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d  i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;
f  i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g  i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
g1  3600 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
g2  1800 franchi per gli altri contribuenti;
h  le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33;
hbis  le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200291 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i  fino a concorrenza di un importo di 10 400 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:93
i1  iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 197694 sui diritti politici,
i2  rappresentati in un parlamento cantonale, o
i3  che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
j  le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 900 franchi, purché il contribuente:96
j1  abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
j2  abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
1bis    Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
a  della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;
b  di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.97
2    Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8500 e al massimo 13 900 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.98
3    Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.99
4    Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere ibis-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5300 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 400 franchi.100
segg. LIFD), come ad esempio i lavoratori che nel nostro Paese esercitano un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri (art. 91
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare..
LIFD). Tale è il caso nella fattispecie concreta per il ricorrente, il quale, pur essendo domiciliato in Italia, lavora come frontaliero nel Cantone Ticino, dove - in virtù anche di quanto prescritto dall'art. 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (RS 0.642. 045.43) - è tassato sui proventi derivanti dalla sua attività lavorativa.
Per questa categoria di contribuenti l'ammontare della trattenuta d'imposta alla fonte è determinato in base alla tariffa allestita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, secondo le aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 85
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 85 Ritenuta d'imposta alla fonte - 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1    L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2    Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). L'AFC pubblica l'ammontare dei singoli importi forfettari.
3    La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).
4    L'AFC definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS174 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'AFC definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.
5    Essa stabilisce, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.
LIFD applicabile su rinvio dell'art. 91
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare..
LIFD). Detta tariffa è strutturata in modo da prendere in considerazione le condizioni del contribuente suscettibili di influire sulla sua imposizione. In questo senso la legge stabilisce che le aliquote devono tenere conto di importi forfetari per le spese professionali e per i premi assicurativi, delle deduzioni per oneri familiari, nonché del cumulo dei redditi per i coniugi entrambi esercitanti un'attività lucrativa (art. 86
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare..
LIFD, pure applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 91
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare..
LIFD).
Il sistema appena illustrato si differenzia dunque in modo piuttosto marcato da quello vigente in materia di tassazione ordinaria del reddito e del patrimonio. Nell'ambito dell'imposta alla fonte vengono infatti colpiti soltanto alcuni singoli redditi in quanto tali. Inoltre, evidenti ragioni di praticabilità impongono di procedere a delle semplificazioni, motivo per cui le particolarità individuali del contribuente, rilevanti dal punto di vista fiscale, possono essere considerate soltanto in maniera limitata (Reiner Zigerlig, Quellensteuer, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Bundessteuern, Berna 1993, pag. 376-377; Agner/Jun/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über di direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, ad art. 86 n. 1; Zigerlig/Rufener, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1, Basilea e Francoforte s.M. 1997, Vorbemerkungen zu Art. 32-38 n. 5).
bb) Come correttamente sottolineato dai giudici cantonali, per i contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e, quindi, assoggettati in forma limitata alla sovranità fiscale del nostro Paese in virtù della loro appartenenza economica (art. 5 cpv. 1 lett. a
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
1    Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a  esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;
b  in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
c  sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;
d  ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
e  ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f  ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.
2    Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
LIFD), vige la presunzione secondo la quale essi dispongono di ulteriori redditi e valori patrimoniali, imponibili esclusivamente all'estero, per cui il diritto di tassarli spetta primariamente al loro Stato di domicilio. Ciò fa sì, che ai fini della loro imposizione alla fonte, essi possono fare valere soltanto quelle deduzioni che presentano una relazione diretta con gli introiti tassati in Svizzera (Zigerlig, op.cit. , pag. 393-394). Ora, diversamente dalle spese professionali, gli alimenti versati al coniuge separato o divorziato non presentano alcuna relazione particolare con il reddito del lavoro, ma gravano l'intero patrimonio del contribuente (sentenza del Tribunale federale dell'8 novembre 1985 in re B. consid. 4c all'inizio pubblicata in StE 1987 A 24.42.6). La decisione delle autorità cantonali di non dedurre dal reddito imponibile in Svizzera del ricorrente gli importi di denaro che questi ha versato a tale titolo alla moglie separata per il
mantenimento dei figli, risulta dunque rispettosa dei principi appena esposti, che disciplinano a livello federale il prelievo delle imposte alla fonte per quei contribuenti sprovvisti di domicilio o dimora fiscale nel nostro Paese.
Certo, le regole sviluppate dalla prassi in materia di doppia imposizione intercantonale ed internazionale, prevedono che, in mancanza di disposizioni convenzionali contrarie, le deduzioni generali vengano di principio prese in considerazione dalle varie sovranità fiscali interessate, in misura proporzionale ai fattori di reddito imponibili del contribuente (cfr. StE 1994 B 11.3 n. 7 consid. 1 concernente l'imposta zurighese sul reddito). Tuttavia, le semplificazioni che stanno alla base dell'imposta alla fonte non permettono di applicare in questo ambito simili regole di riparto, proprie unicamente della procedura ordinaria di tassazione (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Band I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, pag. 50 ad 2.4). A questo proposito occorre rilevare che la legge federale sull'imposta federale diretta non contiene nessuna norma corrispondente all'ormai abrogato art. 24
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
1    Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a  esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;
b  in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
c  sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;
d  ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
e  ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f  ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.
2    Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
del decreto concernente l'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD), giusta il quale, nei casi di assoggettamento parziale, le deduzioni dal reddito lordo previste dall'art. 22
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
1    Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a  esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;
b  in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
c  sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;
d  ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
e  ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f  ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.
2    Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
DIFD, erano ammissibili nella proporzione esistente tra la parte del reddito soggetta all'imposta federale
diretta e l'intero reddito del contribuente (ritenuto comunque che sotto il regime del decreto federale le pensioni alimentari non erano deducibili dal reddito lordo del contribuente). Inoltre, va ancora aggiunto che l'art. 7
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 7 - 1 Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
1    Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
2    I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
LIFD, inerente al calcolo dell'imposta in caso di assoggettamento parziale, non trova alcuna applicazione all'imposta alla fonte, la quale, secondo l'ordinamento vigente, è concepita nella maggior parte dei casi d'applicazione come un tributo definitivo e a sé stante, e non più alla stregua di un acconto sull'imposta ordinaria.
È pertanto a giusta ragione che il Tribunale cantonale ha concluso che la rendita in parola dev'essere fatta valere esclusivamente nello Stato estero nel quale il ricorrente ha il proprio domicilio fiscale, ossia in Italia. La decisione impugnata risulta dunque fondata su di una corretta interpretazione e applicazione della legislazione fiscale federale. Già per questo motivo si può senz'altro escludere che la stessa sia arbitraria, come preteso dal ricorrente (cfr. sul concetto d'arbitrio DTF 122 I 61 consid. 3a, 122 II 130 consid. 2, 121 I 113 consid. 3a e rinvii).

4.- Il ricorrente fa poi ancora valere la disattenzione dell'art. 25 cpv. 1 CDI-I.
a) A tale proposito va innanzitutto rilevato come detta disposizione si limiti a sancire il divieto di operare in materia fiscale delle discriminazioni fondate unicamente sulla cittadinanza del contribuente. Pertanto, per rapporto alla vertenza in esame, tale censura sarebbe da accogliere soltanto qualora si dovesse giungere alla conclusione che il diritto svizzero riconosce ad un cittadino elvetico domiciliato in Italia, ma attivo a livello professionale quale dipendente nel suo Paese d'origine, il diritto di dedurre dal proprio reddito da lavoro gli alimenti versati al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli minorenni. Ciò è tuttavia da escludere, dal momento che anche il contribuente che si trova nella situazione appena descritta è assoggettato alle medesime regole che sono state applicate nel caso concreto nei confronti dell'insorgente per quanto concerne l'imposizione alla fonte del suo reddito del lavoro e la conseguente impossibilità di dedurre, in un simile ambito, il citato genere di onere. L'art. 91
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare..
LIFD sottopone in effetti al regime della trattenuta alla fonte tutti i lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità. Nella misura in cui la decisione
impugnata non dà luogo a nessuna disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza del contribuente, la stessa non risulta lesiva dei principi stabiliti dall'art. 25 cpv. 1 CDI-I
b) Per quanto concerne l'imposta cantonale alla fonte, va detto che il diritto ticinese (art. 104 e segg. della legge tributaria del 21 giugno 1994 [LT]) risulta già essere conforme ai dettami degli art. da 32 a 38 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, del 31 agosto 1992 (LAID; RS 642. 14). Tali disposizioni riprendono a loro volta la regolamentazione prevista a livello federale dagli art. 91 e
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sono dedotti dai proventi:
1    Sono dedotti dai proventi:
a  gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
b  il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;
c  gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d  i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;
f  i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g  i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
g1  3600 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
g2  1800 franchi per gli altri contribuenti;
h  le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33;
hbis  le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200291 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i  fino a concorrenza di un importo di 10 400 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:93
i1  iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 197694 sui diritti politici,
i2  rappresentati in un parlamento cantonale, o
i3  che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
j  le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 900 franchi, purché il contribuente:96
j1  abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
j2  abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
1bis    Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
a  della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;
b  di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.97
2    Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8500 e al massimo 13 900 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.98
3    Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.99
4    Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere ibis-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5300 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 400 franchi.100
segg. LIFD (cfr. Zigerlig/Rufener, op.cit. , Vorbemerkungen zu Art. 32-38 n. 10). Ne discende dunque che, in materia di imposte alla fonte, l'ordinamento cantonale contempla in pratica le medesime regole stabilite dal diritto federale (cfr. Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato ticinese del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di una nuova legge tributaria, pag. 62-63 e pag. 71 [detto in seguito Messaggio]). Di conseguenza, occorre necessariamente concludere che, anche per quanto attiene all'imposta cantonale, la decisione impugnata non è lesiva del principio di non discriminazione, di cui all'art. 25 cpv. 1 CDI-I, visto che, analogamente a quanto avviene per l'imposta federale (cfr. consid. 4a), l'ordinamento ticinese non introduce nessuna disparità di trattamento fondata sulla
cittadinanza dei contribuenti che hanno il loro domicilio o la loro dimora fiscale all'estero e che conseguono nel Cantone un reddito imponibile alla fonte, in seguito allo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente (cfr. Messaggio pag. 71). Ne discende che, anche su questo punto, il gravame risulta infondato.

Losanna, il 31 gennaio 2000
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2P.145/1999
Data : 31. gennaio 2000
Pubblicato : 31. gennaio 2000
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Finanze pubbliche e diritto tributario
Oggetto : [AZA 0/4] 2P.145/1999 2A.216/1999 II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Registro di legislazione
DIN: 22  24
LIFD: 5 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
1    Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a  esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;
b  in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni;
c  sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;
d  ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
e  ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f  ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.
2    Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
7 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 7 - 1 Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
1    Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
2    I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
33 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sono dedotti dai proventi:
1    Sono dedotti dai proventi:
a  gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
b  il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;
c  gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d  i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;
f  i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g  i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
g1  3600 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
g2  1800 franchi per gli altri contribuenti;
h  le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33;
hbis  le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200291 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i  fino a concorrenza di un importo di 10 400 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:93
i1  iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 197694 sui diritti politici,
i2  rappresentati in un parlamento cantonale, o
i3  che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
j  le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 900 franchi, purché il contribuente:96
j1  abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
j2  abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
1bis    Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
a  della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;
b  di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.97
2    Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8500 e al massimo 13 900 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.98
3    Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 500 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.99
4    Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere ibis-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5300 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 400 franchi.100
85 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 85 Ritenuta d'imposta alla fonte - 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1    L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2    Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). L'AFC pubblica l'ammontare dei singoli importi forfettari.
3    La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).
4    L'AFC definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS174 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'AFC definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.
5    Essa stabilisce, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.
86  91 
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
1    I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.
2    Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare..
91e  146
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.
OG: 84  103  104  114
Registro DTF
121-I-113 • 122-I-61 • 122-II-130 • 122-IV-8
Weitere Urteile ab 2000
2A.216/1999 • 2P.145/1999
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
contribuente • questio • imposta alla fonte • ricorrente • federalismo • tribunale federale • imposta federale diretta • ricorso di diritto amministrativo • ricorso di diritto pubblico • italia • legge federale sull'imposta federale diretta • diritto tributario • decisione • 1995 • diritto federale • cio • calcolo dell'imposta • lf sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni • convenzione internazionale • autorità fiscale
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