Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte III

C-7245/2016

Sentenza del 31 marzo 2017

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
Composizione
cancelliera Marcella Lurà.

A._______,
Parti
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),

Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,

1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 28 settembre 2016).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.
Il 28 settembre 2016, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 10 luglio 2015.

2.
L'11 novembre 2016, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la menzionata decisione dell'UAIE mediante il quale ha chiesto (di accertare e poi) dichiarare il suo diritto a percepire una rendita d'invalidità svizzera dal momento che, secondo i rapporti medici allegati in copia, le patologie di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa.

3.
Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.
Con scritto del 27 gennaio 2017 (che ha fatto seguito ad un provvedimento di questo Tribunale del 21 dicembre 2016 e ad uno del 16 gennaio 2017 [doc. TAF 3 e 6]), il ricorrente ha dimostrato che il ricorso è stato consegnato all'Ufficio postale del comune di B._______ all'indirizzo del Tribunale amministrativo federale l'ultimo giorno del termine ricorsuale, ossia il 10 novembre 2016.

5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 14 febbraio 2017 (notificata il 20 febbraio 2017; cfr. in particolare l'estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera [doc. TAF 11]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 800.- è stato tempestiva-mente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

6.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 14 febbraio 2017.

7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile

2.
Non si prelevano spese processuali.

3.
Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-7245/2016
Data : 31. März 2017
Pubblicato : 06. Juli 2017
Sorgente : Bundesverwaltungsgericht
Stato : Unpubliziert
Ramo giuridico : Sozialversicherung
Oggetto : Non-entrata TF, 9C_369/2017, 13.06.2017. Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 28 settembre 2016)


Registro di legislazione
LAI: 69
LTAF: 23  31  32  33
LTF: 42  82e
PA: 5  23  63
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ai • attività lucrativa • autorità inferiore • carica pubblica • casella postale • comunicazione • conto postale • decisione incidentale • decisione • direttiva • direttive anticipate del paziente • equivalenza • federalismo • giudice unico • incarto • legge federale sull'assicurazione per l'invalidità • menzione • mezzo di prova • oggetto assicurato • ordine militare • questio • rapporto medico • rendita d'invalidità • ricorrente • ricorso in materia di diritto pubblico • rimedio giuridico • ripetibili • termine ricorsuale • tracciato • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • ufficio ai • ufficio federale delle assicurazioni sociali
BVGer
C-7245/2016