Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
H 9/04

Sentenza del 30 giugno 2004
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

Parti
G.________, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 dicembre 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante atto del 23 gennaio 2003 G.________ ha presentato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino una domanda volta ad ottenere la revisione della pronuncia 10 dicembre 2001 con la quale la stessa Corte cantonale, in accoglimento di una petizione della Cassa di compensazione del Cantone Ticino, la condannava al risarcimento di fr. 14'746.55 per il danno causato dal mancato versamento dei contributi sociali dovuti dalla fallita società R.________ SA, della quale l'istante era stata amministratrice unica dal 28 maggio 1998 all'11 agosto 1999;
la domanda di revisione, incentrata su una pretesa condanna penale che sarebbe stata inflitta nell'ottobre 2001 a P.________ - amministratore di fatto della R.________ SA - per omissione di contabilità nell'ambito del fallimento della predetta ditta, nella misura in cui è stata ritenuta ricevibile, è stata respinta dal giudice cantonale per pronuncia del 12 dicembre 2003;
domandando, in accoglimento dell'istanza di revisione, l'annullamento della pronuncia cantonale 10 dicembre 2001 e, in subordine, la limitazione della propria responsabilità al periodo in cui essa è stata amministratrice unica della fallita, G.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni;
non vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, bensì su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario);
la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita;
ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di successo, la presente Corte, con decreto 15 marzo 2004, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando all'interessata un termine di 14 giorni decorrente dall'intimazione del provvedimento per versare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato tempestivo pagamento dell'anticipo, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;
entro il termine stabilito, l'insorgente ha versato l'importo richiesto;
la Cassa cantonale di compensazione come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi;
allegando un estratto relativo alle procedure esecutive a carico della R.________ SA (stato 25 giugno 1999), con atto del 22 maggio 2004 G.________ si è riconfermata nelle proprie conclusioni;
giusta l'art. 15 cpv. 1 della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1991, cui rinvia pure l'art. 61 cpv. 1 lett. i
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
LPGA, in vigore dal 2003 - stante il quale, fatto salvo l'art. 1 cpv. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 1
1    La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.
2    Sono autorità nel senso del capoverso 1:
a  il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
b  gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;
c  gli istituti o le aziende federali autonomi;
cbis  il Tribunale amministrativo federale;
d  le commissioni federali;
e  altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
3    Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11
PA, la procedura di revisione dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni, allorché sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto, è retta dal diritto cantonale -, la domanda di revisione deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove;
ora, come sottinteso dalla Corte cantonale ed evidenziato dal Tribunale federale delle assicurazioni in occasione del decreto 15 marzo 2004, già la tempestività dell'istanza di revisione, presentata nel gennaio 2003 e fondata sulla circostanza secondo cui l'ex amministratore di fatto della società fallita sarebbe stato condannato in sede penale nell'ottobre 2001, appare dubbia se si considera che l'interessata è venuta a conoscenza del preteso motivo di revisione al più tardi in data 24 gennaio 2002, allorquando essa, nell'ambito della procedura di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni promossa - e poi lasciata decadere per non avere prestato l'anticipo delle spese - avverso la pronuncia 10 dicembre 2001 della Corte cantonale, aveva accennato alla questione;
a prescindere da tali considerazioni, mal si comprende comunque come e in quale misura il crimine o il delitto invocato - per il quale gli atti all'inserto attestano unicamente un rinvio a giudizio, mediante atto di accusa, di P.________ (sull'obbligo di dimostrare, pena l'irricevibilità della domanda di revisione, la conclusione del procedimento penale cfr. sentenza inedita del 14 agosto 1996 in re A.E, B 25/96) - avrebbe esercitato un'influenza diretta o indiretta sulla pronuncia litigiosa, e più precisamente sul suo dispositivo, ritenuto che l'influenza deve essere effettiva e scaturire da un rapporto di causalità tra il delitto e la sentenza che è stata resa (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, pag. 22);
al proposito occorre ribadire che avendo agito - come espressamente riconosciuto in sede di risposta 6 agosto 2001 alla petizione della Cassa - da semplice prestanome alfine di fare figurare, per l'ottenimento dei necessari finanziamenti, quale amministratore della fallita società una persona "senza carichi di esecuzioni", ed avendo omesso di prestare, come già rilevato dalla pronuncia cantonale, cresciuta in giudicato, del 10 dicembre 2001, dalla quale non sussiste serio motivo per dipartirsi, la dovuta attenzione alla scelta e alla sorveglianza - che si imponevano per la funzione ricoperta, ritenuto che in qualità di amministratrice unica della società era personalmente responsabile del regolare pagamento dei contributi alla Cassa di compensazione (cfr. DTF 114 V 223 seg. consid. 4a) - delle persone cui era stata affidata la gestione degli affari, la ricorrente non può ora prevalersi di esimente alcuna in suo favore per il fatto che eventuali scorrettezze sarebbero state commesse proprio da quelle terze persone (in concreto: l'amministratore di fatto P.________), della cui sorveglianza avrebbe dovuto occuparsi personalmente;
sorveglianza che se, come fatto notare dalla Corte cantonale, fosse stata esercitata in modo adeguato, avrebbe dovuto perlomeno indurre l'interessata ad attivarsi e a dimissionare immediatamente;
per il resto, l'insorgente non fa valere altri motivi di revisione ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. i
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
LPGA, bensì solleva inammissibili censure di natura appellatoria avverso una pronuncia cantonale - quella del 10 dicembre 2001 - che è stata lasciata crescere in giudicato;
in tali condizioni, il ricorso si dimostra infondato, mentre la pronuncia cantonale dev'essere confermata;

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
in relazione con l'art. 135
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
OG, pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : H 9/04
Data : 30. giugno 2004
Pubblicato : 30. luglio 2004
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Oggetto : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Registro di legislazione
LPGA: 61
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
OG: 36a  134  135
PA: 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 1
1    La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.
2    Sono autorità nel senso del capoverso 1:
a  il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono;
b  gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;
c  gli istituti o le aziende federali autonomi;
cbis  il Tribunale amministrativo federale;
d  le commissioni federali;
e  altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
3    Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11
Registro DTF
114-V-219
Weitere Urteile ab 2000
B_25/96 • H_9/04
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale delle assicurazioni • ricorrente • tribunale cantonale • decisione • tribunale federale • cassa di compensazione • ricorso di diritto amministrativo • federalismo • ufficio federale delle assicurazioni sociali • motivo di revisione • azione • tribunale delle assicurazioni • domanda di assistenza giudiziaria • anticipo delle spese • direttive anticipate del paziente • ripartizione dei compiti • manifestazione • calcolo • incarto • attestato
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