Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BP.2011.12-14 (Procedure principali: BB.2011.25-27)
Decreto del 25 marzo 2011 Il Presidente della I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
1. A., 2. B., 3. C. LTD,
tutti rappresentati dall’avv. Rocco Taminelli, Reclamanti
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Opponente
Oggetto
Effetto sospensivo (art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. |
Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visti:
- il reclamo dell’8 marzo 2011 interposto dai reclamanti contro il “Decreto di edizione e sequestro della documentazione” del 23 febbraio 2011 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), relativo alle relazioni n. 1 intestata alla C. Ltd, n. 2 intestata a A. e n. 3 intestata a D., decreto notificato unicamente alla banca E. SA di Lugano, istituto bancario che il 24 febbraio 2011 ha comunicato al legale dei reclamanti la ricezione del decreto di edizione e sequestro summenzionato e informato della possibilità di interporre reclamo nei 10 giorni alla I Corte dei reclami penali;
- le domande di effetto sospensivo in via supercautelare e a titolo provvisionale, nonché di apposizione dei sigilli contenute nel reclamo;
- la concessione in data 9 marzo 2011 dell’effetto sospensivo a titolo supercautelare nella misura in cui è stata decretata la messa sotto sigilli della documentazione delle relazioni n. 1, n. 2 e n. 3 (act. 2);
- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal MPC il 14 marzo 2011 (act. 3).
Considerato:
- che il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del Codice di diritto processuale penale svizzero oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento (art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. |
- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere quale conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerichen Bundesgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);
- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (Corboz, Commentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);
- che, nel caso concreto, nonostante la decisione impugnata del MPC sia stata denominata “Decreto di edizione e sequestro della documentazione Art. 263 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |
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1 | Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |
2 | Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni. |
3 | Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 264 Limitazioni - 1 Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti: |
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1 | Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti: |
a | documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore; |
b | carte e registrazioni personali e corrispondenza dell'imputato, se l'interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale; |
c | oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli articoli 170-173, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale; |
d | oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un'altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000147 sugli avvocati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale. |
2 | Le limitazioni di cui al capoverso 1 non sono applicabili a oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati in vista della loro restituzione al danneggiato o in vista della loro confisca. |
3 | Se il titolare fa valere che il sequestro di oggetti o valori patrimoniali è inammissibile, le autorità penali procedono conformemente alle norme sull'apposizione di sigilli.148 |
- che, giusta l’art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |
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1 | Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |
2 | Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l'avente diritto sugli stessi, l'autorità penale offre senza indugio a quest'ultimo l'opportunità di chiedere l'apposizione dei sigilli entro tre giorni. |
3 | Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore. |
- che, per detentore, si intende la persona che possiede effettivamente le carte, registrazioni e altri oggetti; trattandosi di documentazione bancaria, detentore sarà la banca, e non invece il titolare del conto o l’avente diritto economico (v. Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret (Editori), 2011 Basilea, Chirazi, n. 4 ad art. 248; Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 2010, Basilea, n. 6 ad art. 248; FF 2006 1142);
- che pertanto, contrariamente a quanto asserito dai reclamanti, essi non sono legittimati a richiedere l’apposizione dei sigilli, facoltà che invece spettava alla banca E. in sede di perquisizione (per la differenza tra perquisizione e sequestro cfr. sentenza TPF 2006 307), e che l’istituto bancario non ha fatto valere;
- che pertanto la domanda di effetto sospensivo è irricevibile e l’apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011 va revocata;
- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Decreta:
1. La domanda di effetto sospensivo è irricevibile.
2. L’apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011 è revocata.
3. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 25 marzo 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Rocco Taminelli
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.