Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-3327/2015

Sentenza del 25 gennaio 2017

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Composizione Pascal Richard, Francesco Brentani,

cancelliere Manuel Borla.

A._______,
Parti ...,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Riconoscimento di un diploma estero.

Fatti:

A.
A._______ cittadino ... nato il ... (di seguito: il ricorrente o l'insorgente), ha frequentato dal settembre 2008 al giugno 2010 l'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri, ristorazione e turismo "C._______" (di seguito: Istituto "C._______") di ..., conseguendo, il 16 giugno 2010, il diploma di qualifica professionale per "Operatore ai servizi di cucina". Dal settembre 2010 al giugno 2011 il ricorrente ha continuato la propria formazione presso il medesimo Istituto "C._______", conseguendo, in data 2 luglio 2011, il diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione".

B.
Tramite formulario del 21 gennaio 2015, l'insorgente ha presentato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (di seguito: SEFRI o autorità inferiore) una "Richiesta di riconoscimento di diplomi esteri" e meglio una domanda di equipollenza del diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione", allegando la documentazione necessaria segnatamente copia dei diplomi conseguiti.

C.
Con decisione dell'11 maggio 2015 l'autorità inferiore ha comunicato al ricorrente che la formazione confermata dai titoli di "Tecnico dei servizi della ristorazione" e "Operatore ai servizi di cucina", equivale alla formazione svizzera che porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità (AFC) di cuoco, autorizzandolo ad avvalersi del titolo così come è stato rilasciato in Italia.

D.
Contro la summenzionata decisione, il ricorrente è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 26 maggio 2015, chiedendo allo stesso di "rivalutare i [...] titoli" che a suo dire "valgono di più", in particolare di "prendere in considerazione la Maturità professionale e la durata degli studi". A suo dire infatti il titolo di "Tecnico dei servizi della ristorazione" risulta essere "più simile alla formazione che porta alla figura professionale di Responsabile della Ristorazione o Cuoco di Gastronomia in Svizzera".

E.
Con ordinanza del 15 giugno 2015, il Tribunale, trasmettendo un esemplare del gravame, ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso, così come l'incarto completo numerato e corredato da un indice degli atti. Termine prorogato, conseguentemente alla richiesta della SEFRI del 13 agosto 2015, al 21 settembre 2015.

F.
Con presa di posizione del 18 settembre 2015, l'autorità inferiore ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, protestate spese e ripetibili. Nello specifico, la SEFRI ha rilevato che, siccome la professione di cuoco e capocuoco non sono disciplinate in Svizzera, l'accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: ALCP) non trova applicazione. Conseguentemente la domanda del ricorrente è stata valutata ai sensi della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) e dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr, RS 412.101). In questo contesto, l'autorità di prima istanza ha evidenziato che il ciclo di formazione presso un istituto professionale, come nel caso del ricorrente, si trova al livello secondario superiore del sistema formativo italiano (secondo la classificazione internazionale ISCED al livello 3). Per contro prosegue, "la formazione professionale superiore che porta al conseguimento dell'attestato professionale federale di capocuoco è invece situata al livello terziario" (secondo classificazione internazionale ISCED al livello 5B). Già solo per questi motivi, ha concluso la SEFRI, non essendo adempiuta la condizione di un livello di formazione "uguale" posta dall'ordinanza federale, i titoli professionali del ricorrente non possono essere paragonati ai diplomi di Responsabile della Ristorazione o Cuoco di Gastronomia così come postulato.

G.
Con replica del 21 ottobre 2015, il ricorrente ha confermato di aver conseguito i due diplomi in "tre anni con corsi pomeridiani" ma allo stesso tempo ha sottolineato che il contenuto programmatico, equivalga ad una "formazione di cinque anni", come si evincerebbe del resto dai certificati trasmessi al Tribunale. Egli ha quindi ribadito la richiesta ricorsuale di una nuova rivalutazione contestualmente all'annullamento della decisione impugnata, evidenziando la mancata considerazione che il diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione" è classificato al livello 4 secondo EQF (Quadro europeo delle qualificazioni), che inoltre l'autorità inferiore non ha considerato nella propria valutazione la frequenza e la conclusione del primo anno alberghiero presso l'istituto alberghiero "B._______" a ... in ..." nell'anno 1989/90, rispettivamente che la formazione conseguita in Italia permetterebbe l'accesso a scuole universitarie, ed infine la mancata considerazione di 17 anni di esperienza lavorativa nel settore della ristorazione.

H.
Con duplica del 19 novembre 2015 l'autorità di prima istanza si è riconfermata nelle proprie considerazioni espresse in sede di risposta, evidenziando, per quanto qui più interessa, che la frequenza di un anno di scuola alberghiera peraltro nell'anno 1989/1990 non può essere considerata nella propria valutazione di equipollenza, come pure che il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) non sia applicabile nella fattispecie, nella misura in cui poggia su una differente scala (in particolare in 8 livelli) rispetto all'ISCED.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1 La decisione dell'11 maggio 2015 resa dell'autorità inferiore è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
delle legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF.

1.2 Il termine e la forma del ricorso sono osservati con lo scritto del 26 maggio 2014 (art. 50 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 cpv. 1 PA) e l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine stabilito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA).

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
L'oggetto della lite è l'annullamento della decisione dell'11 maggio 2015 come pure, sebbene il petitum non sia del tutto chiaro, il riconoscimento della formazione che porta al conseguimento del diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione" (cfr. formulario agli atti), con la "formazione che porta alla figura professionale" di "Responsabile della Ristorazione o "Cuoco in Gastronomia".

3.

3.1 Giusta l'art. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
1    Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a  la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b  la formazione professionale superiore;
c  la formazione professionale continua;
d  le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e  la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f  le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g  la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2    La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3    Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.
LFPr, per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la LFPr disciplina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli.

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68 cpv. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
2    Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni.
3    I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare:
a  le disposizioni d'esecuzione;
b  le ordinanze in materia di formazione.
4    La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
LFPr). Con il rilascio dell'OFPr, il Consiglio federale ha adempiuto tale mandato.

3.2 Il 21 giugno 1999 è stato concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681). All'art. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
ALCP è garantito il principio della non discriminazione, conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea non sono oggetto di alcuna discriminazione in base alla loro nazionalità. Principio che garantisce ai cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea il diritto, in applicazione dell'accordo, di non venire sfavoriti rispetto ai cittadini dello stato chiamato ad applicare l'ALCP (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 [FF 1999 5092] pag. 5266; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.1; Yvo Hangartner, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2003, pag. 257 e 260; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, art. 2 n° 35 e segg.). Sono vietate non soltanto le discriminazioni manifeste fondate sulla nazionalità (discriminazioni dirette), bensì anche ogni forma dissimulata di discriminazione che conduca di fatto, attraverso l'applicazione di altri criteri distintivi, al medesimo risultato (discriminazione indiretta) (cfr. DTF 131 V 209 consid. 6.2; DTF 130 I 26 consid. 3.2.3 ; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.2; Bieber/Maiani, Précis de droit européen, 2a ed., 2011, pag. 179; Hangartner, op. cit., pag. 263). Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste nonché di prestazione di servizi (art. 9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
ALCP). Giusta l'allegato III dell'accordo le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, segnatamente la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito: direttiva 2005/36/CE;
GU L 255 del 30 settembre 2005; cfr. anche sentenza del TAF B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Quest'ultima sostituisce le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE (cfr. Epiney/Mosters/Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, 2010, pag. 179). La direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione (art. 1 direttiva 2005/36/CE; cfr. anche sentenza del TAF B-6201/2011 del 6 marzo 2013 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Ciò permette di accedere alla stessa professione nello Stato membro ospitante e di esercitarla nelle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo (cfr. art. 4 par. 1 direttiva 2005/36/CE e sentenze del Tribunale B-8091/2008 del 13 agosto 2009 consid. 4.3 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Invero, essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali (cfr. art. 2 par. 1 direttiva 2005/36/CE). Sono definite professioni regolamentate le attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (art. 3 par. 1 let. a direttiva 2005/36/CE).

3.3 La SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l'Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera. (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/professioni-regolamentate.html; versione Luglio 2016; consultato il 15 novembre 2016) (cfr. anche sentenza del TAF B-2586/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 2.2). Nel caso concreto, l'esercizio della professione di cuoco e di capocuoco rispettivamente di Responsabile della Ristorazione o Cuoco in Gastronomia non è ivi contenuta e non è quindi regolamentata. Ne discende dunque che la direttiva 2005/36/CE non è applicabile alla fattispecie, mentre trova applicazione la legislazione svizzera sopra elencata e meglio la LFPr e l'OFPr.

4.

4.1 Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di rivalutare la decisione dell'autorità inferiore, evidenziando che i titoli da egli presentati "valgono di più di un Attestato di Capacità di Cuoco". In particolare il titolo di "Tecnico dei Servizi della Ristorazione" sarebbe "più simile alla formazione che porta alla figura professionale di "Responsabile della Ristorazione o Cuoco in Gastronomia". A comprova ulteriore egli evidenzia che l'autorità di prima istanza non avrebbe considerato l'anno di formazione 1989/1990, presso l'istituto alberghiero "B._______" in ..., avrebbe considerato 3 e non 5 anni la scuola Alberghiera seguita presso l'Istituto "C._______" di ..., e non avrebbe tenuto in debita considerazione che la formazione menzionata permetterebbe l'accesso a scuole universitarie professionali, come pure nemmeno considerato i 17 anni di esperienza lavorativa nel settore della ristorazione.
L'autorità di prima istanza ha invece evidenziato che le condizioni cumulative enunciate dalla OFPr non sono adempiute, già solo per il motivo che i titoli professionali del ricorrente, entrambi di livello secondario, non possono essere paragonati con un attestato federale di livello terziario. In proposito nessuna esperienza professionale, a dire della SEFRI, può colmare tale differenza di livello tra formazione svizzera e formazione italiana.

4.2

4.2.1 Giusta l'art. 68
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LFPr il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente LFPr. Ai sensi dell'art. 69
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
OFPr la SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 67 Delega di compiti a terzi - La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d'esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati.32
LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine, e il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. Giusta l'art. 69a cpv. 1
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69a Professioni regolamentate - (art. 68 LFPr)
1    La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:
a  il livello di formazione è uguale;
b  la durata della formazione è uguale;
c  i contenuti della formazione sono paragonabili;
d  il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.
2    Se il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.
3    I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.
OFPr, la SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

a. il livello di formazione è uguale;

b. la durata della formazione è uguale;

c. i contenuti della formazione sono paragonabili;

d. il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.

Secondo l'art. 69b cpv. 1
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69b Professioni non regolamentate - (art. 68 LFPr)
1    Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.
2    Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.
OFPr se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 69a cpv.1
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69a Professioni regolamentate - (art. 68 LFPr)
1    La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:
a  il livello di formazione è uguale;
b  la durata della formazione è uguale;
c  i contenuti della formazione sono paragonabili;
d  il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.
2    Se il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.
3    I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.
OFPr, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero (art. 69b cpv. 2
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69b Professioni non regolamentate - (art. 68 LFPr)
1    Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.
2    Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.
OFPr). In altre parole il mancato adempimento di una delle condizioni comporta il rifiuto della domanda di riconoscimento (69b cpv. 2 OFPr a contrario)

In proposito, il Tribunale ricorda che le nozioni di "equipollenza", "formazione uguale", "equivalenza della durata della formazione", "paragonabilità dei contenuti", nonché "qualifiche pratiche e teoriche" sono cosiddette nozioni giuridiche indeterminate (sentenze del TAF B-87/2007 del 18 giugno 2007 consid. 5.2; B-6566/2008 del 29 novembre 2010 consid. 5.2.1). Esse devono essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono delle questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio potere
d'esame.

4.2.2 Nel quadro del riconoscimento di titoli esteri, in particolare nell'analisi dell'adempimento delle condizioni di cui sopra, è rilevante esaminare in che modo il diploma rispettivamente la relativa scuola sono classificati nel paese d'origine (cfr. DTF 2A.331/2002 del 24 gennaio 2003 consid. 5.2.2) (consid. 4.2.2.1), rispettivamente confrontare tale sistema, in cui si inserisce il percorso formativo in discussione, con il sistema svizzero (consid. 4.2.2.2).

4.2.2.1 La scuola dell'obbligo secondo il sistema formativo italiano è strutturato su più livelli: scuola dell'infanzia, primo ciclo di istruzione (articolato in scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), secondo ciclo di istruzione (suddiviso in due tipi di percorsi: scuola secondaria di secondo grado di competenza statale oppure percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale [Ifp] di competenza regionale) e istruzione superiore offerta dalle università, dall'Alta formazione artistica e musicale (Afam) e dagli Istituti tecnici superiori (Its).

L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo. Dopo avere concluso il primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (da 14 a 16 anni di età) possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Dopo il superamento dell'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria superiore, si accede ai corsi di istruzione terziaria (università, Afam e Its) (cfr. Il sistema educativo italiano, I quaderni Eurydice, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dicembre 2013, pag. 7 e 8; www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice///QUADERNO_per_WEB.pdf; ultima visita: 22 novembre 2016).

4.2.2.2 In Svizzera la scuola obbligatoria dura undici anni. Il livello primario - compresi due anni di scuola dell'infanzia oppure i primi due anni di un ciclo di entrata - dura otto anni.

Il livello secondario I dura tre anni. Nel Cantone Ticino il livello secondario I (scuola media) dura quattro anni. Al livello secondario I gli allievi frequentano lezioni di diversi livelli per tutte le materie o per parte di esse, a seconda del loro rendimento.

Nel settore della formazione postobbligatoria (livello secondario II e terziario) la base dell'offerta formativa è costituita di regola da atti giuridici intercantonali o confederali. Il livello secondario II è seguito da circa due terzi dei giovani, che - una volta terminata la scuola obbligatoria - svolgono una formazione che coniuga scuola e pratica (tirocinio duale); essa conduce ad un attestato di capacità professionale e può essere conclusa anche con una maturità professionale. Circa un terzo dei giovani svolge una formazione puramente scolastica (scuola specializzata o liceo/scuola di maturità) in preparazione di uno studio presso una scuola universitaria. Del livello terziario fanno parte le scuole universitarie (università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche) e, come importante alternativa, la formazione professionale superiore. La formazione professionale superiore è rivolta a professionisti dotati di esperienza e consente loro di specializzarsi o di qualificarsi ulteriormente. Essa può essere svolta frequentando una scuola specializzata superiore oppure sostenendo uno degli esami regolamentati a livello federale (esame di professione ed esame professionale superiore) (cfr. Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Sistema educativo svizzero, http://www.edk.ch/dyn/15615.php; ultima visita 23 novembre 2015).

In particolare, per quanto qui più interessa, la formazione professionale di base (livello secondario II) dura da due a quattro anni (art. 17 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr). Quella che si basa su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica (art. 17 cpv. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr). Invece quella che si basa su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità (art. 17 cpv. 3
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr), il quale, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale (art. 17 cpv. 4
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
LFPr). L'attestato federale di capacità autorizza i relativi detentori a definirsi qualificati in una determinata categoria professionale rispettivamente ad essere ammessi ad una formazione professionale superiore (art. 26 cpv. 2 e
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
1    La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
2    Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
art. 27
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
LFPr; esami federali di professione, esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori). Questa formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
1    La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
2    Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
LFPr). In particolare la formazione professionale superiore viene acquisita mediante: (a.) un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; (b.) una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
LFPr). Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale, mentre chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma (art. 43 cpv. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro - 1 Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.
1    Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.
2    L'attestato professionale e il diploma sono rilasciati dalla SEFRI.
3    La SEFRI tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari degli attestati professionali e dei diplomi.
LFPr).

4.3

4.3.1 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha frequentato la scuola dell'obbligo dal 1981 al 1988, in ..., suo paese d'origine, conseguendo il titolo di licenza media. Sempre in ... egli ha frequentato un anno, dal settembre 1989 al giugno 1990, di scuola alberghiera. Dal settembre 2008 al giugno 2010 egli ha frequentato l'Istituto "C._______", conseguendo il titolo di diploma di "Operatore ai servizi di cucina". Dal settembre 2010 al giugno 2011, egli ha continuato a frequentare l'Istituto professionale menzionato conseguendo, dopo superamento dell'esame di Stato, il diploma in "Tecnico dei servizi della ristorazione".

In proposito il Tribunale evidenzia come il ciclo di formazione seguìto dal ricorrente, della durata di 3 anni, presso l'istituto "C._______", si inserisca nel secondo ciclo di istruzione con percorso formativo presso gli Istituti professionali italiani (cfr. 4.2.2.1).

4.3.2 È dunque a torto che egli pretende di ottenere una rivalutazione dei propri diplomi con gli attestati federali di "Responsabile della Ristorazione" o di "Capocuoco" (il diploma "Cuoco in Gastronomia" non esiste in Svizzera). Essi infatti hanno un livello di formazione definito quale "Formazione professionale superiore" (APF), inserita nel sistema formativo svizzero a livello terziario (cfr. https://orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1027; https://orientamento.ch/dyn/show/1900?id=565). Per essere ammessi a tale formazione occorre possedere segnatamente l'attestato federale di capacità (AFC) ed avere svolto minimo 3 anni di esperienza nella professione. In particolare, tale formazione professionale superiore offre cicli di formazione per attività professionali e funzioni dirigenziali che richiedono una preparazione approfondita e serve alla formazione dei quadri e alla specializzazione dei lavoratori. Essa comprende altresì cicli di formazione delle scuole specializzate superiori e esami federali di professione ed esami federali professionali superiori.

4.3.3 Inoltre, il Tribunale evidenzia che un apprezzamento giusta la classificazione ISCED (International Standard Classification on Education; cfr. www.uis.unesco.org Documents Classifications & Manuals ISCED 2011, stato 22 novembre 2016), elaborata dall'OCSE-UNESCO e che caratterizza e classifica i sistemi di istruzione dei diversi Paesi in chiave comparativa, conduce al medesimo risultato. Infatti il livello 3 ("upper secondary education") della classificazione ISCED, che inizia dopo 8-11 anni di educazione dopo l'inizio del livello 1 (ISCED 2011, op. cit., pag. 38), prevede a livello contenutistico una base educativa in ottica di preparazione al livello formativo terziario ("tertiary education") o una formazione di preparazione alla futura attività professionale, oppure entrambe (ISCED 2011, pag. 38). In questo contesto, la formazione di "Operatore dei servizi della cucina" e di "Tecnico della ristorazione" sembrano ben soddisfare questi requisiti. Contrariamente, in base alla classificazione ISCED, la "Formazione professionale superiore", in cui si inseriscono le formazioni di "Responsabile della Ristorazione" o di "Capocuoco", corrisponde al livello 5 (ISCED 2011, pag. 48 e 34 segg.); tale livello infatti contempla formazioni destinate a partecipanti con conoscenze e capacità professionali, e ha una durata di minimo due anni (cfr. anche DTAF 2008/27 consid. 3.7.3).

4.4 Ne discende quindi che la prima condizione cumulativa relativa al "livello di formazione uguale" enunciata all'art. 69a
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69a Professioni regolamentate - (art. 68 LFPr)
1    La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:
a  il livello di formazione è uguale;
b  la durata della formazione è uguale;
c  i contenuti della formazione sono paragonabili;
d  il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.
2    Se il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.
3    I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.
OFPr, non risulta nella fattispecie adempiuta.

5.
A titolo abbondanziale, lo scrivente Tribunale evidenzia che nemmeno la seconda condizione cumulativa, quella relativa alla durata della formazione risulta essere uguale. Infatti, se il diploma di "Operatore dei servizi della ristorazione" si ottiene in 2 anni e il diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione" dopo 1 anno, per complessivi 3 anni accademici, il titolo di Capocuoco rispettivamente di Responsabile della ristorazione, essendo riconosciuti quale Formazione professionale superiore, sono conseguiti dopo 3 anni di attestato professionale di base, intesa quale requisito di base per l'accesso alla formazione, a cui devono sommarsi i corsi formativi della Formazione professionale superiore. Nello specifico, si tratta della frequenza di 300 ore di lezione per entrambe le professioni, intervallate con l'attività professionale, oltre evidentemente al superamento dell'esame specifico.

6.

6.1 A fronte di quanto sopra indicato, rilevato che né la prima condizione e nemmeno la seconda condizione cumulativa di cui all'art. 69b cpv. 1
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69b Professioni non regolamentate - (art. 68 LFPr)
1    Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.
2    Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.
OFPr risultano essere adempiute, il presente Tribunale ritiene di non dover proseguire oltre con l'analisi delle altre 2 condizioni cumulative di cui al cpv.2 del medesimo disposto di legge.

6.2 Conseguentemente la richiesta di riconoscimento del diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione" (come risulta dal formulario "Richiesta di riconoscimento di diplomi esterni" agli atti), con la formazione e la figura professionale di "Responsabile della Ristorazione" o "Capocuoco" (la formazione di "Cuoco in Gastronomia" come visto in Svizzera non esiste), non può essere ammessa. In questo contesto la frequenza della Scuola alberghiera in ..., limitata peraltro ad un solo anno formativo, come pure l'esperienza professionale di 17 anni nell'ambito della ristorazione, in qualità di cuoco, non soccorrono l'insorgente nella propria tesi ricorsuale.

7.
Va infine rilevato che nemmeno le allegazioni dell'insorgente, secondo cui con il diploma conseguito - con Maturità professionale ed esame di Stato finale - egli avrebbe la facoltà di continuare il percorso formativo in ambito universitario o con la frequenza di corsi post secondari in Italia e negli Stati UE, lo soccorrono nella propria richiesta di causa. Infatti, oltre che non aver allegato alcuna documentazione specifica in proposito, lo scrivente Tribunale ricorda, come più sopra evidenziato, che la legislazione svizzera pone chiare condizioni cumulative al fine di ottenere il riconoscimento del diploma in discussione, che in casu non sono adempiute. Poco importa quindi che al termine del percorso formativo, concluso con il conseguimento della Maturità professionale con esame di Stato finale, A._______ possa o meno seguire corsi universitari o simili in Italia o negli stati UE.

8.
Il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

9.

9.1 Tenuto conto dell'esito della vertenza, giusta l'art. 62 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA, le spese processuale sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 1'000 franchi svizzeri (art. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
TS-TAF), importo che viene compensato con l'anticipo a titolo delle presunte spese processuali da lui versato l'8 giugno 2015.

9.2 Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili all'autorità federale (cfr. art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di 1'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
La presente sentenza è notificata:

- al ricorrente (atto giudiziario);

- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario).

Il presidente del collegio: Il cancelliere :

Pietro Angeli-Busi Manuel Borla

(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione: 2 febbraio 2017
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-3327/2015
Data : 25. gennaio 2017
Pubblicato : 09. febbraio 2017
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Formazione professionale
Oggetto : Riconoscimento di un diploma estero


Registro di legislazione
CE: Ac libera circ.: 2 
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
LFPr: 2 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione - 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
1    Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:
a  la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
b  la formazione professionale superiore;
c  la formazione professionale continua;
d  le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;
e  la formazione dei responsabili della formazione professionale;
f  le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
g  la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2    La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3    Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d'intesa con i Cantoni, escludere dal campo d'applicazione singoli settori della formazione professionale.
17 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
26 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
1    La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
2    Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
27 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
43 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro - 1 Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.
1    Chi ha superato l'esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma.
2    L'attestato professionale e il diploma sono rilasciati dalla SEFRI.
3    La SEFRI tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari degli attestati professionali e dei diplomi.
65 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 65 Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
2    Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni.
3    I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare:
a  le disposizioni d'esecuzione;
b  le ordinanze in materia di formazione.
4    La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
67 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 67 Delega di compiti a terzi - La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d'esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati.32
68
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
82e
OFPr: 69 
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrata nel merito - (art. 68 LFPr)
a  il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e
b  il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.
69a 
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69a Professioni regolamentate - (art. 68 LFPr)
1    La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:
a  il livello di formazione è uguale;
b  la durata della formazione è uguale;
c  i contenuti della formazione sono paragonabili;
d  il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.
2    Se il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.
3    I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.
69b
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
OFPr Art. 69b Professioni non regolamentate - (art. 68 LFPr)
1    Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.
2    Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
TS-TAF: 4 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
130-I-26 • 131-V-209
Weitere Urteile ab 2000
2A.331/2002
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ristorante • federalismo • formazione professionale • ricorrente • cuoco • questio • autorità inferiore • stato membro • qualificazione professionale • italia • consiglio federale • maturità professionale • ue • tribunale amministrativo federale • prima istanza • ripetibili • scuola obbligatoria • scuola alberghiera • internazionale • attestato di capacità
... Tutti
BVGE
2008/27
BVGer
B-2586/2014 • B-2831/2010 • B-3327/2015 • B-6201/2011 • B-6566/2008 • B-6825/2009 • B-8091/2008 • B-87/2007
FF
1999/5092
EU Richtlinie
2005/36