Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.175/2004 /viz

Sentenza del 23 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione
Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

Parti
A.________, ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
comminatoria di fallimento,

ricorso LEF contro la decisione emanata l'11 agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento nell'esecuzione promossa dalla X.________ S.A. nei confronti di A.________.
2.
Con sentenza 11 agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso presentato dalla debitrice contro la predetta comminatoria. Rileva che dall'attestazione riportata sul precetto esecutivo risulta che esso è stato notificato alla debitrice stessa e che l'agente di polizia, che ha proceduto alla notifica, ha confermato tale circostanza in sede di audizione. L'autorità di vigilanza indica poi che, anche volendo invece ritenere per vera la versione dell'escussa, la quale afferma che il precetto è invece stato intimato al di lei marito quando ella era assente all'estero, la notifica appare nondimeno valida: giusta l'art. 64 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 64 - 1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
1    Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
2    Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
LEF quando non si trova l'escusso nella sua abitazione e nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia. L'autorità cantonale conclude la propria sentenza affermando di non poter esaminare le censure di diritto materiale sollevate con riferimento ai rapporti fra la Y.________ Sagl - di cui l'escussa è socia e gerente - e la X.________ S.A., ma che l'esecuzione può essere annullata o sospesa dopo l'accertamento dell'inesistenza o
dell'inesigibilità del debito unicamente dal giudice competente in virtù dell'art. 85a
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 85a - 1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.178
1    A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.178
2    Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione:
1  nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione;
2  nell'esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento.
3    Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione.
4    ...179
LEF.
3.
Con ricorso 25 agosto 2004 al Tribunale federale l'escussa sostiene che la Y.________ Sagl ha pagato il debito alla X.________ S.A., che ciononostante quest'ultima non ha ritirato il precetto esecutivo fatto intimare alla ricorrente, che facendo spiccare due precetti separati invece che solidali la creditrice pretende che la stessa fattura venga pagata due volte e che la X.________ S.A. non ha mai consegnato il gruppo motore del banco pizza nonostante reiterate richieste. La ricorrente termina il proprio gravame chiedendo alla creditrice il risarcimento dei danni causati dal mancato ritiro del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento, malgrado l'avvenuto pagamento.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
4.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che un precetto esecutivo, che non menziona che l'escusso risponde solidalmente con altro debitore, non è nullo (sentenza P.1034/86 consid. 2); il creditore ben può precedere simultaneamente contro più debitori (art. 70 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 70 - 1 Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
1    Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
2    Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.146
LEF). Ne segue che l'argomentazione ricorsuale, secondo cui la creditrice avrebbe fatto spiccare due precetti separati per il medesimo debito non soccorre la ricorrente e non permette di annullare la comminatoria di fallimento. L'Ufficio di esecuzione risp. l'autorità di vigilanza non ha poi la competenza di annullare l'esecuzione iniziata nei confronti di un debitore nell'eventualità che l'altro debitore solidale abbia pagato il debito (Jager/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., n. 3 ad art. 70
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 70 - 1 Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
1    Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
2    Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.146
LEF); a tal fine il condebitore, che ritiene di essere stato liberato dal pagamento dell'altro debitore, deve adire il tribunale del luogo di esecuzione. Pure la richiesta di risarcimento danni dev'essere proposta innanzi al giudice civile.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, in quanto ammissibile, infondato. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 20a - 1 ...38
1    ...38
2    Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:39
1  le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
2  l'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni;
3  l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
4  la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e agli altri eventuali interessati;
5  le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3    Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.
LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (X.________ S.A.), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 23 settembre 2004
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 7B.175/2004
Data : 23. settembre 2004
Pubblicato : 06. ottobre 2004
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.175/2004 /viz Sentenza del 23 settembre


Registro di legislazione
LEF: 20a 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 20a - 1 ...38
1    ...38
2    Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:39
1  le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
2  l'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni;
3  l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
4  la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e agli altri eventuali interessati;
5  le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3    Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.
64 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 64 - 1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
1    Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.
2    Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
70 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 70 - 1 Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
1    Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.
2    Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.146
85a
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 85a - 1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.178
1    A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.178
2    Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione:
1  nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione;
2  nell'esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento.
3    Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione.
4    ...179
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Parole chiave
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autorità di vigilanza • tribunale federale • ricorrente • precetto esecutivo • comminatoria di fallimento • questio • decisione • tribunale • notificazione della decisione • dichiarazione • attestato • federalismo • riporto • losanna • t • diritto materiale • risposta al ricorso • esaminatore • tassa di giustizia • menzione
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