Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BH.2015.1
Decisione del 23 gennaio 2015 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione preventiva presso il Carcere giudiziario "La Farera", 6965 Cadro, rappresentato dagli avv. Stefano Ferrari e Renzo Galfetti,
reclamante
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
controparte
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi,
autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto
Ordine di carcerazione preventiva (art. 226
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 226 Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi - 1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero. |
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1 | Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero. |
2 | Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta. |
3 | Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l'imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione. |
4 | Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può: |
a | stabilire la durata massima della carcerazione preventiva; |
b | incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori; |
c | ordinare misure sostitutive della carcerazione preventiva. |
5 | Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l'imputato è rilasciato senza indugio. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 222 Rimedi giuridici - Soltanto il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 233. |
Fatti:
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 dicembre 2014 un procedimento penale a carico di A. per titolo di appartenenza e/o sostegno ad un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Tale inchiesta è legata ad un procedimento penale condotto in Italia dalla Procura di Milano a carico del predetto e di altre persone, il quale, in data 16 dicembre 2014 ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 59 indagati per vari reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso, persone sospettate di essere collegate alla cosca 'ndranghetista "B.", originaria di Reggio Calabria, operante a Milano. Tra le principali accuse vi sono l'estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il trasferimento fraudolento di valori e ricettazione con l'aggravante del metodo e del fine mafioso. Tra gli indagati figura anche A., residente in Svizzera, a Z., al beneficio di un permesso B, il quale è stato definito dalle autorità italiane il punto di riferimento fondamentale per ogni attività economico-finanziaria connessa al riciclaggio dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale (v. atto 2 pag. 1 e seg. dell'incarto del Giudice dei provvedimenti coercitivi, in seguito GPC).
B. Contestualmente all'apertura del procedimento elvetico, il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio privato di A. nonché delle sedi delle società C. SA e D. Sagl, a lui riconducibili. Durante l'intervento di polizia, più precisamente alle ore 11.05 del 17 dicembre 2014, il predetto è stato arrestato presso la sede della D. Sagl, a Chiasso, e condotto presso gli uffici della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), a Lugano, dove i funzionari di polizia hanno proceduto, in presenza del difensore, ad un suo primo interrogatorio (v. ibidem).
C. In occasione del suo secondo interrogatorio, avvenuto anch'esso il 17 dicembre 2014, il MPC ha notificato a A., sempre assistito dal suo difensore, l'ordine di arresto emesso nei suoi confronti (v. atto 3 GPC), al termine del quale l'imputato è stato condotto al Carcere giudiziario "La Farera", a Cadro.
D. Con istanza del 19 dicembre 2014, il MPC ha chiesto al GPC di ordinare la carcerazione preventiva di A. per un periodo di tre mesi, ovvero fino al 17 marzo 2015 (v. atto 1 GPC).
E. Il 20 dicembre 2014, il GPC, dopo aver proceduto all'audizione di A. in presenza dei difensori di quest'ultimo e del MPC, ha accolto l'istanza di cui sopra (v. atto 7 GPC).
F. Con reclamo del 30 dicembre 2014 A., su indicazione erronea del GPC, è insorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino, la quale ha inoltrato il medesimo all'istanza competente, ossia la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'insorgente postula l'accoglimento del suo gravame, precisando che "di conseguenza: esperita l'acquisizione preliminare, nel corso della presente procedura di reclamo, dei mezzi di prova richiesti dal reclamante con la presente impugnazione, ed interrogato il sig. E. in udienza da tenersi dinanzi a questa Lod. Corte dei reclami penali, la decisione GPC 20 dicembre 2014 è integralmente annullata e la carcerazione preventiva dell'imputato è sostituita con la pronuncia di misure alternative all'arresto, in specie quelle offerte dal qui reclamante con la sua memoria prodotta in sede di udienza GPC" (v. act. 1).
G. Mediante risposta del 9 gennaio 2015 il GPC ha confermato la decisione impugnata (v. act. 11). Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2015 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 12).
H. Con repliche del 14 e 15 gennaio 2015, il reclamante si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13 e 14).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1
1.1 Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 222 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 222 Rimedi giuridici - Soltanto il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 233. |
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale. |
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1 | Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale. |
2 | Le corti dei reclami penali giudicano inoltre: |
a | i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente: |
a1 | alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale, |
a2 | alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, |
a3 | alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, |
a4 | alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale; |
b | i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo; |
c | i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima; |
d | i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria; |
e | le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
f | le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; |
g | i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro. |
SR 173.713.161 Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF ROTPF Art. 19 - 1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28 |
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1 | Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28 |
2 | ...29 |
3 | La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione del procedimento. Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.30 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. |
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1 | Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta. |
3 | Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
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1 | I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
2 | I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine. |
1.2 Nella fattispecie, interposto il 30 dicembre 2014, il reclamo è tempestivo. La legittimazione del reclamante – destinatario della decisione che ordina la sua carcerazione preventiva – è indiscutibile.
1.3 In qualità di autorità di reclamo, la Corte dei reclami penali esamina con piena cognizione in fatto ed in diritto i reclami che gli sono sottoposti (v. Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1214; Patrick Guidon, Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2014, n. 15 ad art. 393
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
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1 | Il reclamo può essere interposto contro: |
a | le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; |
b | i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie; |
c | le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive. |
2 | Mediante il reclamo si possono censurare: |
a | le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; |
c | l'inadeguatezza. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
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1 | Il reclamo può essere interposto contro: |
a | le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; |
b | i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie; |
c | le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive. |
2 | Mediante il reclamo si possono censurare: |
a | le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; |
c | l'inadeguatezza. |
2. Il reclamante postula innanzitutto un'udienza davanti a questa Corte. Avendo il GPC sostanziato gravi indizi di reato anche attraverso asserite affermazioni divergenti tra l'indagato e E., quest'ultimo sentito in qualità di persona informata sui fatti, egli ritiene che l'esperimento di un'udienza in contraddittorio con l'interrogatorio dello stesso E. sia l'unica possibilità per garantirgli, nel segno della parità delle armi, la salvaguardia del diritto di essere sentito.
2.1 La procedura davanti a questa Corte è, di principio, scritta (v. art. 390
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 390 Procedura scritta - 1 Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso. |
|
1 | Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso. |
2 | Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l'atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni. |
3 | Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti. |
4 | La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte. |
5 | Ad istanza di parte o d'ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un'udienza. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 390 Procedura scritta - 1 Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso. |
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1 | Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso. |
2 | Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l'atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni. |
3 | Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti. |
4 | La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte. |
5 | Ad istanza di parte o d'ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un'udienza. |
2.2 In concreto, non vi sono motivi per eccepire alla regola della procedura scritta. Il reclamante, come da lui stesso ammesso, ha avuto accesso al verbale d'interrogatorio di E. dinanzi al MPC del 17 dicembre 2014, ragione per cui il suo diritto di essere sentito è stato rispettato. Se tale richiesta era motivata dalla convinzione che vi fosse anche un verbale, non reso accessibile dalle autorità, relativo ad un interrogatorio del predetto davanti alla PGF, la questione è stata nel frattempo risolta, dato che è stato appurato che ciò non è il caso (v. act. 1 pag. 4 in fine). Il reclamante avrà del resto la possibilità – quando il MPC lo riterrà opportuno – di confrontarsi in contraddittorio con E. nel corso dell'inchiesta, la quale, occorre ricordarlo, è solamente ai suoi inizi.
3. Giusta l'art. 221 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
3.1 Il reclamante contesta l'esistenza di gravi indizi di reato. Per sostanziare i medesimi, il MPC si sarebbe limitato a riprendere acriticamente il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre scorso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, raggiungendo il proprio convincimento senza atti istruttori propri. Il GPC, da parte sua, per confermare la detenzione provvisoria, avrebbe semplicemente ripreso acriticamente il contenuto dell'istanza di carcerazione del MPC, senza confrontarsi con le sue censure di pochezza ed inconsistenza indiziaria e/o argomentativa legate a tale istanza, e senza ordinare alle autorità inquirenti particolari attività istruttorie. Egli non avrebbe compreso in quale suo comportamento sarebbero stati ravvisati gravi indizi rispetto ai reati contestatigli in Svizzera.
3.1.1 L'esistenza di gravi indizi è data allorquando è ipotizzabile, per un terzo obiettivo e sulla base di circostanze concrete, che la persona abbia potuto commettere il reato o parteciparvi con un alto grado di probabilità. Occorre, in altri termini, che su tale persona pesino gravi presunzioni di colpevolezza (v. Alexis Schmocker, Commentario romando, n. 8 ad art. 221
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
3.1.2 In concreto, il reclamante è accusato dal MPC, in sostanza, di aver riciclato in Svizzera denaro proveniente dalle attività della 'ndrangheta calabrese. Nell'ottica di chiarire l'esistenza o meno del reato a monte, con tutti i suoi risvolti e sviluppi successivi, risulta normale ed auspicabile potersi innanzitutto riferire all'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti di 60 persone (in seguito: OCC), tra le quali il qui reclamante (v. rubrica 16 atti MPC), il quale è accusato in Italia di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e intestazione fittizia di beni e ricettazione, delitti aggravati dalla finalità di aver agevolato un'associazione di tipo mafioso. Egli è stato definito dall'autorità inquirente italiana come "una sorta di consulente finanziario dell'organizzazione mafiosa" (v. ibidem, lettera della Procura di Milano del 16 dicembre 2014). L'indagine condotta in Italia riguarderebbe un'articolazione della 'ndrangheta calabrese operante sul territorio di Milano e stabilmente collegata alla cosca denominata "B." di Reggio Calabria, articolazione facente capo ai fratelli F. e G., entrambi già condannati in passato per associazione mafiosa dopo il loro arresto avvenuto nel 1996. Dopo essere stati scarcerati a fine 2009, i fratelli F. e G., assieme ad alcuni esponenti della vecchia organizzazione come loro tornati in libertà ed a nuovi associati, avrebbero ripreso ad operare così come sarebbe avvenuto in passato, ovvero esercitando il controllo su una zona della città di Milano e ponendo in essere una pluralità di delitti, quali estorsioni, usure, traffico in forma organizzata di ingenti quantitativi di stupefacente, detenzione di armi e, più in generale, assicurando protezione a diversi imprenditori che a loro si sarebbero rivolti, approfittando di questa situazione per infiltrarsi, tramite i fratelli F. e G., e più in generale l'associazione mafiosa, in numerose attività imprenditoriali (v. atto 1 pag. 2 e segg. GPC). Per quanto riguarda il ruolo del reclamante, questo è descritto in particolare alla pag. 377 e segg. dell'OCC, dove l'autorità italiana contesta al medesimo diverse operazioni tese ad investire i
proventi illeciti dell'organizzazione criminale, affermando che "il ruolo di A., titolare di società finanziarie attive nel settore immobiliare ed aventi sede in Svizzera nel Cantone Ticino, è finalizzato al reinvestimento dei profitti in modo tale da renderli non tracciabili nonché al cambio delle banconote; il consulente finanziario dell'associazione, oggi come in passato, A. già si era attivato e reso disponibile per una serie di investimenti che, dopo l'arresto dei fratelli F. e G. nel 1996, erano stati effettuati dal quarto fratello di F. e G., ossia H. utilizzando quelle ricchezze provento del narcotraffico non sequestrate al momento degli arresti" (v. pag. 378 OCC). Nell'OCC l'autorità penale italiana ha descritto diverse operazioni di riciclaggio (acquisto di immobili) che sarebbero avvenute in Italia, le quali dovrebbero permettere di comprendere il ruolo assunto dal reclamante in seno all'organizzazione criminale (v. pag. 378 e segg. OCC). Particolarmente significativa per la presente procedura è la parte intitolata "Gli investimenti in immobili a Chiasso e altre operazioni finanziarie eseguite all'estero" (v. pag. 399 e segg. OCC). Sulla base di testimonianze rese da I., le autorità italiane avrebbero preso conoscenza di diverse operazioni di riciclaggio compiute dal reclamante in Svizzera con il denaro provento del traffico di stupefacente messo in atto dall'organizzazione criminale. Esse affermano che "dal contenuto di diverse intercettazioni ambientali (…) emergevano elementi attestanti l'esistenza, in territorio svizzero, di almeno una società di proprietà dei fratelli F. e G. anche se formalmente intestata ad una terza persona. Operazione che i fratelli F. e G. effettuavano proprio grazie a A. I primi segnali sull'esistenza di tale società si avevano in occasione della conversazione intercettata tra i fratelli F. e G. (…) in data 4.12.2013, nel corso della quale il primo riferiva dell'opportunità di recarsi con il fratello J. in territorio estero (…) per incontrare due persone, di cui una di nome E. Da costoro F. pretendeva un resoconto esatto sulla gestione di una non meglio precisata attività commerciale (…) (v. pag. 400 OCC). Il contenuto dell'intercettazione di una conversazione telefonica avvenuta tra F. e sua moglie metterebbe ulteriormente in
evidenza la funzione di prestanome del reclamante. Essendo la moglie scettica sul fatto di aver intestato la società del marito (ossia D. Sagl) a A., F. avrebbe smentito la moglie dicendole che "sebbene la società fosse intestata a A., la stessa era amministrata da una terza persona e che, in ogni caso, il figlio di A. era ben consapevole che la proprietà della società era di fatto dei fratelli F. e G." (v. pag. 401 OCC). Sempre con riferimento a tale società, J. avrebbe riferito al fratello F. circa i movimenti effettuati sul proprio conto ed a sua insaputa, da A. e tale E., successivamente identificato in E. (v. ibidem). Da conversazioni telefoniche intercettate dalle autorità italiane emergerebbe "chiaramente che i fratelli F. e G. sono titolari di una o più società, verosimilmente intestate a A. o comunque a lui riconducibili tramite una persona a lui vicina. Nelle medesime società, si apprendeva, è coinvolto anche tale E. ovvero E. Le stesse venivano individuate nella C. SA, con sede a Chiasso (CH), (…) amministrata da E. (…). L'altra società, la D. Sagl (…) riconducibile a A. (…) e a E. (v. pag. 403 OCC). "Le due società di recente costituzione devono logicamente essere ricondotte ai proventi illeciti percepiti successivamente alla scarcerazione dei due F. e G., sia per il dato temporale, sia perché altrimenti – se cioè si ritenesse che essi fossero riconducibili a proventi degli anni '80 e '90 – non si spiegherebbe il bisogno di denaro del sodalizio successivamente ai sequestri di droga" (v. ibidem).
Per quanto attiene alla conoscenza da parte del reclamante dell'origine criminale dei valori patrimoniali gestiti dal reclamante, significativo risulta essere quanto dichiarato da I. agli inquirenti italiani. Alla domanda "per quanto a sua conoscenza, A. sapeva che F. e G. erano stati arrestati per associazione mafiosa e traffico di droga nel 1996 e che erano stati detenuti per molti anni?", egli rispondeva "sì, in più occasioni ero stato presente ad incontri tra F. e J. e A. in cui si era parlato della passata vicenda giudiziaria. Ricordo ad esempio che più volte A. e F. parlavano del fatto che quest'ultimo non poteva uscire dall'Italia e quindi andare in Svizzera perché aveva un divieto di espatrio legato proprio alla sua condanna per mafia. A volte in realtà F. era andato in Svizzera con A. e proprio per evitare che F. rischiasse di essere controllato era A. che veniva a prenderlo a Milano con targa svizzera, che ovviamente era meno a rischio di controlli in frontiera. Ricordo anche alcune occasioni, me presente, F. e A. parlavano di G. e del fatto che quest'ultimo era in semilibertà" (v. pag. 393 OCC).
3.1.3 Gli elementi evidenziati dal GIP nella sua ordinanza hanno trovato riscontro negli atti istruttori compiuti dalle autorità elvetiche, segnatamente gli interrogatori del reclamante e di E., nonché le perquisizioni effettuate presso il domicilio di A. a Z. e le sedi di D. Sagl e C. SA a Chiasso. Innanzitutto, occorre rilevare che il reclamante viveva nel suo appartamento di Z., acquistato a fine 2011 per fr. 225'000.--, assieme a J. (v. verbale d'interrogatorio dell'imputato, atto 2 pag. 4 GPC). Egli ha ammesso di conoscere e di avere avuto rapporti pluriennali con i vari membri della famiglia di F. e G. (v. ibidem pag. 6 e segg.). Egli ha dichiarato di essere il titolare della C. SA, società che, assumendo alle sue dipendenze J., ha permesso a quest'ultimo di ottenere un permesso B (v. ibidem pag. 4). Per quanto riguarda la D. Sagl, l'insorgente ha dichiarato di essere azionista della stessa al 10%, le restanti quote essendo in mano al figlio K. (30%), a E. (30%) e a L. (30%) (v. ibidem pag. 10). Risulta inoltre agli atti che il reclamante ha presentato J. a E. (v. ibidem pag. 4). Egli ha pure presentato la moglie di J., M., a E., affinché quest'ultimo la aiutasse a rintracciare denaro provento di risparmi generati dall'attività del di lei padre e depositati anni prima sul conto di una banca a lei non nota (v. rubrica 4 pag. 6 incarto MPC). Sul ritrovamento di EUR 1.5 milioni vi è tuttavia una discrepanza tra la versione del reclamante e quella di E.. Il primo ritiene che sia stato E. a rintracciarli (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC), mentre quest'ultimo ha dichiarato che la M. si sarebbe presentata nel suo ufficio con un consulente della banca N. di Lugano, affermando di aver ritrovato l'importo di cui sopra (v. rubrica 4 pag. 6-7 incarto MPC). Il reclamante riporta poi dell'acquisto in comproprietà con J. e E. di una palazzina a Chiasso per un importo di fr. 3,3 milioni. Dagli atti risulta che l'importo in contanti di fr. 1,8 milioni è stato messo a disposizione dalla famiglia di F. e G. (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC). Sulla quota versata dal reclamante, vi è una discrepanza tra quanto affermato da quest'ultimo e E. Il primo ha dichiarato di aver contribuito con fr. 720'000.--, somma proveniente una parte da un suo conto presso la banca O. a Chiasso e l'altra dall'incasso di un credito da
lui vantato da diversi anni nei confronti di P. (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC). E. ha invece dichiarato che quanto incassato in virtù del predetto credito non è mai stato utilizzato da A. per l'acquisto dell'immobile a Chiasso (v. rubrica 4 pag. 7 e segg. incarto MPC). Dagli atti emerge poi che nel luglio 2013 il reclamante avrebbe organizzato un incontro tra "un tale Q., un tale R., J. e un signore anziano" e E. affinché quest'ultimo aiutasse i predetti ad incassare vari assegni per un totale di EUR 8 milioni emessi dall'assicurazione S., denaro apparentemente riferito ad un incendio che avrebbe distrutto un immobile della T. SpA di Reggio Calabria, fabbrica produttrice di acque minerali. A tale incontro avrebbe presenziato anche J.. A. sarebbe stato sempre presente ai successivi incontri, agendo quale rappresentante della C. SA, società che avrebbe percepito EUR 80'000.-- per i servizi resi (v. rubrica 4 pag. 8 e seg. incarto MPC). Due delle persone partecipanti all'operazione d'incasso sarebbero imputate nel procedimento italiano e sarebbero state arrestate il 16 dicembre 2014; una sarebbe appunto J. e l'altra Q. (accusato in Italia d'incendio, con la circostanza aggravante del metodo e del fine mafiosi, v. pag. 17 e seg. OCC), a cui sarebbe riconducibile la BB. Srl (v. pag. 134 OCC). Infine, in seguito alla perquisizione del domicilio del reclamante effettuata il 17 dicembre 2014, l'autorità inquirente elvetica ha rinvenuto documentazione relativa a polizze assicurative sulla vita contratte da F., G. e AA. (v. rubrica 5, punto 5.3.5 dell'inventario di sequestro, e rubrica 14 incarto MPC).
Visto tutto quanto precede, occorre concludere che i gravi indizi di colpevolezza sono dati. Da respingere sono di conseguenza le richieste di acquisizione agli atti, per la presente procedura, della documentazione menzionata dal reclamante nel suo gravame (v. act. 1 pag. 11, 12 e 13), nella misura in cui essi non permetterebbero infatti di mutare il giudizio espresso dalla presente Corte su questo punto.
3.2 Nella decisione impugnata viene confermata l'esistenza del pericolo di collusione.
3.2.1 Il mantenimento del prevenuto in detenzione può essere giustificato dall'interesse pubblico legato ai bisogni dell'istruzione in corso. Ciò è il caso ad esempio quando vi è da temere che l'interessato comprometta la ricerca della verità esercitando un'influenza su persone o alterando i mezzi di prova (v. supra consid. 3; art. 221 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
3.2.2 Il pericolo di collusione è nella fattispecie dato, visti i legami del reclamante con la famiglia F. e G. (anche se taluni componenti della stessa sono attualmente in carcere), viste le diverse dichiarazioni discordanti rilasciate dal predetto e da E. e, non da ultimo, vista la necessità di analizzare i contenuti degli elementi sequestrati sia nell'appartamento di Z. che presso le sedi delle società perquisite, segnatamente tre telefoni cellulari, un computer portatile e numerosi documenti.
3.3 Pure confermato nella decisione impugnata è il pericolo di fuga.
3.3.1 La realizzazione del rischio di collusione dispensa dall'esaminare l'esistenza o meno del rischio di fuga. A titolo abbondanziale, questa Corte rileva nondimeno l'esistenza di quest'ultimo, ricordato che lo stesso esiste se, tenuto conto della situazione personale dell'interessato e dell'insieme delle circostanze, è verosimile che il medesimo si sottrarrà al perseguimento penale o all'esecuzione della pena in caso di liberazione (decisione del Tribunale federale 1P.430/2005 del 29 luglio 2005, consid. 5.1 e decisioni citate, segnatamente DTF 117 Ia 69 consid. 4a).
3.3.2 Il reclamante, cittadino italiano al beneficio di un permesso B, non dispone di legami particolari con la Svizzera – la sua famiglia vive in Italia (v. atto 2 pag. 3 incarto GPC) –, potendo per contro contare su contatti familiari in Australia (v. rubrica 4 pag. 4-5 incarto MPC) nonché su legami professionali in più parti del mondo, come a Montecarlo, in Francia e a Dubai (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC; v. rubrica 5, punti 5.5.6 e 5.5.19 dell'inventario di sequestro, incarto MPC).
3.4 La constatazione dell'esistenza del rischio di collusione (v. consid. 3.2.2 supra), accessoriamente del pericolo di fuga (v. consid. 3.3.2 supra), dispensa dall'esaminare la realizzazione o meno di un rischio di reiterazione ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
4. Per quanto riguarda l'adozione delle postulate misure sostitutive della detenzione, previste agli art. 237 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 221 Presupposti - 1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
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1 | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: |
a | si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; |
b | influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o |
c | minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi. |
1bis | La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se: |
a | l'imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e |
b | vi è il pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo.111 |
2 | La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.112 |
5. In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la decisione del GPC del 20 dicembre scorso confermata.
6. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |
|
1 | Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |
2 | Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se: |
a | i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o |
b | la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali. |
3 | Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. |
4 | Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore. |
5 | Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento. |
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento: |
|
1 | Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento: |
a | il calcolo delle spese procedurali; |
b | gli emolumenti; |
c | le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni. |
2 | Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria. |
3 | Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure: |
a | procedura preliminare; |
b | procedura di primo grado; |
c | procedura di ricorso. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 26 gennaio 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Ferrari e Renzo Galfetti
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento: |
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1 | Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento: |
a | il calcolo delle spese procedurali; |
b | gli emolumenti; |
c | le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni. |
2 | Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria. |
3 | Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure: |
a | procedura preliminare; |
b | procedura di primo grado; |
c | procedura di ricorso. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
|
1 | Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
2 | Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: |
a | in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; |
b | in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili; |
c | nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni; |
d | nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. |
3 | Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo. |