Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
Postfach
CH-9023 St. Gallen
Telefon +41 (0)58 705 25 02
Fax +41 (0)58 705 29 80
www.bundesverwaltungsgericht.ch
Geschäfts-Nr. A-788/2014
moa/fum
Zwischenentscheid
vom 23. April 2014
Richter André Moser (Vorsitz),
Richterin Marianne Ryter, Richter Maurizio Greppi,
Besetzung
Richterin Kathrin Dietrich, Richter Christoph Bandli,
Gerichtsschreiberin Mia Fuchs.
Eidgenössischer Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragter EDÖB,
Parteien
Feldeggweg 1, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Finanzkontrolle EFK,
Monbijoustrasse 45, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand Bearbeitung von Daten bei der Whistleblowing-Meldestelle EFK.
Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest:
A.
Im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit gemäss dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) führte der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) verschiedene Kontrollen durch. Im Jahr 2013 überprüfte er unter anderem die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Whistleblowing-Meldestelle für Bundesangestellte bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK). Nach Prüfung der Unterlagen und Durchführung eines Augenscheins erliess der EDÖB am 19. November 2013 gestützt auf Art. 27 Abs. 4 DSG eine Empfehlung. Er empfahl der EFK, ihre Datensammlung "Whistleblowing" gemäss Art. 11a Abs. 2 DSG innerhalb von zwei Monaten beim EDÖB anzumelden (Ziff. 1), ein Bearbeitungsreglement gemäss Art. 21
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
B.
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2013 erklärte sich die EFK bereit, die Empfehlung des EDÖB betreffend die Aufbewahrung, Löschung und Archivierung der Meldungen in den internen Bearbeitungsprozess aufzunehmen und umzusetzen. Weitergehend lehnte sie es jedoch ab, die Meldungen, die sie als Whistleblowing-Stelle erhalte, als Datensammlung anzumelden und ein Bearbeitungsreglement zu erstellen.
C.
Mit als "Antrag auf Entscheid" bezeichneter Eingabe vom 10. Februar 2014 ist der EDÖB an das Bundesverwaltungsgericht gelangt und ersucht dieses darum, mittels eines Entscheides die EFK zu verpflichten, gemäss Art. 11a Abs. 2 DSG ihre Datensammlung "Whistleblowing" innerhalb von zwei Monaten bei ihm anzumelden und ein Bearbeitungsreglement gemäss Art. 21
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
D.
Der Instruktionsrichter hat das Verfahren zunächst auf die Frage der Zuständigkeit beschränkt und die EFK sowie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) eingeladen, sich zu dieser Frage vernehmen zu lassen.
Die EFK führt in ihrem Schreiben vom 10. März 2014 aus, zwar administrativ dem EFD zugeordnet, jedoch nicht weisungsgebunden zu sein. Eine beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbare Verfügung gemäss Art. 27 Abs. 5
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
Angesichts der fehlenden Weisungskompetenz verneint das EFD in seiner Eingabe vom 12. März 2014 seine Zuständigkeit zur Behandlung der vorliegenden Angelegenheit.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
1.1. Das Vorliegen einer Verfügung bzw. eines verwaltungsinternen Beschwerdeentscheids ist Sachurteilsvoraussetzung für ein Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. Liegt keine Verfügung vor oder ist eine solche ausnahmsweise nichtig, existiert kein Anfechtungsobjekt für eine Beschwerde (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 2.6). Lediglich in besonderen Verfahren, wie bei Streitigkeiten über Empfehlungen des EDÖB im Privatrechtsbereich nach Art. 29 Abs. 4
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und die Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten (Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
1.2. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2013 lehnte es die EFK teilweise ab, der Empfehlung des EDÖB nachzukommen. Eine die formellen Merkmale erfüllende, als solche bezeichnete und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehene Verfügung (vgl. Art. 35
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
Einerseits ist vorliegend die EFK, das oberste Finanzaufsichtsorgan des Bundes, betroffen. Als oberstes Finanzaufsichtsorgan ist die EFK in ihrer Prüfungstätigkeit nur der Bundesverfassung und dem Gesetz verpflichtet (Art. 1 Abs. 1
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
Andererseits handelt es sich um ein Aufsichtsverfahren nach Art. 27
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
1.3. Das hier fragliche Schreiben vom 19. Dezember 2013 wurde von der EFK, und damit hoheitlich, erlassen und betrifft einen individuell-konkreten Fall: Die EFK hält darin fest, die von ihr abgelegten Whistleblowing-Meldungen nicht als Datensammlung zu erachten. Die Meldungen seien nicht systematisch erfasst und es würden auch keine Kategorien von Personendaten festgelegt. Zudem sei ein Zugriff nur mit entsprechendem Spezialwissen möglich, über welches lediglich die Mitglieder des "Team Verdacht" verfügten. Aus diesen Gründen sehe sie sich nicht veranlasst, den Empfehlungen des EDÖB, die Datensammlung anzumelden und ein Bearbeitungsreglement zu erstellen, nachzukommen. Dagegen sei sie aber bereit, ihre Ausführungen betreffend die Aufbewahrung, Löschung und Archivierung der Meldungen in den internen Bearbeitungsprozess aufzunehmen und umzusetzen. Die EFK hält im Schreiben demnach, unter Anführung einer Begründung, fest, welche Empfehlungen des EDÖB sie befolgen werde und welche nicht. Insoweit können die materiellen Voraussetzungen einer Verfügung als erfüllt bezeichnet werden. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass - würde die EFK zum Erlass einer formellen Verfügung aufgefordert - sie anders verfahren würde. Insbesondere käme einer in eigener Sache erlassenen, formell als Verfügung bezeichneten Anordnung inhaltlich keine weitergehende Verbindlichkeit zu. Eine Rückweisung der Angelegenheit käme im vorliegenden Fall daher einem prozessualen Leerlauf gleich. Vielmehr kann das Schreiben der EFK, mit dem sie die Empfehlungen des EDÖB teilweise ablehnt, als verbindlich und insofern auch als erzwingbar angesehen werden. Es vermag materiell den Anforderungen an eine Verfügung zu genügen, weshalb es dem EDÖB offenstand, sich mangels eines für die Aufsicht über die EFK zuständigen Departements direkt an das Bundesverwaltungsgericht zu wenden. Dasselbe Vorgehen, das heisst der Erlass einer Verfügung in eigener Sache, drängt sich angesichts einer fehlenden Aufsichtsinstanz im Übrigen auch auf, wenn sich eine Empfehlung des EDÖB direkt an ein Departement oder die Bundeskanzlei richtet.
1.4. Nach dem Gesagten kann festgehalten werden, dass mit dem Schreiben der EFK eine materielle Verfügung vorliegt und der EDÖB gemäss Art. 27 Abs. 6
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
|
1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
2.
Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione - 1 Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
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1 | Per formato elettronico usuale si intendono i formati che permettono che i dati personali siano trasmessi con un onere proporzionato e riutilizzati dalla persona interessata o da un altro titolare del trattamento. |
2 | Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati non obbliga il titolare del trattamento a adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili. |
3 | L'onere è sproporzionato se la trasmissione di dati personali a un altro titolare del trattamento non è possibile per ragioni tecniche. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig zur Behandlung der vorliegenden Angelegenheit.
2.
Die EFK erhält Gelegenheit, bis zum 23. Mai 2014 eine Stellungnahme in der Hauptsache in 2 Exemplaren sowie allfällige Beweismittel einzureichen.
3.
Diese Verfügung geht an:
- den EDÖB (Einschreiben)
- die EFK (Einschreiben)
- das Generalsekretariat EFD
Der Instruktionsrichter: Die Gerichtsschreiberin:
André Moser Mia Fuchs
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
a | l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali; |
b | il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.6 |
2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
3 | Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.10 |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 1 Stato - 1 Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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1 | Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale5 e la legge. Esso coadiuva: |
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2 | Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.7 Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.8 |
2bis | Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.9 |
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