Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2007.18

Sentenza del 21 maggio 2007 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. Ltd., rappresentata dall’avv. Claudio Simonetti,

Ricorrente

contro

Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
AIMP) e sequestro

Fatti:

A. Il 17 ottobre 2005 il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento della B., già C., nonché di altre società del medesimo gruppo d’imprese, con un passivo di circa cento milioni di euro. In precedenza erano già state avviate delle indagini penali, le quali a mente della competente autorità italiana evidenziavano un’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell’art. 223 n. 1 della legge fallimentare italiana. Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Monza, il Giudice delle Indagini Preliminari di Monza ha in seguito emesso un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di D., già amministratore delegato della C., nonché ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di E., sindaco e professionista del gruppo di società della famiglia D., F. e J.. Nei confronti di F., principale responsabile della gestione del gruppo, non è stata formulata nessuna richiesta cautelare per ragioni di età. Egli veniva però sottoposto a formale interrogatorio, con particolare attenzione alle dismissioni immobiliari sottocosto e alla formazione di disponibilità extracontabili attraverso triangolazioni nell’acquisto di stampi, fatti in corso di accertamento da parte della Guardia di finanza. In tale interrogatorio, F. respingeva ogni accusa sia in relazione alla manipolazione di bilancio che all’esistenza di fondi extracontabili, e a specifica domanda dichiarava inoltre di non possedere né di avere mai posseduto conti esteri. Quest’ultima affermazione contrasta con il contenuto di una segnalazione, risalente al 9 febbraio 2006, mediante la quale dalla Svizzera l’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) della Confederazione svizzera comunicava all’Ufficio Italiano Cambi l’esistenza di un conto intestato formalmente alla A. Ltd.-Tortola/BVI, con delega ad operare a favore di G. e H., cittadini svizzeri, e beneficiario economico lo stesso F..

B. Il 9 febbraio 2006, a seguito della segnalazione MROS, la competente autorità inquirente ticinese ha avviato un procedimento penale, formulando quindi il 9 ottobre 2006 una rogatoria all’indirizzo delle autorità italiane, finalizzata alla raccolta delle risultanze del procedimento estero, onde verificare la connessione degli averi patrimoniali pervenuti in Svizzera con il possibile antefatto criminale all’estero. Nell’ambito di questa procedura, il 13 giugno 2006, l’autorità ticinese provvedeva al formale interrogatorio di F..

C. Il 3 novembre 2006 D. ha depositato una nota al curatore fallimentare e, per conoscenza, alla competente procura, nella quale viene evidenziato il mancato versamento nelle casse della C. della somma di € 929'622.- nel 2001 quale controvalore della cessione di azioni della I. Spa a F. e J., nonostante la quietanza rilasciata dalla C. dell’avvenuto pagamento del prezzo. A mente delle autorità penali italiane tale fatto, da verificare, costituisce un episodio di bancarotta per distrazione.

D. L’8 novembre 2006 la procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Monza ha presentato domanda di assistenza internazionale in materia penale al Ministero Pubblico del Cantone Ticino. Tale domanda ha quale oggetto l’acquisizione di copia fotostatica degli atti del suddetto procedimento svizzero condotto dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, nonché il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione intestata alla A. Ltd.

E. Il 22 gennaio 2007 l’autorità svizzera rogata ha accolto la domanda di assistenza in oggetto. In esecuzione di tale domanda essa ha in particolare deciso di trasmettere all’autorità richiedente il verbale d’interrogatorio del 13 giugno 2006 di F., la comunicazione MROS dell’8 febbraio 2006 e la documentazione bancaria concernente la relazione della A. Ltd. presso la banca K. di Lugano. Essa ha inoltre disposto il sequestro degli averi patrimoniali di cui alla relazione n. 1 presso la banca K., Lugano, sempre intestata alla società A. Ltd.

F. Il 21 febbraio 2007 la società A. Ltd. è insorta presso il Tribunale penale federale contro quest’ultima decisione, di cui domanda l’annullamento postulando in particolare che non vengano trasmessi all’autorità rogante né la documentazione bancaria sequestrata né la comunicazione MROS con relativi allegati bancari. Domanda altresì la revoca del sequestro.

G. Nella sua risposta del 14 marzo 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha confermato il contenuto della propria decisione, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale. A conclusione delle proprie osservazioni del 22 marzo 2007 l’Ufficio federale di giustizia ha domandato la reiezione del ricorso.

H. Con repliche del 5 aprile 2007 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali, domandando inoltre che venga acquisito agli atti l’incarto relativo alla commissione rogatoria formulata dal Ministero pubblico ticinese all’indirizzo delle autorità italiane in data 9 ottobre 2006.

I. Il 30 aprile 2007 questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il parallelo ricorso proposto da F. avverso la stessa decisione di chiusura del Ministero pubblico ticinese (TPF RR.2007.17).

Diritto:

1.

1.1 La decisione impugnata è stata emanata il 22 gennaio 2007 e dunque dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) sulla competenza del Tribunale penale federale in questo campo. In base all’art. 110b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 110b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005 - Alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.
AIMP e contrario si applicano dunque le nuove disposizioni di legge (in generale sulle questioni di diritto intertemporale poste da questa norma v. la sentenza del Tribunale federale 1C_53/2007 del 29 marzo 2007).

1.2 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 110b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005 - Alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.
della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’alle­gato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sul ricorso in esame.

1.3 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

2.

2.1 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

2.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (in applicazione della precedente procedura v. già DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (così già DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).

3.

3.1 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova e di sequestro, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80k Termine di ricorso - Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.
, così come 80e cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a  il sequestro di beni e valori; o
b  la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
3    Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
in relazione con l’art. 25
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
AIMP, sono pacificamente dati. La ricorrente è titolare della relazione bancaria colpita da sequestro e la cui documentazione è oggetto del provvedimento di consegna di mezzi di prova ex art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
AIMP. Come tale è legittimata a ricorrere contro le misure di assistenza giudiziaria impugnate (v. art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d).

3.2 In materia di “altra assistenza”, di cui nella Parte terza della AIMP, le censure ammissibili nelle impugnative contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione sono in primo luogo elencate all’art. 80i di questa stessa legge. Il ricorrente può far valere: la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a; come in precedenza nell’ambito del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, mediante questo tipo di doglianza si può denunciare anche la violazione di diritti fondamentali, sia di origine costituzionale che convenzionale, v. DTF 130 II 337 consid. 1.3 e rinvii; si veda altresì il Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3890 e seg.); l’applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all’art. 65
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 65 Applicazione del diritto straniero - 1 Su domanda esplicita dello Stato estero:
1    Su domanda esplicita dello Stato estero:
a  le deposizioni dei testimoni e dei periti sono asseverate nella forma prescritta dal diritto dello Stato richiedente, anche se il diritto svizzero determinante non prevede l'asseverazione;
b  può essere tenuto conto delle forme necessarie per l'ammissione giudiziale di altri mezzi di prova.
2    Le forme di asseverazione e d'acquisizione di mezzi di prova giusta il capoverso 1 devono essere compatibili con il diritto svizzero e non arrecare pregiudizi essenziali alle persone coinvolte.
3    La deposizione può anche essere rifiutata se ciò sia previsto dal diritto dello Stato richiedente o se, giusta il diritto di questo Stato o dello Stato in cui abita il deponente, il fatto di deporre può implicare sanzioni penali o disciplinari.
AIMP (lett. b). La II Corte dei reclami penali sindaca inoltre l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’adeguatezza della decisione impugnata giusta l’art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
e c PA. L’estensione del potere d’esame anche alle censure previste in quest’ultima disposizione si giustifica alla luce dei materiali legislativi, visto che, a parte il venir meno delle censure di diritto procedurale cantonale giusta l’art. 80i cpv. 2 aAIMP, la nuova istanza federale di ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale delibera essenzialmente con lo stesso potere cognitivo delle precedenti autorità di ricorso cantonali (v. FF 2001 pagg. 3972 e 3974). Per un’interpretazione teleologicamente corretta delle pertinenti norme sui motivi di ricorso occorre dunque eterointegrare le censure di cui all’art. 80i
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80i Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'articolo 65.
2    ...136
AIMP con quelle del suddetto articolo della legge federale sulla procedura amministrativa. Questa soluzione corrisponde del resto a quella già adottata in materia di estradizione, dove l’assenza di normative specifiche nella AIMP sui motivi di ricorso giustifica in ogni caso un’applicazione diretta dell’art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA (v. sentenza TPF RR.2007.27 del 10 aprile 2007, consid. 2.2).

4. La ricorrente denuncia anzitutto un eccesso del potere d'apprezzamento del procuratore pubblico, nonché l'errato accertamento dei fatti pertinenti per la decisione. A mente sua, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità rogata, la procedura penale italiana che ha dato origine alla rogatoria non riguarda l’ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione ma quella di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, né vi sarebbero indicazioni relative all’esistenza di ipotetici fondi neri. Vi sarebbero dunque delle insanabili contraddizioni fra il contenuto della rogatoria e quello della decisione che concede l’assistenza (ricorso pag. 6 e segg.).

4.1 La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’autorità italiana l’8 novembre 2006 indica esplicitamente quale reato ipotizzato quello previsto all’art. 223 n. 1 della legge fallimentare italiana. In base a questa disposizione, agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite si applica la pena prevista dal primo comma dell’art. 216 della stessa legge (ovvero la reclusione da tre a dieci anni), se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile italiano. I fatti di bancarotta fraudolenta descritti all’art. 223 della legge fallimentare concernono la situazione particolare delle società di commercio. Secondo la dottrina italiana, la bancarotta societaria appartiene alla categoria della cosiddetta bancarotta impropria, che attiene a tutte le ipotesi di reato commesse da soggetti diversi dal fallito (Maria Rosaria Grossi, La riforma della legge fallimentare, Milano 2006, pag. 2563; Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, vol. II, I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell’urbanistica, XI edizione, Milano 2001, pag. 123 e segg.). Le caratteristiche distintive di questa forma di bancarotta rispetto alla bancarotta commessa dal fallito (bancarotta propria; v. art. 216 della legge fallimentare) riguardano, dunque, il soggetto attivo del reato e l’oggetto materiale del reato, che non è costituito dai beni del reo stesso, bensì dai beni del preponente o dell’ente, sui quali l’autore esercita poteri di amministrazione o di controllo. Restano comunque fermi i due elementi salienti della bancarotta, ossia la subordinazione della punibilità dei fatti commessi all’apertura di un procedimento concorsuale e l’offensività dei fatti medesimi nei confronti degli interessi dei creditori dell’imprenditore fallito (Alberto Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova 2000, n. 2 ad art. 223
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
). Con richiamo all’art. 216 della legge fallimentare, la dottrina e la giurisprudenza italiane distinguono effettivamente, come non a torto sottolinea la ricorrente, fra la bancarotta fraudolenta patrimoniale (bancarotta fraudolenta in senso stretto), la quale si realizza
mediante condotte che determinano una diminuzione fittizia (distrazione, occultamento, dissimulazione) o effettiva (distruzione, dissipazione) del patrimonio, e quella documentale. Sennonché in ambito di bancarotta societaria entrambe le fattispecie sono riconducibili allo stesso disposto di legge, ovvero l’art. 223 n. 1 della legge fallimentare, precisamente richiamato nella richiesta di assistenza giudiziaria, e al generico concetto di bancarotta fraudolenta contenuto nella decisione di chiusura del Procuratore pubblico ticinese. È sì vero che, nella succinta descrizione degli atti incriminati, l’autorità rogata si concentra su quelli tipici della bancarotta fraudolenta patrimoniale, lasciando in ombra quelli relativi alla bancarotta documentale, ma questo non è sufficiente per inficiare la decisione impugnata. Da un lato poiché la commissione rogatoria contempla esplicitamente anche un episodio di bancarotta per distrazione, ovvero il mancato versamento nelle casse della C. della somma di € 929'622 nel 2001 (v. sopra lett. C), e non soltanto ipotesi di bancarotta documentale; dall’altro, e soprattutto, poiché in applicazione degli art. 63 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
segg. AIMP all’autorità rogata non compete l’esame della punibilità secondo il diritto della parte richiedente, ma è sufficiente che essa si accerti della natura penale del procedimento estero per il quale sono stati richiesti i provvedimenti di assistenza (v. art. 63 cpv. 1 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 63 Principio - 1 L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.109
1    L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.109
2    Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente:
a  la notificazione di documenti;
b  l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone;
c  la consegna di inserti e documenti;
d  la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.110
3    Sono procedimenti in materia penale segnatamente:
a  il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3;
b  i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato;
c  l'esecuzione di sentenze penali e la grazia;
d  la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto.111
4    L'assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia penale.
5    L'assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d'irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5.
3 richiamato l’art. 1 cpv. 3
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP), fatto questo che è pacifico sia nell’ipotesi della bancarotta in senso stretto che in quella documentale. Non meno pacifico, e nemmeno contestato (v. replica del ricorrente pag. 2), è altresì il fatto che per questo tipo di reati, alla luce dell’art. 163 del Codice penale svizzero, sia adempiuto il requisito della doppia punibilità. Questa norma comprende infatti la distrazione o l’occultamento di valori patrimoniali, la simulazione di debiti ed il riconoscimento di debiti fittizi, compreso l’incitamento di un terzo a farli valere (v. Alexander Brunner, Commentario basilese, n. 15 e segg. ad art. 163
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
CP). In linea di conto potrebbero eventualmente entrare anche i reati di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori giusta l’art. 164
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 164 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
CP nonché quello di cattiva gestione giusta l’art. 165
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 165 - 1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
1    Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
2    Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
CP (in generale sulle fattispecie in ambito fallimentare
v. Peter Herren, Die Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB, tesi Zurigo 2006, pagg. 38-40 e 159-168; Hans Wiprächtiger, Das revidierte Vermögenstrafrecht und die Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, in Diritto penale economico, Atti della giornata di studio del 14 ottobre 1996, Bellinzona/Lugano 1999, pag. 67 e segg., 73-84).

4.2 Sotto questo profilo la decisione impugnata va pertanto confermata.

5. La ricorrente si diffonde altresì in considerazioni sul merito del procedimento penale italiano, come se il giudice dell’assistenza dovesse già pronunciarsi sulla colpevolezza e punibilità delle persone coinvolte (v. ad es. ricorso pag. 10 e segg.), confondendo così quelli che sono i compiti delle differenti autorità attive in ambito di assistenza internazionale. Non è infatti competenza dell’autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso di diritto amministrativo in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti, ma esclusivamente quello di verificare che sussistano i requisiti previsti dalla legge interna oppure dal diritto internazionale per concedere i provvedimenti di assistenza richiesti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii; sull’eccezione in ambito di estradizione in caso di alibi giusta l’art. 53
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 53 Verifica dell'alibi - 1 Se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari.
1    Se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari.
2    Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda.
AIMP v. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 305, pag. 347, nonché n. 439 e seg., pag. 474 e segg.). Su questo genere di argomentazioni il ricorso non merita pertanto ulteriore disamina.

6. Contestata è anche l’utilità potenziale della documentazione da trasmettere. Secondo l’insorgente la richiesta di assistenza appare priva di qualsiasi oggettiva utilità ai fini dell’inchiesta aperta in Italia e rappresenta un’inammissibile "fishing expedition". Essa sarebbe altresì contraria alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente alla “sentenza Yukos” pubblicata in DTF 130 II 329 (ricorso pag. 13 e seg.).

6.1 La tesi non regge. La “fishing expedition” è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova per fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è vietato in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshile in Strafsachen, Basilea 2001, n. 103, pag. 72 e n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a caso nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante non si è certo mossa a caso nella sua inchiesta: le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza sono da porre in relazione al dissesto della B., sfociato nella dichiarazione di fallimento del 17 ottobre 2005; le ipotesi di reato sono quelle di “fatti di bancarotta fraudolenta” giusta l’art. 223 n. 1 della legge fallimentare; le relazioni bancarie oggetto della rogatoria internazionale riguardano la A. Ltd., dei cui conti in Svizzera è avente diritto economico F., il quale è indagato nel procedimento penale in questione. A queste condizioni non è certo possibile parlare di “fishing expedition”. Né la commissione rogatoria si trova in urto con l’allegata “sentenza Yukos”. In questa sentenza, che riguardava per altro una decisione incidentale e non una decisione di chiusura come nel caso concreto, il Tribunale federale ha certo ribadito la necessità che vi sia un rapporto sufficientemente stretto fra un conto sequestrato ed i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 5.1); tuttavia la fattispecie ivi giudicata era affatto diversa da quella oggetto del presente gravame, visto che l’incarto in questione conteneva una semplice lista di persone ricercate e dell’ammontare delle pretese malversazioni. Nel caso qui in esame, invece, l’autorità italiana, nel suo dettagliato fascicolo, ha allegato sufficienti elementi per dimostrare l’esistenza di un nesso diretto e oggettivo fra i conti bancari della ricorrente e i fatti sui quali viene condotto il procedimento penale estero (sui requisiti giurisprudenziali di questo nesso v. DTF 129 II 462 consid. 5.3 e
rinvii). In considerazione del fatto che il beneficiario economico dei conti è indagato per reati fallimentari e che tali conti sono stati alimentati da rilevanti montanti, appare chiaro che la pertinente documentazione bancaria è idonea a far progredire l’inchiesta estera, permettendo di ricostruire tutti i passaggi dei fondi sui vari conti e di accertarne la destinazione. In questo senso è senz’altro adempiuto il criterio della rilevanza potenziale, sviluppato dal Tribunale federale per definire l’estensione dell’esame cui il giudice dell’assistenza sottopone i documenti da trasmette all’autorità richiedente (v. DTF 122 II 367 consid. 2c).

6.2 Alla luce di queste argomentazioni è altresì da respingere la proposta sollevata nelle argomentazioni del ricorso, pur senza formulare nelle conclusioni un’esplicita domanda, di limitare la documentazione bancaria da trasmettere. La ricorrente afferma infatti di opporsi in via subordinata alla trasmissione di tutti gli estratti conto relativi alle rubriche in valute diverse dall’euro, in quanto valuta degli accrediti sospetti. A mente dell’insorgente appare proporzionato limitare la trasmissione agli estratti conto in euro successivi al primo gennaio 2005, tenuto conto del fatto che i versamenti “sospetti” sarebbero avvenuti nella primavera del 2005 (ricorso pag. 15). Implicitamente essa censura dunque la proporzionalità della decisione impugnata.

6.3 Il principio della proporzionalità è di natura costituzionale e trova espressione nell’art. 36 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost. Secondo questo principio, l’intervento dello Stato deve limitarsi a quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo cui mira il provvedimento coercitivo; quest’ultimo è sproporzionato se lo stesso risultato può essere ottenuto mediante un intervento meno incisivo (DTF 129 I 12 consid. 9.1; 128 I 92 consid. 2b pag. 95; 126 I 112 consid. 5b pag. 119 e seg.; 125 I 441 consid. 3b pag. 447, 474 consid. 3 pag. 482, e rispettivi rinvii). Il Tribunale federale sottolinea l’importanza cruciale di questo principio nell’ambito della cooperazione internazionale in materia penale (DTF 127 II 151 consid. 5b). Nel diritto interno esso viene posto in relazione all’art. 63 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 63 Principio - 1 L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.109
1    L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.109
2    Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente:
a  la notificazione di documenti;
b  l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone;
c  la consegna di inserti e documenti;
d  la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.110
3    Sono procedimenti in materia penale segnatamente:
a  il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3;
b  i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato;
c  l'esecuzione di sentenze penali e la grazia;
d  la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto.111
4    L'assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia penale.
5    L'assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d'irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5.
AIMP, a tenore del quale vengono trasmessi “informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all’estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato”. A livello del diritto convenzionale qui pertinente il principio è presupposto soltanto in maniera implicita, nella misura in cui l’art. 14
IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959
CEAG Art. 14 - 1. Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
1    Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
a  l'autorità, dalla quale la domanda emana;
b  l'oggetto e il motivo della domanda;
c  nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
d  ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario.
2    Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti.
CEAG impone allo Stato richiedente di definire in maniera il più possibile precisa l’oggetto ed in contorni della richiesta (Zimmermann, op. cit., n. 476, pag. 514). Nelle procedure rette dalla CEAG esso dev’essere comunque applicato con riserbo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165). L’esame della rilevanza e dell’idoneità dei mezzi di prova resta circoscritto ad un giudizio “prima facie”: la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata infatti al giudice penale estero, come il giudizio sulla colpevolezza (DTF 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604 e seg.). Il compito dell’autorità rogata è limitato alla verifica dell’esistenza di un legame obiettivo tra le misure richieste e la procedura estera (DTF 129 II 462 consid. 5 pag. 467 e segg.).

6.4 Orbene alla luce di questi principi e delle considerazioni già fatte sopra in tema di utilità potenziale, non vi sono ragioni per circoscrivere la trasmissione delle informazioni nei termini quantitativi e temporali proposti in subordine dalla ricorrente, troppo complessa e ramificata essendo l’inchiesta italiana per quanto riguarda la ricostruzione dei flussi finanziari sospetti. Limitare la trasmissione di documentazione bancaria ai soli estratti conto successivi al gennaio 2005 significherebbe incidere in maniera ingiustificata nell’inchiesta italiana, sottraendo all’autorità estera fondamentali elementi che si potrebbero rilevare importanti sia a carico che a discarico degli indagati, e quindi essenziali per l’esito dell’intero procedimento. Ne consegue che la consegna dell’intera documentazione bancaria richiesta non viola il principio della proporzionalità.

7. La ricorrente lamenta il fatto di non avere avuto accesso agli atti delle indagini preliminari condotte dal Procuratore pubblico ticinese, per cui domanda in particolare il richiamo nella presente procedura di un memoriale datato 16 maggio 2006 del beneficiario economico dei conti sequestrati, con allegati documenti, nonché il verbale d’interrogatorio di un funzionario della banca K., il quale confermerebbe che nessuno ha mai indicato che gli accrediti provenissero dalle società del gruppo C.. Nel caso in cui questo Tribunale non si considerasse competente per l’esame di tale documentazione, essa domanda l’accoglimento del ricorso con rinvio degli atti al Procuratore pubblico per nuova decisione, dopo esame degli atti richiamati (ricorso pag. 16).

7.1 L’insorgente motiva questa sua richiesta essenzialmente affermando che l’acquisizione di questi atti dimostrerebbe ulteriormente la completa estraneità degli accrediti effettuati sul suo conto nel marzo/aprile 2005 rispetto alle indagini svolte in Italia.

7.2 L’argomentazione non può essere seguita. Alla luce delle considerazioni svolte sopra è accertata l’utilità potenziale della documentazione richiesta. Non si vede come l’acquisizione dei due atti in questione potrebbe rovesciare la situazione, atteso che, sulla base della descrizione di essi fornita dal ricorrente, si tratterebbe di singoli atti comunque non idonei ad escludere con certezza la rilevanza per il procedimento estero della documentazione bancaria litigiosa, la sola in grado di chiarire l’origine dei flussi bancari incriminati. Tutt’al più si tratterebbe di documenti utili per la difesa nel processo penale di merito, ma questo non è sufficiente per giustificare una loro acquisizione nella procedura di assistenza, proprio alla luce della sopraesposta differenza di compiti fra giudice penale e giudice dell’assistenza (v. consid. 5).

8. Analogo discorso per la richiesta, formulata per altro solo in sede di replica e quindi di per sé tardiva (v. art. 80k
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80k Termine di ricorso - Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.
AIMP), di acquisire agli atti l’incarto della commissione rogatoria indirizzata dal Ministero pubblico ticinese alle autorità italiane, dato che non vi sono elementi per ritenere, e nemmeno la ricorrente lo sostiene, che l’incarto in questione contenga materiale idoneo a mettere in dubbio l’utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale italiano.

9. La ricorrente denuncia anche la procedura adottata dall’autorità italiana in seguito alla comunicazione MROS, sostenendo che vi sarebbe stata una chiara violazione della normativa svizzera nel modo in cui le informazioni sono giunte alla Procura italiana. Concedere l’assistenza equivarrebbe a premiare la violazione della normativa svizzera da parte di uno Stato estero (ricorso pag. 14).

9.1 L’insorgente si richiama in particolare all’art. 32
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 32 - 1 Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994193 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
1    Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994193 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
2    ...194
3    L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.195
della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e all’art. 25 cpv. 2
SR 955.23 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
OURD Art. 25 Comunicazione di dati - 1 All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.
1    All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.
2    Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a organismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in conformità alle restrizioni imposte dall'Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati. L'Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo consenso scritto.101
dell’ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23). Le norme in questione regolano la collaborazione dell’Ufficio di comunicazione con autorità estere. L’art. 32 cpv. 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 32 - 1 Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994193 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
1    Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994193 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
2    ...194
3    L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.195
LRD elenca le situazioni in cui l’Ufficio può comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, in casu il Servizio antiriciclaggio presso l’Ufficio Italiano dei Cambi: fra queste vi è quella in cui l’informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro (lett. a), come è appunto avvenuto nel caso concreto. In base all’art. 25 cpv. 2
SR 955.23 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
OURD Art. 25 Comunicazione di dati - 1 All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.
1    All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.
2    Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a organismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in conformità alle restrizioni imposte dall'Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati. L'Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo consenso scritto.101
OURD se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l’Ufficio di comunicazione indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.

9.2 Orbene dalla documentazione agli atti non emerge in che forma la comunicazione sia arrivata alla Procura italiana, né se l’autorità antiriciclaggio svizzera, in ossequio all’art. 25 cpv. 2
SR 955.23 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
OURD Art. 25 Comunicazione di dati - 1 All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.
1    All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.
2    Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a organismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in conformità alle restrizioni imposte dall'Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati. L'Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo consenso scritto.101
OURD, abbia dato il suo consenso scritto alla trasmissione, avvenuta presumibilmente attraverso la Guardia di Finanza (v. incarto del Ministero pubblico ticinese, AI 1, all. 5, pag. 2). In applicazione dell’art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA questo potrebbe giustificare un accertamento dei fatti d’ufficio, a condizione però che questo sia rilevante per la presente procedura. Il che non è il caso, visto che non vi sono ragioni per ritenere che il MROS fosse contrario alla trasmissione dei dati in questione all’autorità inquirente, non da ultimo alla luce dei principi di collaborazione reciproca e di più ampia assistenza possibile espressi nella già citata Convenzione europea sul riciclaggio, vincolante sia per la Svizzera che per l’Italia. Per tacere del fatto che oggetto della presente causa è la procedura di assistenza in materia penale e non la precedente assistenza amministrativa, disciplinata oltre che dalla LRD dall’art. 13 cpv. 2
SR 360 Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC)
LUC Art. 13 Comunicazione di dati personali - 1 L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.
1    L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.
2    La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a-349h del Codice penale33.34
della legge federale sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360), la quale potrebbe pregiudicare quella in materia penale soltanto in caso di gravi irregolarità, tali da configurare una violazione del principio della buona fede fra Stati (su questo principio v. DTF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb; Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Basilea 2004, n. 223 e segg. dell’introduzione generale; Zimmermann, op. cit., n. 86, 87-1; Peter Popp, op. cit., n. 52 e segg.). Fatto questo che non sarebbe dato nemmeno nell’indimostrata ipotesi di un mancato consenso scritto da parte svizzera. A titolo abbondanziale, va inoltre rilevato che i meccanismi che reggono il flusso internazionale nell'ambito della cooperazione amministrativa, come quelli summenzionati, tendono ad evitare l'ulteriore utilizzo delle informazioni trasmesse alle autorità amministrative da parte delle autorità giudiziarie estere per ipotesi di reato per le quali l'assistenza penale sarebbe esclusa (v. art. 31 cpv. 2 lett. c
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni - L'Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:
a  la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
b  per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all'assistenza giudiziaria o a un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;
c  la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblici.
in fine LRD). Nella presente fattispecie, come si è visto, non vi sono ragioni per rifiutare l'assistenza. La censura va di conseguenza disattesa.

10.

10.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA richiamato l’art. 30 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5000.-.

10.2 La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicitamente riservata all’art. 63 cpv. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
LTPF. Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determinazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF 2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legislatore, attribuendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale federale invece che al Tribunale amministrativo federale come originariamente previsto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito dal principio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA va interpretata analogicamente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
LTPF.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 22 maggio 2007

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Claudio Simonetti

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria,

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF).

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : RR.2007.18
Data : 21. maggio 2007
Pubblicato : 01. giugno 2009
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Pubblicato come TPF 2007 57
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: assistenza giudiziaria
Oggetto : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro


Registro di legislazione
AIMP: 1 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
25 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
53 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 53 Verifica dell'alibi - 1 Se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari.
1    Se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari.
2    Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda.
63 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 63 Principio - 1 L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.109
1    L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.109
2    Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente:
a  la notificazione di documenti;
b  l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone;
c  la consegna di inserti e documenti;
d  la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.110
3    Sono procedimenti in materia penale segnatamente:
a  il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3;
b  i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato;
c  l'esecuzione di sentenze penali e la grazia;
d  la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto.111
4    L'assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia penale.
5    L'assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d'irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5.
63e  65 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 65 Applicazione del diritto straniero - 1 Su domanda esplicita dello Stato estero:
1    Su domanda esplicita dello Stato estero:
a  le deposizioni dei testimoni e dei periti sono asseverate nella forma prescritta dal diritto dello Stato richiedente, anche se il diritto svizzero determinante non prevede l'asseverazione;
b  può essere tenuto conto delle forme necessarie per l'ammissione giudiziale di altri mezzi di prova.
2    Le forme di asseverazione e d'acquisizione di mezzi di prova giusta il capoverso 1 devono essere compatibili con il diritto svizzero e non arrecare pregiudizi essenziali alle persone coinvolte.
3    La deposizione può anche essere rifiutata se ciò sia previsto dal diritto dello Stato richiedente o se, giusta il diritto di questo Stato o dello Stato in cui abita il deponente, il fatto di deporre può implicare sanzioni penali o disciplinari.
74 
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AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
80e 
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AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a  il sequestro di beni e valori; o
b  la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
3    Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
80i 
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AIMP Art. 80i Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'articolo 65.
2    ...136
80k 
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AIMP Art. 80k Termine di ricorso - Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.
110b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 110b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005 - Alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.
CEAG: 14
IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959
CEAG Art. 14 - 1. Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
1    Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
a  l'autorità, dalla quale la domanda emana;
b  l'oggetto e il motivo della domanda;
c  nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
d  ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario.
2    Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti.
CP: 163 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
164 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 164 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
165
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 165 - 1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
1    Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
2    Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
Cost: 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
LRD: 31 
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni - L'Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:
a  la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
b  per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all'assistenza giudiziaria o a un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;
c  la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblici.
32
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 32 - 1 Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994193 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
1    Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994193 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
2    ...194
3    L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.195
LTF: 84 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTPF: 15  28  30
LUC: 13
SR 360 Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC)
LUC Art. 13 Comunicazione di dati personali - 1 L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.
1    L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.
2    La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a-349h del Codice penale33.34
OAIMP: 9a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OURD: 25
SR 955.23 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
OURD Art. 25 Comunicazione di dati - 1 All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.
1    All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.100 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.
2    Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a organismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in conformità alle restrizioni imposte dall'Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati. L'Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo consenso scritto.101
PA: 12 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
all.: 223
Registro DTF
101-IA-405 • 109-IB-60 • 112-IB-215 • 112-IB-576 • 113-IB-157 • 113-IB-257 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 119-IB-56 • 121-I-181 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-595 • 124-II-180 • 125-I-441 • 125-II-65 • 126-I-112 • 127-II-151 • 128-I-92 • 128-II-355 • 129-I-12 • 129-II-462 • 130-II-329 • 130-II-337 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140 • 132-II-81
Weitere Urteile ab 2000
1C_53/2007
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • ricorrente • tribunale penale federale • italia • internazionale • ministero pubblico • bancarotta fraudolenta • tribunale federale • assistenza giudiziaria • federalismo • corte dei reclami penali • mezzo di prova • tassa di giustizia • entrata in vigore • legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale • analogia • riciclaggio di denaro • assistenza giudiziaria in materia penale • autorità giudiziaria • motivo di ricorso
... Tutti
Sentenze TPF
RR.2007.18 • RR.2007.17 • RR.2007.27
FF
2001/3890 • 2001/3962 • 2001/3972