Tribunale federale
Tribunal federal

B 120/05{T 7}

Sentenza del 20 aprile 2007
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Meyer, presidente,
Borella, Leuzinger, Kernen,
Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt - Opera di previdenza della ditta T.________ SA, ricorrente, rappresentato dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo (Swiss Life), General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo,

contro

S.________, opponente, rappresentato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò, Via San Gottardo 89, 6908 Massagno.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 ottobre 2005.

Fatti:
A.
A.a S.________, nato il 15 settembre 1939, ha lavorato alle dipendenze della T.________ SA. Ai fini previdenziali è stato dapprima assicurato presso la Fondazione di previdenza a favore del personale della T.________ (dal 1985 al 31 dicembre 1989), in seguito presso la Fondazione collettiva LPP della U._______ (dal 1° gennaio 1990) e presso la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt (dal 1° ottobre 2000), quest'ultima a sua volta gestita dalla Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo Rentenanstalt/Swiss Life.

In seguito a due infortuni occorsigli nel 1989 e 1990, l'interessato è stato posto al beneficio di una rendita (complementare) di invalidità dell'assicurazione infortuni del 35% (per un importo di fr. 1'433.- mensili) dal 1° aprile 1993, del 70% (per un importo pari a fr. 2'574.- mensili) dal 1° aprile 1998, e del 100% (per un importo che è stato portato a fr. 3'248.- mensili dal 1° gennaio 2003) a partire dal 1° aprile 2002.

Dal canto suo, l'assicurazione per l'invalidità (AI) lo ha riconosciuto invalido nella misura del 40% dal 1° settembre 1995, del 50% dal 1° maggio 1996 e del 100% dal 1° luglio 1996, erogandogli le relative rendite. A partire dal 1° gennaio 2004 S.________ è pure stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo di fr. 422.- mensili.

A sua volta, la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt gli ha riconosciuto una rendita intera di invalidità secondo le disposizioni minime della LPP con effetto dal 1° aprile 1998 e per un importo che, al 1° gennaio 2003, risultava di fr. 8'017.- annui. Oltre a ciò ha pure versato prestazioni arretrate per il periodo 1° luglio 1996 - 30 novembre 1997.
A.b Al compimento del 65esimo anno di età, l'istituto assicuratore ha comunicato che dal 1° ottobre 2004 l'assicurato avrebbe maturato il diritto a una rendita di vecchiaia della previdenza professionale di fr. 15'657.- annui. Per una questione di sovraindennizzo, la prestazione non poteva tuttavia essergli versata, bensì doveva essere accreditata sul conto patrimoniale della Fondazione.
B.
Con petizione del 13 marzo 2005 S.________, rappresentato dalla Società di soccorso senza confine, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt al versamento della rendita di vecchiaia.

Con giudizio del 10 ottobre 2005 la Corte cantonale ha parzialmente accolto l'azione condannando la convenuta a versare, con effetto dal 1° ottobre 2004, ma limitatamente alla parte relativa alla previdenza obbligatoria, la rendita di vecchiaia. A mente del Tribunale di prima istanza, poiché la rendita di invalidità era stata trasformata in rendita di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età del pensionamento, essa - per la parte della previdenza obbligatoria - non soggiaceva a riduzione.
C.
La Fondazione ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale nella misura in cui ha escluso - per la parte obbligatoria - la riduzione, per sovraindennizzo, della rendita di vecchiaia. In via subordinata chiede il rinvio degli atti alla precedente istanza per (nuovo) esame del conteggio di sovrassicurazione e nuovo giudizio. Delle motivazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, S.________, rappresentato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò, ne ha proposto la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 132   Disposizioni transitorie
  1.   La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
  2.   ... [1]
  3.   I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4]
  4.   La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5]
 
[1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).
[2] CS 3 499
[3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).
LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
2.1 Oggetto del contendere è la questione se la prestazione della previdenza professionale obbligatoria, alla quale S.________ avrebbe diritto dal 1° ottobre 2004, sottostia o meno a riduzione a causa di sovrassicurazione.
2.2 Unitamente alla risposta, l'assicurato ha domandato che la rendita non venga ridotta nemmeno per l'ambito della previdenza sovraobbligatoria. Dal momento però che egli non ha impugnato il giudizio cantonale, quest'ultimo, nella misura in cui ha statuito sulla parte sovraobbligatoria, è cresciuto in giudicato e non fa più parte dell'oggetto litigioso. Il resistente poteva unicamente proporre l'irricevibilità o la disattenzione, integrale o parziale, del ricorso, ma non aveva la possibilità di formulare conclusioni indipendenti. La procedura del ricorso di diritto amministrativo non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo. Ne deriva che la conclusione dell'opponente intesa a ottenere l'erogazione, senza alcuna riduzione, della rendita sia per la previdenza obbligatoria che per quella più estesa è irricevibile (DTF 124 V 153 consid. 1 pag. 155 con rinvio).
3.
La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate all'art. 73
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 73   Controversie e pretese in materia di responsabilità [1]
  1.   Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a.   le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP [2];
b.   le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c.   le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d.   il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1. [3]
  2.   I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
  3.   Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
  4.   ... [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[2] RS 831.42
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[4] Abrogato dall'all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
LPP sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 130 V 103 consid. 1.1 pag. 105 con riferimenti), sicché il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto quest'aspetto.
4.
Nella misura in cui - come si avvera in concreto trattandosi di una controversia in materia di sovrassicurazione (DTF 126 V 468 consid. 1b pag. 470) - la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo di questo Tribunale non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata all'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 73   Controversie e pretese in materia di responsabilità [1]
  1.   Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a.   le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP [2];
b.   le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c.   le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d.   il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1. [3]
  2.   I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
  3.   Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
  4.   ... [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[2] RS 831.42
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[4] Abrogato dall'all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
OG).
5.
Il 1° gennaio 2005 (eccezion fatta per alcune disposizioni la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° aprile 2004 e al 1° gennaio 2006 [RU 2004 1700]) è entrata in vigore la novella legislativa del 3 ottobre 2003 che ha apportato numerose modifiche all'ordinamento in materia di previdenza professionale (1a revisione della LPP; RU 2004 1677).

Da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4). Trattandosi in concreto di esaminare l'esistenza di un'eventuale situazione di sovrassicurazione al 1° ottobre 2004, il caso di specie è retto dalle disposizioni della LPP in vigore fino al 31 dicembre 2004 (cfr. inoltre pure la lett. f cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003, secondo cui le rendite d'invalidità in corso prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 gennaio 2005 B 69/03, consid. 2]).
6.
6.1 Richiamandosi alle pertinenti disposizioni legali e ai principi giurisprudenziali in materia, i giudici cantonali hanno dapprima osservato che soggette a riduzione sono unicamente le prestazioni previdenziali per i superstiti o quelle per l'invalidità, ma non le prestazioni di vecchiaia, che hanno una predominante componente di risparmio e che pertanto non possono concorrere - ed essere se del caso ridotte - con altri redditi che si basano per contro su un evento danneggiante. Dopo avere esaminato il regolamento della Fondazione, essi hanno quindi sostanzialmente concluso che, con il compimento del 65esimo anno di età, la precedente rendita d'invalidità si sarebbe estinta e l'assicurato avrebbe maturato il diritto a una rendita di vecchiaia, in quanto tale non riducibile.
6.2 Dal canto suo la Fondazione ricorrente sostiene che la trasformazione, in base al regolamento, della rendita di invalidità in rendita di vecchiaia sarebbe dovuta a un'esigenza della tecnica d'assicurazione che però non modificherebbe il carattere vitalizio della rendita di invalidità della LPP inglobata nella rendita sovraobbligatoria. Di conseguenza, la prestazione dovrebbe essere (interamente) soggetta a riduzione.
7.
Giusta l'art. 26 cpv. 3
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 26   Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni
  1.   Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 [1] sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI). [2]
  2.   L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.
  3.   Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità. [3] Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1). [4]
  4.   Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso. [5]
 
[1] RS 831.20. Ora: art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI.
[2] Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).
[3] Nuovo testo giusta dall'all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
[4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 mar. 2011 alla fine del presente testo.
[5] Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
LPP, il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità.

Secondo l'art. 34a
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 34a [1]   Coordinamento e prestazione anticipata
  1.   L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. [2]
  2.   Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 [3] sull'assicurazione militare.
  3.   La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
  4.   La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell'assicurato non devono essere compensati. [4]
  5.   Il Consiglio federale disciplina:
a.   le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
b.   il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
c.   il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia. [5]
 
[1] Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[3] RS 833.1
[4] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[5] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
LPP, il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 66   Rendite e assegni per grandi invalidi
  1.   Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
  2.   Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a.   dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b.   dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c.   dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 1982 [1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
  3.   Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a.   dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b.   dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
 
[1] RS 831.40
capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54
RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM)

Art. 54   Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti
  1.   Qualora il decesso non sia la conseguenza dell'affezione assicurata, l'assicurazione militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell'assicurato che, al momento del decesso, riscuoteva una rendita d'invalidità almeno del 40 per cento da cinque anni se, a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali ordinarie mancavano o erano ridotte in modo rilevante.
  2.   Le rendite per coniugi o per orfani ammontano, in questi casi, al massimo alla metà delle aliquote ordinarie.
LAM (cpv. 2).

Per l'art. 66 cpv. 1
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 66   Rendite e assegni per grandi invalidi
  1.   Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
  2.   Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a.   dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b.   dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c.   dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 1982 [1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
  3.   Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a.   dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b.   dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
 
[1] RS 831.40
LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità (a); dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni (b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP (c; sulla portata di questa norma e sui contestuali adattamenti della LPP cfr. DTF 130 V 78 consid. 1.2 pag. 79).

A sua volta, l'art. 24
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 24 [1]   Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti - (art. 34a LPP) [2]
  1.   Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi: [3]
a.   le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità che vengono versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
b.   le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
c.   le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
d.   per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.
  2.   Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:
a.   assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;
b.   il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a della legge federale del 19 giugno 1959 [4] su l'assicurazione per l'invalidità.
  3.   Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.
  4.   L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.
  5.   L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.
  6.   Il guadagno presumibilmente perso dall'assicurato corrisponde all'intero reddito dell'attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l'evento dannoso.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
[4] RS 831.20
OPP 2, nel tenore applicabile in concreto (consid. 5), prevede che l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato (cpv. 1). Per il capoverso 2 sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità.
8.
L'art. 15 cpv. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 15 [1]   Avere di vecchiaia
  1.   L'avere di vecchiaia consta:
a.   degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età di riferimento;
b.   dell'avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato;
c. [2]   dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l'articolo 30d capoverso 6;
d. [3]   degli importi versati e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22c capoverso 2 LFLP [4];
e. [5]   degli importi accreditati nell'ambito di un riacquisto secondo l'articolo 22d capoverso 1 LFLP.
  2.   Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili. [6]
  3.   Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.
  4.   Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell'avere di vecchiaia sull'avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
[3] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
[4] RS 831.42
[5] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
[6] Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.
[7] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
paragrafo 6 del regolamento della Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt per l'opera di previdenza della T.________ SA, valido dal 1° ottobre 2000, dispone che il diritto alla rendita di invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età del pensionamento.

L'art. 13 cpv. 1 precisa inoltre che con riserva dei cpv. 3 e 4, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per il cpv. 2, terzo paragrafo, del medesimo disposto, se al raggiungimento dell'età del pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI la rendita di vecchiaia risultante dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del regolamento.

Giusta l'art. 9 cpv. 1
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 9   Malattie professionali
  1.   Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA [1]) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale. [2] Il Consiglio federale compila l'elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest'ultimi.
  2.   Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale.
  3.   Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all'infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando l'interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA). [3]
 
[1] RS 830.1
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[3] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
del regolamento di previdenza applicabile, in caso di un evento assicurato contemplato dalla LAINF o dalla LAM, la rendita di invalidità e la rendita per figli d'invalidi, la rendita per vedove (o l'indennità unica per vedove) e la rendita per orfani sono coperte nei limiti delle prestazioni minime secondo la LPP. Aggiunte ai redditi conteggiabili secondo il cpv. 2 lett. a (segnatamente: le prestazioni dell'AVS/AI, della LAINF, della LAM, le prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni analoghe) e, in caso di invalidità, a un eventuale reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata, esse non possono tuttavia superare il 90% del guadagno presumibilmente perso. Per il capoverso 2, le prestazioni regolamentari vengono ridotte allorché aggiunte ad altri redditi conteggiabili e, in caso di invalidità, a un eventuale reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata, superino il 90% del guadagno presumibilmente perso.
9.
Riguardo alla possibilità di ridurre, per sovrassicurazione, una prestazione di vecchiaia della previdenza professionale, questa Corte ha già avuto modo di escludere simile ipotesi per l'ambito obbligatorio facendo notare che le disposizioni di coordinamento di cui agli art. 34a
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 34a [1]   Coordinamento e prestazione anticipata
  1.   L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. [2]
  2.   Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 [3] sull'assicurazione militare.
  3.   La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
  4.   La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell'assicurato non devono essere compensati. [4]
  5.   Il Consiglio federale disciplina:
a.   le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
b.   il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
c.   il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia. [5]
 
[1] Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[3] RS 833.1
[4] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[5] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
LPP e 24 OPP 2 non includono le prestazioni di vecchiaia (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 29 marzo 2004 B 74/03 [riassunta in RSAS 2004 pag. 576], consid. 2 e 3.1; in questo senso pure la posizione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, il quale, distanziandosi parzialmente dal parere espresso dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la LPP del 19 dicembre 1975 [FF 1976 I 223], alla pag. 38 del proprio commentario al progetto di Ordinanza 2 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2] del 9 agosto 1983 ha escluso, senza eccezione, le prestazioni di vecchiaia dal calcolo del sovraindennizzo; sul tema si veda infine anche Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 326 seg.]).

Del medesimo avviso è la dottrina dominante (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, pag. 327 seg., cifra marg. 877 seg.; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 2055, cifra marg. 143 ; Markus Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, tesi Basilea 1992, pag. 231 seg.; si veda anche Urs Ch. Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, in: RSAS 1987 pag. 26).
10.
10.1 Quanto alla natura giuridica, sempre nell'ambito della previdenza obbligatoria, di una rendita d'invalidità dopo il conseguimento dell'età del pensionamento, e meglio alla questione se una eventuale modifica in rendita di vecchiaia al momento del pensionamento sia di natura sostanziale oppure puramente formale, questo Tribunale ha avuto modo di affermare in DTF 118 V 100 (cfr. in particolare le pagg. 104 e 106) che dal fatto che alcuni istituti trasformino la rendita di invalidità in prestazione di vecchiaia non va concluso che la prima perda il suo carattere.
10.2 Al riguardo parte della dottrina sottolinea la necessità di tener conto della funzione della rendita. Questa funzione muterebbe con il raggiungimento dell'età del pensionamento e si apparenterebbe, nel caso di una rendita d'invalidità della previdenza professionale versata oltre tale data, a quella di una rendita di vecchiaia (cfr. Jean-Louis Duc, Prévoyance professionnelle - Examen de deux situations particulières, in: RSAS 2003 pag. 339 segg., pag. 343 seg.; Moser, op. cit., pag. 232, 234 [l'autore propone, de lege ferenda, di sostituire la rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia, come avviene in ambito AI conformemente all'art. 30
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 30 [1]   Estinzione del diritto
  Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato:
a.   anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS [2], salvo se l'anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d'invalidità;
b.   acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;
c.   decede.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
[2] RS 831.10
LAI]). Orbene, dal momento che il legislatore non avrebbe disposto il coordinamento delle rendite di vecchiaia della previdenza professionale e che per giurisprudenza non esisterebbe un divieto generale di sovraindennizzo, una riduzione per sovrassicurazione non si giustificherebbe nemmeno per le rendite di invalidità erogate dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento (cfr. in particolare Ueli Kieser, Die Koordination von BVG-Leistungen mit den übrigen Sozialversicherungsleistungen, in: René Schaffhauser/Hans-Ulrich Stauffer [editori], Neue Entwicklungen in der beruflichen
Vorsorge, San Gallo 2000, pag. 118).
11.
11.1 Nella previdenza professionale obbligatoria la rendita di invalidità ha carattere vitalizio. Pertanto una rendita di invalidità non è rimpiazzata da una rendita di vecchiaia quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370 con riferimenti). Se di conseguenza non riacquista la capacità di guadagno all'età conferentegli il diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 13 cpv. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 13 [1]   Età di riferimento e limiti d'età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia
  1.   L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS [2].
  2.   L'assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.
  3.   Entro i limiti previsti conformemente all'articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un'età di riscossione inferiore.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
[2] RS 831.10
LPP), l'interessato continua a beneficiare di una rendita d'invalidità vitalizia (DTF 127 V 309). Il regolamento può tuttavia prevedere, nell'ambito della previdenza più estesa (Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg. 88), che una rendita d'invalidità sia trasformata in una rendita di vecchiaia. In tal caso, per l'ambito obbligatorio, l'ammontare della rendita di vecchiaia deve corrispondere almeno a quella della rendita di invalidità percepita fino a quel momento, vale a dire deve esserle equivalente (DTF 130 V 369 consid. 2.1 pag. 370; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 23 novembre 2004 B 6/04, riassunta in RSAS 2005 pag. 434).
11.2 Nel caso di specie si osserva che con il raggiungimento dell'età di pensionamento, il 1° ottobre 2004 (cfr. art. 4 cpv. 2 del regolamento), da parte del resistente, non si è in realtà realizzato, nell'ambito della previdenza obbligatoria, né un nuovo evento assicurato, né una trasformazione della rendita di invalidità in rendita di vecchiaia (cfr. DTF 118 V 104 segg. consid. 4; cfr. pure DTF 127 V 309). Infatti, una volta prodottosi il caso di previdenza "invalidità", non può più realizzarsi un nuovo caso di previdenza se l'assicurato invalido non recupera la sua capacità lucrativa. Essendo la rendita di invalidità della previdenza professionale obbligatoria una prestazione vitalizia, l'assicurato continua ad avere diritto alla precedente rendita d'invalidità LPP (art. 26 cpv. 3 a contrario; Brühwiler, op. cit., pag. 2036, cifra marg. 88). Ciononostante, questa continuata rendita d'invalidità LPP, che viene versata al posto di una rendita di vecchiaia della previdenza professionale, non può essere ridotta per motivo di sovrassicurazione poiché, funzionalmente, è assimilabile a una prestazione di vecchiaia. Questa conclusione si impone implicitamente già solo alla luce dell'art. 113 cpv. 2 lett. a
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 113   Previdenza professionale [1]*
  1.   La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
  2.   In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a.   la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b.   la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c.   i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d.   chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e.   per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
  3.   La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
  4.   Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
 
[1] * Con disposizione transitoria.
Cost., secondo cui la
previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale (cfr. Brühwiler, op. cit., pag. 2055, cifra marg. 143).
11.3 Ne discende che la Fondazione ricorrente non poteva ridurre per preteso sovraindennizzo la controversa prestazione dell'assicurato. Sostenendo il contrario, il ricorso di diritto amministrativo si rivela infondato.
12.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 113   Previdenza professionale [1]*
  1.   La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
  2.   In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a.   la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b.   la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c.   i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d.   chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e.   per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
  3.   La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
  4.   Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
 
[1] * Con disposizione transitoria.
OG), la procedura è gratuita. Vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico della Fondazione ricorrente (art. 159 cpv. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 113   Previdenza professionale [1]*
  1.   La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
  2.   In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a.   la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b.   la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c.   i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d.   chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e.   per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
  3.   La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
  4.   Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
 
[1] * Con disposizione transitoria.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt verserà a S.________ la somma di fr. 2'000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
B_120/05 20. aprile 2007 08. maggio 2007 Tribunale federale Inedito Previdenza professionale

Oggetto Previdenza professionale

Registro di legislazione
Cost 113
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 113   Previdenza professionale [1]*
  1.   La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
  2.   In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a.   la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b.   la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c.   i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d.   chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e.   per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
  3.   La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
  4.   Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
 
[1] * Con disposizione transitoria.
LAI 30
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 30 [1]   Estinzione del diritto
  Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato:
a.   anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS [2], salvo se l'anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d'invalidità;
b.   acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;
c.   decede.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
[2] RS 831.10
LAINF 9
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 9   Malattie professionali
  1.   Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA [1]) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale. [2] Il Consiglio federale compila l'elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest'ultimi.
  2.   Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale.
  3.   Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all'infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando l'interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA). [3]
 
[1] RS 830.1
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[3] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
LAM 54
RS 833.1 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM)

Art. 54   Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti
  1.   Qualora il decesso non sia la conseguenza dell'affezione assicurata, l'assicurazione militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell'assicurato che, al momento del decesso, riscuoteva una rendita d'invalidità almeno del 40 per cento da cinque anni se, a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali ordinarie mancavano o erano ridotte in modo rilevante.
  2.   Le rendite per coniugi o per orfani ammontano, in questi casi, al massimo alla metà delle aliquote ordinarie.
LPGA 66
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 66   Rendite e assegni per grandi invalidi
  1.   Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo.
  2.   Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine:
a.   dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità;
b.   dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
c.   dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 1982 [1] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
  3.   Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a.   dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni;
b.   dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
 
[1] RS 831.40
LPP 13
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 13 [1]   Età di riferimento e limiti d'età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia
  1.   L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS [2].
  2.   L'assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.
  3.   Entro i limiti previsti conformemente all'articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un'età di riscossione inferiore.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
[2] RS 831.10
LPP 15
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 15 [1]   Avere di vecchiaia
  1.   L'avere di vecchiaia consta:
a.   degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età di riferimento;
b.   dell'avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato;
c. [2]   dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l'articolo 30d capoverso 6;
d. [3]   degli importi versati e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22c capoverso 2 LFLP [4];
e. [5]   degli importi accreditati nell'ambito di un riacquisto secondo l'articolo 22d capoverso 1 LFLP.
  2.   Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili. [6]
  3.   Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.
  4.   Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell'avere di vecchiaia sull'avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[2] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
[3] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
[4] RS 831.42
[5] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
[6] Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.
[7] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
LPP 26
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 26   Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni
  1.   Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 [1] sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI). [2]
  2.   L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.
  3.   Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità. [3] Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1). [4]
  4.   Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso. [5]
 
[1] RS 831.20. Ora: art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI.
[2] Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).
[3] Nuovo testo giusta dall'all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
[4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 mar. 2011 alla fine del presente testo.
[5] Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
LPP 34 a
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 34a [1]   Coordinamento e prestazione anticipata
  1.   L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. [2]
  2.   Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 [3] sull'assicurazione militare.
  3.   La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
  4.   La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell'assicurato non devono essere compensati. [4]
  5.   Il Consiglio federale disciplina:
a.   le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
b.   il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
c.   il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia. [5]
 
[1] Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[3] RS 833.1
[4] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[5] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
LPP 73
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 73   Controversie e pretese in materia di responsabilità [1]
  1.   Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:
a.   le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP [2];
b.   le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
c.   le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
d.   il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1. [3]
  2.   I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.
  3.   Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.
  4.   ... [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[2] RS 831.42
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[4] Abrogato dall'all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
LTF 132
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 132   Disposizioni transitorie
  1.   La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
  2.   ... [1]
  3.   I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4]
  4.   La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5]
 
[1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).
[2] CS 3 499
[3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).
OG 132OG 134OG 159 OPP 2 24
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 24 [1]   Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti - (art. 34a LPP) [2]
  1.   Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi: [3]
a.   le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità che vengono versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
b.   le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
c.   le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
d.   per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.
  2.   Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:
a.   assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;
b.   il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a della legge federale del 19 giugno 1959 [4] su l'assicurazione per l'invalidità.
  3.   Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.
  4.   L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.
  5.   L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.
  6.   Il guadagno presumibilmente perso dall'assicurato corrisponde all'intero reddito dell'attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l'evento dannoso.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
[4] RS 831.20
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