Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_316/2016

Sentenza del 19 aprile 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Ivo Wuthier,
ricorrente,

contro

Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Legge sull'apertura dei negozi,

ricorso contro la legge sull'apertura dei negozi approvata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 23 marzo 2015.

Fatti:

A.
Il 23 marzo 2015 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino ha approvato la legge sull'apertura dei negozi, la quale è stata pubblicata nel Foglio ufficiale ticinese il 27 marzo 2015, con l'indicazione del termine per esercitare il diritto di referendum (11 maggio 2015). L'art. 23 della legge prevede quanto segue:

" Art. 23
1 La presente legge entrerà in vigore soltanto dopo che nel settore della vendita assoggettato alla legge stessa sarà entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro (CCL) decretato di obbligatorietà generale da parte del Consiglio di Stato. L'Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato di attivarsi per favorire la stipulazione del CCL.
2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e realizzati i presupposti di cui al cpv. 1, il Consiglio di Stato ordinerà la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, fissandone la data d'entrata in vigore."

B.
Dopo che contro la stessa è stato lanciato con successo un referendum, la legge è stata accolta in votazione popolare il 28 febbraio 2016 e i risultati sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale ticinese dell'11 marzo 2016. Non è invece stata pubblicata la legge, conformemente al tenore del suo art. 23.

C.
L'11 aprile 2016 la A.________ SA, società attiva nel settore della vendita al dettaglio e proprietaria di diverse superficie di vendita al dettaglio nel Cantone Ticino, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede, in sintesi, che siano annullati vari articoli della legge sull'apertura dei negozi, segnatamente gli art. 23, 8, 9, 10 e 11, nonché domanda che vengano adottati provvedimenti cautelari.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2.

2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è proponibile direttamente contro gli atti normativi dei Cantoni quando, come nel caso in esame, non sono disponibili rimedi giuridici cantonali che permettano il controllo astratto della norma (art. 82 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
e 87 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
1    Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
2    Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
LTF).

2.2. L'art. 101
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
LTF prevede che il ricorso contro un atto normativo dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. Quando un atto normativo cantonale è soggetto, come nella fattispecie, al referendum facoltativo, il termine per impugnarlo dinanzi al Tribunale federale nel quadro del controllo astratto delle norme inizia a decorrere dalla pubblicazione della decisione di promulgazione, ossia dall'accertamento che il termine di referendum è scaduto infruttuoso o che, nel caso di referendum, l'atto normativo è stato accettato nella votazione popolare: la procedura legislativa termina infatti con la decisione di promulgazione (DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288; 135 I 43 consid. 1.1 pag. 45).

2.3. L'esito della votazione popolare è stato pubblicato l'11 marzo 2016. Conformemente a quanto previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 2 della legge, la promulgazione della stessa non è invece (ancora) avvenuta nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, atto che costituisce l'azione determinante da cui comincia a decorrere il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 101
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
LTF (art. 146 cpv. 3 della legge ticinese sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 [LEDP; RL/TI 1.3.1.1]; DTF 135 I 28 consid. 3.3.1 e 3.3.2 pag. 33 seg.; HEINZ AEMISEGGER/KARIN SCHERRER REBER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2011, ad art. 101 n. 1).

2.4. Il ricorso in esame, esperito prima della pubblicazione della legge, è quindi prematuro. Come rilevato dalla ricorrente, di massima, l'inoltro di un gravame prima dell'inizio del termine ricorsuale non nuoce alla parte ricorrente, poiché secondo la giurisprudenza un ricorso prematuro non è di per sé inammissibile: la sua trattazione è però sospesa fino alla notificazione della decisione impugnata (vedasi DTF 136 I 17 consid. 1.2 pag. 20; 133 I 286 consid. 1 pag. 288). Sennonché, nel caso specifico le circostanze particolari della fattispecie impongono di adottare una diversa soluzione (cause 2P.306/2006 del 4 dicembre 2006 e 2P.52/2005 del 4 febbraio 2005 consid. 4).

2.5. Come accennato in precedenza, la promulgazione, così come l'entrata in vigore della legge sull'apertura dei negozi, dipendono dall'adozione di un contratto collettivo di lavoro, che deve essere decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio di Stato. Al riguardo la ricorrente, producendo un articolo di stampa, fa valere che le competenti autorità intendono ultimare le trattative entro 90 giorni, ciò che lascia intendere che la pubblicazione potrebbe avere luogo entro brevi termini. Sennonché, negli atti di causa niente permette di corroborare quest'affermazione, niente cioè conferma che il termine indicato verrà effettivamente rispettato e che la promulgazione in esame non avverrà invece a data ulteriore. Anzi, dall'articolo di stampa prodotto emerge invece che il termine di 90 giorni si riferisce in realtà ad una cosiddetta "finestra temporale" che dovrebbe servire ad elaborare una soluzione, la quale dovrà poi seguire l'iter di approvazione. Inoltre, in caso di mancato accordo, la causa passerebbe nel campo della politica o dei tribunali. Premesse queste considerazioni, e tenuto conto delle incognite riguardo all'effettiva promulgazione della normativa in esame, appare preferibile creare una situazione chiara invece di
sospendere l'attuale procedimento per una durata indeterminata, sospensione che potrebbe anche protrarsi per mesi se non di più (nell'ipotesi in cui ad esempio venissero adite le vie giudiziarie) e, di riflesso, constatare l'inammissibilità del ricorso in esame (nel quale viene pure chiesto l'adozione di misure cautelari le quali suppongono, comunque, che il ricorso sia effettivo per potersi pronunciare in merito). Ciò tanto più che quando la legge verrà effettivamente promulgata, la ricorrente fruirà comunque di un termine di trenta giorni per impugnarla.

3.
Visto quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF.

4.
Si rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino.

Losanna, 19 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera Ieronimo Perroud
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_316/2016
Data : 19. aprile 2016
Pubblicato : 03. maggio 2016
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Sanità & sicurezza sociale
Oggetto : Legge sull'apertura dei negozi


Registro di legislazione
LTF: 29 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
87 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
1    Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
2    Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
101 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
108
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
Registro DTF
133-I-286 • 135-I-28 • 135-I-43 • 136-I-17 • 138-I-367 • 139-V-42
Weitere Urteile ab 2000
2C_316/2016 • 2P.306/2006 • 2P.52/2005
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • ricorrente • consiglio di stato • cio • entrata in vigore • questio • contratto collettivo di lavoro • foglio ufficiale • decisione • autorizzazione o approvazione • ricorso in materia di diritto pubblico • controllo astratto delle norme • bellinzona • diritto pubblico • rimedio giuridico • direttive anticipate del paziente • condizione • trattative • ticino • bilancio
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