I 226/00 Ge
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 19 aprile 2001
nella causa
P.________, ricorrente, rappresentato dall'avvocato Paolo Luisoni, Viale Stazione 16, Bellinzona,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Fatti :
A.- Mediante decisione 13 maggio 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha respinto una domanda intesa al riconoscimento di una rendita e alla consegna di scarpe ortopediche presentata dal cittadino portoghese P.________, nato nel 1955, operaio macchinista di fabbrica, inattivo dal mese di gennaio del 1997 a causa degli esiti di una poliomielite alla gamba destra contratta nell'infanzia.
B.- L'interessato ha fatto deferire il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Per giudizio 15 marzo 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha annullato la decisione impugnata in quanto riferita al rifiuto di consegnare le scarpe ortopediche, rinviando l'incarto all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici, atti a stabilire il genere di calzature adatte allo stato di salute dell'assicurato. Nella misura in cui riguardava la rendita, la decisione in lite è invece stata confermata per carenza di invalidità di rilievo. Il Tribunale cantonale assegnò ripetibili all'insorgente.
C.- Assistito dall'avv. Luisoni di Bellinzona, l'assicurato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di essere sottoposto a una perizia atta a stabilire il grado della capacità residua di lavoro in un'occupazione idonea al suo stato di salute.
Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
Diritto :
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di una rendita. Orbene, nei considerandi del querelato giudizio, i primi giudici hanno già correttamente ricordato le norme disciplinanti il riconoscimento di tale prestazione.
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: |
|
1 | Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: |
a | ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; |
b | während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und |
c | nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. |
1bis | Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207 |
2 | ...208 |
2.- a) Per fondare la loro decisione e pervenire in modo particolare al convincimento che il ricorrente non presentasse un'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita, l'amministrazione e i primi giudici si sono basati essenzialmente su un rapporto peritale steso il 1° aprile 1998 dal dott. F.________, specialista di chirurgia ortopedica e di ortopedia, su richiesta dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità. In tale referto si era concluso per una totale inabilità lavorativa dell'assicurato nella precedente professione di operaio macchinista di fabbrica. Eventualmente, comunque, tramite provvedimenti di ordine professionale a mente del perito si sarebbe potuto migliorare la capacità di lavoro dell'interessato nel senso che per attività in cui egli poteva stare parzialmente seduto e parzialmente in piedi senza doversi spostare su terreni sconnessi e senza dover portare pesi, sarebbe stato abile anche nella misura completa.
b) Nel suo gravame il ricorrente eccepisce che il referto del dott. F.________ sia insufficiente per potere, senza ulteriori indagini, ammettere una totale abilità lavorativa in attività confacenti. Secondo l'insorgente, tale capacità completa sarebbe solo eventuale e legata all'attuazione di provvedimenti di ordine professionale, circostanze che, in concreto, non si sarebbero verificate.
Il Tribunale federale delle assicurazioni condivide questa opinione, il rapporto peritale in questione non consentendogli di pronunciarsi, con sufficiente tranquillità, sulla capacità lavorativa in attività sostitutive compatibili con lo stato di salute dell'assicurato. Il dott. F.________ non si esprime infatti con la necessaria chiarezza, lasciando spazio a dubbi interpretativi. Si impongono pertanto indagini completive.
3.- a) La valutazione dell'invalidità operata dalle precedenti istanze e che ha condotto al diniego di una rendita è carente poi per un altro motivo. Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per il ricorrente, di svolgere la precedente attività, i primi giudici hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 28 cpv. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: |
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1 | Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: |
a | ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; |
b | während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und |
c | nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. |
1bis | Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207 |
2 | ...208 |
b) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente.
La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale del 25 % del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
c) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
4.- In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati in quanto riferiti al rifiuto di erogare una rendita, nel senso che gli atti sono rinviati all'amministrazione perché, accertato, tramite nuove indagini mediche, il grado di capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti allo stato di salute e stabilito, in seguito, il tasso di invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto alla prestazione in lite.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullati il giudizio querelato 15 marzo
2000 e la decisione impugnata 13 maggio 1998 nella
misura in cui concernono il rifiuto di rendita, gli
atti sono rinviati all'Ufficio cantonale dell'assicurazione
invalidità perché, dopo aver promosso gli
accertamenti richiesti, renda un nuovo provvedimento,
conformemente ai considerandi.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. L'amministrazione opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
IV. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede
federale.
V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 aprile 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: